Articolo 1 della Legge 5 dicembre 1949, n. 918
Articolo 2
Versione
24 dicembre 1949
Art. 1.
E' elevato da L. 5000 a L. 100.000 l'importo stabilito dall' art. 7 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509 , convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 , per la sottoscrizione mediante croce-segno delle cambiali agrarie.
Restano invariate le condizioni e le modalita' previste dalla predetta disposizione di legge.
Entrata in vigore il 24 dicembre 1949