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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 27/10/2025, n. 1415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1415 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA-SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Catania - Seconda Sezione Civile - composta da:
1) Dott. Nicolò Crascì Presidente
2) Dott.ssa Claudia Cottini Consigliera
3) Avv. Maria Angela Galioto Giudice ausiliario rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 827/2023 R.g.a.c.
TRA
nato a [...] il [...], c.f: ; , Parte_1 C.F._1 Parte_2 nata a [...] l'[...], c.f: rappresentati e difesi dall'Avv. C.F._2
TA AM, per procura in atti
-appellanti-
E
nato a [...] l'[...], c.f ,rappresentato e difeso CP_1 C.F._3 dall'Avv. Antonino Francone, per procura in atti
-appellato-
^^^^^
All'udienza collegiale di discussione del 23.9.2025, la causa, sulle note conclusive scritte già depositate, è stata posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa rilevanti che hanno preceduto la presente decisione, così possono essere sintetizzati.
Con atto del 14 gennaio 2009, e citavano, davanti al Parte_1 Parte_2
Tribunale di Ragusa, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
“Piaccia al Tribunale di Ragusa adito;
reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: pronunciare - per le causali tutte di cui in narrativa-la risoluzione del preliminare di vendita stipulato tra le parti e condannare il convenuto alla restituzione del doppio della caparra (€. 50.000,00), oltre che al pagamento della penale convenuta tra le parti per
1 ogni inadempienza in €. 80.000,00, con gli interessi legali al soddisfo, in uno alle spese processuali di causa.”
Esponevano di aver sottoscritto in data 28.3.2008 il contratto con il quale CP_1 aveva loro promesso in vendita, per il prezzo complessivo di €. 250.000,00, l'immobile ivi descritto, dietro versamento della somma di € 25.000,00 a titolo di acconto prezzo e di caparra confirmatoria, con l'impegno di versare il saldo prezzo al momento della stipula del definitivo, indicato nel contratto alla data del 30 dicembre 2008; che il promittente venditore si era impegnato a conseguire, a proprie cure e spese, il certificato di abitabilità ed aveva garantito libero l'immobile da iscrizioni ipotecarie e da vincoli o pesi pregiudizievoli;
che per ogni ipotesi di inadempimento era stata convenuta una penale di €. 80.000,00; che il convenuto, con raccomandata del 12.12.2008, gli aveva falsamente comunicato di aver consegnato al notaio incaricato della stipula del contratto definitivo tutta la documentazione occorrente per la stesura del rogito, mentre nella realtà non aveva affatto depositato o trasmesso al notaio il certificato di abitabilità e frattanto avevano anche appreso che il convenuto aveva taciuto una serie di circostanze rilevanti e tra queste, che l'immobile promesso in vendita era in comproprietà con la moglie,
[...]
; che era gravato di ipoteca in favore della Montepaschi Serit s.p.a.; che era Pt_3 stato oggetto di interventi edilizi non autorizzati, per i quali era stata conseguita la concessione edilizia in sanatoria il 5.6.2006 sotto la specifica condizione che gli scarichi dei reflui fossero conformi alla legge regionale n. 27/86, condizione quest'ultima che non si era verificata, con conseguente inefficacia di detta C.E. in sanatoria. Inoltre avevano appreso della presenza di un pozzo nero, che avrebbe dovuto essere da tempo eliminato, con allaccio degli scarichi reflui alla rete fognaria comunale e che non vi era corrispondenzatra l'immobile descritto nel preliminare e la realtà in quanto nell'immobile da trasferire era ricompreso anche un primo piano, formato da 4 vani, rivelatosi, invece, un sottotetto. Per tutte queste ragioni domandavano la risoluzione del contratto preliminare per grave inadempimento del promittente venditore e la sua condanna al pagamento dell'importo complessivo di €130.000,00.
Si costituiva in giudizio , contestando i dedotti inadempimenti deducendo CP_1 che gli attori erano a conoscenza del fatto che dell'immobile promesso in vendita era in comproprietà con la moglie, tanto che, nel preliminare egli si era impegnato. a vendere e a far vendere lo stesso;
che gli attori conoscevano lo stato effettivo dell'immobile come dimostrato dal fatto che avevano avviato la pratica per realizzazione di alcune migliorie, dando incarico ad un tecnico di loro fiducia, il geom. al quale anch'egli CP_2 aveva affidato il compito di curare gli adempimenti tecnici-amministrativi funzionali alla
2 stipula del definitivo;
che erano stati gli attori ad indicare il notaio rogante e che era stato quest'ultimo, unitamente al tecnico di loro fiducia ( il geometra ad avergli CP_2 assicurato che non vi erano ostacoli al rogito e che sulla base di dette rassicurazioni con la lettera del 12.12.2008 aveva confermato ai promissari acquirenti la stipula del contratto definitivo nel termine indicato in contratto senza ricevere da parte loro alcuna risposta se non la notifica dell'atto di citazione. Aggiungeva che, in ogni caso era stata completata la pratica per l'ottenimento del certificato di abitabilità che era stato conseguito in data 23.2.2009;che in data 20.1.2009, era stato liberato l'immobile dall'inscrizione ipotecaria e che in data 27.1.2009 era stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue. Di conseguenza non era egli la parte inadempiente bensì gli attori che non avevano neanche chiesto di prorogare al 31.3.2009 il termine per la stipula del definitivo, come pure previsto nel preliminare. Per quanto esposto formulava in via riconvenzionale domanda di recesso per l'inadempimento dei promissari acquirenti, con conseguente suo diritto a trattenere la caparra confirmatoria di € 25.000,00. Concludeva nel modo seguente “Chiede al Tribunale adito;
respinta ogni contraria istanza, eccezione
e difesa;
ritenere e dichiarare l'infondatezza delle domande di cui all'atto di citazione e, così, rigettarle e, in accoglimento della riconvenzionale spiegata, ritenere e dichiarare
l'inadempimento di parte attorea consistente nella mancata stipulazione del definitivo e, quindi il diritto del sig. , così ritenuto e dichiarato al recesso per inadempimento CP_1
e a trattenere la caparra ricevuta”.
Si costituiva , comproprietaria dell'immobile compromesso in vendita Parte_3 nonché coniuge di , che aderiva alle difese del marito e concludeva in modo CP_1 analogo.
Il Tribunale nel decidere la causa con la sentenza n. 48/2013 depositata il 17.1.2013 dichiarava infondate alcune delle dedotte inadempienze mosse a carico dello ( il CP_1 silenzio sullo stato si comproprietà dell'immobile ; la differente composizione strutturale del primo piano) per il resto, dichiarava grave l'inadempimento del convenuto per essersi attivato con ritardo nel realizzare le condizioni necessarie a rendere possibile la stipula dell'atto pubblico nel termine convenuto del 30 dicembre 2008 ed in accoglimento della domanda attrice, ha rigettato implicitamente la domanda riconvenzionale di recesso avanzata dal convenuto;
ha dichiarato risolto ex art 1453 cc il contratto ed ha condannato il convenuto alla restituzione della caparra confirmatoria di € 25.000,00; ha rigettato la domanda degli attori che domandavano il pagamento del doppio della caparra (
50.000,00) evidenziando che la natura della loro domanda era di risoluzione del contratto ex art 1453 cc e non di recesso ex art 1385 cc;
ha ridotto in applicazione dell'art 1384cc
3 ad € 25.000,00 la penale indicata in contrato in € 80.000,00 condannando il convenuto al relativo pagamento oltre al pagamento delle spese processuali.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello che, senza impugnare CP_1 la statuizione di rigetto della propria domanda di recesso ex art 1385 cc, ha contestato il presupposto della pronuncia, ovvero la ricorrenza del proprio e grave inadempimento, deducendo che, poiché il termine di stipula del definito non era essenziale, aveva errato il Tribunale ad accogliere la domanda di risoluzione giudiziale del contratto, proposta a soli 13 giorni dalla scadenza del termine indicato per la stipula del rogito, tenuto altresì conto che era incontestato che alla data del 23.2.2009 ogni ostacolo alla stipula dell'atto definitivo era stato rimosso.
Detta prospettazione di parte appellante, è stata accolta dalla Corte di Appello che richiamando i principi espressi dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 4314/2016 , ha dichiarato non integrato nella fattispecie l'elemento della gravità dell'inadempimento da giustificare la risoluzione giudiziale del contratto atteso che il ritardo non superava i limiti di tolleranza consentiti nei rapporti negoziali ed ha anche valutato sleale la condotta dei coniugi , che avevano domandato la risoluzione del contratto a sole Parte_4 due settimane dalla scadenza del termine senza che vi fossero ragioni oggettive tali da far ritenere la perdita di interesse al contratto. Di conseguenza la Corte di Appello ha rigettato la domanda di risoluzione del preliminare e le conseguenti domande risarcitorie avanzate in primo grado da e e, per l'effetto, ha anche Parte_1 Parte_2 rigettato il loro appello incidentale formulato per l'accoglimento della domanda originaria di condanna dello al pagamento del doppio della caparra confirmatoria e per CP_1
l'incremento del quantum della penale, liquidata in misura ridotta dal Tribunale in €
25.000,00.
Quindi, la Corte di Appello con la sentenza n.434/2018, pubblicata il 26.2.2018, in riforma della sentenza del Tribunale di Ragusa ha rigettato le domande avanzate in primo grado da e;
ha dichiarato valido ed efficace il contratto Parte_5 Parte_2 fra le parti ed ha condannato gli appellati al pagamento delle spese processuali dei due gradi di giudizio.
Contro la sentenza di riforma della Corte d'Appello, e Parte_5 Parte_2 hanno proposto ricorso in Cassazione, con atto notificato il 6. 9. 2018, affidato a tre motivi, al predetto ricorso ha resistito con controricorso. CP_1
La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 5360/2023 pubblicata il 21.2.2023 ha rigettato i motivi di ricorso ed ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali del grado.
4 Frattanto, nella pendenza del giudizio in Cassazione, e Parte_5 Parte_2 hanno deposito in data 10.2.2022, davanti al Tribunale di Ragusa, ricorso ex art 702 bis per ottenere la condanna di alla restituzione della caparra confirmatoria, CP_1 dell'importo di € 25.000,00, versata alla data di sottoscrizione del preliminare, con la maggiorazione dagli interessi, in quanto- deducevano- si era prescritto il diritto all'esecuzione del preliminare per la prolungata inerzia ultradecennale di entrambe le parti contraenti, con l'effetto che il contratto si era sciolto per il mutuo consenso e da ciò conseguiva l'obbligo di restituzione della caparra detenuta sine titulo dal resistente.
Precisavano che il presene giudizio non era interessato/ ostacolato dalla pendenza del loro ricorso innanzi alla Cassazione, avendo quest'ultimo ad oggetto “solo e soltanto la risoluzione per inadempimento del contratto preliminare con la richiesta di condanna dello stesso, a titolo risarcitorio, al doppio della caparra, oltre che alla penale convenuta tra le parti per ogni inadempienza”.
Si costituiva , contestando l'ammissibilità della domanda fondata sul CP_1 presupposto errato che si fosse compiuta la dedotta prescrizione decennale, invece, interrotta dalla notifica dell'atto introduttivo nel gennaio 2009, in applicazione dell'art. 2943 c.c. in combinato disposto con l'art. 2945, II° co. c.c.; inoltre, eccepiva il rapporto di continenza tra la presente domanda e quella ancora sub iudice pendente in Cassazione nonché la violazione del divieto “ne bis in idem”. Spiegava che il petitum formulato dai ricorrenti nel presente giudizio - risoluzione del contratto e restituzione della caparra confirmatoria- era ricompreso nella più ampia domanda introduttiva, pertanto era infondata la tesi avversaria che i due giudizi fossero diversi e non interferissero tra loro per la decisione. Concludeva invocando la pronuncia di inammissibilità e/o improponibilità del presente ricorso e poiché, in ogni caso, non poteva essere disposta la riunione dei due giudizi, perché pendenti in grado diverso domandava di sospendere quello all'esame, in attesa dell'esito della Cassazione. Aggiungeva, che per effetto della sentenza della Corte di Appello, che aveva rigettato la domanda di risoluzione del contratto, il contratto preliminare era ancora valido ed efficace tra le parti e che “si era in attesa dell'esito del pendente il ricorso per Cassazione, per poter dar corso all'esecuzione del preliminare, avendo interesse ad alienare il bene e se ciò non è stato fatto è solo per l'azione promossa e coltivata dagli odierni ricorrenti e per il vincolo, ancora esistente, con il preliminare oggetto del contenzioso”. Contestava la dedotta inerzia delle parti evidenziando che i ricorrenti si erano attivati per dare esecuzione alla sentenza del Tribunale, che li aveva visti temporaneamente vittoriosi, avviando la procedura esecutiva a proprio carico che dapprima era stata sospesa nel 2013 e poi
5 dichiarata improcedibile, con provvedimento del 18.7.2018, ed anche il resistente si era attivato per recuperare le spese processuali liquidate in proprio favore dalla Corte
d'Appello iscrivendo ipoteca sui beni dei ricorrenti a garanzia del proprio credito.
Per le suddette ragioni esposte concludeva nel modo seguente: “rigettare il ricorso promosso dai coniugi perché infondato per tutti i motivi dedotti, con il favore Pt_1 delle spese e la condanna ex art. 96 I° e III° co. cpc per lite temeraria nella misura ritenuta equa e di giustizia”.
Il Giudice di primo grado all'udienza del 14.6.2022 poneva la causa in decisione, assegnando i termini per il deposito di comparse conclusionali e di replica, e, con successiva ordinanza, pubblicata il 5.10.2022, ravvisata la continenza tra il presente giudizio e quello pendente in Cassazione, ha sospeso il giudizio ai sensi dell'art 295 cpc.
Con ricorso depositato il 21.2.2023 ha chiesto la riassunzione ex art 297 CP_1 cpc del giudizio sospeso, sulla premessa che era stato definito il giudizio pregiudicante, pendente innanzi alla Corte di Cassazione che con ordinanza n 5360/2023 pubblicata il
21.2.2023, aveva rigettato il ricorso promosso dagli odierni ricorrenti che sono stati anche condannati al pagamento delle spese del grado. Nel citato atto di riassunzione CP_1
motivava il proprio “interesse “a definire il presente giudizio insistendo nel
[...] rigetto del ricorso per infondatezza dello stesso con conseguente condanna alle spese oltre che la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 I° e III° co. cpc. così come richiesto in seno alla comparsa di costituzione”.
Il giudice disposta la riassunzione fissava l'udienza cartolare di comparazione per il
9.5.2023 autorizzando le parti al deposito di note conclusive. Con le note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 9.5.2023, il resistente ha allegato che a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione, del 21.2.2023, aveva diffidato, ex art. 1454 cod. civ., i promissari acquirenti a presentarsi davanti il Notaio in data 23.3.2023, per la Pt_6 stipula del contratto definitivo e documentava tramite relazione notarile la loro mancata comparizione. Con note scritte di udienza depositate l'8.5.2023 i ricorrenti Parte_1
e hanno insistito nella propria domanda e difese e sulla diffida
[...] Parte_2 ad adempiere hanno osservato che la predetta domanda era inammissibile per il duplice motivo che: era passata in giudicato, in difetto di impugnazione, la statuizione di rigetto della domanda riconvenzionale dello di voler recedere dal contratto;
inoltre CP_1 poiché aveva, nell'altro e precedente giudizio, esercitato il diritto di recesso dal CP_1 contratto ex art 1385 cc, non poteva nel presente giudizio domandarne l'adempimento.
6 La causa veniva decisa dal Tribunale di Ragusa con l'ordinanza n.1236/202023 pubblicata il 23.5.2023 che ha rigettato il ricorso proposto da e Parte_1 [...]
, che sono stati condannati al pagamento delle spese processuali. Pt_2
Avverso la predetta sentenza questi ultimi hanno proposto appello, con atto di citazione notificato il 19.6.2023, affidato ai motivi di seguito esposti.
Si è costituito che ha resistito all'appello chiedendone il rigetto per CP_1 infondatezza nel merito ed ha domandato la condanna degli appellanti ex art. 96 III comma cpc per responsabilità processuale aggravata.
Per l'istanza congiunta dei procuratori delle parti, la prima udienza collegiale di comparizione fissata per il 21.11.2023 è stata cartolarizzata ex art 127 ter cpc e all'esito delle stessa la Corte ha rinviato la causa per la discussione orale all'udienza del 7.10.2024 con termine fino a 10 giorni prima per il deposito di note difensive conclusive. A tale udienza la Corte, ha dato atto a verbale che il giudice relatore designato, frattanto era stato trasferito presso altro ufficio giudiziario;
quindi, ha disposto il cambio del relatore ed ha rinviato la causa all'udienza del 22. 9 2025. A tale udienza il procuratore degli appellanti, anche personalmente presenti, ha insistito in atti facendo presente che il giorno precedente
(21.9.2025) aveva depositato nel fascicolo telematico delle note conclusionali integrative che chiedeva venissero ammesse ed anche valorizzate in quanto contenevano in allegato documenti rilevanti per la decisione, ottenuti quando ormai i termini per il loro deposito tempestivo erano spirati. Contro l'ammissibilità e l'utilizzabilità di detta documentazione si è opposta la difesa dell'appellato sul rilievo che detta documentazione poteva essere prodotta tempestivamente.
La Corte sulle note conclusive in atti ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello la parte censura la statuizione con la quale è stato dichiarato ancora valido ed efficace il contratto preliminare di compravendita, nonostante era pacifico che nessuna delle parti contraenti ne aveva domandato l'esecuzione specifica ex art 2932 cc entro il termine di validità decennale, decorrente dalla data prevista per la stipula del definitivo (30.12.2008). Osservano gli appellanti che trascorso il termine prescrizionale, per la congiunta inerzia delle parti, il contratto doveva intendersi risolto consensualmente per mutuo consenso estintivo, facendo così sorgere il diritto dei coniugi a chiedere la restituzione della somma di € 25.000,00 a suo tempo versata al Pt_1 promittente venditore quale caparra /acconto sul prezzo di vendita, che lo continua CP_1
a trattenere illegittimamente.
7 Aggiungono, che nel presente giudizio, diversamente a quanto sostenuto dalla controparte e condiviso dal giudice di prime cure, nessuna rilevanza aveva il giudizio ancora pendente in Cassazione, avendo quest'ultimo natura risarcitoria poiché per la risoluzione dovuta al grave inadempimento dello avevano chiesto la sua condanna al CP_1 pagamento del doppio della caparra e della penale mentre nel presene giudizio la domanda di pagamento dell'importo di € 25.00,00 ha natura restitutoria riconducibile alla perdita di efficacia del contratto, conseguentemente nessun effetto interruttivo della prescrizione poteva riflettersi per la domanda giudiziale introdotta nel 2009 e, per analoghe ragioni, non ricorreva neppure la dedotta continenza ravvisata dal giudice di prime cure, avendo i due giudizi petitum differenti.
Con il secondo motivo gli appellanti censurano la sentenza per non aver fatto applicazione dell'art 1372 del cc , quando invece, era pacifico che nessuna delle parti aveva chiesto, anche con separata azione giudiziale, l'esecuzione in forma specifica o l'adempimento del contratto;
né tale domanda era condizionata dall'esito del giudizio di legittimità,la cui decisione, qualunque fosse stata, “non avrebbe inciso affatto sull'esecuzione del preliminare (che egli sta chiedendo solo ora, dopo la pronuncia della
Cassazione) o sulla alienazione dell'immobile (che avrebbe potuto tranquillamente fare, non avendo i coniugi chiesto l'adempimento del contratto)”. Pt_1
Con il terzo motivo di appello, la parte censura la statuizione del primo giudice per aver sottovalutato gli effetti prodotti dal giudicato formatosi sul rigetto della domanda di recesso ex art 1385 cc, avanzata in primo grado dall'odierno appello e ciò nonostante aveva rigettato la propria domanda con la motivazione che ” si è dunque formato il giudicato sulla circostanza dell'insussistenza del dedotto inadempimento dei promissari acquirenti e del diritto del promittente venditore a trattenere la caparra ex art. 1385 comma 2 c.c., non già sullo scioglimento del contratto per mutuo dissenso invocato dagli odierni ricorrenti”. Reputano gli appellanti che detta statuizione sarebbe affetta da contraddittoria ed illogicità, in quanto, se lo , come statuito dal giudice di prime CP_1 cure, non aveva titolo per trattenere la caparra confirmatoria non rimaneva altro che accogliere la propria domanda di restituzione .Aggiungono che non potendo l'appellato incamerare la caparra in assenza dell'inadempimento della controparte, ha tentato di aggirare il predetto ostacolo mediante la diffida ad adempiere per recedere dal contratto, nonostante a ciò si opponga il giudicato formatosi a seguito del rigetto di tale domanda.
&&&&&
8 I motivi di appello, si esaminano congiuntamente in quanto connessi tra loro, e sono infondati.
In ordine di priorità logica e sistematica va subito ribadito che, contrariamente alla tesi degli appellanti, tra il giudizio da loro introdotto con la notifica della citazione datata
14.1.2009 e quello all'esame, ricorre il rapporto di continenza che ha motivato, nel grado precedente, il provvedimento di sospensione ex art 295 cpc del presente giudizio in attesa che venisse definito quello pendente davanti alla Corte di Cassazione, avente ad oggetto la domanda di risoluzione giudiziale del preliminare di vendita ai sensi dell'art 1453 cc oltre il pagamento della penale.
Ed infatti, in giurisprudenza è stato ribadito “che, ai sensi dell'art. 39, comma 2, la continenza di cause ricorre non solo quando due cause siano caratterizzate da identità di soggetti e di titolo e da una differenza quantitativa dell'oggetto, ma anche quando fra le cause sussista un rapporto di interdipendenza, come nel caso in cui sono prospettate, con riferimento a un unico rapporto negoziale, domande contrapposte o in relazione di alternatività e caratterizzate da una coincidenza soltanto parziale delle causae petendi, nonché quando le questioni dedotte con la domanda anteriormente proposta costituiscano il necessario presupposto (alla stregua della sussistenza di un nesso di pregiudizialità logico-giuridica) per la definizione del giudizio successivo, come nell'ipotesi in cui le contrapposte domande concernano il riconoscimento e la tutela di diritti derivanti dallo stesso rapporto e il loro esito dipenda dalla soluzione di una o più questioni comuni , risultando tra loro interdipendenti o contrapposte, cosicché la soluzione dell'una interferisce su quella dell'altra “(Cass.n.11888/2023;Cass.n.
5340/2022;Cass.n.19460/2017;Cass.n.16831/2012;Cass.n.24668/2013;Cass.n.15532/20
11; Cass. S.U., n. 20596/2007).
Quando ricorre siffatta evenienza e le due cause in rapporto di continenza pendano in gradi diversi poiché, non è possibile rimettere, ai sensi dell'art. 39, comma 2, c.p.c., la causa successivamente proposta dinanzi al giudice preventivamente adito, l'esigenza di coordinamento, sottesa alla disciplina della continenza, viene assicurata sospendendo, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., il processo che avrebbe dovuto subire l'attrazione dell'altro, in attesa della sua definizione con sentenza passata in giudicato (Cass n. 5340/2022).
Nella fattispecie l'esito del giudizio iniziato nel 2009, conclusosi con la sentenza della
Corte di Cassazione ( che ha confermato quella della Corte di Appello, la quale, in riforma della sentenza del Tribunale, aveva rigettato la domanda di risoluzione del contratto per il grave inadempimento della parte promittente venditrice ed dichiarato ancora valido ed efficace il contratto fra le parti) , era pregiudiziale per decidere il presente giudizio che si
9 fonda sul presupposto opposto al precedente, ovvero che il contratto si sarebbe risolto per l'intervenuta prescrizione del diritto a chiederne l'adempimento. Pertanto si può affermare che gli odierni appellanti hanno contemporaneamente sostenuto davanti a giudici diversi da un lato che il contratto, ancora vitale, andava risolto per il grave inadempimento della controparte (giudizio in Cassazione)dall'altro, nel presente giudizio, hanno sostenuto il contrario, ovvero che il contratto preliminare sottoscritto il 28.3.2008 aveva cessato di esistere per effetto dell'intervenuta prescrizione.
Conseguentemente e diversamente a quanto deducono gli appellanti, per il rapporto di pregiudizialità sopra indicato, la domanda giudiziale introdotta con la notifica della citazione datata 14.1.2009 ha prodotto effetti interruttivi sulla domanda di esecuzione specifica del contratto, peraltro, non avanzata da nessuna delle due parti nel corso di detto giudizio, a mente del principio secondo il quale “ La proposizione di una domanda giudiziale determina l'interruzione della prescrizione con riguardo a tutti i diritti pretesi che si trovano in relazione di causalità, anche in via subordinata, con il rapporto unitario dedotto con l'istanza principale, assumendo rilievo l'unitarietà del fatto a cui sono ricollegate le varie domande, volte ad un'unitaria tutela, rispetto alla quale le singole azioni sono serventi. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, ravvisando
l'estensione dell'effetto interruttivo dell'azione volta a ottenere l'esecuzione di un accordo di ritrasferimento di immobili a quella, subordinata, di ripetizione delle somme corrisposte in base a tale accordo perché nullo, poiché entrambe volte a far valere il diritto al ristoro patrimoniale in ragione della medesima vicenda” (Cass n. 16120/2023).
Si aggiunga, che nel caso in esame, gli odierni appellanti avendo promosso domanda di risoluzione del contratto per il grave inadempimento della controparte, non potevano nell'ambito del medesimo giudizio ( definitivamente deciso dalla Corte di Cassazione) mutare la loro domanda di risoluzione in quella di adempimento, per il divieto posto dall'art 1453 comma II cc, e ciò valeva anche per l'odierno appellato, che aveva proposto davanti al Tribunale domanda riconvenzionale di recesso ex art 1385 cc, che era stata rigettata con statuizione passata in giudicato in difetto di impugnazione. Segue che neppure lo in tale giudizio avrebbe potuto, ancor meno in appello, per il divieto CP_1 posto dall'art 345 cpc, mutare la propria domanda di recesso in quella di adempimento in quanto: Il recesso dal contratto del promissario acquirente prevista dall'art. 1385, comma 2, c.c. consente di conseguire in via stragiudiziale la risoluzione di un contratto
a prestazioni corrispettive, con la conseguenza che esso preclude la successiva domanda di adempimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva dichiarato risolto in contratto per aver la promittente venditrice alienato a terzi l'immobile sebbene tale
10 vendita fosse intervenuta successivamente all'intervenuto recesso del promissario acquirente che aveva, in seguito, inviato illegittimamente una diffida ad adempiere)
(Cass. n. 10131/2025).
Pertanto, poiché in definitiva, entrambe le parti contraenti avevano domandato lo scioglimentodel vincolo contrattuale, seppur con reciproco addebito dell'inadempimento, finché detto giudizio non veniva definito con il passaggio in giudicato della sentenza che dichiarava infondata la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento ex art
1453 cc, era giuridicamente precluso ad entrambe le parti, ex art 2835 cc, esercitare il diritto all'adempimento del contratto, con l'effetto che il termine decennale di prescrizione del suddetto diritto era interrotto.
Sul punto la S.C. ha statuito che “ Nei contratti a prestazioni corrispettive, l'azione di risoluzione del contratto e quella di adempimento costituiscono due diversi rimedi giuridici a tutela del diritto che dal rapporto sostanziale deriva al contraente adempiente
e, pur presentando diversità di "petitum", entrambe mirano a soddisfare lo stesso interesse del creditore insoddisfatto, consistente nell'evitare il pregiudizio derivante dall'inadempimento della controparte, e sono dirette alla tutela del medesimo diritto alla prestazione, con la conseguenza che la proposizione della domanda di adempimento ha effetto interruttivo della prescrizione anche con riferimento al diritto di chiedere la risoluzione del contratto esercitabile sino a quando non sia decorso il nuovo termine prescrizionale. Tale effetto interruttivo deve riconoscersi anche alla domanda di risoluzione rispetto a quella di adempimento, atteso che il divieto, posto dall'art. 1453
c.c., di chiedere l'adempimento una volta domandata la risoluzione del contratto, viene meno e non ha più ragion d'essere quando la domanda di risoluzione venga rigettata, rimanendo in vita in tal caso il vincolo contrattuale, e risorgendo l'interesse alla esecuzione della prestazione con inizio del nuovo termine prescrizionale del diritto di chiedere l'adempimento” ( ex multis, Cass. n. 15171/2001).
Tale principio, come già anticipato, deriva dall'efficacia interruttiva della domanda giudiziale “ che si protrae fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, ai sensi dell'art. 2945 c.c., con riguardo a tutti i diritti che si ricolleghino con stretto nesso di causalità a quel rapporto, senza che occorra che il loro titolare proponga, nello stesso o in altro giudizio, una specifica domanda diretta a farli valere, ed anche quando tale domanda non sia proponibile nel giudizio pendente, ove l'apprezzamento della consequenzialità logico-giuridica del diritto stipite, ai fini dell'individuazione del rapporto logico-giuridico tra diritti, è rimesso al giudice di merito” ( Cass n. 18570/2007:
n. 13583/2004) .
11 Inoltre va aggiunto, e, ciò rileva per la presente pronuncia, che“ Il divieto, posto dall'articolo 1453 c.c., di chiedere l'adempimento, una volta domandata la risoluzione del contratto, viene meno e non ha più ragion d'essere quando la domanda di risoluzione venga rigettata, rimanendo in vita in tal caso il vincolo contrattuale e risorgendo
l'interesse alla esecuzione della prestazione, con inizio del nuovo termine prescrizionale del diritto di chiedere l'adempimento” (Cass n. 12637/2020; Cass n. 26152/2010;
6672/1988) .
Negli stessi termini si è pronunciata la SC quando ha statuito che “ il divieto posto dall'art.
1453 c.c. di chiedere l'adempimento una volta domandata la risoluzione del contratto non può essere inteso in senso assoluto, ma è operante soltanto nei limiti in cui esiste
l'interesse attuale del contraente che ha chiesto la risoluzione, alla cessazione del rapporto, per modo che, quando tale interesse viene meno, per essere stata rigettata o dichiarata inammissibile la domanda di risoluzione, la preclusione non opera, essendo cessata la ragione del divieto. Da ciò consegue che le due domande, di risoluzione e di adempimento, possono essere proposte, in via subordinata, anche nello stesso giudizio”
(Cass n. 4444/1996.)
Inoltre è stato anche chiarito che “Il divieto di mutare la domanda di risoluzione nella domanda di adempimento opera solo nei limiti in cui, in capo al contraente che la ha proposta, persista l'interesse alla cessazione del rapporto, non operando, invece, ove tale interesse venga meno (sulla scorta di questo principio, la S.C. ha ritenuto che la domanda di adempimento sia proponibile anche dopo il rigetto o la declaratoria di inammissibilità della domanda di risoluzione, ovvero dopo l'estinzione del giudizio relativo a quest'ultima)” ( Cass n. 1457/1995) .
Dando seguito ai suddetti principi e, considerato altresì che nessuna delle parti in lite ha formulato in via subordinata domanda di adempimento nel giudizio definito con la sentenza della Corte di Cassazione, dopo la pronuncia di quest'ultima sentenza le parti- in astratto- avrebbero potuto, liberati ormai dal divieto posto dall'art 1453 del cc, ( possibilità non ancora preclusa per l'effetto interruttivo della prescrizione) introdurre un nuovo giudizio nell'ambito del quale domandare il recesso oppure la risoluzione del contratto preliminare, sia pur per ragioni diverse da quelle coperte dal giudicato, oppure ancora chiederne l'adempimento.
Invece, gli odierni appellanti, nella pendenza del giudizio in Cassazione hanno introdotto un nuovo giudizio, quello all'esame, nell'ambito del quale hanno domandato la restituzione della caparra confirmatoria sul presupposto errato, per l'effetto interruttivo della prescrizione di cui si è detto, che il contratto avesse perduto efficacia per il mancato
12 esercizio del diritto all'adempimento, senza chiedere, in via subordinata e/o condizionata all'esito del giudizio pendente presso la Corte di Cassazione, l'adempimento del contratto.
Allo stesso modo, l'odierno appellato, costituendosi in giudizio nel grado precedente non ha replicato alla domanda dei ricorrenti chiedendo l'esecuzione specifica del contratto, in base alla sentenza n 438/2018 pubblicata il 26.2.2018 della Corte di Appello
e ciò neppure in via condizionata alla conferma della citata sentenza d'appello da parte della Corte di Cassazione. Ed infatti lo , ha concluso nel modo seguente: Al CP_1
Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza eccezione e difesa, rigettare il ricorso promosso dai coniugi perché infondato per tutti i motivi dedotti, con il favore Pt_1 delle spese e la condanna ex art. 96 I° e III° co. cpc per lite temeraria nella misura ritenuta equa e di giustizia. Salvo ogni diritto ed azione”
Si aggiunga, per completezza, che con le note scritte depositate nel grado precedente il
3.5.2023 per l'udienza di discussione del 9.5.2023,l' odierno appellato, seppur ha dedotto e documentato che subito dopo il pronunciamento della Corte di Cassazione aveva comunicato ai ricorrenti la diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 cc, contenente l'invito a presentarsi per la stipula del contratto definitivo, avanti il Notaio indicato per la data del 23.3.2023, ha poi comunque concluso per il rigetto del ricorso in quanto errato ed infondato ed ha chiesto di condannare la propria controparte al pagamento delle spese processuali oltre quelle per responsabilità aggravata ex art. 96 I° e III° co. Cpc, ed analoghe conclusioni ha formulato costituendosi nel presente grado.
Per quanto esposto, in applicazione dell'art 112 cpc la formulata diffida ad adempiere e tutte le considerazioni che gli odierni appellanti deducono nel grado , ed in particolare, nella memoria non autorizzata depositata il 22.9.2025, volte ad incrinare la validità della diffida ad adempiere citata, comprese le ragioni che indicano come tutt'ora ostative al rogito, al di là della loro ammissibilità, non rilevano per la decisione e non comportano l'emissione da parte di questo Collegio di alcuna pronuncia in merito alle stesse, in mancanza di formulazione nel giudizio all'esame di tempestiva domanda di adempimento del contratto.
Ne consegue, che se, tutt'ora il contratto preliminare di compravendita stipulato in data
28.3.2008 è eseguibile, non essendo trascorso il decennio prescrizionale che è stato interrotto, anche ad utilizzare quale termine di ripresa della prescrizione quello della data di pubblicazione (26.2.2018) dalla sentenza della Corte di Appello n. 434/2018. che ne ha reso possibile l'esercizio, per quanto sopra esposto, l'appello proposto per i motivi dedotti e scrutinati è infondato e pertanto deve essere rigettato.
13 &&&
Infine, va accolta la domanda della parte appellata di condanna della propria controparte a titolo di responsabilità aggravata ex art 96 comma III cpc, sussistendone i presupposti.
La responsabilità ai sensi del 3° comma dell'art 96 cpc , a differenza di quella dei due commi precedenti “ non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che con-sente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate. Inoltre, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, co-me nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese infondatezza dei motivi di impugnazione” ( Cass.n.13859/2022 Cass
SU n.9912/2018) .
Nel caso in esame gli odierni appellanti, hanno, in parte, riproposto nel grado tesi difensive già confutate dal giudice di prime cure ed, in parte, hanno replicato alla ratio della decisione gravata con tesi contrarie alla consolidata giurisprudenza della Corte di
Legittimità.
In ordine al quantum della condanna essa si liquida in via equitativa nella misura di 1/3 delle spese processuali in conformità al principio secondo cui “In tema di responsabilità processuale aggravata, l'art. 96, comma 3, c.p.c., nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una "somma equitativamente determinata", non fissa alcun limite quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente, sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base dell'importo delle spese processuali (o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia” (Cass. n.26435/2020).
Infine, poiché l'appello è stato notificato in data 19.6.2023 gli appellanti in applicazione del IV comma dell'art 96 cpc introdotto dall'art. 3, comma 28, lett. g), D.Lgs. n. 10 otto- bre 2022, n. 149, è altresì condannato al pagamento dell'importo di € 500,00 in favore della trovando applicazione il comma sopra citato a decorrere dal Controparte_3
18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. citato. (così, Cass. SU, n. 27195/2023; Cass. SU, n. 28619/2023).
&&&
14 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione del
DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 5.201,00 ad €
26.000,00), in applicazione dei valori minimi tariffari, stante la bassa complessità delle questioni trattate.
L'impugnazione principale è stata proposta in data successiva al 31.1.2013 di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, del 2012), che ha integrato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, aggiungendovi il comma 1 quater del seguente tenore: “Quando l'impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'art. 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
Deve, pertanto, provvedersi in conformità.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, nel giudizio iscritto al n. 827/2023 R.g.a,c, sull'appello proposto avverso l'ordinanza ex art. 702 bis cpc del Tribunale di Ragusa n.
1236/2023 pubblicata il 23.5.2023, così provvede: rigetta l'appello avverso, l'ordinanza del Tribunale di Ragusa n. 1236//2023 pubblicata il
23.5.2023, che conferma;
condanna in solido, e al pagamento delle spese Parte_1 Parte_2 processuali del grado, che liquida in favore di in complessivi € 2.906,00 (€ CP_1
567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione, € 956,00 per la fase decisionale) oltre il 15% per spese generali, c.p.a. e iva come per legge;
condanna in solido e al risarcimento del danno, ai sensi Parte_1 Parte_2 dell'art 96 comma III c.p.c., in favore di che liquida nella misura di 1/3 CP_1 delle spese processuali come sopra liquidate;
condanna in solido e ai sensi dell'art 96 comma IV Parte_1 Parte_2
c.p.c., al pagamento dell'importo di € 500,00 in favore della Controparte_3
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento a carico della parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso, nella camera di consiglio del 13 ottobre 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Avv. Maria Angela Galioto Dott. Nicolò Crascì
15 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA-SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Catania - Seconda Sezione Civile - composta da:
1) Dott. Nicolò Crascì Presidente
2) Dott.ssa Claudia Cottini Consigliera
3) Avv. Maria Angela Galioto Giudice ausiliario rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 827/2023 R.g.a.c.
TRA
nato a [...] il [...], c.f: ; , Parte_1 C.F._1 Parte_2 nata a [...] l'[...], c.f: rappresentati e difesi dall'Avv. C.F._2
TA AM, per procura in atti
-appellanti-
E
nato a [...] l'[...], c.f ,rappresentato e difeso CP_1 C.F._3 dall'Avv. Antonino Francone, per procura in atti
-appellato-
^^^^^
All'udienza collegiale di discussione del 23.9.2025, la causa, sulle note conclusive scritte già depositate, è stata posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa rilevanti che hanno preceduto la presente decisione, così possono essere sintetizzati.
Con atto del 14 gennaio 2009, e citavano, davanti al Parte_1 Parte_2
Tribunale di Ragusa, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
“Piaccia al Tribunale di Ragusa adito;
reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: pronunciare - per le causali tutte di cui in narrativa-la risoluzione del preliminare di vendita stipulato tra le parti e condannare il convenuto alla restituzione del doppio della caparra (€. 50.000,00), oltre che al pagamento della penale convenuta tra le parti per
1 ogni inadempienza in €. 80.000,00, con gli interessi legali al soddisfo, in uno alle spese processuali di causa.”
Esponevano di aver sottoscritto in data 28.3.2008 il contratto con il quale CP_1 aveva loro promesso in vendita, per il prezzo complessivo di €. 250.000,00, l'immobile ivi descritto, dietro versamento della somma di € 25.000,00 a titolo di acconto prezzo e di caparra confirmatoria, con l'impegno di versare il saldo prezzo al momento della stipula del definitivo, indicato nel contratto alla data del 30 dicembre 2008; che il promittente venditore si era impegnato a conseguire, a proprie cure e spese, il certificato di abitabilità ed aveva garantito libero l'immobile da iscrizioni ipotecarie e da vincoli o pesi pregiudizievoli;
che per ogni ipotesi di inadempimento era stata convenuta una penale di €. 80.000,00; che il convenuto, con raccomandata del 12.12.2008, gli aveva falsamente comunicato di aver consegnato al notaio incaricato della stipula del contratto definitivo tutta la documentazione occorrente per la stesura del rogito, mentre nella realtà non aveva affatto depositato o trasmesso al notaio il certificato di abitabilità e frattanto avevano anche appreso che il convenuto aveva taciuto una serie di circostanze rilevanti e tra queste, che l'immobile promesso in vendita era in comproprietà con la moglie,
[...]
; che era gravato di ipoteca in favore della Montepaschi Serit s.p.a.; che era Pt_3 stato oggetto di interventi edilizi non autorizzati, per i quali era stata conseguita la concessione edilizia in sanatoria il 5.6.2006 sotto la specifica condizione che gli scarichi dei reflui fossero conformi alla legge regionale n. 27/86, condizione quest'ultima che non si era verificata, con conseguente inefficacia di detta C.E. in sanatoria. Inoltre avevano appreso della presenza di un pozzo nero, che avrebbe dovuto essere da tempo eliminato, con allaccio degli scarichi reflui alla rete fognaria comunale e che non vi era corrispondenzatra l'immobile descritto nel preliminare e la realtà in quanto nell'immobile da trasferire era ricompreso anche un primo piano, formato da 4 vani, rivelatosi, invece, un sottotetto. Per tutte queste ragioni domandavano la risoluzione del contratto preliminare per grave inadempimento del promittente venditore e la sua condanna al pagamento dell'importo complessivo di €130.000,00.
Si costituiva in giudizio , contestando i dedotti inadempimenti deducendo CP_1 che gli attori erano a conoscenza del fatto che dell'immobile promesso in vendita era in comproprietà con la moglie, tanto che, nel preliminare egli si era impegnato. a vendere e a far vendere lo stesso;
che gli attori conoscevano lo stato effettivo dell'immobile come dimostrato dal fatto che avevano avviato la pratica per realizzazione di alcune migliorie, dando incarico ad un tecnico di loro fiducia, il geom. al quale anch'egli CP_2 aveva affidato il compito di curare gli adempimenti tecnici-amministrativi funzionali alla
2 stipula del definitivo;
che erano stati gli attori ad indicare il notaio rogante e che era stato quest'ultimo, unitamente al tecnico di loro fiducia ( il geometra ad avergli CP_2 assicurato che non vi erano ostacoli al rogito e che sulla base di dette rassicurazioni con la lettera del 12.12.2008 aveva confermato ai promissari acquirenti la stipula del contratto definitivo nel termine indicato in contratto senza ricevere da parte loro alcuna risposta se non la notifica dell'atto di citazione. Aggiungeva che, in ogni caso era stata completata la pratica per l'ottenimento del certificato di abitabilità che era stato conseguito in data 23.2.2009;che in data 20.1.2009, era stato liberato l'immobile dall'inscrizione ipotecaria e che in data 27.1.2009 era stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue. Di conseguenza non era egli la parte inadempiente bensì gli attori che non avevano neanche chiesto di prorogare al 31.3.2009 il termine per la stipula del definitivo, come pure previsto nel preliminare. Per quanto esposto formulava in via riconvenzionale domanda di recesso per l'inadempimento dei promissari acquirenti, con conseguente suo diritto a trattenere la caparra confirmatoria di € 25.000,00. Concludeva nel modo seguente “Chiede al Tribunale adito;
respinta ogni contraria istanza, eccezione
e difesa;
ritenere e dichiarare l'infondatezza delle domande di cui all'atto di citazione e, così, rigettarle e, in accoglimento della riconvenzionale spiegata, ritenere e dichiarare
l'inadempimento di parte attorea consistente nella mancata stipulazione del definitivo e, quindi il diritto del sig. , così ritenuto e dichiarato al recesso per inadempimento CP_1
e a trattenere la caparra ricevuta”.
Si costituiva , comproprietaria dell'immobile compromesso in vendita Parte_3 nonché coniuge di , che aderiva alle difese del marito e concludeva in modo CP_1 analogo.
Il Tribunale nel decidere la causa con la sentenza n. 48/2013 depositata il 17.1.2013 dichiarava infondate alcune delle dedotte inadempienze mosse a carico dello ( il CP_1 silenzio sullo stato si comproprietà dell'immobile ; la differente composizione strutturale del primo piano) per il resto, dichiarava grave l'inadempimento del convenuto per essersi attivato con ritardo nel realizzare le condizioni necessarie a rendere possibile la stipula dell'atto pubblico nel termine convenuto del 30 dicembre 2008 ed in accoglimento della domanda attrice, ha rigettato implicitamente la domanda riconvenzionale di recesso avanzata dal convenuto;
ha dichiarato risolto ex art 1453 cc il contratto ed ha condannato il convenuto alla restituzione della caparra confirmatoria di € 25.000,00; ha rigettato la domanda degli attori che domandavano il pagamento del doppio della caparra (
50.000,00) evidenziando che la natura della loro domanda era di risoluzione del contratto ex art 1453 cc e non di recesso ex art 1385 cc;
ha ridotto in applicazione dell'art 1384cc
3 ad € 25.000,00 la penale indicata in contrato in € 80.000,00 condannando il convenuto al relativo pagamento oltre al pagamento delle spese processuali.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello che, senza impugnare CP_1 la statuizione di rigetto della propria domanda di recesso ex art 1385 cc, ha contestato il presupposto della pronuncia, ovvero la ricorrenza del proprio e grave inadempimento, deducendo che, poiché il termine di stipula del definito non era essenziale, aveva errato il Tribunale ad accogliere la domanda di risoluzione giudiziale del contratto, proposta a soli 13 giorni dalla scadenza del termine indicato per la stipula del rogito, tenuto altresì conto che era incontestato che alla data del 23.2.2009 ogni ostacolo alla stipula dell'atto definitivo era stato rimosso.
Detta prospettazione di parte appellante, è stata accolta dalla Corte di Appello che richiamando i principi espressi dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 4314/2016 , ha dichiarato non integrato nella fattispecie l'elemento della gravità dell'inadempimento da giustificare la risoluzione giudiziale del contratto atteso che il ritardo non superava i limiti di tolleranza consentiti nei rapporti negoziali ed ha anche valutato sleale la condotta dei coniugi , che avevano domandato la risoluzione del contratto a sole Parte_4 due settimane dalla scadenza del termine senza che vi fossero ragioni oggettive tali da far ritenere la perdita di interesse al contratto. Di conseguenza la Corte di Appello ha rigettato la domanda di risoluzione del preliminare e le conseguenti domande risarcitorie avanzate in primo grado da e e, per l'effetto, ha anche Parte_1 Parte_2 rigettato il loro appello incidentale formulato per l'accoglimento della domanda originaria di condanna dello al pagamento del doppio della caparra confirmatoria e per CP_1
l'incremento del quantum della penale, liquidata in misura ridotta dal Tribunale in €
25.000,00.
Quindi, la Corte di Appello con la sentenza n.434/2018, pubblicata il 26.2.2018, in riforma della sentenza del Tribunale di Ragusa ha rigettato le domande avanzate in primo grado da e;
ha dichiarato valido ed efficace il contratto Parte_5 Parte_2 fra le parti ed ha condannato gli appellati al pagamento delle spese processuali dei due gradi di giudizio.
Contro la sentenza di riforma della Corte d'Appello, e Parte_5 Parte_2 hanno proposto ricorso in Cassazione, con atto notificato il 6. 9. 2018, affidato a tre motivi, al predetto ricorso ha resistito con controricorso. CP_1
La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 5360/2023 pubblicata il 21.2.2023 ha rigettato i motivi di ricorso ed ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali del grado.
4 Frattanto, nella pendenza del giudizio in Cassazione, e Parte_5 Parte_2 hanno deposito in data 10.2.2022, davanti al Tribunale di Ragusa, ricorso ex art 702 bis per ottenere la condanna di alla restituzione della caparra confirmatoria, CP_1 dell'importo di € 25.000,00, versata alla data di sottoscrizione del preliminare, con la maggiorazione dagli interessi, in quanto- deducevano- si era prescritto il diritto all'esecuzione del preliminare per la prolungata inerzia ultradecennale di entrambe le parti contraenti, con l'effetto che il contratto si era sciolto per il mutuo consenso e da ciò conseguiva l'obbligo di restituzione della caparra detenuta sine titulo dal resistente.
Precisavano che il presene giudizio non era interessato/ ostacolato dalla pendenza del loro ricorso innanzi alla Cassazione, avendo quest'ultimo ad oggetto “solo e soltanto la risoluzione per inadempimento del contratto preliminare con la richiesta di condanna dello stesso, a titolo risarcitorio, al doppio della caparra, oltre che alla penale convenuta tra le parti per ogni inadempienza”.
Si costituiva , contestando l'ammissibilità della domanda fondata sul CP_1 presupposto errato che si fosse compiuta la dedotta prescrizione decennale, invece, interrotta dalla notifica dell'atto introduttivo nel gennaio 2009, in applicazione dell'art. 2943 c.c. in combinato disposto con l'art. 2945, II° co. c.c.; inoltre, eccepiva il rapporto di continenza tra la presente domanda e quella ancora sub iudice pendente in Cassazione nonché la violazione del divieto “ne bis in idem”. Spiegava che il petitum formulato dai ricorrenti nel presente giudizio - risoluzione del contratto e restituzione della caparra confirmatoria- era ricompreso nella più ampia domanda introduttiva, pertanto era infondata la tesi avversaria che i due giudizi fossero diversi e non interferissero tra loro per la decisione. Concludeva invocando la pronuncia di inammissibilità e/o improponibilità del presente ricorso e poiché, in ogni caso, non poteva essere disposta la riunione dei due giudizi, perché pendenti in grado diverso domandava di sospendere quello all'esame, in attesa dell'esito della Cassazione. Aggiungeva, che per effetto della sentenza della Corte di Appello, che aveva rigettato la domanda di risoluzione del contratto, il contratto preliminare era ancora valido ed efficace tra le parti e che “si era in attesa dell'esito del pendente il ricorso per Cassazione, per poter dar corso all'esecuzione del preliminare, avendo interesse ad alienare il bene e se ciò non è stato fatto è solo per l'azione promossa e coltivata dagli odierni ricorrenti e per il vincolo, ancora esistente, con il preliminare oggetto del contenzioso”. Contestava la dedotta inerzia delle parti evidenziando che i ricorrenti si erano attivati per dare esecuzione alla sentenza del Tribunale, che li aveva visti temporaneamente vittoriosi, avviando la procedura esecutiva a proprio carico che dapprima era stata sospesa nel 2013 e poi
5 dichiarata improcedibile, con provvedimento del 18.7.2018, ed anche il resistente si era attivato per recuperare le spese processuali liquidate in proprio favore dalla Corte
d'Appello iscrivendo ipoteca sui beni dei ricorrenti a garanzia del proprio credito.
Per le suddette ragioni esposte concludeva nel modo seguente: “rigettare il ricorso promosso dai coniugi perché infondato per tutti i motivi dedotti, con il favore Pt_1 delle spese e la condanna ex art. 96 I° e III° co. cpc per lite temeraria nella misura ritenuta equa e di giustizia”.
Il Giudice di primo grado all'udienza del 14.6.2022 poneva la causa in decisione, assegnando i termini per il deposito di comparse conclusionali e di replica, e, con successiva ordinanza, pubblicata il 5.10.2022, ravvisata la continenza tra il presente giudizio e quello pendente in Cassazione, ha sospeso il giudizio ai sensi dell'art 295 cpc.
Con ricorso depositato il 21.2.2023 ha chiesto la riassunzione ex art 297 CP_1 cpc del giudizio sospeso, sulla premessa che era stato definito il giudizio pregiudicante, pendente innanzi alla Corte di Cassazione che con ordinanza n 5360/2023 pubblicata il
21.2.2023, aveva rigettato il ricorso promosso dagli odierni ricorrenti che sono stati anche condannati al pagamento delle spese del grado. Nel citato atto di riassunzione CP_1
motivava il proprio “interesse “a definire il presente giudizio insistendo nel
[...] rigetto del ricorso per infondatezza dello stesso con conseguente condanna alle spese oltre che la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 I° e III° co. cpc. così come richiesto in seno alla comparsa di costituzione”.
Il giudice disposta la riassunzione fissava l'udienza cartolare di comparazione per il
9.5.2023 autorizzando le parti al deposito di note conclusive. Con le note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 9.5.2023, il resistente ha allegato che a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione, del 21.2.2023, aveva diffidato, ex art. 1454 cod. civ., i promissari acquirenti a presentarsi davanti il Notaio in data 23.3.2023, per la Pt_6 stipula del contratto definitivo e documentava tramite relazione notarile la loro mancata comparizione. Con note scritte di udienza depositate l'8.5.2023 i ricorrenti Parte_1
e hanno insistito nella propria domanda e difese e sulla diffida
[...] Parte_2 ad adempiere hanno osservato che la predetta domanda era inammissibile per il duplice motivo che: era passata in giudicato, in difetto di impugnazione, la statuizione di rigetto della domanda riconvenzionale dello di voler recedere dal contratto;
inoltre CP_1 poiché aveva, nell'altro e precedente giudizio, esercitato il diritto di recesso dal CP_1 contratto ex art 1385 cc, non poteva nel presente giudizio domandarne l'adempimento.
6 La causa veniva decisa dal Tribunale di Ragusa con l'ordinanza n.1236/202023 pubblicata il 23.5.2023 che ha rigettato il ricorso proposto da e Parte_1 [...]
, che sono stati condannati al pagamento delle spese processuali. Pt_2
Avverso la predetta sentenza questi ultimi hanno proposto appello, con atto di citazione notificato il 19.6.2023, affidato ai motivi di seguito esposti.
Si è costituito che ha resistito all'appello chiedendone il rigetto per CP_1 infondatezza nel merito ed ha domandato la condanna degli appellanti ex art. 96 III comma cpc per responsabilità processuale aggravata.
Per l'istanza congiunta dei procuratori delle parti, la prima udienza collegiale di comparizione fissata per il 21.11.2023 è stata cartolarizzata ex art 127 ter cpc e all'esito delle stessa la Corte ha rinviato la causa per la discussione orale all'udienza del 7.10.2024 con termine fino a 10 giorni prima per il deposito di note difensive conclusive. A tale udienza la Corte, ha dato atto a verbale che il giudice relatore designato, frattanto era stato trasferito presso altro ufficio giudiziario;
quindi, ha disposto il cambio del relatore ed ha rinviato la causa all'udienza del 22. 9 2025. A tale udienza il procuratore degli appellanti, anche personalmente presenti, ha insistito in atti facendo presente che il giorno precedente
(21.9.2025) aveva depositato nel fascicolo telematico delle note conclusionali integrative che chiedeva venissero ammesse ed anche valorizzate in quanto contenevano in allegato documenti rilevanti per la decisione, ottenuti quando ormai i termini per il loro deposito tempestivo erano spirati. Contro l'ammissibilità e l'utilizzabilità di detta documentazione si è opposta la difesa dell'appellato sul rilievo che detta documentazione poteva essere prodotta tempestivamente.
La Corte sulle note conclusive in atti ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello la parte censura la statuizione con la quale è stato dichiarato ancora valido ed efficace il contratto preliminare di compravendita, nonostante era pacifico che nessuna delle parti contraenti ne aveva domandato l'esecuzione specifica ex art 2932 cc entro il termine di validità decennale, decorrente dalla data prevista per la stipula del definitivo (30.12.2008). Osservano gli appellanti che trascorso il termine prescrizionale, per la congiunta inerzia delle parti, il contratto doveva intendersi risolto consensualmente per mutuo consenso estintivo, facendo così sorgere il diritto dei coniugi a chiedere la restituzione della somma di € 25.000,00 a suo tempo versata al Pt_1 promittente venditore quale caparra /acconto sul prezzo di vendita, che lo continua CP_1
a trattenere illegittimamente.
7 Aggiungono, che nel presente giudizio, diversamente a quanto sostenuto dalla controparte e condiviso dal giudice di prime cure, nessuna rilevanza aveva il giudizio ancora pendente in Cassazione, avendo quest'ultimo natura risarcitoria poiché per la risoluzione dovuta al grave inadempimento dello avevano chiesto la sua condanna al CP_1 pagamento del doppio della caparra e della penale mentre nel presene giudizio la domanda di pagamento dell'importo di € 25.00,00 ha natura restitutoria riconducibile alla perdita di efficacia del contratto, conseguentemente nessun effetto interruttivo della prescrizione poteva riflettersi per la domanda giudiziale introdotta nel 2009 e, per analoghe ragioni, non ricorreva neppure la dedotta continenza ravvisata dal giudice di prime cure, avendo i due giudizi petitum differenti.
Con il secondo motivo gli appellanti censurano la sentenza per non aver fatto applicazione dell'art 1372 del cc , quando invece, era pacifico che nessuna delle parti aveva chiesto, anche con separata azione giudiziale, l'esecuzione in forma specifica o l'adempimento del contratto;
né tale domanda era condizionata dall'esito del giudizio di legittimità,la cui decisione, qualunque fosse stata, “non avrebbe inciso affatto sull'esecuzione del preliminare (che egli sta chiedendo solo ora, dopo la pronuncia della
Cassazione) o sulla alienazione dell'immobile (che avrebbe potuto tranquillamente fare, non avendo i coniugi chiesto l'adempimento del contratto)”. Pt_1
Con il terzo motivo di appello, la parte censura la statuizione del primo giudice per aver sottovalutato gli effetti prodotti dal giudicato formatosi sul rigetto della domanda di recesso ex art 1385 cc, avanzata in primo grado dall'odierno appello e ciò nonostante aveva rigettato la propria domanda con la motivazione che ” si è dunque formato il giudicato sulla circostanza dell'insussistenza del dedotto inadempimento dei promissari acquirenti e del diritto del promittente venditore a trattenere la caparra ex art. 1385 comma 2 c.c., non già sullo scioglimento del contratto per mutuo dissenso invocato dagli odierni ricorrenti”. Reputano gli appellanti che detta statuizione sarebbe affetta da contraddittoria ed illogicità, in quanto, se lo , come statuito dal giudice di prime CP_1 cure, non aveva titolo per trattenere la caparra confirmatoria non rimaneva altro che accogliere la propria domanda di restituzione .Aggiungono che non potendo l'appellato incamerare la caparra in assenza dell'inadempimento della controparte, ha tentato di aggirare il predetto ostacolo mediante la diffida ad adempiere per recedere dal contratto, nonostante a ciò si opponga il giudicato formatosi a seguito del rigetto di tale domanda.
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8 I motivi di appello, si esaminano congiuntamente in quanto connessi tra loro, e sono infondati.
In ordine di priorità logica e sistematica va subito ribadito che, contrariamente alla tesi degli appellanti, tra il giudizio da loro introdotto con la notifica della citazione datata
14.1.2009 e quello all'esame, ricorre il rapporto di continenza che ha motivato, nel grado precedente, il provvedimento di sospensione ex art 295 cpc del presente giudizio in attesa che venisse definito quello pendente davanti alla Corte di Cassazione, avente ad oggetto la domanda di risoluzione giudiziale del preliminare di vendita ai sensi dell'art 1453 cc oltre il pagamento della penale.
Ed infatti, in giurisprudenza è stato ribadito “che, ai sensi dell'art. 39, comma 2, la continenza di cause ricorre non solo quando due cause siano caratterizzate da identità di soggetti e di titolo e da una differenza quantitativa dell'oggetto, ma anche quando fra le cause sussista un rapporto di interdipendenza, come nel caso in cui sono prospettate, con riferimento a un unico rapporto negoziale, domande contrapposte o in relazione di alternatività e caratterizzate da una coincidenza soltanto parziale delle causae petendi, nonché quando le questioni dedotte con la domanda anteriormente proposta costituiscano il necessario presupposto (alla stregua della sussistenza di un nesso di pregiudizialità logico-giuridica) per la definizione del giudizio successivo, come nell'ipotesi in cui le contrapposte domande concernano il riconoscimento e la tutela di diritti derivanti dallo stesso rapporto e il loro esito dipenda dalla soluzione di una o più questioni comuni , risultando tra loro interdipendenti o contrapposte, cosicché la soluzione dell'una interferisce su quella dell'altra “(Cass.n.11888/2023;Cass.n.
5340/2022;Cass.n.19460/2017;Cass.n.16831/2012;Cass.n.24668/2013;Cass.n.15532/20
11; Cass. S.U., n. 20596/2007).
Quando ricorre siffatta evenienza e le due cause in rapporto di continenza pendano in gradi diversi poiché, non è possibile rimettere, ai sensi dell'art. 39, comma 2, c.p.c., la causa successivamente proposta dinanzi al giudice preventivamente adito, l'esigenza di coordinamento, sottesa alla disciplina della continenza, viene assicurata sospendendo, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., il processo che avrebbe dovuto subire l'attrazione dell'altro, in attesa della sua definizione con sentenza passata in giudicato (Cass n. 5340/2022).
Nella fattispecie l'esito del giudizio iniziato nel 2009, conclusosi con la sentenza della
Corte di Cassazione ( che ha confermato quella della Corte di Appello, la quale, in riforma della sentenza del Tribunale, aveva rigettato la domanda di risoluzione del contratto per il grave inadempimento della parte promittente venditrice ed dichiarato ancora valido ed efficace il contratto fra le parti) , era pregiudiziale per decidere il presente giudizio che si
9 fonda sul presupposto opposto al precedente, ovvero che il contratto si sarebbe risolto per l'intervenuta prescrizione del diritto a chiederne l'adempimento. Pertanto si può affermare che gli odierni appellanti hanno contemporaneamente sostenuto davanti a giudici diversi da un lato che il contratto, ancora vitale, andava risolto per il grave inadempimento della controparte (giudizio in Cassazione)dall'altro, nel presente giudizio, hanno sostenuto il contrario, ovvero che il contratto preliminare sottoscritto il 28.3.2008 aveva cessato di esistere per effetto dell'intervenuta prescrizione.
Conseguentemente e diversamente a quanto deducono gli appellanti, per il rapporto di pregiudizialità sopra indicato, la domanda giudiziale introdotta con la notifica della citazione datata 14.1.2009 ha prodotto effetti interruttivi sulla domanda di esecuzione specifica del contratto, peraltro, non avanzata da nessuna delle due parti nel corso di detto giudizio, a mente del principio secondo il quale “ La proposizione di una domanda giudiziale determina l'interruzione della prescrizione con riguardo a tutti i diritti pretesi che si trovano in relazione di causalità, anche in via subordinata, con il rapporto unitario dedotto con l'istanza principale, assumendo rilievo l'unitarietà del fatto a cui sono ricollegate le varie domande, volte ad un'unitaria tutela, rispetto alla quale le singole azioni sono serventi. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, ravvisando
l'estensione dell'effetto interruttivo dell'azione volta a ottenere l'esecuzione di un accordo di ritrasferimento di immobili a quella, subordinata, di ripetizione delle somme corrisposte in base a tale accordo perché nullo, poiché entrambe volte a far valere il diritto al ristoro patrimoniale in ragione della medesima vicenda” (Cass n. 16120/2023).
Si aggiunga, che nel caso in esame, gli odierni appellanti avendo promosso domanda di risoluzione del contratto per il grave inadempimento della controparte, non potevano nell'ambito del medesimo giudizio ( definitivamente deciso dalla Corte di Cassazione) mutare la loro domanda di risoluzione in quella di adempimento, per il divieto posto dall'art 1453 comma II cc, e ciò valeva anche per l'odierno appellato, che aveva proposto davanti al Tribunale domanda riconvenzionale di recesso ex art 1385 cc, che era stata rigettata con statuizione passata in giudicato in difetto di impugnazione. Segue che neppure lo in tale giudizio avrebbe potuto, ancor meno in appello, per il divieto CP_1 posto dall'art 345 cpc, mutare la propria domanda di recesso in quella di adempimento in quanto: Il recesso dal contratto del promissario acquirente prevista dall'art. 1385, comma 2, c.c. consente di conseguire in via stragiudiziale la risoluzione di un contratto
a prestazioni corrispettive, con la conseguenza che esso preclude la successiva domanda di adempimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva dichiarato risolto in contratto per aver la promittente venditrice alienato a terzi l'immobile sebbene tale
10 vendita fosse intervenuta successivamente all'intervenuto recesso del promissario acquirente che aveva, in seguito, inviato illegittimamente una diffida ad adempiere)
(Cass. n. 10131/2025).
Pertanto, poiché in definitiva, entrambe le parti contraenti avevano domandato lo scioglimentodel vincolo contrattuale, seppur con reciproco addebito dell'inadempimento, finché detto giudizio non veniva definito con il passaggio in giudicato della sentenza che dichiarava infondata la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento ex art
1453 cc, era giuridicamente precluso ad entrambe le parti, ex art 2835 cc, esercitare il diritto all'adempimento del contratto, con l'effetto che il termine decennale di prescrizione del suddetto diritto era interrotto.
Sul punto la S.C. ha statuito che “ Nei contratti a prestazioni corrispettive, l'azione di risoluzione del contratto e quella di adempimento costituiscono due diversi rimedi giuridici a tutela del diritto che dal rapporto sostanziale deriva al contraente adempiente
e, pur presentando diversità di "petitum", entrambe mirano a soddisfare lo stesso interesse del creditore insoddisfatto, consistente nell'evitare il pregiudizio derivante dall'inadempimento della controparte, e sono dirette alla tutela del medesimo diritto alla prestazione, con la conseguenza che la proposizione della domanda di adempimento ha effetto interruttivo della prescrizione anche con riferimento al diritto di chiedere la risoluzione del contratto esercitabile sino a quando non sia decorso il nuovo termine prescrizionale. Tale effetto interruttivo deve riconoscersi anche alla domanda di risoluzione rispetto a quella di adempimento, atteso che il divieto, posto dall'art. 1453
c.c., di chiedere l'adempimento una volta domandata la risoluzione del contratto, viene meno e non ha più ragion d'essere quando la domanda di risoluzione venga rigettata, rimanendo in vita in tal caso il vincolo contrattuale, e risorgendo l'interesse alla esecuzione della prestazione con inizio del nuovo termine prescrizionale del diritto di chiedere l'adempimento” ( ex multis, Cass. n. 15171/2001).
Tale principio, come già anticipato, deriva dall'efficacia interruttiva della domanda giudiziale “ che si protrae fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, ai sensi dell'art. 2945 c.c., con riguardo a tutti i diritti che si ricolleghino con stretto nesso di causalità a quel rapporto, senza che occorra che il loro titolare proponga, nello stesso o in altro giudizio, una specifica domanda diretta a farli valere, ed anche quando tale domanda non sia proponibile nel giudizio pendente, ove l'apprezzamento della consequenzialità logico-giuridica del diritto stipite, ai fini dell'individuazione del rapporto logico-giuridico tra diritti, è rimesso al giudice di merito” ( Cass n. 18570/2007:
n. 13583/2004) .
11 Inoltre va aggiunto, e, ciò rileva per la presente pronuncia, che“ Il divieto, posto dall'articolo 1453 c.c., di chiedere l'adempimento, una volta domandata la risoluzione del contratto, viene meno e non ha più ragion d'essere quando la domanda di risoluzione venga rigettata, rimanendo in vita in tal caso il vincolo contrattuale e risorgendo
l'interesse alla esecuzione della prestazione, con inizio del nuovo termine prescrizionale del diritto di chiedere l'adempimento” (Cass n. 12637/2020; Cass n. 26152/2010;
6672/1988) .
Negli stessi termini si è pronunciata la SC quando ha statuito che “ il divieto posto dall'art.
1453 c.c. di chiedere l'adempimento una volta domandata la risoluzione del contratto non può essere inteso in senso assoluto, ma è operante soltanto nei limiti in cui esiste
l'interesse attuale del contraente che ha chiesto la risoluzione, alla cessazione del rapporto, per modo che, quando tale interesse viene meno, per essere stata rigettata o dichiarata inammissibile la domanda di risoluzione, la preclusione non opera, essendo cessata la ragione del divieto. Da ciò consegue che le due domande, di risoluzione e di adempimento, possono essere proposte, in via subordinata, anche nello stesso giudizio”
(Cass n. 4444/1996.)
Inoltre è stato anche chiarito che “Il divieto di mutare la domanda di risoluzione nella domanda di adempimento opera solo nei limiti in cui, in capo al contraente che la ha proposta, persista l'interesse alla cessazione del rapporto, non operando, invece, ove tale interesse venga meno (sulla scorta di questo principio, la S.C. ha ritenuto che la domanda di adempimento sia proponibile anche dopo il rigetto o la declaratoria di inammissibilità della domanda di risoluzione, ovvero dopo l'estinzione del giudizio relativo a quest'ultima)” ( Cass n. 1457/1995) .
Dando seguito ai suddetti principi e, considerato altresì che nessuna delle parti in lite ha formulato in via subordinata domanda di adempimento nel giudizio definito con la sentenza della Corte di Cassazione, dopo la pronuncia di quest'ultima sentenza le parti- in astratto- avrebbero potuto, liberati ormai dal divieto posto dall'art 1453 del cc, ( possibilità non ancora preclusa per l'effetto interruttivo della prescrizione) introdurre un nuovo giudizio nell'ambito del quale domandare il recesso oppure la risoluzione del contratto preliminare, sia pur per ragioni diverse da quelle coperte dal giudicato, oppure ancora chiederne l'adempimento.
Invece, gli odierni appellanti, nella pendenza del giudizio in Cassazione hanno introdotto un nuovo giudizio, quello all'esame, nell'ambito del quale hanno domandato la restituzione della caparra confirmatoria sul presupposto errato, per l'effetto interruttivo della prescrizione di cui si è detto, che il contratto avesse perduto efficacia per il mancato
12 esercizio del diritto all'adempimento, senza chiedere, in via subordinata e/o condizionata all'esito del giudizio pendente presso la Corte di Cassazione, l'adempimento del contratto.
Allo stesso modo, l'odierno appellato, costituendosi in giudizio nel grado precedente non ha replicato alla domanda dei ricorrenti chiedendo l'esecuzione specifica del contratto, in base alla sentenza n 438/2018 pubblicata il 26.2.2018 della Corte di Appello
e ciò neppure in via condizionata alla conferma della citata sentenza d'appello da parte della Corte di Cassazione. Ed infatti lo , ha concluso nel modo seguente: Al CP_1
Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza eccezione e difesa, rigettare il ricorso promosso dai coniugi perché infondato per tutti i motivi dedotti, con il favore Pt_1 delle spese e la condanna ex art. 96 I° e III° co. cpc per lite temeraria nella misura ritenuta equa e di giustizia. Salvo ogni diritto ed azione”
Si aggiunga, per completezza, che con le note scritte depositate nel grado precedente il
3.5.2023 per l'udienza di discussione del 9.5.2023,l' odierno appellato, seppur ha dedotto e documentato che subito dopo il pronunciamento della Corte di Cassazione aveva comunicato ai ricorrenti la diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 cc, contenente l'invito a presentarsi per la stipula del contratto definitivo, avanti il Notaio indicato per la data del 23.3.2023, ha poi comunque concluso per il rigetto del ricorso in quanto errato ed infondato ed ha chiesto di condannare la propria controparte al pagamento delle spese processuali oltre quelle per responsabilità aggravata ex art. 96 I° e III° co. Cpc, ed analoghe conclusioni ha formulato costituendosi nel presente grado.
Per quanto esposto, in applicazione dell'art 112 cpc la formulata diffida ad adempiere e tutte le considerazioni che gli odierni appellanti deducono nel grado , ed in particolare, nella memoria non autorizzata depositata il 22.9.2025, volte ad incrinare la validità della diffida ad adempiere citata, comprese le ragioni che indicano come tutt'ora ostative al rogito, al di là della loro ammissibilità, non rilevano per la decisione e non comportano l'emissione da parte di questo Collegio di alcuna pronuncia in merito alle stesse, in mancanza di formulazione nel giudizio all'esame di tempestiva domanda di adempimento del contratto.
Ne consegue, che se, tutt'ora il contratto preliminare di compravendita stipulato in data
28.3.2008 è eseguibile, non essendo trascorso il decennio prescrizionale che è stato interrotto, anche ad utilizzare quale termine di ripresa della prescrizione quello della data di pubblicazione (26.2.2018) dalla sentenza della Corte di Appello n. 434/2018. che ne ha reso possibile l'esercizio, per quanto sopra esposto, l'appello proposto per i motivi dedotti e scrutinati è infondato e pertanto deve essere rigettato.
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Infine, va accolta la domanda della parte appellata di condanna della propria controparte a titolo di responsabilità aggravata ex art 96 comma III cpc, sussistendone i presupposti.
La responsabilità ai sensi del 3° comma dell'art 96 cpc , a differenza di quella dei due commi precedenti “ non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che con-sente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate. Inoltre, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, co-me nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese infondatezza dei motivi di impugnazione” ( Cass.n.13859/2022 Cass
SU n.9912/2018) .
Nel caso in esame gli odierni appellanti, hanno, in parte, riproposto nel grado tesi difensive già confutate dal giudice di prime cure ed, in parte, hanno replicato alla ratio della decisione gravata con tesi contrarie alla consolidata giurisprudenza della Corte di
Legittimità.
In ordine al quantum della condanna essa si liquida in via equitativa nella misura di 1/3 delle spese processuali in conformità al principio secondo cui “In tema di responsabilità processuale aggravata, l'art. 96, comma 3, c.p.c., nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una "somma equitativamente determinata", non fissa alcun limite quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente, sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base dell'importo delle spese processuali (o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia” (Cass. n.26435/2020).
Infine, poiché l'appello è stato notificato in data 19.6.2023 gli appellanti in applicazione del IV comma dell'art 96 cpc introdotto dall'art. 3, comma 28, lett. g), D.Lgs. n. 10 otto- bre 2022, n. 149, è altresì condannato al pagamento dell'importo di € 500,00 in favore della trovando applicazione il comma sopra citato a decorrere dal Controparte_3
18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. citato. (così, Cass. SU, n. 27195/2023; Cass. SU, n. 28619/2023).
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14 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione del
DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 5.201,00 ad €
26.000,00), in applicazione dei valori minimi tariffari, stante la bassa complessità delle questioni trattate.
L'impugnazione principale è stata proposta in data successiva al 31.1.2013 di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, del 2012), che ha integrato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, aggiungendovi il comma 1 quater del seguente tenore: “Quando l'impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'art. 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
Deve, pertanto, provvedersi in conformità.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, nel giudizio iscritto al n. 827/2023 R.g.a,c, sull'appello proposto avverso l'ordinanza ex art. 702 bis cpc del Tribunale di Ragusa n.
1236/2023 pubblicata il 23.5.2023, così provvede: rigetta l'appello avverso, l'ordinanza del Tribunale di Ragusa n. 1236//2023 pubblicata il
23.5.2023, che conferma;
condanna in solido, e al pagamento delle spese Parte_1 Parte_2 processuali del grado, che liquida in favore di in complessivi € 2.906,00 (€ CP_1
567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione, € 956,00 per la fase decisionale) oltre il 15% per spese generali, c.p.a. e iva come per legge;
condanna in solido e al risarcimento del danno, ai sensi Parte_1 Parte_2 dell'art 96 comma III c.p.c., in favore di che liquida nella misura di 1/3 CP_1 delle spese processuali come sopra liquidate;
condanna in solido e ai sensi dell'art 96 comma IV Parte_1 Parte_2
c.p.c., al pagamento dell'importo di € 500,00 in favore della Controparte_3
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento a carico della parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso, nella camera di consiglio del 13 ottobre 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Avv. Maria Angela Galioto Dott. Nicolò Crascì
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