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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 25/06/2025, n. 2235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2235 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 356/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
Dott. Caterina Caniato Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(C.F. ), con l'avv. Prandina Diego Parte_1 C.F._1
Appellante contro
(C.F. , con l'avv. Maiolino Angelo Controparte_1 C.F._2
Appellata
fu , fu , Controparte_2 Per_1 Controparte_3 Per_1
fu , fu , Controparte_4 Per_1 Controparte_5 Per_1
fu , fu , CP_6 Per_1 Controparte_7 Per_1
fu , Controparte_8 Per_1 Controparte_9 [...]
Controparte_10 Controparte_11 [...]
Controparte_12 Controparte_13 [...]
Controparte_14 Controparte_15 Controparte_16
[...] Controparte_17 Controparte_18 CP_17
o loro rispettivi eredi Controparte_19 CP_17
Appellati contumaci Oggetto: Opposizione di terzo ex artt. 404 e ss. c.p.c. Appello avverso la sentenza
n.93/23 del Tribunale di Vicenza pubblicata in data 17/01/2023
CONCLUSIONI
Per l'appellante
Nel merito ritenuto fondato l'appello:
1) rigettare l'opposizione ex art. 404, comma 1, C.p.c. formulata da Controparte_1 nei confronti di perché infondata in fatto e diritto ed in particolare Parte_1 perché non risulta dimostrato ex art. 2697, comma 1, C.c. il possesso ad usucapionem allegato dall'attrice, né esercitato personalmente e nemmeno in via mediata per mezzo del fratello , e perché non risulta provata la successione ex art. 1146, Parte_2 comma 1, C.c. dell'attrice nel possesso del defunto padre;
Persona_2
2) riformare il capo sulle spese di lite e condannare l'appellata alla restituzione degli importi versati da in forza della sentenza di primo grado;
Parte_1
In via istruttoria: rigettarsi la istanza di ulteriore attività istruttoria in appello.
In denegata ipotesi venisse concessa l'audizione di ulteriori testimoni sul 1° capitolo di prova come articolato dalla odierna appellata con la memoria ex art. 183 C.p.c. nel giudizio di primo grado, si chiede di essere ammessi alla prova contraria con i testi già indicati in primo grado;
In ogni caso: spese e competenze di causa dei due gradi, nonché della mediazione, interamente rifuse.
Per l'appellata
1) Rigettare l'appello.
2) Condannare l'appellante al pagamento della somma di euro 10.000,00 o di quella diversa di giustizia per responsabilità ex art. 96, ultimo comma c.p.c..
3) Con vittoria di spese e competenze.
In via istruttoria e solo nel caso di perplessità della Corte circa il possesso della parte appellata. “Disporre l'audizione dei testi indicati in primo grado ( , Testimone_1
e ) a conferma del 1° capitolo di prova come Tes_2 CP_20 Tes_3 articolato dalla parte opponente, con la memoria ex art. 183 c.p.c. e così ammesso dal giudice di primo grado: Vero che la superficie di terreno indicata in Catasto del Comune pag. 2/9 di Pianezze con il mappale n°189, adiacente alla limitrofa area dei mappali n°1429 e
190 (entrambe di proprietà di per successione in morte di Controparte_1 [...]
), meglio evidenziata nella mappa catastale e nelle foto che si esibiscono, è Per_2 stata ininterrottamente coltivata e tenuta come propria con la totale raccolta periodica dell'erba ivi prodotta e con esclusione di chicchessia, a partire dagli anni '50, dal padre della opponente, , e sino alla morte del medesimo avvenuta in data Persona_2
9.11.1996 e successivamente, in veste di successore, dalla opponente stessa”.
In ogni caso:
Con vittoria di spese e competenze.
MOTIVAZIONE
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione ex art. 404 c.p.c. notificato in data 16.10.2019, Controparte_1 conveniva in giudizio e i formali intestatari del terreno sito nel Parte_1
Comune di Pianezze censito al Catasto terreni foglio 1 mapp. 189, chiedendo la revoca parziale della sentenza n.2038/2018 resa in data 10.08.2018 dal Tribunale di Vicenza, limitatamente alla parte in cui aveva attribuito la proprietà del mappale 189 a Parte_1
per maturata usucapione.
[...]
premettendo di essere proprietaria dei terreni di cui ai mappali n. 190 Controparte_1
e n. 1429 (circostanti la particella oggetto di causa) come da successione in morte del padre ed atto di divisione del 2011, deduceva che l'area mappale n. Persona_2
189 era stata dalla stessa posseduta “tenendola come propria, lavorandola e traendone i frutti, con esclusione di chicchessia” per oltre vent'anni (unitamente alle predette particelle n. 190 e n. 1429). Affermava che prima di lei, l'area in questione era stata coltivata dal padre , deceduto nel 1996. Conseguentemente formulava Per_1 domanda di riconoscimento di maturata usucapione in suo favore.
Si costituiva contestando nel merito le pretese attoree e chiedendo il Parte_1 rigetto dell'opposizione. Deduceva in particolare che mai aveva Controparte_1 esercitato alcun possesso sul terreno oggetto di causa, né avrebbe potuto farlo in quanto sofferente da sempre di una importante patologia parzialmente invalidante, che le impediva financo di camminare correttamente. Affermava che il mappale n. 189 era stato lavorato da soggetti diversi, mediante sfalcio e raccolta dell'erba, su incarico di pag. 3/9 erede di (detto che risultava intestatario in Controparte_21 Controparte_4 Per_3 censo, dall'inizio degli anni '90 fino al 2002 e, in seguito, fino al 2005 da
[...]
, fratello di e dai propri familiari per poi essere abbandonato fino al Per_4 Per_3
2018.
La causa veniva istruita a mezzo prova orale (per parte attrice venivano escussi i testi ed mentre per parte convenuta Parte_2 Testimone_4 Tes_5
, e ). Persona_4 CP_22 Testimone_6
Con la sentenza n.93/23 il Tribunale di Vicenza, ritenendo provato il possesso ad usucapionem di accoglieva l'opposizione attorea e dichiarava Controparte_1
l'inefficacia della sentenza n.2038/2018 del Tribunale di Vicenza nella parte in cui dichiarava unico proprietario per intervenuta usucapione del terreno Parte_1 sito in Pianezze (Vi) censito al Catasto Terreni di detto Comune al foglio 1, part. 189, accertando e dichiarando che era unica proprietaria del bene oggetto Controparte_1 di causa per intervenuta usucapione, con condanna di alla rifusione Parte_1 delle spese di lite.
Il Tribunale esponeva che aveva provato il possesso (anche mediato) Controparte_1 ventennale del terreno oggetto di causa ritenendo maggiormente attendibili le dichiarazioni di in ragione delle incertezze dimostrate dai testi di Parte_2
circa la ricostruzione dei fatti relativi alla coltivazione del fondo ed Parte_1 essendo parenti degli intestatari in censo interessati a negare che terzi possano aver posseduto uti dominus. Quanto alla testimonianza di fratello di Parte_2
il giudice di prime cure riteneva che la stessa fosse più specifica e Controparte_1 dettagliata in merito alle colture e più conforme circa lo stato dei luoghi essendo pacifico che il terreno oggetto di causa era posto tra due fasce di terreno di proprietà della famiglia di su cui il padre esercitava attività agricola e di cui Controparte_1 erano divenuti comproprietari e i fratelli , e Controparte_1 Parte_2 Per_5
Il Tribunale riteneva ragionevole che i terreni di cui era formalmente Per_6 proprietario il padre di sia la fascia mediana, che risultava Controparte_1 verosimilmente abbandonata, fossero coltivati da e che alla sua morte Persona_2
su incarico della sorella avesse continuato la coltivazione a fieno anche della Parte_2 fascia centrale, in base a quanto dichiarato del teste . Tes_5
pag. 4/9 Giudizio di appello
Contro la sentenza n.93/23 del Tribunale di Vicenza ha interposto tempestivo appello insistendo per l'accoglimento dei motivi di appello e la riforma della Parte_1 sentenza di primo grado.
Si è costituita eccependo in via preliminare l'inammissibilità ex art. Controparte_1
348 bis c.p.c. dell'appello e chiedendo il rigetto del gravame con conferma della sentenza impugnata.
All'udienza dell'1 aprile 2025 le parti costituite hanno precisato le conclusioni e successivamente depositato gli scritti conclusivi.
Motivi d'appello
Primo motivo di impugnazione
Con il primo motivo l'appellante lamenta la violazione dell'art. 2697, comma 1, cod.civ. con riferimento alla valutazione delle prove testimoniali assunte nel corso del giudizio. Sottolineava come il giudice di prime cure aveva ritenuto meno attendibili le dichiarazioni dei testi e , in quanto parenti degli intestatari in censo dei Persona_4 CP_22 terreni assumendo il loro interesse a negare che terzi possano aver posseduto uti dominus tenuto conto che a seguito della sentenza n. 2038/2018 del Tribunale di
Vicenza che aveva riconosciuto l'acquisto di non era più Parte_1 configurabile alcun interesse.
Sottolineava come tutti i propri testi avevano comprovato la propria tesi senza incertezze evidenziando come anche l'assunto secondo cui il giudice di prime cure non comprende “per quale ragione, pur ritenendo che i fossero ancora proprietari Per_4 dei terreni, avrebbero finito per lasciarli incolti dal 2005 al 2018” era illogico poiché
lasciò l'incarico perché il fratello aveva abbandonato l'attività. Persona_4 Per_3
Secondo motivo di impugnazione
Con il secondo motivo l'appellante ha censurato la sentenza impugnata per aver affermato che aveva esercitato il possesso in via mediata avvalendosi Controparte_1 del fratello assumendo che aveva sempre sostenuto Parte_2 Controparte_1 di aver lei stessa esercitato il possesso del terreno oggetto di causa senza fare riferimento alle proprie condizioni fisiche. Rilevava come, quanto all'incarico di pag. 5/9 , non aveva mai dedotto nulla sul punto e solo la Parte_2 Controparte_1 testimonianza del fratello aveva fatto riferimento a tale circostanza.
Sottolineava come anche l'assunto secondo cui si ritenesse unica Controparte_1 proprietaria dell'area era errato poiché la difesa avversaria aveva dedotto che il padre era morto nel 1996 e che era diventata proprietaria del terreno oggetto Parte_3 di causa n. 189 solo all'esito dell'atto di divisione del 25.10.2011, e pertanto, non poteva esservi stato un incarico da parte della stessa al fratello dalla Parte_2 morte del padre.
Assumeva che non risultava assolto l'onere della prova incombente su CP_1
in considerazione del fatto che non sussisteva alcun elemento di prova, nemmeno
[...] indiziario, che consentiva di provare il possesso mediato, attraverso il fratello
[...]
, utile ad usucapire il bene oggetto di causa. Parte_2
Terzo motivo di impugnazione
Con il terzo motivo di appello lamenta l'erroneità della sentenza ove ha ritenuto provato l'animus possidendi di essendo questa succeduta nel possesso del Controparte_1 padre che si è protratto fino al giudizio. Persona_2
Il Giudice di primo grado ha motivato la decisione in maniera insufficiente ed errata, omettendo di valutare le prove emerse a vantaggio di e adducendo Parte_1 motivazioni prive di riscontro probatorio.
La testimonianza di non ha trovato conforto in alcun elemento Parte_2 probatorio e per aversi successione nel possesso di cui all'art. 1146 cod.civ. è necessario che il rapporto possessorio preesista in capo al dante causa. Non vi sono altre testimonianze che possano confermare che fino al 1996 avesse Persona_2 lavorato il terreno oggetto di causa, pertanto, non risulta assolto da parte di CP_1
l'onere di provare ex art. 2697 c.c. la successione nel possesso con quello
[...] precedente del padre suo dante causa, utile ad usucapire il bene in Persona_2 controversia.
Quarto motivo di impugnazione
Con il quarto motivo di appello censura la sentenza in punto spese di lite sostenendo che in caso di accoglimento dell'appello la statuizione sulle spese doveva essere riformata.
Ragioni della decisione. pag. 6/9 L'appello va integralmente accolto.
Quanto ai primi tre motivi di appello, che possono essere esaminati congiuntamente stante la stretta connessione delle questioni che essi pongono, si osserva quanto segue.
Come statuito dalla Suprema Corte “i presupposti dell'usucapione possono costituire direttamente oggetto di verifica nel giudizio introdotto, ex art. 404, comma 1, c.p.c., ad opera di chi deduca che il proprio diritto, in tal modo acquistato, sia stato pregiudicato dalla sentenza resa "inter alios", stante, da un lato, la natura meramente dichiarativa della sentenza che accerta l'usucapione e, dall'altro, la funzione rescindente della prima fase del giudizio di opposizione di terzo, la quale è diretta anzitutto ad accertare che la dedotta situazione legittimante sia effettivamente esistente” (Cass. civ. n. 21851/2020).
Ritiene il Collegio che nel caso di specie non ha provato com'era suo Controparte_1 onere l'intervenuto acquisto per usucapione del terreno oggetto di causa e che pertanto la domanda ex art.404 c.p.c. dalla medesima proposta debba essere rigettata.
Va rilevato come nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di Controparte_1 primo grado ha sostenuto di aver avuto il possesso da oltre vent'anni dell'area oggetto di causa a partire dagli anni '50 succedendo al padre che si era Persona_2 occupato della coltivazione del fondo, e che, in seguito alla morte di costui si era occupata lei stessa dello sfalcio del prato erboso e dell'aratura dell'area.
Il giudice di prime cure a sostegno degli assunti attorei ha valorizzato la testimonianza di fratello di il quale ha sostenuto di essersi Parte_2 Controparte_1 occupato della coltivazione insieme al padre e in seguito ha continuato sotto indicazione della sorella allo sfalcio dell'erba, , il quale ha affermato di aver visto dal Tes_5
2008 occuparsi dello sfalcio del campo, e che si è Parte_2 Testimone_4 occupato dell'aratura del campo nel 2019.
Ritiene il Collegio che contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, le testimonianze rese dai testi attorei sono insufficienti a provare che la stessa abbia usucapito il mappale n. 189.
In primo luogo va evidenziato come la versione dei fatti forniti dai testi di CP_1
risulta inconciliabile rispetto a quella fornita dai testi di e “in
[...] Parte_1 tema di valutazione della prova, il contrasto tra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi impone al giudice di confrontare le deposizioni raccolte e di apprezzarne la pag. 7/9 credibilità in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, tenendo conto del rapporto di vicinanza alle parti, dell'intrinseca congruenza delle dichiarazioni e della loro convergenza con gli eventuali elementi di prova acquisiti, esponendo poi le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe” (Cass. civ. n. 15270/2024).
Inoltre, come evidenziato dall'appellante, a fronte del contrasto tra le testimonianze va ulteriormente sottolineata l'inattendibilità delle dichiarazioni di in Parte_2 quanto fratello dell'attrice. Inoltre, va sottolineato come le dichiarazioni di S_
, di e di , contrariamente a quanto
[...] Persona_4 CP_22 sostenuto dal giudice di primo grado, non mostrano incertezze circa la ricostruzione dei fatti. Tutti i testimoni hanno affermato che (detto curava i CP_4 Per_3 Per_4 campi per conto della sorella fino al 1995, anno in cui a seguito di Persona_7 alcuni problemi di cuore hanno provveduto ad occuparsi del terreno il figlio
[...]
e la nuora fino al 2002 per conto di . In CP_23 Testimone_6 Persona_8 seguito a un ictus nel 2002, ha chiesto al fratello di Persona_8 Persona_4 occuparsi dello sfalcio dell'erba. Dal 2005 il campo è stato abbandonato in seguito alla morte di rimanendo incolto fino al 2018. Persona_8
Infine va sottolineato come appare dirimente il rilievo che “in relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà.” (Cass. civ. n. 1796/2022).
Conclusivamente ritiene il Collegio che in ragione della sola testimonianza resa da
, fratello di e del contrasto con le testimonianze rese Parte_2 Controparte_1 dai testi introdotti da e dell'insufficienza della prova del possesso Parte_1 utile al maturarsi dell'usucapione con riferimento ad una mera attività di sfalcio deve ritenersi non provato da il possesso continuo, pacifico, pubblico, non Controparte_1 interrotto e non equivoco del terreno oggetto di causa. pag. 8/9 In accoglimento dell'appello proposto da e in riforma della sentenza Parte_1
n.93/23 del Tribunale di Vicenza pubblicata in data 17/01/2023 va dunque rigettata l'opposizione ex art. 404 c.p.c. proposta da avverso la sentenza Controparte_1
n.2038/2018 resa in data 10/08/2018 dal Tribunale di Vicenza.
ST soccombenza va condannata a rifondere a le Controparte_1 Parte_1 spese di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano, in assenza di nota spese, secondo l'art. 5, sesto comma, d.m. n.55/2014, secondo lo scaglione da euro 26.001,00 a euro
52.000,00 per il primo grado in euro 7.616,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA
e CPA come per legge e per il secondo grado in euro 6.946,00 per compensi ed euro
174,00 per spese (c.u. e marca) oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis, in riforma della sentenza impugnata n.93/23 del Tribunale di Vicenza pubblicata in data
17/01/2023
1. accoglie l'appello proposto da e per l'effetto rigetta Parte_1
l'opposizione ex art. 404 c.p.c. proposta da nei confronti di Controparte_1
con atto di citazione notificato in data 16/10/2019; Parte_1
2. condanna a rifondere a le spese del giudizio Controparte_1 Parte_1 di primo grado, che si liquidano in euro 7.616,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3. condanna a rifondere a le spese del giudizio Controparte_1 Parte_1 di secondo grado, che si liquidano in euro 6.946,00 per compensi ed in euro
174,00 per esborsi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 24 giugno 2025
Il Consigliere estensore
Martina Gasparini
Il Presidente
Caterina Passarelli
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 356/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
Dott. Caterina Caniato Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(C.F. ), con l'avv. Prandina Diego Parte_1 C.F._1
Appellante contro
(C.F. , con l'avv. Maiolino Angelo Controparte_1 C.F._2
Appellata
fu , fu , Controparte_2 Per_1 Controparte_3 Per_1
fu , fu , Controparte_4 Per_1 Controparte_5 Per_1
fu , fu , CP_6 Per_1 Controparte_7 Per_1
fu , Controparte_8 Per_1 Controparte_9 [...]
Controparte_10 Controparte_11 [...]
Controparte_12 Controparte_13 [...]
Controparte_14 Controparte_15 Controparte_16
[...] Controparte_17 Controparte_18 CP_17
o loro rispettivi eredi Controparte_19 CP_17
Appellati contumaci Oggetto: Opposizione di terzo ex artt. 404 e ss. c.p.c. Appello avverso la sentenza
n.93/23 del Tribunale di Vicenza pubblicata in data 17/01/2023
CONCLUSIONI
Per l'appellante
Nel merito ritenuto fondato l'appello:
1) rigettare l'opposizione ex art. 404, comma 1, C.p.c. formulata da Controparte_1 nei confronti di perché infondata in fatto e diritto ed in particolare Parte_1 perché non risulta dimostrato ex art. 2697, comma 1, C.c. il possesso ad usucapionem allegato dall'attrice, né esercitato personalmente e nemmeno in via mediata per mezzo del fratello , e perché non risulta provata la successione ex art. 1146, Parte_2 comma 1, C.c. dell'attrice nel possesso del defunto padre;
Persona_2
2) riformare il capo sulle spese di lite e condannare l'appellata alla restituzione degli importi versati da in forza della sentenza di primo grado;
Parte_1
In via istruttoria: rigettarsi la istanza di ulteriore attività istruttoria in appello.
In denegata ipotesi venisse concessa l'audizione di ulteriori testimoni sul 1° capitolo di prova come articolato dalla odierna appellata con la memoria ex art. 183 C.p.c. nel giudizio di primo grado, si chiede di essere ammessi alla prova contraria con i testi già indicati in primo grado;
In ogni caso: spese e competenze di causa dei due gradi, nonché della mediazione, interamente rifuse.
Per l'appellata
1) Rigettare l'appello.
2) Condannare l'appellante al pagamento della somma di euro 10.000,00 o di quella diversa di giustizia per responsabilità ex art. 96, ultimo comma c.p.c..
3) Con vittoria di spese e competenze.
In via istruttoria e solo nel caso di perplessità della Corte circa il possesso della parte appellata. “Disporre l'audizione dei testi indicati in primo grado ( , Testimone_1
e ) a conferma del 1° capitolo di prova come Tes_2 CP_20 Tes_3 articolato dalla parte opponente, con la memoria ex art. 183 c.p.c. e così ammesso dal giudice di primo grado: Vero che la superficie di terreno indicata in Catasto del Comune pag. 2/9 di Pianezze con il mappale n°189, adiacente alla limitrofa area dei mappali n°1429 e
190 (entrambe di proprietà di per successione in morte di Controparte_1 [...]
), meglio evidenziata nella mappa catastale e nelle foto che si esibiscono, è Per_2 stata ininterrottamente coltivata e tenuta come propria con la totale raccolta periodica dell'erba ivi prodotta e con esclusione di chicchessia, a partire dagli anni '50, dal padre della opponente, , e sino alla morte del medesimo avvenuta in data Persona_2
9.11.1996 e successivamente, in veste di successore, dalla opponente stessa”.
In ogni caso:
Con vittoria di spese e competenze.
MOTIVAZIONE
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione ex art. 404 c.p.c. notificato in data 16.10.2019, Controparte_1 conveniva in giudizio e i formali intestatari del terreno sito nel Parte_1
Comune di Pianezze censito al Catasto terreni foglio 1 mapp. 189, chiedendo la revoca parziale della sentenza n.2038/2018 resa in data 10.08.2018 dal Tribunale di Vicenza, limitatamente alla parte in cui aveva attribuito la proprietà del mappale 189 a Parte_1
per maturata usucapione.
[...]
premettendo di essere proprietaria dei terreni di cui ai mappali n. 190 Controparte_1
e n. 1429 (circostanti la particella oggetto di causa) come da successione in morte del padre ed atto di divisione del 2011, deduceva che l'area mappale n. Persona_2
189 era stata dalla stessa posseduta “tenendola come propria, lavorandola e traendone i frutti, con esclusione di chicchessia” per oltre vent'anni (unitamente alle predette particelle n. 190 e n. 1429). Affermava che prima di lei, l'area in questione era stata coltivata dal padre , deceduto nel 1996. Conseguentemente formulava Per_1 domanda di riconoscimento di maturata usucapione in suo favore.
Si costituiva contestando nel merito le pretese attoree e chiedendo il Parte_1 rigetto dell'opposizione. Deduceva in particolare che mai aveva Controparte_1 esercitato alcun possesso sul terreno oggetto di causa, né avrebbe potuto farlo in quanto sofferente da sempre di una importante patologia parzialmente invalidante, che le impediva financo di camminare correttamente. Affermava che il mappale n. 189 era stato lavorato da soggetti diversi, mediante sfalcio e raccolta dell'erba, su incarico di pag. 3/9 erede di (detto che risultava intestatario in Controparte_21 Controparte_4 Per_3 censo, dall'inizio degli anni '90 fino al 2002 e, in seguito, fino al 2005 da
[...]
, fratello di e dai propri familiari per poi essere abbandonato fino al Per_4 Per_3
2018.
La causa veniva istruita a mezzo prova orale (per parte attrice venivano escussi i testi ed mentre per parte convenuta Parte_2 Testimone_4 Tes_5
, e ). Persona_4 CP_22 Testimone_6
Con la sentenza n.93/23 il Tribunale di Vicenza, ritenendo provato il possesso ad usucapionem di accoglieva l'opposizione attorea e dichiarava Controparte_1
l'inefficacia della sentenza n.2038/2018 del Tribunale di Vicenza nella parte in cui dichiarava unico proprietario per intervenuta usucapione del terreno Parte_1 sito in Pianezze (Vi) censito al Catasto Terreni di detto Comune al foglio 1, part. 189, accertando e dichiarando che era unica proprietaria del bene oggetto Controparte_1 di causa per intervenuta usucapione, con condanna di alla rifusione Parte_1 delle spese di lite.
Il Tribunale esponeva che aveva provato il possesso (anche mediato) Controparte_1 ventennale del terreno oggetto di causa ritenendo maggiormente attendibili le dichiarazioni di in ragione delle incertezze dimostrate dai testi di Parte_2
circa la ricostruzione dei fatti relativi alla coltivazione del fondo ed Parte_1 essendo parenti degli intestatari in censo interessati a negare che terzi possano aver posseduto uti dominus. Quanto alla testimonianza di fratello di Parte_2
il giudice di prime cure riteneva che la stessa fosse più specifica e Controparte_1 dettagliata in merito alle colture e più conforme circa lo stato dei luoghi essendo pacifico che il terreno oggetto di causa era posto tra due fasce di terreno di proprietà della famiglia di su cui il padre esercitava attività agricola e di cui Controparte_1 erano divenuti comproprietari e i fratelli , e Controparte_1 Parte_2 Per_5
Il Tribunale riteneva ragionevole che i terreni di cui era formalmente Per_6 proprietario il padre di sia la fascia mediana, che risultava Controparte_1 verosimilmente abbandonata, fossero coltivati da e che alla sua morte Persona_2
su incarico della sorella avesse continuato la coltivazione a fieno anche della Parte_2 fascia centrale, in base a quanto dichiarato del teste . Tes_5
pag. 4/9 Giudizio di appello
Contro la sentenza n.93/23 del Tribunale di Vicenza ha interposto tempestivo appello insistendo per l'accoglimento dei motivi di appello e la riforma della Parte_1 sentenza di primo grado.
Si è costituita eccependo in via preliminare l'inammissibilità ex art. Controparte_1
348 bis c.p.c. dell'appello e chiedendo il rigetto del gravame con conferma della sentenza impugnata.
All'udienza dell'1 aprile 2025 le parti costituite hanno precisato le conclusioni e successivamente depositato gli scritti conclusivi.
Motivi d'appello
Primo motivo di impugnazione
Con il primo motivo l'appellante lamenta la violazione dell'art. 2697, comma 1, cod.civ. con riferimento alla valutazione delle prove testimoniali assunte nel corso del giudizio. Sottolineava come il giudice di prime cure aveva ritenuto meno attendibili le dichiarazioni dei testi e , in quanto parenti degli intestatari in censo dei Persona_4 CP_22 terreni assumendo il loro interesse a negare che terzi possano aver posseduto uti dominus tenuto conto che a seguito della sentenza n. 2038/2018 del Tribunale di
Vicenza che aveva riconosciuto l'acquisto di non era più Parte_1 configurabile alcun interesse.
Sottolineava come tutti i propri testi avevano comprovato la propria tesi senza incertezze evidenziando come anche l'assunto secondo cui il giudice di prime cure non comprende “per quale ragione, pur ritenendo che i fossero ancora proprietari Per_4 dei terreni, avrebbero finito per lasciarli incolti dal 2005 al 2018” era illogico poiché
lasciò l'incarico perché il fratello aveva abbandonato l'attività. Persona_4 Per_3
Secondo motivo di impugnazione
Con il secondo motivo l'appellante ha censurato la sentenza impugnata per aver affermato che aveva esercitato il possesso in via mediata avvalendosi Controparte_1 del fratello assumendo che aveva sempre sostenuto Parte_2 Controparte_1 di aver lei stessa esercitato il possesso del terreno oggetto di causa senza fare riferimento alle proprie condizioni fisiche. Rilevava come, quanto all'incarico di pag. 5/9 , non aveva mai dedotto nulla sul punto e solo la Parte_2 Controparte_1 testimonianza del fratello aveva fatto riferimento a tale circostanza.
Sottolineava come anche l'assunto secondo cui si ritenesse unica Controparte_1 proprietaria dell'area era errato poiché la difesa avversaria aveva dedotto che il padre era morto nel 1996 e che era diventata proprietaria del terreno oggetto Parte_3 di causa n. 189 solo all'esito dell'atto di divisione del 25.10.2011, e pertanto, non poteva esservi stato un incarico da parte della stessa al fratello dalla Parte_2 morte del padre.
Assumeva che non risultava assolto l'onere della prova incombente su CP_1
in considerazione del fatto che non sussisteva alcun elemento di prova, nemmeno
[...] indiziario, che consentiva di provare il possesso mediato, attraverso il fratello
[...]
, utile ad usucapire il bene oggetto di causa. Parte_2
Terzo motivo di impugnazione
Con il terzo motivo di appello lamenta l'erroneità della sentenza ove ha ritenuto provato l'animus possidendi di essendo questa succeduta nel possesso del Controparte_1 padre che si è protratto fino al giudizio. Persona_2
Il Giudice di primo grado ha motivato la decisione in maniera insufficiente ed errata, omettendo di valutare le prove emerse a vantaggio di e adducendo Parte_1 motivazioni prive di riscontro probatorio.
La testimonianza di non ha trovato conforto in alcun elemento Parte_2 probatorio e per aversi successione nel possesso di cui all'art. 1146 cod.civ. è necessario che il rapporto possessorio preesista in capo al dante causa. Non vi sono altre testimonianze che possano confermare che fino al 1996 avesse Persona_2 lavorato il terreno oggetto di causa, pertanto, non risulta assolto da parte di CP_1
l'onere di provare ex art. 2697 c.c. la successione nel possesso con quello
[...] precedente del padre suo dante causa, utile ad usucapire il bene in Persona_2 controversia.
Quarto motivo di impugnazione
Con il quarto motivo di appello censura la sentenza in punto spese di lite sostenendo che in caso di accoglimento dell'appello la statuizione sulle spese doveva essere riformata.
Ragioni della decisione. pag. 6/9 L'appello va integralmente accolto.
Quanto ai primi tre motivi di appello, che possono essere esaminati congiuntamente stante la stretta connessione delle questioni che essi pongono, si osserva quanto segue.
Come statuito dalla Suprema Corte “i presupposti dell'usucapione possono costituire direttamente oggetto di verifica nel giudizio introdotto, ex art. 404, comma 1, c.p.c., ad opera di chi deduca che il proprio diritto, in tal modo acquistato, sia stato pregiudicato dalla sentenza resa "inter alios", stante, da un lato, la natura meramente dichiarativa della sentenza che accerta l'usucapione e, dall'altro, la funzione rescindente della prima fase del giudizio di opposizione di terzo, la quale è diretta anzitutto ad accertare che la dedotta situazione legittimante sia effettivamente esistente” (Cass. civ. n. 21851/2020).
Ritiene il Collegio che nel caso di specie non ha provato com'era suo Controparte_1 onere l'intervenuto acquisto per usucapione del terreno oggetto di causa e che pertanto la domanda ex art.404 c.p.c. dalla medesima proposta debba essere rigettata.
Va rilevato come nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di Controparte_1 primo grado ha sostenuto di aver avuto il possesso da oltre vent'anni dell'area oggetto di causa a partire dagli anni '50 succedendo al padre che si era Persona_2 occupato della coltivazione del fondo, e che, in seguito alla morte di costui si era occupata lei stessa dello sfalcio del prato erboso e dell'aratura dell'area.
Il giudice di prime cure a sostegno degli assunti attorei ha valorizzato la testimonianza di fratello di il quale ha sostenuto di essersi Parte_2 Controparte_1 occupato della coltivazione insieme al padre e in seguito ha continuato sotto indicazione della sorella allo sfalcio dell'erba, , il quale ha affermato di aver visto dal Tes_5
2008 occuparsi dello sfalcio del campo, e che si è Parte_2 Testimone_4 occupato dell'aratura del campo nel 2019.
Ritiene il Collegio che contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, le testimonianze rese dai testi attorei sono insufficienti a provare che la stessa abbia usucapito il mappale n. 189.
In primo luogo va evidenziato come la versione dei fatti forniti dai testi di CP_1
risulta inconciliabile rispetto a quella fornita dai testi di e “in
[...] Parte_1 tema di valutazione della prova, il contrasto tra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi impone al giudice di confrontare le deposizioni raccolte e di apprezzarne la pag. 7/9 credibilità in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, tenendo conto del rapporto di vicinanza alle parti, dell'intrinseca congruenza delle dichiarazioni e della loro convergenza con gli eventuali elementi di prova acquisiti, esponendo poi le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe” (Cass. civ. n. 15270/2024).
Inoltre, come evidenziato dall'appellante, a fronte del contrasto tra le testimonianze va ulteriormente sottolineata l'inattendibilità delle dichiarazioni di in Parte_2 quanto fratello dell'attrice. Inoltre, va sottolineato come le dichiarazioni di S_
, di e di , contrariamente a quanto
[...] Persona_4 CP_22 sostenuto dal giudice di primo grado, non mostrano incertezze circa la ricostruzione dei fatti. Tutti i testimoni hanno affermato che (detto curava i CP_4 Per_3 Per_4 campi per conto della sorella fino al 1995, anno in cui a seguito di Persona_7 alcuni problemi di cuore hanno provveduto ad occuparsi del terreno il figlio
[...]
e la nuora fino al 2002 per conto di . In CP_23 Testimone_6 Persona_8 seguito a un ictus nel 2002, ha chiesto al fratello di Persona_8 Persona_4 occuparsi dello sfalcio dell'erba. Dal 2005 il campo è stato abbandonato in seguito alla morte di rimanendo incolto fino al 2018. Persona_8
Infine va sottolineato come appare dirimente il rilievo che “in relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà.” (Cass. civ. n. 1796/2022).
Conclusivamente ritiene il Collegio che in ragione della sola testimonianza resa da
, fratello di e del contrasto con le testimonianze rese Parte_2 Controparte_1 dai testi introdotti da e dell'insufficienza della prova del possesso Parte_1 utile al maturarsi dell'usucapione con riferimento ad una mera attività di sfalcio deve ritenersi non provato da il possesso continuo, pacifico, pubblico, non Controparte_1 interrotto e non equivoco del terreno oggetto di causa. pag. 8/9 In accoglimento dell'appello proposto da e in riforma della sentenza Parte_1
n.93/23 del Tribunale di Vicenza pubblicata in data 17/01/2023 va dunque rigettata l'opposizione ex art. 404 c.p.c. proposta da avverso la sentenza Controparte_1
n.2038/2018 resa in data 10/08/2018 dal Tribunale di Vicenza.
ST soccombenza va condannata a rifondere a le Controparte_1 Parte_1 spese di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano, in assenza di nota spese, secondo l'art. 5, sesto comma, d.m. n.55/2014, secondo lo scaglione da euro 26.001,00 a euro
52.000,00 per il primo grado in euro 7.616,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA
e CPA come per legge e per il secondo grado in euro 6.946,00 per compensi ed euro
174,00 per spese (c.u. e marca) oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis, in riforma della sentenza impugnata n.93/23 del Tribunale di Vicenza pubblicata in data
17/01/2023
1. accoglie l'appello proposto da e per l'effetto rigetta Parte_1
l'opposizione ex art. 404 c.p.c. proposta da nei confronti di Controparte_1
con atto di citazione notificato in data 16/10/2019; Parte_1
2. condanna a rifondere a le spese del giudizio Controparte_1 Parte_1 di primo grado, che si liquidano in euro 7.616,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3. condanna a rifondere a le spese del giudizio Controparte_1 Parte_1 di secondo grado, che si liquidano in euro 6.946,00 per compensi ed in euro
174,00 per esborsi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 24 giugno 2025
Il Consigliere estensore
Martina Gasparini
Il Presidente
Caterina Passarelli
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