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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 26/06/2025, n. 995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 995 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3113/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Murru ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3113/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso, tanto congiuntamente Parte_1 C.F._1 quanto disgiuntamente, dall'Avv.to Maria Antonietta Mura e dall'Avv. Marino Leva,
ATTORE contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Daniela Pibiri, Controparte_1 C.F._2 provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine del 7.5.2024
CONVENUTO
Causa in tema di: divisione di beni immobili;
Trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti congiuntamente: richiamando l'istanza congiunta del 27.3.2025 concludono dando atto essere intervenuta la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite e con rinuncia ai termini.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha agito in giudizio nei confronti della sorella per lo scioglimento Parte_1 Controparte_1 della comunione dell'immobile in Comune di Cagliari, loc. Pirri, Via Su Planu 36 (Piano T-1, Sez.
Urb. B, foglio 5, Particella 271, Partita1011036; C.T. Comune di Cagliari B354D, Foglio 5,
Particella 271) in comproprietà per 1/4 in capo all'attore e per 3/4 in capo alla convenuta.
pagina 1 di 3 L'attore, dato atto, del fallimento del tentativo di mediazione, ha chiesto la nomina di un consulente tecnico d'ufficio per la formazione della massa e delle quote nonché, per l'ipotesi di non comoda divisibilità del bene, la vendita all'incanto e la ripartizione pro quota dei proventi.
Si è costituita in giudizio la convenuta la quale non si è opposta allo scioglimento della comunione e, in quanto proprietaria di 3/4 del bene in questione, ha reiterato la proposta di acquisto - già formulata ante causam - della quota residua di proprietà dell'attore.
*
La causa è stata istruita con prove documentali.
Nel corso del procedimento, stante l'indivisibilità del bene, le parti hanno chiesto un rinvio per verificare la possibilità di alienare il bene nel libero mercato.
Di seguito, con istanza del 27/3/2025, le parti hanno congiuntamente dato atto della cessazione della materia del contendere, per sopraggiunto accordo sulla definizione bonaria della vertenza. Le parti hanno dato atto dell'intervenuta compravendita della quota dell'immobile di proprietà dell'attore alla convenuta, come da atto notarile versato in atti (rogito del 29/01/2025 nanti il Notaio Per_1
) e chiesto fissarsi udienza per formalizzare la cessazione della materia del contendere.
[...]
All'udienza del 25.6.2025 le parti hanno congiuntamente concluso per la cessazione della materia del contendere con spese compensate e la causa è stata tenuta a decisione su tali conclusioni.
*
Trattandosi di diritti disponibili deve prendersi atto della volontà espressa dalle parti senza condizione alcuna.
In proposito la Corte di legittimità ha più volte chiarito che “Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale” (Sez. 3, Sentenza n. 14775 del 02/08/2004). Più precisamente, la pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una pronuncia dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso (tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12887 del 04/06/2009).
pagina 2 di 3 Preso atto che le parti hanno inteso chiaramente sottrarre al giudice ogni cognizione sulla lite transando anche sulle spese del giudizio, queste ultime restano integralmente compensate tra le parti.
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così dispone:
1) dichiara cessata la materia del contendere,
2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite
Cagliari, 26 giugno 2025
Il Giudice
dott. Elisabetta Murru
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Murru ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3113/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso, tanto congiuntamente Parte_1 C.F._1 quanto disgiuntamente, dall'Avv.to Maria Antonietta Mura e dall'Avv. Marino Leva,
ATTORE contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Daniela Pibiri, Controparte_1 C.F._2 provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine del 7.5.2024
CONVENUTO
Causa in tema di: divisione di beni immobili;
Trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti congiuntamente: richiamando l'istanza congiunta del 27.3.2025 concludono dando atto essere intervenuta la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite e con rinuncia ai termini.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha agito in giudizio nei confronti della sorella per lo scioglimento Parte_1 Controparte_1 della comunione dell'immobile in Comune di Cagliari, loc. Pirri, Via Su Planu 36 (Piano T-1, Sez.
Urb. B, foglio 5, Particella 271, Partita1011036; C.T. Comune di Cagliari B354D, Foglio 5,
Particella 271) in comproprietà per 1/4 in capo all'attore e per 3/4 in capo alla convenuta.
pagina 1 di 3 L'attore, dato atto, del fallimento del tentativo di mediazione, ha chiesto la nomina di un consulente tecnico d'ufficio per la formazione della massa e delle quote nonché, per l'ipotesi di non comoda divisibilità del bene, la vendita all'incanto e la ripartizione pro quota dei proventi.
Si è costituita in giudizio la convenuta la quale non si è opposta allo scioglimento della comunione e, in quanto proprietaria di 3/4 del bene in questione, ha reiterato la proposta di acquisto - già formulata ante causam - della quota residua di proprietà dell'attore.
*
La causa è stata istruita con prove documentali.
Nel corso del procedimento, stante l'indivisibilità del bene, le parti hanno chiesto un rinvio per verificare la possibilità di alienare il bene nel libero mercato.
Di seguito, con istanza del 27/3/2025, le parti hanno congiuntamente dato atto della cessazione della materia del contendere, per sopraggiunto accordo sulla definizione bonaria della vertenza. Le parti hanno dato atto dell'intervenuta compravendita della quota dell'immobile di proprietà dell'attore alla convenuta, come da atto notarile versato in atti (rogito del 29/01/2025 nanti il Notaio Per_1
) e chiesto fissarsi udienza per formalizzare la cessazione della materia del contendere.
[...]
All'udienza del 25.6.2025 le parti hanno congiuntamente concluso per la cessazione della materia del contendere con spese compensate e la causa è stata tenuta a decisione su tali conclusioni.
*
Trattandosi di diritti disponibili deve prendersi atto della volontà espressa dalle parti senza condizione alcuna.
In proposito la Corte di legittimità ha più volte chiarito che “Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale” (Sez. 3, Sentenza n. 14775 del 02/08/2004). Più precisamente, la pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una pronuncia dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso (tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12887 del 04/06/2009).
pagina 2 di 3 Preso atto che le parti hanno inteso chiaramente sottrarre al giudice ogni cognizione sulla lite transando anche sulle spese del giudizio, queste ultime restano integralmente compensate tra le parti.
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così dispone:
1) dichiara cessata la materia del contendere,
2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite
Cagliari, 26 giugno 2025
Il Giudice
dott. Elisabetta Murru
pagina 3 di 3