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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 20/03/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Sentenza
Tribunale Ordinario di Oristano SEZIONE ORDINARI/SPECIALI CIVILE
Giudice: Nicolò Sesta
Indicazione delle parti
(c.f. ), resi- Parte_1 C.F._1 dente in 10060 Parte_2
(c.f. ) Parte_3 C.F._2
(c.f. ) Parte_4 C.F._3
(c.f. ) Parte_5 C.F._4 Difeso dall'avv. DESSY UGO MARIO (c.f. ) C.F._5 con studio in VIA TIGELLIO, 8 09123 CAGLIARI
– Parte principale –
(c.f. Parte_6 CP_1
), residente in [...], 57 (PIAZZA P.IVA_1
FIUME) 07100 SASSARI ITALIA
Contumace
– Controparte –
Ruolo: n. 1041/2024 r.g.c.c.
Conclusioni delle parti
Le parti hanno così concluso:
, e e Pt_1 Pt_3 Parte_4 Pt_5
— 1 — OBINU:
In via principale nel merito Accertare e dichiarare il rapporto di causalità tra il decesso del
Sig. e la condotta dei Sanitari che prestarono la propria Persona_1 opera nei suoi confronti in occasione del suo accesso presso il Pronto
Soccorso dell'ospedale San Martino di Oristano e successivo ricovero e per l'effetto condannare la Gestione Liquidatoria in CP_2 persona del legale rappresentante pro tempore a risarcire tutti i danni patrimoniali e non subiti dagli attori a causa ed a seguito dei fatti di cui in narrativa nella misura di euro 1.730.000,00, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dal fatto all'effettivo soddisfo;
In via subordinata Accertare e dichiarare il rapporto di causalità tra il decesso del
Sig. e la condotta dei Sanitari che prestarono la propria Persona_1 opera nei suoi confronti in occasione del suo accesso presso il Pronto
Soccorso dell'ospedale San Martino di Oristano e successivo ricovero e per l'effetto condannare Gestione Liquidatoria in per- CP_2 sona del legale rappresentante pro tempore a risarcire tutti i danni patri- moniali e non subiti dagli attori a causa ed a seguito dei fatti di cui in narrativa nella misura ritenuta di giustizia sulla base dei titoli dedotti in giudizio, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dal fatto all'effettivo soddisfo;
Con vittoria degli onorari, diritti e spese di giudizio del presente procedimento e di quello ex art. 696 bis cpc con rac 1583/2019;
Ragioni della decisione
1. I fatti di causa.
Il 25 luglio 2009 è deceduto al pronto soccorso Persona_1 del San Martino di Oristano.
e , e rispettiva- Parte_5 Pt_1 Pt_3 Parte_4 mente moglie e figli, hanno quindi convenuto la Gestione Liquidatoria delle ex Aziende Sociosanitarie Locali, sostenendo che il decesso sia dovuto alla responsabilità dei sanitari. Regolarmente convenuta, la Ge- stione Liquidatoria non si è costituita.
La causa è stata istruita con accertamento tecnico preventivo.
— 2 —
2. La responsabilità medica.
Si premette in diritto che l'art. 7 comma 1 legge n. 24/2017, risol- vendo un dibattito di decenni, ha qualificato la responsabilità della strut- tura sanitaria nei termini dell'inadempimento. Tale modulo di respon- sabilità, tuttavia, caratterizza i soli rapporti tra struttura e paziente. Nei rapporti tra struttura e terzi, invece, essa continua a rispondere a titolo di illecito aquiliano, col che l'onere della prova grava interamente sul danneggiato. Nel caso di specie, l'onere della prova è stato soddisfatto me- diante accertamento tecnico preventivo, che, riconoscendo una con- dotta colposa dei sanitari, consistita nel non aver monitorato la condi- zione di scompenso cardiaco e la terapia anticoagulante in modo suffi- cientemente attento, scrupoloso e tempestivo, ha accertato che il quadro del paziente era talmente grave che egli, in caso di condotta diligente dei sanitari, sarebbe comunque deceduto nei successivi trenta giorni con un grado di probabilità del 54%. In particolare, il sig. è stato rico- Pt_4 verato con una sindrome coronarica acuta di 4° classe di gravità.
3. Il danno risarcibile.
Appurata la sussistenza della responsabilità della struttura, oc- corre ora valutare le voci di danno di cui gli attori hanno chiesto il ri- sarcimento.
In primo luogo, hanno chiesto il risarcimento del danno biologico iure hereditatis. Tale voce di danno, tuttavia, è pacificamente ritenuta non risarcibile. Il danno in questione è il c.d. danno tanatologico, ossia il danno da morte, il massimo danno biologico possibile. Tale diritto, tuttavia, non è concepibile nell'ordinamento, in quanto è un diritto che la persona a cui spetta non può mai esercitare, poiché, se esistente, en- trerebbe nel suo patrimonio solo con la morte, la quale, a sua volta estin- gue la persona fisica. Si arriverebbe quindi al paradosso di riconoscere in capo a una persona l'esistenza di un diritto che materialmente por- tebbe essere fatto valere solo dai suoi eredi (Cass. s.u. n. 15350/2015).
Può invece essere valutato il danno da lucida agonia, sempre iure ereditatis, che le sezioni unite sopra menzionate riconoscono come ri- sarcibile. Tale danno consiste nella sofferenza patita dalla persona che ha avuto piena consapevolezza della propria morte imminente. Nel caso di specie, tuttavia, tale circostanza è rimasta indimostrata e, a fronte
— 3 — della contumacia della Gestione Liquidatoria, non è possibile ritenerla provata in virtù della non contestazione (art. 115 comma 1 c.p.c.). È invece fondato il danno da perdita del rapporto parentale. Nella liquidazione del danno si dovrà tenere conto del fatto che Per_1 era nato il [...] e che con lui convivevano la moglie
[...]
, nata il [...], e il figlio nato il Parte_5 Parte_4
20 ottobre 1974, come risulta dallo stato di famiglia agli atti. Gli altri due figli, , nata il [...], e nato il 25 Pt_1 Parte_3 marzo 1970, invece, non convivevano più col padre. Intensità della re- lazione presumibilmente massima.
Gli importi dovranno essere ridotti del 46%, in ragione della pro- babilità di sopravvivenza riconosciuta dai consulenti tecnici. Con un quadro del genere, infatti, il danno non può essere risarcito nella sua interezza, perché il reale danno non è la perdita del rapporto parentale, ma la perdita di chance di conservarlo.
Applicate le tabelle del Tribunale di Milano, quindi, questo è il quadro delle somme dovute:
— : 156.518,22 €; Parte_5
— 167.312,58 €; Parte_4
— 138.527,62; Parte_3
— : 134.929,58 €. Parte_1
Gli importi dovranno essere maggiorati di rivalutazione e inte- ressi come da sezioni unite n. 1712/1995.
4. Le spese del processo.
Le spese seguono la soccombenza, tenuto conto che il valore ef- fettivo della controversia rientra nello scaglione fino a 1 milione €. La causa è stata di complessità media in fase di accertamento tecnico pre- ventivo e minima in quella di merito. Per quest'ultima devono inoltre essere escluse le fasi di trattazione/istruzione e decisione, in ragione della natura contumaciale.
Dispositivo
Il Tribunale:
— 4 — 1) condanna Gestione Liquidatoria delle ex
[...]
a risarcire a 156.518,22 €, a Controparte_3 Parte_5
167.312,58 €, a 138.527,62 e a Parte_4 Parte_3 Parte_1
134.929,58 €, oltre rivalutazione e interessi come da sezioni unite
[...]
n. 1712/1995 dal 2009 al saldo
2) condanna Liquidatoria Pt_6 Controparte_4
al rimborso delle spese processuali per l'ac-
[...] certamento tecnico preventivo, che si liquidano in 7.691 € per com- pensi, oltre accessori di legge, oltre al rimborso delle spese vive per contributo unificato, marca da bollo e compensi dovuti al consulente tecnico di parte, e pone definitivamente a suo carico le spese per i com- pensi dovuti al consulente tecnico del giudice 3) condanna Gestione Liquidatoria delle ex
[...]
al rimborso delle spese processuali per la Controparte_3 causa di merito, che si liquidano in 7.646 € per compensi, oltre acces- sori di legge, oltre al rimborso delle spese vive per contributo unificato e marca da bollo
Si comunichi.
19 marzo 2025
Il giudice
Nicolò Sesta
— 5 —