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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 22/12/2025, n. 1633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1633 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile in persona del giudice unico dott. Virgilio Notari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2015/2020 del R.G.A.C., trattenuta in decisione il 24/9/2025 con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., promossa da (c.f. Parte_1 C.F._1
e (c.f. ), difesi dall'avv. Gianfranco La Rocca, contro
[...] Parte_2 CodiceFiscale_2
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, costituita con Controparte_1 P.IVA_1 la mandataria (c.f. ), difesa dall'avv. Elena Frascino, Controparte_2 P.IVA_2
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, costituita con la Controparte_3 P.IVA_3 mandataria (c.f. , difesa dall'avv. Elena Frascino, e Controparte_2 P.IVA_2
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, difesa dall'avv. Elena Frascino, Giampiero Covino e Alessandro Landolfi
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 19/6/2020 i signori e hanno opposto il Parte_1 Parte_2 decreto ingiuntivo del Tribunale di Cassino n. 356/20, emesso il 27/3/2020 su richiesta della CP_1
Per effetto del provvedimento gli istanti si sono visti intimare il pagamento di € 61.097,92 (oltre a
[...] interessi e spese legali) a titolo di corrispettivo asseritamente dovuto in forza di un contratto di finanziamento concluso il 22/2/2012 con la OS DU, a cui in sede monitoria l'opposta aveva riferito di essere succeduta come cessionaria. A sostegno della domanda i signori e hanno Pt_1 Pt_2 eccepito il mancato avvio, ad opera della controparte, della procedura di mediazione obbligatoria per i contenziosi bancari e finanziari. Hanno riferito, nel contempo, di non aver mai ricevuto raccomandate o diffide attestanti la cessione del credito facente capo alla OS DU, la risoluzione dell'accordo per inadempimento e la connessa decadenza dal beneficio del termine, indicate nel ricorso ex art. 645 c.p.c. tra i presupposti dei diritti azionati. Impregiudicate tali censure, gli opponenti hanno lamentato l'inidoneità dei documenti prodotti a giustificare l'intimazione, l'erroneità dei tassi di interesse applicati nel calcolo della cifra ingiunta e l'impossibilità, più in generale, di verificare l'esattezza del relativo importo sotto il profilo dell'an e del quantum debeatur. Hanno concluso, quindi, per il rigetto di ogni avversa rivendicazione e per il riconoscimento in proprio favore di tutte le spese processuali.
***
Costituita con comparsa del 26/10/2021 per il tramite della mandataria Controparte_2 la ha dato conto dell'infondatezza in fatto e in diritto di tutti i motivi di opposizione. A tali Controparte_1 scopi la società ha rimarcato, nell'ordine: l'irrilevanza del mancato esperimento della mediazione obbligatoria prima dell'avvio del giudizio di opposizione;
l'idoneità della notifica del ricorso per decreto ingiuntivo a surrogare ipotetiche omissioni imputabili al creditore nella comunicazione degli atti citati dagli opponenti;
la completezza dal punto di vista contenutistico dei documenti prodotti nell'ambito della fase monitoria;
'esistenza dei fatti costitutivi del credito fatto valere con l'intimazione di pagamento;
la necessità per i signori e di dimostrare l'assolvimento delle pendenze controverse in virtù Pt_1 Pt_2 della peculiare natura del rapporto giuridico controverso, inquadrabile in termini di finanziamento personale, e non già di conto corrente bancario, con ogni conseguenza avuto riguardo all'onus probandi. Sulla scorta di tali argomentazioni la ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo e la Controparte_1 condanna dei signori e alla refusione degli oneri di giudizio e dei danni ex art. 96 c.p.c.; Pt_1 Pt_2 in subordine, la condanna degli opponenti al pagamento di € 61.097,92, oltre a interessi corrispettivi e di mora, o al versamento della diversa somma dovuta in base alle risultanze dell'istruttoria; pure in questo caso con vittoria di spese, competenze e onorari.
***
A scioglimento della riserva assunta il 20/9/2021 il Tribunale ha concesso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e ordinato l'instaurazione della procedura di mediazione, poi rivelatasi infruttuosa.
Nelle fasi successive della trattazione la intervenuta come cessionaria del credito acquisito Controparte_3 dalla ha aderito alle deduzioni della cedente sulla debenza delle cifre ingiunte. Controparte_1
Alle stesse conclusioni è pervenuta la costituitasi il 16/9/2025 non più Controparte_2 come mandataria dell'opposta, ma in qualità di ulteriore cessionaria dei diritti azionati in via monitoria.
Il 24/9/2025 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
Delineati in tal modo gli aspetti essenziali della lite, il Tribunale reputa che l'opposizione vada respinta.
Occorre premettere, sulle tematiche dibattute, che l'azione configurata dall'art. 645 c.p.c. dà luogo a un giudizio di cognizione esteso non solo all'esame dei requisiti di legittimità dell'intimazione, ma anche alla verifica della fondatezza dell'istanza di pagamento sottostante sulla base degli elementi offerti da chi si professa creditore e contrastati dall'ingiunto. Detto altrimenti, l'opposto, attore in senso sostanziale, resta tenuto a dimostrare i fatti costitutivi del credito azionato in sede monitoria, mentre è l'opponente a dover provare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi delle pretese giuridiche avverse (Cass.
25/7/2012, n. 16199). Quand'anche revochi il decreto ingiuntivo, quindi, il giudice, se richiesto, deve pronunciarsi sul merito della domanda, venendo eventualmente la sentenza di condanna a sostituirsi al provvedimento monitorio quale titolo su cui si fonda il diritto al pagamento della parte vittoriosa (cfr. tra le altre Cass. 22/3/2001, n. 4121; Cass. 10/3/2009, n. 5754 e Cass. 25/7/2011, n. 16199).
Nelle proprie articolazioni difensive la e le altre società intervenute hanno insistito per il Controparte_1 riconoscimento degli importi a loro dire maturati come corrispettivo del rapporto contrattuale originario.
Se ne deducono, da un lato, l'irrilevanza, ai fini del decidere, della verifica delle condizioni alle quali sarebbe stata consentita l'emissione del decreto ingiuntivo e, dall'altro, la possibilità, in linea di principio, di condannare gli opponenti, previa revoca del provvedimento, al pagamento di cifre diverse.
***
Ciò posto, è nota l'attitudine della notifica del ricorso per decreto ingiuntivo a surrogare eventuali omissioni del cessionario nella comunicazione della successione nel credito all'originario titolare (v. Cass.
28/1/2014 n. 1770: “La notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264
c.c., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c.”; negli stessi termini si è espressa, di recente, Cass. 10/1/2025 n. 654).
Analoghe considerazioni valgono per la decadenza dal beneficio del termine prevista dall'art. 1186 c.c.
(v. sul punto Cass. 8/5/2003, n. 6984; Cass. 18/11/2011, n. 24330, Cass. 24/9/2020, n. 20042).
Ai sensi degli artt. 1182, c. 3 c.c. e 1219 c.c. la costituzione in mora, d'altra parte, non sarebbe stata comunque necessaria ai fini della produzione e della decorrenza degli interessi, essendosi in presenza di un'obbligazione pecuniaria da adempire, in assenza di patto contrario, presso il domicilio del creditore.
Ci si limita ad aggiungere, in ogni caso, che nella citazione introduttiva e nelle successive difese i signori e non hanno contestato in maniera specifica l'inclusione della propria posizione tra i crediti Pt_1 Pt_2 oggetto delle cessioni di cui s'è detto né l'esistenza del contratto di finanziamento richiamato dalla
[...] nel ricorso seguito dall'emissione del decreto ingiuntivo poi opposto in questa sede. CP_1
Entrambe le circostanze trovano riscontro documentale, peraltro, nelle produzioni effettuate dalla società durante la fase monitoria, tra cui compaiono il negozio originario, firmato dagli opponenti, estratti di una prima cessione intercorsa tra la OS DU e la , raccomandate attestanti la ricezione, presso CP_4
l'indirizzo di residenza dei destinatari, rimasto immutato, della lettera raccomandata in forza della quale la cessionaria ha reso edotti della circostanza i signori e una seconda cessione pattuita Pt_1 Pt_2 tra la e la corredata della comunicazione dell'atto traslativo, ancora una volta CP_4 Controparte_1 inviata a mezzo di raccomandata ricevuta presso l'indirizzo di residenza degli interessati (sia pure mediante sottoscrizione di un terzo, con tutta probabilità legato ai due debitori da vincoli familiari o da rapporti di coabitazione dichiarati al notificante) e le relative pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale.
Anche rispetto a tali profili della vertenza gli assunti degli opponenti non possono che essere disattesi.
***
Stante il mancato svolgimento di attività difensiva, da parte dei signori e dopo la Pt_1 Pt_2 concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, possono dirsi non contestate anche le vicende circolatorie di cui le società intervenute hanno dato conto nei rispettivi atti di costituzione.
***
Ferma la mancata contestazione circa l'erogazione della somma controversa, le doglianze dei signori e sull'erroneità della quantificazione del credito si rivelano del tutto generiche. Pt_1 Pt_2
Trattandosi di un rapporto di finanziamento, in base alle regole ordinarie in materia di riparto dell'onere probatorio nelle relazioni contrattuali (cfr. Cass. S.U. 30/10/2001, n. 13533/2001) sarebbe spettato agli opponenti dimostrare di aver estinto gli oneri di pagamento scaturenti dal rapporto negoziale.
In difetto di elementi da cui desumere l'assolvimento delle relative obbligazioni, le censure degli istanti a proposito dell'insussistenza del credito azionato in via monitoria non possono che essere disattese.
***
Secondo soccombenza, gli opponenti sono tenuti a rimborso degli oneri di giudizio, stimabili in virtù dei valori previsti dal D.M. n. 55/2024 per le cause di valore compreso tra € 52.001,00 e € 260.000,00 di minima complessità in € 7.052,00 (€ 1.276,00 per la fase di studio, € 814,00 per la fase introduttiva, €
2,835,00 per la fase di trattazione, € 2.127,00 per la fase di decisione), oltre a spese generali, accessori fiscali e a contributi previdenziali in misura di legge. La successione della Controparte_2 all'originario titolare del credito e al primo cessionario di questo, la costituzione delle società coinvolte negli atti traslativi con lo stesso legale e la proposizione, ad opera di tali enti, di censure coincidenti dal punto di vista del contenuto giustificano il riconoscimento dei predetti importi solo in favore della prima.
***
Nella condotta processuale assunta dai signori e si rinvengono indici di dolo o colpa atti a Pt_1 Pt_2 giustificare l'emissione nei loro confronti dei provvedimenti di condanna stabiliti dall'art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2015/2020 del R.G.A.C., disattesa ogni diversa, richiesta, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ rigetta l'opposizione proposta da e avverso il decreto ingiuntivo Parte_1 Parte_2 del Tribunale di Cassino n. 356/2020 per le ragioni indicate in motivazione;
➢ dichiara il decreto ingiuntivo esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 653 c.p.c.;
➢ condanna e al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2 Controparte_2 degli oneri di giudizio, stimabili in € 7.052,00, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge;
Cassino, 22/12/2025 il giudice Virgilio Notari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile in persona del giudice unico dott. Virgilio Notari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2015/2020 del R.G.A.C., trattenuta in decisione il 24/9/2025 con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., promossa da (c.f. Parte_1 C.F._1
e (c.f. ), difesi dall'avv. Gianfranco La Rocca, contro
[...] Parte_2 CodiceFiscale_2
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, costituita con Controparte_1 P.IVA_1 la mandataria (c.f. ), difesa dall'avv. Elena Frascino, Controparte_2 P.IVA_2
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, costituita con la Controparte_3 P.IVA_3 mandataria (c.f. , difesa dall'avv. Elena Frascino, e Controparte_2 P.IVA_2
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, difesa dall'avv. Elena Frascino, Giampiero Covino e Alessandro Landolfi
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 19/6/2020 i signori e hanno opposto il Parte_1 Parte_2 decreto ingiuntivo del Tribunale di Cassino n. 356/20, emesso il 27/3/2020 su richiesta della CP_1
Per effetto del provvedimento gli istanti si sono visti intimare il pagamento di € 61.097,92 (oltre a
[...] interessi e spese legali) a titolo di corrispettivo asseritamente dovuto in forza di un contratto di finanziamento concluso il 22/2/2012 con la OS DU, a cui in sede monitoria l'opposta aveva riferito di essere succeduta come cessionaria. A sostegno della domanda i signori e hanno Pt_1 Pt_2 eccepito il mancato avvio, ad opera della controparte, della procedura di mediazione obbligatoria per i contenziosi bancari e finanziari. Hanno riferito, nel contempo, di non aver mai ricevuto raccomandate o diffide attestanti la cessione del credito facente capo alla OS DU, la risoluzione dell'accordo per inadempimento e la connessa decadenza dal beneficio del termine, indicate nel ricorso ex art. 645 c.p.c. tra i presupposti dei diritti azionati. Impregiudicate tali censure, gli opponenti hanno lamentato l'inidoneità dei documenti prodotti a giustificare l'intimazione, l'erroneità dei tassi di interesse applicati nel calcolo della cifra ingiunta e l'impossibilità, più in generale, di verificare l'esattezza del relativo importo sotto il profilo dell'an e del quantum debeatur. Hanno concluso, quindi, per il rigetto di ogni avversa rivendicazione e per il riconoscimento in proprio favore di tutte le spese processuali.
***
Costituita con comparsa del 26/10/2021 per il tramite della mandataria Controparte_2 la ha dato conto dell'infondatezza in fatto e in diritto di tutti i motivi di opposizione. A tali Controparte_1 scopi la società ha rimarcato, nell'ordine: l'irrilevanza del mancato esperimento della mediazione obbligatoria prima dell'avvio del giudizio di opposizione;
l'idoneità della notifica del ricorso per decreto ingiuntivo a surrogare ipotetiche omissioni imputabili al creditore nella comunicazione degli atti citati dagli opponenti;
la completezza dal punto di vista contenutistico dei documenti prodotti nell'ambito della fase monitoria;
'esistenza dei fatti costitutivi del credito fatto valere con l'intimazione di pagamento;
la necessità per i signori e di dimostrare l'assolvimento delle pendenze controverse in virtù Pt_1 Pt_2 della peculiare natura del rapporto giuridico controverso, inquadrabile in termini di finanziamento personale, e non già di conto corrente bancario, con ogni conseguenza avuto riguardo all'onus probandi. Sulla scorta di tali argomentazioni la ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo e la Controparte_1 condanna dei signori e alla refusione degli oneri di giudizio e dei danni ex art. 96 c.p.c.; Pt_1 Pt_2 in subordine, la condanna degli opponenti al pagamento di € 61.097,92, oltre a interessi corrispettivi e di mora, o al versamento della diversa somma dovuta in base alle risultanze dell'istruttoria; pure in questo caso con vittoria di spese, competenze e onorari.
***
A scioglimento della riserva assunta il 20/9/2021 il Tribunale ha concesso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e ordinato l'instaurazione della procedura di mediazione, poi rivelatasi infruttuosa.
Nelle fasi successive della trattazione la intervenuta come cessionaria del credito acquisito Controparte_3 dalla ha aderito alle deduzioni della cedente sulla debenza delle cifre ingiunte. Controparte_1
Alle stesse conclusioni è pervenuta la costituitasi il 16/9/2025 non più Controparte_2 come mandataria dell'opposta, ma in qualità di ulteriore cessionaria dei diritti azionati in via monitoria.
Il 24/9/2025 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
Delineati in tal modo gli aspetti essenziali della lite, il Tribunale reputa che l'opposizione vada respinta.
Occorre premettere, sulle tematiche dibattute, che l'azione configurata dall'art. 645 c.p.c. dà luogo a un giudizio di cognizione esteso non solo all'esame dei requisiti di legittimità dell'intimazione, ma anche alla verifica della fondatezza dell'istanza di pagamento sottostante sulla base degli elementi offerti da chi si professa creditore e contrastati dall'ingiunto. Detto altrimenti, l'opposto, attore in senso sostanziale, resta tenuto a dimostrare i fatti costitutivi del credito azionato in sede monitoria, mentre è l'opponente a dover provare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi delle pretese giuridiche avverse (Cass.
25/7/2012, n. 16199). Quand'anche revochi il decreto ingiuntivo, quindi, il giudice, se richiesto, deve pronunciarsi sul merito della domanda, venendo eventualmente la sentenza di condanna a sostituirsi al provvedimento monitorio quale titolo su cui si fonda il diritto al pagamento della parte vittoriosa (cfr. tra le altre Cass. 22/3/2001, n. 4121; Cass. 10/3/2009, n. 5754 e Cass. 25/7/2011, n. 16199).
Nelle proprie articolazioni difensive la e le altre società intervenute hanno insistito per il Controparte_1 riconoscimento degli importi a loro dire maturati come corrispettivo del rapporto contrattuale originario.
Se ne deducono, da un lato, l'irrilevanza, ai fini del decidere, della verifica delle condizioni alle quali sarebbe stata consentita l'emissione del decreto ingiuntivo e, dall'altro, la possibilità, in linea di principio, di condannare gli opponenti, previa revoca del provvedimento, al pagamento di cifre diverse.
***
Ciò posto, è nota l'attitudine della notifica del ricorso per decreto ingiuntivo a surrogare eventuali omissioni del cessionario nella comunicazione della successione nel credito all'originario titolare (v. Cass.
28/1/2014 n. 1770: “La notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264
c.c., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c.”; negli stessi termini si è espressa, di recente, Cass. 10/1/2025 n. 654).
Analoghe considerazioni valgono per la decadenza dal beneficio del termine prevista dall'art. 1186 c.c.
(v. sul punto Cass. 8/5/2003, n. 6984; Cass. 18/11/2011, n. 24330, Cass. 24/9/2020, n. 20042).
Ai sensi degli artt. 1182, c. 3 c.c. e 1219 c.c. la costituzione in mora, d'altra parte, non sarebbe stata comunque necessaria ai fini della produzione e della decorrenza degli interessi, essendosi in presenza di un'obbligazione pecuniaria da adempire, in assenza di patto contrario, presso il domicilio del creditore.
Ci si limita ad aggiungere, in ogni caso, che nella citazione introduttiva e nelle successive difese i signori e non hanno contestato in maniera specifica l'inclusione della propria posizione tra i crediti Pt_1 Pt_2 oggetto delle cessioni di cui s'è detto né l'esistenza del contratto di finanziamento richiamato dalla
[...] nel ricorso seguito dall'emissione del decreto ingiuntivo poi opposto in questa sede. CP_1
Entrambe le circostanze trovano riscontro documentale, peraltro, nelle produzioni effettuate dalla società durante la fase monitoria, tra cui compaiono il negozio originario, firmato dagli opponenti, estratti di una prima cessione intercorsa tra la OS DU e la , raccomandate attestanti la ricezione, presso CP_4
l'indirizzo di residenza dei destinatari, rimasto immutato, della lettera raccomandata in forza della quale la cessionaria ha reso edotti della circostanza i signori e una seconda cessione pattuita Pt_1 Pt_2 tra la e la corredata della comunicazione dell'atto traslativo, ancora una volta CP_4 Controparte_1 inviata a mezzo di raccomandata ricevuta presso l'indirizzo di residenza degli interessati (sia pure mediante sottoscrizione di un terzo, con tutta probabilità legato ai due debitori da vincoli familiari o da rapporti di coabitazione dichiarati al notificante) e le relative pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale.
Anche rispetto a tali profili della vertenza gli assunti degli opponenti non possono che essere disattesi.
***
Stante il mancato svolgimento di attività difensiva, da parte dei signori e dopo la Pt_1 Pt_2 concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, possono dirsi non contestate anche le vicende circolatorie di cui le società intervenute hanno dato conto nei rispettivi atti di costituzione.
***
Ferma la mancata contestazione circa l'erogazione della somma controversa, le doglianze dei signori e sull'erroneità della quantificazione del credito si rivelano del tutto generiche. Pt_1 Pt_2
Trattandosi di un rapporto di finanziamento, in base alle regole ordinarie in materia di riparto dell'onere probatorio nelle relazioni contrattuali (cfr. Cass. S.U. 30/10/2001, n. 13533/2001) sarebbe spettato agli opponenti dimostrare di aver estinto gli oneri di pagamento scaturenti dal rapporto negoziale.
In difetto di elementi da cui desumere l'assolvimento delle relative obbligazioni, le censure degli istanti a proposito dell'insussistenza del credito azionato in via monitoria non possono che essere disattese.
***
Secondo soccombenza, gli opponenti sono tenuti a rimborso degli oneri di giudizio, stimabili in virtù dei valori previsti dal D.M. n. 55/2024 per le cause di valore compreso tra € 52.001,00 e € 260.000,00 di minima complessità in € 7.052,00 (€ 1.276,00 per la fase di studio, € 814,00 per la fase introduttiva, €
2,835,00 per la fase di trattazione, € 2.127,00 per la fase di decisione), oltre a spese generali, accessori fiscali e a contributi previdenziali in misura di legge. La successione della Controparte_2 all'originario titolare del credito e al primo cessionario di questo, la costituzione delle società coinvolte negli atti traslativi con lo stesso legale e la proposizione, ad opera di tali enti, di censure coincidenti dal punto di vista del contenuto giustificano il riconoscimento dei predetti importi solo in favore della prima.
***
Nella condotta processuale assunta dai signori e si rinvengono indici di dolo o colpa atti a Pt_1 Pt_2 giustificare l'emissione nei loro confronti dei provvedimenti di condanna stabiliti dall'art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2015/2020 del R.G.A.C., disattesa ogni diversa, richiesta, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ rigetta l'opposizione proposta da e avverso il decreto ingiuntivo Parte_1 Parte_2 del Tribunale di Cassino n. 356/2020 per le ragioni indicate in motivazione;
➢ dichiara il decreto ingiuntivo esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 653 c.p.c.;
➢ condanna e al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2 Controparte_2 degli oneri di giudizio, stimabili in € 7.052,00, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge;
Cassino, 22/12/2025 il giudice Virgilio Notari