Trib. Cassino, sentenza 22/12/2025, n. 1633
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Mancato avvio della procedura di mediazione obbligatoria

    La notifica del ricorso per decreto ingiuntivo è idonea a surrogare eventuali omissioni del cessionario nella comunicazione della successione nel credito all'originario titolare. La mediazione obbligatoria non era un presupposto necessario per l'avvio del giudizio di opposizione.

  • Rigettato
    Mancata ricezione di comunicazioni relative alla cessione del credito e alla decadenza dal beneficio del termine

    La notifica del ricorso per decreto ingiuntivo è idonea a surrogare eventuali omissioni del cessionario nella comunicazione della successione nel credito. Le stesse considerazioni valgono per la decadenza dal beneficio del termine. La costituzione in mora non era necessaria ai fini della produzione e decorrenza degli interessi.

  • Rigettato
    Inidoneità dei documenti a giustificare l'intimazione e errata quantificazione del credito

    Le doglianze sull'erroneità della quantificazione del credito si rivelano generiche. Trattandosi di un rapporto di finanziamento, sarebbe spettato agli opponenti dimostrare di aver estinto gli oneri di pagamento. In difetto di elementi da cui desumere l'assolvimento delle relative obbligazioni, le censure non possono che essere disattese.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Cassino, sentenza 22/12/2025, n. 1633
    Giurisdizione : Trib. Cassino
    Numero : 1633
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

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