Art. 9. Disposizioni in materia di personale delle Forze armate 1. Al codice dell'ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2233-quater, dopo il comma 3-quater e' aggiunto il seguente:
« 3-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 3-quater si applicano anche al triennio 2024-2026 »; b) all'articolo 975, comma 1, dopo la parola: «internazionale» sono inserite le seguenti: « o, in campo nazionale, presso agenzie ed enti esterni al Ministero della difesa »; c) all'articolo 1099, comma 3, dopo le parole: «a scelta» sono aggiunte le seguenti: « e la promozione e' attribuita al 1° luglio »; d) all'articolo 2197-ter.1, dopo il comma 3-bis e' aggiunto il seguente:
« 3-ter. Per i posti non coperti con il concorso di cui al comma 3-bis, nell'anno 2024 puo' essere bandito un ulteriore concorso per titoli riservato al medesimo personale di cui al comma 2 e secondo le modalita' di cui al comma 3. Con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa, i posti di cui al primo periodo sono ripartiti per Forza armata, nell'ambito delle relative consistenze di personale, come determinate per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 2207 ».
a) all'articolo 2233-quater, dopo il comma 3-quater e' aggiunto il seguente:
« 3-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 3-quater si applicano anche al triennio 2024-2026 »; b) all'articolo 975, comma 1, dopo la parola: «internazionale» sono inserite le seguenti: « o, in campo nazionale, presso agenzie ed enti esterni al Ministero della difesa »; c) all'articolo 1099, comma 3, dopo le parole: «a scelta» sono aggiunte le seguenti: « e la promozione e' attribuita al 1° luglio »; d) all'articolo 2197-ter.1, dopo il comma 3-bis e' aggiunto il seguente:
« 3-ter. Per i posti non coperti con il concorso di cui al comma 3-bis, nell'anno 2024 puo' essere bandito un ulteriore concorso per titoli riservato al medesimo personale di cui al comma 2 e secondo le modalita' di cui al comma 3. Con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa, i posti di cui al primo periodo sono ripartiti per Forza armata, nell'ambito delle relative consistenze di personale, come determinate per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 2207 ».