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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 24/11/2025, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce
Seconda Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente
Dott. Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 137 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Attilio De Parte_1 C.F._1
Marco, mandato in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Casarano, al Viale
Ferrari, n. 35
appellante e appellato in via incidentale
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
AR LL, giusta mandato allegato all'atto di citazione in primo grado, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Copertino, alla Via Amendola, n. 31
appellata e appellante in via incidentale
*******
CONCLUSIONI
1 Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate nei termini assegnati e da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 21.10.2025 fissata ex art. 352 cpc
**********
MOTIVAZIONE
1. Con sentenza n. 2100/2023, pubblicata in data 06.07.2023, il Tribunale di Lecce, accogliendo per quanto di ragione la domanda proposta da nei confronti di Controparte_1 Parte_1 accertava l'inadempimento di quest'ultimo al mandato professionale conferito e, per l'effetto, lo condannava alla restituzione in favore dell'attrice della somma di 4.000,00 euro, oltre interessi legali dalla costituzione in mora al saldo, rigettando ogni ulteriore domanda.
2. Ed invero. Con atto di citazione del 10.12.2019, conveniva in giudizio, Controparte_1 innanzi al Tribunale di Lecce, l'avv. perché fosse accertata la sua responsabilità Parte_1 nell'espletamento del mandato difensivo conferito nel giudizio di separazione giudiziale n. 7637/15 R.G.
- intrapreso dall'ex coniuge - e perché fosse pertanto condannato al risarcimento dei Controparte_2 danni subiti, quantificati in 44.550,00 euro o nella diversa somma ritenuta di giustizia, nonché alla restituzione della somma di 4.000,00 euro versata a titolo di compensi, oltre interessi e rivalutazione.
2.2 A sostegno delle proprie ragioni, l'attrice evidenziava reiterate inadempienze del convenuto consistite nell'omesso deposito innanzi al Giudice di primo grado della memoria integrativa ex art. 709,
c. 4, c.p.c., delle memorie ex art. 183, c. 6, c.p.c., nn. 1, 2 e 3, con la mancata formulazione di mezzi istruttori, della comparsa conclusionale e, in generale, nell'omesso deposito di tutta la documentazione tempestivamente consegnata a supporto delle proprie ragioni dalla , in particolare con CP_1 riferimento alle condizioni economiche del coniuge, indispensabile ai fini del riconoscimento di un equo assegno di mantenimento per sé e la figlia. A dire dell'attrice, tali inadempienze avevano comportato l'esito sfavorevole del giudizio di separazione, con conseguenti gravi danni economici, consistiti nella notevole riduzione dell'assegno di mantenimento da 600,00 euro fissati in sede di udienza presidenziale a 250,00 euro stabiliti dal tribunale nella sentenza di separazione. Da ultimo, rappresentava che CP_1 il convenuto aveva anche omesso di richiedere al giudice lo scioglimento della comunione dei beni mobili acquistati dopo il matrimonio e la relativa assegnazione e/o divisione degli stessi;
inoltre era stato inadempiente anche in relazione alla richiesta di addebito della separazione all' sebbene fossero CP_2 stati indicati i testi da ascoltare sul punto e fosse stata consegnata documentazione idonea a provarne in presupposti.
2.2 Nel corso del giudizio, verificata la regolarità della notifica dell'atto introduttivo, il convenuto veniva dichiarato contumace. La causa veniva istruita a mezzo di interrogatorio formale del e Pt_1
2 prova testi.
3. All'esito, il giudice di prime cure accoglieva parzialmente la domanda attorea, rigettando la richiesta risarcitoria ed accogliendo soltanto quella di rimborso delle somme versate a titolo di competenze al difensore. Il Tribunale, infatti evidenziava che, sebbene nell'istruttoria in atti fosse stato provato l'omesso deposito da parte del convenuto degli atti processuali, come indicati nell'atto di citazione, mancava la prova del nesso di causalità tra tale condotta e l'esito sfavorevole del giudizio. Il tribunale aveva evidenziato, infatti, che, in sede di separazione, il precedente ricorso per separazione personale, presentato dai coniugi nel 2009, e l'articolo riguardante la rapina, subita dall' in data CP_2
11.03.2013, non rappresentavano elementi di prova della capacità reddituale dell'ex coniuge, superiore a quella documentata con la dichiarazione dei redditi, tale da comportare un diverso esito del giudizio di separazione;
e che le foto prodotte in giudizio, raffiguranti il coniuge in compagnia di un'altra donna, se potevano dimostrare l'infedeltà dell' non erano idonee a provare che la violazione dell'obbligo di CP_2 fedeltà fosse stato la causa dirimente del fallimento del rapporto matrimoniale, presupposto probatorio indispensabile per l'addebito della separazione. Pertanto, anche senza l'omissione del difensore nel deposito degli atti, l'esito del giudizio di separazione non avrebbe potuto essere diverso. Da ultimo, il
Tribunale evidenziava che non vi era prova del conferimento di un mandato per chiedere lo scioglimento della comunione dei beni mobili presenti nella casa familiare e la assegnazione e/o divisione degli stessi.
Tanto escludeva una responsabilità professionale dell'avv. con conseguente rigetto della Pt_1 domanda di risarcimento del danno.
3.1 Il primo giudice, ritenendo provato l'inadempimento dell'obbligo difensivo assunto, in relazione al procedimento di separazione, per l'omesso deposito di atti difensivi e di documenti, accoglieva, invece, la domanda di restituzione della somma versata dall'attrice a titolo di compenso, essendo provato il versamento da parte della stessa della somma di 4.000,00 euro, in contanti, a tale titolo.
3.2 Le spese di lite erano definite secondo soccombenza.
4. Con atto di citazione ritualmente notificato il 02.02.2024, ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza suindicata, affidandosi a quattro motivi di gravame, e segnatamente:
a) Errata valutazione di inadempimento all'obbligo difensivo: l'appellante contesta la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto sussistente l'inadempimento all'obbligo difensivo assunto dal medesimo in relazione al procedimento di separazione introdotto dall' ex marito dell'appellata, evidenziando che l'omesso deposito CP_2 della memoria di costituzione nella fase di merito e delle memorie ex art. 183, c. 6, c.p.c. era frutto non di negligenza ma di una scelta concordata con la cliente, non essendovi necessità di dedurre null'altro, in presenza di un'infondata richiesta di addebito formulata dalla avversa difesa.
Chiarisce l'appellante che l'attrice aveva rinunciato alla richiesta di addebito, a sua volta formulata,
3 per evitare una durata eccessiva del procedimento, e che per tale motivo la parte non aveva consegnato la documentazione attestante i redditi dell'ex coniuge ed aveva anche rinunciato a presentare l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. A sostegno delle proprie ragioni, il deducente chiede che venga ritenuta ammissibile come prova nel presente giudizio la documentazione relativa all'archiviazione del procedimento disciplinare promosso dall'appellata dinanzi al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Lecce, di formazione successiva al giudizio di primo grado;
b) Errata applicazione dell'art. 2721, comma 2, c.c.: l'appellante lamenta l'illegittimità e l'inadeguatezza della motivazione della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure, in deroga al divieto di cui all'art. 2721, c. 1, c.c., ha ammesso la prova testimoniale per accertare l'avvenuta corresponsione di denaro in suo favore a titolo di acconto sull'onorario, sebbene tale circostanza dovesse essere provata per tabulas;
c) Errata applicazione dell'art. 116 c.p.c.: con tale motivo di gravame, l'appellante evidenzia che, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata, si è sottoposto all'interrogatorio formale in data 21.09.2022, con ogni conseguenza ai fini della formazione del compendio probatorio;
d) Erroneità della sentenza nella parte in cui si è ritenuto provato, mediante la dichiarazione della teste di parte attrice, l'avvenuto versamento della somma complessiva di 4.000,00 euro da parte dell'attrice a titolo di onorario. L'appellante evidenzia che la teste , cognata dell'attrice, ha reso solo una testimonianza de relato, riferendo Testimone_1 una circostanza di cui è stata informata dalla stessa parte, , ragion per cui Controparte_1 la deposizione, oltre a non avere rilevanza, non può essere posta a fondamento del convincimento del giudice.
4.1 Ritualmente costituita, ha chiesto, preliminarmente, dichiararsi Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, ha contestato le allegazioni difensive dell'appellante, insistendo per il rigetto del gravame. Ha formulato, altresì, appello incidentale, censurando la sentenza con un unico motivo e, segnatamente, per:
a) Motivazione carente e/o errata e/ o illogica in merito al rigetto della richiesta di risarcimento dei danni per responsabilità professionale: con tale articolato motivo la deducente muove diverse censure alla decisione gravata, anzitutto nella parte in cui il
Tribunale ha rigettato la domanda di risarcimento del danno per responsabilità professionale del per la mancata produzione di documentazione attestante i proventi dell'impresa del Pt_1 coniuge, nella quale la aveva periodicamente collaborato, sebbene nel fascicolo del CP_1 precedente procedimento di separazione, acquisito in primo grado, fossero state depositate solo
4 le dichiarazioni dei redditi dell' degli ultimi tre anni. L'appellante sostiene che la sentenza CP_2 gravata risulterebbe viziata anche nella parte in cui il Tribunale non ha considerato che, in sede di interrogatorio formale, il aveva ammesso di non aver provato, né chiesto di provare Pt_1 alcuna circostanza, sebbene nella memoria di costituzione in sede di separazione avesse fatto riserva di “dimostrare in sede di merito” le circostanze di fatto sia ai fini dell'addebito della separazione che ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento. Tale omissione era quindi fonte di inadempimento da parte del professionista. L'appellante, in via incidentale chiede, pertanto,
l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado, alla luce delle gravi inadempienze del professionista e considerato, altresì, che l'attività difensiva era priva di problematiche di speciale difficoltà.
5. All'udienza del 03.10.2024 il Cons. Istruttore, ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 350bis c.p.c., fissava innanzi a sé, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, nonché per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle note di replica. All'esito, sulle conclusioni come innanzi precisate, all'udienza del 21.10.2025 la causa, stante il tempestivo deposito di note di trattazione scritta, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
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6. Appare opportuno esaminare con precedenza, per priorità logica, l'appello incidentale promosso da , in quanto avente ad oggetto l'an della pretesa risarcitoria derivante dalla dedotta CP_1 responsabilità professionale dell'avv. . Al riguardo, la Corte richiama l'orientamento della Pt_1 giurisprudenza di legittimità ormai consolidato, secondo cui è pacifico che l'accertamento di una condotta negligente del professionista – e, in particolare, dell'avvocato – non è sufficiente ai fini del riconoscimento della sua responsabilità professionale, non ravvisandosi nella fattispecie de qua un danno in re ipsa (Cass., ord., n. 13857/2025), sulla base del solo esito negativo del giudizio (Cass., ord., n. 9406/2025), bensì essendo necessario che il danneggiato per l'accoglimento della domanda di risarcimento dimostri, oltre alle conseguenze dannose risarcibili, il nesso di causalità tra la condotta e l'evento di danno (da ultimo,
Cass., ord., n. 3370/2025). In particolare, per ciò che concerne il nesso di causalità, incombe sul danneggiato la prova che la diversa condotta, di cui si contesta l'omissione, avrebbe comportato una ragionevole probabilità di successo ed un esito favorevole della lite, da effettuarsi con valutazione ex ante ed applicando la regola probatoria del “più probabile che non” (ex multis, Cass., ord., n. 24007/2024;
Cass., ord., n. 4062/2024).
6.1. Ebbene, sulla scorta di tali principi, si ritiene di condividere le conclusioni cui è pervenuto il
Tribunale, che ha negato il risarcimento del danno per responsabilità professionale dell'avv. . Pt_1
Ed infatti, la circostanza che non sia stata prodotta nel giudizio di separazione la documentazione
5 afferente eventuali redditi dell'ex coniuge, diversi da quelli dichiarati, non appare condotta omissiva imputabile al professionista, che avrebbe portato secondo la regola della causalità civile ad un esito diverso del giudizio. In primo luogo, difetta la prova che abbia effettivamente posto detta Controparte_1 documentazione nella disponibilità del difensore: nel corso dell'istruttoria di primo grado, infatti, non è stata fornita alcuna prova – neppure orale – attestante la avvenuta consegna di tale documentazione e, pertanto, non può imputarsi all'appellante di non aver provveduto al deposito di atti di cui non era materialmente in possesso. Anzi, nel fascicolo di parte di primo grado e, in particolare, all'allegato n. 17, la ha depositato un elenco dei documenti che sono stati ritirati dall'avv. Lucchina, suo delegato, CP_1 presso lo studio del difensore appellante: ebbene tra tali documenti non vi è alcun atto relativo alle condizioni reddituali di sicché deve convenirsi sul fatto che alcun documento sia mai stato CP_2 consegnato al difensore per provare un reddito del coniuge superiore al dichiarato. L'estratto del giornale attestante la rapina subita da nel 2013 e la somma sottratta in detta occasione, se pure relativa ad CP_2 un incasso di quel giorno assai cospicuo, non può però dimostrare che i redditi dell'ex coniuge fossero maggiori e diversi da quelli risultanti dalle dichiarazioni fiscali, in difetto di ulteriori dati probatori atti a scardinare la fede rinveniente dalla documentazione fiscale, anche perché l'importo è riferito dal giornalista, autore dell'articolo, ma non vi è prova se sia un dato veritiero o frutto di una mera ipotesi, sicché in assenza di ulteriori elementi istruttori, non può dirsi che, ove non ci fosse stata una tale omissione e tale articolo di giornale fosse stato depositato, il giudizio, secondo la regola del “più probabile che non”, avrebbe avuto un esito favorevole.
6.2. Ai medesimi esiti si perviene anche con riguardo il ricorso di separazione consensuale del
2009, in cui si sarebbe impegnato a riconoscere in favore di un assegno di mantenimento CP_2 CP_1 di importo consistente (€ 1000,00 al mese). Non può ritenersi che tale atto possa avere valore probatorio di una maggiore capacità reddituale, in quanto non solo trattasi di giudizio, come pacificamente riconosciuto dalle parti, che è stato poi abbandonato, ma comunque tale accordo non è stato mai sottoposto ad un vaglio giurisdizionale di adeguatezza, né è mai stato operativo, sicché l'importo ben poteva essere stato fissato in maniera inadeguata alle reali capacità reddituali dell'onerato, e solo per pervenire ad una più rapida definizione consensuale.
6.3 Ad abundantiam, occorre rilevare anche che la riduzione dell'assegno di mantenimento disposta in sentenza ai danni della trova fondamento, per come si apprezza dalla lettura della sentenza CP_1 di separazione, soprattutto nell'accertamento dei redditi di cui godeva l'odierna appellata e della sua capacità lavorativa, perché trattasi di circostanze che influiscono sia sul diritto che sulla misura dell'assegno.
6.4. Allo stesso modo si condividono anche le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale per ciò che concerne l'assenza di responsabilità del per il mancato addebito della separazione nei Pt_1
6 confronti di ha dimostrato di aver consegnato al difensore delle immagini, estratte da CP_2 CP_1 social networks, raffiguranti l'ex coniuge in compagnia di un'altra donna, ma tale documentazione non è sufficiente per addebitare la responsabilità del fallimento coniugale all'Indirli: in primo luogo, infatti, tali fotografie dimostrano solo l'infedeltà e non anche che sia stata proprio tale condotta la causa del fallimento del rapporto coniugale, e, in secondo luogo, gli stessi coniugi, nel giudizio di separazione, riconoscono di essere già separati di fatto da diversi anni, perché quantomeno già dal 2009 era in atto una crisi familiare, che trova le sue cause in fattori indipendenti – in assenza di prove di segno contrario
– dalla esistenza di successive relazioni affettive intraprese dai coniugi. Proprio la proposizione della istanza di separazione (poi abbandonata) del 2009 attesta come la crisi coniugale fosse risalente nel tempo e ormai conclamata. Le ragioni di censura appaiono pertanto sul punto assolutamente non convincenti ed inidonee a far ipotizzare – con un ragionevole ed adeguato grado di probabilità - un diverso esito della lite, nel caso di una condotta diversa del difensore.
6.5. Anche con riferimento alle conclusioni cui è pervenuto il Tribunale per ciò che concerne l'assenza in atti di un mandato per richiedere lo scioglimento della comunione sui beni le censure non colgono nel segno, perché effettivamente non vi è prova di un incarico conferito per tale ulteriore attività difensiva, che esula dall'oggetto di un giudizio di separazione;
per tale ragione, dunque, alcun inadempimento può essere al riguardo ascritto al difensore.
7. L'appello incidentale proposto da non merita pertanto accoglimento. CP_1
8. L'appello principale è invece fondato e, pertanto, deve essere accolto.
8.1. Con riferimento al motivo sub a), invero, le ragioni di censura svolte dall'appellante, in mancanza di prova contraria, appaiono fondate. L'avv. assume di non aver mai ricevuto Pt_1
l'ulteriore documentazione che si era impegnato a depositare sulle condizioni reddituali di e di aver
CP_2 concordato con di non insistere sul riconoscimento dell'addebito anche per scongiurare CP_1 un'eccessiva durata del procedimento. Quanto al primo punto, si è già detto che non vi è prova che detta documentazione sia mai stata consegnata sicché non può affermarsi alcuna responsabilità per omesso deposito da parte del difensore;
in ogni caso, ove tale documentazione fosse rappresentata solo dall'articolo di giornale sulla rapina, subita dall' tale atto sarebbe stato comunque inefficace ai fini
CP_2 di prova nel senso voluto dalla parte, per un esito più favorevole del giudizio. E' vero, poi, quanto al secondo aspetto, che non vi è prova di alcun accordo fra difensore e assistita sul non insistere per il riconoscimento dell'addebito in capo all' tale da escludere ogni profilo di negligenza nella condotta
CP_2 del difensore;
tuttavia, anche tale omissione difensiva non può fondare una affermazione di responsabilità professionale del , difettando la prova che – ove la documentazione relativa alla relazione Pt_1 extraconiugale del coniuge fosse stata prodotta – si sarebbe potuto ragionevolmente pervenire ad una pronuncia di addebito della separazione all' e quindi ad un esito diverso della lite, posto che il
CP_2
7 corredo probatorio acquisto al giudizio della separazione militava nel senso di una crisi familare risalente e precedente la dedotta infedeltà del coniuge, emergendo dagli atti, anche attraverso una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, che l'infedeltà non ha costituito la causa efficiente della crisi coniugale, essendosi manifestata in un contesto di relazioni già compromesse in modo irreparabile, in un ambiente caratterizzato da una convivenza ormai solo nominale e formale.
L'addebito della separazione al coniuge cui la violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio ( ivi incluso l'obbligo di fedeltà) è ascritta resta escluso dalla prova dell'anteriorità della crisi della coppia rispetto alla violazione degli obblighi matrimoniali (Cassazione civile sez. I, 29/04/2024, n.11394). Tanto porta ad escludere ogni profilo di responsabilità professionale del , anche relativamente Pt_1 all'inadempimento dell'obbligo difensivo assunto, in relazione al procedimento di separazione, per l'omesso deposito di atti difensivi e di documenti, come invece ritenuto dal Tribunale, che ha accolto la domanda di rimborso della somma di € 4.000,00 versata a titolo di competenze professionali.
8.2 Ad abundantiam, si segnala che, in ogni caso, il professionista che abbia adempiuto la prestazione ha diritto, comunque, alla corresponsione del compenso, a prescindere dal conseguimento del risultato atteso dal cliente. Solo se si configura un errore professionale che determina un colpevole ed integrale inadempimento degli obblighi assunti con il mandato ricevuto consegue la perdita del diritto al compenso del professionista. Nel caso in esame, dunque, acclarata, alla luce del compendio probatorio presente in atti, l'insussistenza di qualsivoglia inadempimento e/o errore professionale, viene meno il presupposto della domanda di restituzione, non potendo la stessa trovare fondamento nell'insuccesso dell'attività spiegata.
8.3. Anche gli altri motivi di gravame incidentale, enucleati sub b), c) e d) - che in quanto strettamente connessi, essendo uniti dal medesimo asse concettuale, relativo all'iter motivazionale della sentenza di primo grado, in punto di valutazione delle prove meritano trattazione congiunta- sono fondati. È evidente che il Tribunale sia incorso in errore nella parte in cui ha ritenuto che l'avv. Pt_1 non si fosse presentato a rendere l'interrogatorio formale, traendo da tale condotta elementi di valutazione sul piano probatorio in punto di responsabilità: è per tabulas, invece, che egli, pur essendo contumace, sia comparso all'udienza del 21.09.2021 rendendo interrogatorio. Fondate sono anche le censure in ordine all'inammissibilità ed inutilizzabilità della prova orale espletata in primo grado, relativamente ai pagamenti che avrebbe effettuato in contanti in favore dell'avvocato: si CP_1 rammenta, infatti, che in generale la prova del pagamento non può essere effettuata a mezzo di testimoni
(ostandovi il divieto di cui artt. 2721 e 2726 c.c.) e che, in ogni caso, tale mezzo istruttorio può essere utilizzato solo per dimostrare il fatto storico della corresponsione di somme, non altrimenti dimostrabile, ma non anche per provare gli importi che siano stati pagati. Nel caso in esame, il Tribunale ha fondato la condanna alla restituzione in ragione della sola prova orale, resa dalla testimone , escussa Tes_1 all'udienza del 27.01.2022, cognata di , la quale ha dichiarato che fu la a riferirle di aver CP_1 CP_1
8 pagato in favore del circa 7.000,00 euro, precisando di non aver mai assistito a detti versamenti;
Pt_1 ebbene, tale testimonianza relativa ad un pagamento cui non si è assistito ma solo riportando dati acquisti de relato dalla stessa parte è – in disparte ogni profilo di attendibilità del teste, per il grado di parentela– , del tutto inutilizzabile ostandovi il divieto di una prova siffatta, sicché, in assenza di validi elementi probatori, atti a dimostrare l'avvenuta corresponsione delle somme e l'importo oggetto di dazione, la domanda di restituzione di tali somme comunque non poteva essere accolta.
9. La sentenza, pertanto, in accoglimento dell'appello principale, merita di essere riformata in relazione alla condanna alla restituzione della somma di € 4.000,00 oggetto di censura.
10. La riforma della sentenza impone alla Corte anche di ridefinire le spese del doppio grado, in applicazione dei principi di causalità e soccombenza, tenendo conto che il giudice d'appello, se riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio a una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (v. Cassazione civile sez. III, 12/04/2018, n. 9064; Cass. Civ. sez. LL, del 01/06/2016, n. 11423, Cassazione civile, sez.
III, 13/04/2010, n. 8727, fra le altre). Mentre – revocata la condanna di primo grado alle spese in favore della - non occorre provvedere sulle spese di lite di quel giudizio in favore del Controparte_1
, perché rimasto contumace non ha sostenuto alcun esborso e sopportato il corrispondente Pt_1 carico ( Cassazione civile sez. III, 14/05/2024, n.13253); quelle del presente grado di giudizio sono liquidate, invece, come in dispositivo, a favore della parte vittoriosa ed a carico della parte soccombente, individuate alla stregua dell'esito finale e globale del processo.
11. Deve darsi atto, che, nonostante l'ammissione della parte appellante al patrocinio a spese dello
Stato, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto, anche se esso non sia stato inizialmente versato per effetto del patrocino a spese dello Stato (Cass. civile sez. un., 20/02/2020, n.4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 con atto di citazione notificato il 02.02.2024, nei confronti di , nonché sull'appello Controparte_1 incidentale proposto da quest'ultima, avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 2100/2023, pubblicata in data 06.07.2023, così provvede:
9 1) Accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in riforma la sentenza appellata, rigetta la domanda di condanna di alla restituzione della somma di € 4.000,00, oltre interessi legali Parte_1 dalla costituzione in mora al saldo;
2) Rigetta l'appello incidentale proposto da;
Controparte_1
3) Condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite Controparte_1 Parte_1 del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 2.500,00, oltre accessori di legge e di tariffa;
4) Condanna appellante incidentale al pagamento di una somma pari al Controparte_1 contributo unificato versato per l'instaurazione del presente grado di giudizio, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, del d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 4 novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Consiglia Invitto Dr. Antonio Francesco Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Piera Tapperi, magistrato ordinario in tirocinio in servizio presso questo Ufficio.
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce
Seconda Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente
Dott. Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 137 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Attilio De Parte_1 C.F._1
Marco, mandato in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Casarano, al Viale
Ferrari, n. 35
appellante e appellato in via incidentale
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
AR LL, giusta mandato allegato all'atto di citazione in primo grado, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Copertino, alla Via Amendola, n. 31
appellata e appellante in via incidentale
*******
CONCLUSIONI
1 Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate nei termini assegnati e da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 21.10.2025 fissata ex art. 352 cpc
**********
MOTIVAZIONE
1. Con sentenza n. 2100/2023, pubblicata in data 06.07.2023, il Tribunale di Lecce, accogliendo per quanto di ragione la domanda proposta da nei confronti di Controparte_1 Parte_1 accertava l'inadempimento di quest'ultimo al mandato professionale conferito e, per l'effetto, lo condannava alla restituzione in favore dell'attrice della somma di 4.000,00 euro, oltre interessi legali dalla costituzione in mora al saldo, rigettando ogni ulteriore domanda.
2. Ed invero. Con atto di citazione del 10.12.2019, conveniva in giudizio, Controparte_1 innanzi al Tribunale di Lecce, l'avv. perché fosse accertata la sua responsabilità Parte_1 nell'espletamento del mandato difensivo conferito nel giudizio di separazione giudiziale n. 7637/15 R.G.
- intrapreso dall'ex coniuge - e perché fosse pertanto condannato al risarcimento dei Controparte_2 danni subiti, quantificati in 44.550,00 euro o nella diversa somma ritenuta di giustizia, nonché alla restituzione della somma di 4.000,00 euro versata a titolo di compensi, oltre interessi e rivalutazione.
2.2 A sostegno delle proprie ragioni, l'attrice evidenziava reiterate inadempienze del convenuto consistite nell'omesso deposito innanzi al Giudice di primo grado della memoria integrativa ex art. 709,
c. 4, c.p.c., delle memorie ex art. 183, c. 6, c.p.c., nn. 1, 2 e 3, con la mancata formulazione di mezzi istruttori, della comparsa conclusionale e, in generale, nell'omesso deposito di tutta la documentazione tempestivamente consegnata a supporto delle proprie ragioni dalla , in particolare con CP_1 riferimento alle condizioni economiche del coniuge, indispensabile ai fini del riconoscimento di un equo assegno di mantenimento per sé e la figlia. A dire dell'attrice, tali inadempienze avevano comportato l'esito sfavorevole del giudizio di separazione, con conseguenti gravi danni economici, consistiti nella notevole riduzione dell'assegno di mantenimento da 600,00 euro fissati in sede di udienza presidenziale a 250,00 euro stabiliti dal tribunale nella sentenza di separazione. Da ultimo, rappresentava che CP_1 il convenuto aveva anche omesso di richiedere al giudice lo scioglimento della comunione dei beni mobili acquistati dopo il matrimonio e la relativa assegnazione e/o divisione degli stessi;
inoltre era stato inadempiente anche in relazione alla richiesta di addebito della separazione all' sebbene fossero CP_2 stati indicati i testi da ascoltare sul punto e fosse stata consegnata documentazione idonea a provarne in presupposti.
2.2 Nel corso del giudizio, verificata la regolarità della notifica dell'atto introduttivo, il convenuto veniva dichiarato contumace. La causa veniva istruita a mezzo di interrogatorio formale del e Pt_1
2 prova testi.
3. All'esito, il giudice di prime cure accoglieva parzialmente la domanda attorea, rigettando la richiesta risarcitoria ed accogliendo soltanto quella di rimborso delle somme versate a titolo di competenze al difensore. Il Tribunale, infatti evidenziava che, sebbene nell'istruttoria in atti fosse stato provato l'omesso deposito da parte del convenuto degli atti processuali, come indicati nell'atto di citazione, mancava la prova del nesso di causalità tra tale condotta e l'esito sfavorevole del giudizio. Il tribunale aveva evidenziato, infatti, che, in sede di separazione, il precedente ricorso per separazione personale, presentato dai coniugi nel 2009, e l'articolo riguardante la rapina, subita dall' in data CP_2
11.03.2013, non rappresentavano elementi di prova della capacità reddituale dell'ex coniuge, superiore a quella documentata con la dichiarazione dei redditi, tale da comportare un diverso esito del giudizio di separazione;
e che le foto prodotte in giudizio, raffiguranti il coniuge in compagnia di un'altra donna, se potevano dimostrare l'infedeltà dell' non erano idonee a provare che la violazione dell'obbligo di CP_2 fedeltà fosse stato la causa dirimente del fallimento del rapporto matrimoniale, presupposto probatorio indispensabile per l'addebito della separazione. Pertanto, anche senza l'omissione del difensore nel deposito degli atti, l'esito del giudizio di separazione non avrebbe potuto essere diverso. Da ultimo, il
Tribunale evidenziava che non vi era prova del conferimento di un mandato per chiedere lo scioglimento della comunione dei beni mobili presenti nella casa familiare e la assegnazione e/o divisione degli stessi.
Tanto escludeva una responsabilità professionale dell'avv. con conseguente rigetto della Pt_1 domanda di risarcimento del danno.
3.1 Il primo giudice, ritenendo provato l'inadempimento dell'obbligo difensivo assunto, in relazione al procedimento di separazione, per l'omesso deposito di atti difensivi e di documenti, accoglieva, invece, la domanda di restituzione della somma versata dall'attrice a titolo di compenso, essendo provato il versamento da parte della stessa della somma di 4.000,00 euro, in contanti, a tale titolo.
3.2 Le spese di lite erano definite secondo soccombenza.
4. Con atto di citazione ritualmente notificato il 02.02.2024, ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza suindicata, affidandosi a quattro motivi di gravame, e segnatamente:
a) Errata valutazione di inadempimento all'obbligo difensivo: l'appellante contesta la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto sussistente l'inadempimento all'obbligo difensivo assunto dal medesimo in relazione al procedimento di separazione introdotto dall' ex marito dell'appellata, evidenziando che l'omesso deposito CP_2 della memoria di costituzione nella fase di merito e delle memorie ex art. 183, c. 6, c.p.c. era frutto non di negligenza ma di una scelta concordata con la cliente, non essendovi necessità di dedurre null'altro, in presenza di un'infondata richiesta di addebito formulata dalla avversa difesa.
Chiarisce l'appellante che l'attrice aveva rinunciato alla richiesta di addebito, a sua volta formulata,
3 per evitare una durata eccessiva del procedimento, e che per tale motivo la parte non aveva consegnato la documentazione attestante i redditi dell'ex coniuge ed aveva anche rinunciato a presentare l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. A sostegno delle proprie ragioni, il deducente chiede che venga ritenuta ammissibile come prova nel presente giudizio la documentazione relativa all'archiviazione del procedimento disciplinare promosso dall'appellata dinanzi al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Lecce, di formazione successiva al giudizio di primo grado;
b) Errata applicazione dell'art. 2721, comma 2, c.c.: l'appellante lamenta l'illegittimità e l'inadeguatezza della motivazione della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure, in deroga al divieto di cui all'art. 2721, c. 1, c.c., ha ammesso la prova testimoniale per accertare l'avvenuta corresponsione di denaro in suo favore a titolo di acconto sull'onorario, sebbene tale circostanza dovesse essere provata per tabulas;
c) Errata applicazione dell'art. 116 c.p.c.: con tale motivo di gravame, l'appellante evidenzia che, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata, si è sottoposto all'interrogatorio formale in data 21.09.2022, con ogni conseguenza ai fini della formazione del compendio probatorio;
d) Erroneità della sentenza nella parte in cui si è ritenuto provato, mediante la dichiarazione della teste di parte attrice, l'avvenuto versamento della somma complessiva di 4.000,00 euro da parte dell'attrice a titolo di onorario. L'appellante evidenzia che la teste , cognata dell'attrice, ha reso solo una testimonianza de relato, riferendo Testimone_1 una circostanza di cui è stata informata dalla stessa parte, , ragion per cui Controparte_1 la deposizione, oltre a non avere rilevanza, non può essere posta a fondamento del convincimento del giudice.
4.1 Ritualmente costituita, ha chiesto, preliminarmente, dichiararsi Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, ha contestato le allegazioni difensive dell'appellante, insistendo per il rigetto del gravame. Ha formulato, altresì, appello incidentale, censurando la sentenza con un unico motivo e, segnatamente, per:
a) Motivazione carente e/o errata e/ o illogica in merito al rigetto della richiesta di risarcimento dei danni per responsabilità professionale: con tale articolato motivo la deducente muove diverse censure alla decisione gravata, anzitutto nella parte in cui il
Tribunale ha rigettato la domanda di risarcimento del danno per responsabilità professionale del per la mancata produzione di documentazione attestante i proventi dell'impresa del Pt_1 coniuge, nella quale la aveva periodicamente collaborato, sebbene nel fascicolo del CP_1 precedente procedimento di separazione, acquisito in primo grado, fossero state depositate solo
4 le dichiarazioni dei redditi dell' degli ultimi tre anni. L'appellante sostiene che la sentenza CP_2 gravata risulterebbe viziata anche nella parte in cui il Tribunale non ha considerato che, in sede di interrogatorio formale, il aveva ammesso di non aver provato, né chiesto di provare Pt_1 alcuna circostanza, sebbene nella memoria di costituzione in sede di separazione avesse fatto riserva di “dimostrare in sede di merito” le circostanze di fatto sia ai fini dell'addebito della separazione che ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento. Tale omissione era quindi fonte di inadempimento da parte del professionista. L'appellante, in via incidentale chiede, pertanto,
l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado, alla luce delle gravi inadempienze del professionista e considerato, altresì, che l'attività difensiva era priva di problematiche di speciale difficoltà.
5. All'udienza del 03.10.2024 il Cons. Istruttore, ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 350bis c.p.c., fissava innanzi a sé, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, nonché per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle note di replica. All'esito, sulle conclusioni come innanzi precisate, all'udienza del 21.10.2025 la causa, stante il tempestivo deposito di note di trattazione scritta, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
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6. Appare opportuno esaminare con precedenza, per priorità logica, l'appello incidentale promosso da , in quanto avente ad oggetto l'an della pretesa risarcitoria derivante dalla dedotta CP_1 responsabilità professionale dell'avv. . Al riguardo, la Corte richiama l'orientamento della Pt_1 giurisprudenza di legittimità ormai consolidato, secondo cui è pacifico che l'accertamento di una condotta negligente del professionista – e, in particolare, dell'avvocato – non è sufficiente ai fini del riconoscimento della sua responsabilità professionale, non ravvisandosi nella fattispecie de qua un danno in re ipsa (Cass., ord., n. 13857/2025), sulla base del solo esito negativo del giudizio (Cass., ord., n. 9406/2025), bensì essendo necessario che il danneggiato per l'accoglimento della domanda di risarcimento dimostri, oltre alle conseguenze dannose risarcibili, il nesso di causalità tra la condotta e l'evento di danno (da ultimo,
Cass., ord., n. 3370/2025). In particolare, per ciò che concerne il nesso di causalità, incombe sul danneggiato la prova che la diversa condotta, di cui si contesta l'omissione, avrebbe comportato una ragionevole probabilità di successo ed un esito favorevole della lite, da effettuarsi con valutazione ex ante ed applicando la regola probatoria del “più probabile che non” (ex multis, Cass., ord., n. 24007/2024;
Cass., ord., n. 4062/2024).
6.1. Ebbene, sulla scorta di tali principi, si ritiene di condividere le conclusioni cui è pervenuto il
Tribunale, che ha negato il risarcimento del danno per responsabilità professionale dell'avv. . Pt_1
Ed infatti, la circostanza che non sia stata prodotta nel giudizio di separazione la documentazione
5 afferente eventuali redditi dell'ex coniuge, diversi da quelli dichiarati, non appare condotta omissiva imputabile al professionista, che avrebbe portato secondo la regola della causalità civile ad un esito diverso del giudizio. In primo luogo, difetta la prova che abbia effettivamente posto detta Controparte_1 documentazione nella disponibilità del difensore: nel corso dell'istruttoria di primo grado, infatti, non è stata fornita alcuna prova – neppure orale – attestante la avvenuta consegna di tale documentazione e, pertanto, non può imputarsi all'appellante di non aver provveduto al deposito di atti di cui non era materialmente in possesso. Anzi, nel fascicolo di parte di primo grado e, in particolare, all'allegato n. 17, la ha depositato un elenco dei documenti che sono stati ritirati dall'avv. Lucchina, suo delegato, CP_1 presso lo studio del difensore appellante: ebbene tra tali documenti non vi è alcun atto relativo alle condizioni reddituali di sicché deve convenirsi sul fatto che alcun documento sia mai stato CP_2 consegnato al difensore per provare un reddito del coniuge superiore al dichiarato. L'estratto del giornale attestante la rapina subita da nel 2013 e la somma sottratta in detta occasione, se pure relativa ad CP_2 un incasso di quel giorno assai cospicuo, non può però dimostrare che i redditi dell'ex coniuge fossero maggiori e diversi da quelli risultanti dalle dichiarazioni fiscali, in difetto di ulteriori dati probatori atti a scardinare la fede rinveniente dalla documentazione fiscale, anche perché l'importo è riferito dal giornalista, autore dell'articolo, ma non vi è prova se sia un dato veritiero o frutto di una mera ipotesi, sicché in assenza di ulteriori elementi istruttori, non può dirsi che, ove non ci fosse stata una tale omissione e tale articolo di giornale fosse stato depositato, il giudizio, secondo la regola del “più probabile che non”, avrebbe avuto un esito favorevole.
6.2. Ai medesimi esiti si perviene anche con riguardo il ricorso di separazione consensuale del
2009, in cui si sarebbe impegnato a riconoscere in favore di un assegno di mantenimento CP_2 CP_1 di importo consistente (€ 1000,00 al mese). Non può ritenersi che tale atto possa avere valore probatorio di una maggiore capacità reddituale, in quanto non solo trattasi di giudizio, come pacificamente riconosciuto dalle parti, che è stato poi abbandonato, ma comunque tale accordo non è stato mai sottoposto ad un vaglio giurisdizionale di adeguatezza, né è mai stato operativo, sicché l'importo ben poteva essere stato fissato in maniera inadeguata alle reali capacità reddituali dell'onerato, e solo per pervenire ad una più rapida definizione consensuale.
6.3 Ad abundantiam, occorre rilevare anche che la riduzione dell'assegno di mantenimento disposta in sentenza ai danni della trova fondamento, per come si apprezza dalla lettura della sentenza CP_1 di separazione, soprattutto nell'accertamento dei redditi di cui godeva l'odierna appellata e della sua capacità lavorativa, perché trattasi di circostanze che influiscono sia sul diritto che sulla misura dell'assegno.
6.4. Allo stesso modo si condividono anche le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale per ciò che concerne l'assenza di responsabilità del per il mancato addebito della separazione nei Pt_1
6 confronti di ha dimostrato di aver consegnato al difensore delle immagini, estratte da CP_2 CP_1 social networks, raffiguranti l'ex coniuge in compagnia di un'altra donna, ma tale documentazione non è sufficiente per addebitare la responsabilità del fallimento coniugale all'Indirli: in primo luogo, infatti, tali fotografie dimostrano solo l'infedeltà e non anche che sia stata proprio tale condotta la causa del fallimento del rapporto coniugale, e, in secondo luogo, gli stessi coniugi, nel giudizio di separazione, riconoscono di essere già separati di fatto da diversi anni, perché quantomeno già dal 2009 era in atto una crisi familiare, che trova le sue cause in fattori indipendenti – in assenza di prove di segno contrario
– dalla esistenza di successive relazioni affettive intraprese dai coniugi. Proprio la proposizione della istanza di separazione (poi abbandonata) del 2009 attesta come la crisi coniugale fosse risalente nel tempo e ormai conclamata. Le ragioni di censura appaiono pertanto sul punto assolutamente non convincenti ed inidonee a far ipotizzare – con un ragionevole ed adeguato grado di probabilità - un diverso esito della lite, nel caso di una condotta diversa del difensore.
6.5. Anche con riferimento alle conclusioni cui è pervenuto il Tribunale per ciò che concerne l'assenza in atti di un mandato per richiedere lo scioglimento della comunione sui beni le censure non colgono nel segno, perché effettivamente non vi è prova di un incarico conferito per tale ulteriore attività difensiva, che esula dall'oggetto di un giudizio di separazione;
per tale ragione, dunque, alcun inadempimento può essere al riguardo ascritto al difensore.
7. L'appello incidentale proposto da non merita pertanto accoglimento. CP_1
8. L'appello principale è invece fondato e, pertanto, deve essere accolto.
8.1. Con riferimento al motivo sub a), invero, le ragioni di censura svolte dall'appellante, in mancanza di prova contraria, appaiono fondate. L'avv. assume di non aver mai ricevuto Pt_1
l'ulteriore documentazione che si era impegnato a depositare sulle condizioni reddituali di e di aver
CP_2 concordato con di non insistere sul riconoscimento dell'addebito anche per scongiurare CP_1 un'eccessiva durata del procedimento. Quanto al primo punto, si è già detto che non vi è prova che detta documentazione sia mai stata consegnata sicché non può affermarsi alcuna responsabilità per omesso deposito da parte del difensore;
in ogni caso, ove tale documentazione fosse rappresentata solo dall'articolo di giornale sulla rapina, subita dall' tale atto sarebbe stato comunque inefficace ai fini
CP_2 di prova nel senso voluto dalla parte, per un esito più favorevole del giudizio. E' vero, poi, quanto al secondo aspetto, che non vi è prova di alcun accordo fra difensore e assistita sul non insistere per il riconoscimento dell'addebito in capo all' tale da escludere ogni profilo di negligenza nella condotta
CP_2 del difensore;
tuttavia, anche tale omissione difensiva non può fondare una affermazione di responsabilità professionale del , difettando la prova che – ove la documentazione relativa alla relazione Pt_1 extraconiugale del coniuge fosse stata prodotta – si sarebbe potuto ragionevolmente pervenire ad una pronuncia di addebito della separazione all' e quindi ad un esito diverso della lite, posto che il
CP_2
7 corredo probatorio acquisto al giudizio della separazione militava nel senso di una crisi familare risalente e precedente la dedotta infedeltà del coniuge, emergendo dagli atti, anche attraverso una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, che l'infedeltà non ha costituito la causa efficiente della crisi coniugale, essendosi manifestata in un contesto di relazioni già compromesse in modo irreparabile, in un ambiente caratterizzato da una convivenza ormai solo nominale e formale.
L'addebito della separazione al coniuge cui la violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio ( ivi incluso l'obbligo di fedeltà) è ascritta resta escluso dalla prova dell'anteriorità della crisi della coppia rispetto alla violazione degli obblighi matrimoniali (Cassazione civile sez. I, 29/04/2024, n.11394). Tanto porta ad escludere ogni profilo di responsabilità professionale del , anche relativamente Pt_1 all'inadempimento dell'obbligo difensivo assunto, in relazione al procedimento di separazione, per l'omesso deposito di atti difensivi e di documenti, come invece ritenuto dal Tribunale, che ha accolto la domanda di rimborso della somma di € 4.000,00 versata a titolo di competenze professionali.
8.2 Ad abundantiam, si segnala che, in ogni caso, il professionista che abbia adempiuto la prestazione ha diritto, comunque, alla corresponsione del compenso, a prescindere dal conseguimento del risultato atteso dal cliente. Solo se si configura un errore professionale che determina un colpevole ed integrale inadempimento degli obblighi assunti con il mandato ricevuto consegue la perdita del diritto al compenso del professionista. Nel caso in esame, dunque, acclarata, alla luce del compendio probatorio presente in atti, l'insussistenza di qualsivoglia inadempimento e/o errore professionale, viene meno il presupposto della domanda di restituzione, non potendo la stessa trovare fondamento nell'insuccesso dell'attività spiegata.
8.3. Anche gli altri motivi di gravame incidentale, enucleati sub b), c) e d) - che in quanto strettamente connessi, essendo uniti dal medesimo asse concettuale, relativo all'iter motivazionale della sentenza di primo grado, in punto di valutazione delle prove meritano trattazione congiunta- sono fondati. È evidente che il Tribunale sia incorso in errore nella parte in cui ha ritenuto che l'avv. Pt_1 non si fosse presentato a rendere l'interrogatorio formale, traendo da tale condotta elementi di valutazione sul piano probatorio in punto di responsabilità: è per tabulas, invece, che egli, pur essendo contumace, sia comparso all'udienza del 21.09.2021 rendendo interrogatorio. Fondate sono anche le censure in ordine all'inammissibilità ed inutilizzabilità della prova orale espletata in primo grado, relativamente ai pagamenti che avrebbe effettuato in contanti in favore dell'avvocato: si CP_1 rammenta, infatti, che in generale la prova del pagamento non può essere effettuata a mezzo di testimoni
(ostandovi il divieto di cui artt. 2721 e 2726 c.c.) e che, in ogni caso, tale mezzo istruttorio può essere utilizzato solo per dimostrare il fatto storico della corresponsione di somme, non altrimenti dimostrabile, ma non anche per provare gli importi che siano stati pagati. Nel caso in esame, il Tribunale ha fondato la condanna alla restituzione in ragione della sola prova orale, resa dalla testimone , escussa Tes_1 all'udienza del 27.01.2022, cognata di , la quale ha dichiarato che fu la a riferirle di aver CP_1 CP_1
8 pagato in favore del circa 7.000,00 euro, precisando di non aver mai assistito a detti versamenti;
Pt_1 ebbene, tale testimonianza relativa ad un pagamento cui non si è assistito ma solo riportando dati acquisti de relato dalla stessa parte è – in disparte ogni profilo di attendibilità del teste, per il grado di parentela– , del tutto inutilizzabile ostandovi il divieto di una prova siffatta, sicché, in assenza di validi elementi probatori, atti a dimostrare l'avvenuta corresponsione delle somme e l'importo oggetto di dazione, la domanda di restituzione di tali somme comunque non poteva essere accolta.
9. La sentenza, pertanto, in accoglimento dell'appello principale, merita di essere riformata in relazione alla condanna alla restituzione della somma di € 4.000,00 oggetto di censura.
10. La riforma della sentenza impone alla Corte anche di ridefinire le spese del doppio grado, in applicazione dei principi di causalità e soccombenza, tenendo conto che il giudice d'appello, se riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio a una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (v. Cassazione civile sez. III, 12/04/2018, n. 9064; Cass. Civ. sez. LL, del 01/06/2016, n. 11423, Cassazione civile, sez.
III, 13/04/2010, n. 8727, fra le altre). Mentre – revocata la condanna di primo grado alle spese in favore della - non occorre provvedere sulle spese di lite di quel giudizio in favore del Controparte_1
, perché rimasto contumace non ha sostenuto alcun esborso e sopportato il corrispondente Pt_1 carico ( Cassazione civile sez. III, 14/05/2024, n.13253); quelle del presente grado di giudizio sono liquidate, invece, come in dispositivo, a favore della parte vittoriosa ed a carico della parte soccombente, individuate alla stregua dell'esito finale e globale del processo.
11. Deve darsi atto, che, nonostante l'ammissione della parte appellante al patrocinio a spese dello
Stato, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto, anche se esso non sia stato inizialmente versato per effetto del patrocino a spese dello Stato (Cass. civile sez. un., 20/02/2020, n.4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 con atto di citazione notificato il 02.02.2024, nei confronti di , nonché sull'appello Controparte_1 incidentale proposto da quest'ultima, avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 2100/2023, pubblicata in data 06.07.2023, così provvede:
9 1) Accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in riforma la sentenza appellata, rigetta la domanda di condanna di alla restituzione della somma di € 4.000,00, oltre interessi legali Parte_1 dalla costituzione in mora al saldo;
2) Rigetta l'appello incidentale proposto da;
Controparte_1
3) Condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite Controparte_1 Parte_1 del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 2.500,00, oltre accessori di legge e di tariffa;
4) Condanna appellante incidentale al pagamento di una somma pari al Controparte_1 contributo unificato versato per l'instaurazione del presente grado di giudizio, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, del d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 4 novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Consiglia Invitto Dr. Antonio Francesco Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Piera Tapperi, magistrato ordinario in tirocinio in servizio presso questo Ufficio.
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