Articolo 2 della Legge 9 agosto 1967, n. 735
Articolo 1Articolo 3
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25 agosto 1967
Art. 2.
L'assistenza tecnica alla Repubblica somala per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1967 sara' fornita per un ammontare di lire 250 milioni. All'onere predetto si fara' fronte con riduzione, di pari importo, del fondo di cui al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 25 agosto 1967