Ordinanza collegiale 27 novembre 2025
Ordinanza collegiale 5 febbraio 2026
Sentenza breve 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 13/04/2026, n. 6600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6600 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06600/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12704/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 12704 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Bonetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del verbale modello BL/G n. -OMISSIS-datato 15 settembre 2025 rilasciato dal Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma - Reparto Osservazione;
della Comunicazione del 17° Reggimento Addestramento Volontari "Acqui" con cui veniva comunicata al Sig. -OMISSIS- l'esclusione dal concorso per il reclutamento nell'Esercito di 6500 Volontari in ferma prefissata iniziale (VFI) - 2° blocco con la seguente motivazione "
non ha mantenuto i requisiti di idoneità psico-fisica previsti dal bando di concorso";
- della Direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all'articolo 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante "testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246" nella parte in cui anche interpretata, ha determinato la non idoneità dell'odierno ricorrente;
- di ogni atto connesso anche indirettamente a quelli impugnati, nonché prodromico e conseguenziale e che, anche interpretato, abbia determinato l'esclusione del ricorrente e comunque leso i diritti e gli interessi legittimi dello stesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 il dott. GI NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Il sig. -OMISSIS-, residente in [...], ha impugnato il verbale del 15 settembre 2025 del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma – Reparto Osservazione e la relativa comunicazione effettuata del 17° Reggimento Addestramento Volontari “Acqui”, aventi ad oggetto l’esclusione dal concorso per il reclutamento nell’Esercito, per l’anno 2025, di 6500 Volontari in ferma prefissata iniziale (VFI) – 2° blocco, con la seguente motivazione “ non ha mantenuto i requisiti di idoneità psico-fisica previsti dal bando di concorso ”, in quanto affetto da ipotiroidismo congenito in trattamento con Eutirox.
Egli ha, altresì, impugnato la Direttiva tecnica per l’applicazione dell’elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all’articolo 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante “ testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 ” nella parte in cui ha determinato la non idoneità del concorrente.
2. - Si è costituito il Ministero della Difesa, resistendo al ricorso.
3. - Con ordinanza n. -OMISSIS-del 26 novembre 2025 è stata disposta verificazione affidata alla Commissione Sanitaria di Appello dell’Aeronautica Militare.
In data 15 gennaio 2026 è stata depositata relazione di verificazione, con la quale l’Organo verificatore ha accertato la sussistenza dell'affezione contestata e acclarato la non idoneità del ricorrente.
Parte ricorrente ha prodotto memorie e controdeduzioni tecniche.
4. – Con ordinanza n. -OMISSIS-del 5 febbraio 2026 è stato disposto un supplemento di verificazione, al fine di accertare la patologia da cui è affetto il ricorrente (ipotiroidismo congenito in in compenso farmacologico) abbia riflessi menomanti.
L’Organo verificatore in data 11 marzo 2026 ha prodotto relazione recante il supplemento richiesto, nel quale si è premesso che il “… DM 4 giugno 2014 "Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare", riporta quale causa di NON idoneità alla lettera B) 3) 4° comma: "le malattie della tiroide (ipo/ipertiroidismo, gozzo multinodulare)" e che il caso in esame rientra inequivocabilmente nella citata fattispecie medico-legale, in quanto la tiroide del Sig. -OMISSIS- è ipoplasica, ectopica e non funzionante, la cui funzione è vicariata esclusivamente dall'uso quotidiano e a vita di un farmaco (Eutirox) ”.
Ciò premesso il Verificatore è giunto alla seguente conclusione: “ Omissis… il ricorrente sig. -OMISSIS- è affetto da "ipotiroidismo congenito in compenso farmacologico", che allo stato attuale non determina riflessi menomanti. Tuttavia, tale fattispecie, specificamente rubricata in norma - come anzidetto - quale causa di non idoneità al Servizio Militare, necessita il rispetto di alcune condizioni essenziali per il benessere dell'individuo, per evitare la comparsa di pericolosi riflessi menomanti e per garantire la sua piena operatività quale militare: 1) l'assunzione quotidiana del farmaco; 2) la disponibilità dello stesso (non sempre scontata e garantita in talune condizioni operative tipiche del personale militare, come le Operazioni Fuori dai Confini Nazionali e/o i teatri bellici); 3) il corretto dosaggio del farmaco, non sempre uguale nel tempo, ma abbisognevole periodicamente di valutazioni/aggiustamenti in base ai dosaggi ematici di TSH, FT3, FT4 ed eventualmente in base alle mutevoli condizioni metaboliche del paziente ”.
Il ricorrente ha prodotto nuove controdeduzioni, con le quali ha contestato quanto risultante dalle relazioni dell’Organo verificatore.
5. – Nella camera di consiglio dell’8 aprile 2026 il Collegio, sentito l’avv. F. Moscariello in sostituzione dell’avv. dell’avv. M. Bonetti, si è riservato di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata. La causa è stata, quindi, assegnata in decisione.
6. – Il Collegio deve prendere atto dell’orientamento del Giudice d’appello in controversie del tutto analoghe a quella oggetto del presente giudizio, in quanto relativa a patologie della tiroide.
In una recentissima sentenza del Consiglio di Stato, si legge: “ Omissis… In base alle risultanze valutate dalla commissione medica di concorso, e validate dagli esiti della verificazione disposta in primo grado, deve ritenersi accertato, e comunque pacifico, che l’interessata sia affetta dalla problematica già emersa e classificata in sede concorsuale; rispetto a tale condizione patologica, l’attuale assenza di limitazioni funzionali o lavorative di sorta nella candidata (stante il buon compenso farmacologico, attestato dai documenti sanitari in atti, derivante dalla assunzione di terapia sostitutiva ormonale), non ha portata dirimente a fronte della espressa previsione normativa (cfr., in particolare, il Decreto Ministeriale 4 giugno 2014, recante direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, e la direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, specificamente alla lettera B n.3), che risulta escludente rispetto ai portatori di endocrinopatie, tra le quali militano le malattie della tiroide, l’ipo/ipertiroidismo, il gozzo multinodulare e , quindi, anche la patologia tiroidea da cui è affetta l’appellata.
8.1. Ciò posto, non può ragionevolmente dubitarsi del fatto che l’Amministrazione sia tenuta a pronunciarsi nei termini di non idoneità al servizio militare incondizionato, non avendo essa alcuna facoltà di non applicare le norme previste per il reclutamento dei militari.
8.2. A fronte di questi dati incontrovertibili, la circostanza che l’assunzione permanente di un farmaco consenta attualmente una buona compensazione sul piano dell’efficienza fisica non risulta dirimente rispetto alle ragioni ostative finora illustrate, anche in considerazione del fatto che neppure vi è alcuna certezza che questa compensazione sia garantita per il futuro; al riguardo deve anche considerarsi che le norme che riguardano l’idoneità fisica per l’arruolamento in ambito militare vogliono evitare di assumere persone che presentino delle anomalie sul piano fisico che mettono a repentaglio anche in prospettiva l’utile impiego in servizio… ” (così Cons. Stato, sez. II, 13 marzo 2026, n. 2068; cfr. anche, tra le altre, Cons. Stato, sez. II, 13 maggio 2025, n. 4116) .
Le conclusioni cui è giunto il Giudice d’appello, peraltro, collimano pienamente con quelle cui è giunto l’Organo verificatore.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Le incertezze che hanno interessato la materia giustificano la compensazione delle spese del giudizio, ad esclusione delle spese di verificazione, che devono essere poste a carico del ricorrente.
Può reputarsi congrua la relativa liquidazione nella misura di euro 500,00 (cinquecento/00), richiesta dall’Organo verificatore, da corrispondersi secondo le modalità indicate dal medesimo Organo nella nota allegata alla relazione di verificazione, depositata in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese del giudizio, ad eccezione delle spese di verificazione, con condanna del ricorrente al pagamento di esse, liquidate nell’importo di euro 500,00 (cinquecento/00), da corrispondersi in favore dell’Organo verificatore con le modalità indicate in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI NI, Presidente, Estensore
Claudio Vallorani, Consigliere
Chiara Cavallari, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| GI NI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.