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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 23/01/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14173/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Silvia Orani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 quinquies cpc nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14173/2019 promossa da:
SOTTOSCRITTO IL RISCHIO DI CUI Parte_1
AL CERTIFICATO N. 1901906, in persona del Legale Rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. CIACCIO FRANCESCO e dall'Avv. GIORGETTI ALESSANDRO, presso il cui studio in VIA DEL CORSO 2 50122 FIRENZE ha eletto domicilio, come da procura alle liti agli atti
ATTRICE
contro
, in persona del Legale Rapp.te p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. DEL RE ANDREA e dall'Avv. SANDRUCCI ANDREA, presso il cui studio in
LUNGARNO ARCHIBUSIERI 8 50122 FIRENZE ha eletto domicilio, come da procura alle liti agli atti
CONVENUTA
n persona del Legale Rapp.te p.t., rappresentata e Controparte_2
difesa dall'Avv. BATINI ALBERTO, elettivamente domiciliata in VIA CAMPERIO 9 20123 presso lo studio del Difensore
TERZA CHIAMATA
pagina 1 di 16 OGGETTO: contratto di assicurazione, surroga.
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE: “Piaccia all'ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione o difesa reietta e previe le più opportune, pronunzie declaratorie e condanne, previo accertamento dell'inadempimento della ai contratti per servizi di televigilanza e P_
ispettivi, dichiarare la convenuta responsabile nel determinismo dell'evento furto occorso nella notte del 18.06.2014 condannando il quale incorporante per fusione Controparte_1 la al risarcimento in favore dei della somma di € 500.000,00 ovvero quella P_ Pt_1
diversa, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa oltre interessi e rivalutazione, dal pagamento al saldo effettivo. In Ogni Caso: con vittoria di spese e competenze di causa di causa oltre spese generali ed oneri di legge ai sensi del D.M. n.44/2014 e successive modifiche. In Via
Istruttoria: richiamano le istanze istruttorie tutte dedotte in atti e in particolare nella memoria ex art. 183 6° comma c.p. n. 2 e 3 e all'udienza del 25.10.2023. Ribadiscono l'istanza di ammissione delle prove dedotte e non ammesse dal Giudice con ordinanza del 23.05.2023 che qui di seguito vengono ritrascritte unitamente anche quelle ammesse (….)”;
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Firenze, ogni diversa istanza disattesa e reietta, A)IN VIA PRELIMINARE: a parziale modifica dell'ordinanza istruttoria del 23/05/2023, dichiarare inammissibili le istanze di prova orale della parte attrice di cui ai capitoli 17, 18, 19, 20, 21, 22, 50, 76, in quanto relativi a circostanze non tempestivamente dedotte da parte attrice nei termini di cui all'art. 183 comma VI n. 1 cpc e rigettarsi le istanze di prova orale dedotte da parte attrice ai capitoli 51, 52, 62, 63, 64, in quanto aventi contenuto valutativo e il 52 superfluo, e conseguentemente dichiarare la nullità delle deposizioni dei testi
, e assunte sugli stessi Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 predetti capitoli di prova orale di parte attrice all'udienza del 18/10/2023. B) NEL MERITO: -
IN TESI: dichiarare inammissibile, improponibile e comunque respingere in ogni sua parte la domanda introdotta dalle parti attrici perché infondata in fatto e in diritto;
- IN IPOTESI DEL
TUTTO SUBORDINATA (salvo gravame): dichiarare comunque il risarcimento non dovuto, nei confronti dell'odierna parte attrice, potendo il danno essere evitato dalla “ Controparte_4
usando l'ordinaria diligenza, ovvero, - IN IPOTESI ANCORA SUBORDINATA (salvo gravame): dichiarare il concorso colposo della nel determinarsi del danno de quo e Controparte_4 conseguentemente diminuire l'eventuale risarcimento dovuto, nei confronti dell'odierna parte attrice, secondo la gravità della ritenuta colpa, nella misura che risulterà in corso di causa, o comunque di giustizia;
- IN DENEGATA IPOTESI di eventuale accoglimento, anche parziale,
pagina 2 di 16 della domanda attrice (salvo gravame): dichiarare la “YDs Insurance Company S.a. con riferimento al rischio assunto con il certificato n. 1901967”, in persona del Procuratore Speciale del Rappresentante Generale per l'Italia (c.f.: Dott.ssa sia in P.IVA_1 Parte_2
proprio sia quale autorizzata alla gestione degli adempimenti contrattuali derivanti dalla polizza
n. 1901967, nonché gli originari stipulanti della stessa polizza ovvero “Gli Parte_3 di Londra, che hanno assunto il rischio derivante dal contratto di assicurazione n.
[...]
1901967, cover note n. B0427X000113237 – Sindacato NVA 2007”, in persona del
Rappresentante Generale per l'Italia dei di Londra, con sede in 20121 Milano, Corso Pt_1
Giuseppe Garibaldi n. 86 (c.f.: ) tenuti ad assicurare la responsabilità civile della P.IVA_2
“ in ordine al fatto oggetto di causa e quindi condannarli a tenere indenne la CP_5
“ , ai sensi del contratto di assicurazione n. 1901967, cover note n. CP_5
B0427X000113237 – Sindacato NVA 2007 - Contraente “Network Aziendali S.c.a.r.l.”, Viale E.
Cialdini n. 21, 50137 Firenze, di quanto, per capitale, accessori e spese, questa fosse tenuta a corrispondere all'odierna parte attrice in dipendenza di quanto sopra, al netto dello scoperto contrattualmente previsto. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari. C) IN VIA
ISTRUTTORIA:
1. La società comparente conferma e ribadisce la propria opposizione all'ammissione di tutti gli altri capitoli di prova orale richiesti dalla società attrice, quali dedotti nella 2^ memoria autorizzata ex art. 183 sesto comma c.p.c. datata 03/05/2021 e nella 3^ memoria autorizzata ex art. 183 sesto comma c.p.c. datata 24/05/2021, per tutte le ragioni già dettagliatamente ed ampiamente esposte dalla “ nella propria 3^ memoria CP_5
autorizzata ex art. 183 sesto comma c.p.c. datata 24/05/2021 e nelle proprie note per trattazione scritta datate 30/11/2022, cui integralmente si riporta.
2. Fermo quanto sopra rilevato, su tutti i capitoli di prova testimoniale dedotti dalla parte attrice (ivi compresi quelli non citati nella propria 3^ memoria autorizzata ex art. 183 sesto comma c.p.c. datata 24/05/2021 e nelle proprie note per trattazione scritta datate 30/11/2022) ed eventualmente ammessi, la “ CP_5 chiede l'ammissione sugli stessi capitoli eventualmente ammessi di prova testimoniale contraria, indicando a testi i Sig.ri: - presso , Firenze;
- Testimone_5 CP_5 [...]
presso “ , Firenze;
- presso “ , Firenze;
CP_6 CP_5 Testimone_4 CP_5
- San Marcello Piteglio (PT); - presso “ , Controparte_7 CP_8 CP_5
Firenze.
3. La “ ribadisce altresì la propria opposizione a qualsiasi richiesta di CP_5
CTU formulata dalla parte attrice, sia per la “…ipotesi di contestazione sia dell'accadimento del furto che della quantificazione del danno operata da parte attrice…”, di una “consulenza tecnica
d'ufficio volta alla ricostruzione della dinamica del furto, avuto riguardo agli intervenuti allarmi
pagina 3 di 16 o meno e alle relative cause, nonché alla valutazione delle segnalazioni prevenute presso la
Centrale operativa di la notte del 17- 18.06.2021 e all'accertamento del danno subito da P_
, e ciò sia per la natura del tutto generica e meramente esplorativa di tale Controparte_4
richiesta, sia sulla base del rilievo che siffatta consulenza tenderebbe indebitamente a sostituire la valutazione del Giudicante su profili di merito e non squisitamente tecnici, esulando così dai confini dell'art. 61 c.p.c.. 4. La “ insiste infine, occorrendo, affinché il G.U. voglia CP_5 ordinare ex art. 210 c.p.c. alla Stazione dei Carabinieri di MP l'esibizione/produzione in giudizio delle registrazioni delle telefonate intercorse nella notte del 17-18/06/2014 tra la
Centrale Operativa della “Lince S.r.l.” e la Sig.ra della “ Persona_1 CP_4
e consegnate dall'istituto di vigilanza alla Stazione dei Carabinieri di MP nei giorni
[...]
successivi ai fatti oggetto di causa”.
CONCLUSIONI DI PARTE TERZA CHIAMATA: “Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis, previe le opportune pronunce e declaratorie;
i. nel merito, in via principale: rigettare integralmente le domande svolte dagli attori che hanno Parte_3
sottoscritto il rischio di cui al certificato n. 1901906 nei confronti della convenuta CP_1
in quanto inammissibili e/o improponibili, ed in ogni caso infondate in fatto ed in
[...]
diritto e non provate e rigettare integralmente le domande svolte da nei Controparte_1 confronti di YDs Insurance Company S.A. con riferimento al rischio assunto con il certificato
n. 1901967; ii. nel merito, dichiarare la nullità delle deposizioni dei testi di parte attrice escussi sui capitoli di prova orale dedotte da parte attrice ai capitoli 17, 18, 19, 20, 21, 22, 50, 76, in quanto relativi a circostanze non tempestivamente dedotte da parte attrice nei termini di cui all'art. 183 comma VI n. 1 cpc e su quelle assunte sui capitoli di prova orale dedotte da parte attrice ai capitoli 51, 52, 62, 63, 64, in quanto aventi contenuto valutativo e il 52 superfluo. iii. in via di subordine e nel merito (e con espressa riserva di gravame): accertare e dichiarare che il risarcimento non è dovuto potendo essere evitato dalla ex art. 1227 c.c. usando Controparte_4
l'ordinaria diligenza, ovvero;
iii. in via di ulteriore subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande svolte nei confronti di Controparte_1
, e di declaratoria di operatività della polizza di cui al contratto n. 1901967 l'obbligo di
[...] manleva YDs Insurance Company S.A. con riferimento al rischio assunto con il certificato n.
1901967, previa eventuale riduzione del risarcimento per concorso colposo del danneggiato, esclusivamente entro i limiti contrattualmente assunti con applicazione delle franchigie previste in polizza. In via istruttoria l'esponente insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie richieste e non ammesse, previa revoca, occorrendo, dell'ordinanza di ammissione delle prove pagina 4 di 16 del 23.5.2023. In ogni caso si chiede l'ammissione delle seguenti prove testimoniali (…) Sempre in via istruttoria, l'esponente di oppone all'ammissione di tutte le istanze istruttorie di parte attrice richieste e non ammesse, richiamando tutte le deduzioni ed eccezioni di cui alle memorie ex art. 183 VI co. n. 3 c.p.c. nonché alle note di trattazione scritta per l'udienza del 7.12.2022 da intendersi trascritte in questa sede. Si oppone all'ammissione della CTU “[…] volta alla ricostruzione della dinamica del furto, avuto riguardo agli intervenuti allarmi o meno e alle relative cause, nonché alla valutazione delle segnalazioni prevenute presso la Centrale operativa di la notte del 17-18.06.2021 e all'accertamento del danno subito da , P_ Controparte_4
in quanto inammissibile per la natura del tutto generica e meramente esplorativa di tale richiesta. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Compagnia assicurativa
[...]
SOTTOSCRITTO IL RISCHIO DI CUI AL CERTIFICATO N. Parte_1
1901906 (nel prosieguo ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
(nel prosieguo , deducendo: Controparte_1 Controparte_1
- di aver concluso in data 5.5.2014 con (nel prosieguo ), Società Controparte_4 CP_4
esercente attività di contazione e trasporto valori per conto terzi, il contratto di assicurazione n.
1901906 con cui si impegnava a tenerla indenne da tutti i rischi, incluso quello del furto dei valori depositati nei caveaux/casseforti presso le proprie sedi, tra le quali quella di MP;
- che, in precedenza, in data 7.1.2009, aveva sottoscritto con l' CP_4 [...]
(nel prosieguo ), successivamente fusa per incorporazione Controparte_9 P_
nella controllante (nel prosieguo , Controparte_1 Controparte_1
un contratto per servizio su chiamata in caso di bisogno, rinnovato il 1°.4.2011;
- che, in forza degli accordi conclusi, si era obbligata a garantire il collegamento alla P_ propria centrale operativa del sistema antintrusione di , che generava segnali d'allarme CP_4 veicolati telefonicamente ai preposti di quest'ultima, e all'invio di autopattuglia in loco;
- che, nella notte tra il 17 ed il 18 giugno 2014, riceveva alle ore 00,21 un allarme P_
dalla sede di MP, a cui seguiva la trasmissione dell'informazione alla responsabile di CP_4
quest'ultima, SI la quale inviava sul posto il dipendente che Per_1 Testimone_2 alle ore 00,40 eseguiva un'accurata ispezione insieme al personale dell'Istituto di vigilanza, senza riscontrare alcuna anomalia;
pagina 5 di 16 - che, dopo detto intervento, non pervenivano altre segnalazioni, ma la mattina del 18 giugno il dipendente nell'aprire la “sala contazione”, si accorgeva che taluni ignoti si Controparte_10
erano introdotti nell'edificio, praticato un foro nella camera blindata ed asportato dal caveau banconote per € 532.559,39;
- che, nella notte del furto subito da , i sensori antintrusione dell'edificio in cui si CP_4
trovava la sede di MP avevano trasmesso numerosi impulsi di allarme successivi al primo, ma non aveva avvisato i preposti né inviato i propri operatori sul posto, in tal modo P_ CP_4
consentendo la sottrazione del danaro;
- di aver corrisposto alla propria assicurata l'indennizzo di € 507.599,39, surrogandosi CP_4 nei suoi diritti verso i responsabili dell'evento dannoso;
- il grave inadempimento di , consistito nell'aver omesso la segnalazione ai preposti P_
e l'invio della propria pattuglia presso la sede di quest'ultima; CP_4
- di aver intrapreso la procedura di mediazione, conclusasi con esito negativo per la mancata partecipazione della convenuta.
Tutto ciò esposto, l'attrice ha chiesto l'accertamento dell'inadempimento della convenuta e della sua corresponsabilità rispetto al furto subito dalla propria assicurata e, per l'effetto, la sua CP_4
condanna al pagamento a proprio favore a titolo di risarcimento dei danni dell'importo di €
500.000,00, oltre interessi e rivalutazione ed alla rifusione delle spese di lite.
La convenuta si è regolarmente costituita in giudizio, Controparte_11
contestando le deduzioni attoree, instando preliminarmente per il differimento della prima udienza onde consentirle la chiamata in causa della terza Controparte_2
nel prosieguo ), da cui ha premesso di essere assicurata in forza di
[...] Controparte_2
polizza per la responsabilità civile, operando a sua volta la ricostruzione analitica dei fatti verificatisi nella notte tra il 17 e il 18 giugno 2019 e allegando in fatto e in diritto:
- l'improponibilità della domanda per inosservanza da parte dell'attrice, ovvero della sua assicurata, del termine di decadenza di tre giorni dall'evento dannoso per la denuncia a mezzo raccomandata anticipata via fax, essendo pervenuta la richiesta di risarcimento del Legale di solamente il 29.9.2014; CP_4
- che il contratto di appalto di servizi con non integrava fonte di obbligazioni di CP_4 risultato, aventi ad oggetto l'impedimento di azioni criminose di terzi, bensì prevedeva esclusivamente la predisposizione, da parte sua quale appaltatrice, del collegamento con la pagina 6 di 16 propria centrale operativa e di ogni altra misura funzionale alla ricezione di eventuali segnali di allarme generati dall'impianto di , nonché l'invio di guardie particolari giurate in caso di CP_4
ricezione di allarmi e l'inoltro dell'informazione ai responsabili indicati dalla committente, obblighi adempiuti nel caso di specie;
- di non aver mai avuto disponibilità delle chiavi per l'accesso all'edificio in cui aveva CP_4
la sede;
- di avere nella notte tra il 17 ed il 18 giugno 2014, dopo un primo segnale di allarme, inoltrato l'informazione alla responsabile indicata da , SI e inviato le CP_4 Persona_1 proprie guardie giurate per l'esecuzione di un'ispezione;
- che, nell'ambito di tale sovralluogo, le proprie guardie giurate e l'incaricato di CP_4
riscontravano il distacco della corrente elettrica e lo scollegamento di un sensore su una porta esterna, ma nessun controllo ulteriore veniva a quel punto eseguito dalla committente, che pure avrebbe potuto visionare le immagini riprese dalle telecamere a circuito interno, e nessuna misura veniva dalla stessa adottata;
- di avere nuovamente inviato presso nel prosieguo della nottata una propria guardia CP_4 giurata, la quale non aveva avuto la possibilità di accedere all'interno dei locali aziendali poiché sprovvista delle chiavi e non avendo la SI notiziata di successivi allarmi, ritenuto Per_1 necessaria l'esecuzione di verifiche mediante il personale preposto ai controlli, reputando invece rinviabile il problema all'indomani, quando si sarebbe riservata di contattare i tecnici per la soluzione di verosimili problemi dell'impianto di allarme;
- che non le è addebitabile il non essersi attivata a fronte ad una mancata risposta del sistema, ascrivibile ad un'anomalia riscontrata in sede di ispezione delle proprie guardie giurate e del personale di nella notte del furto e da quest'ultimo indicata, anche dopo la consultazione CP_4 con la SI come questione da sottoporre all'indomani ai tecnici manutentori Per_1 dell'impianto;
- che, in ogni caso, nessuna prova è stata fornita nel presente giudizio in ordine all'ammontare degli importi di danaro sottratti presso;
CP_4
- che, nell'ipotesi in cui fosse ravvisabile la propria responsabilità, il risarcimento per i danni subiti dall'attrice è limitato dal contratto con questa all'importo massimo pari al corrispettivo del servizio per tre mensilità;
- di essere assicurata per la responsabilità civile con la terza , tenuta Controparte_2 pagina 7 di 16 a manlevarla in caso di accoglimento delle domande di risarcimento attoree.
Alla luce di quanto allegato ed eccepito, la convenuta ha chiesto: dichiararsi inammissibile, improponibile, ovvero rigettarsi le domande di parte attrice per essere i danni di cui questa chiede il risarcimento cagionati dalla condotta della propria assicurata;
in via subordinata, quantificare il risarcimento a suo carico in misura ridotta in ragione della condotta colposa concorrente della dante causa dell'attrice; in ipotesi di eventuale accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, condannare la YDs Insurance a tenerla indenne rispetto a quanto pagato in esecuzione della presente sentenza;
vinte le spese.
Autorizzata la convenuta alla chiamata in causa, ritualmente avvenuta, si è costituita in giudizio la terza la quale ha contestato le deduzioni delle parti attrice e Controparte_2
convenuta, allegando:
- il difetto di allegazione e prova, da parte della convenuta, dei presupposti per l'operatività della polizza;
- la limitazione negoziale dell'efficacia della polizza ai fatti oggetto di richieste risarcitorie avanzate nella sua vigenza, nei limiti del massimale e con l'applicazione dello scoperto e delle franchigie dalla stessa previsti;
- l'adesione da parte sua alle difese svolte nel merito dalla convenuta, sua assicurata.
Assegnati alle parti, su loro richiesta, i termini ex art. 183 comma VI cpc e depositate le relative memorie, espletata l'istruttoria in via documentale e con assunzione di prove per testi, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.6.2024, sostituita con trattazione scritta, indi trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc nella loro massima estensione, dei quali tutte le parti si sono avvalse per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
Le domande attoree sono infondate e non possono essere accolte, per le ragioni in fatto e in diritto che si vanno ad esporre.
1. Sul thema decidendum.
La controversia attiene alla pretesa della Compagnia assicurativa attrice volta al risarcimento dei danni cagionati alla propria assicurata Società esercente attività di contazione e trasporto CP_4
di valori nei cui diritti si è surrogata previo pagamento dell'indennizzo a norma dell'art. 1916 cc -
pagina 8 di 16 dalla condotta della convenuta, sul presupposto dell'inadempimento di questa agli obblighi derivanti dai due contratti di appalto di servizi di sicurezza conclusi, il primo in data 7.1.2009 e il secondo in data 1°.4.2011, validi ed efficaci al verificarsi del furto di danaro contante custodito nel caveau della sede di MP nella notte tra il 17 ed il 18 giugno 2014. CP_4
All'accoglimento delle conclusioni dell'attrice, la convenuta si è opposta, eccependo la decadenza della prima dal termine convenzionale per la richiesta di risarcimento ed affermando il proprio esatto adempimento agli obblighi negoziali assunti, il difetto di causalità tra la propria condotta ed il furto subito dalla danneggiata nei cui diritti l'attrice si è surrogata, il concorso colposo del cagionare il fatto dannoso, la mancanza di prova dell'ammontare del pregiudizio economico di cui è in questa sede chiesto il ristoro.
2. Sulla decadenza dell'attrice dal diritto al risarcimento dei danni.
L'eccezione di decadenza, tempestivamente sollevata dalla convenuta con comparsa di costituzione e risposta depositata nel rispetto dei termini di cui all'art. 167 cpc, è fondata.
Invero, il primo contratto di appalto tra le parti, concluso in data 1.2.2009 per la fornitura di servizi ispettivi (doc. 1 di parte attrice e doc. 7 di parte convenuta), reca all'art. 7 delle condizioni generali l'espressa previsione secondo cui “eventuali danni per disservizi dovranno essere comunicati all'istituto per iscritto, anche a mezzo fax, entro cinque giorni dal fatto, pena la decadenza dal diritto alla richiesta di risarcimento e/o risoluzione del contratto per inadempimento” e, similmente, il secondo contratto, stipulato il 1°.4.2011 (doc. 2 di parte attrice e doc. 8 di parte convenuta) prevede all'art. 8 che: “la mancata denuncia a mezzo raccomandata
a/r anticipata via fax di qualsiasi disservizio entro tre giorni dalla sua conoscenza preclude all'utente la risoluzione del contratto e solleva l'istituto da ogni responsabilità in ordine alle conseguenze del disservizio”.
Dette pattuizioni sono senza dubbio tese a stabilire termini convenzionali di decadenza per la denuncia (è tale anche la previsione di cui al secondo contratto, non potendosi interpretare diversamente la disposizione che sanziona la mancata denuncia nel termine di tre giorni dall'evento con la “preclusione” all'esercizio dei rimedi negoziali della risoluzione e del risarcimento dei danni) validi ed efficaci, in quanto, in primo luogo, contenuti in clausole specificamente approvate per iscritto dalla committente mediante duplice sottoscrizione a norma degli artt. 1341 e 1342 cc e non trovando applicazione la normativa di protezione in materia consumeristica, per essere l'assicurata dell'odierna attrice in surroga una Società di capitali che ha concluso i due contratti di appalto di servizi nell'esercizio della propria attività pagina 9 di 16 imprenditoriale, nell'accezione fatta propria dal Codice del Consumo.
In secondo luogo, a fronte dell'eccezione di decadenza ritualmente sollevata dalla convenuta,
l'attrice non ha a sua volta eccepito la nullità dei patti di decadenza a norma dell'art. 2965 cc e, non rilevabile d'ufficio, almeno che non risulti dagli atti o non siano provati dalla parte interessata elementi di fatto che abbiano reso in concreto difficile e gravoso l'esercizio del diritto (in questo senso Cass. 3532/1987), il che non è accaduto nel caso di specie, non essendo le decadenze stabilite dai contratti tra le parti tali da rendere eccessivamente difficile alla committente l'esercizio dei propri diritti.
Segnatamente - pur a fronte del termine contenuto di tre e cinque giorni previsto dai due contratti per la denuncia e probabilmente determinato in misura tale da consentire all'Istituto di vigilanza convenuto di essere reso edotto con tempestività di eventi dannosi rispetto ai quali eseguire con prontezza le verifiche del caso – è indubbio che le modalità di denuncia mediante semplice comunicazione scritta (via fax in forza del primo contratto, con raccomandata anticipata via fax in base al secondo) ne rendessero del tutto agevole l'inoltro all'odierna convenuta, essendo incontestabile che nessuna difficoltà sussista rispetto alla spedizione di fax e raccomandate da parte di una Società, verosimilmente provvista di uffici amministrativi, pur nell'immediatezza dell'evento dannoso.
Tutto ciò esposto, l'attrice e, prima della surroga, la sua assicurata, sono certamente decadute dal diritto di esigere dalla convenuta il risarcimento dei danni derivati dal furto del 17-18 giugno
2014, per averne fatto denuncia mediante comunicazione scritta del proprio Legale solo in data
29.9.2014 e quindi ben oltre il termine di tre e cinque giorni contrattualmente previsto.
Né, a riguardo, colgono nel segno le argomentazioni esposte dall'attrice nella prima memoria ex art. 183 comma VI cpc e riprese nella comparsa conclusionale, secondo cui la denuncia sarebbe stata fatta da solo una volta avuta contezza della riconducibilità dell'evento dannoso CP_4 all'inadempimento della convenuta, consistito nell'aver omesso di allertare telefonicamente nella notte tra il 17 ed il 18 giugno 2014 il responsabile della committente preposto a ricevere le comunicazioni circa gli allarmi pervenuti all'istituto di vigilanza dall'impianto della sede assoggettata a sorveglianza e nell'aver mancato contestualmente di inviare le proprie guardie giurate sul posto.
Per un verso, infatti, è agevole constatare che disponeva della totalità di elementi di CP_4
conoscenza sufficienti a consentirle la comunicazione dell'evento alla convenuta già nella mattina del 18.6.2014, allorquando effettuava la denuncia di furto all'Ufficio di Polizia presso la pagina 10 di 16 Questura di MP (doc. 5 di parte attrice), che, contrariamente a quanto affermato - in maniera peraltro generica - dall'attrice nel presente giudizio contiene dettagliata esposizione dei controlli effettuati nella notte dell'evento, a nulla rilevando che solo successivamente l'attrice (ovvero la sua assicurata) abbiano ritenuto di disporre accertamenti peritali all'esito dei quali avrebbero conseguito maggiori informazioni sull'accaduto (memoria ex art. 183 comma VI cpc dell'attrice, pag. 2).
Per altro verso, spettava all'attrice che ha eccepito l'infondatezza dell'eccezione di decadenza, allegare in maniera sufficientemente dettagliata quando ha avuto consapevolezza dell'inadempimento della convenuta e per quale ragione a tale livello di conoscenza non fosse stato possibile pervenire in precedenza, al fine di dimostrare la tempestività della denuncia rispetto ai termini di tre e cinque giorni pattiziamente stabiliti dai contratti con la convenuta.
Ne consegue la declaratoria di decadenza dell'attrice dai termini per la denuncia dei danni ai fini del loro risarcimento da parte della convenuta.
3. Sull'esatto adempimento della convenuta.
Dato atto della fondatezza e della portata assorbente dell'eccezione di decadenza, si osserva ad abundantiam quanto segue in ordine all'esatto adempimento della convenuta agli obblighi a suo carico in forza dei contratti con la dante causa dell'attrice.
La domanda dell'attrice, di condanna della convenuta al pagamento di importi a titolo di risarcimento dei danni riportati dalla propria dante causa, nei cui diritti si è surrogata ex art. 1916 cc, rende necessario il richiamo ai principi costantemente invalsi in giurisprudenza in materia di riparto dell'onere della prova, secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dall'impossibilità di adempiere per causa a lui non imputabile (cfr ex multis Cass. S.U.,
Sentenza, 30-10-2001, n. 13533; Cass. Sez. I, Sentenza 26-01-2007, n. 1743; Cass. Sez. II,
Sentenza 19-04-2007, n. 9351).
Tanto premesso, sussiste ampia prova del titolo su cui si fonda la pretesa risarcitoria dell'attrice, essendo incontestata, con le conseguenze di cui all'art. 115 cpc e, in ogni caso, dimostrata dai documenti agli atti, la conclusione tra le parti:
pagina 11 di 16 - in data 1.2.2009, del primo contratto di appalto per la fornitura di servizi ispettivi (doc. 1 di parte attrice e doc. 7 di parte convenuta), recante all'art. 1 la pattuizione per cui la convenuta si obbligava al “servizio di vigilanza espletato da Guardie particolari giurate (GPG) armate, automunite e radiocollegate in servizio di ronda all'interno di un'area delimitata e negli orari stabiliti. Durante i loro spostamenti le GPG si recano presso i siti affidati a mezzo di regolare contratto sottoscritto dall'utente per un numero di volte variabile, comunque non inferiore a una
(o più qualora a retro specificato) e svolgendo un controllo visivo sull'integrità degli accessi, assenza di forzature e di persone non autorizzate. Il Cliente ha facoltà di chiedere, specificando
a tergo, ulteriori e particolari modalità di svolgimento, (…)”;
- in data 1°.4.2011, del secondo contratto di appalto (doc. 2 di parte attrice e doc. 12 di parte convenuta), contenente altresì la clausola n. 12 in ordine all'“intervento su allarme”, secondo cui:
“ ricevuto il segnale di allarme ed effettuato il controllo telefonico per l'accertamento di eventuali falsi allarmi, la Centrale operativa dell'Istituto provvederà all'intervento di ispezione sull'obiettivo mediante i propri mezzi radiocollegandosi nel più breve tempo possibile in ragione delle condizioni di traffico viario e atmosferiche del momento. L' declina ogni CP_9
responsabilità per allarmi non pervenuti alla centrale operativa a causa di guasti o malfunzionamenti dei dispositivi di ricetrasmissione e collegamento video. (…)”.
Quanto all'allegazione dell'inadempimento, l'attrice ha dedotto la mancata comunicazione telefonica dei segnali di allarme successivi al primo da parte della convenuta alla responsabile di ed il mancato invio di Guardie particolari giurate dopo il primo accesso, condotte che CP_4 laddove tenute dall'Istituto di Vigilanza avrebbero - a suo dire - consentito di evitare il furto di valori perpetrato da ignoti nella notte tra il 17 ed il 18 giugno 2014 (citazione, pag. 2, ultimo capoverso: “nella notte del furto i sensori dell'impianto antintrusione avevano trasmesso numerosi impulsi di allarme, successivi al primo, ma non aveva né avvisato i preposti P_
, né aveva inviato propri operatori in loco, così consentendo la sottrazione delle CP_4 banconote”).
Dette circostanze sono state contestate dalla convenuta, la quale ha dedotto il proprio adempimento e che, in ogni caso, le obbligazioni a proprio carico sarebbero state di mezzi e non di risultato, di talchè non sarebbe causalmente riconducibile alla propria condotta l'evento dannoso del furto, a suo parere non evitabile nonostante la regolare fornitura dei servizi ispettivi da parte sua.
Ciò detto, sussiste la prova dell'esatto adempimento ad opera della convenuta, per avere la stessa pagina 12 di 16 effettuato almeno una chiamata successiva alla prima a favore di dipendente Persona_1
di preposta a ricevere le telefonata dell'Istituto di Vigilanza al ricevimento di segnali di CP_4 allarme, e inviato una pattuglia di guardie giurate, la quale ha effettuato controlli sull'ambiente circostanze, non disponendo delle chiavi per l'accesso all'interno dello stabile aziendale della committente, e verificando l'inesistenza di anomalie nell'area dello stabile che le era possibile ispezionare.
Segnatamente, come visto, è incontestato – e perciò provato ai sensi dell'art. 115 cpc – che nella notte tra il 17 ed il 18.6.2014, , Società fusa per incorporazione nel P_ Controparte_1 odierna convenuta, riceveva alle ore 00,21 un allarme dall'impianto dell'attrice, a seguito del quale avvertiva una prima volta la SI preposta a ricevere segnalazioni telefoniche Per_1 dall'Istituto di vigilanza e, per la prima volta in quella notte, inviava presso la sede di MP della una pattuglia composta da tre guardie che, alle ore 00,40, veniva accompagnata da CP_4
dipendente avvisato dalla responsabile all'interno dello Testimone_2 CP_4 Per_1 stabile ed effettuava un'ispezione, dalla quale non emergevano significative anomalie (citazione, pag. 2).
E' tuttavia altresì provato, in primo luogo, dalle registrazioni delle telefonate eseguite nella notte del furto ai danni di della dante causa dell'attrice, prodotte in giudizio dalla convenuta su supporto audio informatico in ottemperanza all'ordine giudiziale di esibizione ex art. 210 cpc emesso con Ordinanza istruttoria, che dopo la prima chiamata alla preposta Controparte_12
ve ne fu una da parte di questa alla Centrale operativa alle ore 00,24, in cui si dava atto
[...] che era stato avvertito di intervenire sul posto e, alle ore 2,36, un'ultima dalla Testimone_2
Centrale Operativa alla SI in cui l'operatore dell'Istituto di vigilanza dava P_ Per_1
atto di ulteriori ripetute segnalazioni provenienti dal sistema di allarme presso la sede – CP_4
che gli interlocutori attribuivano a malfunzionamenti dell'impianto di quest'ultima – aggiungendo che aveva inviato le guardie giurate, che non avevano riscontrato irregolarità all'esito dei controlli esterni, gli unici per loro possibili non disponendo delle chiavi per l'accesso allo stabile.
Rispetto a dette registrazioni, di cui aveva chiesto il deposito con memoria ex art. 183 comma VI
n. 2 cpc, la convenuta si è limitata ad eccepire mediante il Difensore comparso in sua rappresentanza all'udienza del 25.10.2023 che la telefonata delle ore 2,36 alla SI Per_1
non sarebbe mai avvenuta e che la registrazione della conversazione telefonica tra questa e l'operatore di sarebbe “incompleta”, instando per la pronuncia di ordine di esibizione P_
pagina 13 di 16 integrale ai Carabinieri della Stazione di MP.
L'eccezione è generica e contraddittoria (delle due l'una: o si ritiene che la telefonata non sia avvenuta oppure che sia incompleta la registrazione della stessa prodotta in giudizio) e, in ogni caso, non chiarisce quali sarebbero le manomissioni e in cosa consisterebbe l'incompletezza della conversazione, ascoltabile e comprensibile sul file audio agli atti, da cui non è percepibile alcuna alterazione, anche atteso che le voci registrate sono le medesime degli interlocutori delle precedenti, i quali facevano riferimento alle prime telefonate nelle quali era stata concordata l'ispezione congiunta del Sig. e delle guardie giurate di , pacificamente eseguita Per_2 P_
con risultato negativo.
La circostanza che, dopo la prima ispezione di unitamente alle guardie di Testimone_2
la SI sia stata chiamata da quest'ultima, una volta ricevuti i segnali di P_ Per_1
allarme alla Centrale operativa, è inoltre confermata dalla testimonianza di CP_6
operatore di che ha dichiarato di avere lui stesso personalmente effettuato entrambe le P_
telefonate partite da di cui vi è registrazione in atti, con cui era stata avvisata la SI P_
dei segnali di allarme inviati dal sistema di . Per_1 CP_4
Nessuna eccezione di incapacità a testimoniare è stata sollevata dalla Difesa dell'attrice rispetto al testimone e lo stesso appare attendibile, stante il riscontro alla sua deposizione CP_6 rinvenibile dalle registrazioni di cui si è dato atto e l'inesistenza di deposizioni di contenuto diverso e contrastante rese da altri testimoni.
In particolare, il teste indotto dall'attrice, ha riferito di aver appreso dai Testimone_2 propri amministratori che non avevano ricevuto chiamate, salvo poi aggiungere di “non avere conoscenza diretta di telefonate giunte a terzi”, ovvero alla SI (si veda il verbale Per_1 dell'udienza del 19.10.2023, deposizione di in risposta ai capitoli di prova nn. Testimone_6
57 e ss di parte attrice), il che chiaramente non consente di escludere che – come comprovato dalle registrazioni agli atti – questa sia stata raggiunta telefonicamente dall'Istituto di vigilanza.
Infine, il testimone ha riferito che, una volta ricevuti nuovi segnali di allarme dalla CP_6
sede di MP, aveva inviato sul posto la guardia giurata per un CP_4 Testimone_4
secondo controllo (solo all'esterno, disponendo il personale di delle chiavi dei cancelli CP_4
esterni e non di quelle dello stabile) e la circostanza è confermata dal contenuto dell'ultima conversazione telefonica tra tale testimone e la SI a nulla rilevando che il Sig. Per_1
abbia invece riferito di non ricordare di tale ulteriore ispezione esterna - dichiarazione Tes_4
compatibile con il lungo tempo trascorso tra i fatti e la deposizione nella presente causa - ma di pagina 14 di 16 aver riportato quanto accaduto nella notte tra il 17 e il 18 giugno 2014 nella relazione di servizio
(doc. 11 di parte convenuta), ove in effetti si legge di un controllo alle ore 2,30.
Alla luce delle considerazioni che precedono, sussiste prova adeguata dell'adempimento agli obblighi su cui si appuntavano le allegazioni attoree di inadempimento della convenuta, consistenti nell'effettuazione di telefonate al personale di preposto a riceverle a seguito dei CP_4 segnali di allarme trasmessi alla Centrale operativa dell'Istituto di vigilanza, e nell'invio di personale delle guardie giurate per l'espletamento di controlli, regolarmente effettuati, in un caso all'intero dello stabile stante la presenza dell'incaricato della stessa , e nel prosieguo della CP_4 notte all'esterno, per indisponibilità delle chiavi per l'accesso all'edificio da parte delle guardie di
P_
Né, come appena tratteggiato negli scritti conclusionali dell'attrice (comparsa conclusionale, pag.
20), l'indagine su ulteriori profili di inadempimento può essere estesa allo svolgimento di controlli da parte della convenuta con impiego di scarsa diligenza o con imperizia, allegazione questa oltre che del tutto generica sicuramente tardiva poiché attinente a condotte inadempienti non oggetto di tempestiva allegazione con atto di citazione e prima memoria ex art. 183 comma
VI n. 1 cpc.
La fondatezza dell'eccezione di decadenza e l'accertamento dell'esatto adempimento della convenuta hanno portata assorbente rispetto alle restanti eccezioni e questioni sollevate dalle parti in ordine alla misura del danno subito dall'attrice, all'operatività della polizza assicurativa della convenuta con la terza chiamata ed alla fondatezza delle domande nei confronti di quest'ultima ed escludono l'accoglibilità delle istanze istruttorie per l'ammissione delle quali le parti hanno insistito all'atto della precisazione delle conclusioni, la cui reiezione va quindi confermata, trattandosi di richieste irrilevanti ai fini del decidere.
4. Sulle spese di lite.
Vengono poste a carico dell'attrice, in applicazione del principio generale della soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c., le spese di lite sostenute dalla convenuta ed altresì dalla terza chiamata a titolo di garanzia impropria, per le quali trova applicazione il principio di causalità, secondo cui
“Attesa la normale responsabilità dell'attore per aver dato luogo al giudizio con una pretesa infondata, una volta rigettata la domanda principale, le spese sostenute dal terzo, chiamato a titolo di garanzia impropria, vanno poste a carico del soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6514 del 02/04/2004; conformi ex multis: Cass. Sez. 3, pagina 15 di 16 Sentenza n. 17770 del 05/09/2005; Sez. 3, Sentenza n. 8363 del 08/04/2010, Sez. 2, Sentenza n.
23552 del 10/11/2011; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 2492 del 08/02/2016).
La liquidazione ha luogo come da dispositivo in applicazione del DM 147/2022, nella cui vigenza si è esaurita l'attività difensiva (cfr art. 6 DM 147/2022: “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”), avuto riguardo ai parametri medi per tutte le fasi del giudizio rispetto al rapporto processuale tra l'attrice e la convenuta, minimi con riferimento al rapporto processuale con la terza chiamata, in considerazione dell'attività difensiva svolta e del fatto che quest'ultima ha in larga parte aderito alle argomentazioni in fatto e in diritto della propria assicurata, sviluppandone di proprie limitatamente alla questione dell'operatività della polizza.
La condanna è comprensiva del rimborso delle spese documentate e di quelle generali, nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) RIGETTA le domande di Parte_1
SOTTOSCRITTO IL RISCHIO DI CUI AL CERTIFICATO N. 1901906;
2) CONDANNA ASSICURATORI AL SOTTOSCRITTO IL Parte_1
RISCHIO DI CUI AL CERTIFICATO N. 1901906 a rifondere le spese di lite a favore di e di che si Controparte_1 Controparte_2 liquidano per la prima delle due parti vittoriose in € 22.457,00 per compensi di Avvocato, spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre i.v.a. e c.p.a. come per Legge e, per la seconda, in 11.229,00 per compensi di Avvocato, spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre i.v.a. e c.p.a. come per Legge.
Firenze, 23 gennaio 2025.
Il Giudice
dott. Silvia Orani
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Silvia Orani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 quinquies cpc nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14173/2019 promossa da:
SOTTOSCRITTO IL RISCHIO DI CUI Parte_1
AL CERTIFICATO N. 1901906, in persona del Legale Rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. CIACCIO FRANCESCO e dall'Avv. GIORGETTI ALESSANDRO, presso il cui studio in VIA DEL CORSO 2 50122 FIRENZE ha eletto domicilio, come da procura alle liti agli atti
ATTRICE
contro
, in persona del Legale Rapp.te p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. DEL RE ANDREA e dall'Avv. SANDRUCCI ANDREA, presso il cui studio in
LUNGARNO ARCHIBUSIERI 8 50122 FIRENZE ha eletto domicilio, come da procura alle liti agli atti
CONVENUTA
n persona del Legale Rapp.te p.t., rappresentata e Controparte_2
difesa dall'Avv. BATINI ALBERTO, elettivamente domiciliata in VIA CAMPERIO 9 20123 presso lo studio del Difensore
TERZA CHIAMATA
pagina 1 di 16 OGGETTO: contratto di assicurazione, surroga.
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE: “Piaccia all'ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione o difesa reietta e previe le più opportune, pronunzie declaratorie e condanne, previo accertamento dell'inadempimento della ai contratti per servizi di televigilanza e P_
ispettivi, dichiarare la convenuta responsabile nel determinismo dell'evento furto occorso nella notte del 18.06.2014 condannando il quale incorporante per fusione Controparte_1 la al risarcimento in favore dei della somma di € 500.000,00 ovvero quella P_ Pt_1
diversa, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa oltre interessi e rivalutazione, dal pagamento al saldo effettivo. In Ogni Caso: con vittoria di spese e competenze di causa di causa oltre spese generali ed oneri di legge ai sensi del D.M. n.44/2014 e successive modifiche. In Via
Istruttoria: richiamano le istanze istruttorie tutte dedotte in atti e in particolare nella memoria ex art. 183 6° comma c.p. n. 2 e 3 e all'udienza del 25.10.2023. Ribadiscono l'istanza di ammissione delle prove dedotte e non ammesse dal Giudice con ordinanza del 23.05.2023 che qui di seguito vengono ritrascritte unitamente anche quelle ammesse (….)”;
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Firenze, ogni diversa istanza disattesa e reietta, A)IN VIA PRELIMINARE: a parziale modifica dell'ordinanza istruttoria del 23/05/2023, dichiarare inammissibili le istanze di prova orale della parte attrice di cui ai capitoli 17, 18, 19, 20, 21, 22, 50, 76, in quanto relativi a circostanze non tempestivamente dedotte da parte attrice nei termini di cui all'art. 183 comma VI n. 1 cpc e rigettarsi le istanze di prova orale dedotte da parte attrice ai capitoli 51, 52, 62, 63, 64, in quanto aventi contenuto valutativo e il 52 superfluo, e conseguentemente dichiarare la nullità delle deposizioni dei testi
, e assunte sugli stessi Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 predetti capitoli di prova orale di parte attrice all'udienza del 18/10/2023. B) NEL MERITO: -
IN TESI: dichiarare inammissibile, improponibile e comunque respingere in ogni sua parte la domanda introdotta dalle parti attrici perché infondata in fatto e in diritto;
- IN IPOTESI DEL
TUTTO SUBORDINATA (salvo gravame): dichiarare comunque il risarcimento non dovuto, nei confronti dell'odierna parte attrice, potendo il danno essere evitato dalla “ Controparte_4
usando l'ordinaria diligenza, ovvero, - IN IPOTESI ANCORA SUBORDINATA (salvo gravame): dichiarare il concorso colposo della nel determinarsi del danno de quo e Controparte_4 conseguentemente diminuire l'eventuale risarcimento dovuto, nei confronti dell'odierna parte attrice, secondo la gravità della ritenuta colpa, nella misura che risulterà in corso di causa, o comunque di giustizia;
- IN DENEGATA IPOTESI di eventuale accoglimento, anche parziale,
pagina 2 di 16 della domanda attrice (salvo gravame): dichiarare la “YDs Insurance Company S.a. con riferimento al rischio assunto con il certificato n. 1901967”, in persona del Procuratore Speciale del Rappresentante Generale per l'Italia (c.f.: Dott.ssa sia in P.IVA_1 Parte_2
proprio sia quale autorizzata alla gestione degli adempimenti contrattuali derivanti dalla polizza
n. 1901967, nonché gli originari stipulanti della stessa polizza ovvero “Gli Parte_3 di Londra, che hanno assunto il rischio derivante dal contratto di assicurazione n.
[...]
1901967, cover note n. B0427X000113237 – Sindacato NVA 2007”, in persona del
Rappresentante Generale per l'Italia dei di Londra, con sede in 20121 Milano, Corso Pt_1
Giuseppe Garibaldi n. 86 (c.f.: ) tenuti ad assicurare la responsabilità civile della P.IVA_2
“ in ordine al fatto oggetto di causa e quindi condannarli a tenere indenne la CP_5
“ , ai sensi del contratto di assicurazione n. 1901967, cover note n. CP_5
B0427X000113237 – Sindacato NVA 2007 - Contraente “Network Aziendali S.c.a.r.l.”, Viale E.
Cialdini n. 21, 50137 Firenze, di quanto, per capitale, accessori e spese, questa fosse tenuta a corrispondere all'odierna parte attrice in dipendenza di quanto sopra, al netto dello scoperto contrattualmente previsto. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari. C) IN VIA
ISTRUTTORIA:
1. La società comparente conferma e ribadisce la propria opposizione all'ammissione di tutti gli altri capitoli di prova orale richiesti dalla società attrice, quali dedotti nella 2^ memoria autorizzata ex art. 183 sesto comma c.p.c. datata 03/05/2021 e nella 3^ memoria autorizzata ex art. 183 sesto comma c.p.c. datata 24/05/2021, per tutte le ragioni già dettagliatamente ed ampiamente esposte dalla “ nella propria 3^ memoria CP_5
autorizzata ex art. 183 sesto comma c.p.c. datata 24/05/2021 e nelle proprie note per trattazione scritta datate 30/11/2022, cui integralmente si riporta.
2. Fermo quanto sopra rilevato, su tutti i capitoli di prova testimoniale dedotti dalla parte attrice (ivi compresi quelli non citati nella propria 3^ memoria autorizzata ex art. 183 sesto comma c.p.c. datata 24/05/2021 e nelle proprie note per trattazione scritta datate 30/11/2022) ed eventualmente ammessi, la “ CP_5 chiede l'ammissione sugli stessi capitoli eventualmente ammessi di prova testimoniale contraria, indicando a testi i Sig.ri: - presso , Firenze;
- Testimone_5 CP_5 [...]
presso “ , Firenze;
- presso “ , Firenze;
CP_6 CP_5 Testimone_4 CP_5
- San Marcello Piteglio (PT); - presso “ , Controparte_7 CP_8 CP_5
Firenze.
3. La “ ribadisce altresì la propria opposizione a qualsiasi richiesta di CP_5
CTU formulata dalla parte attrice, sia per la “…ipotesi di contestazione sia dell'accadimento del furto che della quantificazione del danno operata da parte attrice…”, di una “consulenza tecnica
d'ufficio volta alla ricostruzione della dinamica del furto, avuto riguardo agli intervenuti allarmi
pagina 3 di 16 o meno e alle relative cause, nonché alla valutazione delle segnalazioni prevenute presso la
Centrale operativa di la notte del 17- 18.06.2021 e all'accertamento del danno subito da P_
, e ciò sia per la natura del tutto generica e meramente esplorativa di tale Controparte_4
richiesta, sia sulla base del rilievo che siffatta consulenza tenderebbe indebitamente a sostituire la valutazione del Giudicante su profili di merito e non squisitamente tecnici, esulando così dai confini dell'art. 61 c.p.c.. 4. La “ insiste infine, occorrendo, affinché il G.U. voglia CP_5 ordinare ex art. 210 c.p.c. alla Stazione dei Carabinieri di MP l'esibizione/produzione in giudizio delle registrazioni delle telefonate intercorse nella notte del 17-18/06/2014 tra la
Centrale Operativa della “Lince S.r.l.” e la Sig.ra della “ Persona_1 CP_4
e consegnate dall'istituto di vigilanza alla Stazione dei Carabinieri di MP nei giorni
[...]
successivi ai fatti oggetto di causa”.
CONCLUSIONI DI PARTE TERZA CHIAMATA: “Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis, previe le opportune pronunce e declaratorie;
i. nel merito, in via principale: rigettare integralmente le domande svolte dagli attori che hanno Parte_3
sottoscritto il rischio di cui al certificato n. 1901906 nei confronti della convenuta CP_1
in quanto inammissibili e/o improponibili, ed in ogni caso infondate in fatto ed in
[...]
diritto e non provate e rigettare integralmente le domande svolte da nei Controparte_1 confronti di YDs Insurance Company S.A. con riferimento al rischio assunto con il certificato
n. 1901967; ii. nel merito, dichiarare la nullità delle deposizioni dei testi di parte attrice escussi sui capitoli di prova orale dedotte da parte attrice ai capitoli 17, 18, 19, 20, 21, 22, 50, 76, in quanto relativi a circostanze non tempestivamente dedotte da parte attrice nei termini di cui all'art. 183 comma VI n. 1 cpc e su quelle assunte sui capitoli di prova orale dedotte da parte attrice ai capitoli 51, 52, 62, 63, 64, in quanto aventi contenuto valutativo e il 52 superfluo. iii. in via di subordine e nel merito (e con espressa riserva di gravame): accertare e dichiarare che il risarcimento non è dovuto potendo essere evitato dalla ex art. 1227 c.c. usando Controparte_4
l'ordinaria diligenza, ovvero;
iii. in via di ulteriore subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande svolte nei confronti di Controparte_1
, e di declaratoria di operatività della polizza di cui al contratto n. 1901967 l'obbligo di
[...] manleva YDs Insurance Company S.A. con riferimento al rischio assunto con il certificato n.
1901967, previa eventuale riduzione del risarcimento per concorso colposo del danneggiato, esclusivamente entro i limiti contrattualmente assunti con applicazione delle franchigie previste in polizza. In via istruttoria l'esponente insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie richieste e non ammesse, previa revoca, occorrendo, dell'ordinanza di ammissione delle prove pagina 4 di 16 del 23.5.2023. In ogni caso si chiede l'ammissione delle seguenti prove testimoniali (…) Sempre in via istruttoria, l'esponente di oppone all'ammissione di tutte le istanze istruttorie di parte attrice richieste e non ammesse, richiamando tutte le deduzioni ed eccezioni di cui alle memorie ex art. 183 VI co. n. 3 c.p.c. nonché alle note di trattazione scritta per l'udienza del 7.12.2022 da intendersi trascritte in questa sede. Si oppone all'ammissione della CTU “[…] volta alla ricostruzione della dinamica del furto, avuto riguardo agli intervenuti allarmi o meno e alle relative cause, nonché alla valutazione delle segnalazioni prevenute presso la Centrale operativa di la notte del 17-18.06.2021 e all'accertamento del danno subito da , P_ Controparte_4
in quanto inammissibile per la natura del tutto generica e meramente esplorativa di tale richiesta. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Compagnia assicurativa
[...]
SOTTOSCRITTO IL RISCHIO DI CUI AL CERTIFICATO N. Parte_1
1901906 (nel prosieguo ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
(nel prosieguo , deducendo: Controparte_1 Controparte_1
- di aver concluso in data 5.5.2014 con (nel prosieguo ), Società Controparte_4 CP_4
esercente attività di contazione e trasporto valori per conto terzi, il contratto di assicurazione n.
1901906 con cui si impegnava a tenerla indenne da tutti i rischi, incluso quello del furto dei valori depositati nei caveaux/casseforti presso le proprie sedi, tra le quali quella di MP;
- che, in precedenza, in data 7.1.2009, aveva sottoscritto con l' CP_4 [...]
(nel prosieguo ), successivamente fusa per incorporazione Controparte_9 P_
nella controllante (nel prosieguo , Controparte_1 Controparte_1
un contratto per servizio su chiamata in caso di bisogno, rinnovato il 1°.4.2011;
- che, in forza degli accordi conclusi, si era obbligata a garantire il collegamento alla P_ propria centrale operativa del sistema antintrusione di , che generava segnali d'allarme CP_4 veicolati telefonicamente ai preposti di quest'ultima, e all'invio di autopattuglia in loco;
- che, nella notte tra il 17 ed il 18 giugno 2014, riceveva alle ore 00,21 un allarme P_
dalla sede di MP, a cui seguiva la trasmissione dell'informazione alla responsabile di CP_4
quest'ultima, SI la quale inviava sul posto il dipendente che Per_1 Testimone_2 alle ore 00,40 eseguiva un'accurata ispezione insieme al personale dell'Istituto di vigilanza, senza riscontrare alcuna anomalia;
pagina 5 di 16 - che, dopo detto intervento, non pervenivano altre segnalazioni, ma la mattina del 18 giugno il dipendente nell'aprire la “sala contazione”, si accorgeva che taluni ignoti si Controparte_10
erano introdotti nell'edificio, praticato un foro nella camera blindata ed asportato dal caveau banconote per € 532.559,39;
- che, nella notte del furto subito da , i sensori antintrusione dell'edificio in cui si CP_4
trovava la sede di MP avevano trasmesso numerosi impulsi di allarme successivi al primo, ma non aveva avvisato i preposti né inviato i propri operatori sul posto, in tal modo P_ CP_4
consentendo la sottrazione del danaro;
- di aver corrisposto alla propria assicurata l'indennizzo di € 507.599,39, surrogandosi CP_4 nei suoi diritti verso i responsabili dell'evento dannoso;
- il grave inadempimento di , consistito nell'aver omesso la segnalazione ai preposti P_
e l'invio della propria pattuglia presso la sede di quest'ultima; CP_4
- di aver intrapreso la procedura di mediazione, conclusasi con esito negativo per la mancata partecipazione della convenuta.
Tutto ciò esposto, l'attrice ha chiesto l'accertamento dell'inadempimento della convenuta e della sua corresponsabilità rispetto al furto subito dalla propria assicurata e, per l'effetto, la sua CP_4
condanna al pagamento a proprio favore a titolo di risarcimento dei danni dell'importo di €
500.000,00, oltre interessi e rivalutazione ed alla rifusione delle spese di lite.
La convenuta si è regolarmente costituita in giudizio, Controparte_11
contestando le deduzioni attoree, instando preliminarmente per il differimento della prima udienza onde consentirle la chiamata in causa della terza Controparte_2
nel prosieguo ), da cui ha premesso di essere assicurata in forza di
[...] Controparte_2
polizza per la responsabilità civile, operando a sua volta la ricostruzione analitica dei fatti verificatisi nella notte tra il 17 e il 18 giugno 2019 e allegando in fatto e in diritto:
- l'improponibilità della domanda per inosservanza da parte dell'attrice, ovvero della sua assicurata, del termine di decadenza di tre giorni dall'evento dannoso per la denuncia a mezzo raccomandata anticipata via fax, essendo pervenuta la richiesta di risarcimento del Legale di solamente il 29.9.2014; CP_4
- che il contratto di appalto di servizi con non integrava fonte di obbligazioni di CP_4 risultato, aventi ad oggetto l'impedimento di azioni criminose di terzi, bensì prevedeva esclusivamente la predisposizione, da parte sua quale appaltatrice, del collegamento con la pagina 6 di 16 propria centrale operativa e di ogni altra misura funzionale alla ricezione di eventuali segnali di allarme generati dall'impianto di , nonché l'invio di guardie particolari giurate in caso di CP_4
ricezione di allarmi e l'inoltro dell'informazione ai responsabili indicati dalla committente, obblighi adempiuti nel caso di specie;
- di non aver mai avuto disponibilità delle chiavi per l'accesso all'edificio in cui aveva CP_4
la sede;
- di avere nella notte tra il 17 ed il 18 giugno 2014, dopo un primo segnale di allarme, inoltrato l'informazione alla responsabile indicata da , SI e inviato le CP_4 Persona_1 proprie guardie giurate per l'esecuzione di un'ispezione;
- che, nell'ambito di tale sovralluogo, le proprie guardie giurate e l'incaricato di CP_4
riscontravano il distacco della corrente elettrica e lo scollegamento di un sensore su una porta esterna, ma nessun controllo ulteriore veniva a quel punto eseguito dalla committente, che pure avrebbe potuto visionare le immagini riprese dalle telecamere a circuito interno, e nessuna misura veniva dalla stessa adottata;
- di avere nuovamente inviato presso nel prosieguo della nottata una propria guardia CP_4 giurata, la quale non aveva avuto la possibilità di accedere all'interno dei locali aziendali poiché sprovvista delle chiavi e non avendo la SI notiziata di successivi allarmi, ritenuto Per_1 necessaria l'esecuzione di verifiche mediante il personale preposto ai controlli, reputando invece rinviabile il problema all'indomani, quando si sarebbe riservata di contattare i tecnici per la soluzione di verosimili problemi dell'impianto di allarme;
- che non le è addebitabile il non essersi attivata a fronte ad una mancata risposta del sistema, ascrivibile ad un'anomalia riscontrata in sede di ispezione delle proprie guardie giurate e del personale di nella notte del furto e da quest'ultimo indicata, anche dopo la consultazione CP_4 con la SI come questione da sottoporre all'indomani ai tecnici manutentori Per_1 dell'impianto;
- che, in ogni caso, nessuna prova è stata fornita nel presente giudizio in ordine all'ammontare degli importi di danaro sottratti presso;
CP_4
- che, nell'ipotesi in cui fosse ravvisabile la propria responsabilità, il risarcimento per i danni subiti dall'attrice è limitato dal contratto con questa all'importo massimo pari al corrispettivo del servizio per tre mensilità;
- di essere assicurata per la responsabilità civile con la terza , tenuta Controparte_2 pagina 7 di 16 a manlevarla in caso di accoglimento delle domande di risarcimento attoree.
Alla luce di quanto allegato ed eccepito, la convenuta ha chiesto: dichiararsi inammissibile, improponibile, ovvero rigettarsi le domande di parte attrice per essere i danni di cui questa chiede il risarcimento cagionati dalla condotta della propria assicurata;
in via subordinata, quantificare il risarcimento a suo carico in misura ridotta in ragione della condotta colposa concorrente della dante causa dell'attrice; in ipotesi di eventuale accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, condannare la YDs Insurance a tenerla indenne rispetto a quanto pagato in esecuzione della presente sentenza;
vinte le spese.
Autorizzata la convenuta alla chiamata in causa, ritualmente avvenuta, si è costituita in giudizio la terza la quale ha contestato le deduzioni delle parti attrice e Controparte_2
convenuta, allegando:
- il difetto di allegazione e prova, da parte della convenuta, dei presupposti per l'operatività della polizza;
- la limitazione negoziale dell'efficacia della polizza ai fatti oggetto di richieste risarcitorie avanzate nella sua vigenza, nei limiti del massimale e con l'applicazione dello scoperto e delle franchigie dalla stessa previsti;
- l'adesione da parte sua alle difese svolte nel merito dalla convenuta, sua assicurata.
Assegnati alle parti, su loro richiesta, i termini ex art. 183 comma VI cpc e depositate le relative memorie, espletata l'istruttoria in via documentale e con assunzione di prove per testi, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.6.2024, sostituita con trattazione scritta, indi trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc nella loro massima estensione, dei quali tutte le parti si sono avvalse per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
Le domande attoree sono infondate e non possono essere accolte, per le ragioni in fatto e in diritto che si vanno ad esporre.
1. Sul thema decidendum.
La controversia attiene alla pretesa della Compagnia assicurativa attrice volta al risarcimento dei danni cagionati alla propria assicurata Società esercente attività di contazione e trasporto CP_4
di valori nei cui diritti si è surrogata previo pagamento dell'indennizzo a norma dell'art. 1916 cc -
pagina 8 di 16 dalla condotta della convenuta, sul presupposto dell'inadempimento di questa agli obblighi derivanti dai due contratti di appalto di servizi di sicurezza conclusi, il primo in data 7.1.2009 e il secondo in data 1°.4.2011, validi ed efficaci al verificarsi del furto di danaro contante custodito nel caveau della sede di MP nella notte tra il 17 ed il 18 giugno 2014. CP_4
All'accoglimento delle conclusioni dell'attrice, la convenuta si è opposta, eccependo la decadenza della prima dal termine convenzionale per la richiesta di risarcimento ed affermando il proprio esatto adempimento agli obblighi negoziali assunti, il difetto di causalità tra la propria condotta ed il furto subito dalla danneggiata nei cui diritti l'attrice si è surrogata, il concorso colposo del cagionare il fatto dannoso, la mancanza di prova dell'ammontare del pregiudizio economico di cui è in questa sede chiesto il ristoro.
2. Sulla decadenza dell'attrice dal diritto al risarcimento dei danni.
L'eccezione di decadenza, tempestivamente sollevata dalla convenuta con comparsa di costituzione e risposta depositata nel rispetto dei termini di cui all'art. 167 cpc, è fondata.
Invero, il primo contratto di appalto tra le parti, concluso in data 1.2.2009 per la fornitura di servizi ispettivi (doc. 1 di parte attrice e doc. 7 di parte convenuta), reca all'art. 7 delle condizioni generali l'espressa previsione secondo cui “eventuali danni per disservizi dovranno essere comunicati all'istituto per iscritto, anche a mezzo fax, entro cinque giorni dal fatto, pena la decadenza dal diritto alla richiesta di risarcimento e/o risoluzione del contratto per inadempimento” e, similmente, il secondo contratto, stipulato il 1°.4.2011 (doc. 2 di parte attrice e doc. 8 di parte convenuta) prevede all'art. 8 che: “la mancata denuncia a mezzo raccomandata
a/r anticipata via fax di qualsiasi disservizio entro tre giorni dalla sua conoscenza preclude all'utente la risoluzione del contratto e solleva l'istituto da ogni responsabilità in ordine alle conseguenze del disservizio”.
Dette pattuizioni sono senza dubbio tese a stabilire termini convenzionali di decadenza per la denuncia (è tale anche la previsione di cui al secondo contratto, non potendosi interpretare diversamente la disposizione che sanziona la mancata denuncia nel termine di tre giorni dall'evento con la “preclusione” all'esercizio dei rimedi negoziali della risoluzione e del risarcimento dei danni) validi ed efficaci, in quanto, in primo luogo, contenuti in clausole specificamente approvate per iscritto dalla committente mediante duplice sottoscrizione a norma degli artt. 1341 e 1342 cc e non trovando applicazione la normativa di protezione in materia consumeristica, per essere l'assicurata dell'odierna attrice in surroga una Società di capitali che ha concluso i due contratti di appalto di servizi nell'esercizio della propria attività pagina 9 di 16 imprenditoriale, nell'accezione fatta propria dal Codice del Consumo.
In secondo luogo, a fronte dell'eccezione di decadenza ritualmente sollevata dalla convenuta,
l'attrice non ha a sua volta eccepito la nullità dei patti di decadenza a norma dell'art. 2965 cc e, non rilevabile d'ufficio, almeno che non risulti dagli atti o non siano provati dalla parte interessata elementi di fatto che abbiano reso in concreto difficile e gravoso l'esercizio del diritto (in questo senso Cass. 3532/1987), il che non è accaduto nel caso di specie, non essendo le decadenze stabilite dai contratti tra le parti tali da rendere eccessivamente difficile alla committente l'esercizio dei propri diritti.
Segnatamente - pur a fronte del termine contenuto di tre e cinque giorni previsto dai due contratti per la denuncia e probabilmente determinato in misura tale da consentire all'Istituto di vigilanza convenuto di essere reso edotto con tempestività di eventi dannosi rispetto ai quali eseguire con prontezza le verifiche del caso – è indubbio che le modalità di denuncia mediante semplice comunicazione scritta (via fax in forza del primo contratto, con raccomandata anticipata via fax in base al secondo) ne rendessero del tutto agevole l'inoltro all'odierna convenuta, essendo incontestabile che nessuna difficoltà sussista rispetto alla spedizione di fax e raccomandate da parte di una Società, verosimilmente provvista di uffici amministrativi, pur nell'immediatezza dell'evento dannoso.
Tutto ciò esposto, l'attrice e, prima della surroga, la sua assicurata, sono certamente decadute dal diritto di esigere dalla convenuta il risarcimento dei danni derivati dal furto del 17-18 giugno
2014, per averne fatto denuncia mediante comunicazione scritta del proprio Legale solo in data
29.9.2014 e quindi ben oltre il termine di tre e cinque giorni contrattualmente previsto.
Né, a riguardo, colgono nel segno le argomentazioni esposte dall'attrice nella prima memoria ex art. 183 comma VI cpc e riprese nella comparsa conclusionale, secondo cui la denuncia sarebbe stata fatta da solo una volta avuta contezza della riconducibilità dell'evento dannoso CP_4 all'inadempimento della convenuta, consistito nell'aver omesso di allertare telefonicamente nella notte tra il 17 ed il 18 giugno 2014 il responsabile della committente preposto a ricevere le comunicazioni circa gli allarmi pervenuti all'istituto di vigilanza dall'impianto della sede assoggettata a sorveglianza e nell'aver mancato contestualmente di inviare le proprie guardie giurate sul posto.
Per un verso, infatti, è agevole constatare che disponeva della totalità di elementi di CP_4
conoscenza sufficienti a consentirle la comunicazione dell'evento alla convenuta già nella mattina del 18.6.2014, allorquando effettuava la denuncia di furto all'Ufficio di Polizia presso la pagina 10 di 16 Questura di MP (doc. 5 di parte attrice), che, contrariamente a quanto affermato - in maniera peraltro generica - dall'attrice nel presente giudizio contiene dettagliata esposizione dei controlli effettuati nella notte dell'evento, a nulla rilevando che solo successivamente l'attrice (ovvero la sua assicurata) abbiano ritenuto di disporre accertamenti peritali all'esito dei quali avrebbero conseguito maggiori informazioni sull'accaduto (memoria ex art. 183 comma VI cpc dell'attrice, pag. 2).
Per altro verso, spettava all'attrice che ha eccepito l'infondatezza dell'eccezione di decadenza, allegare in maniera sufficientemente dettagliata quando ha avuto consapevolezza dell'inadempimento della convenuta e per quale ragione a tale livello di conoscenza non fosse stato possibile pervenire in precedenza, al fine di dimostrare la tempestività della denuncia rispetto ai termini di tre e cinque giorni pattiziamente stabiliti dai contratti con la convenuta.
Ne consegue la declaratoria di decadenza dell'attrice dai termini per la denuncia dei danni ai fini del loro risarcimento da parte della convenuta.
3. Sull'esatto adempimento della convenuta.
Dato atto della fondatezza e della portata assorbente dell'eccezione di decadenza, si osserva ad abundantiam quanto segue in ordine all'esatto adempimento della convenuta agli obblighi a suo carico in forza dei contratti con la dante causa dell'attrice.
La domanda dell'attrice, di condanna della convenuta al pagamento di importi a titolo di risarcimento dei danni riportati dalla propria dante causa, nei cui diritti si è surrogata ex art. 1916 cc, rende necessario il richiamo ai principi costantemente invalsi in giurisprudenza in materia di riparto dell'onere della prova, secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dall'impossibilità di adempiere per causa a lui non imputabile (cfr ex multis Cass. S.U.,
Sentenza, 30-10-2001, n. 13533; Cass. Sez. I, Sentenza 26-01-2007, n. 1743; Cass. Sez. II,
Sentenza 19-04-2007, n. 9351).
Tanto premesso, sussiste ampia prova del titolo su cui si fonda la pretesa risarcitoria dell'attrice, essendo incontestata, con le conseguenze di cui all'art. 115 cpc e, in ogni caso, dimostrata dai documenti agli atti, la conclusione tra le parti:
pagina 11 di 16 - in data 1.2.2009, del primo contratto di appalto per la fornitura di servizi ispettivi (doc. 1 di parte attrice e doc. 7 di parte convenuta), recante all'art. 1 la pattuizione per cui la convenuta si obbligava al “servizio di vigilanza espletato da Guardie particolari giurate (GPG) armate, automunite e radiocollegate in servizio di ronda all'interno di un'area delimitata e negli orari stabiliti. Durante i loro spostamenti le GPG si recano presso i siti affidati a mezzo di regolare contratto sottoscritto dall'utente per un numero di volte variabile, comunque non inferiore a una
(o più qualora a retro specificato) e svolgendo un controllo visivo sull'integrità degli accessi, assenza di forzature e di persone non autorizzate. Il Cliente ha facoltà di chiedere, specificando
a tergo, ulteriori e particolari modalità di svolgimento, (…)”;
- in data 1°.4.2011, del secondo contratto di appalto (doc. 2 di parte attrice e doc. 12 di parte convenuta), contenente altresì la clausola n. 12 in ordine all'“intervento su allarme”, secondo cui:
“ ricevuto il segnale di allarme ed effettuato il controllo telefonico per l'accertamento di eventuali falsi allarmi, la Centrale operativa dell'Istituto provvederà all'intervento di ispezione sull'obiettivo mediante i propri mezzi radiocollegandosi nel più breve tempo possibile in ragione delle condizioni di traffico viario e atmosferiche del momento. L' declina ogni CP_9
responsabilità per allarmi non pervenuti alla centrale operativa a causa di guasti o malfunzionamenti dei dispositivi di ricetrasmissione e collegamento video. (…)”.
Quanto all'allegazione dell'inadempimento, l'attrice ha dedotto la mancata comunicazione telefonica dei segnali di allarme successivi al primo da parte della convenuta alla responsabile di ed il mancato invio di Guardie particolari giurate dopo il primo accesso, condotte che CP_4 laddove tenute dall'Istituto di Vigilanza avrebbero - a suo dire - consentito di evitare il furto di valori perpetrato da ignoti nella notte tra il 17 ed il 18 giugno 2014 (citazione, pag. 2, ultimo capoverso: “nella notte del furto i sensori dell'impianto antintrusione avevano trasmesso numerosi impulsi di allarme, successivi al primo, ma non aveva né avvisato i preposti P_
, né aveva inviato propri operatori in loco, così consentendo la sottrazione delle CP_4 banconote”).
Dette circostanze sono state contestate dalla convenuta, la quale ha dedotto il proprio adempimento e che, in ogni caso, le obbligazioni a proprio carico sarebbero state di mezzi e non di risultato, di talchè non sarebbe causalmente riconducibile alla propria condotta l'evento dannoso del furto, a suo parere non evitabile nonostante la regolare fornitura dei servizi ispettivi da parte sua.
Ciò detto, sussiste la prova dell'esatto adempimento ad opera della convenuta, per avere la stessa pagina 12 di 16 effettuato almeno una chiamata successiva alla prima a favore di dipendente Persona_1
di preposta a ricevere le telefonata dell'Istituto di Vigilanza al ricevimento di segnali di CP_4 allarme, e inviato una pattuglia di guardie giurate, la quale ha effettuato controlli sull'ambiente circostanze, non disponendo delle chiavi per l'accesso all'interno dello stabile aziendale della committente, e verificando l'inesistenza di anomalie nell'area dello stabile che le era possibile ispezionare.
Segnatamente, come visto, è incontestato – e perciò provato ai sensi dell'art. 115 cpc – che nella notte tra il 17 ed il 18.6.2014, , Società fusa per incorporazione nel P_ Controparte_1 odierna convenuta, riceveva alle ore 00,21 un allarme dall'impianto dell'attrice, a seguito del quale avvertiva una prima volta la SI preposta a ricevere segnalazioni telefoniche Per_1 dall'Istituto di vigilanza e, per la prima volta in quella notte, inviava presso la sede di MP della una pattuglia composta da tre guardie che, alle ore 00,40, veniva accompagnata da CP_4
dipendente avvisato dalla responsabile all'interno dello Testimone_2 CP_4 Per_1 stabile ed effettuava un'ispezione, dalla quale non emergevano significative anomalie (citazione, pag. 2).
E' tuttavia altresì provato, in primo luogo, dalle registrazioni delle telefonate eseguite nella notte del furto ai danni di della dante causa dell'attrice, prodotte in giudizio dalla convenuta su supporto audio informatico in ottemperanza all'ordine giudiziale di esibizione ex art. 210 cpc emesso con Ordinanza istruttoria, che dopo la prima chiamata alla preposta Controparte_12
ve ne fu una da parte di questa alla Centrale operativa alle ore 00,24, in cui si dava atto
[...] che era stato avvertito di intervenire sul posto e, alle ore 2,36, un'ultima dalla Testimone_2
Centrale Operativa alla SI in cui l'operatore dell'Istituto di vigilanza dava P_ Per_1
atto di ulteriori ripetute segnalazioni provenienti dal sistema di allarme presso la sede – CP_4
che gli interlocutori attribuivano a malfunzionamenti dell'impianto di quest'ultima – aggiungendo che aveva inviato le guardie giurate, che non avevano riscontrato irregolarità all'esito dei controlli esterni, gli unici per loro possibili non disponendo delle chiavi per l'accesso allo stabile.
Rispetto a dette registrazioni, di cui aveva chiesto il deposito con memoria ex art. 183 comma VI
n. 2 cpc, la convenuta si è limitata ad eccepire mediante il Difensore comparso in sua rappresentanza all'udienza del 25.10.2023 che la telefonata delle ore 2,36 alla SI Per_1
non sarebbe mai avvenuta e che la registrazione della conversazione telefonica tra questa e l'operatore di sarebbe “incompleta”, instando per la pronuncia di ordine di esibizione P_
pagina 13 di 16 integrale ai Carabinieri della Stazione di MP.
L'eccezione è generica e contraddittoria (delle due l'una: o si ritiene che la telefonata non sia avvenuta oppure che sia incompleta la registrazione della stessa prodotta in giudizio) e, in ogni caso, non chiarisce quali sarebbero le manomissioni e in cosa consisterebbe l'incompletezza della conversazione, ascoltabile e comprensibile sul file audio agli atti, da cui non è percepibile alcuna alterazione, anche atteso che le voci registrate sono le medesime degli interlocutori delle precedenti, i quali facevano riferimento alle prime telefonate nelle quali era stata concordata l'ispezione congiunta del Sig. e delle guardie giurate di , pacificamente eseguita Per_2 P_
con risultato negativo.
La circostanza che, dopo la prima ispezione di unitamente alle guardie di Testimone_2
la SI sia stata chiamata da quest'ultima, una volta ricevuti i segnali di P_ Per_1
allarme alla Centrale operativa, è inoltre confermata dalla testimonianza di CP_6
operatore di che ha dichiarato di avere lui stesso personalmente effettuato entrambe le P_
telefonate partite da di cui vi è registrazione in atti, con cui era stata avvisata la SI P_
dei segnali di allarme inviati dal sistema di . Per_1 CP_4
Nessuna eccezione di incapacità a testimoniare è stata sollevata dalla Difesa dell'attrice rispetto al testimone e lo stesso appare attendibile, stante il riscontro alla sua deposizione CP_6 rinvenibile dalle registrazioni di cui si è dato atto e l'inesistenza di deposizioni di contenuto diverso e contrastante rese da altri testimoni.
In particolare, il teste indotto dall'attrice, ha riferito di aver appreso dai Testimone_2 propri amministratori che non avevano ricevuto chiamate, salvo poi aggiungere di “non avere conoscenza diretta di telefonate giunte a terzi”, ovvero alla SI (si veda il verbale Per_1 dell'udienza del 19.10.2023, deposizione di in risposta ai capitoli di prova nn. Testimone_6
57 e ss di parte attrice), il che chiaramente non consente di escludere che – come comprovato dalle registrazioni agli atti – questa sia stata raggiunta telefonicamente dall'Istituto di vigilanza.
Infine, il testimone ha riferito che, una volta ricevuti nuovi segnali di allarme dalla CP_6
sede di MP, aveva inviato sul posto la guardia giurata per un CP_4 Testimone_4
secondo controllo (solo all'esterno, disponendo il personale di delle chiavi dei cancelli CP_4
esterni e non di quelle dello stabile) e la circostanza è confermata dal contenuto dell'ultima conversazione telefonica tra tale testimone e la SI a nulla rilevando che il Sig. Per_1
abbia invece riferito di non ricordare di tale ulteriore ispezione esterna - dichiarazione Tes_4
compatibile con il lungo tempo trascorso tra i fatti e la deposizione nella presente causa - ma di pagina 14 di 16 aver riportato quanto accaduto nella notte tra il 17 e il 18 giugno 2014 nella relazione di servizio
(doc. 11 di parte convenuta), ove in effetti si legge di un controllo alle ore 2,30.
Alla luce delle considerazioni che precedono, sussiste prova adeguata dell'adempimento agli obblighi su cui si appuntavano le allegazioni attoree di inadempimento della convenuta, consistenti nell'effettuazione di telefonate al personale di preposto a riceverle a seguito dei CP_4 segnali di allarme trasmessi alla Centrale operativa dell'Istituto di vigilanza, e nell'invio di personale delle guardie giurate per l'espletamento di controlli, regolarmente effettuati, in un caso all'intero dello stabile stante la presenza dell'incaricato della stessa , e nel prosieguo della CP_4 notte all'esterno, per indisponibilità delle chiavi per l'accesso all'edificio da parte delle guardie di
P_
Né, come appena tratteggiato negli scritti conclusionali dell'attrice (comparsa conclusionale, pag.
20), l'indagine su ulteriori profili di inadempimento può essere estesa allo svolgimento di controlli da parte della convenuta con impiego di scarsa diligenza o con imperizia, allegazione questa oltre che del tutto generica sicuramente tardiva poiché attinente a condotte inadempienti non oggetto di tempestiva allegazione con atto di citazione e prima memoria ex art. 183 comma
VI n. 1 cpc.
La fondatezza dell'eccezione di decadenza e l'accertamento dell'esatto adempimento della convenuta hanno portata assorbente rispetto alle restanti eccezioni e questioni sollevate dalle parti in ordine alla misura del danno subito dall'attrice, all'operatività della polizza assicurativa della convenuta con la terza chiamata ed alla fondatezza delle domande nei confronti di quest'ultima ed escludono l'accoglibilità delle istanze istruttorie per l'ammissione delle quali le parti hanno insistito all'atto della precisazione delle conclusioni, la cui reiezione va quindi confermata, trattandosi di richieste irrilevanti ai fini del decidere.
4. Sulle spese di lite.
Vengono poste a carico dell'attrice, in applicazione del principio generale della soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c., le spese di lite sostenute dalla convenuta ed altresì dalla terza chiamata a titolo di garanzia impropria, per le quali trova applicazione il principio di causalità, secondo cui
“Attesa la normale responsabilità dell'attore per aver dato luogo al giudizio con una pretesa infondata, una volta rigettata la domanda principale, le spese sostenute dal terzo, chiamato a titolo di garanzia impropria, vanno poste a carico del soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6514 del 02/04/2004; conformi ex multis: Cass. Sez. 3, pagina 15 di 16 Sentenza n. 17770 del 05/09/2005; Sez. 3, Sentenza n. 8363 del 08/04/2010, Sez. 2, Sentenza n.
23552 del 10/11/2011; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 2492 del 08/02/2016).
La liquidazione ha luogo come da dispositivo in applicazione del DM 147/2022, nella cui vigenza si è esaurita l'attività difensiva (cfr art. 6 DM 147/2022: “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”), avuto riguardo ai parametri medi per tutte le fasi del giudizio rispetto al rapporto processuale tra l'attrice e la convenuta, minimi con riferimento al rapporto processuale con la terza chiamata, in considerazione dell'attività difensiva svolta e del fatto che quest'ultima ha in larga parte aderito alle argomentazioni in fatto e in diritto della propria assicurata, sviluppandone di proprie limitatamente alla questione dell'operatività della polizza.
La condanna è comprensiva del rimborso delle spese documentate e di quelle generali, nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) RIGETTA le domande di Parte_1
SOTTOSCRITTO IL RISCHIO DI CUI AL CERTIFICATO N. 1901906;
2) CONDANNA ASSICURATORI AL SOTTOSCRITTO IL Parte_1
RISCHIO DI CUI AL CERTIFICATO N. 1901906 a rifondere le spese di lite a favore di e di che si Controparte_1 Controparte_2 liquidano per la prima delle due parti vittoriose in € 22.457,00 per compensi di Avvocato, spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre i.v.a. e c.p.a. come per Legge e, per la seconda, in 11.229,00 per compensi di Avvocato, spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre i.v.a. e c.p.a. come per Legge.
Firenze, 23 gennaio 2025.
Il Giudice
dott. Silvia Orani
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