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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/07/2025, n. 3494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3494 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del G.O. d.ssa Maria Barbara Giardinieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6621/20 R.G., avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F. ) , e ( C.F. CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
), nata a [...] ( RC ) il 09.07.1958, elettivamente domiciliati in
[...]
Giarre Via Callipoli n. 149 ove è sito lo studio dell'avv. Michele Costanzo ( C.F.
[...]
) che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;
C.F._3
ATTORI
CONTRO
(C.F. ) sito in Giarre Viale Libertà n. 149, Controparte_1 P.IVA_1
in persona dell'amministratore pro-tempore, elettivamente domiciliato in Giarre Piazza
Sac. Spina n.5 presso lo studio dell'avv. Andrea Patanè ( C.F. ) CodiceFiscale_4
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
CONVENUTO
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 15.06.2020 i sig.ri e Parte_1 Parte_2
, nella qualità di comproprietari di unità immobiliare facente parte del
[...] CP_1 sito in Giarre Viale Libertà n. 149, proponevano opposizione avverso il decreto
[...]
ingiuntivo n. 1349/2020, provvisoriamente esecutivo, reso dal Tribunale di Catania in data 27.03.2020 e notificato il 25.05.2020, con il quale veniva ingiunto agli stessi il pagamento – in solido fra loro – della somma di € 11.608,80 per oneri condominiali come in domanda, oltre interessi e spese legali per come determinate in decreto.
Deducevano gli opponenti che nessuna somma era dovuta dagli stessi nei confronti del
Condominio opposto e ciò per i motivi qui di seguito riportati: 1) In via preliminare, la sussistenza di litispendenza e pregiudizialità essendo pendente il giudizio iscritto al n.
16018/19 RG avente ad oggetto l'impugnazione delle delibere condominiali poste a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo;
2) Mancanza dell'elemento costitutivo della domanda essendo le deliberazioni assembleari del 24.06.2019 e del 30.09.2019 affette da nullità; 3) Illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per carenza dell'elemento costitutivo della domanda per quel che attiene la porzione di somme che ricadono nella categoria “parti private” della ripartizione complessiva comunicata con nota del
29.07.2019 e posta a base della domanda.
Pertanto, in accoglimento della spiegata opposizione, chiedevano statuirsi come segue:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni altra contraria istanza, eccezione e difesa…..In via subordinata alle esposte preliminari, sempre sospendendo l'esecutività dell'opposto decreto, comunque nel merito, revocare l'opposto decreto dichiarando nulle le deliberazioni assembleari adottate dall'opposto condominio il 24.06.2019 e del
30.09.2019. In via del tutto subordinata revocare l'opposto decreto e dire dovuta al condominio la minor somma di € 6.345,00 subordinando lo svincolo del deposito cauzionale all'esecuzione dei lavori. Comunque con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge.”
Radicatosi il contraddittorio, il Condominio opposto, con atto di costituzione del
09.10.2020, chiedeva il rigetto della proposta opposizione nonché l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “…Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di Catania, contrariis reiectis: - in via preliminare rigettare la richiesta di sospensione del presente giudizio e dell'esecutività del decreto ingiuntivo opposto non sussistendone i presupposti di legge;
- nel merito rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dai sig.ri Pt_1 e perché infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto
[...] Parte_2
confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 1349 del 2020 emesso dal Tribunale
Civile di Catania;
- in subordine condannare i signori e Parte_1 Parte_2
al pagamento delle somme che saranno ritenute da essi dovute. Spese e compensi”
All'udienza di prima comparizione del 04.11.2020, svoltasi in modalità cartolare, il
Tribunale rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto opposto e, non rinvenendo ragioni per la sospensione del giudizio, assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 VI° comma c.p.c. rinviando all'udienza del 25.06.2021 per l'adozione dei provvedimenti conseguenziali.
Alla detta udienza, essendo ancora in corso il procedimento di mediazione, il Tribunale rinviava all'udienza al 12.01.2022.
Dopo ulteriori rinvii, all'udienza del 18.05.2022, il Tribunale disponeva l'ammissione dell'interrogatorio formale dell'amministratore del opposto sugli articolati di CP_1
cui all'atto di citazione e alla memoria ex art. 183 VI° comma n.2 c.p.c. , rinviando per l'assunzione all'udienza del 30.11.2022 ore 10,30; riservando all'esito la decisione sugli ulteriori mezzi istruttori.
All'udienza così fissata, pur essendo presente l'amministratore del Controparte_1
per rendere l'interrogatorio formale ammesso, le parti chiedevano disporsi la riunione del presente procedimento con quello contrassegnato dal n. 16018/19 RG già assegnato al concludente Decidente. Il Giudice istruttore, quale presidente facente funzioni della III
Sezione, assegnava la causa al concludente G.O. per l'eventuale riunione per connessione dei procedimenti.
Quindi, una volta fissata l'udienza per la discussione della riunione, il Tribunale rinviava per l'assunzione della relativa determinazione all'udienza del 25.05.2023 assegnando alle parti termine per note difensive.
All'esito dell'udienza come sopra indicata, il Tribunale rigettava, con ordinanza del
30.05.2023 e per le ragioni ivi indicate, l'istanza di riunione rinviando per la prosecuzione all'udienza del 30.11.2023. Quindi, alla detta udienza parte opponente chiedeva disporsi la sospensione del presente procedimento stante la pregiudizialità di quello iscritto al n. 16018/19 RG e, in via gradata, chiedeva l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti.
Il Tribunale – con ordinanza del 04.02.2024 – disponeva il rigetto dell'istanza di sospensione rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
11.07.2024.
Dopo alcuni rinvii, all'udienza del 28.11.2024 – una volta precisate le conclusioni – la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. .
§§§§§§
Ciò posto, si osserva che la somma portata dal decreto ingiuntivo opposto trovava il suo titolo giustificativo nelle delibere assunte dall'assemblea condominiale in data 24.06 e
30.09.2019 con le quali veniva approvato il criterio di riparto dei lavori disposti nelle precedenti assemblee tenutesi in data 20.12.2018, 08.01.2019 e 07.05.2019.
Le suddette delibere venivano impugnate dagli odierni attori nel giudizio iscritto al n.
16018/19 RG definito con sentenza del Tribunale di Catania n. 5524/24 con la quale sono stati rigettati i motivi di gravame proposti avverso le delibere adottate in data 24.06 e
30.09.2019 confermando così l'efficacia e la validità delle decisioni assunte dalla compagine condominiale.
Sul punto, unanime e costante giurisprudenza di legittimità, statuisce che “La delibera assembleare costituisce titolo sufficiente del credito del e legittima non solo CP_1
la concessione del decreto ingiuntivo , ma anche la condanna del a pagare le CP_1
somme nel processo oppositorio a cognizione piena ed esauriente , il cui ambito è, dunque, ristretto alla verifica della perdurante esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere” ( Si veda Cass. Civ. Sez.
Unite n.26629/09, Cass. Civ. n. 4672/17 )
Ciò posto, nell'ipotesi di procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice deve limitare l'accertamento solo alla perdurante esistenza ed efficacia della relativa delibera assembleare, senza poter sindacare – neanche in via incidentale – sulla loro validità. Nel caso che ci occupa, in ordine alla somma portata dal decreto ingiuntivo, la sentenza n. 5524/24 resa dal Tribunale di Catania non ha fatto venire meno il titolo in forza del quale la somma era stata ingiunta;
ne consegue che in relazione all'importo di € 11.608,80 il decreto ingiuntivo opposto và confermato.
Peraltro, occorre ricordare che nel giudizio concernente il pagamento di contributi condominiali, il condominio opposto soddisfa l'onere probatorio sullo stesso incombente con la produzione del verbale dell'assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese nonché dei relativi documenti. La delibera condominiale di approvazione della spesa costituisce titolo sufficiente del credito del e legittima, non solo la CP_1
concessione del decreto ingiuntivo, ma altresì la condanna del a pagare le CP_1
somme nel processo a cognizione piena ed esauriente, ove sia verificata la perdurante esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere.
Ne consegue che il Giudice deve accogliere l'opposizione e negare la fondatezza del credito vantato dalla gestione condominiale solo nell'ipotesi in cui la delibera assembleare su cui esso poggia abbia perduto la sua efficacia per esserne stata l'esecuzione sospesa dal giudice dell'impugnazione o per avere questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione di merito nel giudizio di opposizione ancorchè non passata in giudicato, annullato la deliberazione. ( In tal senso Cass. Civ. n. 16635/24, n. 15696/20)
Nella fattispecie che ci occupa, il ha assolto all'onere probatorio Controparte_1
sullo stesso incombente provvedendo alla produzione delle delibere di approvazione di spesa e di ripartizione del relativo onere nonché delle pregresse decisioni correlate con le delibere impugnate nel giudizio iscritto al n. 16018/19 RG.
A ciò si aggiunga che, ad oggi, la sentenza n. 5524/24 – ancorchè non passata in giudicato- ha statuito il rigetto dell'impugnazione proposta avverso le delibere adottate dalla compagine condominiale in data 24.06 e 30.09.2019; quest'ultime pertanto mantengono la loro esistenza ed efficacia. Alla luce di quanto finora esposto, ne discende il rigetto dell'opposizione svolta con l'integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto nonché la refusione delle spese di lite sostenute da parte opposta. Va peraltro rigettata la richiesta – avanzata dagli opponenti - di sospensione del presente giudizio per la pendenza di quello di impugnazione avverso la sentenza n. 5524/24 che ha definito il proc. iscritto al n. 16018/19 RG e ciò per le ragioni già ampiamente esposte nella ordinanza resa in data 04.02.2024 che qui deve intendersi integralmente richiamata.
Con riguardo alle spese di lite, in considerazione del fatto che nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio ( Si veda in tal senso Cass. Civ. n. 11606/18 e n. 14764/07), le spese processuali, attesa la soccombenza degli odierni opponenti, sono poste – in solido - a carico dei sig.ri e e liquidate per come in dispositivo. Parte_1 Parte_2
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6621/20 R.G.:
Rigetta l'opposizione proposta dai sig.ri e e per l'effetto Parte_1 Parte_2 conferma il decreto ingiuntivo n. 1349/20 RG emesso dal Tribunale di Catania il
27.03.2020 già immediatamente esecutivo;
Condanna gli opponenti e – in solido fra loro – alla Parte_1 Parte_2 rifusione delle spese di lite in favore del sito in Giarre Viale Controparte_1
Libertà n. 149, in persona dell'amministratore pro-tempore che si liquidano complessivamente in € 3.225,50 (compensi pari ad € 3.080,00 e spese non imponibili €
145,50) oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
Augusta, 08 Luglio 2025 IL G.O.
D.ssa Maria Barbara Giardinieri
Depositato telematicamente
Ex art. 15 D.M. 44/2011