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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 29/05/2025, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN MOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRINDISI
UFFICIO LAVORO
Il Giudice Onorario di Pace, avv. SIMONE COPPOLA, in funzione del Giudice del
Lavoro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA con contestuale motivazione, nella causa iscritta al n. 732/2023, discussa all'udienza dell'29.05.2025 promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato a margine del ricorso Parte_1 dall'Avv. Fabio Stranieri Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dall'Avv.to Diana Anna Rotunno, Resistente CP_1
OGGETTO: differenza postumi malattia professionale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 01.03.2023, il ricorrente di cui in epigrafe – premesso di aver svolto attività lavorativa alle dipendenze di varie società con le mansioni di operaio intonacatore – esponeva di aver presentato, in data
01.12.2022, domanda amministrativa per il riconoscimento della natura professionale della patologia denunciata (tendinopatia).
Rappresentava che con provvedimento del 03.02.2023, aveva accertato il CP_1 nesso di causalità tra il rischio lavorativo cui è stata sottoposto e la malattia denunciata con punteggio pari al 7%.
Ritenuta tuttavia l'erroneità di siffatta quantificazione, chiedeva che fosse accertata la sussistenza di postumi in misura pari al 10% o ovvero nella misura da determinarsi in corso di causa anche a seguito di CTU con conseguente condanna dell'istituto convenuto alla liquidazione dell'indennità nella misura prevista dalla legge oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino al soddisfo oltre spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi anticipatario. Costituendosi in giudizio, l' ha contestato gli avversi assunti richiamando le CP_1 valutazioni medico - legali espresse dai propri sanitari ed ha concluso per il rigetto del ricorso.
Istruita la causa con la consulenza tecnica d'ufficio, all'odierna udienza, fissata per la discussione, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni che seguono.
***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
Preliminarmente giova precisare che alla presente fattispecie è applicabile quanto disposto dal D. Lgs. n. 38/00, che, all' art. 13, comma 2, prevede: “In caso di danno biologico [ndr. definita dal comma 1 come “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”], i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma
3, l nell' àmbito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della CP_1 prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga
l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico- relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico».
Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Tanto premesso, non essendo in contestazione l'esistenza della patologia denunciata e la circostanza che la stessa sia riconducibile all'attività lavorativa svolta dal ricorrente (avendo riconosciuto in via amministrativa l'esistenza CP_1 di una menomazione pari al 7%), è stata disposta CTU medico legale al fine di quantificare i postumi occorsi all'istante a causa della suddetta patologia individuandone la decorrenza.
L'odierno ufficio osserva che il CTU nominato, Dott. , nella Persona_1 relazione depositata in data 12.03.2025, a seguito della sua indagine medico legale, integrata dalla documentazione in atti, ha rilevato che il ricorrente risulta affetto da “Sindrome da conflitto subacromiale con tendinopatia spalla dx e sx in destrimane”.
Ha poi argomento che “Nel caso in esame, pur in assenza in atti del documento di valutazione del rischio ex D.L. 81/08, dall'analisi della documentazione presente e da quanto riferitoci anamnesticamente risulta che il periziato è stato adibito nel corso degli anni a lavorazioni (intonacatore-imbianchino) da considerarsi a rischio sia di sovraccarico biomeccanico degli arti superiori che di movimentazione manuale carichi.
Tali mansioni comportano abitualmente movimenti ripetitivi di elevazione e flesso- estensione, abduzione, adduzione, rotazione esterna ed interna, l'assunzione di posture incongrue in uno a contemporanea esposizione a vibrazioni interessanti il sistema mano braccio che possono essere generate, come nel caso specifico, dall'utilizzo del miscelatore e del flessibile. Si può pertanto concludere che il periziato sia stato esposto ad un rischio certo da movimenti ripetitivi degli arti superiori, posture incongrue e da movimentazione manuale carichi;
occorre quindi valutare se tale esposizione sia stata sufficientemente prolungata da rendere plausibile la causazione del danno. (…)
La Commissione Europea indica quelle che ritiene siano, a seconda della patologia, le latenze minime necessarie, per un certo tipo di esposizione, per la comparsa della tecnopatia;
per quel che riguarda le periartriti, il minimo periodo di latenza è di un mese e la durata minima dell'esposizione è di sei mesi. Nel caso in esame
l'esposizione è stata molto prolungata nel tempo.
(…) Nel caso in esame risulta sicuramente soddisfatto il criterio cronologico e quello dell'adeguatezza eziologica, che richiede tra esposizione lavorativa e ricorrenza del danno un sufficiente periodo di tempo, a seconda dell'intensità del rischio, cioè dell'esposizione lavorativa e della concentrazione della noxa patogena. Del pari risulta rispettato il criterio topografico. In ultimo, non risultano presenti fattori di natura extraprofessionale che possano aver agito come causa predominante nel determinismo delle patologie per cui è causa”.
Relativamente al danno biologico, e facendo riferimento alla Tabella delle
Menomazioni di cui al DM 12.07.2000, ha quantificato il complessivo grado dello stesso nella misura dell'8 %, determinandone la decorrenza dall'epoca domanda amministrativa.
Orbene, ritiene il giudicante di dover aderire alle conclusioni cui il CTU è pervenuto attraverso un accurata e rigorosa valutazione medico legale, supportata dal puntuale esame della documentazione in atti e stante altresì l'assenza di specifiche contestazioni delle parti – non pervenute nel termine di cui all'art. 195 co. 3 c.p.c. né formulate in occasione dell'odierna udienza – idonee ad infirmarne la valenza.
Pertanto, sulla scorta delle motivate conclusioni peritali, sussistendo i presupposti per il riconoscimento del danno biologico nella misura indicata nella CTU, il ricorso può trovare accoglimento e l' condannato al pagamento del dovuto. CP_1
Le spese di giudizio – liquidate tenuto conto dell'assenza di questioni giuridiche complesse - seguono la soccombenza.
P.Q.M
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti dell' così provvede: CP_1 accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla liquidazione di un indennizzo corrispondente a un danno biologico pari all' 8% in dipendenza della malattia professionale denunciata a far data dalla domanda amministrativa e, per l'effetto, condanna l' al pagamento del dovuto, oltre interessi legali o rivalutazione CP_1 sino al soddisfo.
Condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente CP_1 liquidate in €.2.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge con distrazione in favore dell'Avv. Fabio Stranieri dichiaratosi anticipatorio.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, già liquidate con CP_1 separato decreto.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Marcella De Michele, componente dell'Ufficio per il Processo.
Sentenza pubblicata mediante lettura in aula ed allegazione a verbale Brindisi, 29.05.2025
Il Giudice Onorario di Pace
Avv. SIMONE COPPOLA
IN MOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRINDISI
UFFICIO LAVORO
Il Giudice Onorario di Pace, avv. SIMONE COPPOLA, in funzione del Giudice del
Lavoro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA con contestuale motivazione, nella causa iscritta al n. 732/2023, discussa all'udienza dell'29.05.2025 promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato a margine del ricorso Parte_1 dall'Avv. Fabio Stranieri Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dall'Avv.to Diana Anna Rotunno, Resistente CP_1
OGGETTO: differenza postumi malattia professionale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 01.03.2023, il ricorrente di cui in epigrafe – premesso di aver svolto attività lavorativa alle dipendenze di varie società con le mansioni di operaio intonacatore – esponeva di aver presentato, in data
01.12.2022, domanda amministrativa per il riconoscimento della natura professionale della patologia denunciata (tendinopatia).
Rappresentava che con provvedimento del 03.02.2023, aveva accertato il CP_1 nesso di causalità tra il rischio lavorativo cui è stata sottoposto e la malattia denunciata con punteggio pari al 7%.
Ritenuta tuttavia l'erroneità di siffatta quantificazione, chiedeva che fosse accertata la sussistenza di postumi in misura pari al 10% o ovvero nella misura da determinarsi in corso di causa anche a seguito di CTU con conseguente condanna dell'istituto convenuto alla liquidazione dell'indennità nella misura prevista dalla legge oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino al soddisfo oltre spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi anticipatario. Costituendosi in giudizio, l' ha contestato gli avversi assunti richiamando le CP_1 valutazioni medico - legali espresse dai propri sanitari ed ha concluso per il rigetto del ricorso.
Istruita la causa con la consulenza tecnica d'ufficio, all'odierna udienza, fissata per la discussione, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni che seguono.
***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
Preliminarmente giova precisare che alla presente fattispecie è applicabile quanto disposto dal D. Lgs. n. 38/00, che, all' art. 13, comma 2, prevede: “In caso di danno biologico [ndr. definita dal comma 1 come “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”], i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma
3, l nell' àmbito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della CP_1 prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga
l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico- relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico».
Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Tanto premesso, non essendo in contestazione l'esistenza della patologia denunciata e la circostanza che la stessa sia riconducibile all'attività lavorativa svolta dal ricorrente (avendo riconosciuto in via amministrativa l'esistenza CP_1 di una menomazione pari al 7%), è stata disposta CTU medico legale al fine di quantificare i postumi occorsi all'istante a causa della suddetta patologia individuandone la decorrenza.
L'odierno ufficio osserva che il CTU nominato, Dott. , nella Persona_1 relazione depositata in data 12.03.2025, a seguito della sua indagine medico legale, integrata dalla documentazione in atti, ha rilevato che il ricorrente risulta affetto da “Sindrome da conflitto subacromiale con tendinopatia spalla dx e sx in destrimane”.
Ha poi argomento che “Nel caso in esame, pur in assenza in atti del documento di valutazione del rischio ex D.L. 81/08, dall'analisi della documentazione presente e da quanto riferitoci anamnesticamente risulta che il periziato è stato adibito nel corso degli anni a lavorazioni (intonacatore-imbianchino) da considerarsi a rischio sia di sovraccarico biomeccanico degli arti superiori che di movimentazione manuale carichi.
Tali mansioni comportano abitualmente movimenti ripetitivi di elevazione e flesso- estensione, abduzione, adduzione, rotazione esterna ed interna, l'assunzione di posture incongrue in uno a contemporanea esposizione a vibrazioni interessanti il sistema mano braccio che possono essere generate, come nel caso specifico, dall'utilizzo del miscelatore e del flessibile. Si può pertanto concludere che il periziato sia stato esposto ad un rischio certo da movimenti ripetitivi degli arti superiori, posture incongrue e da movimentazione manuale carichi;
occorre quindi valutare se tale esposizione sia stata sufficientemente prolungata da rendere plausibile la causazione del danno. (…)
La Commissione Europea indica quelle che ritiene siano, a seconda della patologia, le latenze minime necessarie, per un certo tipo di esposizione, per la comparsa della tecnopatia;
per quel che riguarda le periartriti, il minimo periodo di latenza è di un mese e la durata minima dell'esposizione è di sei mesi. Nel caso in esame
l'esposizione è stata molto prolungata nel tempo.
(…) Nel caso in esame risulta sicuramente soddisfatto il criterio cronologico e quello dell'adeguatezza eziologica, che richiede tra esposizione lavorativa e ricorrenza del danno un sufficiente periodo di tempo, a seconda dell'intensità del rischio, cioè dell'esposizione lavorativa e della concentrazione della noxa patogena. Del pari risulta rispettato il criterio topografico. In ultimo, non risultano presenti fattori di natura extraprofessionale che possano aver agito come causa predominante nel determinismo delle patologie per cui è causa”.
Relativamente al danno biologico, e facendo riferimento alla Tabella delle
Menomazioni di cui al DM 12.07.2000, ha quantificato il complessivo grado dello stesso nella misura dell'8 %, determinandone la decorrenza dall'epoca domanda amministrativa.
Orbene, ritiene il giudicante di dover aderire alle conclusioni cui il CTU è pervenuto attraverso un accurata e rigorosa valutazione medico legale, supportata dal puntuale esame della documentazione in atti e stante altresì l'assenza di specifiche contestazioni delle parti – non pervenute nel termine di cui all'art. 195 co. 3 c.p.c. né formulate in occasione dell'odierna udienza – idonee ad infirmarne la valenza.
Pertanto, sulla scorta delle motivate conclusioni peritali, sussistendo i presupposti per il riconoscimento del danno biologico nella misura indicata nella CTU, il ricorso può trovare accoglimento e l' condannato al pagamento del dovuto. CP_1
Le spese di giudizio – liquidate tenuto conto dell'assenza di questioni giuridiche complesse - seguono la soccombenza.
P.Q.M
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti dell' così provvede: CP_1 accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla liquidazione di un indennizzo corrispondente a un danno biologico pari all' 8% in dipendenza della malattia professionale denunciata a far data dalla domanda amministrativa e, per l'effetto, condanna l' al pagamento del dovuto, oltre interessi legali o rivalutazione CP_1 sino al soddisfo.
Condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente CP_1 liquidate in €.2.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge con distrazione in favore dell'Avv. Fabio Stranieri dichiaratosi anticipatorio.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, già liquidate con CP_1 separato decreto.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Marcella De Michele, componente dell'Ufficio per il Processo.
Sentenza pubblicata mediante lettura in aula ed allegazione a verbale Brindisi, 29.05.2025
Il Giudice Onorario di Pace
Avv. SIMONE COPPOLA