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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 31/03/2025, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1045/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Bologna, sezione seconda civile, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Maria Cristina Salvadori Presidente dott.ssa Mariacolomba Giuliano Consigliere dott.ssa Maria Laura Benini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. 1045/2022 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
SILVIA STEFANELLI e dall'Avv. LUCA NICOLINI ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Bologna, via dell'Indipendenza n. 27;
-Appellante- contro
(C.F. e (C.F. CP_1 C.F._1 CP_2
, in proprio e quali eredi di C.F._2 Persona_1
, rappresentati e difesi dall'Avv. MARCELLO ABBATI e dall'Avv. CRISTINA
[...]
ABBATI ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Parma, p.le Corte d'Appello n. 2;
-Appellati e appellanti incidentali-
Controparte_3
-Appellata contumace-
In punto a: appello avverso la sentenza n. 489/2022 del Tribunale di Parma.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza del 28.5.2024. Motivi della decisione
Il Tribunale di Parma, con sentenza n. 489/2022 pubblicata in data 21.4.2022, pronunciandosi sulle domande proposte da e anche quali eredi CP_1 CP_2 del padre deceduto in corso di causa, ha condannato in via Persona_1 solidale nella sua veste di mandatario ex lege di Controparte_3
e Parte_1 Controparte_4 al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, lamentati dagli attori iure proprio e iure hereditatis, subiti a causa dell'incidente stradale verificatosi in RO in data 26.8.2017, quando veniva investito sulle strisce pedonali, riportando Persona_1 gravissime lesioni che erano sfociate, l'8.5.2020, nella morte. ha proposto appello avverso tale sentenza, affidandosi a quattro Parte_1 motivi, con cui lamenta: I. Violazione ed errata applicazione dell'art. 152 Cod. Ass. e mancato accoglimento dell'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva dell'appellante; II. Violazione ed errata applicazione della legge OA in punto di qualificazione del danno non patrimoniale: A. errato riconoscimento della personalizzazione del danno non patrimoniale patito da e B. Persona_1
Errato riconoscimento della personalizzazione del danno non patrimoniale patito da e ; CP_2 CP_1
III. Errato riconoscimento del danno patrimoniale;
IV. Violazione ed errata applicazione delle previsioni di cui agli artt. 91 e 92
c.p.c.
e si sono costituiti in giudizio, contestando il fondamento dell'avverso CP_1 CP_2 gravame e proponendo a loro volta appello incidentale, lamentando, con unico motivo, la
“errata quantificazione dell'importo dovuto per danno non patrimoniale relativo alla posta c.d. danni fisici”. non si è, invece, costituita, sicché ne è stata Controparte_3 dichiarata la contumacia con ordinanza del 25.10.2022.
*** Con il primo motivo di appello, ribadisce l'eccezione – sollevata Parte_1 nel primo grado di giudizio e rigettata dal Tribunale – della carenza della propria legittimazione passiva.
Essa sostiene che i danneggiati avrebbero chiamato in giudizio “ Parte_1
(P.I. ) , in persona del rapp.te legale, P.IVA_2 Controparte_4 corr. in Trieste, c.so Italia n. 31”, soggetto asseritamente distinto da Parte_1
(P.I. , con sede in Listopadska n. 2, Zagabria (RO), con cui
[...] NumeroDiCar_1 risulta stipulato il contratto di assicurazione che copre la responsabilità civile nel caso di specie: tuttavia, l'impresa italiana citata in causa non potrebbe stare in giudizio per conto di quella OA, se non in relazione all'attività esercitata in territorio italiano, mentre verrebbe qui in rilievo una polizza emessa dalla compagnia assicurativa OA e un sinistro avvenuto in RO. Del resto, la nemmeno Controparte_4 esisteva al momento del sinistro, essendosi stabilita in solo Parte_1 CP_4 nel 2019.
Il motivo non è fondato.
Non coglie nel segno la tesi dell'esistenza di due soggetti giuridici distinti, l'uno avente sede legale in RO e l'altro in , trattandosi, a ben vedere, di un unico soggetto CP_4 giuridico – – avente sede legale in RO e sede secondaria in Parte_1
, in quanto operante in regime di stabilimento ex art. 23 del Codice delle CP_4
Assicurazioni.
Dunque, gli attori in primo grado hanno correttamente citato in giudizio
[...]
– rappresentanza legale per l'Italia, notificando l'atto introduttivo presso Parte_1 la relativa sede italiana: non a caso, a fronte di tale notifica, si è costituita – e oggi propone appello – con sede legale in RO, a Zagabria, via Listopadska Parte_1
n. 2 “e con stabile organizzazione per l'Italia sita in Trieste, Corso Italia, 31”, la cui partita iva (P.I. ) coincide con quella della società evocata in giudizio. La P.IVA_3 circostanza che, poi, la medesima società abbia anche un codice fiscale croato ai fini della legislazione d'impresa e fiscale della RO, non significa che la stessa sia un soggetto autonomo e distinto.
La Visura camerale prodotta dai fratelli avvalora quanto affermato, attestando che CP_2 ad essere iscritta nel registro delle imprese italiano non è una ipotetica società diversa chiamata ”, con sede in Controparte_4 Controparte_4
Trieste, ma sempre , avente sede legale in Zagabria, Listopadka Parte_1
2, RO, società costituita in base a leggi di altro stato e avente Trieste quale sede secondaria. Del resto, l'appellante si limita ad allegare del tutto genericamente che la società italiana potrebbe stare in giudizio per conto di quella OA solo in riferimento a una non meglio precisata “attività esercitata in territorio italiano”, ma non fornisce alcun elemento di prova dell'esistenza di simili limitazioni ai poteri di rappresentanza. Sussiste, quindi, la legittimazione passiva dell'assicurazione convenuta e oggi appellante.
Con il secondo motivo di appello, l'impresa di assicurazione lamenta, anzitutto, l'erronea ed eccessiva liquidazione del danno non patrimoniale subito da Persona_1
Invero, il primo giudice, nel determinare l'ammontare del risarcimento per i “danni fisici”, i “danni da stress” e i “danni da sfregio” subiti dalla vittima dell'incidente, avrebbe indebitamente aumentato gli importi massimi individuati sulla base dei criteri orientativi condivisi dalla Corte Suprema della Repubblica di RO per la liquidazione dei danni non patrimoniali in caso di violazione dei diritti della personalità, applicando del tutto arbitrariamente una personalizzazione in percentuale sulla somma “tabellarmente” dovuta, senza, peraltro, fornire adeguata motivazione.
In particolare, quanto ai c.d. “danni fisici”, a fronte della previsione, da parte della Corte
Suprema di RO, di un importo giornaliero di 555,00 kn (pari a circa € 73,26) per
“dolori forti” – importo che, dunque, terrebbe già conto della gravità delle lesioni – il giudice avrebbe arbitrariamente riconosciuto la maggior somma di € 100,00 al giorno.
Il risarcimento dei danni fisici è oggetto, altresì, dell'appello incidentale di e CP_1 CP_2
i quali lamentano l'errore del calcolo della durata del periodo complessivo di
[...] malattia, limitato ai 430 giorni di invalidità temporanea (dal 26.8.2017, giorno dell'incidente, al 30.10.2018, giorno della definitiva dimissione dai reparti ospedalieri) stimati dal CTU dott. sulla base di una valutazione medico legale secondo cui lo Per_2 stato di – dal 30.10.2018 e sino al giorno del decesso, avvenuto Persona_1 in data 8.5.2020 – si era stabilizzato in una invalidità permanente al 95%, ossia uno stato clinico altamente invalidante, ma fisso nella sua gravità.
Avendo il primo giudice negato l'esistenza della condizione di invalidità permanente, egli avrebbe, comunque, dovuto valutare il periodo di malattia dal 30.10.2018 fino al decesso, in conformità a quella giurisprudenza secondo cui il danno alla salute che può patire la vittima di lesioni personali, la quale sopravviva quoad tempore e poi deceda a causa della gravità delle lesioni, consiste sempre in una invalidità temporanea. Dunque, i giorni da computare al fine del calcolo della voce di risarcimento relativa ai danni fisici sarebbero
986, per un complessivo importo di € 98.600,00.
Tornando all'appello principale, quanto ai “danni da stress”, che i criteri orientativi indicano nel massimo in 45.000,00 kn (pari a € 5.940,00), Parte_1 contesta la liquidazione, riconosciuta in nome di una non meglio argomentata personalizzazione, della somma di € 10.000,00, pari addirittura al doppio dell'importo
“tabellare”. Ancora, il danno psichico da sfregio, fissato nel massimo in 55.000,00 kn, ossia € 7.731,00, sarebbe stato ingiustamente determinato dal giudice di primo grado in €
9.000,00.
Gli importi liquidati in primo grado, pertanto, andrebbero riportati in conformità ai criteri orientativi fissati dalla Corte OA e, comunque, ridotti in considerazione dell'intervenuto decesso dell'attore. Le cifre riportate nelle tabelle, infatti, riguardano l'ipotesi in cui il danneggiato sia in vita, per cui il loro ammontare andrebbe diminuito, quando la morte sia già intervenuta.
Le doglianze di entrambe le parti sono fondate, seppur solo in parte quelle oggetto dell'appello principale.
Preme ribadire, in conformità a quanto argomentato dal giudice di prime cure, che l'applicazione del diritto croato nel suo complesso e, dunque, comprensivo del diritto vivente e dell'interpretazione giurisprudenziale della legge, ben consente – in materia di risarcimento del danno non patrimoniale – al giudice del caso concreto di liquidare importi diversi (in aumento o in diminuzione) da quelli individuati della Corte Suprema della Repubblica di RO (nell'anno 2002 e, poi, 2020) quali “criteri orientativi” per la determinazione del risarcimento dei danni non materiali.
L'uso dell'aggettivo “orientativi”, riferito a detti criteri, è di per sé indicativo della loro elasticità e non vincolatività, al fine di uniformare l'applicazione giurisprudenziale, senza, tuttavia, mai cancellare la possibilità per l'interprete di tenere in adeguata considerazione di tutte le circostanze del caso concreto, nella delicata operazione della determinazione del controvalore economico di un danno per natura insuscettibile di monetizzazione.
Ciò è reso chiaro dalla pronuncia del 29 novembre 2002, in cui la Corte OA ha chiarito che i criteri orientativi “non rappresentano una formula matematica che funga da mero automatismo per il calcolo del risarcimento. Nell'applicazione della suddetta disposizione occorre tenere sempre in considerazione tutte le circostanze del caso, di cui la durata e l'intensità di dolori fisici e psichici e dello stato di stress rappresentano condizioni particolarmente importanti, ma non le uniche, che la corte deve tenere in considerazione del determinare l'importo del risarcimento”.
Ciò posto, occorre verificare se, nel caso di specie, i presupposti per un discostamento in aumento dai parametri fissati dalla Corte effettivamente sussista, alla luce di tutte le circostanze che connotano il caso di per come emergenti dalle Persona_1 allegazioni delle parti e dal compendio istruttorio nel suo complesso.
Anzitutto, questa Corte ritiene di condividere la scelta del giudice di aumentare, rispetto al parametro massimo giornaliero (di 555,00 kn) indicato dalla Corte Suprema della
Repubblica di RO nell'anno 2020, l'importo dovuto agli eredi di Persona_1
a titolo di danni fisici.
[...] Il primo giudice, infatti, ha correttamente riconosciuto la maggior somma di € 100,00 al giorno, invece di quella di € 73,26 (corrispondente ai 555,00 kn summenzionati), in ragione delle peculiarità del caso concreto, che rendono i “dolori forti” che affliggevano estremamente provanti e duri da sopportare, sicché non è giusto Persona_1 ritenere – come vorrebbe l'appellante – che l'importo tabellare massimo sia in grado, di per sé, di compendiare tutte le atroci sofferenze (fisiche) patite dalla vittima dell'incidente. Oltre alla durata e all'intensità dei dolori, le “altre circostanze del caso”, che giustificano il riconoscimento della somma più elevata, sono rappresentate dai numerosissimi disagi dovuti a trattamento medico, l'ospedalizzazione protrattasi per lunghissimo tempo e il cospicuo numero di interventi che si sono resi necessari, tutti elementi richiamati anche dalla Corte Suprema di RO nella seduta del 30 marzo 1987, cui fa rinvio la pronuncia del 2002.
La semplice lettura della CTU del dott. non lascia spazio a dubbi circa la congruità Per_2 dell'importo. Risulta, infatti, che il trattamento delle gravissime lesioni richiese:
- ricovero fino al 13.09.2017 in reparto di Terapia Intensiva per stabilizzazione emodinamica ed interventi chirurgici di corporectomia della vertebra C7, sintesi vertebrale C6-D1, osteosintesi omero e ulna di sinistra. La degenza in tale reparto fu caratterizzata da complicanze respiratorie (atelettasie recidivanti, necessità di fibrobroncoscopie di toilette bronchiale) e complicanze cardiovascolari con instabilità emodinamica e ripetuti episodi di bradicardia con necessità di rianimazione cardio- polmonare
- trasferimento in data 13.09.2017 presso l'Ospedale di Riabilitazione di Montecatone
(Imola – BO) per gestione della disfagia con posizionamento PEG, gestione della tracheostomia e della insufficienza respiratoria (praticata intensa FKT respiratoria per sopportare la disostruzione bronchiale ed incentivare l'espansione parenchimale), gestione della vescica neurologica con catetere vescicale a permanenza (eseguite numerose consulenze infettivologiche per adeguamento della terapia antibiotica), controlli vertebrali eseguiti presso la Chirurgia Vertebrale Osp Maggiore-Bologna, trattamento focale della spasticità con infiltrazioni botuliniche. Durante la degenza venne ripresa l'alimentazione per os con cibi adeguati (mantenuta la PEG per la idratazione), l'alvo neurologico fu gestito con evacuazioni programmate e indotte, venne raggiunta la postura seduta in carrozzina per discreti tempi, in relazione
a episodi intercorrenti di ipotensione ortostatica.
Ai controlli Rxgrafici del torace vennero rilevati accentuazione diffusa del disegno polmonare specie alla base del polmone dx e aspetti suggestivi per possibile focolaio broncopneumonico a presentazione atipica. Furono anche eseguite consulenze psichiatriche con prescrizione di basse dosi di IN per depressione reattiva del tono umorale.
- ricovero dal 13.8.18 al 17.8.18 in Medicina Interna subintensiva a Piacenza…Fu eseguita broncoscopia diagnostica e terapeutica, trattamento antibiotico ed aerosol- terapia.
- Ricovero per trasferimento (dal 17.08.2018 al 30.10.2018) presso l'Unità Spinale e
Riabilitazione Intensiva, Ospedale di Villanova d'Arda (PC) per inquadramento diagnostico-terapeutico della disfagia (eseguita FFES in data
30.8.18)…BRONCOSCOPIA in data 28.9..18… esecuzione di controlli Rxgrafici del torace con visualizzazione di addensamenti basali bilaterali…Durante la degenza fu incrementata l'alimentazione per os (liquidi e farmaci somministrati via PEG), eseguiti cicli di terapia antibiotica con Levofloxacina “per abbondanti secrezioni bronchiali… persistenza di addensamento angolo cardiofrenico destro + incremento indici di flogosi”) ed effettuata “assistenza alla tosse quotidiana con la FKT respiratoria per drenaggio + aerosol -terapia” oltre a “Tracheoaspirazione - compressione addominale
(tosse assistita) da parte del personale infermieristico se broncostasi-distress respiratorio”. I numerosi trattamenti sanitari ricevuti non hanno potuto, comunque, eliminare i seguenti postumi invalidanti:
1) la immobilità da tetraplegia con posizione clinostatica obbligata e prevalente (da cui ristagno delle secrezioni bronchiali e facilità alle infezioni batteriche),
2) la insufficienza respiratoria trattata con l'inserimento della cannula tracheo-stomica
(mai asportata) e, almeno inizialmente, con ventilatore polmonare,
3) la difficoltà deglutitoria con possibilità di passaggio di liquidi-cibi solidi nelle vie aeree (meccanismo ab ingestis),
4) i plurimi e recidivanti episodi di infezione batterica delle basse vie aeree con addensamenti polmonari persistenti, iniziati fin dal ricovero nell'Ospedale di Fiume Tali atroci sofferenze sono, quindi, ristorate integralmente dalla somma di € 100,00 al giorno, con ciò dovendosi rigettare l'appello principale sul punto. È, al contrario, fondato l'appello incidentale: il giudice, pur correttamente negando la rilevanza, stante l'intervenuto decesso della vittima in conseguenza delle stesse lesioni cagionate dall'incidente stradale, del danno biologico permanente accertato dal CTU dott. dal giorno della definitiva dimissione del dall'ospedale sino al giorno della Per_2 CP_2 morte, ha, tuttavia, liquidato l'invalidità temporanea solo per giorni 430, dal sinistro (26.8.2017) alla ritenuta stabilizzazione dei postumi (30.10.2018), senza così tener conto di tutto l'ulteriore, lungo, tempo in cui i postumi – pur divenuti stabili nella loro gravità
– hanno condotto alla morte (8.5.2020). Peraltro, nel sistema croato, non si rinviene la differenza tra invalidità temporanea e permanente, essendo previsto, per i danni fisici, un unico importo risarcitorio giornaliero, di entità crescente in base alla gravità delle lesioni, da commisurare alla intera durata della malattia.
Ne consegue altresì che tale importo, contrariamente a quanto sostiene la compagnia di assicurazione appellante, non può essere ridotto in virtù dell'anticipato decesso del danneggiato, in quanto già commisurato ai giorni di vita effettiva.
In accoglimento dell'appello incidentale dei fratelli quindi, l'importo giornaliero CP_2 supra individuato (€ 100,00) deve essere moltiplicato per 986 giorni di malattia, per un totale di € 98.600,00. Quanto ai danni da stress e ai danni psichici da sfregio, è corretta l'osservazione di secondo cui non sussistono i presupposti per la Parte_1 personalizzazione applicata dal giudice di primo grado, in considerazione della durata e dell'intensità della malattia.
Invero, la quantificazione di tali danni deve tenere conto, tra i vari fattori che vi influiscono, della durata del disagio, secondo quanto stabilito dalla legge (art. 1100 della
Legge sui rapporti obbligatori: “il tribunale tiene conto dell'intensità e della durata della lesione causata da dolore fisico, dolore mentale e paura…”) nonché dalla Corte Suprema della RO tanto in via generale (“occorre tenere sempre in considerazione tutte le circostanze del caso, di cui la durata e l'intensità dei dolori fisici e psichici e dello stato di stress rappresentano condizioni particolarmente importanti…”), quanto nello specifico in relazione al danno da stress (“il risarcimento per stress viene assegnato se motivato dalle circostanze del caso, in particolare della durata e dell'intensità dello stress subito…”). Pertanto, l'importo massimo di 45.000,00 kn (€ 5.940,00) per lo stress subito e quello di 55.500,00 kn (€ 7.731,00) per il danno estetico – in considerazione sia del profondo sconvolgimento dell'animo e della vita e dell'estrema pervasività delle lesioni e dell'invalidità dal punto di vista esteriore, sia, per altro verso, della loro durata limitata nel tempo (circa tre anni) – tengono in adeguata considerazione ogni aspetto del pregiudizio patito dal e sono, quindi, integralmente satisfattivi, senza che si renda CP_2 necessario un ulteriore aumento a titolo di personalizzazione, peraltro in assenza di allegazioni circa circostanze eccezionali, che esulano dalle conseguenze normali – seppur esasperate – di una invalidità quasi totale, e in presenza di un risarcimento per danno psichico di € 148.500,00.
In definitiva, il danno non patrimoniale subito da e risarcibile Persona_1 iure hereditatis in favore dei figli e ammonta ad € 260.771,00, ossia € CP_1 CP_2
130.385,5 a testa.
È, ancora, infondato il motivo di appello principale relativo al danno non patrimoniale da lesione/perdita del rapporto parentale.
Si osserva, in proposito, che il giudice di primo grado, nell'applicare un incremento di circa il 50% a titolo di personalizzazione, ha tuttavia assunto quale base di partenza per il calcolo la somma di 225.000,00 kn fissata dalla Corte Suprema OA nel 2002, omettendo, tuttavia, di applicare – come, invece, debitamente compiuto per le altre voci di danno – l'incremento del 50% stabilito dalla Corte medesima nell'anno 2020 onde tener conto del tasso di inflazione.
Ne consegue che l'importo complessivamente riconosciuto, di € 45.000,00 (337.500 kn) è il riflesso di un giudizio – che questa Corte condivide - di inidoneità del più basso importo base (seppur errato) a compensare la sofferenza patita dai figli nel ricevere la notizia dell'improvviso incidente avvenuto mentre il padre era in vacanza all'estero, nel prendersi cura del congiunto gravemente malato e nell'assistere al suo dolore fisico e psichico, dello sconvolgimento delle abitudini di vita e dello stravolgimento della relazione affettiva, nonché infine, della definitiva perdita del familiare. Le prove testimoniali, infatti, hanno confermato l'esistenza di uno stretto legame affettivo tra il padre e i figli, che assistettero il padre con assiduità durante la malattia, financo cambiando impiego per avere più tempo a disposizione a tal fine (quanto al figlio . CP_1
In definitiva, ricorrono i presupposti per l'incremento applicato dal giudice di prime cure, essendo la somma di € 45.000,00 (per ciascun figlio) del tutto congrua, in quanto idonea a tener conto di tutte le circostanze del caso concreto appena indicate e, comunque, corrispondente a quella “tabellare”, per come risultante dall'aggiornamento del 2020.
Infine, è infondato il terzo motivo di appello, avente a oggetto il risarcimento del danno patrimoniale.
d.d. dubita della effettività e della necessità di alcuni degli interventi Parte_1 effettuati sull'immobile abitato dal e delle relative spese, che non parrebbero CP_2 giustificate dalla condizione di disabilità della vittima e, dunque, non sarebbero meritevoli di risarcimento.
Al contrario, va ribadito il diritto di e al rimborso degli esborsi relativi CP_2 CP_1 alle opere di ristrutturazione dell'immobile sito in Parma, P.le Barbieri n. 9, esborsi che sono stati confermati dai testi sentiti nel corso del giudizio di primo grado e che sono senz'altro connessi eziologicamente allo stato di invalidità di e Parte_2 alle relative limitazioni funzionali, che hanno richiesto la creazione di spazi abitativi conformi alle specifiche esigenze di quest'ultimo.
Nel dettaglio, le spese documentate dalle fatture di cui ai docc. 40, 41 e 42, relative alle opere realizzate dalla impresa Dazzi Costruzioni, sono espressamente destinate al superamento di barriere architettoniche e alla creazione di uno spazio unico (teste Dazzi).
Quanto ai compensi pagati alla (docc. 43 e 44) e alla ditta Piazza Controparte_5
(doc. 45), il teste ha confermato di aver svolto lavori di rifacimento dei Testimone_1 bagni, delle cucine, dei termosifoni per consentirne l'utilizzo da parte di disabili, mentre il rifacimento e la levigatura della pavimentazione sono, comunque, opere che si presumono necessarie in seguito all'esecuzione di interventi invasivi, quali, ad esempio, l'abbattimento di muri o lo spostamento di impianti per creare un ambiente unico.
Infine, deve essere confermata la spettanza del rimborso delle spese per il volo in aereo sanitario dalla RO all' . Non vi è dubbio che le gravissime condizioni in cui CP_4 versava il – che, il giorno del trasferimento (2.9.2017) aveva registrato un CP_2 abbassamento di frequenza cardiaca ed era stato sottoposto a massaggio cardiaco, intubazione e ventilazione meccanica e che, sull'aeromobile, era accompagnato da ben due medici, con collegamento al centro mobile di rianimazione – non consentissero di affrontare un lungo viaggio in ambulanza.
Il danno patrimoniale è stato, quindi, correttamente liquidato dal giudice di prime cure.
In conclusione, in riforma della impugnata sentenza, il danno non patrimoniale complessivamente dovuto da a e iure Parte_1 CP_2 CP_1 hereditatis viene rideterminato in € 260.771,00, ossia € 130.385,5 ciascuno, confermandosi nel resto l'impugnata sentenza. Ne consegue pertanto che ha diritto alla corresponsione della somma di euro CP_2
209.486,5 (in luogo di quella di euro 184.351,06 liquidata in primo grado) mentre CP_1 alla corresponsione della somma di euro 221.986,5 (in luogo di quella di euro
[...]
196.851,06 liquidata in primo grado), oltre interessi come da sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza in entrambi i gradi di giudizio e si liquidano come da dispositivo, ex D.M. 55/2014, tenuto conto della natura e del valore della causa e della complessità della materia, nonché delle fasi processuali effettivamente svolte, del tenore delle difese e di tutti i parametri indicati nel citato decreto.
Non sussistono i presupposti per la compensazione, anche parziale, giacché – a fronte di domande risarcitorie certamente fondate nell'an – il ridimensionamento dell'importo originariamente richiesto dagli attori deriva dai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale croati e comunque di esso se ne è tenuto conto nell'applicazione dei relativi scaglioni
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1
e sull'appello incidentale proposto da e in proprio e quali
[...] CP_1 CP_2 eredi di avverso la sentenza n. 489/2022 del Tribunale di Parma, Persona_1 ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e assorbita
- Condanna e , nella Parte_1 Controparte_3 sua veste di mandatario ex lege di , -in solido tra loro- al Parte_1 pagamento della somma di euro 209.486,5 in favore di e della somma CP_2 di euro 221.986,5 in favore di oltre interessi come da sentenza CP_1 impugnata;
- Condanna e , nella Parte_1 Controparte_3 sua veste di mandatario ex lege di ,, alla refusione delle Parte_1 spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida – quanto al primo grado – in € 21.387,00 per compensi e € 1.686,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA e – quanto al secondo grado – in € 15.000,00 per compensi e € 777,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Bologna il 18.3.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Laura Benini Maria Cristina Salvadori
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Bologna, sezione seconda civile, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Maria Cristina Salvadori Presidente dott.ssa Mariacolomba Giuliano Consigliere dott.ssa Maria Laura Benini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. 1045/2022 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
SILVIA STEFANELLI e dall'Avv. LUCA NICOLINI ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Bologna, via dell'Indipendenza n. 27;
-Appellante- contro
(C.F. e (C.F. CP_1 C.F._1 CP_2
, in proprio e quali eredi di C.F._2 Persona_1
, rappresentati e difesi dall'Avv. MARCELLO ABBATI e dall'Avv. CRISTINA
[...]
ABBATI ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Parma, p.le Corte d'Appello n. 2;
-Appellati e appellanti incidentali-
Controparte_3
-Appellata contumace-
In punto a: appello avverso la sentenza n. 489/2022 del Tribunale di Parma.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza del 28.5.2024. Motivi della decisione
Il Tribunale di Parma, con sentenza n. 489/2022 pubblicata in data 21.4.2022, pronunciandosi sulle domande proposte da e anche quali eredi CP_1 CP_2 del padre deceduto in corso di causa, ha condannato in via Persona_1 solidale nella sua veste di mandatario ex lege di Controparte_3
e Parte_1 Controparte_4 al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, lamentati dagli attori iure proprio e iure hereditatis, subiti a causa dell'incidente stradale verificatosi in RO in data 26.8.2017, quando veniva investito sulle strisce pedonali, riportando Persona_1 gravissime lesioni che erano sfociate, l'8.5.2020, nella morte. ha proposto appello avverso tale sentenza, affidandosi a quattro Parte_1 motivi, con cui lamenta: I. Violazione ed errata applicazione dell'art. 152 Cod. Ass. e mancato accoglimento dell'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva dell'appellante; II. Violazione ed errata applicazione della legge OA in punto di qualificazione del danno non patrimoniale: A. errato riconoscimento della personalizzazione del danno non patrimoniale patito da e B. Persona_1
Errato riconoscimento della personalizzazione del danno non patrimoniale patito da e ; CP_2 CP_1
III. Errato riconoscimento del danno patrimoniale;
IV. Violazione ed errata applicazione delle previsioni di cui agli artt. 91 e 92
c.p.c.
e si sono costituiti in giudizio, contestando il fondamento dell'avverso CP_1 CP_2 gravame e proponendo a loro volta appello incidentale, lamentando, con unico motivo, la
“errata quantificazione dell'importo dovuto per danno non patrimoniale relativo alla posta c.d. danni fisici”. non si è, invece, costituita, sicché ne è stata Controparte_3 dichiarata la contumacia con ordinanza del 25.10.2022.
*** Con il primo motivo di appello, ribadisce l'eccezione – sollevata Parte_1 nel primo grado di giudizio e rigettata dal Tribunale – della carenza della propria legittimazione passiva.
Essa sostiene che i danneggiati avrebbero chiamato in giudizio “ Parte_1
(P.I. ) , in persona del rapp.te legale, P.IVA_2 Controparte_4 corr. in Trieste, c.so Italia n. 31”, soggetto asseritamente distinto da Parte_1
(P.I. , con sede in Listopadska n. 2, Zagabria (RO), con cui
[...] NumeroDiCar_1 risulta stipulato il contratto di assicurazione che copre la responsabilità civile nel caso di specie: tuttavia, l'impresa italiana citata in causa non potrebbe stare in giudizio per conto di quella OA, se non in relazione all'attività esercitata in territorio italiano, mentre verrebbe qui in rilievo una polizza emessa dalla compagnia assicurativa OA e un sinistro avvenuto in RO. Del resto, la nemmeno Controparte_4 esisteva al momento del sinistro, essendosi stabilita in solo Parte_1 CP_4 nel 2019.
Il motivo non è fondato.
Non coglie nel segno la tesi dell'esistenza di due soggetti giuridici distinti, l'uno avente sede legale in RO e l'altro in , trattandosi, a ben vedere, di un unico soggetto CP_4 giuridico – – avente sede legale in RO e sede secondaria in Parte_1
, in quanto operante in regime di stabilimento ex art. 23 del Codice delle CP_4
Assicurazioni.
Dunque, gli attori in primo grado hanno correttamente citato in giudizio
[...]
– rappresentanza legale per l'Italia, notificando l'atto introduttivo presso Parte_1 la relativa sede italiana: non a caso, a fronte di tale notifica, si è costituita – e oggi propone appello – con sede legale in RO, a Zagabria, via Listopadska Parte_1
n. 2 “e con stabile organizzazione per l'Italia sita in Trieste, Corso Italia, 31”, la cui partita iva (P.I. ) coincide con quella della società evocata in giudizio. La P.IVA_3 circostanza che, poi, la medesima società abbia anche un codice fiscale croato ai fini della legislazione d'impresa e fiscale della RO, non significa che la stessa sia un soggetto autonomo e distinto.
La Visura camerale prodotta dai fratelli avvalora quanto affermato, attestando che CP_2 ad essere iscritta nel registro delle imprese italiano non è una ipotetica società diversa chiamata ”, con sede in Controparte_4 Controparte_4
Trieste, ma sempre , avente sede legale in Zagabria, Listopadka Parte_1
2, RO, società costituita in base a leggi di altro stato e avente Trieste quale sede secondaria. Del resto, l'appellante si limita ad allegare del tutto genericamente che la società italiana potrebbe stare in giudizio per conto di quella OA solo in riferimento a una non meglio precisata “attività esercitata in territorio italiano”, ma non fornisce alcun elemento di prova dell'esistenza di simili limitazioni ai poteri di rappresentanza. Sussiste, quindi, la legittimazione passiva dell'assicurazione convenuta e oggi appellante.
Con il secondo motivo di appello, l'impresa di assicurazione lamenta, anzitutto, l'erronea ed eccessiva liquidazione del danno non patrimoniale subito da Persona_1
Invero, il primo giudice, nel determinare l'ammontare del risarcimento per i “danni fisici”, i “danni da stress” e i “danni da sfregio” subiti dalla vittima dell'incidente, avrebbe indebitamente aumentato gli importi massimi individuati sulla base dei criteri orientativi condivisi dalla Corte Suprema della Repubblica di RO per la liquidazione dei danni non patrimoniali in caso di violazione dei diritti della personalità, applicando del tutto arbitrariamente una personalizzazione in percentuale sulla somma “tabellarmente” dovuta, senza, peraltro, fornire adeguata motivazione.
In particolare, quanto ai c.d. “danni fisici”, a fronte della previsione, da parte della Corte
Suprema di RO, di un importo giornaliero di 555,00 kn (pari a circa € 73,26) per
“dolori forti” – importo che, dunque, terrebbe già conto della gravità delle lesioni – il giudice avrebbe arbitrariamente riconosciuto la maggior somma di € 100,00 al giorno.
Il risarcimento dei danni fisici è oggetto, altresì, dell'appello incidentale di e CP_1 CP_2
i quali lamentano l'errore del calcolo della durata del periodo complessivo di
[...] malattia, limitato ai 430 giorni di invalidità temporanea (dal 26.8.2017, giorno dell'incidente, al 30.10.2018, giorno della definitiva dimissione dai reparti ospedalieri) stimati dal CTU dott. sulla base di una valutazione medico legale secondo cui lo Per_2 stato di – dal 30.10.2018 e sino al giorno del decesso, avvenuto Persona_1 in data 8.5.2020 – si era stabilizzato in una invalidità permanente al 95%, ossia uno stato clinico altamente invalidante, ma fisso nella sua gravità.
Avendo il primo giudice negato l'esistenza della condizione di invalidità permanente, egli avrebbe, comunque, dovuto valutare il periodo di malattia dal 30.10.2018 fino al decesso, in conformità a quella giurisprudenza secondo cui il danno alla salute che può patire la vittima di lesioni personali, la quale sopravviva quoad tempore e poi deceda a causa della gravità delle lesioni, consiste sempre in una invalidità temporanea. Dunque, i giorni da computare al fine del calcolo della voce di risarcimento relativa ai danni fisici sarebbero
986, per un complessivo importo di € 98.600,00.
Tornando all'appello principale, quanto ai “danni da stress”, che i criteri orientativi indicano nel massimo in 45.000,00 kn (pari a € 5.940,00), Parte_1 contesta la liquidazione, riconosciuta in nome di una non meglio argomentata personalizzazione, della somma di € 10.000,00, pari addirittura al doppio dell'importo
“tabellare”. Ancora, il danno psichico da sfregio, fissato nel massimo in 55.000,00 kn, ossia € 7.731,00, sarebbe stato ingiustamente determinato dal giudice di primo grado in €
9.000,00.
Gli importi liquidati in primo grado, pertanto, andrebbero riportati in conformità ai criteri orientativi fissati dalla Corte OA e, comunque, ridotti in considerazione dell'intervenuto decesso dell'attore. Le cifre riportate nelle tabelle, infatti, riguardano l'ipotesi in cui il danneggiato sia in vita, per cui il loro ammontare andrebbe diminuito, quando la morte sia già intervenuta.
Le doglianze di entrambe le parti sono fondate, seppur solo in parte quelle oggetto dell'appello principale.
Preme ribadire, in conformità a quanto argomentato dal giudice di prime cure, che l'applicazione del diritto croato nel suo complesso e, dunque, comprensivo del diritto vivente e dell'interpretazione giurisprudenziale della legge, ben consente – in materia di risarcimento del danno non patrimoniale – al giudice del caso concreto di liquidare importi diversi (in aumento o in diminuzione) da quelli individuati della Corte Suprema della Repubblica di RO (nell'anno 2002 e, poi, 2020) quali “criteri orientativi” per la determinazione del risarcimento dei danni non materiali.
L'uso dell'aggettivo “orientativi”, riferito a detti criteri, è di per sé indicativo della loro elasticità e non vincolatività, al fine di uniformare l'applicazione giurisprudenziale, senza, tuttavia, mai cancellare la possibilità per l'interprete di tenere in adeguata considerazione di tutte le circostanze del caso concreto, nella delicata operazione della determinazione del controvalore economico di un danno per natura insuscettibile di monetizzazione.
Ciò è reso chiaro dalla pronuncia del 29 novembre 2002, in cui la Corte OA ha chiarito che i criteri orientativi “non rappresentano una formula matematica che funga da mero automatismo per il calcolo del risarcimento. Nell'applicazione della suddetta disposizione occorre tenere sempre in considerazione tutte le circostanze del caso, di cui la durata e l'intensità di dolori fisici e psichici e dello stato di stress rappresentano condizioni particolarmente importanti, ma non le uniche, che la corte deve tenere in considerazione del determinare l'importo del risarcimento”.
Ciò posto, occorre verificare se, nel caso di specie, i presupposti per un discostamento in aumento dai parametri fissati dalla Corte effettivamente sussista, alla luce di tutte le circostanze che connotano il caso di per come emergenti dalle Persona_1 allegazioni delle parti e dal compendio istruttorio nel suo complesso.
Anzitutto, questa Corte ritiene di condividere la scelta del giudice di aumentare, rispetto al parametro massimo giornaliero (di 555,00 kn) indicato dalla Corte Suprema della
Repubblica di RO nell'anno 2020, l'importo dovuto agli eredi di Persona_1
a titolo di danni fisici.
[...] Il primo giudice, infatti, ha correttamente riconosciuto la maggior somma di € 100,00 al giorno, invece di quella di € 73,26 (corrispondente ai 555,00 kn summenzionati), in ragione delle peculiarità del caso concreto, che rendono i “dolori forti” che affliggevano estremamente provanti e duri da sopportare, sicché non è giusto Persona_1 ritenere – come vorrebbe l'appellante – che l'importo tabellare massimo sia in grado, di per sé, di compendiare tutte le atroci sofferenze (fisiche) patite dalla vittima dell'incidente. Oltre alla durata e all'intensità dei dolori, le “altre circostanze del caso”, che giustificano il riconoscimento della somma più elevata, sono rappresentate dai numerosissimi disagi dovuti a trattamento medico, l'ospedalizzazione protrattasi per lunghissimo tempo e il cospicuo numero di interventi che si sono resi necessari, tutti elementi richiamati anche dalla Corte Suprema di RO nella seduta del 30 marzo 1987, cui fa rinvio la pronuncia del 2002.
La semplice lettura della CTU del dott. non lascia spazio a dubbi circa la congruità Per_2 dell'importo. Risulta, infatti, che il trattamento delle gravissime lesioni richiese:
- ricovero fino al 13.09.2017 in reparto di Terapia Intensiva per stabilizzazione emodinamica ed interventi chirurgici di corporectomia della vertebra C7, sintesi vertebrale C6-D1, osteosintesi omero e ulna di sinistra. La degenza in tale reparto fu caratterizzata da complicanze respiratorie (atelettasie recidivanti, necessità di fibrobroncoscopie di toilette bronchiale) e complicanze cardiovascolari con instabilità emodinamica e ripetuti episodi di bradicardia con necessità di rianimazione cardio- polmonare
- trasferimento in data 13.09.2017 presso l'Ospedale di Riabilitazione di Montecatone
(Imola – BO) per gestione della disfagia con posizionamento PEG, gestione della tracheostomia e della insufficienza respiratoria (praticata intensa FKT respiratoria per sopportare la disostruzione bronchiale ed incentivare l'espansione parenchimale), gestione della vescica neurologica con catetere vescicale a permanenza (eseguite numerose consulenze infettivologiche per adeguamento della terapia antibiotica), controlli vertebrali eseguiti presso la Chirurgia Vertebrale Osp Maggiore-Bologna, trattamento focale della spasticità con infiltrazioni botuliniche. Durante la degenza venne ripresa l'alimentazione per os con cibi adeguati (mantenuta la PEG per la idratazione), l'alvo neurologico fu gestito con evacuazioni programmate e indotte, venne raggiunta la postura seduta in carrozzina per discreti tempi, in relazione
a episodi intercorrenti di ipotensione ortostatica.
Ai controlli Rxgrafici del torace vennero rilevati accentuazione diffusa del disegno polmonare specie alla base del polmone dx e aspetti suggestivi per possibile focolaio broncopneumonico a presentazione atipica. Furono anche eseguite consulenze psichiatriche con prescrizione di basse dosi di IN per depressione reattiva del tono umorale.
- ricovero dal 13.8.18 al 17.8.18 in Medicina Interna subintensiva a Piacenza…Fu eseguita broncoscopia diagnostica e terapeutica, trattamento antibiotico ed aerosol- terapia.
- Ricovero per trasferimento (dal 17.08.2018 al 30.10.2018) presso l'Unità Spinale e
Riabilitazione Intensiva, Ospedale di Villanova d'Arda (PC) per inquadramento diagnostico-terapeutico della disfagia (eseguita FFES in data
30.8.18)…BRONCOSCOPIA in data 28.9..18… esecuzione di controlli Rxgrafici del torace con visualizzazione di addensamenti basali bilaterali…Durante la degenza fu incrementata l'alimentazione per os (liquidi e farmaci somministrati via PEG), eseguiti cicli di terapia antibiotica con Levofloxacina “per abbondanti secrezioni bronchiali… persistenza di addensamento angolo cardiofrenico destro + incremento indici di flogosi”) ed effettuata “assistenza alla tosse quotidiana con la FKT respiratoria per drenaggio + aerosol -terapia” oltre a “Tracheoaspirazione - compressione addominale
(tosse assistita) da parte del personale infermieristico se broncostasi-distress respiratorio”. I numerosi trattamenti sanitari ricevuti non hanno potuto, comunque, eliminare i seguenti postumi invalidanti:
1) la immobilità da tetraplegia con posizione clinostatica obbligata e prevalente (da cui ristagno delle secrezioni bronchiali e facilità alle infezioni batteriche),
2) la insufficienza respiratoria trattata con l'inserimento della cannula tracheo-stomica
(mai asportata) e, almeno inizialmente, con ventilatore polmonare,
3) la difficoltà deglutitoria con possibilità di passaggio di liquidi-cibi solidi nelle vie aeree (meccanismo ab ingestis),
4) i plurimi e recidivanti episodi di infezione batterica delle basse vie aeree con addensamenti polmonari persistenti, iniziati fin dal ricovero nell'Ospedale di Fiume Tali atroci sofferenze sono, quindi, ristorate integralmente dalla somma di € 100,00 al giorno, con ciò dovendosi rigettare l'appello principale sul punto. È, al contrario, fondato l'appello incidentale: il giudice, pur correttamente negando la rilevanza, stante l'intervenuto decesso della vittima in conseguenza delle stesse lesioni cagionate dall'incidente stradale, del danno biologico permanente accertato dal CTU dott. dal giorno della definitiva dimissione del dall'ospedale sino al giorno della Per_2 CP_2 morte, ha, tuttavia, liquidato l'invalidità temporanea solo per giorni 430, dal sinistro (26.8.2017) alla ritenuta stabilizzazione dei postumi (30.10.2018), senza così tener conto di tutto l'ulteriore, lungo, tempo in cui i postumi – pur divenuti stabili nella loro gravità
– hanno condotto alla morte (8.5.2020). Peraltro, nel sistema croato, non si rinviene la differenza tra invalidità temporanea e permanente, essendo previsto, per i danni fisici, un unico importo risarcitorio giornaliero, di entità crescente in base alla gravità delle lesioni, da commisurare alla intera durata della malattia.
Ne consegue altresì che tale importo, contrariamente a quanto sostiene la compagnia di assicurazione appellante, non può essere ridotto in virtù dell'anticipato decesso del danneggiato, in quanto già commisurato ai giorni di vita effettiva.
In accoglimento dell'appello incidentale dei fratelli quindi, l'importo giornaliero CP_2 supra individuato (€ 100,00) deve essere moltiplicato per 986 giorni di malattia, per un totale di € 98.600,00. Quanto ai danni da stress e ai danni psichici da sfregio, è corretta l'osservazione di secondo cui non sussistono i presupposti per la Parte_1 personalizzazione applicata dal giudice di primo grado, in considerazione della durata e dell'intensità della malattia.
Invero, la quantificazione di tali danni deve tenere conto, tra i vari fattori che vi influiscono, della durata del disagio, secondo quanto stabilito dalla legge (art. 1100 della
Legge sui rapporti obbligatori: “il tribunale tiene conto dell'intensità e della durata della lesione causata da dolore fisico, dolore mentale e paura…”) nonché dalla Corte Suprema della RO tanto in via generale (“occorre tenere sempre in considerazione tutte le circostanze del caso, di cui la durata e l'intensità dei dolori fisici e psichici e dello stato di stress rappresentano condizioni particolarmente importanti…”), quanto nello specifico in relazione al danno da stress (“il risarcimento per stress viene assegnato se motivato dalle circostanze del caso, in particolare della durata e dell'intensità dello stress subito…”). Pertanto, l'importo massimo di 45.000,00 kn (€ 5.940,00) per lo stress subito e quello di 55.500,00 kn (€ 7.731,00) per il danno estetico – in considerazione sia del profondo sconvolgimento dell'animo e della vita e dell'estrema pervasività delle lesioni e dell'invalidità dal punto di vista esteriore, sia, per altro verso, della loro durata limitata nel tempo (circa tre anni) – tengono in adeguata considerazione ogni aspetto del pregiudizio patito dal e sono, quindi, integralmente satisfattivi, senza che si renda CP_2 necessario un ulteriore aumento a titolo di personalizzazione, peraltro in assenza di allegazioni circa circostanze eccezionali, che esulano dalle conseguenze normali – seppur esasperate – di una invalidità quasi totale, e in presenza di un risarcimento per danno psichico di € 148.500,00.
In definitiva, il danno non patrimoniale subito da e risarcibile Persona_1 iure hereditatis in favore dei figli e ammonta ad € 260.771,00, ossia € CP_1 CP_2
130.385,5 a testa.
È, ancora, infondato il motivo di appello principale relativo al danno non patrimoniale da lesione/perdita del rapporto parentale.
Si osserva, in proposito, che il giudice di primo grado, nell'applicare un incremento di circa il 50% a titolo di personalizzazione, ha tuttavia assunto quale base di partenza per il calcolo la somma di 225.000,00 kn fissata dalla Corte Suprema OA nel 2002, omettendo, tuttavia, di applicare – come, invece, debitamente compiuto per le altre voci di danno – l'incremento del 50% stabilito dalla Corte medesima nell'anno 2020 onde tener conto del tasso di inflazione.
Ne consegue che l'importo complessivamente riconosciuto, di € 45.000,00 (337.500 kn) è il riflesso di un giudizio – che questa Corte condivide - di inidoneità del più basso importo base (seppur errato) a compensare la sofferenza patita dai figli nel ricevere la notizia dell'improvviso incidente avvenuto mentre il padre era in vacanza all'estero, nel prendersi cura del congiunto gravemente malato e nell'assistere al suo dolore fisico e psichico, dello sconvolgimento delle abitudini di vita e dello stravolgimento della relazione affettiva, nonché infine, della definitiva perdita del familiare. Le prove testimoniali, infatti, hanno confermato l'esistenza di uno stretto legame affettivo tra il padre e i figli, che assistettero il padre con assiduità durante la malattia, financo cambiando impiego per avere più tempo a disposizione a tal fine (quanto al figlio . CP_1
In definitiva, ricorrono i presupposti per l'incremento applicato dal giudice di prime cure, essendo la somma di € 45.000,00 (per ciascun figlio) del tutto congrua, in quanto idonea a tener conto di tutte le circostanze del caso concreto appena indicate e, comunque, corrispondente a quella “tabellare”, per come risultante dall'aggiornamento del 2020.
Infine, è infondato il terzo motivo di appello, avente a oggetto il risarcimento del danno patrimoniale.
d.d. dubita della effettività e della necessità di alcuni degli interventi Parte_1 effettuati sull'immobile abitato dal e delle relative spese, che non parrebbero CP_2 giustificate dalla condizione di disabilità della vittima e, dunque, non sarebbero meritevoli di risarcimento.
Al contrario, va ribadito il diritto di e al rimborso degli esborsi relativi CP_2 CP_1 alle opere di ristrutturazione dell'immobile sito in Parma, P.le Barbieri n. 9, esborsi che sono stati confermati dai testi sentiti nel corso del giudizio di primo grado e che sono senz'altro connessi eziologicamente allo stato di invalidità di e Parte_2 alle relative limitazioni funzionali, che hanno richiesto la creazione di spazi abitativi conformi alle specifiche esigenze di quest'ultimo.
Nel dettaglio, le spese documentate dalle fatture di cui ai docc. 40, 41 e 42, relative alle opere realizzate dalla impresa Dazzi Costruzioni, sono espressamente destinate al superamento di barriere architettoniche e alla creazione di uno spazio unico (teste Dazzi).
Quanto ai compensi pagati alla (docc. 43 e 44) e alla ditta Piazza Controparte_5
(doc. 45), il teste ha confermato di aver svolto lavori di rifacimento dei Testimone_1 bagni, delle cucine, dei termosifoni per consentirne l'utilizzo da parte di disabili, mentre il rifacimento e la levigatura della pavimentazione sono, comunque, opere che si presumono necessarie in seguito all'esecuzione di interventi invasivi, quali, ad esempio, l'abbattimento di muri o lo spostamento di impianti per creare un ambiente unico.
Infine, deve essere confermata la spettanza del rimborso delle spese per il volo in aereo sanitario dalla RO all' . Non vi è dubbio che le gravissime condizioni in cui CP_4 versava il – che, il giorno del trasferimento (2.9.2017) aveva registrato un CP_2 abbassamento di frequenza cardiaca ed era stato sottoposto a massaggio cardiaco, intubazione e ventilazione meccanica e che, sull'aeromobile, era accompagnato da ben due medici, con collegamento al centro mobile di rianimazione – non consentissero di affrontare un lungo viaggio in ambulanza.
Il danno patrimoniale è stato, quindi, correttamente liquidato dal giudice di prime cure.
In conclusione, in riforma della impugnata sentenza, il danno non patrimoniale complessivamente dovuto da a e iure Parte_1 CP_2 CP_1 hereditatis viene rideterminato in € 260.771,00, ossia € 130.385,5 ciascuno, confermandosi nel resto l'impugnata sentenza. Ne consegue pertanto che ha diritto alla corresponsione della somma di euro CP_2
209.486,5 (in luogo di quella di euro 184.351,06 liquidata in primo grado) mentre CP_1 alla corresponsione della somma di euro 221.986,5 (in luogo di quella di euro
[...]
196.851,06 liquidata in primo grado), oltre interessi come da sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza in entrambi i gradi di giudizio e si liquidano come da dispositivo, ex D.M. 55/2014, tenuto conto della natura e del valore della causa e della complessità della materia, nonché delle fasi processuali effettivamente svolte, del tenore delle difese e di tutti i parametri indicati nel citato decreto.
Non sussistono i presupposti per la compensazione, anche parziale, giacché – a fronte di domande risarcitorie certamente fondate nell'an – il ridimensionamento dell'importo originariamente richiesto dagli attori deriva dai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale croati e comunque di esso se ne è tenuto conto nell'applicazione dei relativi scaglioni
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1
e sull'appello incidentale proposto da e in proprio e quali
[...] CP_1 CP_2 eredi di avverso la sentenza n. 489/2022 del Tribunale di Parma, Persona_1 ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e assorbita
- Condanna e , nella Parte_1 Controparte_3 sua veste di mandatario ex lege di , -in solido tra loro- al Parte_1 pagamento della somma di euro 209.486,5 in favore di e della somma CP_2 di euro 221.986,5 in favore di oltre interessi come da sentenza CP_1 impugnata;
- Condanna e , nella Parte_1 Controparte_3 sua veste di mandatario ex lege di ,, alla refusione delle Parte_1 spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida – quanto al primo grado – in € 21.387,00 per compensi e € 1.686,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA e – quanto al secondo grado – in € 15.000,00 per compensi e € 777,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Bologna il 18.3.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Laura Benini Maria Cristina Salvadori