Articolo 23 della Legge 22 dicembre 1953, n. 955
Articolo 22Articolo 24
Versione
15 gennaio 1954
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Versione
5 gennaio 1958
Art. 23.

I risconti e le anticipazioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 20, non potranno eccedere il 75 per cento di ciascun finanziamento effettuato dagli Istituti e dalle aziende di cui all' art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949 .
((Essi sono effettuati in lire; per il calcolo da compiersi nel caso di effetti espressi in valuta estera si applicano i tassi di cambio indicati dall'Ufficio italiano dei cambi, valevoli il primo giorno della settimana in cui si effettua l'operazione. Alla scadenza degli effetti, o anche prima in caso di anticipato ritiro totale o parziale degli stessi, l'importo in lire dovuto al Mediocredito e' calcolato agli stessi tassi di cambio applicati per l'operazione di risconto o anticipazione))
Si applicano a favore del Mediocredito, per le operazioni di cui alla presente legge, le disposizioni di cui al comma secondo dell'art. 18 della legge sopra citata.
Entrata in vigore il 5 gennaio 1958