Art. 2. Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa.
Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunita' giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, e' il seguente:
«Art. 30 (Entrata in vigore). - (Omissis).
1. La presente Convenzione entrera' in vigore trenta giorni dopo la data del deposito del trentesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. Per ogni Stato che ratifichera', accettera' o approvera' la presente Convenzione o vi aderira' dopo il deposito del trentesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la presente Convenzione entrera' in vigore trenta giorni dopo la data del deposito dello strumento pertinente da parte dello Stato in questione.
(Omissis).».
Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunita' giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, e' il seguente:
«Art. 30 (Entrata in vigore). - (Omissis).
1. La presente Convenzione entrera' in vigore trenta giorni dopo la data del deposito del trentesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. Per ogni Stato che ratifichera', accettera' o approvera' la presente Convenzione o vi aderira' dopo il deposito del trentesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la presente Convenzione entrera' in vigore trenta giorni dopo la data del deposito dello strumento pertinente da parte dello Stato in questione.
(Omissis).».