Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 20/05/2025, n. 1498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1498 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI all'udienza del 20 maggio 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dagli avv.ti Loforese e Pezzuto
- Ricorrente - contro
in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andriulli, Certoma' e Brancaccio
- Convenuto -
OGGETTO: “PENSIONE DI REVERSIBILITÀ”
Fatto e diritto
Con atto introduttivo depositato il 4 aprile 2023 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al
Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto al conseguimento della pensione di reversibilità (inutilmente richiesta in via amministrativa il 1°.10.2021) con riferimento alla prestazione già attribuita alla madre (deceduta il 5/02/20216), in Persona_1 qualità di figlia maggiorenne inabile, e, conseguentemente, condannare l' convenuto alla CP_1
corresponsione di quanto dovuto, oltre accessori di legge e spese.
Si è costituito l' deducendo l'infondatezza della proposta domanda e, in particolare, CP_1
contestando lo stato di inabilità al lavoro al momento del decesso del dante causa, nonché il requisito della vivenza a carico al momento del decesso. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso.
La causa, istruita documentalmente, a seguito della disposta consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna è stata infine discussa e quindi decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n°
133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni
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Il ricorso è risultato infondato e, conseguentemente, deve essere rigettato.
Invero, è da ritenersi sussistente il requisito della vivenza a carico del genitore al momento del decesso di questi, dovendosi fare applicazione dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto: “ In tema di pensione di reversibilità in favore del figlio ultradiciottenne inabile (art. 13 legge n. 218 del 1953, come modificato dall'art. 22 legge n. 903 del 1965) e agli effetti del requisito della prevalenza del contributo economico continuativo del genitore nel mantenimento del figlio inabile, ragioni di certezza giuridica, di parità di trattamento, di tutela di valori costituzionalmente protetti (artt.3 e 38 Cost.) impongono criteri quantitativi certi che assicurino eguale trattamento ai superstiti inabili, quali si desumono dalla deliberazione dell'istituto previdenziale n.478 del 2000 e al riferimento, ivi enunciato, ad indici stabiliti per legge nonché di considerare a carico i figli maggiorenni inabili che hanno un reddito non superiore a quello richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale, pari, nell'anno 2007, all'importo di 1187,73 euro mensili.
(Tale determinazione quantitativa del criterio di prevalenza è stata adottata e fatta propria dalla
S.C., in funzione nomofilattica, in quanto ancorata a criteri di legge, certi e validi per tutti i figli maggiorenni inabili, con soluzione provvista di intrinseca razionalità per il riferimento ad un dato normativo pertinente allo stato di inabilità del soggetto - art. 24, comma 6, legge n. 412 del 1986 -, in fattispecie nella quale la Corte, decidendo nel merito, ha riconosciuto a carico del genitore defunto l'inabile ultradiciottenne, titolare nel 2003 di un reddito mensile di euro 573, inferiore alla soglia sopra determinata, con gli aggiustamenti dovuti per i diversi anni di riferimento)”. (CASS.
n. 14996 del 03/07/2007).
Pertanto, avendo parte ricorrente dimostrato attraverso idonea documentazione il possesso di redditi inferiori all'ammontare del reddito massimo per beneficiare della pensione di inabilità civile nell'anno 2016 (€16.532,10), detto requisito può quindi dirsi sussistente.
Nondimeno non è stata comprovata la sussistenza dei presupposti del diritto (oggetto di specifica contestazione) richiesto dall'art. 13, co. 1, R.D.L. 14 aprile 1939 n° 636 (conv. in L. 6 luglio 1939
n° 1272, sì come sostituito dall'art. 2, L. 4 aprile 1952, n. 218 e poi dall'art. 22, L. 21 luglio 1965
n° 903) in ordine alla condizione di inabilità al lavoro al momento del decesso del genitore.
Sul punto il nominato C.T.U. ha così concluso:
“la documentazione medica esaminata non permette di stabilire se vi fosse da parte della ricorrente inabilità a proficuo lavoro alla data del decesso della propria madre , Persona_1 deceduta il 5/2/2016, poiché come risulta anche dal referto della visita neurologica del 15/9/2022, il quadro clinico della ricorrente pur in presenza di criticità non era altamente invalidante”.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di
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attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. Sez. I, 4 maggio 2009 n° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
Nell'acclarata carenza del requisito sanitario, il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Quanto alle spese, deve applicarsi il disposto dell'art. 152 disp. att. cpc. sì come sostituito dall'art.
42 del D. L. 30/9/2003 n° 269 (conv. in L. 24/11/2003 n° 326), trattandosi di giudizio instaurato successivamente alla modifica legislativa. Ed allora deve prendersi atto che parte ricorrente ha formulato la dichiarazione sostitutiva appositamente prevista dalla citata norma in relazione alla sussistenza del requisito reddituale idoneo alla esenzione dal pagamento delle spese in ordine alle quali, dunque, non risultando gli estremi della responsabilità aggravata ex art. 96 cpc., nulla deve disporsi.
Le spese di CTU, in ragione della predetta esenzione, vanno poste a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. nulla per le spese;
3. pone definitivamente le spese di c.t.u., come liquidate da separato decreto, a carico
CP_ dell'
Taranto, 20 maggio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Giulia VIESTI
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