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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 04/11/2025, n. 2448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2448 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa RO ON, ha pronunciato, in esito all'udienza del 3 novembre
2025 a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 130/2024
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Rossana Parte_1 C.F._1
Rinaldi, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso, dall'Avv. Antonello Monoriti
RESISTENTE
, in persona del legale rappresentante pro tempore CP_2
CONTUMACE
OGGETTO: assegno di invalidità, esenzione parziale dal pagamento del ticket sanitario
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 10 gennaio 2024, esponeva: Parte_1
- di aver presentato, in data 28 novembre 2022, regolare domanda amministrativa volta al riconoscimento della percentuale invalidante nella misura pari o superiore al 74% utile al fine di ottenere l'assegno mensile di invalidità civile, nonché al fine di ottenere un'invalidità superiore al
67% utile al fine di ottenere l'esenzione parziale del ticket sanitario;
- in data 15 dicembre 2022, la Commissione Medica per l'accertamento di Invalidità Civile l'aveva riconosciuta invalida in misura pari al 40%; - aveva proposto ricorso per accertamento tecnico ex art. 445 bis c.p.c. dinanzi a codesto Tribunale, iscritto al n. 714/2023 R.G., per l'accertamento del requisito sanitario utile per il conseguimento dell'assegno mensile di invalidità nonché dell'esonero parziale dalle quote di partecipazione (esonero parziale dal pagamento del ticket sanitario) e, disposta ed espletata la ctu medico legale, era stata riconosciuta invalida nella misura del 58%;
- aveva depositato dichiarazione di dissenso.
Contestava le conclusioni del ctu rilevando che le stesse non potessero essere condivise, atteso che costituivano il frutto di un'erronea interpretazione ed applicazione, a fini invalidanti, delle percentuali di invalidità attribuibili alle patologie accertate.
Osservava, in particolare, che la patologia a carico dell'apparato osteoarticolare, alla quale il ctu aveva attribuito una percentuale invalidante pari soltanto al 12%, inquadrandola come mera spondilolistesi, avrebbe invece giustificato, per analogia, il riconoscimento della percentuale del 40% con attribuzione del codice tabellare 7010 in considerazione dell'effettivo deficit patologico riscontrato.
Evidenziava, altresì, che con riferimento alla patologia a carico dell'apparato psichiatrico, il ctu, in replica alle osservazioni formulate in sede di atp, aveva dichiarato di non avere qualificato la patologia psichica come sindrome endoreattiva grave, assumendo che ella ricorrente non presentasse disturbi vegetativi del sonno né ideazione di suicidio, ciò in difformità da quanto invece attestato dalle certificazioni rilasciate dai reparti di Neurologia e Psichiatria del Policlinico di le quali, CP_2 al contrario, evidenziavano, oltre a disturbi del ritmo sonno-veglia, anche disfunzioni in ambito familiare e sociale.
Chiedeva, pertanto, che fosse ritenuto e dichiarato che ella ricorrente era invalida nella misura uguale o superiore al 74% al fine del riconoscimento del beneficio dell'assegno mensile di invalidità, nonché all'esonero parziale dalle quote di partecipazione (esonero parziale del ticket sanitario) dalla data della domanda amministrativa o, in subordine dalla data che sarebbe risultata in corso di causa e che, per l'effetto l' fosse condannato alla liquidazione ed alla corresponsione dei benefici CP_1 richiesti, previa rivalutazione per perequazione automatica prevista dalla legge, con vittoria di spese e compensi professionali da distrarre in favore del procuratore antistatario.
2.- L' , costituendosi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità del ricorso per mancata indicazione CP_1 dei motivi di contestazione.
Contestava, poi, la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3.- Tenuto conto dei rilievi di parte ricorrente, veniva disposto il rinnovo della ctu espletata nel procedimento per atp. 4.- L'udienza del 3 novembre 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
5.- Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'odierna ricorrente al fine di verificare la sussistenza del requisito sanitario utile per ottenere il riconoscimento dell'invalidità utile al conseguimento dell'assegno di invalidità status invalidante previsto per godere dell'assegno mensile d'invalidità e, in subordine, dell'esonero parziale dal ticket sanitario, (giudizio iscritto al RG
n. 714/2023, acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati riconosceva la ricorrente invalida nella misura del 58% da maggio 2023,
e parte ricorrente esprimeva il proprio dissenso.
Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede la verifica della sussistenza del requisito sanitario utile al riconoscimento dell'assegno d'invalidità civile e, in subordine, il riconoscimento dell'invalidità civile utile fini dell'esenzione del pagamento del ticket sanitario.
Va evidenziato che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma indicata, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Nel caso di specie, tenuto conto dei rilievi di parte ricorrente, è stato disposto il rinnovo della ctu espletata nel procedimento per atp.
Il consulente, nominato nel presente procedimento, ha ritenuto che la ricorrente è affetta da:
“Osteoartrosi del rachide complicata da plurime discopatie in soggetto con anterolistesi di L5-S1 ed obesità di 1° grado (BMI 33,7 Kg/m2 ) a modesta incidenza funzionale. Ipertensione arteriosa in soggetto con sinusite. Gozzo multinodulare cui si allega depressione del tono dell'umore con ansia con tendenza alla conversione somatica”. Il ctu, in particolare, ha osservato che la ricorrente “è affetta da svariate patologie ad interessamento di più organi ed apparati che per la loro correlazione e per la loro severità comportano un discreto grado di invalidità”.
Il ctu, dopo avere indicato i codici relativi alle patologie e le percentuali di invalidità ha, dunque, concluso ritenendo che le affezioni riscontrate siano tali da rendere la ricorrente “invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 60 (sessanta) %, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (novembre 2022)”.
Il consulente tecnico ha adeguatamente valutato le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta e le conclusioni cui giunge il CTU sono coerenti, dunque, con l'esame obiettivo da esso condotto e con la documentazione medica esaminata.
6.- In ragione di tutto quanto sopra esposto, il ricorso va rigettato.
7.- In presenza di dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. da parte della ricorrente, quest'ultima viene esonerata dal pagamento delle spese del presente procedimento e del procedimento per a.t.p.. Le spese di ctu, separatamente liquidate, vengono poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) esonera la ricorrente dal pagamento delle spese del presente procedimento e del procedimento per atp;
c) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu, separatamente liquidate. CP_1
Messina, 4 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
RO ON
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa RO ON, ha pronunciato, in esito all'udienza del 3 novembre
2025 a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 130/2024
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Rossana Parte_1 C.F._1
Rinaldi, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso, dall'Avv. Antonello Monoriti
RESISTENTE
, in persona del legale rappresentante pro tempore CP_2
CONTUMACE
OGGETTO: assegno di invalidità, esenzione parziale dal pagamento del ticket sanitario
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 10 gennaio 2024, esponeva: Parte_1
- di aver presentato, in data 28 novembre 2022, regolare domanda amministrativa volta al riconoscimento della percentuale invalidante nella misura pari o superiore al 74% utile al fine di ottenere l'assegno mensile di invalidità civile, nonché al fine di ottenere un'invalidità superiore al
67% utile al fine di ottenere l'esenzione parziale del ticket sanitario;
- in data 15 dicembre 2022, la Commissione Medica per l'accertamento di Invalidità Civile l'aveva riconosciuta invalida in misura pari al 40%; - aveva proposto ricorso per accertamento tecnico ex art. 445 bis c.p.c. dinanzi a codesto Tribunale, iscritto al n. 714/2023 R.G., per l'accertamento del requisito sanitario utile per il conseguimento dell'assegno mensile di invalidità nonché dell'esonero parziale dalle quote di partecipazione (esonero parziale dal pagamento del ticket sanitario) e, disposta ed espletata la ctu medico legale, era stata riconosciuta invalida nella misura del 58%;
- aveva depositato dichiarazione di dissenso.
Contestava le conclusioni del ctu rilevando che le stesse non potessero essere condivise, atteso che costituivano il frutto di un'erronea interpretazione ed applicazione, a fini invalidanti, delle percentuali di invalidità attribuibili alle patologie accertate.
Osservava, in particolare, che la patologia a carico dell'apparato osteoarticolare, alla quale il ctu aveva attribuito una percentuale invalidante pari soltanto al 12%, inquadrandola come mera spondilolistesi, avrebbe invece giustificato, per analogia, il riconoscimento della percentuale del 40% con attribuzione del codice tabellare 7010 in considerazione dell'effettivo deficit patologico riscontrato.
Evidenziava, altresì, che con riferimento alla patologia a carico dell'apparato psichiatrico, il ctu, in replica alle osservazioni formulate in sede di atp, aveva dichiarato di non avere qualificato la patologia psichica come sindrome endoreattiva grave, assumendo che ella ricorrente non presentasse disturbi vegetativi del sonno né ideazione di suicidio, ciò in difformità da quanto invece attestato dalle certificazioni rilasciate dai reparti di Neurologia e Psichiatria del Policlinico di le quali, CP_2 al contrario, evidenziavano, oltre a disturbi del ritmo sonno-veglia, anche disfunzioni in ambito familiare e sociale.
Chiedeva, pertanto, che fosse ritenuto e dichiarato che ella ricorrente era invalida nella misura uguale o superiore al 74% al fine del riconoscimento del beneficio dell'assegno mensile di invalidità, nonché all'esonero parziale dalle quote di partecipazione (esonero parziale del ticket sanitario) dalla data della domanda amministrativa o, in subordine dalla data che sarebbe risultata in corso di causa e che, per l'effetto l' fosse condannato alla liquidazione ed alla corresponsione dei benefici CP_1 richiesti, previa rivalutazione per perequazione automatica prevista dalla legge, con vittoria di spese e compensi professionali da distrarre in favore del procuratore antistatario.
2.- L' , costituendosi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità del ricorso per mancata indicazione CP_1 dei motivi di contestazione.
Contestava, poi, la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3.- Tenuto conto dei rilievi di parte ricorrente, veniva disposto il rinnovo della ctu espletata nel procedimento per atp. 4.- L'udienza del 3 novembre 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
5.- Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'odierna ricorrente al fine di verificare la sussistenza del requisito sanitario utile per ottenere il riconoscimento dell'invalidità utile al conseguimento dell'assegno di invalidità status invalidante previsto per godere dell'assegno mensile d'invalidità e, in subordine, dell'esonero parziale dal ticket sanitario, (giudizio iscritto al RG
n. 714/2023, acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati riconosceva la ricorrente invalida nella misura del 58% da maggio 2023,
e parte ricorrente esprimeva il proprio dissenso.
Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede la verifica della sussistenza del requisito sanitario utile al riconoscimento dell'assegno d'invalidità civile e, in subordine, il riconoscimento dell'invalidità civile utile fini dell'esenzione del pagamento del ticket sanitario.
Va evidenziato che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma indicata, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Nel caso di specie, tenuto conto dei rilievi di parte ricorrente, è stato disposto il rinnovo della ctu espletata nel procedimento per atp.
Il consulente, nominato nel presente procedimento, ha ritenuto che la ricorrente è affetta da:
“Osteoartrosi del rachide complicata da plurime discopatie in soggetto con anterolistesi di L5-S1 ed obesità di 1° grado (BMI 33,7 Kg/m2 ) a modesta incidenza funzionale. Ipertensione arteriosa in soggetto con sinusite. Gozzo multinodulare cui si allega depressione del tono dell'umore con ansia con tendenza alla conversione somatica”. Il ctu, in particolare, ha osservato che la ricorrente “è affetta da svariate patologie ad interessamento di più organi ed apparati che per la loro correlazione e per la loro severità comportano un discreto grado di invalidità”.
Il ctu, dopo avere indicato i codici relativi alle patologie e le percentuali di invalidità ha, dunque, concluso ritenendo che le affezioni riscontrate siano tali da rendere la ricorrente “invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 60 (sessanta) %, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (novembre 2022)”.
Il consulente tecnico ha adeguatamente valutato le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta e le conclusioni cui giunge il CTU sono coerenti, dunque, con l'esame obiettivo da esso condotto e con la documentazione medica esaminata.
6.- In ragione di tutto quanto sopra esposto, il ricorso va rigettato.
7.- In presenza di dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. da parte della ricorrente, quest'ultima viene esonerata dal pagamento delle spese del presente procedimento e del procedimento per a.t.p.. Le spese di ctu, separatamente liquidate, vengono poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) esonera la ricorrente dal pagamento delle spese del presente procedimento e del procedimento per atp;
c) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu, separatamente liquidate. CP_1
Messina, 4 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
RO ON