Sentenza 20 luglio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/07/2004, n. 13409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13409 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. ADAMO Mario - rel. Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AT SE, AT EI, AT TO, AT NA, AT LT, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G. PAISIELLO 49, presso l'avvocato GIANFRANCESCO MANUNZA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE PICCOLI, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA E. PIMENTEL 2, presso l'Avvocato MICHELE COSTA che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati RENATE VON GUGGENBERG, MARIA LARCHER, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
PRESIDENTE GIUNTA PROVINCIA DI BOLZANO, COMUNI DI LAION;
- intimati -
avverso la sentenza n. 86/00 dalla Sezione distaccata di Corte d'Appello di B0L2AN0, depositata il 11/07/00;
udita la relaziona della causa svolta nella Pubblica udienza del 15/04/2004 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito per la resistente Provincia Autonoma l'Avvocato COSTA che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto in data 37.8.1998 il Presidente della Giunta provinciale di Bollano determinava in L. 246.375.000, aumentabile del 10% in caso di accettazione, l'indennità dovuta per l'espropriazione di un terreno di mq. 1500, da destinarsi all'ampliamento della zona produttiva di interesse provinciale di Pontives, in territorio del comune di Laion, di proprietà indivisa, in ragione di 1/5 ciascuno, di SE, HA, TO, JO e AL AS;
par l'esproprio di un altro terreno di mq, 171 venivano offerti agli indicati proprietari L. 28.086.750, sempre aumentabili del 10% in caso di accettazione.
I proprietari espropriati ritenuto che le indennità di espropriazione offerte fossero inadeguate rispetto all'effettivo valore delle aree proponevano opposizione alla stima avanti alla Corte di appello di Trento-sezione distaccata di Bollano assumendo che il valore dei terreni non era inferiore a L. 750.000.000. Resisteva all'opposizione la Provincia autonoma di Bolzano che contestava la pretesa attrice, ritenuta non rispondente ai valori effettivi dei terreni.
Non si costituiva in giudizio il comune di Laion, convenuto peraltro solo per conoscenza, senza che nei suoi confronti fossero svolte domande.
La Corte d'appello adita, con sentenza in data 11.7.2000, determinava in complessive L. 306.375.000 le indennità dovute per i terreni espropriati.
Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello propongono ricorso, fondato su cinque motivi, gli espropriati. Resiste con controricorso la Provincia autonoma di Bolzano. Non svolge attività difensiva n comune di Laion.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo e secondo motivo di cassazione i ricorrenti lamentano ostessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 8 comma 1 L.P. 15.4.1991 n 10.
Assumono i ricorrenti che la Corte d'appello si è discostata dalle conclusioni cui era pervenuto il C.T.U., facendo riferimento a considerazioni di carattere etico-morale che divergono apoditticamente dai valori di mercato, ritenuti gonfiati ed esorbitanti.
I criteri seguiti dal giudice di merito se possono avere una propria rilevanza in un dibattito socio-politico certamente non sono idonei a giustificare una pronunzia giudiziaria e finiscono per privilegiare ulteriormente la Provincia che già godeva del vantaggio derivante dall'applicabilità della semisomna fra il valore di mercato e il valore agricolo del fondo.
I proprietari qualora avessero avuto facoltà di disporre liberamente dei loro beni avrebbero potuto venderli a presso di mercato, certamente gonfiato dalla richiesta, ma indiscutibilmente più remunerativo per loro.
I motivi sono inammissibili e vanno pertanto disattesi. Invero la Corte territoriale si è discostata dalla conclusioni del C.t.U. in base a tre distinte considerazioni a par la precisione perché a) la intensa richiesta di mercato relativa alla aree riservate ad insediamenti di carattere residenziale e turistico, che ha gonfiato i prassi dai terreni, non si estendeva anche alle zona riservata agli insediamenti produttivi;
b) il terreno è limitrofo a due strada di intenso traffico ciò che comporta l'obbligo di arretramento dalle costruzioni, nell'ambito delle zone di rispetto, con riduzione dell'area sfruttabile;
e) mai la Corte aveva liquidato somme superiori a L. 350.000 a ma. anche in relazione a zone più appetibili di quella in esame. Le tre riportate " rationes decidendi " non sono state specificamente censurate dai ricorrenti, che si sono limitati a proporre censure generiche, sicché la motivazione dell'impugnata sentenza non risulta scalfita dai motivi in esame, che vanno pertanto disattesi. Con il terzo motivo i ricorrenti censurano l'impugnata sentenza par carenza assoluta di motivazione in ordine ai criteri di determinazione dell'indennità di esproprio, indicati nell'atto di opposizione alla stima.
Assumono i ricorrenti che nelle sentenze non risultano presi in considerazione i criteri da essi indicati nell'atto di citazione e nella comparsa conclusionale che devono comunque ritenersi implicitamente disattesi, nonostante sulla loro attendibilità ed esattezza si fosse positivamente espresso il C.T.U.. Il motivo è inammissibile e va quindi disatteso.
Invero i ricorrenti non hanno precisato nel ricorso quali fossero i criteri sottoposti all'esano del giudice di merito e da questi disattesi sicché tenuto conto che non è consentito, nel giudizio di legittimità, l'esame diretto degli atti, neppure se richiamati nel ricorso e dati per riprodotti, il motivo in esame va dichiarato inammissibile in quanto proposto in violazione del principio di autosufficienza che deve connotare il ricorso per Cassazione. Con il quarto e quinto motivo di cassazione i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. nonché insufficiente erronea e contraddittoria motivazione in punto di liquidazione delle spese di giudizio.
Assumono i ricorrenti che la compensazione delle spese è stata erroneamente disposta dal giudice di merito in quanto:
a) non era a loro addebitatile l'errore relativo all'estensione dell'area espropriata contenuto nel decreto di stima;
b) non sussisteva modo diverso dalla citazione in causa della Provincia autonoma di Bolzano per ottenere quanto richiesto o comunque liquidato dalla Corte d'appello, pur sempre superiore anche se di poco a quanto offerto in sede amministrativa.
Il motivo è inammissibile e va quindi disatteso.
Invero la Corte di Cassazione ha più volte chiarito che la liquidazione delle spese di lite rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito con l'unico limite del divieto di addebitare le spese di lite alla parte risultata vincitrice.
Ipotesi quest'ultima non sussistente nella specie essendosi la Corte territoriale limitata a compensare le spese, attesa la reciproca soccombenza delle parti e tenuto conto che la somma liquidata in sede giudiziaria è di poco superiore a quanto offerto in sede amministrativa.
Il ricorso va pertanto interamente disatteso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo fra le parti costituite.
P.Q.M.
Respinge il ricorso, condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquidano in favore dalla controricorrente in euro 100/00 par esborsi, euro 5000/00 per onorari, oltre alla spese generali ad agli accessori come per legge. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 15 aprile 2004. Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2004