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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/07/2025, n. 3066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3066 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
R.g.n° 3411 / 2022 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione 2a civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Cristina Capone, pronunziando ai sensi dell'art. 190 c.p.c., ha emesso la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3411 del Ruolo Generale dell'anno 2022, avente ad oggetto: lesione personale vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Giugliano in Parte_1 C.F._1
Campania (NA), alla Via Vicinale Campanile n. 27, presso lo studio dell'avv. Maria Pirozzi che lo rappresenta e difende in virtù della procura a margine dell'atto di citazione
Attore
CONTRO
(C.F. ), residente in [...]in Campania (NA), alla CP_1 C.F._2
Via Benedetto Croce nr. 39/A
Convenuto -Contumace
NONCHÉ
(C.F. e P. IVA (già , in persona Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_3 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Porzio n. 4 Is.
G/1, presso lo studio dell'avv. Francesco Russo, unitamenta all'avv. Andrea Russo che la rappresenta e difende in virtù della procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 R.g.n° 3411 / 2022 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
Come dagli atti e dai verbali di causa, che si intendono qui integralmente ripetuti e trascritti.
PREMESSA IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Napoli Nord, e l' in persona del Sindaco pro tempore, CP_1 Controparte_2 al fine di ottenere il risarcimento dei danni da lesioni personali subiti in occasione del sinistro stradale verificatosi il 6 agosto 2017, alle ore 10:30 circa, in Marano di Napoli (NA), in via Castel Belvedere.
L'attore esponeva che, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, mentre era alla guida del motociclo Yamaha XT 660 targato DL41404, di proprietà di (nata a [...] il 19 CP_4 dicembre 1959 – cod. fisc. ) e assicurato per la RCA con la compagnia C.F._3 assicuratrice , e percorreva regolarmente la via Castel Belvedere Controparte_5
(proveniente dal “centro” di Marano di Napoli e diretto verso Quarto (NA) / Pozzuoli (NA)), giunto all'altezza del ristorante “La Baita del Belvedere”, era stato urtato dall'autovettura Fiat 500 L targata
EZ960LP (assicurata per la RCA con la ), di proprietà di Controparte_3 CP_1
e dal medesimo condotta. Nella specie, deduceva che il conducente della Fiat 500, nel ripartire
[...] improvvisamente dalla sua posizione di sosta lungo il margine destro della strada (rispetto alla direzione di marcia del motociclo), al fine di immettersi in via Castel Belvedere (omettendo di azionare l'indicatore di direzione e di dare la dovuta precedenza ai veicoli in transito), aveva urtato – con la sua parte anteriore sinistra – il fianco destro del motociclo Yamaha che, a seguito dell'urto ricevuto, era rovinato poi sull'asfalto con la sua parte sinistra, unitamente ad esso istante. In conseguenza dell'evento de quo, l'attore deduceva di aver riportato lesioni personali, per le quali era stato trasportato, a mezzo della sopraggiunta ambulanza del 118, presso il pronto soccorso dell'Ospedale “Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli” dove, a seguito di esame obiettivo di P.S. (dal quale si evinceva una “…ampia ferita lacero contusa in regione frontale sx, escoriazioni sul corpo, ferita lacero contusa mano destra….”), gli erano state diagnosticate – giusta allegato referto di pronto soccorso nr. 150191/17033896 del 6 agosto 2017 – “Contusioni di sedi multiple” (con prognosi di giorni 20).
Chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale, di: “In via principale, nel merito I- Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig. – in qualità di proprietario e conducente CP_1 dell'autovettura Fiat 500 L targata EZ960LP - in ordine alla produzione del sinistro di cui in premessa;
II- Per l'effetto, condannare esso sig. in solido (e/o alternativamente) con CP_1 la Compagnia Assicuratrice “ (già , in Controparte_2 Controparte_3 persona del leg. rapp.te pro tempore, al pagamento in favore dell'odierno attore - a titolo di risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, dallo stesso patiti a seguito e per effetto del sinistro per cui è causa – delle seguenti somme: €56.379,00 a titolo di danno biologico
2 R.g.n° 3411 / 2022 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
permanente (20%); € 1.980,00 a titolo di invalidità temporanea totale (gg. 20 al 100%); € 3.960,00
a titolo di invalidità temporanea parziale (gg. 80 al 50%); € 18.695,70 a titolo di ulteriore
“incremento per sofferenza soggettiva” e di “personalizzazione” – nella misura del 30% - del complessivo danno biologico, tenuto conto della acclarata gravità delle plurali lesioni personali riportate (comprovata dalla necessità di sottoporsi a reiterati controlli medici ed esami radiografici)
e delle consequenziali sofferenze soggettive patite (c.d. danno morale), dei residuati deficit motori e funzionali, nonché dell'evidente pregiudizio estetico rappresentato dai plurali esiti cicatriziali residuati, ed € 509,04 a titolo di rimborso delle spese mediche sostenute e documentate : il tutto per complessivi € 81.523,74, ovvero per quel diverso ed allo stato importo ritenuto Parte_2 dall'adito Giudicante equo e satisfattivo a seguito dell'istruttoria, oltre interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria con decorrenza da dì del verificarsi dell'evento e sino all'effettivo soddisfo.
- Con vittoria di spese e compensi professionali (ex DM 55/2014) in virtù della soccombenza e con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario” (cfr. pag.
5-6 dell'atto di citazione)
Si costituiva in giudizio l' in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 che eccepiva l'infondatezza della domanda sia con riferimento all'an che al quantum.
Chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale di: “1) rigettare l'avversa domanda perché infondata sia in fatto che in diritto e, in via subordinata, accertato il concorso di responsabilità dell'attore nella causazione dell'asserto sinistro, ridurre proporzionalmente la quota di risarcimento di competenza della 2) rigettare qualsiasi avversa richiesta in ordine al quantum. In ogni caso, Controparte_2 con vittoria delle spese di lite, comprensive di IVA, CPA e rimborso spese generali.” (cfr. pag. 10 della comparsa di costituzione e risposta)
Benchè ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva che rimaneva CP_1 contumace.
Esaminati gli atti, espletata la prova testimoniale nonchè la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza dell'08.04.2025 la causa veniva assegnata a sentenza con termini di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di 20 per le successive repliche.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
In via preliminare, va dichiarata la contumacia di non costituitosi nel presente CP_1 giudizio nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione nei suoi confronti.
Sempre in via preliminare, va dichiarata la validità dell'atto introduttivo, atteso che il medesimo permette certamente di individuare gli elementi costitutivi della domanda risarcitoria proposta dall'attore nei confronti dei convenuti e che lo stesso ha consentito alle parti di spiegare compiutamente tutte le loro difese.
3 R.g.n° 3411 / 2022 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
Va altresì dato atto della legittimazione, attiva e passiva, delle parti del presente giudizio, che si trae dalla documentazione in atti e dall'assenza di specifiche contestazioni a riguardo.
Orbene, fermo quanto precede, la domanda va rigettata per i motivi che seguono.
Ai fini della decisione, assumono rilievo, innanzitutto, le dichiarazioni rese dai testi
[...]
e escussi rispettivamente all'udienza del 27 ottobre 2023 e all'udienza Tes_1 Testimone_2 del 28 maggio 2024. Invero, dall'esame congiunto delle dichiarazioni rese dai sigg.ri Tes_1 emergono contraddizioni, incongruenze e lacune tali da compromettere l'affidabilità complessiva della ricostruzione offerta. Pur presentando, in alcuni passaggi, elementi apparentemente coerenti con la versione attorea, le deposizioni si rivelano, a un'attenta analisi, non solo affette da incoerenze interne, ma anche caratterizzate da significative divergenze tra loro, tali da escludere la loro attendibilità. In particolare, la testimonianza resa da , pur connotata da un livello Testimone_1 di dettaglio insolitamente elevato in riferimento a circostanze risalenti - quali il giorno ed orario esatto del sinistro (“il 6 agosto 2017 alle ore 10,30”), il nome del ristorante adiacente al luogo dell'impatto
(“Castel Belvedere”), il modello e colore del motociclo (“Yamaha modello cross, bianca”) nonché dell'autoveicolo antagonista (“Fiat 500L, non ricordo la targa ma solo il colore grigio chiaro”) - risulta tuttavia contraddittoria su profili essenziali, in particolare la presenza o meno di altri veicoli tra l'autovettura su cui viaggiava e la moto coinvolta. Tale incertezza si manifesta in aperta contraddizione logica, giacché il teste, dopo aver inizialmente affermato l'assenza di altri veicoli
(“Non c'erano altre vetture tra la mia e la moto che mi precedeva”), ha successivamente riferito di non ricordare se la moto fosse preceduta da ulteriori autovetture (“Non ricordo se la moto fosse preceduta da altre vetture ma ricordo invece che esse erano dietro di me”).
Analoga inattendibilità connota la dichiarazione del teste il quale, in un Testimone_2 primo momento, ha qualificato l'impatto come un “tamponamento” (“ho assistito al sinistro che ha visto coinvolto che fu tamponato mentre era alla guida di una moto tipo da cross da Parte_1 una macchina che nell'uscire dalla posizione di parcheggio, senza segnalazione, l'ha tamponata,”), per poi successivamente riferire che l'impatto avvenne in modo diverso, ovvero a causa di una repentina manovra di immissione della Fiat 500L, senza segnalazione, sullo stesso senso di marcia della moto, e che l'urto fu laterale (“la manovra di immissione della 500 nello stesso senso di marcia della moto non fu segnalata. La parte anteriore sinistra della 500 urtò il fianco destro della moto”).
Un'ulteriore e significativa discrasia tra le deposizioni rese dai testi e Testimone_1 [...]
riguarda, altresì, la descrizione delle lesioni visibilmente riportate dal conducente del Tes_2 motociclo immediatamente dopo il sinistro. In particolare, ha dichiarato: "ricordo Testimone_1 che il ragazzo sulla moto dopo la caduta aveva sangue sulla faccia e sulla mano sinistra."
4 R.g.n° 3411 / 2022 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
Diversamente, nel riferire sulle medesime circostanze, ha affermato: "Vidi che il Testimone_2 conducente della moto (...) aveva la fronte ed il braccio e la mano destri sanguinanti."
A ciò si aggiunga, poi, che il referto di pronto soccorso in atti evidenzia una discrepanza significativa nelle dichiarazioni dell'attore, che nel resoconto medico ha riportato di essersi infortunato a causa di una “caduta dalla moto”, senza precisare un coinvolgimento di terzi.
Né depone a favore dell'attore la consulenza tecnica d'ufficio espletata, a firma del dott. Per_1 nella quale le lesioni riportate dall'attore sono state ritenute compatibili con la dinamica del sinistro.
Premesso che “Il giudice che abbia disposto una consulenza tecnica cd. percipiente può anche disattenderne le risultanze, ma solo ove motivi in ordine agli elementi di valutazione adottati e a quelli probatori utilizzati per addivenire alla decisione, specificando le ragioni per le quali ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del CTU.” (Cass. Sent. n. 36638 del 25/11/2021), nel caso di specie, le risultanze cui è pervenuto il CTU vanno disattese atteso che, per le ragioni sopra esposte, non può ritenersi provata la verificazione del sinistro nelle modalità descritte dall'attore. Tanto più che lo stesso CTU, nel rispondere al quesito relativo alla sussistenza del nesso causale tra le lesioni e l'evento allegato, pur avendolo ritenuto in astratto sussistente, ha nondimeno precisato quanto segue:
“Tuttavia da una attenta disamina della documentazione medica si rileva che : - nella scheda di 118
(reperibile sulla relazione medico legale di parte convenuta presente agli atti) non viene riportato un sinistro stradale con coinvolgimento di autovetture, ma semplicemente motoveicolo nelle note
“rif. caduta dalla moto..”; - il referto di primo soccorso del 06.08.17 numero 150191/1703386 si legge: “riferito incidente stradale da caduta dal motociclo”.
Va altresì rilevato che l'attore non ha neanche specificato né nel proprio atto di citazione nè nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. tutta una serie di elementi necessari alla completa ricostruzione della dinamica del sinistro, quali la velocità a cui viaggiava il motoveicolo nonché la velocità con cui avvenne la presunta manovra di immissione sulla carreggiata da parte dell'autoveicolo di proprietà del convenuto, se esso attore indossasse o meno il casco al momento del presunto sinistro, i punti d'urto tra la sua persona ed il suolo a seguito dell'impatto. Tali elementi sono in parte emersi solo successivamente, e per la prima volta, dalle dichiarazioni rese dai testi escussi.
Ebbene, deve rimarcarsi a tal riguardo che la domanda di risarcimento del danno costituisce un cd. diritto eterodeterminato in quanto essa richiede, non solo l'espressa indicazione in citazione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti ragione della domanda ai sensi dell'art. 163, comma 3, n. 4,
c.p.c. ma anche l'espressa indicazione di quelli, tra i fatti storici oggetto della pregressa narrazione, sui quali è fondata la "causa petendi", non essendo sufficiente la mera attività narrativa senza alcuna esplicitazione in merito all'essere quei fatti "ragione della domanda" (Sez. 3 - , Sentenza n. 10577 del
5 R.g.n° 3411 / 2022 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
04/05/2018), di cui ne costituiscono, quindi, l'elemento permeante e fondante e, in quanto tali, vanno dimostrati e provati dalla parte che li adduce. La domanda introduttiva di un giudizio di risarcimento del danno, poiché ha ad oggetto un diritto c.d. eterodeterminato, esige che l'attore indichi espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto, a pena di nullità per violazione dell'art. 163, n. 4, cod. proc. civ.. (Sez. 3, Sentenza n. 17408 del 12/10/2012) e poi, nella successiva fase istruttoria, dimostri l'effettivo verificarsi dei fatti addotti a fondamento della domanda.
Inoltre, tutte le predette informazioni, necessarie ai fini dell'esatta ricostruzione della dinamica del sinistro, non sono desumibili neanche dalle missive di messa in mora indirizzata alla compagnia assicurativa, nelle quali la dinamica del sinistro viene succintamente esposta così come nell'atto di citazione.
A ciò, infine, va aggiunta la circostanza, anch'essa alquanto singolare e foriera di dubbi, del mancato intervento di forze di polizia sui luoghi del sinistro attesa la gravità del presunto incidente nonché di rilievi fotografici dei luoghi del sinistro e dei veicoli in esso coinvolti in grado di corroborare quanto dedotto dall'attore.
Pertanto, alla luce di quanto sin qui esposto, tenuto conto delle evidenti contraddizioni emerse, dell'intrinseca inattendibilità delle dichiarazioni rese dai testi escussi e considerata, altresì, l'assoluta carenza di elementi probatori idonei a dimostrare in modo chiaro e univoco la dinamica del sinistro, nonché la stessa veridicità dell'evento e delle sue cause, così come prospettate dall'attore, la domanda deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza di parte attrice e si liquidano come in dispositivo, in assenza di nota spese di parte, secondo i criteri ed i valori medi di cui al DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma
6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022 e nel cd. scaglione compreso tra “euro 52.000,01 ed euro 260.000,00” tenendo conto, in base al suddetto regolamento, della articolazione e durata delle fasi attraverso le quali si è svolto il procedimento, del valore, della natura e della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio, nonché di tutte le altre circostanze di fatto rilevanti a tal fine che risultano indicate nella legge e nel citato regolamento;
ai sensi della citata normativa e dell'orientamento giurisprudenziale in tema di successione di parametri di determinazione dei compensi, devono trovare applicazione quelli vigenti alla data della liquidazione, anche se l'esplicazione dell'attività professionale ha avuto inizio ed è stata svolta quando era vigente altra tariffa.
6 R.g.n° 3411 / 2022 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
Nulla per le spese nei confronti del contumace in quanto la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., si fonda sull'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che abbia dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto, e pertanto essa non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso, che non ha espletato alcuna attività processuale, per cui abbia sopportato spese delle quali debba essere rimborsato (cfr. da ultimo Corte di Cassazione 24750 del 5.11.2013).
In applicazione del medesimo principio della soccombenza sono definitivamente poste a carico dell'attore le spese relative alla disposta Consulenza Tecnica d'Ufficio, come provvisoriamente anticipate in corso di causa e poi definitivamente liquidate come da separato decreto in atti.
Ogni ulteriore questione, pur formulata dalle parti in causa, rimane assorbita dalla pronuncia di cui sopra.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione 2a civile, in persona del giudice dott.ssa Cristina Capone, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
1) DICHIARA la contumacia di CP_1
2) RIGETTA la domanda;
3) CONDANNA al pagamento, nei confronti dell' in persona Parte_1 Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in
€.14.103,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA nelle vigenti aliquote;
4) NULLA per le spese nei confronti del contumace;
5) PONE definitivamente a carico di le spese relative alla disposta Consulenza Parte_1
Tecnica d'Ufficio, come provvisoriamente anticipate in corso di causa e poi definitivamente liquidate come da separato decreto in atti.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c.
Così deciso in Aversa il 30.07.2025
IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina Capone)
7 R.g.n° 3411 / 2022 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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(dr.ssa Cristina CAPONE)
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione 2a civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Cristina Capone, pronunziando ai sensi dell'art. 190 c.p.c., ha emesso la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3411 del Ruolo Generale dell'anno 2022, avente ad oggetto: lesione personale vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Giugliano in Parte_1 C.F._1
Campania (NA), alla Via Vicinale Campanile n. 27, presso lo studio dell'avv. Maria Pirozzi che lo rappresenta e difende in virtù della procura a margine dell'atto di citazione
Attore
CONTRO
(C.F. ), residente in [...]in Campania (NA), alla CP_1 C.F._2
Via Benedetto Croce nr. 39/A
Convenuto -Contumace
NONCHÉ
(C.F. e P. IVA (già , in persona Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_3 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Porzio n. 4 Is.
G/1, presso lo studio dell'avv. Francesco Russo, unitamenta all'avv. Andrea Russo che la rappresenta e difende in virtù della procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 R.g.n° 3411 / 2022 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
Come dagli atti e dai verbali di causa, che si intendono qui integralmente ripetuti e trascritti.
PREMESSA IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Napoli Nord, e l' in persona del Sindaco pro tempore, CP_1 Controparte_2 al fine di ottenere il risarcimento dei danni da lesioni personali subiti in occasione del sinistro stradale verificatosi il 6 agosto 2017, alle ore 10:30 circa, in Marano di Napoli (NA), in via Castel Belvedere.
L'attore esponeva che, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, mentre era alla guida del motociclo Yamaha XT 660 targato DL41404, di proprietà di (nata a [...] il 19 CP_4 dicembre 1959 – cod. fisc. ) e assicurato per la RCA con la compagnia C.F._3 assicuratrice , e percorreva regolarmente la via Castel Belvedere Controparte_5
(proveniente dal “centro” di Marano di Napoli e diretto verso Quarto (NA) / Pozzuoli (NA)), giunto all'altezza del ristorante “La Baita del Belvedere”, era stato urtato dall'autovettura Fiat 500 L targata
EZ960LP (assicurata per la RCA con la ), di proprietà di Controparte_3 CP_1
e dal medesimo condotta. Nella specie, deduceva che il conducente della Fiat 500, nel ripartire
[...] improvvisamente dalla sua posizione di sosta lungo il margine destro della strada (rispetto alla direzione di marcia del motociclo), al fine di immettersi in via Castel Belvedere (omettendo di azionare l'indicatore di direzione e di dare la dovuta precedenza ai veicoli in transito), aveva urtato – con la sua parte anteriore sinistra – il fianco destro del motociclo Yamaha che, a seguito dell'urto ricevuto, era rovinato poi sull'asfalto con la sua parte sinistra, unitamente ad esso istante. In conseguenza dell'evento de quo, l'attore deduceva di aver riportato lesioni personali, per le quali era stato trasportato, a mezzo della sopraggiunta ambulanza del 118, presso il pronto soccorso dell'Ospedale “Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli” dove, a seguito di esame obiettivo di P.S. (dal quale si evinceva una “…ampia ferita lacero contusa in regione frontale sx, escoriazioni sul corpo, ferita lacero contusa mano destra….”), gli erano state diagnosticate – giusta allegato referto di pronto soccorso nr. 150191/17033896 del 6 agosto 2017 – “Contusioni di sedi multiple” (con prognosi di giorni 20).
Chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale, di: “In via principale, nel merito I- Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig. – in qualità di proprietario e conducente CP_1 dell'autovettura Fiat 500 L targata EZ960LP - in ordine alla produzione del sinistro di cui in premessa;
II- Per l'effetto, condannare esso sig. in solido (e/o alternativamente) con CP_1 la Compagnia Assicuratrice “ (già , in Controparte_2 Controparte_3 persona del leg. rapp.te pro tempore, al pagamento in favore dell'odierno attore - a titolo di risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, dallo stesso patiti a seguito e per effetto del sinistro per cui è causa – delle seguenti somme: €56.379,00 a titolo di danno biologico
2 R.g.n° 3411 / 2022 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
permanente (20%); € 1.980,00 a titolo di invalidità temporanea totale (gg. 20 al 100%); € 3.960,00
a titolo di invalidità temporanea parziale (gg. 80 al 50%); € 18.695,70 a titolo di ulteriore
“incremento per sofferenza soggettiva” e di “personalizzazione” – nella misura del 30% - del complessivo danno biologico, tenuto conto della acclarata gravità delle plurali lesioni personali riportate (comprovata dalla necessità di sottoporsi a reiterati controlli medici ed esami radiografici)
e delle consequenziali sofferenze soggettive patite (c.d. danno morale), dei residuati deficit motori e funzionali, nonché dell'evidente pregiudizio estetico rappresentato dai plurali esiti cicatriziali residuati, ed € 509,04 a titolo di rimborso delle spese mediche sostenute e documentate : il tutto per complessivi € 81.523,74, ovvero per quel diverso ed allo stato importo ritenuto Parte_2 dall'adito Giudicante equo e satisfattivo a seguito dell'istruttoria, oltre interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria con decorrenza da dì del verificarsi dell'evento e sino all'effettivo soddisfo.
- Con vittoria di spese e compensi professionali (ex DM 55/2014) in virtù della soccombenza e con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario” (cfr. pag.
5-6 dell'atto di citazione)
Si costituiva in giudizio l' in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 che eccepiva l'infondatezza della domanda sia con riferimento all'an che al quantum.
Chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale di: “1) rigettare l'avversa domanda perché infondata sia in fatto che in diritto e, in via subordinata, accertato il concorso di responsabilità dell'attore nella causazione dell'asserto sinistro, ridurre proporzionalmente la quota di risarcimento di competenza della 2) rigettare qualsiasi avversa richiesta in ordine al quantum. In ogni caso, Controparte_2 con vittoria delle spese di lite, comprensive di IVA, CPA e rimborso spese generali.” (cfr. pag. 10 della comparsa di costituzione e risposta)
Benchè ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva che rimaneva CP_1 contumace.
Esaminati gli atti, espletata la prova testimoniale nonchè la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza dell'08.04.2025 la causa veniva assegnata a sentenza con termini di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di 20 per le successive repliche.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
In via preliminare, va dichiarata la contumacia di non costituitosi nel presente CP_1 giudizio nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione nei suoi confronti.
Sempre in via preliminare, va dichiarata la validità dell'atto introduttivo, atteso che il medesimo permette certamente di individuare gli elementi costitutivi della domanda risarcitoria proposta dall'attore nei confronti dei convenuti e che lo stesso ha consentito alle parti di spiegare compiutamente tutte le loro difese.
3 R.g.n° 3411 / 2022 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
Va altresì dato atto della legittimazione, attiva e passiva, delle parti del presente giudizio, che si trae dalla documentazione in atti e dall'assenza di specifiche contestazioni a riguardo.
Orbene, fermo quanto precede, la domanda va rigettata per i motivi che seguono.
Ai fini della decisione, assumono rilievo, innanzitutto, le dichiarazioni rese dai testi
[...]
e escussi rispettivamente all'udienza del 27 ottobre 2023 e all'udienza Tes_1 Testimone_2 del 28 maggio 2024. Invero, dall'esame congiunto delle dichiarazioni rese dai sigg.ri Tes_1 emergono contraddizioni, incongruenze e lacune tali da compromettere l'affidabilità complessiva della ricostruzione offerta. Pur presentando, in alcuni passaggi, elementi apparentemente coerenti con la versione attorea, le deposizioni si rivelano, a un'attenta analisi, non solo affette da incoerenze interne, ma anche caratterizzate da significative divergenze tra loro, tali da escludere la loro attendibilità. In particolare, la testimonianza resa da , pur connotata da un livello Testimone_1 di dettaglio insolitamente elevato in riferimento a circostanze risalenti - quali il giorno ed orario esatto del sinistro (“il 6 agosto 2017 alle ore 10,30”), il nome del ristorante adiacente al luogo dell'impatto
(“Castel Belvedere”), il modello e colore del motociclo (“Yamaha modello cross, bianca”) nonché dell'autoveicolo antagonista (“Fiat 500L, non ricordo la targa ma solo il colore grigio chiaro”) - risulta tuttavia contraddittoria su profili essenziali, in particolare la presenza o meno di altri veicoli tra l'autovettura su cui viaggiava e la moto coinvolta. Tale incertezza si manifesta in aperta contraddizione logica, giacché il teste, dopo aver inizialmente affermato l'assenza di altri veicoli
(“Non c'erano altre vetture tra la mia e la moto che mi precedeva”), ha successivamente riferito di non ricordare se la moto fosse preceduta da ulteriori autovetture (“Non ricordo se la moto fosse preceduta da altre vetture ma ricordo invece che esse erano dietro di me”).
Analoga inattendibilità connota la dichiarazione del teste il quale, in un Testimone_2 primo momento, ha qualificato l'impatto come un “tamponamento” (“ho assistito al sinistro che ha visto coinvolto che fu tamponato mentre era alla guida di una moto tipo da cross da Parte_1 una macchina che nell'uscire dalla posizione di parcheggio, senza segnalazione, l'ha tamponata,”), per poi successivamente riferire che l'impatto avvenne in modo diverso, ovvero a causa di una repentina manovra di immissione della Fiat 500L, senza segnalazione, sullo stesso senso di marcia della moto, e che l'urto fu laterale (“la manovra di immissione della 500 nello stesso senso di marcia della moto non fu segnalata. La parte anteriore sinistra della 500 urtò il fianco destro della moto”).
Un'ulteriore e significativa discrasia tra le deposizioni rese dai testi e Testimone_1 [...]
riguarda, altresì, la descrizione delle lesioni visibilmente riportate dal conducente del Tes_2 motociclo immediatamente dopo il sinistro. In particolare, ha dichiarato: "ricordo Testimone_1 che il ragazzo sulla moto dopo la caduta aveva sangue sulla faccia e sulla mano sinistra."
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Diversamente, nel riferire sulle medesime circostanze, ha affermato: "Vidi che il Testimone_2 conducente della moto (...) aveva la fronte ed il braccio e la mano destri sanguinanti."
A ciò si aggiunga, poi, che il referto di pronto soccorso in atti evidenzia una discrepanza significativa nelle dichiarazioni dell'attore, che nel resoconto medico ha riportato di essersi infortunato a causa di una “caduta dalla moto”, senza precisare un coinvolgimento di terzi.
Né depone a favore dell'attore la consulenza tecnica d'ufficio espletata, a firma del dott. Per_1 nella quale le lesioni riportate dall'attore sono state ritenute compatibili con la dinamica del sinistro.
Premesso che “Il giudice che abbia disposto una consulenza tecnica cd. percipiente può anche disattenderne le risultanze, ma solo ove motivi in ordine agli elementi di valutazione adottati e a quelli probatori utilizzati per addivenire alla decisione, specificando le ragioni per le quali ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del CTU.” (Cass. Sent. n. 36638 del 25/11/2021), nel caso di specie, le risultanze cui è pervenuto il CTU vanno disattese atteso che, per le ragioni sopra esposte, non può ritenersi provata la verificazione del sinistro nelle modalità descritte dall'attore. Tanto più che lo stesso CTU, nel rispondere al quesito relativo alla sussistenza del nesso causale tra le lesioni e l'evento allegato, pur avendolo ritenuto in astratto sussistente, ha nondimeno precisato quanto segue:
“Tuttavia da una attenta disamina della documentazione medica si rileva che : - nella scheda di 118
(reperibile sulla relazione medico legale di parte convenuta presente agli atti) non viene riportato un sinistro stradale con coinvolgimento di autovetture, ma semplicemente motoveicolo nelle note
“rif. caduta dalla moto..”; - il referto di primo soccorso del 06.08.17 numero 150191/1703386 si legge: “riferito incidente stradale da caduta dal motociclo”.
Va altresì rilevato che l'attore non ha neanche specificato né nel proprio atto di citazione nè nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. tutta una serie di elementi necessari alla completa ricostruzione della dinamica del sinistro, quali la velocità a cui viaggiava il motoveicolo nonché la velocità con cui avvenne la presunta manovra di immissione sulla carreggiata da parte dell'autoveicolo di proprietà del convenuto, se esso attore indossasse o meno il casco al momento del presunto sinistro, i punti d'urto tra la sua persona ed il suolo a seguito dell'impatto. Tali elementi sono in parte emersi solo successivamente, e per la prima volta, dalle dichiarazioni rese dai testi escussi.
Ebbene, deve rimarcarsi a tal riguardo che la domanda di risarcimento del danno costituisce un cd. diritto eterodeterminato in quanto essa richiede, non solo l'espressa indicazione in citazione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti ragione della domanda ai sensi dell'art. 163, comma 3, n. 4,
c.p.c. ma anche l'espressa indicazione di quelli, tra i fatti storici oggetto della pregressa narrazione, sui quali è fondata la "causa petendi", non essendo sufficiente la mera attività narrativa senza alcuna esplicitazione in merito all'essere quei fatti "ragione della domanda" (Sez. 3 - , Sentenza n. 10577 del
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04/05/2018), di cui ne costituiscono, quindi, l'elemento permeante e fondante e, in quanto tali, vanno dimostrati e provati dalla parte che li adduce. La domanda introduttiva di un giudizio di risarcimento del danno, poiché ha ad oggetto un diritto c.d. eterodeterminato, esige che l'attore indichi espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto, a pena di nullità per violazione dell'art. 163, n. 4, cod. proc. civ.. (Sez. 3, Sentenza n. 17408 del 12/10/2012) e poi, nella successiva fase istruttoria, dimostri l'effettivo verificarsi dei fatti addotti a fondamento della domanda.
Inoltre, tutte le predette informazioni, necessarie ai fini dell'esatta ricostruzione della dinamica del sinistro, non sono desumibili neanche dalle missive di messa in mora indirizzata alla compagnia assicurativa, nelle quali la dinamica del sinistro viene succintamente esposta così come nell'atto di citazione.
A ciò, infine, va aggiunta la circostanza, anch'essa alquanto singolare e foriera di dubbi, del mancato intervento di forze di polizia sui luoghi del sinistro attesa la gravità del presunto incidente nonché di rilievi fotografici dei luoghi del sinistro e dei veicoli in esso coinvolti in grado di corroborare quanto dedotto dall'attore.
Pertanto, alla luce di quanto sin qui esposto, tenuto conto delle evidenti contraddizioni emerse, dell'intrinseca inattendibilità delle dichiarazioni rese dai testi escussi e considerata, altresì, l'assoluta carenza di elementi probatori idonei a dimostrare in modo chiaro e univoco la dinamica del sinistro, nonché la stessa veridicità dell'evento e delle sue cause, così come prospettate dall'attore, la domanda deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza di parte attrice e si liquidano come in dispositivo, in assenza di nota spese di parte, secondo i criteri ed i valori medi di cui al DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma
6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022 e nel cd. scaglione compreso tra “euro 52.000,01 ed euro 260.000,00” tenendo conto, in base al suddetto regolamento, della articolazione e durata delle fasi attraverso le quali si è svolto il procedimento, del valore, della natura e della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio, nonché di tutte le altre circostanze di fatto rilevanti a tal fine che risultano indicate nella legge e nel citato regolamento;
ai sensi della citata normativa e dell'orientamento giurisprudenziale in tema di successione di parametri di determinazione dei compensi, devono trovare applicazione quelli vigenti alla data della liquidazione, anche se l'esplicazione dell'attività professionale ha avuto inizio ed è stata svolta quando era vigente altra tariffa.
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Nulla per le spese nei confronti del contumace in quanto la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., si fonda sull'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che abbia dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto, e pertanto essa non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso, che non ha espletato alcuna attività processuale, per cui abbia sopportato spese delle quali debba essere rimborsato (cfr. da ultimo Corte di Cassazione 24750 del 5.11.2013).
In applicazione del medesimo principio della soccombenza sono definitivamente poste a carico dell'attore le spese relative alla disposta Consulenza Tecnica d'Ufficio, come provvisoriamente anticipate in corso di causa e poi definitivamente liquidate come da separato decreto in atti.
Ogni ulteriore questione, pur formulata dalle parti in causa, rimane assorbita dalla pronuncia di cui sopra.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione 2a civile, in persona del giudice dott.ssa Cristina Capone, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
1) DICHIARA la contumacia di CP_1
2) RIGETTA la domanda;
3) CONDANNA al pagamento, nei confronti dell' in persona Parte_1 Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in
€.14.103,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA nelle vigenti aliquote;
4) NULLA per le spese nei confronti del contumace;
5) PONE definitivamente a carico di le spese relative alla disposta Consulenza Parte_1
Tecnica d'Ufficio, come provvisoriamente anticipate in corso di causa e poi definitivamente liquidate come da separato decreto in atti.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c.
Così deciso in Aversa il 30.07.2025
IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina Capone)
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L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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