Articolo 10 della Legge 6 luglio 1964, n. 633
Articolo 9Articolo 11
Versione
19 agosto 1964
Art. 10.
I presidenti dei Consorzi pubblicheranno l'elenco dei beni da espropriare indicando il prezzo offerto per le espropriazioni.
Decorsi 30 giorni dalla pubblicazione le autorita' di cui al secondo comma dell'articolo 2, su richiesta dei presidenti dei Consorzi, ordineranno il pagamento o il deposito delle somme offerte entro il termine di cui al comma successivo e pronunceranno l'espropriazione.
L'indennita' di espropriazione in caso di accordo fra le parti deve essere pagata o, in caso di contestazione, deve essere depositata dall'espropriante entro un anno dalla data di rilascio o di consegna del bene. I Consorzi, per il periodo intercorrente tra la data di rilascio o di consegna e quella del pagamento dell'indennita', sono tenuti a corrispondere gli interessi legali sulle somme dovute. I beni espropriati possono essere lasciati in comodato precario al precedente proprietario.
I Consorzi, per conseguire il rilascio del bene, e lo espropriato per effettuarne la consegna, debbono dare un preavviso di 120 giorni.
Per quanto non diversamente disposto rimangono in vigore le disposizioni di cui alla legge 25 giugno 1865, n. 2359 , e successive modificazioni.
Entrata in vigore il 19 agosto 1964