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Sentenza 3 maggio 2024
Sentenza 3 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 03/05/2024, n. 1312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1312 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2024 |
Testo completo
N. 4578/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco ABETE Presidente dott.ssa Emanuela MUSI Giudice dott.ssa Anita CARUGHI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 4578/2022 promossa da
, C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in Castellammare di Stabia (NA), al corso De Gasperi n. 151; rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Gabriele Todisco (C.F,
) e Giovanna Dattero (C.F. ), giusta procura in calce C.F._2 C.F._3 all'atto di costituzione in corso di causa a mezzo di nuovo difensore del 15/01/2024, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Marina di Gioiosa Gragnano (NA), alla via
Tommaso Sorrentino n. 19;
ATTORE
contro
Controparte_1
C.F. e P.IVA in persona del suo
[...]
Direttore Generale e procuratore speciale, giusta procura del 21/06/2017 per Notaio Persona_1 di Roma, Rep. 54678, Racc. 27415, Dott. (C.F. , con sede in Persona_2 C.F._4
Roma, alla via Pinciana n. 35; rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo D'Isidoro (C.F. ), giusta procura C.F._5 in calce all'atto di costituzione nel presente giudizio, e con questi domiciliata in Roma, alla via
Cardinal de Luca n. 22;
CONVENUTA
e con l'intervento obbligatorio del PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LOCRI
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: querela di falso incidentale.
Causa assegnata a sentenza all'udienza del 16 gennaio 2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER : Parte_1
“Conclude affinché il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione collegiale, previa ammissione degli ulteriori mezzi istruttori richiesti, se ritenuti rilevanti, ed anche sulla scorta della documentazione prodotta a supporto della domanda, voglia così provvedere, in relazione alla querela incidentale siccome proposta:
1) Accertare e dichiarare la falsità materiale degli avvisi di ricevimento e delle firme apocrife attribuite a che compaiono sugli avvisi di ricevimento, tempestivamente Parte_1 disconosciuti ed impugnati da , prodotti da in originale nel giudizio Parte_1 CP_1 pendente dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata Sezione Lavoro R.G. 4217/2019, dott.ssa Giusti, ora sospeso, ritenuti rilevanti ai fini del giudizio dal Giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, ovvero: a) l'avviso di ricevimento del 13.11.2018 di con firma disconosciuta, depositato in CP_2 originale all'udienza del 28.9.2021, doc. allegato alla memoria di costituzione dell'opposta denominato "all._9.1__fasc._opp.__ ricevuta _ consegna _diffida_ 3.11.18" di CP_2
d) l'avviso di ricevimento datato 19.1.2017 di doc. allegato denominato CP_2
"all._14.1__fasc._opp.__ ricevuta_ consegna_diffida _21.12.16, depositato in originale all'udienza del 28.9.2021”.
2) Con condanna della controparte alle spese e compensi professionali, spese generali, CPA ed
IVA, come per legge, oltre spese di CTU”;
PER Controparte_1
[...]
“Chiede che il Tribunale adito, disattesa ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, voglia in merito al presente giudizio così provvedere:
1) in via preliminare rigettare l'avversa domanda inammissibile ex art 221 cpc.
2) nel merito rigettare l'avversa domanda poichè infondata in fatto e destituita di giuridico fondamento.
3) Con condanna dell'attrice, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze del giudizio di querela di falso, con distrazione in favore del difensore anticipatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo pendente Parte_1 dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, Sez. Lavoro, avente numero di R.G. 4217/2019, proponeva, in data 07.06.2022, querela incidentale di falso ai sensi dell'art. 221 c.p.c., allegando la relativa dichiarazione al verbale d'udienza, per sentir dichiarare la falsità delle firme apposte in calce agli avvisi di ricevimento delle raccomandate a/r prodotte dall'opposta , aventi ad CP_1 oggetto lettere di sollecito/messa in mora, asseritamente mai ricevute.
In particolare, domandava accertarsi la falsità materiale degli avvisi di Parte_1 ricevimento e delle firme a lui attribuite ed apposte sui seguenti documenti, acquisiti in originale:
(1) avviso di ricevimento del 09.01.2012 di , corrispondente al doc. allegato alla CP_3 memoria di costituzione dell'opposta denominato “all._6.1__fasc._opp__ ricevuta_ consegna _ diffida_5.12.11” ; (2) avviso di ricevimento del 13.11.2018 di doc. allegato alla memoria di CP_2 costituzione dell'opposta denominato “all._9.1__fasc._opp.__ricevuta_consegna _diffida_ 3.10.18”; (3) avviso di ricevimento datato 19.01.2017 di doc. allegato denominato CP_2
“all._14.1__fasc._opp.__ ricevuta_consegna_diffida _21.12.16”.
Riconosceva, invece, la firma apposta sulla ricevuta di ritorno del 25.08.2012, doc. allegato denominato “all._7.1__fasc._opp.__ricevuta_ consegna_diffida_ 16.7.12”.
1.2 Con ordinanza del 05.07.2022, il Giudice del Lavoro assegnatario del processo avente numero di R.G. 4217/2019, ritenuta irrilevante la querela di falso in relazione all'avviso di ricevimento di cui al n. (1) sopra indicato (trattandosi di raccomandata sul cui avviso di ricevimento veniva apposta sottoscrizione “nello spazio ove è indicato “firma per esteso del ricevente” e non del
“destinatario”, per cui non vi è attestazione di recapito al destinatario”), riteneva la querela presentata dal ammissibile, in parte qua, solo in relazione agli avvisi di ricevimento di Parte_1 cui ai nn. (2) e (3) sopra indicati, in quanto “astrattamente idonei ad interrompere la prescrizione per i contributi e le sanzioni [oggetto del credito controverso, portato dal decreto ingiuntivo opposto] fino agli anni 2016 e, conseguentemente, sospendeva il procedimento di cui al numero di
R.G. 4217/2019, disponendo la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale per l'assegnazione dell'incidente di querela di falso al Giudice tabellarmente competente.
2. In data 03.10.2022, il presente procedimento quindi veniva assegnato al giudice scrivente, che fissava l'udienza del 19/01/2023 per la comparizione delle parti. 2.1 In data 22/12/2022, si costituiva in giudizio l'
[...]
, eccependo l'inammissibilità e, in RT ogni caso, l'infondatezza della querela di falso esperita dal stante la regolarità del Parte_1 procedimento notificatorio delle lettere di sollecito/messa in mora oggetto del giudizio. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda, con vittoria di spese del giudizio incidentale di querela di falso, con attribuzione al procuratore antistatario.
2.2 In data 21/12/2022, veniva disposta la trasmissione al Pubblico Ministero degli atti del presente procedimento, a cura della Cancelleria;
la comunicazione si perfezionava in data 13/01/2023
3. Con ordinanza del 24/03/2023, il Giudice: (i) rigettava la richiesta di concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., (ii) rigettava l'istanza sollevata da , volta a sollecitare il potere del CP_1 giudicante di ordinare l'esibizione di documenti ex art. 210 c.p.c. (nel caso di specie: stato di famiglia storico del Rag. ; Certificazione di residenza di eventuali soggetti Parte_1 conviventi con lo stesso;
Certificazione comprovante la presenza di un servizio di portierato all'epoca del recapito delle missive con l'indicazione del nominativo del portiere e dei conviventi di quest'ultimo presso lo stabile di residenza dell'attore), stante l'inammissibilità della richiesta per non aver provato l'istante l'impossibilità di acquisire autonomamente tale documentazione;
(iii) disponeva l'istruzione della causa mediante CTU grafologica, formulando il seguente quesito:
“Esaminata la documentazione di raffronto prodotta da parte attrice-querelante ed acquisita, ove ritenuto necessario, presso qualsivoglia ente e/o ufficio pubblico ogni ulteriore documentazione ritenuta utile, recante la sottoscrizione di , nonché raffrontate tali Parte_1 sottoscrizioni con quelle apposte sugli avvisi di ricevimento di del 13/11/2018 (Rif. 92) e del CP_2
19/01/2017 (Rif. n. 661) – come individuati all'udienza del 09/03/2023 –, accerti il CTU, alla luce dei tratti distintivi riscontrati nella firma oggetto di comparazione e di ogni altro elemento ritenuto rilevante, se le firme apposte per ricevuta sugli avvisi di ricevimento di del 13/11/2018 (Rif. CP_2
92) e del 19/01/2017 (Rif. n. 661) siano riconducibili a oppure abbiano Parte_1 carattere apocrifo”.
3.1 In data 15/01/2024 si costituivano per il querelante gli avv. Gabriele Parte_1
Todisco e Giovanna Dattero, in sostituzione del precedente procuratore avv. Mariacristina
Guadagno.
4. Conclusa la fase istruttoria con deposito della consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del
16/01/2024, il giudice scrivente, preso atto della mancanza di contestazioni sulla consulenza tecnica d'ufficio, previa precisazione delle conclusioni delle parti, tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., riservandosi di riferire al Collegio per la decisione.
⁎⁎⁎⁎⁎
5. In via preliminare, stante la riproposizione in comparsa conclusionale, da parte della convenuta
, delle medesime censure già sollevate con la propria comparsa di costituzione in giudizio, CP_1 deve precisarsi quanto segue.
Il procedimento odierno rappresenta, ai sensi dell'art. 221 co. 1 c.p.c., una fase di cognizione meramente incidentale, che si colloca all' “interno” del giudizio in cui il documento è stato prodotto come mezzo di prova (prova ne sia che l'atto introduttivo del presente procedimento è rappresentato da una dichiarazione allegata a verbale d'udienza nell'ambito del giudizio di cui al n. R.G.
4217/2019).
Al riguardo si rileva che, come noto, i procedimenti incidentali – come quelli in esame – vengono instaurati a seguito di interpello della parte che ha prodotto il documento contestato, ai sensi dell'art. 222 c.p.c.: qualora quest'ultima dichiari di volersi in ogni caso avvalere del documento recante la sottoscrizione denunciata di falso, il giudice istruttore “a quo”, se ritiene il documento rilevante, autorizza la presentazione della querela, ammettendo i mezzi istruttori ritenuti all'uopo idonei, e detta disposizioni sui modi e i termini della loro assunzione.
La sentenza che decide la querela di falso incidentale è, di regola, definitiva, poiché conclude un procedimento autonomo che ha per oggetto l'accertamento della falsità di un atto avente fede privilegiata (cfr. Cass. Civ., ord. 7243/2017).
Secondo un certo orientamento, la questione della rilevanza dell'eventuale falsità del documento, impugnato con la querela in via incidentale di cui all'art. 221 c.p.c., ai fini della decisione di merito
è devoluta esclusivamente al giudice del merito e non a quello della querela, il cui unico compito è quello di affermare o negare la falsità dell'atto, come si evince dal disposto dell'art. 222 dello stesso codice di rito, secondo il quale solo se il giudice istruttore valuta rilevante il documento in funzione della sentenza attinente al giudizio di merito può autorizzare la proposizione della querela (cfr.
Cass. Civ., sent. n. 12399/2007). A detta di altra ricostruzione, invece, non sarebbe preclusa al
Collegio la possibilità di un riesame sulla rilevanza processuale dell'atto inciso dalla querela e sull'ammissibilità della proposizione della stessa (in tal senso, Cass. Civ., ord. n. 988/2021; Cass.
Civ., sent. n. 1110/2010), secondo un'interpretazione – forse eccessivamente – estensiva dell'art. 178 c.p.c.
Deve rilevarsi, ad ogni modo, che – anche a voler ritenere condivisibile la tesi da ultimo esposta – nel caso di specie, deve ritenersi in ogni caso condivisibile la valutazione operata dal giudice istruttore a quo circa l'ammissibilità della querela e, soprattutto, la rilevanza dei documenti (lettere di sollecito/messa in mora) di cui è stata contestata la veridicità della sottoscrizione, per l'evidente attitudine degli stessi ad interrompere il decorso della prescrizione del diritto di credito per cui è causa nel giudizio principale, ai sensi dell'art. 2943 co. 4 c.p.c.
Così ricostruiti i rapporti tra il giudizio principale e la querela di falso incidentale, ne consegue, come peraltro già evidenziato con ordinanza del 24.03.2023, che il thema decidendum del presente giudizio (in cui, peraltro, a riprova di quanto sopra esposto, non è nemmeno applicabile la previsione di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. cfr. Cass. Civ., ord. n. 15703/2021) è delimitato da quanto previsto dall'ordinanza con cui il G.I. del procedimento n.R.G. 4217/2019 ha autorizzato la presentazione della querela, cristallizzandone l'oggetto “alla verifica delle “sottoscrizioni apposte sulle ricevute di ritorno originali relative alle raccomandata a.r. indicate in parte motiva e relativa alle missive indicate ai punti 2 e 3 (ricevute con a/r del 13/11/2018 di e con a/r del CP_2
19/01/2017 di ”; da notare che, in quell'occasione, il giudice a quo, nell'esercizio del suo CP_2 potere di valutazione circa i presupposti di ammissibilità e rilevanza della querela di falso, ha dichiarato inammissibile ed irrilevante quest'ultima in relazione all'avviso di ricevimento del
09.01.2012, restringendo così il thema decidendum, rispetto alla domanda originariamente avanzata del querelante.
Per tutto quanto sopra esposto, si evidenzia quindi che esula dall'oggetto del presente giudizio la cognizione in ordine alle censure proposte da parte convenuta, relative alla “infondatezza della querela di falso” a cagione della regolarità del procedimento di notifica ed alla legittimazione dell'operatore postale privato.
6. Passando alla disamina del merito della controversia, la domanda attorea è fondata.
La firma è stata sottoposta a consulenza tecnica d'ufficio grafologica ed il relativo incarico è stato affidato alla dott.ssa . Persona_3
L'esame peritale veniva condotto sui documenti di cui ai numeri 2) e 3) dell'ordinanza di ammissione dell'incidente di querela di falso, “V1) avviso di ricevimento di del 19/01/2017 CP_2
– n.1 siglo-firma a nome apparente (X1);V2) avviso di ricevimento di Nexive Parte_1 del 13/11/2018– n.1 siglo-firma a nome apparente (X2)” (cfr. pag. 4 della Parte_1
CTU), assumendo a scritture comparative, secondo quanto disposto con il provvedimento di nomina del 24.03.2023, “C1) C.I., rilasciata dal Comune di Castellammare di Stabia n. AV 1380237 in data
05.12.2014; C2) mandato ad litem del 28.06.2019 – in copia;
C3) Querela del 07.06.2022 – in originale;
C4) procura speciale posta sotto la querela – in originale;
C5) sottoscrizioni al Verbale
IOP del 25.09.2023”; dette scritture comparative venivano certificate dal perito come “idonee e sufficienti, sia sotto il profilo QUALITATIVO (certe; coeve ed omogenee alle verificande); sia sotto il profilo QUANTITATIVO (numero adeguato)”.
Nelle conclusioni della relazione tecnica, depositata in data 20.12.2023.02.2020, si legge quanto segue: “L'analisi ispettiva delle due verificande ha messo in evidenza la sussistenza di DUE
DIFFERENTI mani grafo-operanti, facendo registrare diverso appoggio pressorio e qualità del tratto;
differente grado di tensione neuro-muscolare […] le verificande NON sono riconducibili alla mano del sig. […] Parte_1
1. giudizio di etero-grafia delle verificande: le siglo-firme oggetto di verifica hanno evidenti segni di DIVERGENZA: si registra differente fonte ideo-grafica e divergenze nella espressività grafo- motoria, per cui è possibile stabilire che le stesse NON sono state redatte da un unico soggetto
(presenza di due differenti mani grafo.operanti); 2.Giudizio di falsità delle siglo-firme in verifica: il confronto mirato tra le verificande e la formula grafica individuale del Sig. ha fatto registrare divergenze IDEOGRAFICHE e Parte_1 che, oltre al valore numerico, acquistano una valenza significativa, in quanto Parte_2
espressione di DIFFERENTE capacità ideo-grafica, con espressività Persona_4 motoria incompatibili in un'unica mano grafo-operante” (cfr. pag. 34-35 della CTU). In definitiva, nelle parole del professionista incaricato, “Le verificande X1-X2 sono : Org_1 trattasi di un falso “per fantasia”, realizzato a mano libera da soggetti che NON avevano modelli di riferimento”. L'indagine tecnica – i cui esiti, peraltro, non sono stati contestati dalle parti convenute, che hanno seguitato, con la propria comparsa conclusionale, a riferirsi apoditticamente alle censure promosse con l'atto di costituzione – è stata condotta dall'ausiliario con ineccepibile rigore metodologico, motivando puntualmente ogni passaggio argomentativo, di talché le conclusioni cui egli è giunto sono pienamente condivisibili, poiché congruamente motivate ed immuni da vizi logici.
5.1 In accoglimento della querela di falso proposta, deve conseguentemente essere dichiarata la falsità delle sottoscrizioni riportate sui seguenti documenti: avviso di ricevimento del 13.11.2018 di doc. allegato alla memoria di costituzione dell'opposta denominato CP_2
“all._9.1__fasc._opp.__ricevuta_consegna _diffida_ 3.10.18”; avviso di ricevimento datato 19.01.2017 di doc. allegato denominato “all._14.1__fasc._opp.__ CP_2 ricevuta_consegna_diffida _21.12.16”.
6. Con riguardo alla regolazione delle spese di lite, da liquidarsi in questa sede avendo la presente sentenza natura definitiva (cfr. Cass. Sez. VI, Ordinanza n.7243 del 22/03/2017, rv. 643662), in forza del principio della soccombenza di cu all'art. 91 c.p.c., le stesse vanno poste a carico dell' a favore dei Ragionieri Controparte_1 [...]
e vanno liquidate in base ai criteri stabiliti dal D.M. n. 55/2014 ratione RT temporis vigente, come segue: valore indeterminabile (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n.
15642 del 23/06/2017, rv. 644952); valori tra i minimi e i medi in relazione alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, stante la non complessità delle questioni trattate e l'attività processuale concretamente svolta.
6.1 Per le medesime ragioni, le spese di CTU, come liquidate in favore del dott.ssa
[...]
con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico della parte convenuta Per_3 soccombente, l' RT
.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
1. accerta e dichiara la falsità delle firme apposte per ricevuta sui seguenti avvisi di ricevimento:
(i) ricevuta del 19/01/2017 di (raccomandata 01CNR1ETSL00066199, Rif. CP_2
661), relativa alle sanzioni per anni dal 2007 al 2009, presente in originale agli atti del giudizio n. R.G. 4217/2019;
(ii) ricevuta del 13/11/2018 di (raccomandata 01CNR1PUMZ00009299, Rif. CP_2
92) relativa a contributi per anni fino al 2016, presente in originale agli atti del giudizio n. R.G. 4217/2019;
2. dispone la cancellazione della firma attribuita a sui predetti avvisi di Parte_1 ricevimento mediante annotazione del presente dispositivo a cura del Cancelliere;
3. condanna l' a favore dei Controparte_1 [...]
alla refusione, in favore di , delle spese di lite, che RT Parte_1 si liquidano nella somma complessiva pari ad € 4.500,00, oltre rimborso forfettario nella misura del
15%, IVA e CPA, come per Legge;
4. pone in via definitiva le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, a carico della parte convenuta soccombente, l' RT
.
[...]
Provvedimento redatto ed inviato tramite l'applicativo “console del magistrato” in data 02/05/2024.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Anita Carughi) (dott. Francesco Abete)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco ABETE Presidente dott.ssa Emanuela MUSI Giudice dott.ssa Anita CARUGHI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 4578/2022 promossa da
, C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in Castellammare di Stabia (NA), al corso De Gasperi n. 151; rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Gabriele Todisco (C.F,
) e Giovanna Dattero (C.F. ), giusta procura in calce C.F._2 C.F._3 all'atto di costituzione in corso di causa a mezzo di nuovo difensore del 15/01/2024, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Marina di Gioiosa Gragnano (NA), alla via
Tommaso Sorrentino n. 19;
ATTORE
contro
Controparte_1
C.F. e P.IVA in persona del suo
[...]
Direttore Generale e procuratore speciale, giusta procura del 21/06/2017 per Notaio Persona_1 di Roma, Rep. 54678, Racc. 27415, Dott. (C.F. , con sede in Persona_2 C.F._4
Roma, alla via Pinciana n. 35; rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo D'Isidoro (C.F. ), giusta procura C.F._5 in calce all'atto di costituzione nel presente giudizio, e con questi domiciliata in Roma, alla via
Cardinal de Luca n. 22;
CONVENUTA
e con l'intervento obbligatorio del PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LOCRI
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: querela di falso incidentale.
Causa assegnata a sentenza all'udienza del 16 gennaio 2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER : Parte_1
“Conclude affinché il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione collegiale, previa ammissione degli ulteriori mezzi istruttori richiesti, se ritenuti rilevanti, ed anche sulla scorta della documentazione prodotta a supporto della domanda, voglia così provvedere, in relazione alla querela incidentale siccome proposta:
1) Accertare e dichiarare la falsità materiale degli avvisi di ricevimento e delle firme apocrife attribuite a che compaiono sugli avvisi di ricevimento, tempestivamente Parte_1 disconosciuti ed impugnati da , prodotti da in originale nel giudizio Parte_1 CP_1 pendente dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata Sezione Lavoro R.G. 4217/2019, dott.ssa Giusti, ora sospeso, ritenuti rilevanti ai fini del giudizio dal Giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, ovvero: a) l'avviso di ricevimento del 13.11.2018 di con firma disconosciuta, depositato in CP_2 originale all'udienza del 28.9.2021, doc. allegato alla memoria di costituzione dell'opposta denominato "all._9.1__fasc._opp.__ ricevuta _ consegna _diffida_ 3.11.18" di CP_2
d) l'avviso di ricevimento datato 19.1.2017 di doc. allegato denominato CP_2
"all._14.1__fasc._opp.__ ricevuta_ consegna_diffida _21.12.16, depositato in originale all'udienza del 28.9.2021”.
2) Con condanna della controparte alle spese e compensi professionali, spese generali, CPA ed
IVA, come per legge, oltre spese di CTU”;
PER Controparte_1
[...]
“Chiede che il Tribunale adito, disattesa ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, voglia in merito al presente giudizio così provvedere:
1) in via preliminare rigettare l'avversa domanda inammissibile ex art 221 cpc.
2) nel merito rigettare l'avversa domanda poichè infondata in fatto e destituita di giuridico fondamento.
3) Con condanna dell'attrice, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze del giudizio di querela di falso, con distrazione in favore del difensore anticipatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo pendente Parte_1 dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, Sez. Lavoro, avente numero di R.G. 4217/2019, proponeva, in data 07.06.2022, querela incidentale di falso ai sensi dell'art. 221 c.p.c., allegando la relativa dichiarazione al verbale d'udienza, per sentir dichiarare la falsità delle firme apposte in calce agli avvisi di ricevimento delle raccomandate a/r prodotte dall'opposta , aventi ad CP_1 oggetto lettere di sollecito/messa in mora, asseritamente mai ricevute.
In particolare, domandava accertarsi la falsità materiale degli avvisi di Parte_1 ricevimento e delle firme a lui attribuite ed apposte sui seguenti documenti, acquisiti in originale:
(1) avviso di ricevimento del 09.01.2012 di , corrispondente al doc. allegato alla CP_3 memoria di costituzione dell'opposta denominato “all._6.1__fasc._opp__ ricevuta_ consegna _ diffida_5.12.11” ; (2) avviso di ricevimento del 13.11.2018 di doc. allegato alla memoria di CP_2 costituzione dell'opposta denominato “all._9.1__fasc._opp.__ricevuta_consegna _diffida_ 3.10.18”; (3) avviso di ricevimento datato 19.01.2017 di doc. allegato denominato CP_2
“all._14.1__fasc._opp.__ ricevuta_consegna_diffida _21.12.16”.
Riconosceva, invece, la firma apposta sulla ricevuta di ritorno del 25.08.2012, doc. allegato denominato “all._7.1__fasc._opp.__ricevuta_ consegna_diffida_ 16.7.12”.
1.2 Con ordinanza del 05.07.2022, il Giudice del Lavoro assegnatario del processo avente numero di R.G. 4217/2019, ritenuta irrilevante la querela di falso in relazione all'avviso di ricevimento di cui al n. (1) sopra indicato (trattandosi di raccomandata sul cui avviso di ricevimento veniva apposta sottoscrizione “nello spazio ove è indicato “firma per esteso del ricevente” e non del
“destinatario”, per cui non vi è attestazione di recapito al destinatario”), riteneva la querela presentata dal ammissibile, in parte qua, solo in relazione agli avvisi di ricevimento di Parte_1 cui ai nn. (2) e (3) sopra indicati, in quanto “astrattamente idonei ad interrompere la prescrizione per i contributi e le sanzioni [oggetto del credito controverso, portato dal decreto ingiuntivo opposto] fino agli anni 2016 e, conseguentemente, sospendeva il procedimento di cui al numero di
R.G. 4217/2019, disponendo la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale per l'assegnazione dell'incidente di querela di falso al Giudice tabellarmente competente.
2. In data 03.10.2022, il presente procedimento quindi veniva assegnato al giudice scrivente, che fissava l'udienza del 19/01/2023 per la comparizione delle parti. 2.1 In data 22/12/2022, si costituiva in giudizio l'
[...]
, eccependo l'inammissibilità e, in RT ogni caso, l'infondatezza della querela di falso esperita dal stante la regolarità del Parte_1 procedimento notificatorio delle lettere di sollecito/messa in mora oggetto del giudizio. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda, con vittoria di spese del giudizio incidentale di querela di falso, con attribuzione al procuratore antistatario.
2.2 In data 21/12/2022, veniva disposta la trasmissione al Pubblico Ministero degli atti del presente procedimento, a cura della Cancelleria;
la comunicazione si perfezionava in data 13/01/2023
3. Con ordinanza del 24/03/2023, il Giudice: (i) rigettava la richiesta di concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., (ii) rigettava l'istanza sollevata da , volta a sollecitare il potere del CP_1 giudicante di ordinare l'esibizione di documenti ex art. 210 c.p.c. (nel caso di specie: stato di famiglia storico del Rag. ; Certificazione di residenza di eventuali soggetti Parte_1 conviventi con lo stesso;
Certificazione comprovante la presenza di un servizio di portierato all'epoca del recapito delle missive con l'indicazione del nominativo del portiere e dei conviventi di quest'ultimo presso lo stabile di residenza dell'attore), stante l'inammissibilità della richiesta per non aver provato l'istante l'impossibilità di acquisire autonomamente tale documentazione;
(iii) disponeva l'istruzione della causa mediante CTU grafologica, formulando il seguente quesito:
“Esaminata la documentazione di raffronto prodotta da parte attrice-querelante ed acquisita, ove ritenuto necessario, presso qualsivoglia ente e/o ufficio pubblico ogni ulteriore documentazione ritenuta utile, recante la sottoscrizione di , nonché raffrontate tali Parte_1 sottoscrizioni con quelle apposte sugli avvisi di ricevimento di del 13/11/2018 (Rif. 92) e del CP_2
19/01/2017 (Rif. n. 661) – come individuati all'udienza del 09/03/2023 –, accerti il CTU, alla luce dei tratti distintivi riscontrati nella firma oggetto di comparazione e di ogni altro elemento ritenuto rilevante, se le firme apposte per ricevuta sugli avvisi di ricevimento di del 13/11/2018 (Rif. CP_2
92) e del 19/01/2017 (Rif. n. 661) siano riconducibili a oppure abbiano Parte_1 carattere apocrifo”.
3.1 In data 15/01/2024 si costituivano per il querelante gli avv. Gabriele Parte_1
Todisco e Giovanna Dattero, in sostituzione del precedente procuratore avv. Mariacristina
Guadagno.
4. Conclusa la fase istruttoria con deposito della consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del
16/01/2024, il giudice scrivente, preso atto della mancanza di contestazioni sulla consulenza tecnica d'ufficio, previa precisazione delle conclusioni delle parti, tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., riservandosi di riferire al Collegio per la decisione.
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5. In via preliminare, stante la riproposizione in comparsa conclusionale, da parte della convenuta
, delle medesime censure già sollevate con la propria comparsa di costituzione in giudizio, CP_1 deve precisarsi quanto segue.
Il procedimento odierno rappresenta, ai sensi dell'art. 221 co. 1 c.p.c., una fase di cognizione meramente incidentale, che si colloca all' “interno” del giudizio in cui il documento è stato prodotto come mezzo di prova (prova ne sia che l'atto introduttivo del presente procedimento è rappresentato da una dichiarazione allegata a verbale d'udienza nell'ambito del giudizio di cui al n. R.G.
4217/2019).
Al riguardo si rileva che, come noto, i procedimenti incidentali – come quelli in esame – vengono instaurati a seguito di interpello della parte che ha prodotto il documento contestato, ai sensi dell'art. 222 c.p.c.: qualora quest'ultima dichiari di volersi in ogni caso avvalere del documento recante la sottoscrizione denunciata di falso, il giudice istruttore “a quo”, se ritiene il documento rilevante, autorizza la presentazione della querela, ammettendo i mezzi istruttori ritenuti all'uopo idonei, e detta disposizioni sui modi e i termini della loro assunzione.
La sentenza che decide la querela di falso incidentale è, di regola, definitiva, poiché conclude un procedimento autonomo che ha per oggetto l'accertamento della falsità di un atto avente fede privilegiata (cfr. Cass. Civ., ord. 7243/2017).
Secondo un certo orientamento, la questione della rilevanza dell'eventuale falsità del documento, impugnato con la querela in via incidentale di cui all'art. 221 c.p.c., ai fini della decisione di merito
è devoluta esclusivamente al giudice del merito e non a quello della querela, il cui unico compito è quello di affermare o negare la falsità dell'atto, come si evince dal disposto dell'art. 222 dello stesso codice di rito, secondo il quale solo se il giudice istruttore valuta rilevante il documento in funzione della sentenza attinente al giudizio di merito può autorizzare la proposizione della querela (cfr.
Cass. Civ., sent. n. 12399/2007). A detta di altra ricostruzione, invece, non sarebbe preclusa al
Collegio la possibilità di un riesame sulla rilevanza processuale dell'atto inciso dalla querela e sull'ammissibilità della proposizione della stessa (in tal senso, Cass. Civ., ord. n. 988/2021; Cass.
Civ., sent. n. 1110/2010), secondo un'interpretazione – forse eccessivamente – estensiva dell'art. 178 c.p.c.
Deve rilevarsi, ad ogni modo, che – anche a voler ritenere condivisibile la tesi da ultimo esposta – nel caso di specie, deve ritenersi in ogni caso condivisibile la valutazione operata dal giudice istruttore a quo circa l'ammissibilità della querela e, soprattutto, la rilevanza dei documenti (lettere di sollecito/messa in mora) di cui è stata contestata la veridicità della sottoscrizione, per l'evidente attitudine degli stessi ad interrompere il decorso della prescrizione del diritto di credito per cui è causa nel giudizio principale, ai sensi dell'art. 2943 co. 4 c.p.c.
Così ricostruiti i rapporti tra il giudizio principale e la querela di falso incidentale, ne consegue, come peraltro già evidenziato con ordinanza del 24.03.2023, che il thema decidendum del presente giudizio (in cui, peraltro, a riprova di quanto sopra esposto, non è nemmeno applicabile la previsione di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. cfr. Cass. Civ., ord. n. 15703/2021) è delimitato da quanto previsto dall'ordinanza con cui il G.I. del procedimento n.R.G. 4217/2019 ha autorizzato la presentazione della querela, cristallizzandone l'oggetto “alla verifica delle “sottoscrizioni apposte sulle ricevute di ritorno originali relative alle raccomandata a.r. indicate in parte motiva e relativa alle missive indicate ai punti 2 e 3 (ricevute con a/r del 13/11/2018 di e con a/r del CP_2
19/01/2017 di ”; da notare che, in quell'occasione, il giudice a quo, nell'esercizio del suo CP_2 potere di valutazione circa i presupposti di ammissibilità e rilevanza della querela di falso, ha dichiarato inammissibile ed irrilevante quest'ultima in relazione all'avviso di ricevimento del
09.01.2012, restringendo così il thema decidendum, rispetto alla domanda originariamente avanzata del querelante.
Per tutto quanto sopra esposto, si evidenzia quindi che esula dall'oggetto del presente giudizio la cognizione in ordine alle censure proposte da parte convenuta, relative alla “infondatezza della querela di falso” a cagione della regolarità del procedimento di notifica ed alla legittimazione dell'operatore postale privato.
6. Passando alla disamina del merito della controversia, la domanda attorea è fondata.
La firma è stata sottoposta a consulenza tecnica d'ufficio grafologica ed il relativo incarico è stato affidato alla dott.ssa . Persona_3
L'esame peritale veniva condotto sui documenti di cui ai numeri 2) e 3) dell'ordinanza di ammissione dell'incidente di querela di falso, “V1) avviso di ricevimento di del 19/01/2017 CP_2
– n.1 siglo-firma a nome apparente (X1);V2) avviso di ricevimento di Nexive Parte_1 del 13/11/2018– n.1 siglo-firma a nome apparente (X2)” (cfr. pag. 4 della Parte_1
CTU), assumendo a scritture comparative, secondo quanto disposto con il provvedimento di nomina del 24.03.2023, “C1) C.I., rilasciata dal Comune di Castellammare di Stabia n. AV 1380237 in data
05.12.2014; C2) mandato ad litem del 28.06.2019 – in copia;
C3) Querela del 07.06.2022 – in originale;
C4) procura speciale posta sotto la querela – in originale;
C5) sottoscrizioni al Verbale
IOP del 25.09.2023”; dette scritture comparative venivano certificate dal perito come “idonee e sufficienti, sia sotto il profilo QUALITATIVO (certe; coeve ed omogenee alle verificande); sia sotto il profilo QUANTITATIVO (numero adeguato)”.
Nelle conclusioni della relazione tecnica, depositata in data 20.12.2023.02.2020, si legge quanto segue: “L'analisi ispettiva delle due verificande ha messo in evidenza la sussistenza di DUE
DIFFERENTI mani grafo-operanti, facendo registrare diverso appoggio pressorio e qualità del tratto;
differente grado di tensione neuro-muscolare […] le verificande NON sono riconducibili alla mano del sig. […] Parte_1
1. giudizio di etero-grafia delle verificande: le siglo-firme oggetto di verifica hanno evidenti segni di DIVERGENZA: si registra differente fonte ideo-grafica e divergenze nella espressività grafo- motoria, per cui è possibile stabilire che le stesse NON sono state redatte da un unico soggetto
(presenza di due differenti mani grafo.operanti); 2.Giudizio di falsità delle siglo-firme in verifica: il confronto mirato tra le verificande e la formula grafica individuale del Sig. ha fatto registrare divergenze IDEOGRAFICHE e Parte_1 che, oltre al valore numerico, acquistano una valenza significativa, in quanto Parte_2
espressione di DIFFERENTE capacità ideo-grafica, con espressività Persona_4 motoria incompatibili in un'unica mano grafo-operante” (cfr. pag. 34-35 della CTU). In definitiva, nelle parole del professionista incaricato, “Le verificande X1-X2 sono : Org_1 trattasi di un falso “per fantasia”, realizzato a mano libera da soggetti che NON avevano modelli di riferimento”. L'indagine tecnica – i cui esiti, peraltro, non sono stati contestati dalle parti convenute, che hanno seguitato, con la propria comparsa conclusionale, a riferirsi apoditticamente alle censure promosse con l'atto di costituzione – è stata condotta dall'ausiliario con ineccepibile rigore metodologico, motivando puntualmente ogni passaggio argomentativo, di talché le conclusioni cui egli è giunto sono pienamente condivisibili, poiché congruamente motivate ed immuni da vizi logici.
5.1 In accoglimento della querela di falso proposta, deve conseguentemente essere dichiarata la falsità delle sottoscrizioni riportate sui seguenti documenti: avviso di ricevimento del 13.11.2018 di doc. allegato alla memoria di costituzione dell'opposta denominato CP_2
“all._9.1__fasc._opp.__ricevuta_consegna _diffida_ 3.10.18”; avviso di ricevimento datato 19.01.2017 di doc. allegato denominato “all._14.1__fasc._opp.__ CP_2 ricevuta_consegna_diffida _21.12.16”.
6. Con riguardo alla regolazione delle spese di lite, da liquidarsi in questa sede avendo la presente sentenza natura definitiva (cfr. Cass. Sez. VI, Ordinanza n.7243 del 22/03/2017, rv. 643662), in forza del principio della soccombenza di cu all'art. 91 c.p.c., le stesse vanno poste a carico dell' a favore dei Ragionieri Controparte_1 [...]
e vanno liquidate in base ai criteri stabiliti dal D.M. n. 55/2014 ratione RT temporis vigente, come segue: valore indeterminabile (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n.
15642 del 23/06/2017, rv. 644952); valori tra i minimi e i medi in relazione alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, stante la non complessità delle questioni trattate e l'attività processuale concretamente svolta.
6.1 Per le medesime ragioni, le spese di CTU, come liquidate in favore del dott.ssa
[...]
con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico della parte convenuta Per_3 soccombente, l' RT
.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
1. accerta e dichiara la falsità delle firme apposte per ricevuta sui seguenti avvisi di ricevimento:
(i) ricevuta del 19/01/2017 di (raccomandata 01CNR1ETSL00066199, Rif. CP_2
661), relativa alle sanzioni per anni dal 2007 al 2009, presente in originale agli atti del giudizio n. R.G. 4217/2019;
(ii) ricevuta del 13/11/2018 di (raccomandata 01CNR1PUMZ00009299, Rif. CP_2
92) relativa a contributi per anni fino al 2016, presente in originale agli atti del giudizio n. R.G. 4217/2019;
2. dispone la cancellazione della firma attribuita a sui predetti avvisi di Parte_1 ricevimento mediante annotazione del presente dispositivo a cura del Cancelliere;
3. condanna l' a favore dei Controparte_1 [...]
alla refusione, in favore di , delle spese di lite, che RT Parte_1 si liquidano nella somma complessiva pari ad € 4.500,00, oltre rimborso forfettario nella misura del
15%, IVA e CPA, come per Legge;
4. pone in via definitiva le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, a carico della parte convenuta soccombente, l' RT
.
[...]
Provvedimento redatto ed inviato tramite l'applicativo “console del magistrato” in data 02/05/2024.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Anita Carughi) (dott. Francesco Abete)