CA
Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 08/07/2025, n. 1042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1042 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
Dott. Giovanni D'ANTONI Presidente
Dott. Angelo PIRAINO ConIGliere
Dott.ssa Donatella DRAETTA ConIGliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 641/2019 del R.G. di questa Corte, promossa in questo grado da
, C.F. , Parte_1 C.F._1
n.q. di erede di Persona_1 rappresentata e difesa dall'avv. BIAGIO MAURIZIO LA VENUTA, pec Email_1 appellante contro
, C.F. Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. ZARCONE ANTONINO e dall'avv. ROSA ELLENA
ALIZZI, pe e Email_2
Email_3
appellato
Conclusioni per l'appellante: confermare tutte le statuizioni civili di cui alla sentenza n. 292/2015 emessa dal Tribunale di Termini
Imerese il 18.2.2015, depositata il 12.5.2015, condannando al pagamento di euro Controparte_1
43.700,00 in favore di n.q., per le causali di cui in narrativa, oltre interessi Parte_1 legali. Condannare alle spese del presente giudizio, oltre a quello avanti la Controparte_1
Suprema Corte ed al precedente giudizio avanti la Corte di Appello di Palermo ed al Tribunale di
Termini Imerese, di cui si chiede la distrazione a favore del sottoscritto procuratore che ha anticipato le spese e non ha ricevuto acconti.
1 Conclusioni per l'appellato:
Preliminarmente ritenere e dichiarare la inammissibilità e/o improcedibilità dell'azione giudiziaria incoata per mancato deposito di copia autentica della sentenza n. 57749/2018 della Cortedi
Cassazione che ha annullato la pronuncia n. 1911/2017, emessa in data 20.04.2017, dalla Corte di
Appello di Palermo, con rinvio al Giudice civile in grado di appello;
Ancora preliminarmente ritenere e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum
e/o comunque per estrema genericità delle domande ivi proposte;
Nel merito rigettare le domande avanzate dalla parte attrice, IG.ra , nel proprio atto di citazione in Parte_1 riassunzione, in quanto infondate in fatto e in diritto;
Dichiarare e riconoscere che Controparte_1 nulla deve alla IG.ra , quale erede del padre a titolo Parte_1 Persona_1 di risarcimento danno non avendo commesso il reato di cui agli art. 110, 640 e 61 n. 7 c.p. e per
l'effetto, in riforma della sentenza n. 292/2015, emessa dal Giudice Monocratico del Tribunale di
Termini Imerese in data 18.02.2015, revocare e/o annullare e/o comunque caducare con qualsiasi statuizione ritenuta adeguata al riguardo le statuizioni civili ivi contenute;
Emettere, in favore dell'odierno convenuto ed a carico dell'attore ogni e qualsiasi ordine, statuizione e condanna, comunque attinenti e conseguenti alla fattispecie in esame, anche in mancanza di formulazione di specifiche conclusioni al riguardo. Con vittoria di spese e compensi di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con sentenza n. 292/2015 resa dal Tribunale di Termini Imerese, sezione penale, il 18 febbraio 2015, e sono stati ritenuti colpevoli Parte_2 Controparte_1
della imputazione loro in concorso ascritta nei seguenti termini: “in concorso tra loro, con artifici e raggiri, nella specie prospettando a la serietà della proposta Persona_1
contrattuale effettuata da e volta all'acquisto di n. 39 vitelloni dietro pagamento del _1 prezzo di € 43.500,00, ed in particolare il rassicurando in più occasioni circa la Pt_2 solvibilità dell'acquirente, inducevano in errore, circa la volontà di adempiere l'obbligazione da parte di che, a fronte della consegna di n. 39 vitelloni, _1 Persona_1 riceveva n. 3 assegni (uno consegnatogli da di cui due risultati essere privi di Pt_2
provvista, procurando a il profitto costituito dal valore dei vitelloni, in pari danno per _1 la persona offesa, con l'aggravante del danno di rilevante gravità. In Prizzi (PA) il
05/07/2008.”
Ha invero ritenuto il Tribunale, per quanto ancora qui rileva, che a seguito del primo incontro tra la persona offesa, di professione allevatore, da una parte e Persona_1
e (padre dell'imputato , del quale Parte_2 Controparte_2 _1
2 aveva speso il nome, titolare di un'azienda che si occupava di compravendita di bestiame) dall'altra, la persona offesa aveva sempre incontrato l'imputato , il Controparte_1 quale aveva provveduto al prelievo del bestiame consegnatogli dal e alla Pt_1
consegna dei titolo di credito tratti sul conto corrente, privo di provvista, intestato proprio all'imputato. Il Tribunale ha ritenuto che non fosse revocabile in dubbio il coinvolgimento dell'imputato nel reato contestato atteso che lo stesso era stato Controparte_1 riconosciuto dalla p.o. in occasione del riconoscimento fotografico, era risultato acquirente nei titoli di consegna degli animali e, come detto, era titolare del conto corrente sul quale erano stati tratti gli assegni privi di copertura, da lui stesso sottoscritti.
Il Tribunale ha condannato gli imputati alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 400,00 di multa ciascuno, oltre che al pagamento delle spese processuali e al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita ( liquidato in complessivi euro Persona_1
43.700,00.
2.La Corte di Appello di Palermo sezione seconda penale, con sentenza n. 1911/2017 del 20 aprile 2017, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati, per essersi il delitto loro ascritto estinto per prescrizione e confermato il capo della sentenza di prime cure relativo alle statuizioni risarcitorie disposte a carico degli imputati e in favore della parte civile.
Ha invero ritenuto la Corte che non vi fossero dubbi in merito alla penale responsabilità degli imputati: “in primo luogo osservasi come non vi sia mai stata alcuna confusione o scambio di persona, da parte della vittima prima e poi del primo giudice, ai danni di _1
. Anzi, come ha spiegato con insuperata chiarezza la motivazione di primo grado
[...]
… il malinteso indotto almeno inizialmente nella parte offesa , proprio da Pt_1
, che aveva declinato nel corso delle trattative per la vendita di Controparte_1
bovini, le false generalità del suo congiunto , hanno costituito non Controparte_2 piccola parte degli artifici e raggiri messi in opera dai due imputati. … La declinazione di una falsa identità, al fine di ingenerare confusione, il pagamento con assegni non andati a buon fine da parte di alla continua presenza di , che omettendo Controparte_1 Pt_2 di tacere alla parte offesa il voluto scambio di soggetti e di identità diveniva fattivo compartecipe del reato, fondatamente fanno ritenere la piena sussistenza dei raggiri e degli artifici richiesti per l'integrazione del delitto concorsualmente attribuibile a entrambi”.
3 3.La Suprema Corte di cassazione, con la sentenza n. 57749/2018 emessa all'udienza del 5 ottobre 2018, rilevata la “radicale inconciliabilità” della ricostruzione dei fatti operata dalla
Corte di appello rispetto a quella fatta propria del primo giudice - che aveva invece attribuito al padre dell'imputato la condotta iniziale, connotata dal presentarsi alla p.o. con una falsa identità, quella appunto del figlio - ha cassato la sentenza di appello e rinviato al Giudice civile competente per valore in grado di appello.
4. , figlia ed erede di con atto Controparte_3 Persona_1 di citazione notificato il 12 marzo 2019, ha riassunto il giudizio davanti a questa Corte, insistendo nell'accoglimento delle richieste di cui all'atto di costituzione di parte civile e concludendo per il rigetto dell'appello proposto da avverso la Controparte_1
sentenza n. 292/2015 del Tribunale di Termini Imerese.
Ha in particolare evidenziato che l'imputato non poteva essere considerato Pt_1
estraneo alla truffa perpetrata ai danni del proprio defunto padre in quanto titolare della ditta che si era intestata gli animali, soggetto quindi che aveva beneficiato economicamente della consegna degli animali e che in almeno in due occasioni aveva consegnato assegni a sua firma privi di provvista e che aveva materialmente prelevato gli animali dall'azienda della p.o.
5. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria depositata il 21 giugno 2019, si è Parte_3
costituito eccependo preliminarmente la inammissibilità e/o Controparte_1 improcedibilità dell'azione e chiedendo, comunque, nel merito il rigetto dell'appello in ragione della propria estraneità alla vicenda processuale, per non aver mai effettuato nessuna proposta contrattuale volta all'acquisto dei vitelloni, né assunto alcuna obbligazione nei confronti del , né infine consegnato i titoli di pagamento risultati poi scoperti. Pt_1
6. Disposta la trattazione cartolare dell'udienza di precisazione delle conclusioni già calendata per il giorno 20 novembre 2024, le parti hanno depositato note e la causa è stata posta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. È innanzi tutto infondata l'eccezione di improcedibilità dell'azione per mancato deposito di copia autentica della sentenza di rinvio resa dalla S.C. n. 57749/2018.
Come chiarito dalla costante giurisprudenza di legittimità, la copia per immagine dell'intero provvedimento giudiziale definitorio comunicato dalla cancelleria ai sensi degli artt. 133, comma 2, c.p.c. e 16, comma 4, D.L. n. 179/2012 - come quella depositata dall'attrice in
4 riassunzione nel caso di specie - costituisce copia autentica del provvedimento stesso, in ragione dell'equivalenza all'originale stabilita dall'art. 16 bis, comma 9 bis, del citato decreto, ragion per cui, in sede di riassunzione a seguito di annullamento con rinvio, la produzione di detta copia per immagine soddisfa il requisito della produzione della copia autentica prescritto ex art. 394, comma 1, c.p.c. (Cass. civ., Sez. I, Ord. 13/09/2024, n. 24639).
8. Nel merito, l'appello proposto da avverso la sentenza n. 292/2015 Controparte_1 del Tribunale di Termini Imerese, sezione penale, non può trovare accoglimento per le motivazioni che seguono.
9. Giova premettere, anzitutto, il giudizio di rinvio ex art. 622 cod. proc. pen. è deputato all'accertamento dell'illecito civile quale fattispecie autonoma da quella penale. Pertanto, da un lato, sul piano sostanziale, il giudice civile è tenuto a verificare l'integrazione della fattispecie atipica di cui all'art. 2043 cod. civ., senza poter accertare, in via incidentale, la ricorrenza di quella tipica contemplata dalla norma incriminatrice, stante l'ontologica diversità strutturale tra le due forme di illecito e la necessità di conformare l'accertamento giudiziale al rispetto del canone costituzionale della presunzione di non colpevolezza (Corte cost. nn. 182 del 2021 e 173 del 2022; Corte EDU, Terza Sezione, Pasquini c. San Marino,
20 ottobre 2020; Corte EDU;
Prima Sezione, Marinoni c. Italia, 18 novembre 2021; Cass.
15/10/2019, n. 25918; Cass. 13/01/2021, n. 457; Cass. 21/03/2022, n. 8997Cass. 18/10/2022,
n. 30496; Cass. 3/02/2023, n. 3368; Cass. 31/01/2024, n. 2879; Cass. 15/03/2024, n. 7094).
Dall'altro lato, sul piano processuale, trovano applicazione, nell'ambito di una definitiva e integrale translatio iudicii, oltre ai criteri di giudizio funzionali all'accertamento della responsabilità civile (in primis, le regole di funzione dell'accertamento della causalità civilistica: Cass. 12/06/2019, n. 15859; Cass. 18/10/2022, n.30496, cit.), tutte le regole processuali che presiedono all'esercizio della giurisdizione civile, nonché quelle probatorie, sia con riguardo ai mezzi di prova in senso stretto che con riguardo all'attività di valutazione dei risultati probatori (Cass. 25/06/2019, n. 16916; Cass. 20/01/2022, n. 1754; Cass.
08/03/2022, n. 7474; Cass. 21/03/2022, n. 8997, cit.; Cass. 19/05/2022, n. 16169).
Ciò, sul presupposto – come evidenziato da Cass., Sez. Un. Pen., 28/01/2021-04/06/2021, n.
22065 - che il giudizio rescissorio di rinvio dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello, previsto dalla citata disposizione processuale penalistica, ha, in realtà, natura
5 di giudizio autonomo rispetto al precedente giudizio rescindente, rispetto al quale non si pone un problema di vincolatività del principio di diritto enunciato in sede penale.
Alla luce di queste regole, il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche, come quelle raccolte in un altro giudizio, tra le quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova (ex aliis
Cass. 20/01/2015, n. 840; Cass. 10/10/2018, n. 25067).
Sono, dunque, liberamente apprezzabili dal giudice civile, quali prove atipiche, anche le prove assunte nel precedente processo penale, se rifluiscono ritualmente, quali prove precostituite, nel giudizio civile risarcitorio, e tra queste, ovviamente, anche le sentenze pronunciate nell'ambito di quel processo, le quali - a prescindere dai limiti entro i quali è attribuita formale efficacia di giudicato nel giudizio civile di danno alle sentenze di condanna e di assoluzione emesse in dibattimento (artt. 651 e 652 cod. proc. pen.) - possono essere dedotte dal danneggiato-attore come mezzi di prova documentale atipici liberamente apprezzabili dal giudice, in funzione della dimostrazione (non già del reato, bensì) dell'illecito civile attribuito all'ex imputato, ora convenuto (così Cass. Civ. 31/05/2024 n. 15290).
10.Così precisata la natura del presente giudizio, alla luce del compendio probatorio raccolto, non pare possano sorgere dubbi sulla configurabilità della responsabilità civile di _1
per il danno patrimoniale sofferto dal de cuius in
[...] Persona_1 ragione del mancato pagamento del prezzo convenuto per la consegna di n. 39 vitelloni.
11. È pacifico in atti, in quanto non contestato tra le parti, che il bestiame sia stato acquistato dalla ditta “Sicilcarni”, intestata a (e non già al padre di Controparte_1 quest'ultimo, , ditta alla quale è stata infatti intestata la fattura di vendita emessa da CP_2
per l'importo di € 43.700,00; che il prezzo sia stato pagato attraverso la Pt_1 consegna di titoli di credito tutti tratti dal conto corrente intestato a , Controparte_1
e che sia stato proprio quest'ultimo a prelevare il bestiame acquistato presso l'azienda di
, come emerge dai moduli di trasporto del 3 novembre 2007, del 21 gennaio Pt_1
2008 e del 26 gennaio 2008, che nello spazio dedicato al nome del trasportatore riportano la firma di . Controparte_1
6 12. Il capo della sentenza n. 292/2015, del 18 febbraio 2015, con il quale il Tribunale di
Termini Imerese, sezione penale, ha condannato al pagamento di € Controparte_1
43.700,00 in favore del de cuius deve quindi essere confermato, Persona_1
non potendo invero revocarsi in dubbio che sia stato proprio (e non Controparte_1 già suo padre a fruire e beneficiare - attraverso l'intestazione alla propria ditta CP_2
“Sicilcarni” - dell'acquisto dei 39 vitelloni, prelevati dalla ditta senza il Pt_1 pagamento del pattuito prezzo.
13. Le spese di lite dell'appello, del giudizio di legittimità e del presente grado di rinvio, devono essere poste a carico di e sono liquidate come in parte Controparte_1 dispositiva, ove ne è disposta la distrazione in favore dell'avv. BIAGIO MAURIZIO LA
VENUTA, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Palermo, Sezione I civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, quale giudice del rinvio, nel processo ex art. 622 c.p.p. riassunto da , n.q. di erede di Parte_1 Persona_1
rigetta l'appello proposto da avverso il capo della sentenza n. Controparte_1
292/2015, del 18 febbraio 2015, con il quale il Tribunale di Termini Imerese, sezione penale, ha condannato al pagamento di € 43.700,00 in favore di Controparte_1
Persona_1
Pone a carico di le spese dell'appello, del giudizio di legittimità e Controparte_1 del presente grado di rinvio, liquidate rispettivamente in € 5.400,00, in € 2.800,00 ed in €
3.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA, delle quali dispone la distrazione in favore del procuratore avv. BIAGIO MAURIZIO LA VENUTA, dichiaratosi antistatario.
Così deciso nella camera di conIGlio del 2 luglio 2025
Il ConIGliere estensore
Donatella Draetta
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
7