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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Grosseto, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Grosseto |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GROSSETO Sezione 1, riunita in udienza il 29/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
SALARI DONATELLA, Giudice monocratico in data 29/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 290/2025 depositato il 05/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Grosseto - Piazza Albenga 34 58100 Grosseto GR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 849 DEL 30/07/2025 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 insorge contro il Comune di Grosseto impugnando l'avviso di accertamento IMU n. 849, relativo all'anno d'imposta 2020, per omesso/parziale versamento del detto tributo quantificato in € 858, comprensivo di imposta, interessi, sanzioni e spese di notifica per il cespite sito in Grosseto via Indirizzo_1. Indirizzo_1 specificando di esserne comproprietario insieme alla moglie da cui era divorziato e da cui non aveva avuto figli.
Si opponeva all'accertamento allegando e documentando che il cespite in questione era stato assegnato a costei fin dal 2016 mentre esso ricorrente si era trasferito in altro Comune e che la normativa applicabile alla fattispecie (l. n.160 del 2019) andava interpretata nel senso dell'esonero dal pagamento in favore del coniuge non assegnatario indipendentemente dalla presenza di prole.
Il comune di Grosseto ritualmente costituitosi, resisteva alle censure del ricorrente, affermando che la concessione del beneficio dell'assegnazione della casa coniugale in favore del coniuge e la conseguente esenzione ai fini IMU restava subordinata all'imprescindibile presupposto dell'affidamento di figli minori o della convivenza con figli maggiorenni economicamente non autosufficienti per l'assorbente ragione che quando l'assegnazione dell'immobile avviene in assenza di figli, l'ex coniuge assegnatario non diviene titolare di un diritto reale ma solo di un diritto personale, inidoneo a trasferire su di lui l'obbligo tributario connesso alla proprietà.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Diversamente da quanto affermato da parte resistente, non è venuto meno, con la novella di cui all' art. 1 comma 741, lett. C), num. 4) della l. n 160 del 2019 la legittimazione passiva al tributo- che esclude quella dell'altro coniuge - per il coniuge assegnatario della casa coniugale in sede di separazione. In proposito, non è condivisibile l'interpretazione della novella di cui alla l. 160/2019 riferita alla sostituzione del termine “genitore affidatario” al termine originario “coniuge assegnatario”, in quanto questa modifica lascia integra la “ratio” della disposizione prevista per la esenzione del non assegnatario che fa leva sulla circostanza della destinazione della ex casa coniugale ad abitazione principale da parte del coniuge sia che vi siano figli o meno.
Infatti, secondo lo stesso Ministero delle Finanze, con la circolare n. 1/DF del 18/03/2020, la differente formulazione della norma introdotta dal comma 741, lett. c) n. 4., che fa riferimento alla casa familiare e al genitore, e non più alla casa coniugale e al coniuge, non introduce una disciplina innovativa rispetto al passato. Precisa il Ministero, che tale modifica lessicale deve essere intesa, piuttosto, come un intervento di coordinamento e di chiarimento volto a precisare che, nell'ambito dell'assimilazione all'abitazione principale, fa rientrare nella disciplina di favore anche le ipotesi di assegnazione giudiziale della casa familiare disposta in assenza di un pregresso rapporto coniugale, ma solo per adeguare la normativa di settore ai principi di cui all'art. 337-sexies c.c. che disciplina l' “Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza”.
Nel caso di specie, il provvedimento di omologa della separazione del Tribunale nonché la sentenza di divorzio indicano chiaramente che la casa coniugale non è più nella disponibilità del ricorrente, ancorché comproprietario e la circostanza che la coppia non abbia figli non fa venire meno la legittimazione passiva del coniuge assegnatario della casa coniugale all'IMI, fermo restando che se questo cespite ha natura di abitazione primaria l'assegnatario usufruirà dell'esenzione.
Va richiamato l'art. 4, comma 12-quinquies, del D.L. 16/2012, conv. in L. 44/2012, secondo cui:
“L'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, comporta in capo allo stesso il diritto di abitazione.” In proposito, basterà citare Cass. n.
6545/2023 la quale afferma in tema di IMU che le agevolazioni inerenti all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, spettano al coniuge assegnatario della ex casa coniugale, in quanto titolare del diritto di abitazione di cui all'art. 4, comma 12-quinquies, del d.l. n. 16 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 44 del 2012. mentre per il merito si può confrontare, tra le tante, Corte Giustizia Tributaria Venezia n.
246/2025
ll ricorso, pertanto, va accolto. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente liquidando la somma di euro 200,00 oltre accessori se dovuti.
Così deciso il 29 .12 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
TE AL
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GROSSETO Sezione 1, riunita in udienza il 29/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
SALARI DONATELLA, Giudice monocratico in data 29/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 290/2025 depositato il 05/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Grosseto - Piazza Albenga 34 58100 Grosseto GR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 849 DEL 30/07/2025 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 insorge contro il Comune di Grosseto impugnando l'avviso di accertamento IMU n. 849, relativo all'anno d'imposta 2020, per omesso/parziale versamento del detto tributo quantificato in € 858, comprensivo di imposta, interessi, sanzioni e spese di notifica per il cespite sito in Grosseto via Indirizzo_1. Indirizzo_1 specificando di esserne comproprietario insieme alla moglie da cui era divorziato e da cui non aveva avuto figli.
Si opponeva all'accertamento allegando e documentando che il cespite in questione era stato assegnato a costei fin dal 2016 mentre esso ricorrente si era trasferito in altro Comune e che la normativa applicabile alla fattispecie (l. n.160 del 2019) andava interpretata nel senso dell'esonero dal pagamento in favore del coniuge non assegnatario indipendentemente dalla presenza di prole.
Il comune di Grosseto ritualmente costituitosi, resisteva alle censure del ricorrente, affermando che la concessione del beneficio dell'assegnazione della casa coniugale in favore del coniuge e la conseguente esenzione ai fini IMU restava subordinata all'imprescindibile presupposto dell'affidamento di figli minori o della convivenza con figli maggiorenni economicamente non autosufficienti per l'assorbente ragione che quando l'assegnazione dell'immobile avviene in assenza di figli, l'ex coniuge assegnatario non diviene titolare di un diritto reale ma solo di un diritto personale, inidoneo a trasferire su di lui l'obbligo tributario connesso alla proprietà.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Diversamente da quanto affermato da parte resistente, non è venuto meno, con la novella di cui all' art. 1 comma 741, lett. C), num. 4) della l. n 160 del 2019 la legittimazione passiva al tributo- che esclude quella dell'altro coniuge - per il coniuge assegnatario della casa coniugale in sede di separazione. In proposito, non è condivisibile l'interpretazione della novella di cui alla l. 160/2019 riferita alla sostituzione del termine “genitore affidatario” al termine originario “coniuge assegnatario”, in quanto questa modifica lascia integra la “ratio” della disposizione prevista per la esenzione del non assegnatario che fa leva sulla circostanza della destinazione della ex casa coniugale ad abitazione principale da parte del coniuge sia che vi siano figli o meno.
Infatti, secondo lo stesso Ministero delle Finanze, con la circolare n. 1/DF del 18/03/2020, la differente formulazione della norma introdotta dal comma 741, lett. c) n. 4., che fa riferimento alla casa familiare e al genitore, e non più alla casa coniugale e al coniuge, non introduce una disciplina innovativa rispetto al passato. Precisa il Ministero, che tale modifica lessicale deve essere intesa, piuttosto, come un intervento di coordinamento e di chiarimento volto a precisare che, nell'ambito dell'assimilazione all'abitazione principale, fa rientrare nella disciplina di favore anche le ipotesi di assegnazione giudiziale della casa familiare disposta in assenza di un pregresso rapporto coniugale, ma solo per adeguare la normativa di settore ai principi di cui all'art. 337-sexies c.c. che disciplina l' “Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza”.
Nel caso di specie, il provvedimento di omologa della separazione del Tribunale nonché la sentenza di divorzio indicano chiaramente che la casa coniugale non è più nella disponibilità del ricorrente, ancorché comproprietario e la circostanza che la coppia non abbia figli non fa venire meno la legittimazione passiva del coniuge assegnatario della casa coniugale all'IMI, fermo restando che se questo cespite ha natura di abitazione primaria l'assegnatario usufruirà dell'esenzione.
Va richiamato l'art. 4, comma 12-quinquies, del D.L. 16/2012, conv. in L. 44/2012, secondo cui:
“L'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, comporta in capo allo stesso il diritto di abitazione.” In proposito, basterà citare Cass. n.
6545/2023 la quale afferma in tema di IMU che le agevolazioni inerenti all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, spettano al coniuge assegnatario della ex casa coniugale, in quanto titolare del diritto di abitazione di cui all'art. 4, comma 12-quinquies, del d.l. n. 16 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 44 del 2012. mentre per il merito si può confrontare, tra le tante, Corte Giustizia Tributaria Venezia n.
246/2025
ll ricorso, pertanto, va accolto. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente liquidando la somma di euro 200,00 oltre accessori se dovuti.
Così deciso il 29 .12 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
TE AL