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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/08/2025, n. 3016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3016 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17731/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vincenzo Liso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 17731/2016 R.G. promossa da:
(C.F. con il patrocinio degli avv. Parte_1 C.F._1
SOLLAZZO CRISTIANA e , con elezione di domicilio in VIA AMENDOLA 105
BARI presso l'avv. SOLLAZZO CRISTIANA;
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. CP_1 C.F._2
CHIECO ROSA TERESA e BRACCO ANGELA ( ) C.F._3
Indirizzo Telematico;
, con elezione di domicilio in VIA FRANCESCO CRISPI 14
70123 BARI, presso l'avv. CHIECO ROSA TERESA;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta autorizzate ed allegate al verbale d'udienza dell'11 aprile 2025, che qui si intendono richiamate,
e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art
190 c.p.c..
Motivi della decisione
Premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 18 giugno
2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e con particolare riferimento al novellato art. 132, n. 4, c.p.c. che prevede in luogo della “concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e pagina 1 di 5 in diritto della decisione” la sola “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione anche con riferimento a precedenti conformi”, la presente sentenza, risulta omessa dell'esposizione dello svolgimento del processo ed è limitata alle sole “ragioni” di fatto e di diritto che suffragano la decisione medesima.
La presente controversia trae origine dall'opposizione proposta da Parte_2 avverso l'esecuzione promossa da sulla base di provvedimenti Parte_3 emessi nel corso del procedimento di separazione personale.
Il punto centrale della controversia riguarda l'efficacia dei provvedimenti provvisori emessi nel procedimento di separazione, alla luce dell'intervenuto riconoscimento della sentenza di divorzio iraniana.
Come risulta dalla sentenza del Tribunale di Bari del 26.09.2023, prodotta in atti,
è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere nel procedimento di separazione, essendo stato riconosciuto efficace nell'ordinamento italiano il divorzio pronunciato in Iran. Tale riconoscimento è stato definitivamente confermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 6920/2023.
La Suprema Corte ha infatti stabilito che nel giudizio di delibazione di una sentenza straniera di divorzio, il controllo di compatibilità con l'ordine pubblico deve essere limitato agli effetti che la decisione produce nell'ordinamento italiano, senza estendersi ad un sindacato sul contenuto o sul merito della soluzione adottata.
Nel caso di specie, come evidenziato dalla sentenza del Tribunale di Bari,
l'inefficacia dei provvedimenti provvisori assunti in sede presidenziale nel procedimento di separazione decorre dalla irrevocabilità della sentenza della
Corte d'Appello che ha riconosciuto la legittimità della trascrizione della sentenza di divorzio iraniana.
Tale principio trova fondamento nell'esigenza, evidenziata dal Tribunale, di
"stabilizzare, nelle more del processo, gli effetti dei pregressi provvedimenti giudiziali, onde non pregiudicare l'assetto su cui hanno fatto affidamento le parti ed anche al fine di prevenire litigiosità in ordine agli eventuali arretrati sopravvenuti."
pagina 2 di 5 Alla luce di quanto sopra, l'opposizione proposta da deve essere Parte_2 accolta nei limiti di seguito precisati:
1) Va dichiarata l'inefficacia del titolo esecutivo costituito dai provvedimenti provvisori emessi nel procedimento di separazione, con decorrenza dalla data di irrevocabilità della sentenza della Corte d'Appello che ha riconosciuto la legittimità della trascrizione della sentenza di divorzio iraniana;
2) Per il periodo antecedente a tale data, i provvedimenti mantengono la loro efficacia, in quanto validamente emessi nell'ambito di un procedimento di separazione ancora pendente;
3) Ne consegue che le somme eventualmente corrisposte dall'opponente in forza dei provvedimenti provvisori fino alla data di irrevocabilità della sentenza della
Corte d'Appello non sono ripetibili, mentre nulla è più dovuto per il periodo successivo.
Passando poi all'esame della richiesta di compensazione avanzata dall'opponente relativamente alle spese di mantenimento asseritamente sostenute dallo stesso, occorre rilevare quanto segue.
Come stabilito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito,
l'assegno di mantenimento ha natura unitaria e carattere sostanzialmente alimentare, con conseguente irripetibilità delle somme già corrisposte. Come affermato dal Tribunale di Torre Annunziata nella sentenza n. 1866/2022, tale natura impedisce di distinguere tra una parte avente carattere alimentare e una parte priva di tale natura, comportando l'applicazione integrale del regime proprio dei crediti alimentari.
In particolare, come chiarito dal Tribunale di Roma nella sentenza n. 19118/2017, il carattere alimentare e inderogabile dell'assegno di mantenimento impedisce la compensazione di tale credito con altri crediti di diversa natura vantati dal debitore, in quanto l'assegno è destinato a soddisfare le esigenze di vita dei beneficiari e costituisce proiezione passiva di un diritto fondamentale.
Nel caso di specie, l'opponente non può opporre in compensazione le spese asseritamente sostenute per il mantenimento, in quanto, come evidenziato dal
Tribunale di Modena nella sentenza n. 917/2013, tali fatti non possono essere pagina 3 di 5 fatti valere come motivi di opposizione a precetto ma solo con il procedimento di modifica delle condizioni di separazione ex art. 710 c.p.c.
Inoltre, come stabilito dalla Corte d'Appello di Bologna nella sentenza n.
1732/2018, l'obbligo di mantenimento, che trova fondamento nell'art. 147 c.c., non può essere oggetto di compensazione con altri crediti, neppure in caso di accordi modificativi successivi, i quali, per essere validi ed efficaci, devono comunque rispettare i diritti e doveri inderogabili previsti dalla legge.
Pertanto, la richiesta di compensazione avanzata dall'opponente deve essere respinta, non potendo le spese asseritamente sostenute essere opposte in compensazione al credito alimentare portato dal precetto, dovendosi eventualmente far valere tali circostanze nella sede propria del procedimento di modifica delle condizioni di separazione.
Tale conclusione trova ulteriore conferma nel principio espresso dal Tribunale di
Roma nella sentenza n. 5609/2020, secondo cui qualora l'esecuzione sia promossa sulla base di un titolo esecutivo di formazione giudiziale, il debitore può dedurre solo il difetto del titolo esecutivo e i fatti estintivi o modificativi del diritto in esso consacrato verificatisi successivamente alla sua formazione, non potendo invece opporre in compensazione crediti anteriori o coevi alla formazione del titolo stesso.
In ordine alle spese di lite, tenuto conto del parziale accoglimento dell'opposizioni, nonché in considerazione della particolarità delle questioni giuridiche trattate e del comportamento processuale di entrambi le parti, si ritiene opportuno procedere con la compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei confronti di così provvede: Parte_2 Parte_3
1) Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto dichiara l'inefficacia del titolo esecutivo costituito dai provvedimenti provvisori emessi nel procedimento di separazione, con decorrenza dalla data di irrevocabilità della sentenza della Corte d'Appello di Bari che ha riconosciuto la legittimità della trascrizione della sentenza di divorzio iraniana;
pagina 4 di 5 2) Rigetta la domanda di compensazione;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
4) Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 1 agosto 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Liso
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vincenzo Liso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 17731/2016 R.G. promossa da:
(C.F. con il patrocinio degli avv. Parte_1 C.F._1
SOLLAZZO CRISTIANA e , con elezione di domicilio in VIA AMENDOLA 105
BARI presso l'avv. SOLLAZZO CRISTIANA;
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. CP_1 C.F._2
CHIECO ROSA TERESA e BRACCO ANGELA ( ) C.F._3
Indirizzo Telematico;
, con elezione di domicilio in VIA FRANCESCO CRISPI 14
70123 BARI, presso l'avv. CHIECO ROSA TERESA;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta autorizzate ed allegate al verbale d'udienza dell'11 aprile 2025, che qui si intendono richiamate,
e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art
190 c.p.c..
Motivi della decisione
Premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 18 giugno
2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e con particolare riferimento al novellato art. 132, n. 4, c.p.c. che prevede in luogo della “concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e pagina 1 di 5 in diritto della decisione” la sola “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione anche con riferimento a precedenti conformi”, la presente sentenza, risulta omessa dell'esposizione dello svolgimento del processo ed è limitata alle sole “ragioni” di fatto e di diritto che suffragano la decisione medesima.
La presente controversia trae origine dall'opposizione proposta da Parte_2 avverso l'esecuzione promossa da sulla base di provvedimenti Parte_3 emessi nel corso del procedimento di separazione personale.
Il punto centrale della controversia riguarda l'efficacia dei provvedimenti provvisori emessi nel procedimento di separazione, alla luce dell'intervenuto riconoscimento della sentenza di divorzio iraniana.
Come risulta dalla sentenza del Tribunale di Bari del 26.09.2023, prodotta in atti,
è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere nel procedimento di separazione, essendo stato riconosciuto efficace nell'ordinamento italiano il divorzio pronunciato in Iran. Tale riconoscimento è stato definitivamente confermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 6920/2023.
La Suprema Corte ha infatti stabilito che nel giudizio di delibazione di una sentenza straniera di divorzio, il controllo di compatibilità con l'ordine pubblico deve essere limitato agli effetti che la decisione produce nell'ordinamento italiano, senza estendersi ad un sindacato sul contenuto o sul merito della soluzione adottata.
Nel caso di specie, come evidenziato dalla sentenza del Tribunale di Bari,
l'inefficacia dei provvedimenti provvisori assunti in sede presidenziale nel procedimento di separazione decorre dalla irrevocabilità della sentenza della
Corte d'Appello che ha riconosciuto la legittimità della trascrizione della sentenza di divorzio iraniana.
Tale principio trova fondamento nell'esigenza, evidenziata dal Tribunale, di
"stabilizzare, nelle more del processo, gli effetti dei pregressi provvedimenti giudiziali, onde non pregiudicare l'assetto su cui hanno fatto affidamento le parti ed anche al fine di prevenire litigiosità in ordine agli eventuali arretrati sopravvenuti."
pagina 2 di 5 Alla luce di quanto sopra, l'opposizione proposta da deve essere Parte_2 accolta nei limiti di seguito precisati:
1) Va dichiarata l'inefficacia del titolo esecutivo costituito dai provvedimenti provvisori emessi nel procedimento di separazione, con decorrenza dalla data di irrevocabilità della sentenza della Corte d'Appello che ha riconosciuto la legittimità della trascrizione della sentenza di divorzio iraniana;
2) Per il periodo antecedente a tale data, i provvedimenti mantengono la loro efficacia, in quanto validamente emessi nell'ambito di un procedimento di separazione ancora pendente;
3) Ne consegue che le somme eventualmente corrisposte dall'opponente in forza dei provvedimenti provvisori fino alla data di irrevocabilità della sentenza della
Corte d'Appello non sono ripetibili, mentre nulla è più dovuto per il periodo successivo.
Passando poi all'esame della richiesta di compensazione avanzata dall'opponente relativamente alle spese di mantenimento asseritamente sostenute dallo stesso, occorre rilevare quanto segue.
Come stabilito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito,
l'assegno di mantenimento ha natura unitaria e carattere sostanzialmente alimentare, con conseguente irripetibilità delle somme già corrisposte. Come affermato dal Tribunale di Torre Annunziata nella sentenza n. 1866/2022, tale natura impedisce di distinguere tra una parte avente carattere alimentare e una parte priva di tale natura, comportando l'applicazione integrale del regime proprio dei crediti alimentari.
In particolare, come chiarito dal Tribunale di Roma nella sentenza n. 19118/2017, il carattere alimentare e inderogabile dell'assegno di mantenimento impedisce la compensazione di tale credito con altri crediti di diversa natura vantati dal debitore, in quanto l'assegno è destinato a soddisfare le esigenze di vita dei beneficiari e costituisce proiezione passiva di un diritto fondamentale.
Nel caso di specie, l'opponente non può opporre in compensazione le spese asseritamente sostenute per il mantenimento, in quanto, come evidenziato dal
Tribunale di Modena nella sentenza n. 917/2013, tali fatti non possono essere pagina 3 di 5 fatti valere come motivi di opposizione a precetto ma solo con il procedimento di modifica delle condizioni di separazione ex art. 710 c.p.c.
Inoltre, come stabilito dalla Corte d'Appello di Bologna nella sentenza n.
1732/2018, l'obbligo di mantenimento, che trova fondamento nell'art. 147 c.c., non può essere oggetto di compensazione con altri crediti, neppure in caso di accordi modificativi successivi, i quali, per essere validi ed efficaci, devono comunque rispettare i diritti e doveri inderogabili previsti dalla legge.
Pertanto, la richiesta di compensazione avanzata dall'opponente deve essere respinta, non potendo le spese asseritamente sostenute essere opposte in compensazione al credito alimentare portato dal precetto, dovendosi eventualmente far valere tali circostanze nella sede propria del procedimento di modifica delle condizioni di separazione.
Tale conclusione trova ulteriore conferma nel principio espresso dal Tribunale di
Roma nella sentenza n. 5609/2020, secondo cui qualora l'esecuzione sia promossa sulla base di un titolo esecutivo di formazione giudiziale, il debitore può dedurre solo il difetto del titolo esecutivo e i fatti estintivi o modificativi del diritto in esso consacrato verificatisi successivamente alla sua formazione, non potendo invece opporre in compensazione crediti anteriori o coevi alla formazione del titolo stesso.
In ordine alle spese di lite, tenuto conto del parziale accoglimento dell'opposizioni, nonché in considerazione della particolarità delle questioni giuridiche trattate e del comportamento processuale di entrambi le parti, si ritiene opportuno procedere con la compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei confronti di così provvede: Parte_2 Parte_3
1) Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto dichiara l'inefficacia del titolo esecutivo costituito dai provvedimenti provvisori emessi nel procedimento di separazione, con decorrenza dalla data di irrevocabilità della sentenza della Corte d'Appello di Bari che ha riconosciuto la legittimità della trascrizione della sentenza di divorzio iraniana;
pagina 4 di 5 2) Rigetta la domanda di compensazione;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
4) Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 1 agosto 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Liso
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