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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 25/10/2025, n. 1081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1081 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Pellegrini Domenico Presidente rel.
Dott. Corvacchiola Danilo Giudice
Dott. Gatti Matteo Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale iscritta al R.G. n. 2788/2025 V.G. promossa congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
01/08/1974, residente in [...]4 sc. A ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Paola Rossi (C.F.
) che congiuntamente all'avv. Paolo de Bellis (C.F. C.F._2
) lo rappresenta e difende, come da procura in atti C.F._3
E
, C.F. nata a [...] il Parte_2 C.F._4
28/11/1974, residente in [...]2, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Paola Rossi (C.F. ) che C.F._2 congiuntamente all'avv. Paolo de Bellis (C.F. ) la C.F._3
rappresenta e difende, come da procura in atti
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dalle parti con il quale le stesse hanno chiesto che venissero recepiti gli accordi tra loro intercorsi in punto affidamento, collocazione, regole di frequentazione e mantenimento del figlio minore Per_1
avuto nel corso della loro relazione sentimentale e stabile convivenza
[...] more uxorio e regolarmente riconosciuto da entrambi i genitori;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. le parti hanno confermato le condizioni concordate con il ricorso introduttivo, rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) dalla relazione dalle parti risulta nato in data [...] il figlio
(C.F. ), riconosciuto da Persona_2 C.F._5 entrambi i genitori;
b) le parti hanno dato atto che la convivenza more uxorio è divenuta intollerabile e le stesse sono pervenute alla decisione di vivere separate;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Visto l'art. 337 bis e ss. c.c.
OMOLOGA
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 Le seguenti condizioni essenziali concordate dalle parti relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
01/08/1974 E
, C.F. nata a [...] il Parte_2 C.F._4
28/11/1974
- “Affidare in modo condiviso ad entrambi i genitori il figlio minore
[...]
con collocazione prevalente e residenza anagrafica del Persona_2 medesimo presso la madre;
- Assegnare la casa familiare di Genova, Via A. Carrara, 253/2, di proprietà esclusiva della madre, alla dott.ssa la quale continuerà Parte_2
ad abitarvi con il figlio Persona_1
- In considerazione dei turni di lavoro di entrambi i genitori, il padre terrà con sé il figlio per 6 pernottamenti mensili, coincidenti con i turni Persona_1 di lavoro in orario notturno della madre, oltre ad altri 4 pernottamenti, per un totale di almeno 10 pernottamenti mensili, di cui un pernottamento in coincidenza con l'unico week-end mensile libero del padre.
Il padre, compatibilmente con le proprie esigenze lavorative, si rende altresì disponibile a recarsi presso l'abitazione della madre per condurre il figlio a scuola quando la dott.ssa dovrà iniziare il turno di lavoro alle ore 7 Pt_2
del mattino. Ciascun genitore terrà inoltre con sé il figlio durante le vacanze estive per almeno 15 giorni, anche non consecutivi, in periodi da comunicarsi reciprocamente entro il 30 aprile di ogni anno. Le principali festività ed il compleanno del figlio saranno trascorsi dal minore con il genitore che in quel
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 giorno sarà libero dal lavoro, salva la possibilità che i genitori trascorrano insieme il giorno festivo.
- Nelle ipotesi di eventuali soggiorni fuori residenza, le modalità dovranno essere concordate di volta in volta tra i genitori, i quali si forniranno reciproche garanzie sul luogo di soggiorno;
l'eventualità di viaggi all'estero sarà valutata ed autorizzata da entrambi i genitori.
- Entrambi i genitori si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia collaborazione nel superiore interesse del minore, nonché a risolvere eventuali problemi cercando soluzioni condivise ed assumendo insieme ogni decisione relativa all'educazione di facendosi carico di seguirne Persona_1
l'andamento presso la scuola, le amicizie, gli interessi culturali e le attività sportive.
- I genitori si impegnano a portarsi il massimo reciproco rispetto, a non porre in essere comportamenti finalizzati a sminuire le rispettive figure agli occhi del figlio, evitando contatti tra il figlio ed eventuali nuovi partners in situazioni e/o comportamenti che possano creare disagio o confusione per il bambino, mantenendo sempre un comportamento improntato a serietà, rispetto e correttezza e rappresentando costantemente al figlio la naturale figura dell'altro genitore, in modo che non ne sia privato e non venga confusa con la presenza di altri soggetti.
- Il sig. si obbliga a corrispondere alla dott.ssa a titolo Parte_1 Pt_2
di contributo per il mantenimento del figlio minore, la somma mensile di euro
200,00, rivalutabile annualmente in base all'indice Istat, entro il giorno 20 di ogni mese;
le spese straordinarie relative al figlio, individuate in base al
Documento di orientamento uniforme del Tribunale di Genova, Sezione
Famiglia, del 15/09/2016, da intendersi qui integralmente trascritto, saranno corrisposte nella misura del 50% da entrambi i genitori;
in aggiunta, i genitori concordano fin d'ora di suddividere al 50% le spese relative alla mensa scolastica, al centro estivo e alla baby sitter che si dovesse rendere necessaria
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 in caso di impossibilità di ciascun genitore, per ragioni di lavoro o di salute, a tenere con sé il figlio;
l'assegno unico attualmente percepito dal padre, verrà da quest'ultimo integralmente versato alla madre.”
Spese della presente procedura integralmente compensate fra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 17 OTTOBRE 2025
Il Presidente est.
Dott. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5