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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 07/11/2025, n. 3341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3341 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1934/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1934/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Nazarena Parte_1 C.F._1
Montuori, domiciliata in Napoli alla via Matteo Renato Imbriani n. 133;
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
LO RO PI, elettivamente domiciliata in Monte di Procida (NA) alla via Panoramica n. 47;
RICORRENTE
Controparte_2
(già ) (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv.
[...] Controparte_3 P.IVA_2
NI BR, elettivamente domiciliata in Roma alla via Panama n. 52;
RESISTENTE
(C.F. e P.I. ), difesa dall'Avv. Controparte_4 P.IVA_1
LO RO PI, domiciliata in Monte di Procida (NA) alla via Panoramica n. 47;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza del 09.10.2025 le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.5.2025 ha proposto opposizione avverso la Parte_1 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076202500001874000 di euro 31.469,53, quest'ultima successiva alla cartella di pagamento n. 10020240023371435000 asseritamente notificata il 12.6.2024 e relativa ad un credito vantato dall' Controparte_2
(già : d'ora in poi ).
[...] Controparte_3 CP_5
La ricorrente ha chiesto dichiararsi la nullità della citata comunicazione preventiva in ragione dell'omessa notifica della cartella ivi indicata e della mancata specificazione dell'immobile eventualmente oggetto di iscrizione ipotecaria.
Con comparsa depositata il 05.09.2025 si è costituita l' , Controparte_4 eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale del Giudice adito, nonché l'infondatezza dell'opposizione.
Con comparsa depositata il 26.09.2025 si è costituita anche , eccependo CP_5 preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva ed insistendo comunque per il rigetto delle domande di parte attrice.
Con ordinanza del 09.10.2025 è stata rigettata la domanda di sospensione.
Tanto premesso, occorre ribadire che sussiste la competenza territoriale del giudice adito, non avendo il ricorso natura recuperatoria (in quanto non è contestata l'esistenza del credito iscritto a ruolo).
In via preliminare va altresì evidenziata la fondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da , afferendo le doglienze di parte ricorrente all'esclusivo CP_5 operato del concessionario della riscossione.
Passando al merito del giudizio, l'opposizione non può essere accolta.
Infatti, dalla documentazione versata in atti emerge il perfezionamento della notifica della cartella di pagamento n. 10020240023371435000 in data 12.06.2024.
In particolare, la cartella risulta ritualmente notificata a mezzo posta mediante consegna ad quest'ultimo dichiaratosi incaricato alla ricezione. Controparte_6
Al riguardo, è sufficiente osservare che in caso di notifica effettuata a mezzo posta e consegna dell'atto non già al destinatario dello stesso, bensì a persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda o al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda, la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario senza che sia necessario l'invio della raccomandata informativa (cfr. art. 26 co. 1 secondo periodo del d.p.r. n.
602/1973 e, tra le altre, Cass. civ. n. 12470/2020, n. 19680/2020, n. 28872/2018, n. 10037/2019, n.
2 16949/2014, n. 10012/2021, n. 2377/2022, etc.).
Anche il secondo motivo di opposizione si rivela infondato, poiché nel caso di specie non ricorre l'invalidità dell'atto denunciata dalla ricorrente, non richiedendosi che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria debba indicare l'immobile sul quale sarà iscritta la garanzia reale.
Tale conclusione trova conferma nella giurisprudenza di legittimità; difatti, con l'ordinanza 25456/2025 la Corte di Cassazione ha precisato che "in materia di riscossione esattoriale,
l'art. 77, comma 2-bis, del d.P.R. n. 602/1973 stabilisce che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, avente natura informativa e sollecitatoria, deve contenere soltanto il riferimento al titolo e all'ammontare del credito tributario. Non è invece richiesta l'indicazione dell'immobile o degli immobili su cui l'agente della riscossione procederà, poiché tale individuazione è necessaria solo al momento della costituzione del diritto di garanzia attraverso l'iscrizione nei registri immobiliari”.
Difatti, l'assenza dell'indicazione del bene nel preavviso non incide sul diritto di difesa del contribuente, il quale conosce già il proprio patrimonio immobiliare e può contestare un'eventuale iscrizione illegittima attraverso i rimedi previsti dalla legge.
In altre parole, la normativa non comprime le garanzie del debitore, ma si limita a prevedere che l'individuazione dei beni avviene solo con l'iscrizione vera e propria.
Alla luce di tali argomentazioni, l'opposizione non può essere accolta.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo riferimento ai criteri di cui al d.m. n. 55/2014 (come modificati dal d.m. n. 37/2018 e 147/2022).
L'assenza di attività istruttoria e la natura semplificata del procedimento giustificano una parziale riduzione del quantum rispetto ai parametri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna pagamento delle spese processuali in favore dell' Parte_1 [...]
e dell' Controparte_4 Controparte_2
che si liquidano in euro 2.900,00 per compensi in favore di ciascuna controparte,
[...] oltre spese generali (15%), iva e cpa.
Nocera Inferiore, 07.11.2025
Il Giudice
dott. Pasquale Velleca
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1934/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Nazarena Parte_1 C.F._1
Montuori, domiciliata in Napoli alla via Matteo Renato Imbriani n. 133;
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
LO RO PI, elettivamente domiciliata in Monte di Procida (NA) alla via Panoramica n. 47;
RICORRENTE
Controparte_2
(già ) (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv.
[...] Controparte_3 P.IVA_2
NI BR, elettivamente domiciliata in Roma alla via Panama n. 52;
RESISTENTE
(C.F. e P.I. ), difesa dall'Avv. Controparte_4 P.IVA_1
LO RO PI, domiciliata in Monte di Procida (NA) alla via Panoramica n. 47;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza del 09.10.2025 le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.5.2025 ha proposto opposizione avverso la Parte_1 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076202500001874000 di euro 31.469,53, quest'ultima successiva alla cartella di pagamento n. 10020240023371435000 asseritamente notificata il 12.6.2024 e relativa ad un credito vantato dall' Controparte_2
(già : d'ora in poi ).
[...] Controparte_3 CP_5
La ricorrente ha chiesto dichiararsi la nullità della citata comunicazione preventiva in ragione dell'omessa notifica della cartella ivi indicata e della mancata specificazione dell'immobile eventualmente oggetto di iscrizione ipotecaria.
Con comparsa depositata il 05.09.2025 si è costituita l' , Controparte_4 eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale del Giudice adito, nonché l'infondatezza dell'opposizione.
Con comparsa depositata il 26.09.2025 si è costituita anche , eccependo CP_5 preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva ed insistendo comunque per il rigetto delle domande di parte attrice.
Con ordinanza del 09.10.2025 è stata rigettata la domanda di sospensione.
Tanto premesso, occorre ribadire che sussiste la competenza territoriale del giudice adito, non avendo il ricorso natura recuperatoria (in quanto non è contestata l'esistenza del credito iscritto a ruolo).
In via preliminare va altresì evidenziata la fondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da , afferendo le doglienze di parte ricorrente all'esclusivo CP_5 operato del concessionario della riscossione.
Passando al merito del giudizio, l'opposizione non può essere accolta.
Infatti, dalla documentazione versata in atti emerge il perfezionamento della notifica della cartella di pagamento n. 10020240023371435000 in data 12.06.2024.
In particolare, la cartella risulta ritualmente notificata a mezzo posta mediante consegna ad quest'ultimo dichiaratosi incaricato alla ricezione. Controparte_6
Al riguardo, è sufficiente osservare che in caso di notifica effettuata a mezzo posta e consegna dell'atto non già al destinatario dello stesso, bensì a persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda o al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda, la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario senza che sia necessario l'invio della raccomandata informativa (cfr. art. 26 co. 1 secondo periodo del d.p.r. n.
602/1973 e, tra le altre, Cass. civ. n. 12470/2020, n. 19680/2020, n. 28872/2018, n. 10037/2019, n.
2 16949/2014, n. 10012/2021, n. 2377/2022, etc.).
Anche il secondo motivo di opposizione si rivela infondato, poiché nel caso di specie non ricorre l'invalidità dell'atto denunciata dalla ricorrente, non richiedendosi che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria debba indicare l'immobile sul quale sarà iscritta la garanzia reale.
Tale conclusione trova conferma nella giurisprudenza di legittimità; difatti, con l'ordinanza 25456/2025 la Corte di Cassazione ha precisato che "in materia di riscossione esattoriale,
l'art. 77, comma 2-bis, del d.P.R. n. 602/1973 stabilisce che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, avente natura informativa e sollecitatoria, deve contenere soltanto il riferimento al titolo e all'ammontare del credito tributario. Non è invece richiesta l'indicazione dell'immobile o degli immobili su cui l'agente della riscossione procederà, poiché tale individuazione è necessaria solo al momento della costituzione del diritto di garanzia attraverso l'iscrizione nei registri immobiliari”.
Difatti, l'assenza dell'indicazione del bene nel preavviso non incide sul diritto di difesa del contribuente, il quale conosce già il proprio patrimonio immobiliare e può contestare un'eventuale iscrizione illegittima attraverso i rimedi previsti dalla legge.
In altre parole, la normativa non comprime le garanzie del debitore, ma si limita a prevedere che l'individuazione dei beni avviene solo con l'iscrizione vera e propria.
Alla luce di tali argomentazioni, l'opposizione non può essere accolta.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo riferimento ai criteri di cui al d.m. n. 55/2014 (come modificati dal d.m. n. 37/2018 e 147/2022).
L'assenza di attività istruttoria e la natura semplificata del procedimento giustificano una parziale riduzione del quantum rispetto ai parametri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna pagamento delle spese processuali in favore dell' Parte_1 [...]
e dell' Controparte_4 Controparte_2
che si liquidano in euro 2.900,00 per compensi in favore di ciascuna controparte,
[...] oltre spese generali (15%), iva e cpa.
Nocera Inferiore, 07.11.2025
Il Giudice
dott. Pasquale Velleca
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