CASS
Sentenza 14 marzo 2023
Sentenza 14 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/03/2023, n. 10979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10979 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2023 |
Testo completo
sul ricorso proposto nell'interesse di HI SA, nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa il 28/03/2022 dal Tribunale di Vibo Valentia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa Elena Carusillo;
preso atto delle conclusioni rese dal Sostituto Procuratore Generale dott. Gianluigi Pratola che ha concluso per il rigetto del ricorso. SENTENZA Penale Sent. Sez. 5 Num. 10979 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: CARUSILLO ELENA Data Udienza: 02/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di SA HI, avv. Paola Stilo, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del 28 marzo 2022 con la quale il Tribunale di Vibo Valentia, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di revoca della confisca di un immobile, proposta dalla HI, in proprio e nella qualità di erede del defunto coniuge AM EL. 2. Il provvedimento in verifica è stato emesso a seguito della pronuncia del 13 ottobre 2020 con la quale la Prima sezione della Corte di cassazione ha annullato con rinvio l'ordinanza del 18 novembre 2019 con la quale il Tribunale di Vibo Valentia, quale giudice dell'esecuzione, aveva rigettato l'istanza di revoca della confisca ex art. 12-sexies legge n. 356 del 7 agosto 1992„ avendo ravvisato che i giudici di merito erano incorsi in errore: - allorché, con ordinanza del 18 novembre 2019, avevano «'applicato' alla istante le coordinate interpretative [...] elaborate dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità nella sola ipotesi in cui a chiedere la rimozione della statuizione di confisca sia il soggetto che ha preso parte al giudizio di cognizione che ha generato il titolo», là dove, nella specie, la ricorrente, titolare ex se dell'immobile, non aveva preso parte al giudizio penale che si era svolto in contraddittorio con il solo EL e che si era concluso con la confisca del bene, in quanto allo stesso «riferibile»; - allorché avevano ritenuto «non [...] esaminabile» la documentazione prodotta dalla HI a sostegno della propria capacità reddituale, in quanto «deducibile e non dedotta», senza considerare che la stessa rivestiva la posizione di soggetto terzo. 3. La difesa articola le proprie censure in un unico motivo, proposto ex art. 606, comma 1, lett. b) e d), cod. proc. pen. per violazione di legge e mancata assunzione di una prova decisiva, con il quale lamenta che il Tribunale di Vibo Valentia: - ha omesso ogni determinazione in merito all'eccezione di incompetenza funzionale e alla conseguente richiesta di trasmissione degli atti alla Corte di cassazione ai fini della dichiarazione di estinzione del reato per intervenuto decesso di AM EL, formulata nel corso del procedimento che si era concluso con l'ordinanza del 18 novembre 2019, annullata con rinvio dalla Prima sezione della Corte di cassazione;
- ha ritenuto provata la disponibilità dell'immobile da parte del EL, senza considerare che la documentazione prodotta dalla ricorrente - rappresentata dalla perizia relativa al valore dell'immobile, dalla copia dei pagamenti di somme percepite a titolo di aiuti comunitari Agea, dall'autocertificazione relativa alla donazione di una somma di denaro ricevuta dalla nuora, dalle attestazioni di donazioni ricevute dai propri genitori — era idonea a provare la proporzionalità tra la capacità economica dei coniugi EL-HI e la realizzazione dell'immobile confiscato. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo di ricorso non è idoneo a provocare l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 2. Quanto al primo profilo di censura, nel corpo dell'ordinanza in verifica, i giudici del rinvio hanno dato atto di aver acquisito altro fascicolo, giacente presso la Corte di Appello di Catanzaro - al quale la ricorrente non aveva fatto mai cenno -, che rivelava l'esistenza di un «precedente giudicato» in merito all'eccezione di incompetenza funzionale della quale il Tribunale di Vibo Valentia, «decidendo con l'ordinanza annullata in parte qua, non si avvedeva». In ogni caso, ad avviso del Tribunale di Vibo Valentia, a seguito dell'annullamento con rinvio della Prima sezione della Corte di cassazione, l'unica questione sottoposta al nuovo vaglio riguardava l'omessa valutazione della documentazione concernente la capacità reddituale ed economica dei coniugi EL-HI, relativa al periodo di realizzazione dell'immobile confiscato che, a dire della difesa, era idonea a comprovare la lecita provenienza del bene immobile confiscato. 3. La decisione assunta sul punto è corretta. Invero, nella motivazione della sentenza di annullamento con rinvio, pronunciata dalla Prima sezione della Corte di cassazione, si legge che «l'eventuale attivazione di una procedura di rettifica della decisione emessa in sede di legittimità [...], nel cui ambito non si è tenuto conto del decesso del EL, non avrebbe avuto conseguenza alcuna sulla statuizione di confisca, in virtù dell'accertamento dei suoi presupposti operato dalle decisioni di merito». Ne consegue, come correttamente affermato dal Tribunale di Vibo Valentia, che sul punto si è formato giudicato. 4. Infondato è anche il secondo profilo del motivo di ricorso. Si legge nell'ordinanza in verifica che la documentazione prodotta dalla HI - che il Tribunale di Vibo Valentia aveva ritenuto non «esaminabile», così incorrendo nella pronuncia di annullamento con rinvio in parte qua della Prima sezione della Corte di cassazione -, non era idonea a giustificare gli importi economici necessari per l'edificazione del fabbricato confiscato, in quanto: - la documentazione relativa alle somme percepite a titolo di aiuti comunitari Agea, coevi alla realizzazione dell'immobile, era stata prodotta, senza un'idonea giustificazione, solo a distanza di circa quindici anni dall'intervenuta confisca, dinanzi ad un giudice diverso da quello competente a decidere;
- la perizia relativa al valore dell'immobile risaliva a circa tredici anni dopo il provvedimento di confisca dell'immobile, già «a suo tempo» ampiamente stimato;
- le attestazioni relative alla capacità reddituale dei genitori della ricorrente, finalizzate a provare una donazione in favore dei coniugi EL-HI, erano prive di valenza probatoria in assenza di riscontro documentale in merito all'asserita erogazione di denaro;
3 - le dichiarazioni dei redditi presentate dalla HI, inerenti l'attività di bracciante agricolo, risalivano all'anno 1997, epoca in cui l'immobile era stato ultimato. Con ragionamento logico e completo, nell'ordinanza gravata si è evidenziato che gli elementi prodotti a sostegno dell'istanza di revoca della confisca, riscontravano una situazione economica palesemente sperequata per difetto rispetto alla realizzazione dell'immobile in questione, con conseguente operatività della presunzione, non vinta, della illecita accumulazione patrimoniale (Sez. 5, n. 26041 del 26/05/2011, Papa, Rv. 250922 ; Sez. 6, n. 39259 del 04/07/2013, Purpo, Rv. 257085). Si tratta di argomentazioni con le quali la ricorrente non si confronta, limitandosi, sostanzialmente, a una sterile critica dell'ordinanza impugnata che, pertanto, va respinta per la sua totale inconsistenza, tenuto conto anche della coerenza logica e della corretta applicazione dei canoni di giudizio che connotano la decisione in verifica. 5. Alle suesposte considerazioni, consegue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 02/12/2022.
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa Elena Carusillo;
preso atto delle conclusioni rese dal Sostituto Procuratore Generale dott. Gianluigi Pratola che ha concluso per il rigetto del ricorso. SENTENZA Penale Sent. Sez. 5 Num. 10979 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: CARUSILLO ELENA Data Udienza: 02/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di SA HI, avv. Paola Stilo, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del 28 marzo 2022 con la quale il Tribunale di Vibo Valentia, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di revoca della confisca di un immobile, proposta dalla HI, in proprio e nella qualità di erede del defunto coniuge AM EL. 2. Il provvedimento in verifica è stato emesso a seguito della pronuncia del 13 ottobre 2020 con la quale la Prima sezione della Corte di cassazione ha annullato con rinvio l'ordinanza del 18 novembre 2019 con la quale il Tribunale di Vibo Valentia, quale giudice dell'esecuzione, aveva rigettato l'istanza di revoca della confisca ex art. 12-sexies legge n. 356 del 7 agosto 1992„ avendo ravvisato che i giudici di merito erano incorsi in errore: - allorché, con ordinanza del 18 novembre 2019, avevano «'applicato' alla istante le coordinate interpretative [...] elaborate dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità nella sola ipotesi in cui a chiedere la rimozione della statuizione di confisca sia il soggetto che ha preso parte al giudizio di cognizione che ha generato il titolo», là dove, nella specie, la ricorrente, titolare ex se dell'immobile, non aveva preso parte al giudizio penale che si era svolto in contraddittorio con il solo EL e che si era concluso con la confisca del bene, in quanto allo stesso «riferibile»; - allorché avevano ritenuto «non [...] esaminabile» la documentazione prodotta dalla HI a sostegno della propria capacità reddituale, in quanto «deducibile e non dedotta», senza considerare che la stessa rivestiva la posizione di soggetto terzo. 3. La difesa articola le proprie censure in un unico motivo, proposto ex art. 606, comma 1, lett. b) e d), cod. proc. pen. per violazione di legge e mancata assunzione di una prova decisiva, con il quale lamenta che il Tribunale di Vibo Valentia: - ha omesso ogni determinazione in merito all'eccezione di incompetenza funzionale e alla conseguente richiesta di trasmissione degli atti alla Corte di cassazione ai fini della dichiarazione di estinzione del reato per intervenuto decesso di AM EL, formulata nel corso del procedimento che si era concluso con l'ordinanza del 18 novembre 2019, annullata con rinvio dalla Prima sezione della Corte di cassazione;
- ha ritenuto provata la disponibilità dell'immobile da parte del EL, senza considerare che la documentazione prodotta dalla ricorrente - rappresentata dalla perizia relativa al valore dell'immobile, dalla copia dei pagamenti di somme percepite a titolo di aiuti comunitari Agea, dall'autocertificazione relativa alla donazione di una somma di denaro ricevuta dalla nuora, dalle attestazioni di donazioni ricevute dai propri genitori — era idonea a provare la proporzionalità tra la capacità economica dei coniugi EL-HI e la realizzazione dell'immobile confiscato. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo di ricorso non è idoneo a provocare l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 2. Quanto al primo profilo di censura, nel corpo dell'ordinanza in verifica, i giudici del rinvio hanno dato atto di aver acquisito altro fascicolo, giacente presso la Corte di Appello di Catanzaro - al quale la ricorrente non aveva fatto mai cenno -, che rivelava l'esistenza di un «precedente giudicato» in merito all'eccezione di incompetenza funzionale della quale il Tribunale di Vibo Valentia, «decidendo con l'ordinanza annullata in parte qua, non si avvedeva». In ogni caso, ad avviso del Tribunale di Vibo Valentia, a seguito dell'annullamento con rinvio della Prima sezione della Corte di cassazione, l'unica questione sottoposta al nuovo vaglio riguardava l'omessa valutazione della documentazione concernente la capacità reddituale ed economica dei coniugi EL-HI, relativa al periodo di realizzazione dell'immobile confiscato che, a dire della difesa, era idonea a comprovare la lecita provenienza del bene immobile confiscato. 3. La decisione assunta sul punto è corretta. Invero, nella motivazione della sentenza di annullamento con rinvio, pronunciata dalla Prima sezione della Corte di cassazione, si legge che «l'eventuale attivazione di una procedura di rettifica della decisione emessa in sede di legittimità [...], nel cui ambito non si è tenuto conto del decesso del EL, non avrebbe avuto conseguenza alcuna sulla statuizione di confisca, in virtù dell'accertamento dei suoi presupposti operato dalle decisioni di merito». Ne consegue, come correttamente affermato dal Tribunale di Vibo Valentia, che sul punto si è formato giudicato. 4. Infondato è anche il secondo profilo del motivo di ricorso. Si legge nell'ordinanza in verifica che la documentazione prodotta dalla HI - che il Tribunale di Vibo Valentia aveva ritenuto non «esaminabile», così incorrendo nella pronuncia di annullamento con rinvio in parte qua della Prima sezione della Corte di cassazione -, non era idonea a giustificare gli importi economici necessari per l'edificazione del fabbricato confiscato, in quanto: - la documentazione relativa alle somme percepite a titolo di aiuti comunitari Agea, coevi alla realizzazione dell'immobile, era stata prodotta, senza un'idonea giustificazione, solo a distanza di circa quindici anni dall'intervenuta confisca, dinanzi ad un giudice diverso da quello competente a decidere;
- la perizia relativa al valore dell'immobile risaliva a circa tredici anni dopo il provvedimento di confisca dell'immobile, già «a suo tempo» ampiamente stimato;
- le attestazioni relative alla capacità reddituale dei genitori della ricorrente, finalizzate a provare una donazione in favore dei coniugi EL-HI, erano prive di valenza probatoria in assenza di riscontro documentale in merito all'asserita erogazione di denaro;
3 - le dichiarazioni dei redditi presentate dalla HI, inerenti l'attività di bracciante agricolo, risalivano all'anno 1997, epoca in cui l'immobile era stato ultimato. Con ragionamento logico e completo, nell'ordinanza gravata si è evidenziato che gli elementi prodotti a sostegno dell'istanza di revoca della confisca, riscontravano una situazione economica palesemente sperequata per difetto rispetto alla realizzazione dell'immobile in questione, con conseguente operatività della presunzione, non vinta, della illecita accumulazione patrimoniale (Sez. 5, n. 26041 del 26/05/2011, Papa, Rv. 250922 ; Sez. 6, n. 39259 del 04/07/2013, Purpo, Rv. 257085). Si tratta di argomentazioni con le quali la ricorrente non si confronta, limitandosi, sostanzialmente, a una sterile critica dell'ordinanza impugnata che, pertanto, va respinta per la sua totale inconsistenza, tenuto conto anche della coerenza logica e della corretta applicazione dei canoni di giudizio che connotano la decisione in verifica. 5. Alle suesposte considerazioni, consegue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 02/12/2022.