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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/02/2025, n. 986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 986 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2511/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2511/2024 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Mutamento di sesso”
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, elettivamente domiciliata in Catania, Via Wrzí n. 21, presso lo studio C.F._1
dell'avv. RUSSO ELEONORA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CATANIA, in persona del Procuratore della Repubblica pro tempore.
Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
Conclusioni: il procuratore di parte attrice ha precisato le conclusioni, riportandosi a quanto
1 dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale di essere autorizzata a Parte_1
porre in essere il necessario adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili, da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, e di disporre la rettifica degli atti dello Stato
Civile da femminile a maschile, sostituendo il nome ” con il nome “ . Parte_1 Per_1
È stata disposta l'audizione di parte attrice.
Il Pubblico Ministero ha chiesto l'accoglimento della domanda.
Nel merito, va ritenuto quanto segue.
Parte attrice ha prodotto relazioni psicologiche, rilasciate da strutture ospedaliere pubbliche,
nel cui contesto si evince la persistenza di disforia di genere, il disagio vissuto in ordine alle difficoltà attuali e la ferma volontà di procedere ad interventi di riattribuzione di sesso: si v.
all'uopo la relazione endocrinologica dell' Controparte_1
del 19.12.2023, nel cui contesto viene altresì rappresentata la disforia e incongruenza di
[...]
genere.
Alla luce della recente giurisprudenza costituzionale in materia, nulla va peraltro disposto in ordine alla domanda odierna volta a consentire il necessario adeguamento dei caratteri sessuali femminili alla sua condizione psico-sessuale maschile, da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, al fine di eliminare la discrepanza tra il sesso anatomico e la psicosessualità
della parte attrice.
Va, poi, appena rilevato che la parte attrice non è coniugata e non ha figli, come da documentazione in atti.
Ricorrono, pertanto, i requisiti previsti dall'art. 31 d.lgs. n. 150/2011.
Va accolta la domanda volta a disporre la rettifica degli atti dello Stato Civile.
2 Pertanto, va disposta la rettifica di attribuzione di sesso di quest'ultima nei registri dello
Stato Civile da femminile a maschile, con l'assunzione del nome “ al posto del nome Per_1
“ ”, ordinando all'ufficiale di stato civile di sostituire l'indicazione di “sesso Parte_1
femminile” con quello di “sesso maschile” nei documenti riconducibili alla parte attrice.
I profili esaminati appaiono del tutto assorbenti.
Il peculiare oggetto del procedimento comporta che le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Catania di effettuare la rettificazione di attribuzione del sesso nel relativo registro e negli atti riguardanti Parte_1
, nato a [...] in data [...], con variazione del genere da
[...]
femminile a maschile, e modifica del nome da “ ” a Parte_1
“ , affinché assuma definitivamente il nome “ congiuntamente Parte_2 Per_1
al cognome ”; Pt_1
spese irripetibili.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, in data 24 Gennaio 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott. Massimo Escher
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2511/2024 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Mutamento di sesso”
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, elettivamente domiciliata in Catania, Via Wrzí n. 21, presso lo studio C.F._1
dell'avv. RUSSO ELEONORA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CATANIA, in persona del Procuratore della Repubblica pro tempore.
Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
Conclusioni: il procuratore di parte attrice ha precisato le conclusioni, riportandosi a quanto
1 dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale di essere autorizzata a Parte_1
porre in essere il necessario adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili, da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, e di disporre la rettifica degli atti dello Stato
Civile da femminile a maschile, sostituendo il nome ” con il nome “ . Parte_1 Per_1
È stata disposta l'audizione di parte attrice.
Il Pubblico Ministero ha chiesto l'accoglimento della domanda.
Nel merito, va ritenuto quanto segue.
Parte attrice ha prodotto relazioni psicologiche, rilasciate da strutture ospedaliere pubbliche,
nel cui contesto si evince la persistenza di disforia di genere, il disagio vissuto in ordine alle difficoltà attuali e la ferma volontà di procedere ad interventi di riattribuzione di sesso: si v.
all'uopo la relazione endocrinologica dell' Controparte_1
del 19.12.2023, nel cui contesto viene altresì rappresentata la disforia e incongruenza di
[...]
genere.
Alla luce della recente giurisprudenza costituzionale in materia, nulla va peraltro disposto in ordine alla domanda odierna volta a consentire il necessario adeguamento dei caratteri sessuali femminili alla sua condizione psico-sessuale maschile, da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, al fine di eliminare la discrepanza tra il sesso anatomico e la psicosessualità
della parte attrice.
Va, poi, appena rilevato che la parte attrice non è coniugata e non ha figli, come da documentazione in atti.
Ricorrono, pertanto, i requisiti previsti dall'art. 31 d.lgs. n. 150/2011.
Va accolta la domanda volta a disporre la rettifica degli atti dello Stato Civile.
2 Pertanto, va disposta la rettifica di attribuzione di sesso di quest'ultima nei registri dello
Stato Civile da femminile a maschile, con l'assunzione del nome “ al posto del nome Per_1
“ ”, ordinando all'ufficiale di stato civile di sostituire l'indicazione di “sesso Parte_1
femminile” con quello di “sesso maschile” nei documenti riconducibili alla parte attrice.
I profili esaminati appaiono del tutto assorbenti.
Il peculiare oggetto del procedimento comporta che le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Catania di effettuare la rettificazione di attribuzione del sesso nel relativo registro e negli atti riguardanti Parte_1
, nato a [...] in data [...], con variazione del genere da
[...]
femminile a maschile, e modifica del nome da “ ” a Parte_1
“ , affinché assuma definitivamente il nome “ congiuntamente Parte_2 Per_1
al cognome ”; Pt_1
spese irripetibili.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, in data 24 Gennaio 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott. Massimo Escher
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