Art. 1.
Il contributo dello Stato a favore dell'Ente per la valorizzazione dell'isola d'Elba di cui all' articolo 1 della legge 31 marzo 1954, n. 82 , e' portato, a partire dall'esercizio finanziario 1960-61, da lire 25 milioni a lire 50 milioni.
Il contributo dello Stato a favore dell'Ente per la valorizzazione dell'isola d'Elba di cui all' articolo 1 della legge 31 marzo 1954, n. 82 , e' portato, a partire dall'esercizio finanziario 1960-61, da lire 25 milioni a lire 50 milioni.