Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 27/05/2025, n. 10134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10134 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/05/2025
N. 10134/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04757/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4757 del 2021, proposto da
Comune di Monte San Biagio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Gallinaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Armenante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del decreto del Ministero dell’Interno del 23.2.2021, recante “Contributi ai comuni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio anno 2021”, nella parte in cui non include il comune ricorrente tra i beneficiari del contributo di cui all’art. 1 co. 139 l. 145/2018 (in particolare, per il mancato finanziamento dei due interventi assunti al n. 5681 e n. 5683), nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale rispetto a quello principale gravato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 maggio 2025 il dott. Giovanni Mercone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 26.4.2021 e depositato il successivo 5.5.2021, il comune di Monte San Biagio ha chiesto l’annullamento del decreto del Ministero dell’Interno del 23.2.2021, recante “ Contributi ai comuni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio anno 2021” , nella parte in cui non include il suddetto ente tra i beneficiari del contributo di cui all’art. 1 co. 139 l. 145/2018 (in particolare, per il mancato finanziamento dei due interventi assunti al n. 5681 e n. 5683), nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale rispetto a quello principale gravato.
2. Con le prime due censure, l’ente ricorrente lamenta la violazione di quanto stabilito dalla legge n. 241/1990, dall’art. 97 Cost. e dall’art. 5 D.M. 5.8.2020 con riferimento a quanto previsto dagli artt. 139, 140 e 142 l. n. 145/2018, in quanto l’amministrazione resistente ha motivato l’esclusione del comune di Monte San Biagio dai contributi in questione, facendo riferimento ad una ragione differente da quella che in data 12.11.2020 preavvisava un provvedimento negativo. Nello specifico, mentre nella nota prot. 152831 datata 12.11.2020, era stato rilevato che il CUP (Codice Unico di Progetto) generato non risultava conforme al settore/sottosettore di cui al D.M. del 5.8.2020, tale ragione ostativa era stata conservata solo per l’intervento assunto al n. 5682 (lavori di risanamento della chiesa Madonna della Mercede o delle Spiagge), ma non, invece, per gli interventi assunti ai n. 5681 (ovvero per i lavori di messa in sicurezza e riqualificazione sostenibile della casa comunale) e n. 5683 (ossia per gli interventi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico dell’aula consiliare, uffici della P.A. e sovrastanti belvederi piazza Sant Roman le Puy).
Per questi ultimi, infatti, la non concessione del contributo era dipesa dal mancato invio alla Banca Dati della P.A. (BDPA) del “DCA rendiconto conto economico e DCA rendiconto stato patrimoniale”.
Orbene, questo non soltanto avrebbe leso le garanzie partecipative dell’Ente ricorrente, ma anche il suo legittimo affidamento nella positiva conclusione della procedura, poiché nel preavviso di rigetto era stata indicata una mera irregolarità del CUP del tutto sanabile tramite l’assegnazione di un termine per procedere alla rettifica.
3. Con il terzo ed ultimo motivo di ricorso, il comune di Monte San Biagio lamenta, altresì, che gli atti impugnati sarebbero illegittimi per eccesso di potere per travisamento dei fatti, posto che l’Ente ricorrente, diversamente da quanto sostenuto anche dalla Ragioneria Generale dello Stato nella nota del 16.3.2021, aveva approvato ed inviato il rendiconto del 2019 nei termini di legge. Tanto che con nota del 18.11.2020, il servizio assistenza della Ragioneria Generale dello Stato, confermava la corretta acquisizione al sistema del rendiconto e dei documenti annessi, senza irrogare alcuna sanzione.
Dunque, al più nel caso di specie c’era stato un errore di sistema nell’acquisizione dei dati contabili, ma non un “mancato invio”, sanzionato dall’art. 142, secondo periodo, l. 145/2018 con l’esclusione dai contributi.
4. Il 10.5.2021 si costituivano in giudizio il Ministero dell’Interno e il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
5. Con successiva memoria depositata in data 10.4.2024 i Ministeri resistenti relazionavano sui fatti di causa e chiedevano il rigetto del ricorso.
6. Alla pubblica udienza del 13.5.2025, sentiti i difensori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
7. Il ricorso è infondato, avendo l’amministrazione fatto corretta applicazione di quanto stabilito dall’art. 142, secondo periodo, l. 145/2018, laddove prevede che “ sono considerate esclusivamente le richieste di contributo pervenute dagli enti che, alla data di presentazione della richiesta medesima, hanno provveduto alla trasmissione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) dei documenti contabili di cui all’articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e all’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all’ultimo rendiconto della gestione approvato ”.
In effetti, diversamente da quanto sostenuto dall’Ente ricorrente, in ragione di quanto emerge dai documenti in atti (nello specifico, dalla nota della Ragioneria Generale dello Stato del 16.3.2021 e dalla e-mail del 18.11.2020), i documenti completi sul rendiconto del 2019 sono stati inviati soltanto in data 1.10.2020, dunque al di là del termine fissato dall’art. 140 della l. n. 145/2018 (ovvero il 15 settembre dell’esercizio precedente all’anno di riferimento del contributo), questo nonostante il comune di Monte San Biagio avesse ricevuto delle segnalazioni dalla Banca dati delle P.A. per sanare la trasmissione.
Pertanto, dagli atti risulta che non si è trattato di un errore generato dal sistema di ricezione dei dati bensì di un’omissione nella trasmissione degli stessi addebitabile all’ente ricorrente e sanata solo il 1.10.2020.
Ne consegue l’infondatezza, sia del terzo motivo di ricorso, poiché non risulta esservi stato alcun travisamento dei fatti da parte del Ministero dell’Interno, sia delle altre censure mosse con i primi due motivi, dato che, trattandosi nel caso specifico di un caso di esclusione del tutto vincolata, può trovare applicazione l’art. 21 ocites comma 2 l. 241/1990, divenendo irrilevante la circostanza che, almeno parzialmente, il motivo dell’esclusione è stato differente da quello preannunciato con la nota del 12.11.2020. Infatti, il provvedimento non avrebbe, comunque, potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
8. Per quanto osservato il ricorso va respinto, poiché infondato.
9. La peculiarità della controversia induce a ritenere che possano compensarsi le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Francavilla, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario, Estensore
Silvia Simone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Mercone | Michelangelo Francavilla |
IL SEGRETARIO