Ordinanza cautelare 26 novembre 2021
Decreto cautelare 23 febbraio 2022
Ordinanza cautelare 29 marzo 2022
Sentenza 11 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza cautelare 29/03/2022, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/03/2022
N. 01479/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1479 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Comitato Civico “Il Poggio di Porto Cesareo”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luciano Ancora e Roberto Spedicato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luciano Ancora in Lecce, via Imbriani, 30;
contro
Comune Porto Cesareo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Pietro Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Axa S.r.l., Igeco Costruzioni Spa, Fall.To Igeco Costruzioni S.p.A., Aro 3 Le, non costituiti in giudizio;
Ecotecnica S.r.l., in proprio e in qualità di Capogruppo mandataria del costituito RTI con mandante Axa s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Matteo Sanapo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l’annullamento,
- deliberazione della Giunta Comunale di Porto Cesareo n. 94 del 31 luglio 2021;
- deliberazione della Giunta Comunale di Porto Cesareo n. 153 del 13 settembre 2017;
- deliberazione della Giunta Comunale di Porto Cesareo n. 7 del 17 gennaio 2018;
- eventuale permesso a Costruire rilasciato ad Ecotecnica, di numero e data non noti;
- verbale contenente la decisione della Conferenza dei Responsabili dei Servizi, del 28 agosto 2018;
- deliberazione della Giunta Comunale di Porto Cesareo n. 171 del 18 ottobre 2019;
- Parere Urbanistico, a firma del Responsabile dell’Ufficio, rilasciato in data 8 novembre 2018;
- Autorizzazione Paesaggistica, a firma del Responsabile dell'Ufficio, n. 7 del 31 gennaio 2019;
-nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e conseguenziale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Comitato Civico “Il Poggio di Porto Cesareo” il 21/2/2022:
oltre agli atti già impugnati con il ricorso originario, della delibera giunta municipale di Porto Cesareo n. 16 del 3/2/2022 avente ad oggetto: “Contratto d’appalto Rep. n.1/2017, per l’affidamento del progetto esecutivo e dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli assimilabili agli urbani, nel territorio dei Comuni dell`A.R.O. 3/LE per la durata di anni 9 (nove). - Realizzazione del centro comunale perla raccolta differenziata dei rifiuti. -Provvedimenti”.
-nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e conseguenziale
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune Porto Cesareo e di Ecotecnica S.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Premesso che:
Il Comitato Civico “il Poggio di Porto Cesareo” ha impugnato con ricorso introduttivo la delibera della Giunta Comunale di Porto Cesareo n. 94 del 31/07/2021 con cui è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione del Centro Comunale Raccolta dei Rifiuti;
Successivamente, con delibera n. 16/2022, la Giunta municipale di Porto Cesareo da un lato ha revocato, tra l’altro, la cennata delibera, dall’altro ha approvato la proposta con cui l’ATI con capofila Ecotecnica S.r.l. &Co, parte controinteressata, ha manifestato la propria disponibilità a realizzare il CCR così come da progetto originario valutato in sede di gara, prevedendo nel Poggio la realizzazione del solo CCR;
Il ricorrente ha gravato con ricorso per motivi aggiunti anche la delibera n. 16/2022.
Ritenuto necessario, ai fini del decidere, disporre incombenti istruttori e, segnatamente, acquisire agli atti una dettagliata e documentata relazione di chiarimenti a firma del competente dirigente del Comune di Porto Cesareo, da cui si evinca in particolare se l’area su cui dovrebbe essere realizzato il nuovo CCR nella località “il poggio” risulti destinata, anche in virtù di eventuali provvedimenti espropriativi o di acquisizione (che, laddove esistenti, dovranno essere prodotti), a parcheggi a servizio del campo sportivo comunale;
Ritenuto necessario richiedere al competente dirigente del Comune di Porto Cesareo di attivare il procedimento di valutazione nel merito circa l’idoneità o meno dei siti alternativi la cui disponibilità è stata offerta, come risulta dalla documentazione versata in atti;
Ritenuto, altresì, che a tali adempimenti il competente dirigente del Comune di Porto Cesareo debba provvedere entro il termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza;
Ritenuto opportuno nelle more dell’udienza pubblica, già fissata per il 22 giugno 2022, disporre la sospensione della gravata delibera n. 16/2022 al fine di consentire una decisione nel merito re adhuc integra .
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima: i) ordina al competente dirigente del Comune di Porto Cesareo di depositare in via telematica la suindicata documentazione presso la Segreteria di questo Tribunale entro il termine di giorni sessanta dalla notificazione e/o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza; ii) accoglie l’istanza cautelare indicata in epigrafe e conseguentemente sospende gli effetti del provvedimento impugnato.
Conferma per la trattazione del merito del ricorso integrato da motivi aggiunti la pubblica udienza già fissata per il 22 giugno 2022.
Spese della presente fase cautelare compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO