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Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 08/06/2025, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2925/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Converti – g.o.t.s. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2925/2021 promossa da:
[...]
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1
con sede legale in Isola del Gran Sasso d'Italia (TE), C.da San Gabriele n. 224, Parte_2 elettivamente domiciliata in Teramo, Via I. Rozzi n. 8, presso e nello studio dell'avv. Stefano Mariano, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
Attrice
CONTRO
(P.I. in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore , corrente in Cingoli (MC), CP_1 Controparte_2 elettivamente domiciliata in Fabriano (AN) – Viale Serafini n. 69/P presso lo studio dell'avv. Sonia
Speranzini, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti,
Convenuta
Oggetto: vendita di cose mobili.
Conclusioni delle parti: come in atti e come precisate all'udienza del 27/02/2025 sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 7/10/2021, ha convenuto in Parte_1 giudizio dinanzi l'intestato Tribunale Controparte_1 instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. Accertare e dichiarare che la Controparte_3
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, è responsabile dei danni derivati dalla mancata installazione
[...] secondo la regola dell'arte delle strutture metalliche commissionatele dall'attrice che hanno prodotto evidenti vizi / difetti in danno della parte attrice;
2. Per l'effetto, condannare la convenuta ad eliminare i vizi e difformità riscontrati e riscontrabili, a proprie spese ai sensi dell'art. 1668, comma 1 c.c. ovvero a ridurre il prezzo dell'opera in misura quantomeno corrispondente al costo di ripristino e tenendo in debito conto il minor valore dell'opera;
3. In ogni caso condannare la società antagonista al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, cagionati alla deducente per una somma non inferiore ad Euro 10.000,00 o
a quella diversa che parrà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda e sino al saldo effettivo,
4. Condannare la società convenuta a rifondere tutte le spese sostenute per la fase di ATP (Ctu, CTP, competenze legali, spese vive accessori di legge ecc.), con vittoria di spese e competenze di causa”.
A sostegno della domanda, l'attrice ha dedotto, in sintesi e per quanto di interesse:
- di aver acquistato dalla società convenuta, come da ordine cliente n. 253, strutture metalliche - consistenti in portone e porte con relativa attrezzatura per il montaggio - e di aver pattuito con la venditrice il corrispettivo, provvedendo a versarne in acconto circa il 50%;
- che al momento del montaggio in loco delle strutture metalliche, erano stati riscontrati dei vizi nelle opere e si era provveduto a denunciarli, dapprima con comunicazione direttamente dall'attrice e poi con diffida legale del 9/05/2019;
- che la società convenuta aveva provveduto ad inviare sul posto un proprio tecnico, il quale nel riconoscere i vizi lamentati, aveva prospettato una soluzione tecnica (relazione a firma ing. , al fine Per_1 della risoluzione della problematica;
- che con successiva nota del 3/06/2019 l'attrice, preso atto della mancata offerta della riduzione del corrispettivo e del pagamento delle competenze legali, si era determinata a procedere all'accertamento dei vizi ed aveva promosso A.T.P. ai sensi dell'art. 696 e 696 bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Teramo, procedimento rubricato al n. 3122/2019 R.G.;
- che il CTU nominato, geom. , aveva provveduto in data 15/07/2021 al deposito Persona_2 dell'elaborato dal quale era emerso, fra le altre cose, che le strutture metalliche installate dalla convenuta
“non sono state installate secondo la regola dell'arte e ciò, pertanto, ha prodotto evidenti vizi e difetti (…) a parere del sottoscritto CTU il costo degli interventi (…) secondo il costo di mercato comunemente applicabili è (…) euro 7.100,00”;
- che la società convenuta non aveva provveduto all'eliminazione dei vizi denunciati, ovvero a proporre una concreta soluzione transattiva, risultando così inadempiente nei confronti dell'attrice, alla quale spettava il ripristino dell'opera, ovvero la riduzione del corrispettivo oltre al ristoro dei danni patiti e patiendi;
- che essa committente aveva dovuto sopportare, a causa dei difetti riscontrati, maggiori costi in termini di sicurezza sui luoghi di lavoro, per riscaldare gli ambienti ed evitare l'ingresso di polvere ed altro nei locali.
Tanto premesso, l'attrice ha concluso come sopra riportato.
Con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale del 3/01/2022, si è costituita in giudizio a quale ha così dedotto: Controparte_1 - che in data 15/10/2018 la società aveva acquistato dalla Parte_1 Controparte_3 delle strutture metalliche con ordine cliente n. 253, per un costo complessivo pari ad € 18.300,00;
[...]
- che il materiale era stato successivamente installato presso la , come risultante dai Parte_1 verbali di fine lavori e collaudo redatti dalla ditta fornitrice e sottoscritti dall'odierna ricorrente in data 25-
27/02/2019 e 13/03/2019;
- che la società aveva versato l'acconto concordato, ma era rimasta morosa circa Parte_1
l'adempimento della controprestazione dopo l'effettivo montaggio della merce ordinata alla CP_1
residuando un importo da versare alla ditta fornitrice pari ad € 9.150,00 (IVA compresa) come da
[...] fatture allegate;
- che, successivamente, la società aveva contestato difformità sull'installazione del Parte_1 materiale acquistato dalla , la quale ditta aveva provveduto ad inviare sul posto un Controparte_1 tecnico di parte, ing. che aveva predisposto relazione in ordine alle problematiche lamentate da parte Per_1 ricorrente e stimato la cifra di € 3.500,00 per la risoluzione delle suddette problematiche, le quali non afferivano alla qualità del prodotto venduto, ma alla mancanza dei lavori in muratura (a carico del cliente ma che, pro bono pacis, sarebbero stati eseguiti a carico della ); Controparte_1
- che, malgrado la disponibilità da essa manifestata, l'attrice aveva omesso di fornire una data utile per l'esecuzione dei lavori e tramite il proprio legale aveva chiesto: l'esecuzione dei lavori, la riduzione del prezzo pattuito ed il pagamento delle spese legali;
- che, preso atto delle richieste della committente e stante il mancato pagamento integrale del corrispettivo da parte della , (considerato che il 50 % corrisposto non era sufficiente a coprire Parte_1 nemmeno le spese dei portoni installati), le lavorazioni erano state interrotte;
- che la , confidando in un accordo transattivo, non aveva proceduto coattivamente per Controparte_1 la riscossione del proprio credito, avendo le parti tentato una definizione bonaria della controversia, senza peraltro raggiungere un accordo: in ordine al pagamento delle rispettive spese legali;
all'eliminazione dei vizi lamentati ed al conseguente adempimento dell'obbligo in capo alla ditta acquirente di pagare il prezzo residuo della merce acquistata;
- che anche a seguito del procedimento d'istruzione preventiva ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. promosso dall'attrice e del deposito in data 15/07/2021 del relativo elaborato peritale a firma del geom. , Persona_2 non era stato possibile pervenire ad un accordo tra le parti per le sopra riferite criticità;
- che l'interruzione dell'esecuzione dei lavori di montaggio della merce acquistata dalla società odierna ricorrente era da imputarsi al mancato saldo del prezzo quale corrispettivo pattuito per la fornitura e le suddette operazioni di montaggio, per un importo pari ad € 9.150,00 con riferimento alle fatture datate n.
25 del 31/01/2019 e n. 84 del 12/03/2019; - che, sebbene il geom. avesse evidenziato l'effettiva esistenza di alcuni vizi sui prodotti Persona_2 acquistati dalla , con una stima dei costi per l'eliminazione valutati per un valore pari ad € Parte_1
7.100,00, la non aveva proceduto all'eliminazione degli stessi, in quanto risultava ancora Controparte_1 creditrice nei confronti della della somma di € 9.150,00 (IVA compresa), a titolo di Parte_1 corrispettivo della merce fornita;
- che, per il principio di cui all'art. 1460 c.c., “inadimplenti non est adimplendum”, la società odierna convenuta non aveva proceduto alla eliminazione dei vizi lamentati sulla merce fornita proprio alla luce del mancato versamento del corrispettivo della fornitura che, comunque, era stata installata ed era stata utilizzata per ben 3 anni;
- che aveva espresso l'intento di non saldare, il che costituiva un inadempimento non lieve, Parte_1 trattandosi di € 9.150,00, pari alla metà del prezzo complessivo dovuto dalla e Parte_1 dall'altro che l'importo per l'eliminazione dei vizi dalla merce fornita (stima del CTU euro 7.100,00) era inferiore rispetto al credito che la stessa vantava nei confronti dell'odierna attrice (euro Controparte_1
9.150,00);
- che la , produttrice di porte, non aveva eseguito i lavori in muratura indicati dal CTU Controparte_1 perché non eseguiva lavori in muratura e non si era fatta carico della spesa, avendo un credito ben maggiore;
- che essa CA CH aveva dovuto sopportare i costi, anche legali, per la vicenda ed aveva subito pure un danno di immagine quantificabile in euro 2.000,00 o nella minore o maggiore somma da accertarsi in corso di causa.
Tanto dedotto ed eccepito, la ditta convenuta ha così concluso: “Nel merito: rigettare integralmente le richieste tutte formulate da controparte perché infondate in fatto e diritto per i motivi indicati in narrativa e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto dalla in favore della In via riconvenzionale: accertare e Controparte_1 Parte_1 dichiarare l'inadempimento contrattuale della in persona del l.r.p.t. per le ragioni di cui al presente Parte_1 atto e per l'effetto condannare (P.I. in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, al pagamento in favore della (P.I. in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore Sig. parte convenuta, della somma portata dalle fatture n.25 del CP_1
31/01/2019 e n. 84 del 12/03/2019 per Euro 9.150,00 (doc. 3) oltre interessi moratori ed al risarcimento dei danni patiti e patendi in ragione di tale inadempimento indicati in Euro 2.000,00 o quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia a seguito dell'espletanda istruttoria. In subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attrice, il Giudice, quale peritus peritorum, valutate le osservazioni del CTP, decurtare l'importo stimato dal
CTU o quel minor importo per l'eliminazione dei vizi, dalla somma di € 9.150,00 ancora dovuta dalla Parte_1
a titolo di saldo del prezzo dell'opera prestata, come risultante dalle fatture allegate. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa.” Così radicatosi il contraddittorio delle parti, è stata preliminarmente disposta l'acquisizione del fascicolo del procedimento di A.T.P. iscritto al N. R.G. 3122/2019 di questo Ufficio. La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e le prove orali dalle stesse articolate. Terminata l'istruttoria orale, la causa è stata rinviata all'udienza del 27/02/2025, tenuta nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, precisate le conclusioni, la stessa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. di gg. 60 e 20.
°°°°°°°°
I. Delimitazione del thema decidendum.
La ditta attrice, committente di una fornitura di strutture metalliche, ha agito in giudizio al fine di far dichiarare la responsabilità della convenuta fornitrice in ordine ai danni derivati dalla mancata installazione secondo la regola dell'arte delle strutture commissionate e dei vizi derivati e, per l'effetto, di sentirla condannare all'eliminazione dei predetti vizi e difformità riscontrati, ai sensi dell'art. 1668, comma 1 c.c., ovvero alla riduzione del prezzo dell'opera in misura quantomeno corrispondente al costo di ripristino e tenendo in debito conto il minor valore dell'opera. Ha chiesto, inoltre, la condanna della società antagonista al risarcimento dei danni cagionati e stimati in una somma non inferiore ad euro 10.000,00 e di essere dichiarata non tenuta al pagamento in favore della convenuta, in quanto le opere non erano state ultimate, né accettate dalla committente, la quale ne aveva, al contrario, contestato inadempimenti, vizi e difetti.
La società convenuta, dal canto suo, ha chiesto il rigetto della domanda attrice, deducendo di avere correttamente agito in esecuzione degli accordi e di non aver ultimato le lavorazioni in quanto creditrice della committente per un importo di euro 9.150,00. Ha, quindi, agito in via riconvenzionale per la declaratoria di inadempimento imputabile alla committente e per sentirla condannare al pagamento del residuo del prezzo di acquisto delle strutture metalliche, oltre al risarcimento dei danni subiti (danno all'immagine) o, in via subordinata, per la condanna dell'attrice alla differenza tra il prezzo ancora da saldare ed i costi per l'eliminazione dei vizi.
Il dato normativo
In punto di diritto, si precisa che, nel contratto di appalto, il committente che lamenti difformità o difetti dell'opera, può richiedere, a norma dell'art. 1668 co. I cod. civ., che le difformità o i difetti siano eliminati a spese dell'appaltatore mediante condanna da eseguirsi nelle forme previste dall'art. 2931 cod. civ., oppure che il prezzo sia ridotto e, in aggiunta o in alternativa, che gli venga risarcito il danno derivante dalle difformità o dai vizi (Sez. 2, Sent. n. 6181 del 16/03/2011).
Come è noto, in base alla garanzia offerta dall'art. 1668 c.c. per i vizi dell'opera appaltata, al committente spetta la scelta se agire contro l'appaltatore per ottenere la riduzione del prezzo o l'eliminazione dei vizi.
Tale scelta presuppone che le difformità ed i vizi siano eliminabili e, comunque, non tali da rendere l'opera del tutto inadatta alle sue funzioni, poiché altrimenti il committente sarebbe legittimato a chiedere la risoluzione del contratto.
In base al prevalente indirizzo giurisprudenziale, in materia di rimedi attivabili dal committente (artt. 1667 e
1668 c.c.), questi può chiedere, in alternativa alla domanda di eliminazione dei vizi (c.d. domanda d'adempimento), la condanna dell'appaltatore (domanda di risarcimento danni per equivalente) al pagamento della somma di denaro corrispondente al costo delle opere necessarie per l'eliminazione dei difetti (cfr., in questi termini, Cass. n. 10571/2001; Cass. n. 15247/2000).
Il caso di specie
Orbene, nella specie, dal tenore letterale delle conclusioni formulate, parte attrice ha espressamente formulato, in via alternativa fra loro, la domanda di adempimento o quella di riduzione del prezzo in misura pari ai costi necessari all'eliminazione dei vizi. Ha, altresì, proposto domanda di risarcimento danni.
Tanto premesso, non è contestato che fra le parti sia intercorso un contratto di appalto per la fornitura e posa in opera di strutture metalliche (portoni e porte), né è contestato l'importo pattuito in euro 18.300,00 oltre iva e l'avvenuto pagamento di un acconto di euro 9.150,00 da parte dell'attrice.
Quanto alla sussistenza dei vizi lamentati da parte attrice, preme rilevare, dapprima, l'utilizzabilità dell'a.t.p. in sede di giudizio di merito secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità per il quale non è necessario un provvedimento formale per l'acquisizione delle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo (Cass. n. 5209/2017; Cass. n. 6591/2016). Una volta depositata la c.t.u., anche a cura delle parti, questa si inserisce tra le fonti che il giudice di merito utilizza per l'accertamento dei fatti di causa senza che la sua acquisizione debba avvenire a mezzo di un provvedimento formale. A tal fine, dunque, basta anche la sua materiale acquisizione, essendo sufficiente che quel giudice l'abbia poi esaminata traendone elemento per il proprio convincimento e che la parte che lamenti la irritualità dell'acquisizione e l'impossibilità di esame delle risultanze dell'indagine sia stata posta in grado di contraddire in merito ad esse
(cfr. Cass. n. 23693/2009; Cass. n. 5658/2010).
Ciò premesso, va rilevato che il C.T.U. dell'A.T.P. promosso dall'attrice e rubricato al n. R.G. 3122/2019, acquisito a questo procedimento, nel rispondere al quesito del Giudice se le strutture commissionate dall'attrice fossero state prodotte ed installate dalla secondo le regole dell'arte, Controparte_1 indicando, qualora fossero stati individuati difetti di produzione ed installazione, gli interventi ed i costi per la loro eliminazione secondo il valore di mercato, ha analizzato nel dettaglio ogni voce di cui all'ordine d'acquisto n. 253. Ha così potuto riscontrare che “tutti gli infissi presentano evidenti vizi riconducibili principalmente ad un errato rilievo delle dimensioni dei fori nelle murature e di conseguenza al successivo ordine d'acquisto, ma anche alla non perfetta installazione, sicuramente evidente agli operai già durante le fasi di montaggio e le cui modalità di eliminazione venivano prospettate, tra l'altro, anche dal tecnico incaricato dalla società venditrice, Ing. nella sua relazione Persona_3
a seguito di sopralluogo inviata via e-mail alla parte ricorrente in data 22 maggio 2019”. Il CTU ha dunque proceduto all'elencazione analitica dei vizi rilevabili nelle singole strutture metalliche oggetto dell'ordine cliente n. 253 che in data 15 ottobre 2018 la società ricorrente Parte_1 inoltrava alla società resistente destinate al proprio stabilimento
[...] Controparte_1 di Isola del Gran Sasso (TE), e più precisamente: 1) n. 1 portone scorrevole a 4 ante con porta pedonale inserita e maniglione antipanico;
2) n. 1 portone a libro a 3 ante con maniglione antipanico;
3) n. 1 porte pedonali a due ante con maniglione antipanico;
4) n. 2 porte pedonali ad una anta;
5) n. 2 porte pedonali ad una anta con maniglione antipanico;
6) n. 1 porte pedonali ad una anta;
oltre alla relativa attrezzatura di montaggio. Ha così relazionato, con l'ausilio di rappresentazioni fotografiche, i difetti riscontrati nella produzione ed installazione delle porte pedonali, accertando vuoti di dimensioni variabili tra il telaio dell'infisso stesso e la parete dell'edificio, con un evidente difetto estetico e non perfetta tenuta agli agenti atmosferici (pioggia, vento, calore/freddo), nonché l'ingresso di luce dall'esterno; inferiore dimensione del pannello rispetto alla bucatura, che aveva causato un vuoto in corrispondenza della chiusura inferiore orizzontale e necessità di soglie o di rifilatura con malta;
gravissimo difetto del maniglione antipanico che, se utilizzato, non avrebbe agito perfettamente, a discapito della sicurezza dei lavoratori. Rispetto ai portoni, sia quello scorrevole che quello a libro, il tecnico ha rilevato la presenza di vuoti di dimensioni variabili tra il telaio e il foro muro, e quindi la non perfetta tenuta agli agenti atmosferici;
quanto in particolare al portone scorrevole, si è riscontrato sia un elemento di chiusura del binario superiore (carter) danneggiato, sia il difetto del maniglione antipanico della porta pedonale che non reagisce perfettamente se utilizzato, sia la non efficiente chiusura laterale tra anta e muro.
Accertato, quindi, che le strutture non sono state installate secondo la regola dell'arte e che ciò ha prodotto evidenti vizi/difetti, il tecnico incaricato ha proceduto ad illustrare gli interventi necessari per l'eliminazione degli stessi e il costo, secondo i prezzi di mercato comunemente applicabili. Ha così individuato interventi per la sistemazione: del portone scorrevole per un costo a corpo di euro 1.500,00; del portone a libro di euro 1.200,00; della porta pedonale a due ante di euro 1.000,00; delle porte pedonali locali tecnici ad una anta di euro 1.200,00; delle porte pedonali laterali ad una anta di euro 1.200,00; della porta pedonale ingresso ad una anta di euro 1.000,00 e così per una quantificazione complessiva dell'importo delle lavorazioni necessarie per l'eliminazione dei vizi stimata in euro 7.100,00.
Quanto alle critiche mosse da parte convenuta alla relazione del c.t.u., si rileva che l'ausiliario del giudice ha puntualmente replicato a tali osservazioni con motivazione esaustiva ed adeguata, cui si rinvia atteso il carattere prettamente tecnico delle questioni sollevate ed affrontate dagli esperti.
Il Tribunale del resto - aderendo alle conclusioni del c.t.u. che ha tenuto conto dei rilievi del c.t.p., replicandovi – “esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non è necessario che si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte” (cfr. Corte d'Appello di Milano, sentenza n.
2618/2016, Cass. n. 10222/2009; Cass. n. 23362 del 2012).
Peraltro, nel caso in esame, la meticolosità degli accertamenti effettuati dal perito e la completezza dell'elaborato in esame, sono idonee a dimostrare la ricostruzione dei fatti così come prospettata dall'esperto e dare prevalenza ad essa rispetto alle osservazioni del c.t.p. di parte convenuta.
Le deposizioni rese dai testi di parte convenuta escussi all'udienza del 9/05/2024 non aggiungono all'istruttoria elementi utili ad escludere la responsabilità della in ordine ai vizi Controparte_1 riscontrati. , tecnico di fiducia della convenuta, ha confermato di essere stato all'epoca dei Persona_3 fatti dipendente della CA CH, di aver redatto le osservazioni critiche/osservazioni alla bozza di c.t.u. nel procedimento di istruzione preventiva e di averle inviate a mezzo p.e.c. all'avv. Speranzini.
, dipendente della convenuta dall'ottobre 2016, con mansioni di impiegato commerciale, Testimone_1 ha dichiarato che i lavori in muratura di cui al preventivo / ordine cliente del 15/10/2018 erano a carico esclusivo della committente “come in tutti i casi, i lavori di muratura restano a carico della Parte_1 committente”, e precisato, a domanda del difensore, “che tale circostanza è indicata nelle condizioni generali di vendita richiamate nel contratto. Nel preventivo non ci sono voci di spesa per lavori di muratura, proprio perché non previsti”.
La tesi della convenuta di essersi adoperata per la composizione bonaria della vicenda e di essersi vista opporre il rifiuto della prestazione del pagamento da parte della committente, sì da essere imputabile a quest'ultima l'inadempimento ed in conseguenza legittimo il suo rifiuto a proseguire nell'esecuzione del contratto, non persuade. A fronte di un ordine per complessivi euro 18.300,00 l'attrice ha saldato in acconto una cifra corrispondente alla metà dell'importo e ha constatato, eseguito il montaggio delle strutture metalliche, tutta una serie di vizi e difformità dell'opera, che ha prontamente denunciato alla produttrice. Il sopralluogo effettuato dal tecnico di fiducia (ing. della , che Per_1 Controparte_3 aveva provveduto a redigere una relazione indicante gli interventi per sistemare le avvenute installazioni, appare circostanza sufficiente a far ritenere la consapevolezza nella convenuta della realizzazione dell'ordine non a regola d'arte. Contrattualmente legittimo, pertanto, appare il comportamento della committente, che ha sospeso il pagamento del saldo della prestazione (ulteriori euro 9.150,00) prima dell'esecuzione degli interventi ripristinatori. Nel bilanciamento delle contrapposte posizioni, nei contratti a prestazioni corrispettive, va privilegiata la posizione della parte che subisce per prima l'inadempimento dell'altra, ed il principio dell'inademplenti non est adimplendum, invocato dalla convenuta, va invece declinato a tutela delle ragioni dell'attrice.
In definitiva, sulla base delle risultanze della c.t.u. e di quelle rivenienti dall'esperita prova orale, emerge la mancata realizzazione delle opere a regola d'arte, con conseguente diritto dell'attrice alla eliminazione dei vizi ad opera della o, alternativamente, alla richiesta riduzione del prezzo. Ciò Controparte_3 posto, ritiene il Tribunale che il costo complessivo necessario agli interventi per l'eliminazione dei vizi sia determinabile in misura pari a euro 7.100,00 oltre iva. L'eliminazione dei vizi ad opera della convenuta determina la legittima pretesa della stessa di pretendere il pagamento del saldo per l'intera somma residua di euro 9.150,00. Qualora, invece, si accedesse alla riduzione del prezzo, lo stesso andrebbe rideterminato in totali euro 11.200,00 e, pertanto, avendo l'attrice già corrisposto euro 9.150,00, il saldo a suo carico sarebbe pari a euro 2.050,00.
Va, invece, disattesa la domanda di risarcimento danni formulata dall'attrice.
L'azione di risarcimento, infatti, proponibile in modo autonomo rispetto alle azioni di garanzia e rispetto alla risoluzione, riguarda le ipotesi in cui esistono danni non riparabili con l'eliminazione dei vizi o la riduzione del prezzo, come quelli provocati a terzi o a cose del committente, derivati da mancato guadagno o determinati dal ritardo nella consegna a seguito della eliminazione del vizio.
Nel caso in esame, ritiene il Tribunale che la domanda risarcitoria relativa ai maggiori costi sopportati dalla committente, a causa dei difetti riscontrati in termini di sicurezza sui luoghi di lavoro, per riscaldare gli ambienti ed evitare l'ingresso di polvere e altro nei locali, è del tutto sfornita di adeguato sostegno probatorio.
In adesione al principio ermeneutico basato sul concetto di danno-conseguenza, in contrapposizione a quello di danno-evento, ed escludendo l'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa, la domanda risarcitoria deve essere provata, sia pure ricorrendo a presunzioni, sulla base di conferente allegazione (cfr. Cass. SS.UU. n. 26972/2008).
Nel caso di specie, è evidente il difetto di prova del danno in ipotesi sofferto dall'attrice, oltre che del nesso causale fra i vizi dell'opera ed il pregiudizio lamentato dalla stessa.
Per quanto fin qui esposto, il decidente ritiene altresì inevitabile il rigetto della domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta e tesa all'accertamento dell'inadempimento contrattuale della
[...]
con conseguente condanna della stessa al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_1 della somma portata dalle fatture n. 25 del 31/01/2019 e n. 84 del 12/03/2019 per Euro 9.150,00 oltre interessi moratori ed al risarcimento dei danni patiti e patiendi in ragione di tale inadempimento indicati in ruro 2.000,00 o quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia.
III. Risultanze finali e governo delle spese di lite.
Tenuto conto quanto sopra, va accolta la domanda dell'attrice di eliminazione dei vizi a carico della convenuta o, alternativamente, della riduzione del prezzo delle opere per una somma pari al costo del ripristino dei manufatti alla regola dell'arte. Va disattesa la domanda dell'attrice all'ulteriore risarcimento dei danni. Va altresì respinta la domanda riconvenzionale di parte convenuta.
Le reciproche soccombenze giustificano la compensazione delle spese di lite nella misura del 30%. La restante parte di spesa viene posta a carico della convenuta, in quanto soccombente principale. Analogo criterio segue il riparto delle spese afferenti alla c.t.u. espletata in sede di a.t.p., liquidate con separato decreto come quelle relative al procedimento di a.t.p.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando, sulla domanda in epigrafe indicata, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione respinta, così provvede:
1) accerta la responsabilità di in ordine alla non Controparte_1 Controparte_1 esecuzione secondo la regola dell'arte delle strutture metalliche commissionate da Parte_1
e dei vizi e difetti riscontrati;
[...]
2) in conseguenza e per l'effetto, condanna Controparte_1 all'eliminazione dei vizi e difetti delle opere ovvero, alternativamente, alla riduzione del prezzo residuo, pari al costo stimato per l'eliminazione in euro 7.100,00;
3) rigetta le ulteriori domande;
4) compensa nella misura del 30% le spese di lite del presente giudizio e condanna, con riferimento al restante 70%, la parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore della attrice, che liquida in euro 1.701,00 per compensi ed euro 237,00 per esborsi, oltre contributo forfettario del 15%, I.V.A.
e C.P.A. come per legge;
5) compensa nella misura del 30% le spese di lite del procedimento di a.t.p. e condanna, con riferimento al restante 70%, la parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore della attrice, che liquida in euro 2.237,00 per compensi ed euro 239,90 per esborsi, oltre contributo forfettario del 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge;
6) compensa nella misura del 30% le spese della c.t.u. espletata in sede di a.t.p. e liquidate con separato provvedimento, ponendo definitivamente a carico della convenuta il restante 70%.
Così deciso in Teramo l'8 giugno 2025
IL GIUDICE dott. Antonio Converti
(firma digitale)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Converti – g.o.t.s. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2925/2021 promossa da:
[...]
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1
con sede legale in Isola del Gran Sasso d'Italia (TE), C.da San Gabriele n. 224, Parte_2 elettivamente domiciliata in Teramo, Via I. Rozzi n. 8, presso e nello studio dell'avv. Stefano Mariano, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
Attrice
CONTRO
(P.I. in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore , corrente in Cingoli (MC), CP_1 Controparte_2 elettivamente domiciliata in Fabriano (AN) – Viale Serafini n. 69/P presso lo studio dell'avv. Sonia
Speranzini, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti,
Convenuta
Oggetto: vendita di cose mobili.
Conclusioni delle parti: come in atti e come precisate all'udienza del 27/02/2025 sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 7/10/2021, ha convenuto in Parte_1 giudizio dinanzi l'intestato Tribunale Controparte_1 instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. Accertare e dichiarare che la Controparte_3
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, è responsabile dei danni derivati dalla mancata installazione
[...] secondo la regola dell'arte delle strutture metalliche commissionatele dall'attrice che hanno prodotto evidenti vizi / difetti in danno della parte attrice;
2. Per l'effetto, condannare la convenuta ad eliminare i vizi e difformità riscontrati e riscontrabili, a proprie spese ai sensi dell'art. 1668, comma 1 c.c. ovvero a ridurre il prezzo dell'opera in misura quantomeno corrispondente al costo di ripristino e tenendo in debito conto il minor valore dell'opera;
3. In ogni caso condannare la società antagonista al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, cagionati alla deducente per una somma non inferiore ad Euro 10.000,00 o
a quella diversa che parrà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda e sino al saldo effettivo,
4. Condannare la società convenuta a rifondere tutte le spese sostenute per la fase di ATP (Ctu, CTP, competenze legali, spese vive accessori di legge ecc.), con vittoria di spese e competenze di causa”.
A sostegno della domanda, l'attrice ha dedotto, in sintesi e per quanto di interesse:
- di aver acquistato dalla società convenuta, come da ordine cliente n. 253, strutture metalliche - consistenti in portone e porte con relativa attrezzatura per il montaggio - e di aver pattuito con la venditrice il corrispettivo, provvedendo a versarne in acconto circa il 50%;
- che al momento del montaggio in loco delle strutture metalliche, erano stati riscontrati dei vizi nelle opere e si era provveduto a denunciarli, dapprima con comunicazione direttamente dall'attrice e poi con diffida legale del 9/05/2019;
- che la società convenuta aveva provveduto ad inviare sul posto un proprio tecnico, il quale nel riconoscere i vizi lamentati, aveva prospettato una soluzione tecnica (relazione a firma ing. , al fine Per_1 della risoluzione della problematica;
- che con successiva nota del 3/06/2019 l'attrice, preso atto della mancata offerta della riduzione del corrispettivo e del pagamento delle competenze legali, si era determinata a procedere all'accertamento dei vizi ed aveva promosso A.T.P. ai sensi dell'art. 696 e 696 bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Teramo, procedimento rubricato al n. 3122/2019 R.G.;
- che il CTU nominato, geom. , aveva provveduto in data 15/07/2021 al deposito Persona_2 dell'elaborato dal quale era emerso, fra le altre cose, che le strutture metalliche installate dalla convenuta
“non sono state installate secondo la regola dell'arte e ciò, pertanto, ha prodotto evidenti vizi e difetti (…) a parere del sottoscritto CTU il costo degli interventi (…) secondo il costo di mercato comunemente applicabili è (…) euro 7.100,00”;
- che la società convenuta non aveva provveduto all'eliminazione dei vizi denunciati, ovvero a proporre una concreta soluzione transattiva, risultando così inadempiente nei confronti dell'attrice, alla quale spettava il ripristino dell'opera, ovvero la riduzione del corrispettivo oltre al ristoro dei danni patiti e patiendi;
- che essa committente aveva dovuto sopportare, a causa dei difetti riscontrati, maggiori costi in termini di sicurezza sui luoghi di lavoro, per riscaldare gli ambienti ed evitare l'ingresso di polvere ed altro nei locali.
Tanto premesso, l'attrice ha concluso come sopra riportato.
Con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale del 3/01/2022, si è costituita in giudizio a quale ha così dedotto: Controparte_1 - che in data 15/10/2018 la società aveva acquistato dalla Parte_1 Controparte_3 delle strutture metalliche con ordine cliente n. 253, per un costo complessivo pari ad € 18.300,00;
[...]
- che il materiale era stato successivamente installato presso la , come risultante dai Parte_1 verbali di fine lavori e collaudo redatti dalla ditta fornitrice e sottoscritti dall'odierna ricorrente in data 25-
27/02/2019 e 13/03/2019;
- che la società aveva versato l'acconto concordato, ma era rimasta morosa circa Parte_1
l'adempimento della controprestazione dopo l'effettivo montaggio della merce ordinata alla CP_1
residuando un importo da versare alla ditta fornitrice pari ad € 9.150,00 (IVA compresa) come da
[...] fatture allegate;
- che, successivamente, la società aveva contestato difformità sull'installazione del Parte_1 materiale acquistato dalla , la quale ditta aveva provveduto ad inviare sul posto un Controparte_1 tecnico di parte, ing. che aveva predisposto relazione in ordine alle problematiche lamentate da parte Per_1 ricorrente e stimato la cifra di € 3.500,00 per la risoluzione delle suddette problematiche, le quali non afferivano alla qualità del prodotto venduto, ma alla mancanza dei lavori in muratura (a carico del cliente ma che, pro bono pacis, sarebbero stati eseguiti a carico della ); Controparte_1
- che, malgrado la disponibilità da essa manifestata, l'attrice aveva omesso di fornire una data utile per l'esecuzione dei lavori e tramite il proprio legale aveva chiesto: l'esecuzione dei lavori, la riduzione del prezzo pattuito ed il pagamento delle spese legali;
- che, preso atto delle richieste della committente e stante il mancato pagamento integrale del corrispettivo da parte della , (considerato che il 50 % corrisposto non era sufficiente a coprire Parte_1 nemmeno le spese dei portoni installati), le lavorazioni erano state interrotte;
- che la , confidando in un accordo transattivo, non aveva proceduto coattivamente per Controparte_1 la riscossione del proprio credito, avendo le parti tentato una definizione bonaria della controversia, senza peraltro raggiungere un accordo: in ordine al pagamento delle rispettive spese legali;
all'eliminazione dei vizi lamentati ed al conseguente adempimento dell'obbligo in capo alla ditta acquirente di pagare il prezzo residuo della merce acquistata;
- che anche a seguito del procedimento d'istruzione preventiva ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. promosso dall'attrice e del deposito in data 15/07/2021 del relativo elaborato peritale a firma del geom. , Persona_2 non era stato possibile pervenire ad un accordo tra le parti per le sopra riferite criticità;
- che l'interruzione dell'esecuzione dei lavori di montaggio della merce acquistata dalla società odierna ricorrente era da imputarsi al mancato saldo del prezzo quale corrispettivo pattuito per la fornitura e le suddette operazioni di montaggio, per un importo pari ad € 9.150,00 con riferimento alle fatture datate n.
25 del 31/01/2019 e n. 84 del 12/03/2019; - che, sebbene il geom. avesse evidenziato l'effettiva esistenza di alcuni vizi sui prodotti Persona_2 acquistati dalla , con una stima dei costi per l'eliminazione valutati per un valore pari ad € Parte_1
7.100,00, la non aveva proceduto all'eliminazione degli stessi, in quanto risultava ancora Controparte_1 creditrice nei confronti della della somma di € 9.150,00 (IVA compresa), a titolo di Parte_1 corrispettivo della merce fornita;
- che, per il principio di cui all'art. 1460 c.c., “inadimplenti non est adimplendum”, la società odierna convenuta non aveva proceduto alla eliminazione dei vizi lamentati sulla merce fornita proprio alla luce del mancato versamento del corrispettivo della fornitura che, comunque, era stata installata ed era stata utilizzata per ben 3 anni;
- che aveva espresso l'intento di non saldare, il che costituiva un inadempimento non lieve, Parte_1 trattandosi di € 9.150,00, pari alla metà del prezzo complessivo dovuto dalla e Parte_1 dall'altro che l'importo per l'eliminazione dei vizi dalla merce fornita (stima del CTU euro 7.100,00) era inferiore rispetto al credito che la stessa vantava nei confronti dell'odierna attrice (euro Controparte_1
9.150,00);
- che la , produttrice di porte, non aveva eseguito i lavori in muratura indicati dal CTU Controparte_1 perché non eseguiva lavori in muratura e non si era fatta carico della spesa, avendo un credito ben maggiore;
- che essa CA CH aveva dovuto sopportare i costi, anche legali, per la vicenda ed aveva subito pure un danno di immagine quantificabile in euro 2.000,00 o nella minore o maggiore somma da accertarsi in corso di causa.
Tanto dedotto ed eccepito, la ditta convenuta ha così concluso: “Nel merito: rigettare integralmente le richieste tutte formulate da controparte perché infondate in fatto e diritto per i motivi indicati in narrativa e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto dalla in favore della In via riconvenzionale: accertare e Controparte_1 Parte_1 dichiarare l'inadempimento contrattuale della in persona del l.r.p.t. per le ragioni di cui al presente Parte_1 atto e per l'effetto condannare (P.I. in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, al pagamento in favore della (P.I. in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore Sig. parte convenuta, della somma portata dalle fatture n.25 del CP_1
31/01/2019 e n. 84 del 12/03/2019 per Euro 9.150,00 (doc. 3) oltre interessi moratori ed al risarcimento dei danni patiti e patendi in ragione di tale inadempimento indicati in Euro 2.000,00 o quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia a seguito dell'espletanda istruttoria. In subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attrice, il Giudice, quale peritus peritorum, valutate le osservazioni del CTP, decurtare l'importo stimato dal
CTU o quel minor importo per l'eliminazione dei vizi, dalla somma di € 9.150,00 ancora dovuta dalla Parte_1
a titolo di saldo del prezzo dell'opera prestata, come risultante dalle fatture allegate. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa.” Così radicatosi il contraddittorio delle parti, è stata preliminarmente disposta l'acquisizione del fascicolo del procedimento di A.T.P. iscritto al N. R.G. 3122/2019 di questo Ufficio. La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e le prove orali dalle stesse articolate. Terminata l'istruttoria orale, la causa è stata rinviata all'udienza del 27/02/2025, tenuta nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, precisate le conclusioni, la stessa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. di gg. 60 e 20.
°°°°°°°°
I. Delimitazione del thema decidendum.
La ditta attrice, committente di una fornitura di strutture metalliche, ha agito in giudizio al fine di far dichiarare la responsabilità della convenuta fornitrice in ordine ai danni derivati dalla mancata installazione secondo la regola dell'arte delle strutture commissionate e dei vizi derivati e, per l'effetto, di sentirla condannare all'eliminazione dei predetti vizi e difformità riscontrati, ai sensi dell'art. 1668, comma 1 c.c., ovvero alla riduzione del prezzo dell'opera in misura quantomeno corrispondente al costo di ripristino e tenendo in debito conto il minor valore dell'opera. Ha chiesto, inoltre, la condanna della società antagonista al risarcimento dei danni cagionati e stimati in una somma non inferiore ad euro 10.000,00 e di essere dichiarata non tenuta al pagamento in favore della convenuta, in quanto le opere non erano state ultimate, né accettate dalla committente, la quale ne aveva, al contrario, contestato inadempimenti, vizi e difetti.
La società convenuta, dal canto suo, ha chiesto il rigetto della domanda attrice, deducendo di avere correttamente agito in esecuzione degli accordi e di non aver ultimato le lavorazioni in quanto creditrice della committente per un importo di euro 9.150,00. Ha, quindi, agito in via riconvenzionale per la declaratoria di inadempimento imputabile alla committente e per sentirla condannare al pagamento del residuo del prezzo di acquisto delle strutture metalliche, oltre al risarcimento dei danni subiti (danno all'immagine) o, in via subordinata, per la condanna dell'attrice alla differenza tra il prezzo ancora da saldare ed i costi per l'eliminazione dei vizi.
Il dato normativo
In punto di diritto, si precisa che, nel contratto di appalto, il committente che lamenti difformità o difetti dell'opera, può richiedere, a norma dell'art. 1668 co. I cod. civ., che le difformità o i difetti siano eliminati a spese dell'appaltatore mediante condanna da eseguirsi nelle forme previste dall'art. 2931 cod. civ., oppure che il prezzo sia ridotto e, in aggiunta o in alternativa, che gli venga risarcito il danno derivante dalle difformità o dai vizi (Sez. 2, Sent. n. 6181 del 16/03/2011).
Come è noto, in base alla garanzia offerta dall'art. 1668 c.c. per i vizi dell'opera appaltata, al committente spetta la scelta se agire contro l'appaltatore per ottenere la riduzione del prezzo o l'eliminazione dei vizi.
Tale scelta presuppone che le difformità ed i vizi siano eliminabili e, comunque, non tali da rendere l'opera del tutto inadatta alle sue funzioni, poiché altrimenti il committente sarebbe legittimato a chiedere la risoluzione del contratto.
In base al prevalente indirizzo giurisprudenziale, in materia di rimedi attivabili dal committente (artt. 1667 e
1668 c.c.), questi può chiedere, in alternativa alla domanda di eliminazione dei vizi (c.d. domanda d'adempimento), la condanna dell'appaltatore (domanda di risarcimento danni per equivalente) al pagamento della somma di denaro corrispondente al costo delle opere necessarie per l'eliminazione dei difetti (cfr., in questi termini, Cass. n. 10571/2001; Cass. n. 15247/2000).
Il caso di specie
Orbene, nella specie, dal tenore letterale delle conclusioni formulate, parte attrice ha espressamente formulato, in via alternativa fra loro, la domanda di adempimento o quella di riduzione del prezzo in misura pari ai costi necessari all'eliminazione dei vizi. Ha, altresì, proposto domanda di risarcimento danni.
Tanto premesso, non è contestato che fra le parti sia intercorso un contratto di appalto per la fornitura e posa in opera di strutture metalliche (portoni e porte), né è contestato l'importo pattuito in euro 18.300,00 oltre iva e l'avvenuto pagamento di un acconto di euro 9.150,00 da parte dell'attrice.
Quanto alla sussistenza dei vizi lamentati da parte attrice, preme rilevare, dapprima, l'utilizzabilità dell'a.t.p. in sede di giudizio di merito secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità per il quale non è necessario un provvedimento formale per l'acquisizione delle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo (Cass. n. 5209/2017; Cass. n. 6591/2016). Una volta depositata la c.t.u., anche a cura delle parti, questa si inserisce tra le fonti che il giudice di merito utilizza per l'accertamento dei fatti di causa senza che la sua acquisizione debba avvenire a mezzo di un provvedimento formale. A tal fine, dunque, basta anche la sua materiale acquisizione, essendo sufficiente che quel giudice l'abbia poi esaminata traendone elemento per il proprio convincimento e che la parte che lamenti la irritualità dell'acquisizione e l'impossibilità di esame delle risultanze dell'indagine sia stata posta in grado di contraddire in merito ad esse
(cfr. Cass. n. 23693/2009; Cass. n. 5658/2010).
Ciò premesso, va rilevato che il C.T.U. dell'A.T.P. promosso dall'attrice e rubricato al n. R.G. 3122/2019, acquisito a questo procedimento, nel rispondere al quesito del Giudice se le strutture commissionate dall'attrice fossero state prodotte ed installate dalla secondo le regole dell'arte, Controparte_1 indicando, qualora fossero stati individuati difetti di produzione ed installazione, gli interventi ed i costi per la loro eliminazione secondo il valore di mercato, ha analizzato nel dettaglio ogni voce di cui all'ordine d'acquisto n. 253. Ha così potuto riscontrare che “tutti gli infissi presentano evidenti vizi riconducibili principalmente ad un errato rilievo delle dimensioni dei fori nelle murature e di conseguenza al successivo ordine d'acquisto, ma anche alla non perfetta installazione, sicuramente evidente agli operai già durante le fasi di montaggio e le cui modalità di eliminazione venivano prospettate, tra l'altro, anche dal tecnico incaricato dalla società venditrice, Ing. nella sua relazione Persona_3
a seguito di sopralluogo inviata via e-mail alla parte ricorrente in data 22 maggio 2019”. Il CTU ha dunque proceduto all'elencazione analitica dei vizi rilevabili nelle singole strutture metalliche oggetto dell'ordine cliente n. 253 che in data 15 ottobre 2018 la società ricorrente Parte_1 inoltrava alla società resistente destinate al proprio stabilimento
[...] Controparte_1 di Isola del Gran Sasso (TE), e più precisamente: 1) n. 1 portone scorrevole a 4 ante con porta pedonale inserita e maniglione antipanico;
2) n. 1 portone a libro a 3 ante con maniglione antipanico;
3) n. 1 porte pedonali a due ante con maniglione antipanico;
4) n. 2 porte pedonali ad una anta;
5) n. 2 porte pedonali ad una anta con maniglione antipanico;
6) n. 1 porte pedonali ad una anta;
oltre alla relativa attrezzatura di montaggio. Ha così relazionato, con l'ausilio di rappresentazioni fotografiche, i difetti riscontrati nella produzione ed installazione delle porte pedonali, accertando vuoti di dimensioni variabili tra il telaio dell'infisso stesso e la parete dell'edificio, con un evidente difetto estetico e non perfetta tenuta agli agenti atmosferici (pioggia, vento, calore/freddo), nonché l'ingresso di luce dall'esterno; inferiore dimensione del pannello rispetto alla bucatura, che aveva causato un vuoto in corrispondenza della chiusura inferiore orizzontale e necessità di soglie o di rifilatura con malta;
gravissimo difetto del maniglione antipanico che, se utilizzato, non avrebbe agito perfettamente, a discapito della sicurezza dei lavoratori. Rispetto ai portoni, sia quello scorrevole che quello a libro, il tecnico ha rilevato la presenza di vuoti di dimensioni variabili tra il telaio e il foro muro, e quindi la non perfetta tenuta agli agenti atmosferici;
quanto in particolare al portone scorrevole, si è riscontrato sia un elemento di chiusura del binario superiore (carter) danneggiato, sia il difetto del maniglione antipanico della porta pedonale che non reagisce perfettamente se utilizzato, sia la non efficiente chiusura laterale tra anta e muro.
Accertato, quindi, che le strutture non sono state installate secondo la regola dell'arte e che ciò ha prodotto evidenti vizi/difetti, il tecnico incaricato ha proceduto ad illustrare gli interventi necessari per l'eliminazione degli stessi e il costo, secondo i prezzi di mercato comunemente applicabili. Ha così individuato interventi per la sistemazione: del portone scorrevole per un costo a corpo di euro 1.500,00; del portone a libro di euro 1.200,00; della porta pedonale a due ante di euro 1.000,00; delle porte pedonali locali tecnici ad una anta di euro 1.200,00; delle porte pedonali laterali ad una anta di euro 1.200,00; della porta pedonale ingresso ad una anta di euro 1.000,00 e così per una quantificazione complessiva dell'importo delle lavorazioni necessarie per l'eliminazione dei vizi stimata in euro 7.100,00.
Quanto alle critiche mosse da parte convenuta alla relazione del c.t.u., si rileva che l'ausiliario del giudice ha puntualmente replicato a tali osservazioni con motivazione esaustiva ed adeguata, cui si rinvia atteso il carattere prettamente tecnico delle questioni sollevate ed affrontate dagli esperti.
Il Tribunale del resto - aderendo alle conclusioni del c.t.u. che ha tenuto conto dei rilievi del c.t.p., replicandovi – “esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non è necessario che si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte” (cfr. Corte d'Appello di Milano, sentenza n.
2618/2016, Cass. n. 10222/2009; Cass. n. 23362 del 2012).
Peraltro, nel caso in esame, la meticolosità degli accertamenti effettuati dal perito e la completezza dell'elaborato in esame, sono idonee a dimostrare la ricostruzione dei fatti così come prospettata dall'esperto e dare prevalenza ad essa rispetto alle osservazioni del c.t.p. di parte convenuta.
Le deposizioni rese dai testi di parte convenuta escussi all'udienza del 9/05/2024 non aggiungono all'istruttoria elementi utili ad escludere la responsabilità della in ordine ai vizi Controparte_1 riscontrati. , tecnico di fiducia della convenuta, ha confermato di essere stato all'epoca dei Persona_3 fatti dipendente della CA CH, di aver redatto le osservazioni critiche/osservazioni alla bozza di c.t.u. nel procedimento di istruzione preventiva e di averle inviate a mezzo p.e.c. all'avv. Speranzini.
, dipendente della convenuta dall'ottobre 2016, con mansioni di impiegato commerciale, Testimone_1 ha dichiarato che i lavori in muratura di cui al preventivo / ordine cliente del 15/10/2018 erano a carico esclusivo della committente “come in tutti i casi, i lavori di muratura restano a carico della Parte_1 committente”, e precisato, a domanda del difensore, “che tale circostanza è indicata nelle condizioni generali di vendita richiamate nel contratto. Nel preventivo non ci sono voci di spesa per lavori di muratura, proprio perché non previsti”.
La tesi della convenuta di essersi adoperata per la composizione bonaria della vicenda e di essersi vista opporre il rifiuto della prestazione del pagamento da parte della committente, sì da essere imputabile a quest'ultima l'inadempimento ed in conseguenza legittimo il suo rifiuto a proseguire nell'esecuzione del contratto, non persuade. A fronte di un ordine per complessivi euro 18.300,00 l'attrice ha saldato in acconto una cifra corrispondente alla metà dell'importo e ha constatato, eseguito il montaggio delle strutture metalliche, tutta una serie di vizi e difformità dell'opera, che ha prontamente denunciato alla produttrice. Il sopralluogo effettuato dal tecnico di fiducia (ing. della , che Per_1 Controparte_3 aveva provveduto a redigere una relazione indicante gli interventi per sistemare le avvenute installazioni, appare circostanza sufficiente a far ritenere la consapevolezza nella convenuta della realizzazione dell'ordine non a regola d'arte. Contrattualmente legittimo, pertanto, appare il comportamento della committente, che ha sospeso il pagamento del saldo della prestazione (ulteriori euro 9.150,00) prima dell'esecuzione degli interventi ripristinatori. Nel bilanciamento delle contrapposte posizioni, nei contratti a prestazioni corrispettive, va privilegiata la posizione della parte che subisce per prima l'inadempimento dell'altra, ed il principio dell'inademplenti non est adimplendum, invocato dalla convenuta, va invece declinato a tutela delle ragioni dell'attrice.
In definitiva, sulla base delle risultanze della c.t.u. e di quelle rivenienti dall'esperita prova orale, emerge la mancata realizzazione delle opere a regola d'arte, con conseguente diritto dell'attrice alla eliminazione dei vizi ad opera della o, alternativamente, alla richiesta riduzione del prezzo. Ciò Controparte_3 posto, ritiene il Tribunale che il costo complessivo necessario agli interventi per l'eliminazione dei vizi sia determinabile in misura pari a euro 7.100,00 oltre iva. L'eliminazione dei vizi ad opera della convenuta determina la legittima pretesa della stessa di pretendere il pagamento del saldo per l'intera somma residua di euro 9.150,00. Qualora, invece, si accedesse alla riduzione del prezzo, lo stesso andrebbe rideterminato in totali euro 11.200,00 e, pertanto, avendo l'attrice già corrisposto euro 9.150,00, il saldo a suo carico sarebbe pari a euro 2.050,00.
Va, invece, disattesa la domanda di risarcimento danni formulata dall'attrice.
L'azione di risarcimento, infatti, proponibile in modo autonomo rispetto alle azioni di garanzia e rispetto alla risoluzione, riguarda le ipotesi in cui esistono danni non riparabili con l'eliminazione dei vizi o la riduzione del prezzo, come quelli provocati a terzi o a cose del committente, derivati da mancato guadagno o determinati dal ritardo nella consegna a seguito della eliminazione del vizio.
Nel caso in esame, ritiene il Tribunale che la domanda risarcitoria relativa ai maggiori costi sopportati dalla committente, a causa dei difetti riscontrati in termini di sicurezza sui luoghi di lavoro, per riscaldare gli ambienti ed evitare l'ingresso di polvere e altro nei locali, è del tutto sfornita di adeguato sostegno probatorio.
In adesione al principio ermeneutico basato sul concetto di danno-conseguenza, in contrapposizione a quello di danno-evento, ed escludendo l'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa, la domanda risarcitoria deve essere provata, sia pure ricorrendo a presunzioni, sulla base di conferente allegazione (cfr. Cass. SS.UU. n. 26972/2008).
Nel caso di specie, è evidente il difetto di prova del danno in ipotesi sofferto dall'attrice, oltre che del nesso causale fra i vizi dell'opera ed il pregiudizio lamentato dalla stessa.
Per quanto fin qui esposto, il decidente ritiene altresì inevitabile il rigetto della domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta e tesa all'accertamento dell'inadempimento contrattuale della
[...]
con conseguente condanna della stessa al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_1 della somma portata dalle fatture n. 25 del 31/01/2019 e n. 84 del 12/03/2019 per Euro 9.150,00 oltre interessi moratori ed al risarcimento dei danni patiti e patiendi in ragione di tale inadempimento indicati in ruro 2.000,00 o quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia.
III. Risultanze finali e governo delle spese di lite.
Tenuto conto quanto sopra, va accolta la domanda dell'attrice di eliminazione dei vizi a carico della convenuta o, alternativamente, della riduzione del prezzo delle opere per una somma pari al costo del ripristino dei manufatti alla regola dell'arte. Va disattesa la domanda dell'attrice all'ulteriore risarcimento dei danni. Va altresì respinta la domanda riconvenzionale di parte convenuta.
Le reciproche soccombenze giustificano la compensazione delle spese di lite nella misura del 30%. La restante parte di spesa viene posta a carico della convenuta, in quanto soccombente principale. Analogo criterio segue il riparto delle spese afferenti alla c.t.u. espletata in sede di a.t.p., liquidate con separato decreto come quelle relative al procedimento di a.t.p.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando, sulla domanda in epigrafe indicata, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione respinta, così provvede:
1) accerta la responsabilità di in ordine alla non Controparte_1 Controparte_1 esecuzione secondo la regola dell'arte delle strutture metalliche commissionate da Parte_1
e dei vizi e difetti riscontrati;
[...]
2) in conseguenza e per l'effetto, condanna Controparte_1 all'eliminazione dei vizi e difetti delle opere ovvero, alternativamente, alla riduzione del prezzo residuo, pari al costo stimato per l'eliminazione in euro 7.100,00;
3) rigetta le ulteriori domande;
4) compensa nella misura del 30% le spese di lite del presente giudizio e condanna, con riferimento al restante 70%, la parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore della attrice, che liquida in euro 1.701,00 per compensi ed euro 237,00 per esborsi, oltre contributo forfettario del 15%, I.V.A.
e C.P.A. come per legge;
5) compensa nella misura del 30% le spese di lite del procedimento di a.t.p. e condanna, con riferimento al restante 70%, la parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore della attrice, che liquida in euro 2.237,00 per compensi ed euro 239,90 per esborsi, oltre contributo forfettario del 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge;
6) compensa nella misura del 30% le spese della c.t.u. espletata in sede di a.t.p. e liquidate con separato provvedimento, ponendo definitivamente a carico della convenuta il restante 70%.
Così deciso in Teramo l'8 giugno 2025
IL GIUDICE dott. Antonio Converti
(firma digitale)