Articolo 49 della Legge 6 giugno 1974, n. 298
Articolo 46 terArticolo 50
Versione
1 agosto 1974
Art. 49. Tassa di concessione

Per ciascuna delle licenze di cui al precedente articolo 32, siano esse provvisorie o definitive, e per ciascuna autorizzazione di cui agli articoli 41 e 42, e' dovuta la tassa di concessione governativa prevista dalle vigenti disposizioni.
Entrata in vigore il 1 agosto 1974
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