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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 01/12/2025, n. 964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 964 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott.ssa Federica Laino Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 241 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2025, vertente
DA
(cod. fisc. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato alla Piazza Fausto e Luigi Gullo 81 presso lo studio dell'avv. Aloe
AN, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio depositato il 6.03.2025; attore
E
(cod. fisc. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
16.07.1982, elettivamente domiciliata in Amantea - Fraz. Campora S.G. (Cs) alla via Veneto
n.21/A presso lo studio dell'avv. Sicoli Sonia, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 12.05.2025; convenuta con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
interventore ex lege
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 17.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
con ricorso depositato il 6.03.2025, ha rilevato che, con sentenza n. 101/2018 Parte_1 emessa il 7.02.2018, il Tribunale di Paola, pronunciando la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto con ha, tra l'altro, disposto (recependo Controparte_1 le intese raggiunte tra i coniugi in corso di causa) che dovesse contribuire al mantenimento dei
1 Per_ due figli e mediante il versamento, in favore della madre, di un assegno mensile Per_2 pari alla somma complessiva di euro 600,00, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%.
Ebbene, non riuscendo più a far fronte a tale obbligo economico in seguito al mutamento della sua situazione finanziaria e familiare, nell'invocare la modifica di dette statuizioni, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1)Riduzione dell'assegno di mantenimento e disporre la riduzione dell'assegno di mantenimento mensile dovuto dal Sig. in Parte_1 favore della Sig.ra dagli originari € 600,00, per le ragioni meglio Parte_2 esplicate in narrativa, ad € 400,00, in considerazione delle mutate condizioni economiche del ricorrente e delle sue nuove esigenze e responsabilità familiari;
2)Ripartizione delle spese straordinarie e ristabilire che le spese straordinarie relative ai figli siano ripartite equamente tra le parti, con una suddivisione al 50% a carico del Sig. e al 50% a carico Parte_1 della Sig.ra , in conformità al principio di proporzionalità di cui Controparte_1 all'art. 337- ter c.c”.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero in sede, questi ha apposto il proprio visto il 10.03.2025.
si è costituita in giudizio con comparsa depositata il 12.05.2025. La Controparte_1 stessa, impugnando e contestando quanto ex adverso dedotto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “• In via principale: rigettare il Ricorso ex adverso proposto, perché infondato sia in fatto che in diritto e comunque destituito da qualsivoglia prova in ordine alle mutate condizioni economiche del ricorrente e, per l'effetto confermare in toto quanto statuito nella
Sentenza n. 101/2018 emessa dal TRIBUNALE DI PAOLA e resa nell'ambito del procedimento rubricato al n. RG 458/2017, sia in ordine all'assegno di mantenimento, che in ordine alla percentuale delle spese straordinarie a carico del ricorrente. • In via subordinata, qualora il
Giudice dovesse intravedere nella creazione del nuovo nucleo familiare un presupposto per una riduzione dell'assegno, contenere la riduzione nel minimo indispensabile tenuto conto delle scarne possibilità economiche della resistente e delle accresciute necessità dei figli;
• Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge”.
Fissata l'udienza del 17.11.2025 per la comparizione delle parti dinnanzi al Giudice relatore, le stesse, comparse personalmente, hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo risolutivo di tutte le questioni oggetto del contendere;
quindi, hanno chiesto la decisione della causa con l'omologa delle relative condizioni. Il Giudice relatore, pertanto, preso atto della comune volontà delle parti, ha rimesso la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio;
nonché il Pubblico Ministero, preso atto di detto accordo, il 18.11.2025 ha espresso parere favorevole.
Dunque, le parti hanno congiuntamente chiesto la modifica delle condizioni di divorzio recepite nella sentenza n. 101/2018 emessa dal Tribunale di Paola il 7.02.2018 (per il resto confermate) in conformità alle intese raggiunte all'udienza del 17.11.2025 di seguito testualmente riportate: Per_
“obbligo di di contribuire al mantenimento dei due figli e Parte_1 Per_2 rispettivamente di 18 e 14 anni, mediante la complessiva somma mensile di euro 575,00,
2 rivalutabile secondo gli indici Istat, di cui euro 425,00 con il versamento in favore di
[...]
, entro il giorno cinque di ogni mese, mediante bonifico bancario ed euro Controparte_1
150,00 con la percezione da parte della stessa dell'assegno unico Controparte_1
(pari, allo stato, al complessivo importo di euro 298,70) nella misura del 100%”. Ebbene, il
Tribunale, preso atto di dette intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, attesa la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole. Inoltre, la conformità di tali pattuizioni agli interessi del figlio minore ha Per_2 reso non necessario il suo ascolto ex art. 473 bis.4 c.p.c..
L'accordo raggiunto tra le parti in corso di causa giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 241/2025, così provvede:
- a parziale modifica delle statuizioni adottate dal Tribunale di Paola con la sentenza n.
101/2018 emessa il 7.02.2018 a definizione del procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e omologa le Parte_1 Controparte_1 condizioni riportate in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 27.11.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Simona Scovotto dott. Filippo Leonardo
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