Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 17/03/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5335/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 5335/2019 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Altri istituti e leggi speciali ” e vertente TRA (c.f. ), nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...] b, elett.te domiciliata in Montella, alla Via Don Minzoni n. 90 presso lo studio dell'avv. Salvatore Vecchia (c.f. ) C.F._2 che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in calce all'Atto di citazione;
Attore E
(c.f. ) nata il [...] ad [...], residente CP_1 C.F._3 in Montefredane, alla via Toppole n. 13, elett.te domiciliata in Avellino alla Piazza Alfredo De Marsico n. 5, presso lo studio dell'avv. Francesco Corbo (c.f.: ) che la C.F._4 rappresenta e difende giusta procura alle liti in calce alla Comparsa di costituzione e risposta;
- Convenuto
Conclusioni: per parte attrice “si riporta a tutte le proprie difese e insiste ancora una volta per l'ammissione della CTU. In ogni caso, occorrendo, conclude per l'accoglimento integrale della domanda secondo le conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo e chiede che la causa venga trattenuta in decisione con i termine di cui all'art. 190 cpc”. Per parte convenuta “si riporta a tutti i propri scritti e nell'impugnare tutto quanto ex adverso dedotto e ogni avversa domanda, eccezione, deduzione e conclusione, conclude a sua volta per l'accoglimento di tutte le proprie domande, eccezioni, deduzioni e conclusioni, con vittoria di spese e competenze di lite. L'avv. chiede infine, concedersi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.”. CP_1
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 28.11.2019 conveniva in giudizio Parte_1
, esponendo in sintesi: che con atto pubblico del 21.11.2018 trascritto presso CP_1 l'Ufficio del Territorio di Avellino il 29.11.2018, Persona_1 Persona_2
e vendevano, per il prezzo di euro Persona_3 Persona_4
10.000,00, a un appezzamento di terreno agricolo, sito in Montefredane alla CP_1
Via Toppole, esteso a 34 ca. 70 e censito nel NCT al foglio 4 p.lla n. 463, confinante, oltre che con la strada comunale e altra proprietà dell'acquirente, con un fondo di proprietà di essa parte attrice, censito nel NCT al foglio 4 p.lla n. 464, come da visura catastale;
che la vendita dell'appezzamento indicato alla lettera “a” avveniva senza che gli alienanti provvedessero ad effettuare la prescritta denuntiatio nei propri confronti, avendo ella diritto di prelazione agraria ai sensi dell'art. 7 della l. 817/71 e art. 8 l. 590/65; che l'acquirente, benché proprietaria del terreno censito al foglio 4 p.lla n. 461 confinante con quello acquistato, non aveva mai coltivato il proprio terreno, trattandosi di un giardino di pertinenza alla propria abitazione;
che
1
l'acquirente non aveva mai coltivato o posseduto prima dell'acquisto il terreno compravenduto di cui alla punto “a”; che sul fondo medesimo, sia all'atto della vendita, sia prima di essa, non erano insediati mezzadri, affittuari, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti;
che ella, coltivatrice diretta, si dedicava direttamente e abitualmente, da oltre cinque anni, alla coltivazione del fondo confinante con quello alienato, essendone, per di più, comproprietaria assieme al marito;
che, nel biennio precedente, ella non effettuava vendite di CP_2 fondi rustici;
che sussistevano tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi di cui all'art. 7 della l. 817/71 e all'art. 8 della l. 590/65, nonché alla l. 154/2016 e, pertanto, aveva diritto ad esercitare il riscatto agrario.
Tanto premesso, parte attrice concludeva: “Voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis, accogliere la presente domanda e per lo effetto:
1. dichiarare che la istante ha diritto al riscatto del fondo sito in agro di Montefredane alla Via Toppole, esteso a. 34 ca. 70 e censito al NCT al foglio 4 p.lla n. 463, oggetto dell'atto per Notar innanzi richiamato per Persona_5 il prezzo di euro 10.000,00 ovvero quello determinato dal Giudice;
2. dichiarare la sostituzione ex tunc di nella posizione di rispetto all'atto per notar Parte_1 CP_1 innanzi citato e conseguentemente l'acquisto diretto, da parte della istante, del fondo Per_5 oggetto della predetta compravendita e precisamente del fondo sito in agro di Montefredane alla Via Toppole, esteso a. 34 ca. 70 e censito nel NCT al foglio 4 p.lla n. 463, oggetto della vendita per notar innanzi richiamato, con ogni sua pertinenza ed Persona_5 accessione;
3. ordinare alla istante di versare alla convenuta la somma di euro 10.000,00 quale prezzo della vendita ovvero di quella che sarà determinata dal Tribunale - entro il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza;
4. ordinare al Conservatore dei RR.II. di
Avellino di eseguire la relativa trascrizione;
5. condannare, in ogni caso, parte convenuta al pagamento delle spese di lite, comprensive di esborsi e compenso ex DM 55/14, con attribuzione al procuratore antistatario”. In data 04.03.2020 si costituiva in giudizio la convenuta , a mezzo di CP_1 deposito di Comparsa di costituzione e risposta, eccependo: “1) in via preliminare: tardiva iscrizione a ruolo”, quindi chiedendo la cancellazione della causa, non essendo stato osservato il termine di dieci giorni previsto dall'art. 165 c.p.c per avvenuta notifica dell'atto di citazione in data 28.11.2019 ed iscrizione della stessa causa il 10.12.2019; “3) nel merito, in via subordinata: infondatezza dell'avversa domanda di riscatto per insussistenza e mancanza di prova dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge per il legittimo esercizio del relativo diritto”, richiamando il combinato disposto degli artt. 8 e 31 della l. 590/1965 e dell'art. 7 l. 817/1971 e deducendo l'attrice si fosse limitata in maniera generica ad affermare di essere coltivatrice diretta, senza allegare alcun riscontro, contestando che il fondo rustico di cui l'attrice sosteneva di essere proprietaria unitamente al marito era stato alienato a quest'ultimo in virtù di atto notarile di compravendita del 16.05.2018 per Notar n. rep. Persona_5 224795, per cui mai avrebbe potuto esercitare per oltre cinque anni l'attività di coltivazione del fondo confinante, essendone divenuta comproprietaria soltanto nel maggio 2018; contestando che dalla visura camerale dell'impresa agricola individuale di cui la era titolare Pt_1 emergesse che la stessa iniziava la propria attività in data 01.09.2015; contestando che l'attrice non possedeva capacità lavorativa adeguata per la coltivazione dei fondi, precisando che ai sensi dell'art. 31, l. n. 590/1965 affinchè il coltivatore diretto possa esercitare legittimamente il diritto di prelazione e/o riscatto agrario è necessario che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame;
evidenziando che l'attrice impiegasse gran parte del proprio tempo ed energia lavorativa presso l'associazione di cultura e volontariato “Enzo Aprea”, in qualità di vicepresidente, nonché presso la cooperativa sociale
“Oltre l'orizzonte”, quale responsabile e che il marito dell'attrice lavorasse presso l'azienda di trasporto pubblico locale “Air Mobilità S.r.l.” con mansioni di impiegato/autista; eccependo che dovesse considerarsi infondato l'assunto circa il mancato possesso e coltivazione, da parte
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di essa convenuta, antecedentemente all'acquisto, del terreno, in quanto in origine il fondo era di proprietà del proprio bisnonno, , il quale lo aveva donato alla figlia Persona_6 Per_7 residente in [...]e alla sua morte diveniva di proprietà del e dei suoi fratelli Parte_2
e sorelle;
che il terreno, pur essendo in comproprietà, era stato gestito esclusivamente da
[...]
e sua moglie , per poi essere ceduto alla zia, Per_6 Controparte_3 Persona_8 residente in [...]e, in seguito, gestito dapprima dai genitori e CP_4 Per_9
e poi da ella stessa, che si occupava della cura e della coltivazione del fondo sia con mezzi propri, sia con l'apporto di forza lavoro altrui. Tanto premesso, parte convenuta concludeva: “l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, voglia così provvedere: in via principale, e in rito, accertare e dichiarare la tardività dell'iscrizione a ruolo del presente giudizio, in quanto effettuata oltre il termine di dieci giorni previsto dall'art. 165 c.p.c. e, per l'effetto, disporre la cancellazione della causa dal ruolo;
nel merito, e in subordine, accertare e dichiarare l'inesistenza, in capo alla sig.ra del Pt_1 diritto di riscatto agrario azionato dalla stessa, in virtù della mancanza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge in tema di prelazione agraria, per i motivi esposti nella parte in premessa del presente atto;
per l'effetto, rigettare la domanda di controparte volta a ottenere la sostituzione ex tunc della stessa nella posizione dell'odierna convenuta rispetto all'atto di compravendita per Notar del 21.11.2018, n. rep. 225413 e n. racc. 42963; Persona_5 rigettare, altresì, la domanda attorea di corresponsione, da parte della sig.ra della somma CP_1 di € 10.000,00, ovvero della diversa cifra determinata all'esito del giudizio, a titolo di prezzo della vendita del terreno agricolo sito in Montefredane (AV), alla via Toppole e censito al f. 4,
p.lla n. 463, attualmente di proprietà della convenuta;
condannare parte attrice alla refusione di spese, compensi e onorari di causa.”. La causa veniva istruita a mezzo di prove orali e, in seguito, ritenuta matura per la decisione, veniva assegnata a sentenza, previa concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c.
Così succintamente riassunti gli atti e i fatti di causa, si osserva quanto segue.
In via preliminare, si precisa che sull'eccezione di improcedibilità della domanda per tardiva iscrizione a ruolo dell'atto di citazione il Tribunale si è già pronunciato con l'ordinanza emessa in data 29/03/2021, che qui si conferma integralmente, sicché la questione può dirsi superata.
Nel merito, va necessariamente premesso che la prelazione agraria trova notoriamente la propria origine nell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, norma dettata con riferimento alla figura dell'affittuario e che riconosce in favore di quest'ultimo, in caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi del fondo concesso in fitto,
l'esercizio del diritto di prelazione al ricorrere di determinati presupposti, ovvero che questi coltivi il fondo stesso da almeno due anni, che non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria, e che il fondo, per il quale intende esercitare la prelazione, in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi, non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia. Deve essere precisato che con la legge 14 agosto 1971, n. 817 il termine di quattro anni, previsto per l'esercizio del diritto di prelazione agraria, è stato ridotto a due anni e la disciplina è stata estesa anche a favore del proprietario del terreno confinante, purché egli stesso sia coltivatore diretto del suo fondo contiguo e conseguentemente è da ritenersi che i medesimi presupposti richiesti dalla legge del
1965 per l'affittuario valgano anche con riferimento al proprietario confinante. Del resto, tale interpretazione è confermata anche dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che
“Per il disposto dell'art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, al proprietario di un fondo agrario confinante con altro offerto in vendita compete il diritto di prelazione se ricorrono nei suoi confronti tutte le condizioni previste dall'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, cui il citato articolo rinvia. Pertanto, il diritto di prelazione del confinante con si configura come un
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nuovo e distinto diritto subordinato ad altre condizioni, risultando invero soggetto, per il suo sorgere, alle stesse condizioni indispensabili perché lo stesso diritto sorga in capo all'affittuario, al mezzadro, al colono o al compartecipe insediato sul fondo in vendita.” (cfr. Cass. n. 26046/2005). Il medesimo articolo 8 l. cit. prevede che “Qualora il proprietario non provveda a tale notificazione o il prezzo indicato sia superiore a quello risultante dal contratto di compravendita, l'avente titolo al diritto di prelazione può, entro un anno dalla trascrizione del contratto di compravendita, riscattare il fondo dall'acquirente e da ogni altro successivo avente causa.”. Al fine di esercitare proficuamente l'azione, in capo al retraente sussiste l'onere di fornire la prova dei requisiti prescritti per l'esercizio del diritto, secondo il principio generale di cui all'art. 2697 c.c. Con riferimento all'onere probatorio, va, infatti, ricordato che “Il coltivatore di fondo rustico che, allegando la violazione del suo diritto di prelazione, ai sensi dell'art. 8 della l. n. 590 del 1965, intenda esercitare il retratto agrario, ha l'onere di provare il possesso di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge, dovendo il giudice verificarne la sussistenza, sia pure nei limiti delle contestazioni sollevate dalla controparte. Ne consegue che, ove il medesimo giudice si sia convinto che il retraente non abbia fornito adeguata dimostrazione di alcuna tra le suddette condizioni, ben può omettere ogni ulteriore esame in ordine alla ricorrenza degli altri elementi” (cfr. Cass Sez. 3, Ordinanza n. 537 del 15.01.2020). Non può, peraltro, prescindersi dalle indicazioni ermeneutiche indicate dalla Suprema Corte tese ad evidenziare la necessità di adottare un particolare rigore nella valutazione della ricorrenza dei requisiti di legge (v. sul punto Cass. civ. sez. III, 20/07/2011, n.15899 “Attesa la rilevante compressione dell'autonomia privata che comporta l'esercizio di diritto, l'accertamento dei requisiti richiesti dalla legge deve essere condotto con particolare rigore al fine di scongiurare intenti speculativi e di salvaguardare le finalità sociali dell'istituto.”). Ebbene, nel caso in esame, stima il Tribunale che non siano stati adeguatamente provati dall'istante i requisiti atti a configurare in suo favore il diritto di riscatto.
Si reputa che, in particolare, sia carente la prova in merito alla sussistenza del requisito legale della coltivazione in capo all'attrice del proprio fondo da almeno due anni. Al riguardo la giurisprudenza ha chiarito che “Ai fini dell'esercizio della prelazione agraria ex art. 7 l. n. 817 del 1971 è necessario non solo che il proprietario del fondo confinante rivesta la qualifica di coltivatore diretto, ma anche che coltivi concretamente il fondo adiacente a quello in vendita” (cfr. Cas civile sez. III, 11/10/2023, n.28374). Nel caso di specie, costituisce circostanza documentale che , marito CP_2 della odierna attrice avesse acquistato, in regime di comunione legale, il fondo, Parte_1 contiguo a quello della convenuta, in data 16/5/2018 e quindi solo sei mesi prima dell'acquisto da parte della del proprio fondo. CP_1
Parte attrice non ha offerto sufficiente prova di aver coltivato il fondo per il periodo restante per completare il biennio. A tale proposito, la difesa ha dedotto che ella, benchè avesse acquistato il fondo confinante con atto del 16.05.2018, aveva coltivato lo stesso sin dal 2014, in forza di contratto stipulato con i precedenti proprietari (v. pag. 1 Memoria art. 183 VI co. n.
1 c.p.c. parte attrice). A ben vedere, tale contratto non è stato allegato in atti, né è stata più fornita alcuna precisazione in merito, sì da configurarsi una grave lacuna probatoria, vieppiù considerandosi che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa attrice, secondo costanti indirizzi, non può attribuirsi rilevanza alla coltivazione “di fatto”, in mancanza di un valido titolo (v. in tema Cass. civile sez. III, 08/01/2020, n.123 “Ai fini del riconoscimento del diritto di prelazione agraria (e, quindi, di riscatto) agli affittuari, ai mezzadri e ai coloni o compartecipanti, perché possa ritenersi integrato il requisito temporale di cui all'art. 8, comma 1, della l. n. 590 del 1965, è necessario che il fondo venga coltivato da almeno due anni in virtù di un valido titolo idoneo a giustificare la coltivazione diretta, non potendo attribuirsi rilevanza alla coltivazione in sé considerata, in mancanza di uno specifico nesso con un rapporto siffatto.”; v. anche Cass. civile sez. III, 08/07/2005, n.14450 “Ai fini del riconoscimento del
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diritto di prelazione agraria (e, quindi, di riscatto) agli affittuari, ai mezzadri e ai coloni o compartecipanti, l'art 8, comma 1, l. 26 maggio 1965 n. 590 richiede, con riferimento al requisito temporale della coltivazione da almeno due anni, che la coltivazione avvenga in virtù di un titolo valido, che sia cioè idoneo a giustificare la coltivazione diretta del fondo, senza che si possa attribuire rilievo ad una coltivazione considerata per se stessa, in mancanza di uno specifico nesso con un rapporto siffatto, per cui non può essere invocata una coltivazione di fatto anche nel periodo anteriore.”). Fermo quanto sopra, per completezza, rileva il Tribunale come nemmeno possa ritenersi per altra via raggiunta la prova della coltivazione “di fatto” nel periodo antecedente all'acquisto del fondo. Al riguardo era stata ammessa prova orale sul capo i) della memoria istruttoria attrice così articolato “Vero è che coltiva da oltre 5 anni il fondo censito in CT al Parte_1 foglio 4 particella 464 confinante con quello oggetto di lite”. La teste ha riferito di Pt_1 ricordare che ella si recava dalla sorella per badare al figlio mentre ella coltivava il fondo, il teste si è limitato a confermare la circostanza, mentre il teste ha dichiarato che CP_2 Tes_1
“da molto tempo” la coltivasse il fondo, ma senza saper indicare l'anno esatto. Non è Pt_1 chi non veda come le deposizioni rese sul punto siano state troppo vaghe e generiche e come tali non idonee a formare il convincimento sul punto.
Reputandosi quanto detto già di per sé sufficiente ai fini del rigetto della domanda attorea, va rilevato come comunque non sia stata fornita soddisfacente prova anche in ordine alla circostanza che il fondo per il quale si esercita il diritto di prelazione e riscatto, in aggiunta ad altri eventualmente posseduti dall'attrice, non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della famiglia, come efficacemente eccepito e contestato dalla difesa di parte convenuta. Preme, in primo luogo, notare come il possesso dell'indicato requisito non risulti essere stato enunciato nell'atto di citazione, non rinvenendosi specifico cenno allo stesso e comunque all'estrinsecarsi in concreto, avendo la difesa solo genericamente esposto che l'attrice possedesse “la capacità lavorativa adeguata per la coltivazione dei fondi” (v. pag. 2 punto h) dell'atto di citazione). La palese carenza già in punto di allegazione non è stata poi sanata nell'atto difensivo successivo, atteso che le dovute precisazioni alla domanda non sono state offerte in sede di prima memoria istruttoria, la quale costituisce, come noto, termine finale per lo spirare delle preclusioni assertive. Va, a questo punto, evidenziato come costituisca pacifico principio processual-civilistico quello secondo cui il diritto alla prova può essere esercitato solo relativamente a fatti tempestivamente allegati e quindi relativamente a fatti dedotti prima dello spirare delle preclusioni assertive, da individuarsi, ratione temporis, nella memoria ex art. 183 comma 6 n.1 c.p.c..
In ogni caso, anche a voler tenere conto del materiale probatorio in atti, non emerge comunque sufficiente prova della sussistenza del requisito in parola. In merito alle prove orali espletate in corso di causa, con specifico riguardo al presupposto della capacità lavorativa (capi da p) a t) della seconda memoria istruttoria art. 183
VI co. n. 2 cpc parte attrice), nulla sapevano riferire di specifico e particolarmente utile i testi e , mentre il teste geom. , consulente Tes_2 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 tecnico di parte attrice, ha dichiarato di avere calcolato la forza lavoro della famiglia dell'attrice sulla scorta di quanto riferitogli dagli stessi soggetti interessati, sì da privare la propria deposizione di effettivo valore probatorio.
Interessa poi evidenziare come l'allegata consulenza tecnica di parte costituisca, notoriamente, una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio. I dati acquisiti non consentono, dunque, di ritenere soddisfatta la necessità di certezza del possesso del requisito in questione da parte dell'attrice. Gli elementi probatori offerti difettano segnatamente della precisazione circa la concreta possibilità di impiego di ciascun membro della famiglia nel lavoro, vieppiù considerando che è stato contestato da parte
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convenuta che la impiegasse parte del proprio tempo ed energie lavorative presso una Pt_1 associazione di cultura e volontariato, nella quale rivestiva la carica di vicepresidente, nonché presso altra cooperativa sociale e che il marito avesse lavorato presso CP_2 un'azienda di trasporti, circostanza questa riferita anche dal teste , sicché vieppiù Testimone_3 andava precisamente valutata ed inquadrata la capacità lavorativa di ciascuno. Quanto poi alla suocera dell'attrice, , va condiviso quanto rilevato dalla difesa convenuta Persona_10 circa il fatto che non sia stato documentato che ella fosse né dipendente della ditta individuale dell'attrice, né parte del suo stato di famiglia e che si tratti, in ogni caso, di soggetto anziano, sicché l'eventuale “forza lavoro” non potesse che essere limitata e saltuaria. Al fine di corroborare le valutazioni sinora svolte, possono poi richiamarsi le valutazioni espresse dalla giurisprudenza di legittimità, ove si rilevava che “Non si vede, infatti come la ricorrenza della proporzione voluta dalla legge tra i terreni gestiti e gestendi dalla famiglia
(ivi compreso, dunque, l'immobile oggetto di retratto), possa essere verificata senza conoscere, quanto meno, la composizione del nucleo;
le prestazioni lavorative ragionevolmente esigibili, secondo criteri di equo apprezzamento, dai singoli componenti, tenuto conto della loro età e della loro abituale occupazione;
l'estensione di eventuali altri fondi da essi coltivati.” (cfr. Cass. civile sez. III, 20/07/2011, (ud. 24/05/2011, dep. 20/07/2011), n.15899). Ancora, sulla stessa scia si era espresso precedente orientamento sostenendo “Per la prova del rapporto tra capacità lavorativa e superficie coltivata, richiesta dall'art. 8 della l. 26 maggio 1965, n. 590 ai fini del riconoscimento del diritto di prelazione in favore del coltivatore diretto del fondo offerto in vendita, il giudice di merito non può avvalersi del fatto notorio, dovendo la detta prova avere ad oggetto l'esatta entità della superficie sulla quale viene esercitata l'attività di coltivatore diretto, e la capacità di apporto lavorativo dei componenti della famiglia, da valutare in concreto.” (cfr. Cass. civile sez. III, 11/02/2008, n.3257; v. anche Cass. civile sez. III, 28/08/1990, n.8855; Cass. civile sez. III, 26/02/1988, n.2052).
Infine, val la pena sottolineare come nemmeno la parte attrice possa dolersi del mancato espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, atteso che, come noto, essa non costituisce mezzo di prova e non può valere a supplire a deficienze probatorie di parte (v., proprio in tema di prelazione agraria, Cass. civile sez. III, 15/05/2018, n.11742 “Il rifiuto di nominare un consulente tecnico costituisce una facoltà discrezionale del giudice di merito, e può costituire vizio del procedimento (e della sentenza) nel solo caso in cui la consulenza costituisca l'unico mezzo a disposizione della parte per dimostrare i fatti costitutivi della pretesa. (Correttamente, peraltro, ha evidenziato la suprema corte, il giudice a quo non ha dato ingresso alla richiesta consulenza atteso che in tema di prelazione agraria la dimostrazione della forza lavoro posseduta dal prelazionario non è una circostanza impossibile a dimostrarsi, se non con il ricorso a una consulenza tecnica d'ufficio).”). Per tutti i motivi sopra esposti, la domanda avanzata dall'attrice va, in conclusione, respinta, non essendo stata la pretesa azionata adeguatamente provata, poiché la mancanza anche di uno solo dei requisiti necessari per l'esercizio del diritto di prelazione e di riscatto esonera dalla valutazione in merito agli altri, sicché ogni altra questione resta assorbita (v. in tema Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7253 del 22/03/2013 per cui “Il coltivatore di fondo rustico, che, allegando la violazione del suo diritto di prelazione, ai sensi dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, intenda esercitare il retratto agrario, ha l'onere di provare il possesso di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge, dovendo il giudice verificarne la sussistenza, sia pure nei limiti delle contestazioni sollevate dalla controparte, con la conseguenza che, ove il medesimo giudice si sia convinto che il retraente non abbia fornito adeguata prova di alcuna tra le suddette condizioni, ben può omettere ogni ulteriore esame in ordine alla ricorrenza degli altri elementi.”). Vanno, infine, disciplinate le spese di lite.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in capo alla parte attrice d'ufficio come in dispositivo, in base ai parametri forensi vigenti, tenuto conto del valore della
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controversia (€10.000,00), della non particolare complessità delle questioni trattate in fatto ed in diritto, delle attività processuali svolte (studio, introduttiva, istruttoria, decisoria).
p.q.m.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. Rigetta le domande proposte da parte attrice Parte_1
2. Condanna parte attrice al pagamento, in favore della parte Parte_1 convenuta, delle spese di giudizio che si liquidano €2.740,00, per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, con distrazione in favore del procuratore costituito, avv. Francesco Corbo, per dichiarato anticipo.
Così deciso in data 17 marzo 2025. Il Giudice dott.ssa Federica Rossi
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