Sentenza 13 gennaio 1999
Massime • 1
Ai fini della individuazione della qualità di pubblico ufficiale, a norma dell'art. 357 cod. pen., occorre verificare se la relativa attività sia disciplinata da norme di diritto pubblico e sia in concreto caratterizzata, in via anche alternativa, dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi, restando irrilevanti la qualificazione e l'assetto formale dell'ente per il quale il soggetto presta la propria opera, e, in particolare, il fatto che, come si è verificato per le Ferrovie dello Stato, per scelte di politica economica, all'ente siano stati dati assetti operativi propri e forme di organizzazione tipici di istituti di diritto privato, quale quello della società per azione. (Fattispecie in cui è stata ritenuta la qualità di pubblico ufficiale in capo a funzionari delle Ferrovie dello Stato incaricati dell'attività di contrattazione con ditte cui affidare le forniture di disinfettanti, osservandosi che tali forniture rientravano nella previsione del Regolamento di Igiene Ferroviario e della legge sulla Ragioneria generale dello Stato ed erano quindi regolate da norme di diritto pubblico e che l'attività in concreto posta in essere dagli imputati comportava l'esercizio di poteri-doveri discrezionali ed autoritativi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/01/1999, n. 1943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1943 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli illustrissimi Signori Udienza pubblica
Dott. LUCIANO DI NOTO Presidente del 13.1.1999
Dott. GIAN GIULIO AMBROSINI Consigliere SENTENZA
Dott. BRUNO OLIVA Consigliere N. 90
Dott. FRANCESCO TRIFONE Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. ANTONINO ASSENNATO Consigliere N. 21308/98
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da
IA NA, nato a [...] l'[...],
e
OT OV, nato a [...] il [...], avverso la sentenza 17.9.1997 della Corte d'Appello di Roma. Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Assennato;
udite le conclusioni del Procuratore Generale in persona del Sostituto, dottor Elena Paciotti, che ha chiesto il rigetto di entrambi i ricorsi;
uditi i difensori, avvocato Patrizio Spinelli per MA DO e avvocato Antonio Fiorella per la parte civile;
osserva
IN FATTO
Con sentenza del 15.12.1993 il Tribunale di Roma dichiarava DO MA e NI NO colpevoli, in concorso fra loro e con altri, di abuso d'ufficio continuato e li condannava alle pene di giustizia nonché in solido al risarcimento dei danni, liquidandi in separata sede, e al rimborso delle spese in favore dell'Ente Ferrovie dello Stato s.p.a., parte civile costituita.
Dei delitti contestati, entrambi accertati a Roma nel Gennaio - Febbraio 1989, il primo sarebbe stato commesso assicurando al MA l'ingiusto vantaggio patrimoniale conseguente ad una prima e imponente fornitura di disinfettanti all'Ente ferrovie dello Stato e alla susseguente fornitura allo stesso Ente di un'eccedenza di produzione del preparato e risultati conseguiti mediante omissione di qualsiasi ricerca di prodotti equivalenti sul mercato, mediante l'accettata sostituzione del prodotto pattuito con altro non sottoposto a verifiche di efficacia e di idoneità e di non accertata registrazione presso il Ministero della Sanità, mediante l'acquisizione di altra fornitura senza gara e senza che ve ne fosse immediata esigenza, falsamente prospettata, senza tener conto della natura sperimentale L prodotto e a prescindere da apposita gara;
il secondo determinando l'assegnazione alla medesima ditta e a trattativa privata di tre diverse partite di disinfettanti del valore di diversi miliardi, risultati conseguiti mediante omissione di qualsiasi ricerca di prodotti equivalenti sul mercato, mediante predisposizione del capitolato sulla base delle caratteristiche del disinfettante "Ico-ster" in assenza di idonea valutazione dei risultati della sperimentazione in corso e nonostante la disponibilità di scorte sufficienti del prodotto a soddisfare la necessità dell'ente a consumo prevedibile e invariato per i successivi tre anni, nonché mediante altre numerose giustificazioni pretestuose, mistificanti e speciose espressamente illustrate in una lunga specificazione del relativo capo d'imputazione. Fondava la decisione, oltre che su un'approfondita disamina della documentazione acquisita e in particolare della relazione della Commissione amministrativa, delle deposizioni testimoniali raccolte, delle dichiarazioni degli stessi imputati e di ogni altra risultanza agli atti, sui rilievi di ordine generale che il Servizio Sanitario dell'Ente determina qualità, quantità caratteristiche chimiche e, spesso, anche il nome del disinfettante da acquisire e che le competenze di detto Servizio sono tali da escludere il sindacato delle concomitanti strutture amministrative, comprese quelle cui compete l'acquisizione delle forniture, sul tipo, sul nome, sulle caratteristiche chimiche del disinfettante, sul suo prezzo, sulla sua convenienza economica e sulla sua efficacia battericida, sull'esistenza o sull'inesistenza di prodotti similari, sulle modalità d'impiego, sulla destinazione d'uso e sull'utilizzabilità del prodotto in ambienti non ospedalieri, sull'urgenza dell'acquisto, sui provvedimenti e sulle procedure necessitate (pagg. 8/10 quanto ai due ricorrenti richiamate a pgg.11), e con riguardo ai due ricorrenti, sugli ulteriori rilievi -qui brevemente richiamati nei loro aspetti principali- che le note relative alle richieste di approvvigionamento, sebbene firmate dal dirigente del servizio, sono tutte siglate dal NO, capo L settore relativo, che l'apposito capitolato "riproduce, quasi come una fotocopia, l'etichetta L prodotto" e che lo stesso NO, "indicando il codice L disinfettante da acquistare finisce con l'indicare uno specifico determinato disinfettante prodotto da una determinata azienda avente una determinata denominazione: "ICOSTER della ICO MA""; che la nota 16.1.1995 L Servizio Approvvigionamenti, alla quale il NO risponde che ""COME È NOTO LA DITTA ICO È L'UNICA IN GRADO DI FIORNIRE IL PRODOTTO DI CUI TRATTASI""; che altra lettera L 4.2.1985, allegata ad una memoria difensiva L NO e nella quale "Si esprimono perplessità circa l'esistenza di una sola ditta produttrice" e un falso materiale e ideologico per le ragioni in sentenza esplicitate;
che secondo le testimonianze di BA, SI e AL le "ricerche di mercato non vengono effettuate in quanto il Servizio Sanitario impone .... un determinato disinfettante prodotto da una determinata azienda"; che gli affetti documentati ed evidenti della frode sono la limitazione dell'invito alla licitazione privata alla ditta del MA;
che la licitazione non ha esito positivo perché il prezzo offerto è superiore a quello indicato dall'Amministrazione nella busta segreta: che la licitazione, senza che ne ricorressero gli estremi della necessità e della convenienza richiesti dal R.D. 18.11.1923, n.2440 - Legge sulla Contabilità dello Stato- si trasforma quindi in una trattativa privata, conclusasi con l'acquisto ad elevato prezzo capitario di quantità esorbitanti di un prodotto diverso, col successivo acquisto di un'eccedenza di produzione e indi con la sostituzione, a seguito di trattativa privata, L disinfettante proposto.
Evidenzia quindi e sempre con riguardo ai due ricorrenti che essi "non contestano il fatto loro contestato, ammettono sostanzialmente i fatti, ma giustificano la loro posizione assumendo che non era loro dovere richiedere al Ministero della Sanità notizie in ordine all'impiego "disinfettante Icoster, che era dovere" Servizio Approvvigionamenti svolgere indagini di mercato in ordine alle sostanze similari prodotte da altre ditte".
Rilevato infine che "l'incetta del cancerogeno Icoster è diretta in parte all'esaurimento delle scorte della ICO MA e in parte all'acquisto di altro disinfettante che dovrebbe sostituire quello cancerogeno prodotto dalla stessa ditta", evidenzia che sotto il profilo oggettivo l'abuso si è concretato nella procedura seguita, nella quantità di prodotto acquistata, nella falsa prospettazione dell'urgenza, nella mancata sostituzione dell'Icoster con l'Ichospital, prodotto dalla medesima ditta e invece acquistato dalle Ferrovie con una spesa di circa tre miliardi di lire, nelle omesse ricerche di mercato, fatti addebitabili al NO, che aveva in cura e -alle dipendenze gerarchiche del coimputato IO istruì le pratiche relative, ma che, la responsabilità del MA deriva dall'incontrovertibile strumentalità degli abusi, palese essendo che la qualità e la scelta del disinfettante, la quantità di esso, la prospettazione di un'urgenza inesistente, le omesse ricerche ed mercato ma la mancata sostituzione dell'Icoster, dirette, come indubbiamente erano, a favorire l'impresa del MA, "presuppongono certamente un accordo tra ER e Notaranuelo, da una parte, e MA dall'altra parte, accordo che, mancando la prova della corruzione, comporta il concorso dell'extraneus" negli abusi d'ufficio contestati.
Il MA, il ER e il NO impugnavano detta sentenza, chiedendo a vario titolo di essere assolti;
ma la Corte d'Appello di Roma, con sentenza L 17.9.1997 li proscioglieva per prescrizione intervenuta a seguito delle modifiche nelle more introdotte dall'art.1 della legge 16.7.1997 n.234 nella configurazione della fattispecie incriminatrice,, confermando i capi della sentenza appellata relativamente agl'interessi civili.
Ricorrono per cassazione il difensore del MA e quello del NO.
Il primo denunzia in unico contesto erronea applicazione dell'art.129 e dell'art.110 c.p. e omessa motivazione. Deduce che "una corretta applicazione nel giudizio d'appello dei criteri decisionali previsti dall'art. 129 comma 2 c.p.p. avrebbe imposto un'analisi .... delle doglianze mosse alla sentenza di primo grado, e soprattutto "risultato maturato dall'attività istruttoria effettuata dalla stessa Corte prima della modifica legislativa" analisi la cui necessità era resa palese dalla "atipica lunghezza" imposta al giudizio di appello dall'avvertito bisogno "di un approfondimento istruttorio".
Sottolinea in particolare il silenzio della Corte territoriale sui motivi d'impugnazione concernenti il ritenuto concorso del MA nei reati d'abuso rilevando che presupporre, come, il giudice di prime cure aveva fatto, siccome necessaria la sussistenza di un accordo fra il medesimo e i pubblici ufficiali incriminati invece di indicare gli elementi "da cui desumere la prova dell'accordo criminoso" si traduceva in un'asserzione apodittica e in un capovolgimento, inammissibile dell'onere della prova.
Il secondo denunzia
1- Assoluta mancanza di motivazione ed erronea applicazione dell'art.357 c.p. in relazione all'art.323- già 324- c.p. perché la Corte di merito, "omettendo completamente di affrontare sia il merito del processo sia le problematiche, che, cure sollevate ... in appello, avrebbero potuto escludere la stessa applicabilità dell'art.323 c.p.", quali la contestata qualifica di pubblico ufficiale del NO. in relazione alla quale il Tribunale, "pur indicando le "norme di diritto pubblico" che avrebbero dovuto disciplinare le attività incriminate", non ha specificato come esso potessero riferirsi all'attività dell'imputato, "che, per le sue mansioni, non era certo competente a decidere ne' il prodotto da acquistare ne' tanto meno l'entità della spesa che l'ente avrebbe potuto sostenere" e tanto "al di là dell'impostazione seguita dal Tribunale che vedeva il NO come colui che determinava" allo "acquisto di quel determinato prodotto ... tutti gli organi che lo seguivano nella procedura".
Allo stesso modo -sostiene- il Tribunale non ha indicato "quali fossero gli atti autoritativi che, unitamente a norme di diritto pubblica, disciplinavano a monte la peculiare attività posta in essere dal NO", di natura privatistica siccome "concernente l'acquisto di prodotti da un soggetto privato".
2- Erronea applicazione dell'art.323 c.p. nella formula vigente perché nella sentenza impugnata, che tace anche sui motivi di gravame in merito dedotti, "nulla si dice di ordine alla specifica norma che sarebbe stata violata, ne' tanto meno in ordine all'attribuibilità di tale norma al NO, tenuto conto" delle sue mansioni e dei suoi poteri
3- Assoluta carenza di motivazione in ardine al mancato proscioglimento nel merito dell'imputato perché, "se è vero che.... il proscioglimento nel merito è condizionato all'evidenza dell'estraneità degli imputati ai fatti contestati", la Corte d'Appello non ha tenuto conto della perizia da lei stessa disposta e dimostrante "la totale erroneità dei presupposti che avevano condotto il Tribunale a ritenere il NO penalmente responsabile" ne' "in ordine alle emergenze processuali idonee a provare la responsabilità" di costui "ovvero in ordine all'insussistenza di elementi tali da provarne l'estraneità" e tanto "a fronte di copiosi atti processuali, a seguito dell'acquisizione diretta di prove attraverso la rinnovazione parziale del dibattimento e soprattutto a fronte della richiesta .... di assoluzione nel merito argomentata nell'atto di appello a confutazione di ogni singolo motivo addotto nella sentenza di primo grado".-
La difesa di parte civile ha prodotto memoria argomentando in replica ai ricorsi proposti dagl'imputati.
IN DIRITTO
I ricorsi seno inammissibili.
L'esame del motivo relativo alla corrette applicazione in fattispecie dell'art.129 c.p.p. dedotto da entrambi i ricorrenti è all'evidenza preliminare e assorbente perché la soluzione negativa delle questioni sollevate deciderebbe in ipotesi del procedimento. La norma di legge predetta al primo comma fa obbligo al giudice di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità da lui riconosciute sussistenti: "il giudice, il qual riconosce che il fatto non sussiste ......"
La declaratoria è dalla formula della legge subordinata soltanto all'operazione del "riconoscere", demandata al giudice e comportante l'esplicazione dell'attività di ricerca sua propria, constante della cernita degli elementi di giudizio utilizzabili, del loro esame, della loro valutazione, del loro confronto e, infine, della successiva verifica e della valutazione sintetica finale. Il medesimo articolo al secondo comma stabilisce però che, anche quando ricorra una causa di estinzione del reato, il giudice deve pronunciare sentenza di assoluzione e non sentenza di non luogo a procedere se e quando "dagli atti risulta evidente" che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato. L'esame letterale e filologico della norma consente di avvertire immediatamente la diversa rilevanza oggettiva attribuita dal legislatore alle risultanze processuali nella prima ipotesi e nella seconda.
L'attività espressa dal verbo riconoscere, usato al modo indicativo e riferito al giudice, sia esplicata da un organo monocratico o da uno collegiale, comporta infatti, come qualsiasi opera dell'uomo, ineliminabili connotazioni di soggettività correlate alla personalità e al retroterra culturale ed esperenziale di ciascun individuo ed è quindi, palesemente e ontologicamente diversa di quella connotata dall'oggettività espressa del verbo risultare, adoperato per giunta nella forma impersonale e arricchito dall'aggettivo "evidente", usato quale predicato interno e perciò, rafforzativo: l'attività del riconoscere implica infatti l'impegno attivo e fattivo della ricerca, mentre la percezione di una risultanza richiede un impegno meramente passivo di disponibilità alla ricezione del messaggio incoercibilmente e inequivocamente promanante da qualcosa di oggettivo immediatamente percepibile da un soggetto, che, ancor quando qualificato delle particolari conoscenze tecniche richieste o presupposte nell'osservatore, non viene impegnato in alcuna attività di scelta razionale tra opzioni diverse, estesa oltre i limiti dell'esame e della constatazione. Il criterio dell'evidenza, cui in presenza di una causa di estinzione del reato il legislatore ha ancorato il dovere del giudice di ricorrere a diversa formula di definizione del procedimento;
sebbene l'evidenza, cui la norma fa riferimento, non sia assoluta, ma tecnica dovendo essere correlata alla qualifica e alle capacità professionali conseguentemente presupposte del giudice;
comporta l'esclusione di ogni attività istruttoria e di ogni apprezzamento discrezionale delle risultanza, che per definizione di legge devono essere tali da dimostrare di per sè, irrefutabilmente e con evidenza, inconfutabile agli occhi dell'esperto che le esamina, la ricorrenza di alcuna delle altre predette cause di proscioglimento nel merito.
In altri termini la ricorrenza di una delle cause di proscioglimento nel merito è sottratta alle opinabilità interpretative e comunque non è operante quando venga accertata attraverso un itinerario argomentativo suscettibile di essere efficacemente contrastato sul piano logico dalla prospettazione di altro itinerario conducente a diverse conclusioni.
Secondo il consolidato orientamento di questa Suprema Corte infatti l'obbligo del giudice di assolvere l'imputato per motivi di merito a sensi dell'art.129 c.c.p. non esige che l'innocenza di costui risulti evidente "prima facile", poiché la sussistenza di una delle ipotesi menzionata dalla norma può anche costituire la conclusione logico - giuridica dell'esame degli atti . Tuttavia gli elementi rivelatori dell'insussistenza del fatto, della sua irrilevanza penale, dell'estraneità dell'imputato, debbono emergere dagli atti in modo incontrovertibile, sicché la valutazione di essi da parte del giudice deve essere assimilabile più ad una constatazione che ad un apprezzamento. Di conseguenza ogni volta che le emergenze processuali siano tali da prestarsi a diverse interpretazioni tutte logicamente corrette, l'omessa applicazione dell'art. 129 c.p.p. non potrà essere impugnata per violazione di legge, ma per difetto di motivazione, ove esso sussista (Cass.VI, 6.8.1991, n. 8719, rv. 188083 e Cass.VI, 23.2.1991, n. 2437, rv. 186546). L'interpretazione letterale trova diretta conferma in quella logica. La struttura dell'art. 129 dimostra infatti che nel primo comma il legislatore ha prefigurato il contesto operativo e le condizioni generali alle quali si riconnette l'obbligo di regola e in generale fatto al giudica dell'immediata declaratoria di cause di non punibilità. Nel secondo comma invece il legislatore ha stabilito in via di eccezione la priorità di quattro formule di assoluzione o di proscioglimento operanti nel medesimo e generale contesto disegnato al primo comma alla condizione ulteriore che l'insussistenza del fatto, l'innocenza dell'imputato o l'irrilevanza penale del fatto risultino oggettivamente evidenti, vale a dire manifesti e incontrovertibili, agli occhi di qualsiasi esperto di diritto. in altri termini, le ipotesi regolate nel secondo comma costituiscono specificazione ulteriore del contesto definito nel primo e si pongono rispetto allo stesso come eccezioni alla regola generale. Le disposizioni, nelle quali trovano espressione tali eccezioni o specificazioni della regola generale stabilita al primo comma, sono dunque di stretta interpretazione. Questa trova i propri referenti formali nell'uso di un verbo diverso, adoperato in forma diversa e non riferito direttamente al giudice, al cui personale riconoscimento soltanto è subordinata l'operatività nel caso concreto della regola generale.
Nel caso di specie, quale che si fosse il rilievo e la valenza delle prove o degli elementi di giudizio favorevoli agl'imputati e asseritamente pretermessi dai giudici di merito è chiaro che l'evidenziata sussistenza di prove e di elementi di giudizio di segno contrario escludevano l'incontrastabile evidenza dell'estraneità degl'imputati ai fatti loro contestati richiesta dalla norma per il proscioglimento nel merito (cfr. in tal senso Cass.I, 28.9.1993, n. 8859, rv. 197012). I ricorsi dovrebbero dunque essere rigettati senza ulteriore esame. Per dovere di completezza si osserva tuttavia, quanto al MA, che mentre la sopravvivenza di una causa di estinzione dei reati contestati precludeva l'esperimento ulteriore o il completamento di esperimenti istruttori in corso, a pagina 3 del ricorso, ai fini di una decisione di merito, si ammette esplicitamente la "necessità di un approfondimento istruttorio", che però non risulta completato e che non poteva essere più perseguito in presenza di una causa di estinzione del reato.
D'altra parte, nel contesto delineato dalla riforma dell'art. 323 c.p. e dalla conseguente estinzione per prescrizione dei reati contestati all'imputato, proprio questi avrebbe dovuto indicare - e non lo ha fatto con ciò determinando l'inammissibilità della censura per genericità- quali fossero gli elementi di prova o di giudizio dai quali risulterebbe oggettivamente evidente l'insussistenza del concorso addebitatogli.
Nè si può fondatamente sostenere che i giudici di merito non abbiano esaminato la posizione del MA sotto questo aspetto e si siano limitati in proposito ad affermazioni apodittiche. Nulla vieta infatti di dedurre il concorso nel reato da fatti concludenti, nel caso di specie prima illustrati in oltre quindici pagine della sentenza di primo grado e conclusivamente evidenziati a pagina ventisei quali comportamenti presupponenti "certamente un accordo tra ER e NO, da una parte, e MA dall'altra parte". Fatti concludenti, cui ha fatto riferimento anche il giudice d'appello,, il quale, riassumendo le acquisite risultanze con la sintesi richiesta da una sentenza emessa per dichiarare l'estinzione dei reati contestati agl'imputati, alla sentenza di primo grado si è più volte espressamente richiamato facendone propria la motivazione e rilevando sostanzialmente che l'articolazione, la complessità e la protrazione delle operazioni burocratiche, descritte sommariamente nella contestazione e assai più efficacemente evidenziate nella motivazione della sentenza predetta, presupponevano il consenso, il concorso e la programmata e confluente condotta del NO, del ER e del MA, soggetti tutti in grado per competenze tecniche e per la loro costante e protratta opera di constatare de visu la difformità delle procedure seguite rispetto a quelle prescritte dalla legge e imposte dalla convenienza dell'Ente, alla cui volontà del caso concreto i primi due concorrevano a dar corpo e sostanza con la propria attività.
Analoghe considerazioni valgono in punto per il NO, nel cui ricorso, generico e perciò inammissibile in punto, restano privi di specificazione alcuna i "copiosi atti processuali", le "prove" acquisite per rinnovazione dibatti mentale, le argomentazioni dedotte nell'atto di appello "a confutazione di ogni singolo motivo addotto nella sentenza di primo grado" e disattese dal giudice d'appello. Ed è all'evidenza contrastante con l'obbligo imposto al giudice dalle disposizioni di legge sopra esaminate la pretesa -avanzata proprio da chi, ricorrendo, avrebbe dovuto indicare gli elementi di prova o di giudizio, dai quali risultava evidente l'innocenza dell'imputato ingiustamente pretermessa- di adeguata motivazione in ordine alle emergenze processuali idonee a provare la responsabilità del NO ovvero in ordine all'insussistenza di elementi tali da provarne l'estraneità".
In ordine alla qualità di pubblico ufficiale rivestita da costui secondo la contestazione e così, sempre e soltanto per debito di completezza, passando all'esame del primo motivo di ricorso dedotto nell'interesse di costui, va rilevato in primo luogo che, secondo il consolidato orientamento di questa Suprema Corte, al fine di accertare se l'attività svolta da un soggetto possa essere qualificata pubblica ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 357 e 358 c.p. è necessario verificare se essa sia disciplinata -o no- da norme di diritto pubblico, quale che sia la connotazione soggettiva del suo autore, distinguendo -poi e nell'ambito dell'attività definita pubblica sulla base di detto parametro oggettivo- la pubblica funzione dal pubblico servizio per la presenza nell'una o la mancanza nell'altro dei poteri tipici della potestà amministrativa, come indicati dal secondo comma del predetto art.357 nella formula introdotta con l'art. 17 della legge 26.4.1990, n.86, (Sez. Un.. 24.4.1999, n.11, Citaristi) tenendo presente che i caratteri identificativi della pubblica funzione amministrativa -vale a dire il contributo determinante del soggetto alla formazione o alla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o allo svolgimento di essa mediante l'esercizio di poteri autoritativi o l'esplicazione di poteri certificativi- non sono cumulativi ma alternativi, di guisa che basta uno solo di essi per attribuire al soggetto agente la qualifica di pubblico ufficiale: la congiunzione "e" adoperata nel contesto della norma è stata infatti usata dal legislatore a fini coordinativi e non aggiuntivi (Cass.VI, 20.1.1992, n. 470, rv. 189935). La legge ricollega dunque la qualifica di pubblico ufficiale non tanto al rapporto di rappresentanza organica o di dipendenza esistente fra il soggetto e la pubblica amministrazione, quanto ai caratteri propri dell'attività in concreto esercitata dal soggetto agente, esaminata sotto il profilo oggettivo, di essa prendendo in considerazione i singoli momenti dei quali si sostanzia, disgiuntamente previsti dal legislatore nel secondo comma dell'articolo in esame, al fine di accertare se essi apportino, o no, un contributo determinante alla formazione e alla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione ovvero se costituiscano estrinsecazione di poteri autoritativi o certificativi (Cass. VI, 17.6.1995. n. 6980. rv. 201948). La qualità di pubblico ufficiale non deriva dunque dalla qualifica e dall'assetto formale degli enti, per i quali le persone fisiche prestano la propria attività, ma dalla disciplina, cui detta attività è volta a volta sottoposta, di guisa che pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio continuano ad essere i dipendenti di quegli enti e di quelle aziende autonome -cui in tempi recenti e in coerenza con le scelte di politica economica dello Stato sono stati dati assetti operativi propri e forme di organizzazione tipiche di istituti di diritto privato quali le società per azioni, a volte passate in tutto o in parte dalla proprietà pubblica a quella privata- quando e nei limiti in cui svolgano attività sottoposta a disciplina di natura pubblica, tuttavia perseguendo finalità stabilite da norme di diritto pubblico (v. da ultime, e in generale Cass . VI, ud.p.
9.7.1998 Volpi, e per quanto specificamente riguarda l'Ente Ferrovie, Cass. VI , 29.9.1995 n. 9927, Caliciuri e altri, rv.202874).
Nè l'autonomia è di per sè sufficiente ad escludere, la natura pubblica di un ente, dato che nemmeno l'autonomia organizzativa, finanziaria e contabile caratterizzante, con ampia estensione e da tempo immemorabile gli enti pubblici territoriali , non intacca per questo la loro specificità di enti appunto pubblici, nel caso delle Ferrovie comprovato altresì dai finanziamenti e dalle sovvenzioni di denaro pubblico, di cui gode tuttora l'Ente, dai controlli relativi e dal la sorveglianza contabile cui l'Ente è sottoposto da parte dello Stato (cfr. Cass. VI, ud.p. 26.3.1997, Pin).
In applicazione dei principi di diritto sopra brevemente riassunti;
richiamandosi ad altra statuizione di questa Suprema Corte (Sez. VI, 2.11.1993 n. 1668, Misiti ed altri); rettamente i giudici di primo grado hanno rilevato (mag.27 e ss.) che le forniture di disinfettanti alle Ferrovie dello Stato, rientrando nella previsione del Regolamento d'igiene Ferroviario, e della Legge sulla Ragioneria Generale dello Stato e sono regolate da norme di diritto pubblico, "rispetto alle quali le attività di NO e ER costituiscono pubblica funzione", articolandosi la materia "in una, complessa procedura amministrativa che va dalla scelta e dalla proposta del Servizio Sanitario....ai meccanismi dell'acquisizione attraverso l'appalto concorso, la licitazione privata o la trattativa privata", cioè in "un'attività che si esplica con l'esercizio di pubbliche funzioni, di poteri-doveri discrezionali e autoritativi" quali "la scelta e la determinazione delle qualità e quantità di sostanze da acquisire e in quella successiva", al NO dimostrativamente attribuita e attribuibile ex art.48 c.p., "di scelta del meccanismo di acquisizione delle forniture attraverso l'appalto concorso, la licitazione privata o la trattativa privata". Solo per completezza si osserva quindi che la condotta contestata all'imputato non può essere inquadrata, come questi pretenderebbe, nel contesto di attività contrattuale di natura privatistica posta in essere dall'Ente Ferrovie, perché, come rettamente notato nella sentenza di primo grado più volte richiamata in quella in appello, alla stipulazione dei relativi contratti possono partecipare, attraverso le forme e gli adempimenti vincolanti dettati dalla pubblica amministrazione, soltanto ditte iscritte allo speciale albo ferroviario e appositamente invitate, che si assoggettino agli adempimenti previsti nell'invito medesimo, che provvedano al deposito di campioni rispondenti alle caratteristiche prescritte nel capitolato predisposto dal Servizio Sanitario Ferroviario, e si assoggettino alle modalità dell'offerta, alla presentazione di documenti e ad ogni altra prescrizione dell'Ente.
D'altra parte la cura dell'igiene negli ambiti propri del trasporto di massa, coinvolgendo direttamente e immediatamente la generalità dei cittadini in riguardo al bene primario della salute e della personale incolumità, rientra certamente tra le finalità di pubblico interesse perseguite e imprescindibilmente perseguende dalla pubblica amministrazione.
Quanto al secondo motivo del ricorso NO, la Corte rileva in generale che l'espressione "in violazione di norme di legge o di regolamento" contenuta nella formula attuale dell'art. 323 c.p., se in ragione dell'inserimento delle parole "di norme" nel suo contesto richiede per la configurazione della fattispecie incriminatrice la violazione di una precisa norma di legge o di regolamento, di tale norma non richiede nel capo d'imputazione un'indicazione più specifica di quanto non debba essere in genere quella dell'articolo o degli articoli di legge, nei quali è configurata la fattispecie astratta del delitto contestato, sufficiente essendo che l'articolazione del capo d'imputazione consenta di risalire agevolmente alla norma o alle norme non indicate o addirittura erroneamente indicate. Tanto perché, essendo l'esatta qualificazione giuridica dei fatti accertati dalla legge indefettibilmente riservata all'esclusiva competenza del giudice, è sulla fattispecie concreta che l'imputato è chiamato a difendersi e a discolparsi, di guisa che una puntuale e precisa formulazione dell'addebito materiale è sufficiente per consentirgli di articolare convenientemente le proprie difese.
Rileva quindi che nel caso di specie la formula dell'imputazione, senza dubbio adeguata alla normativa vigente alla data di sua prima contestazione, è adeguata altresì alla normativa oggi in vigore sia perché, amplissimamente descrittiva com'è, contiene in se una specificazione delle condotte realizzate così accurata da indicare in modo inequivoco le molteplici violazioni di legge, di cui si sostanzia, sia perché nel caso di specie i giudici di primo grado, anteriormente alla più recente riforma dell'art. 323 c.p., indicarono in sentenza le leggi violate.
Ciò posto, si deve in tali sensi ritenere inveridico e comunque irrilevante il presupposto di fatto, sul quale fonda la censura in esame, vale a dire la mancanza di specifica indicazione della norma violata nella formulazione dell'imputazione, dove, contrariamente all'assunto, tra l'altro sono state contestate all'imputato e ai compartecipi nel reato 1) l'omissione di qualsiasi indagine di mercato volta al fine di individuare produttori di preparati chimici aventi proprietà equivalenti, come tali interessati alla licitazione privata che si andava a proporre: 2) l'accettata sostituzione del prodotto trattato con altro di non sperimentata efficacia e non registrato presso il Ministero della Sanità; 3) il consenso ad ulteriore fornitura senza gara prestato dall'Amministrazione in ragione di una falsa prospettazione da parte degl'imputati dell'urgenza di acquisirla;
4) la predisposizione del capitolato sulla base delle caratteristiche proprie di tale prodotto, dal che è derivata per direttissima;
5) la solitaria partecipazione della ditta del MA a quella che secondo le disposizioni di legge regolanti la materia avrebbe dovuto essere invece una gara tra più partecipanti condotta nelle forme della licitazione privata.
Condotte queste che, con altre di minore impatto esse pure elencate in imputazione, sono senz'altro contrastanti con gli obblighi e le prescrizioni imposte in soggetta materia dalle norme di legge e di regolamento esplicitate in motivazione già dai giudici di primo grado, i quali, a riprova della qualifica di pubblico ufficiale competente al NO e senza sollevare in questa sede alcuna specifica contestazione da parte di costui o del suo difensore, hanno sottolineato (pag.27 e ss.) che la "materia della fornitura di disinfettanti" è disciplinata nel caso in esame "dal regolamento di Igiene Ferroviario e della Legge sulla Ragioneria dello Stato", rilevando, tra l'altro, come tale materia si articoli "in una complessa procedura amministrativa che va dalla scelta e dalla proposta del Servizio Sanitario . . . ai meccanismi dell'acquisizione attraverso l'appalto concorso, la licitazione privata o la trattativa privata" e sottolineando che "gli atti del procedimento vanno dall'iscrizione delle ditte fornitrici allo speciale albo ferroviario, all'osservanza delle condizioni imposte con l'invito alle ditte concorrenti al deposito dei "campioni". . . corrispondenti alle caratteristiche stabilite dal capitolato predisposto dal Servizio Sanitario, pena l'esclusione dalla gara, alle modalità dell'offerta, alla presentazione di documenti" e si articolano in ogni fase "con la partecipazione determinante del Servizio Sanitario, per condizioni, obblighi, procedure dirette ad assicurare trasparenza ai rapporti tra interno e esterno, a garantire la economicità e la concorrenzialità dell'azione amministrativa, la correttezza dei rapporti per evitare favoritismi, abusi, corruzioni". Va rilevato infine che nel caso di specie l'indicazione -data in sentenza dai giudici di merito- della legge e del regolamento in generale e senza riferimento ai vari articoli trova peraltro giustificazione nella circostanza che gli abusi non sono stati commessi violando una sola norma di legge o di regolamento, ma ripetutamente violando una sola norma di legge o di regolamento, ma ripetutamente violando tutta la serie di norme disciplinanti l'individuazione e al scelta dei prodotti e dei produttori, la partecipazione alla trattativa privata di un congruo numero dei produttori suddetti e la scelta del prodotto più conveniente secondo il rapporto qualità-prezzo, nonché le norme tutte disciplinanti la licitazione privata, che ne è risultata falsata e stravolta nei suoi presupposti, nelle forme, nelle garanzie, nello svolgimento e finanche nelle conseguenze indirette e non necessarie, quando se ne è trattata occasione per nuovi ordinativi falsamente prospettando come scarsa una disponibilità di prodotti viceversa largamente sufficiente per soddisfare i bisogni dell'Ente nel breve e nel medio termine.
È del pari inveridico che nulla si dica altresì "in ordine all'attribuibilità di detta violazione al NO, tenuto conto delle singole mansioni e dei poteri allo stesso spettanti nell'ambito delle Ferrovie".
Nella sentenza di primo grado, più volte richiamata in quella di appello, e a conclusione di un lungo capitolo esteso dalla pagina 11 alla pagina 26, con dovizia di incontrastati argomenti è illustrato il meccanismo di frode posto in opera dal NO per costringere il Servizio Approvvigionamenti ad invitare alla licitazione privata, così trasformata in una trattativa privata, "soltanto la Ico Mescia che è l'unica azienda produttrice del disinfettante richiesto dal NO". Ed è ovvio che, come i giudici di primo grado non omettono di evidenziare in sentenza, in tali condizioni la "licitazione privata non è una gara, ma una farsa e il prezzo stabilito a seguito di trattativa privata è sostanzialmente un prezzo imposto dalla ICO Mescia. . . stabilito. . . in una posizione non paritetica", essendo il Servizio Approvvigionamento obbligato dal Servizio Sanitario a comprare quel prodotto e non un qualsiasi altro similare.
Ed è proprio per tali evidenziate ragioni che quei giudici a pagina 28 hanno ritenuto attribuibile ex art. 48 c.p. al Servizio Sanitario e pertanto al NO e al suo diretto superiore, con lui condannato, la scelta secondo regolamento spettante al Servizio Approvvigionamenti "del meccanismo di acquisizione delle forniture attraverso l'appalto concorso, la licitazione privata o la trattativa privata".
Considerazioni -quelle sopra richiamate ancora una volta- che non possono ritenersi superate dal generico rilievo che la Corte territoriale "non ha affatto considerato che nei motivi di gravame la difesa aveva diffusamente contestato, argomentando, i presupposti e l'iter logico seguito dal Tribunale per addivenire a dette conclusioni".
E di vero, mentre la genericità della predetta deduzione -ben al di là di un giudizio sulla loro fondatezza, rilevanza e conducenza- non consente nemmeno di accertare previamente se i motivi d'appello a suo tempo dedotti dall'odierno ricorrente o dalla sua difesa e asseritamente pretermessi nell'esame della Corte territoriale contenessero l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto necessari a supportare ogni richiesta, come a pena di inammissibilità prescrive il combinato disposto degli artt. 581/c e 591/c.p.p., secondo il consolidato orientamento di questa Suprema Corte, mentre il giudice del merito in generale non è tenuto a compiere in motivazione un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, nel qual caso devono ritenersi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la soluzione adottata (Cass. V, 28.7.1992, n. 8411, rv.191488), il giudice dell'impugnazione non ha obbligo di motivare il mancato accoglimento di istanze, quando queste siano improponibili per genericità o per manifesta infondatezza (Cass. V, 18.8.1993 n. 7728, rv.194868) In ragione dei molteplici richiami alla sentenza di primo grado e alla sua motivazione fatta propria dal giudice d'appello, il vizio di motivazione denunziato non è supportabile nemmeno con la semplice affermazione che la Corte territoriale si è limitata a "riportare . . . semplicemente e acriticamente una generica motivazione del giudice di primo grado" e tanto sia perché non vi è inadempienza all'obbligo della motivazione qualora il giudice d'appello abbia accertato e valutato il materiale probatorio con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado, dato che in tal caso le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscono una sola entità logico-giuridica, alla quale occorre far riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando quella dettata dal primo giudice le eventuali carenze di quella d'appello (Cass.I,
4.2.1994 n. 1309, rv.197250 e Cass.III, 23.4.1994, n. 4700, rv.197497), sia perché nel caso di specie resta inconfutato dal ricorrente che, secondo quanto se ne scrive nella sentenza di primo grado, in punto di motivazione integralmente confermata dal giudice di appello, anche la "delibera che ha concluso e approvato tale illegittimo iter" e nella quale "ricorre l'estremo oggettivo del reato" è ex art. 48 c.p. attribuibile e attribuita al NO, del cui "specifico comportamento" la sentenza del Tribunale ha efficacemente e abbondantemente evidenziato lo svolgimento, il movente, gli effetti, come già più volte cennato. Nè si vede quali siano "i nuovi elementi acquisiti con la parziale rinnovazione del dibattimento" non utilizzati dalla Corte e non specificati in ricorso, come non si vede -nè il ricorrente indica- quale potesse essere la loro rilevanza nella ricostruzione dei fatti recepita in sentenza e rimasta in ricorso priva di alcuna specifica censura.
I corsi devono esser dunque rigettati.
p.q.m.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 1999