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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/11/2025, n. 16589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16589 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE SEDICESIMA CONTROVERSIE CIVILI
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai Signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Di Salvo Presidente
2) Dott. RI NZ Giudice Relatore
3) Dott.ssa Flora Mazzaro Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa annotata al R.G.A.C.C n. 31360/2024, trattenuta in decisione all' udienza del 18 novembre 2025, vertente
TRA
(CF: , nato a [...] l'[...], residente in [...], Parte_1 C.F._1
Via Appia Nuova n° 1253, elettivamente domiciliato in Roma,
Viale Angelico n°38, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Sinopoli, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura rilasciata su foglio separato materialmente congiunto alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, unitamente all'Avv. Salvatore Scali, dal quale è rappresentato e difeso come da procura in calce alla costituzione di nuovo avvocato, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax: 06/ 3720408 ed ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: e Email_1
Email_2
ATTORE E
nato a [...] il [...] e residente in [...], CP_1
Via del Roscetto n. 3, rappresentato e difeso, anche in via disgiunta, dall'Avv. Marta Mereu del Foro di Roma, CF, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, presso il cui studio in Roma,
Via Anapo 29, elegge domicilio (fax: 06/8551873; PEC: e Email_3
dall'Avv. Carlo Selmi (PEC: ). Email_4
CONVENUTO
OGGETTO: Trasferimento quote societarie.
All'udienza del 18 novembre 2025 comparivano per il Sig. Parte_1
l'Avv. Salvatore Scali e l'Avv. Barbara Pannuti, in sostituzione dell'Avv. Vincenzo Sinopoli, e per il Sig. CP_1
'Avv. Marta Mereu e l'Avv. Carlo Selmi.
[...]
I procuratori delle parti precisavano le proprie conclusioni come da rispettivi atti.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione in riassunzione del sequestro giudiziario ex art. 670 cpc, il Sig. conveniva in giudizio il Sig. esponendo che: Parte_1 CP_1
- esso attore era socio di controllo di un gruppo di società eterogeneo, operante prevalentemente nei settori della logistica, immobiliare, entertainment, alberghiero, parcheggi e altro;
- il gruppo si era sviluppato negli anni in modo massiccio con una crescita spesso veloce, articolata in un numero elevato di società, lo sviluppo delle quali non sempre era stato razionale ed ordinato;
il che aveva esposto alcune unità, operanti in settori che avevano risentito della crisi dell'ultimo decennio, a forti criticità che ne avevano in alcuni casi provocato l'assoggettamento a procedura concorsuale, con ripercussioni negative per l'intero gruppo;
- la crescita veloce del gruppo, per altro verso, era avvenuta in un contesto caratterizzato dalla impronta personalistica delle origini, senza che all'incremento dimensionale e qualitativo si accompagnasse una corrispondente evoluzione in senso manageriale;
- ciò aveva dato luogo alla esigenza cautelare originata dalla inopinata appropriazione della maggior parte delle società del gruppo;
- la spoliazione del legittimo proprietario era stata compiuta dal Sig. CP_1
al quale esso istante aveva intestato fiduciariamente le quote della società di vertice del gruppo, la CI TA s.r.l., con l'intento che il fiduciario ne esercitasse temporaneamente i diritti nell'interesse del fiduciante con obbligo di restituzione a semplice richiesta;
- in data 17 novembre 2021 era stato stipulato un contratto fiduciario tra le parti mediante il quale esso esponente, nella veste di fiduciante, aveva conferito al Sig. mandato affinchè provvedesse, per CP_1
suo conto, all'intestazione dell'intero capitale della CI TA s.r.l.;
- contestualmente si era provveduto all'intestazione al Sig. del 100 % delle quote della CI TA CP_1
s.r.l., mediante la cessione di quelle della Monte dei Paschi Fiduciaria s.p.a., su istruzione del fiduciante;
- Il mandato fiduciario aveva, infatti, la funzione di evitare interruzioni di operatività bancaria in quanto la si era dichiarata non disponibile a ripristinare una regolarità Controparte_2 operativa, se esso esponente fosse rimasto nella titolarità delle quote societarie e nella gestione delle società del gruppo;
- per tali ragioni, come espressamente previsto all'ottava premessa del mandato fiduciario, il Sig. già amministratore delle società del gruppo e persona di fiducia CP_1
di esso attore, si era dichiarato disponibile ad intestarsi fiduciariamente le quote di CI TA s.r.l.
(società leader del gruppo, sotto la quale si collocavano tutte le società operative che la componevano), con l'impegno del fiduciante di procedere al trasferimento delle stesse a se' medesimo o a persona da lui designata, non appena si fosse completata l'apertura di tutti i conti correnti della società;
- i beni oggetto dell'intestazione fiduciaria (una quota di nominali di € 10.000,00, pari al 100 % del capitale di € 10.000,00 della CI TA s.r.l.) erano restati di esclusiva proprietà del fiduciante, essendo il mandato conferito senza rappresentanza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1705 c.c. e a mero titolo gratuito ( art. 3, n. 14);
- la responsabilità del fiduciario era regolamentata dall'art. 1218 c.c., per l'adempimento delle obbligazioni e dall'art. 1710 c.c. per l'adempimento del mandato (art. 3, n. 16).; - il Sig. veva sottoscritto il mandato anche ai sensi dell'art. 1988 c.c., obbligandosi a dispensare esso CP_1
istante dall'onere di provare il rapporto fondamentale, essendo l'intestazione fiduciaria delle quote di
CI TA s.r.l. presunta fino a prova contraria (art. 4);
- ai sensi del successivo art. 5, il Sig. anche agli effetti di cui all'art. 2932 c.c., CP_1
si era obbligato a trasferire le ridette quote, senza alcuna eccezione e contestazione, a semplice richiesta, senza eccepire anche ragioni di suoi eventuali e ipotetici crediti, di qualsiasi importo, a favore del fiduciante o di persona da lui indicata, entro e non oltre sette giorni dalla richiesta;
- in difetto esso esponente era autorizzato, sempre ai sensi dell'art. 2932 c.c., a procedere esecutivamente per l'intestazione delle quote;
- Il fiduciario aveva assunto quindi l'obbligo di operare per la conservazione del patrimonio sociale, secondo le istruzioni impartite dal fiduciante, il quale aveva potestà dominicale sulle partecipazioni ed avrebbe potuto ordinarne la re-intestazione, la restituzione o il trasferimento ad altro fiduciario o a terzi in qualunque momento, senza possibilità per il fiduciario di opporre alcuna eccezione;
- in data 03 Marzo 2023 esso attore aveva chiesto al Sig. di cedere il 90 % CP_1 del capitale di CI TA s.r.l., intestataria di tutte le società presenti al momento del conferimento del mandato fiduciario, a nominativo che il fiduciante avrebbe indicato entro sette giorni, con atto a rogito del
Notaio di Roma, il qual ultimo avrebbe contattato il fiduciario per concordare la data della Persona_1
stipula, non appena ricevuta l'indicazione del nominativo del cessionario;
- il Sig. con comunicazione a mezzo PEC del 8 Marzo 2023, aveva manifestato CP_1
il rifiuto alla cessione, qualora fosse rimasto socio per il restante 10 %, violando la disposizione del mandato fiduciario che consentiva al fiduciante di ottenere a semplice richiesta la re- intestazione anche soltanto di parte delle partecipazioni intestate al convenuto;
- quest'ultimo, quindi, convocato presso lo Studio del Notaio per la sottoscrizione degli atti di Per_1
cessione, in data 16 Marzo 2023, non si era presentato chiedendo un rinvio a data da destinarsi ed omettendo di ottemperare all'ordine di re-intestazione delle quote societarie;
- successivamente il Sig. aveva compiuto una serie di atti dispositivi, sempre in spregio del mandato CP_1
ricevuto, attraverso i quali aveva mantenuto la detenzione di gran parte delle partecipazioni comprese nel
Gruppo CI TA, fatte transitare, senza tuttavia averne il potere, a entità societarie opportunamente costituite e intestate al medesimo;
- il predetto aveva inoltre, avviato una negoziazione per acconsentire alla re-intestazione, rivendicando, tuttavia, somme di denaro e prestazioni non dovutegli.;
- in particolare, tra il mese di Marzo e di Luglio dell'anno 2023, il Sig. veva posto poneva in essere i CP_1 seguenti atti dispositivi:
- Il 13 Marzo 2023 aveva venduto il 99 % del capitale della , oggetto del Parte_2
Mandato Fiduciario, dalla CI TA s.r.l. ad una società di proprietà del convenuto, la Controparte_3
priva di patrimonio e con un capitale versato di soli € 2.900,00, avente, come oggetto
[...]
sociale la “consulenza per le imprese e l'organizzazione di eventi”;
- sempre in data 13 Marzo 2023 il Sig. aveva venduto il 98 % del capitale CP_1 di compresa nel mandato fiduciario, dalla CI TA s.r.l. alla Controparte_4 Controparte_3
nonché il 100 % del capitale de , compresa nel Mandato fiduciario, dalla
[...] Controparte_5
CI TA s.r.l. alla CP_3 Controparte_3
- possedeva, all'epoca, partecipazioni nella Grand Hotel Sole s.r.l., proprietaria di un albergo Controparte_5
sito a Bologna e Sviluppo Ippodromo s.r.l., proprietaria di un terreno a Ciampino, asset che erano stati, quindi, trasferiti dal Sig. d una sua una società; CP_1
- il 30 Maggio 2023 il fiduciario aveva costituito in nome proprio la di cui Controparte_6 si era intestato il 100 % del capitale sociale di € 10.000,00 e della quale si era nominato amministratore unico a tempo indeterminato;
- il 15 giugno 2023 il Sig. aveva fatto vendere dalla CP_1 Parte_3
alla il 75 % del capitale di , con sede a Roma, Controparte_6 Controparte_7
appartenente indirettamente ad esso attore e compresa nel Mandato Fiduciario ( “Cessione ”); CP_7
- segnatamente il capitale di era pari ad € 468.000,00 Controparte_7
e la quota oggetto di cessione, pari al 75 %, corrispondeva ad € 351.000,00, cifra dichiarata quale corrispettivo corrisposto e quietanzato, ma del cui pagamento non risultava traccia;
- sempre in data 15 Giugno 2023 il Sig. aveva fatto vendere alla CP_1 Controparte_6
il 90 % del capitale della Centro Medical Center s.r.l., con sede a Pieve di Cento (BO), al valore nominale di
€ 9.000,00, cifra dichiarata corrisposta e quietanzata, ma del cui pagamento non era rinvenibile alcuna traccia;
- in pari data il Sig. aveva fatto vendere alla CP_1 Controparte_6
il 99 % del capitale della Food and Beverage Italy s.r.l., con sede a Roma, al valore nominale di € 9.900,00, cifra dichiarata corrisposta e quietanzata, ma del cui pagamento non vi erano riscontri, nonché il 100 % del capitale della Era s.r.l., con sede a Roma, al valore nominale di € 10.400,00, cifra anch'essa dichiarata corrisposta e quietanzata, ma di cui non vi sera traccia;
- la società compravenduta, la Era s.r.l., possedeva un ampio perimetro di partecipazioni e beni, soprattutto nel settore immobiliare e, in particolare, il 90 % di a sua volta proprietaria di un Parte_4
terreno a Fiumicino, oltre ad altre minori partecipazioni, collocate dal Sig. sotto la CP_1 [...]
da lui costituita, al fine di condizionare la restituzione alle illegittime richieste Controparte_6
economiche richiamate;
- quindi, il 27 giugno 2023 il Sig. aveva fatto trasferire il 99 % CP_1
della dalla alla Parte_2 Controparte_3 Controparte_6 nonché il 98 % di con sede a Roma, al valore nominale di € 9.800.00, cifra Controparte_4
dichiarata corrisposta e quietanzata, ma del cui pagamento non vi era traccia;
- il 30 Giugno 2023 il Sig. aveva fatto vendere dalla CP_1 Controparte_3
alla il 100 % di con sede a Roma, al valore nominale di € Controparte_6 CP_5
10.000,00, cifra corrisposta e quietanzata, ma anch'essa non rinvenibile;
- con la sequenza degli atti menzionati, senza poteri e senza autorizzazione del fiduciante, il convenuto aveva condotto sotto l'egida della Controparte_6 le partecipazioni floride del gruppo originario, quelle relative a società dall'attivo rilevante e non
[...] esposte a criticità finanziarie;
- subito dopo, il 03 luglio 2023 , il Sig. aveva trasferito il 100 % del capitale CP_1
di CI TA s.r.l. non ad esso istante, ma a una società dallo stesso posseduta, Controparte_8
[...]
- in data 19 Novembre 2023 esso esponente aveva replicato la revoca del mandato fiduciario, ordinando al Sig. la re-intestazione a sé delle quote CP_1 della e di tutte le società facenti parte del Gruppo, affidate Parte_3
alla sua gestione fiduciaria;
- nel predetto contesto era stato ribadito l'obbligo del fiduciario di rendere il conto, di fornire una situazione economico patrimoniale e finanziaria dettagliata della Parte_3
con aggiornamento fino all'effettiva consegna, completa dei dati economici, finanziari e patrimoniali delle società partecipate da CI TA s.r.l., al momento del conferimento del mandato fiduciario;
- la comunicazione, tuttavia, era rimasta priva di riscontro;
- con p.e.c. del 06 dicembre 2023, sottoscritta anche in proprio da esso attore, uno dei propri difensori aveva ribadito l'invito al Sig. e lo aveva diffidato CP_1 alla restituzione delle quote delle società comprese nel perimetro della CI TA s.r.l.;
- la diffida era stata riscontrata con un netto rifiuto via p.e.c. dal difensore del Sig. il 12 dicembre CP_1
2023;
- alla luce di quanto illustrato esso istante si era visto costretto a ricorrere in via cautelare dinanzi all'Ill. mo Tribunale di Roma per impedire che il Sig. anche in via interposta, venuto a conoscenza della CP_1
volontà di esso esponente di instaurare il giudizio di merito, potesse compiere altri atti dismissivi sulle partecipazioni illegittimamente alienate o sui singoli cespiti di proprietà delle partecipate;
- quindi, con ricorso depositato il 22 Marzo 2024, esso esponente aveva invocato disporsi il sequestro giudiziario ex art. 670 n. 1 cpc delle partecipazioni corrispondenti al 100 % del capitale della nell'ambito della quale erano state collocate le Controparte_6
partecipazioni detenute nelle società in origine comprese nel Mandato Fiduciario e non restituite al Controparte_ fiduciante, quali ERA s.r.l., Food and Beverage s.r.l., Controparte_4 Parte_2
Sviluppo Ippodromo s.r.l., Grand Hotel Sole s.r.l., nonché le ulteriori società da queste Controparte_7
ultime rispettivamente partecipate.
- Instaurato il contraddittorio tra le parti, l'Ill. mo Tribunale di Roma, con provvedimento dell'11 Maggio
2024 (NRG: 12222/2024), comunicato dalla cancelleria il 03 Maggio 2024, in accoglimento dell'istanza cautelare, così aveva provveduto:
“ autorizza il sequestro giudiziario delle quote di nominali di € 10.000,00, corrispondenti al 100 % del capitale della intestate formalmente Controparte_6
al Sig. nomina custode giudiziario delle quote sequestrate il Dott. , iscritto all'Albo CP_1 Persona_2
dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili di Roma, incaricato della gestione delle predette partecipazioni con l'esercizio dei relativi diritti;
fissa il termine di giorni sessanta(60) per l'introduzione del giudizio di merito” precisando che le spese di procedura, comprese quelle custodiali, sarebbero state liquidate all'atto della definizione del giudizio di prime cure;
- il sequestro era stato eseguito il 21 Maggio 2024, mediante notifica alle parti interessate ed il 24-31
Maggio 2024, mediante iscrizione nel registro delle imprese – CCIAA di Bologna, circoscrizione in cui era ubicata la sede legale della Controparte_6
- introdotto, quindi, il giudizio di merito nei termini di legge stabiliti con il provvedimento di autorizzazione del sequestro giudiziario, esso attore aveva rassegnato le seguenti conclusioni: “ A) in via principale accertare e dichiarare che il Sig. è il proprietario delle quote Parte_1
di nominali € 10.000,00, corrispondenti al 100 % del capitale della (CF e Controparte_6
P.IVA: ), con sede in Pieve di Cento (BO), Via Ponte Nuovo n. 42 (40066), iscritta al Registro P.IVA_1 delle Imprese di Bologna, numero REA BO -570846, intestate formalmente al Sig. CP_1
CF: nato a [...] il [...] e residente a [...], C.F._2
in Via del Roscetto n. 3, nonché delle quote di partecipazione al capitale delle ERA s.r.l., della
[...]
della Produzioni Eventi, della Food and Beverage s.r.l., di della Sviluppo CP_4 Controparte_5
Ippodromo s.r.l., di della Grand Hotel Sole Srl, nonché delle ulteriori società da queste Controparte_7
ultime rispettivamente partecipate, in origine partecipate da CI TA s.r.l., affidata e intestata fiduciariamente al convenuto e da quest'ultimo non restituite al fiduciante Parte_1
B) conseguentemente condannare il Sig. ex art. 2932 c.c. a re-intestare e, per l'effetto, CP_1
a sottoscrivere il contratto di cessione delle quote di nominali € 10.000,00, corrispondenti al 100 % del capitale sociale della (CF e P.IVA: ) con sede in Pieve Controparte_6 P.IVA_1
di Cento (BO), Via Ponte Nuovo n. 42 (40066), iscritta al Registro delle imprese di Bologna, numero
REA BO – 570846, intestate formalmente al Sig. CF: nato a [...] CP_1 C.F._2
il 2 settembre 1965 e residente a [...], nel cui patrimonio siano comprese anche le partecipazioni al capitale delle ERA s.r.l., della della della Food and Controparte_4 Parte_2
Beverage s.r.l., di della Sviluppo Ippodromo s.r.l., di della Grand Hotel Sole Controparte_5 Controparte_7
s.r.l., nonché delle ulteriori società da queste ultime rispettivamente partecipate;
inoltre, condannarlo a compiere tutti gli atti necessari per l'immissione dell'attore nella proprietà, nel possesso e nel pieno godimento delle quote medesime e dei diritti ad esse riferiti;
C) in subordine, per l'ipotesi non creduta che il convenuto, contraddicendo quanto da lui stesso affermato, si rivendichi proprietario delle partecipazioni nella e, Controparte_6 tramite essa, delle società alla stessa trasferite: ERA s.r.l., Produzioni Eventi, Food and Controparte_4
Beverage s.r.l., Sviluppo Ippodromo s.r.l., Grand Hotel Sole s.r.l., nonché Controparte_5 Controparte_7
delle ulteriori società da queste ultime rispettivamente partecipate, accertato e dichiarato comunque il diritto dell'attore alla restituzione delle quote di nominali € 10.000,00, corrispondenti al 100 % del capitale sociale della Controparte_6
( CF e P.IVA: ); con sede in Pieve di Cento (BO), Via Ponte Nuovo n. 42, iscritta al Registro delle P.IVA_1
Imprese di Bologna, numero REA BO 570846, intestate formalmente al Sig. CP_1
CF: nato a [...] il [...] e residente a [...], C.F._2 in quanto da quest'ultimo illegittimamente sottratte al legittimo proprietario senza averne titolo, diritto e/o potere, condannare il Sig. ex art. 2932 c.c. a restituire le quote medesime e, per l'effetto, a CP_1
sottoscrivere il corrispondente contratto di cessione, nonché tutti gli atti necessari per l'immissione dell'attore nella proprietà, nel possesso e nel pieno godimento delle quote medesime e dei diritti ad esse riferiti;
D) comunque, per le ragioni di cui in narrativa, condannare il Sig. a risarcire in favore CP_1 dell'attore il danno arrecato dai comportamenti tenuti, da quantificarsi in non meno di € 2.850.000,00
( duemilioniottocentocinquantamila /00) ovvero nella misura, anche equitativa, che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di onorari e spese di lite”.
Si costituiva il Sig. eccependo, preliminarmente, l'incompetenza del Tribunale di Roma, in CP_1
favore del Foro di Perugia, quale foro di residenza del convenuto, o, in subordine, di quello di Ferrara, nel cui distretto aveva sede la Controparte_6
Nel merito, esponeva che:
1) ai sensi dell'art. 3, punto 11, del mandato fiduciario per cui era causa, il trasferimento delle quote societarie sarebbe dovuto avvenire previo saldo di ogni altro credito del fiduciario nei confronti del fiduciante. Oggetto del mandato, invero, era soltanto il possesso del capitale di CI TA s.r.l. e non anche la sua amministrazione, già da tempo affidata ad esso convenuto;
2) la richiesta di risarcimento del danno era infondata e temeraria, in quanto la propria gestione non aveva arrecato alcun danno al patrimonio del Sig. essendo stata “ereditata” la mala gestio perpetrata Pt_1 per anni dall'attore e dai suoi familiari;
- ed infatti:
- La Era e la avevano debiti con il fisco, rispettivamente, per € 3.013.233,58 e Pt_4
per € 902.498,00;
- l'Hotel di Pieve di Cento, di cui era proprietaria la Grand Hotel Sole s.r.l., risultava gravato da una procedura esecutiva immobiliare;
- in merito alla richiesta di € 1.500.000,00 a titolo di risarcimento dei danni non era dato comprendere quali sarebbero stati i beni dei quali esso convenuto avrebbe illegittimamente disposto atteso che si era sempre dichiarato, fin dal mese di marzo dell'anno 2023, disponibile a restituire al Sig. l'intero Pt_1
capitale di prima e, in seguito, di Parte_3 Controparte_6
3) esso convenuto, in data 25.11.2024, aveva inviato via p.e.c. comunicazione al Sig. esplicitando la disponibilità a ricostituire il patrimonio Pt_1 di CI TA s.r.l., così com'era al momento della sottoscrizione del mandato fiduciario, chiedendo però di essere esonerato dalla carica di amministratore di dette società e di tutte quelle ad essa collegate;
- analoghe dichiarazioni erano state rese da esso convenuto in precedenza;
- Il 28 settembre 2023 l'Avv. Carlo Selmi aveva inviato all'Avv. Vincenzo Sinopoli (all'uopo delegato dal Sig.
un atto preliminare di cessione delle quote, frutto di un serrato confronto e di riunioni Pt_1
preparatorie, chiedendo che venisse sottoscritto per darvi adempimento;
- tuttavia la richiesta era rimasta priva di riscontro;
- il 3 luglio 2024 l'Avv. Carlo Selmi aveva inviato comunicazione al legale del Sig. Avv. Riccardo Dominici, dichiarandosi disponibile ad un incontro Pt_1 per dar seguito alle trattative avanzate con l'Avv. Sinopoli, nonché per raggiungere un accordo in tal senso;
- tale proposta era rimasta disattesa;
da ultimo, con atto del 05 settembre 2024, era stato inviato un documento per la definizione di ogni rapporto, anch'esso rimasto privo di riscontro;
- essendosi, quindi, più volte, esso convenuto dichiarato disponibile a retrocedere in tutte le società delle quali il Sig. lamentava lo spoglio, doveva Parte_3 Pt_1
ritenersi cessata la materia del contendere;
- tanto premesso e ritenuto esso convenuto rassegnava le seguenti conclusioni:
“ piaccia all'Ill. mo Giudice Adito, ogni richiesta avversaria disattesa e reietta: in via pregiudiziale di rito dichiarare l'incompetenza territoriale del Foro di Roma, in favore del Foro di
Perugia; In via principale, dichiarare la cessazione della materia del contendere, stante la manifesta e dichiarata disponibilità del Sig. i mettere all'interno di CI TA s.r.l. tutte le società di cui il Sig. CP_1
lamenta lo spoglio e che sono oggi all'interno di Parte_1 Controparte_6
in via principale rigettare in ogni caso la richiesta di danni avanzata dal Sig. poiché Parte_1 infondata e temeraria, non ravvisandosi profili di responsabilità nella gestione delle società del gruppo da parte del Sig. CP_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
Costituitesi le parti il G.I., con provvedimento del 10 Marzo 2025, accoglieva l'istanza presentata dal Sig. di decisione immediata della causa. Pt_1 Quindi, all'esito dell'istruttoria, effettuata sulla scorta delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., in data 14.03.2025 veniva fissata al 18.11.2025 l'udienza di rimessione al collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 189 cpc.
A seguito di istanza del custode, il Giudice, con ordinanza del 26 Giugno 2025, autorizzava la partecipazione dell'intestatario formale, Sig. e del ricorrente, Sig. CP_1 Parte_1
alle convocande assemblee della autorizzando i predetti ad esprimere il Controparte_6
voto unicamente sui punti all'ordine del giorno, ovvero:
1) la ricapitalizzazione di attesa la perdita integrale del capitale sociale;
CP_9
2) la destinazione di un congruo apporto di capitale alla Era s.r.l., al fine di scongiurare l'apertura della liquidazione giudiziale in danno di quest'ultima;
- con ricorso del 22/10/2025, il Sig. chiedeva al Tribunale l'estensione Pt_1
del sequestro giudiziario delle quote di nominali € 10.000,00, corrispondenti al 100 % del capitale della intestate formalmente al sig. sulle nuove quote Controparte_6 CP_1
emesse a seguito di ricapitalizzazione della società, in capo al Sig. con verbale di assemblea straordinaria del 16 ottobre 2025; CP_1
- con molteplici condotte, invero, il Sig. aveva, medio tempore, provveduto a sostituire CP_1 gli amministratori di Era SRL, CF e p. IVA: P.IVA_2 Parte_4
CF: ; P.IVA: ; P.I: , nominati P.IVA_3 P.IVA_4 CP_5 P.IVA_5
dal custode, su autorizzazione del Giudice e sottoposte, anch'esse, a sequestro;
- il convenuto aveva, quindi, compiuto una serie di atti dismissivi del patrimonio del Sig. ( da ultimo, con atto del 28/10/2025 di cessione delle quote Pt_1
della l'intero capitale sociale di € 10.000.00 era stato trasferito alla Controparte_6 [...]
di cui era Amministratore pro-tempore il convenuto); Controparte_3
-per tali motivi, il Sig. aveva chiesto al Giudice designato del Tribunale di Roma che lo stesso, Pt_1
inaudita altera parte, volesse:
A) disporre l'estensione del sequestro giudiziario adottato l'11 Maggio 2024 alle nuove quote di nominali
€ 10.000,00, corrispondenti al 100 % del capitale della ( CF e P.IVA: Controparte_6
), con sede in Pieve di Cento (BO), via Ponte Nuovo n. 42, iscritta al Registro delle imprese P.IVA_1
di Bologna, numero REA BO 570846, intestate formalmente al Sig. CF: CP_1 C.F._2
nato a [...] il 2 settembre del 1965 e residente a [...], come da verbale di assemblea straordinaria del 16/10/2025, a rogito notaio di Roma Persona_3 Rep n. 8495 Racc. N. 5519 e trasferite con atto del 28/10/2025 alla Controparte_3
con sede a Perugia (PG) via del Roscetto n. 3, CF e P.IVA: , in persona
[...] P.IVA_6 del proprio rappresentante legale signor;
del 100 % del capitale di CP_1 Parte_3 del 99 % di Food and Beverage s.r.l.; del 98 % di del 99 % di Controparte_4 Parte_2
del 100 % di Era s.r.l.; del 100 % di Gruppo Europa Resort s.r.l.; del 100 %
[...]
C di del 100 % di del 100 % di del 100 % Controparte_7 Parte_5 CP_5
di Grand Hotel Sole s.r.l.; del 100 % di Sviluppo Ippodromo s.r.l.
(partecipata tramite la controllata;
del 90 % di partecipata tramite la controllata Controparte_5 Parte_4
Era s.r.l., del 100 % di Cento Medical Center s.r.l.;
B) di disporre la nomina del custode giudiziario”.
Il Giudice designato aveva fissato l'udienza al 4 novembre 2025 per la discussione dell'istanza presentata dal Sig. concedendo termine sino al 30 ottobre 2025, per la notificazione alla controparte Pt_1
ed al custode giudiziario.
A seguito dell'udienza del 4.11.2025 era concessa l'estensione del provvedimento cautelare, dapprima inaudita altera parte e, successivamente, con conferma del decreto.
Indi la causa era trattenuta in decisione alla udienza del 18.11.2025 sulla scorta degli scritti conclusivi di cui all'art. 189 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale deve essere disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale del foro adito per essere- asseritamente- competente quello di Perugia, in quanto fondata sull'erroneo presupposto secondo cui il contratto di mandato fiduciario non costituirebbe oggetto del presente giudizio.
Secondo la tesi del convenuto, infatti, il contratto de quo avrebbe esaurito la propria efficacia nel mese di novembre dell'anno 2023, allorquando il Sig. avrebbe provveduto a re-intestare al Sig. le CP_1 Pt_1
quote di CI TA s.r.l..
Ne conseguirebbe che la richiesta dell'attore di essere riconosciuto titolare delle quote della
[...]
prescinderebbe dalla sottoscrizione del mandato fiduciario con la conseguenza della Controparte_6
inapplicabilità del foro elettivo( Roma) dovendo, alternativamente, fruirsi del foro di residenza del convenuto ( Perugia), o del foro in cui ha sede la Pieve di Cento, rientrante Controparte_6
nel circondario del Tribunale di Bologna).
. Deve osservarsi che, contrariamente a quanto ritenuto dal Sig. CP_1 la domanda attorea si fonda sull'inadempimento ad opera del convenuto degli obblighi assunti con il contratto di mandato fiduciario, sottoscritto in Roma in data 17 Novembre 2021.
Trova, quindi, applicazione il foro speciale prescelto dai contraenti in sede di stipulazione del contratto de quo, ovvero quello di Roma, risultando irrilevante, al fine di radicare la competenza territoriale, la circostanza per cui l'attore, in sede di scritti defensionali conclusivi, avrebbe richiesto di essere riconosciuto titolare delle quote della anziché di quelle Controparte_6
della CI TA s.r.l..
Occorre evidenziare, invero, che la è lo strumento utilizzato dal Sig. Controparte_6 CP_1
per “svuotare” la CI TA s.r.l. delle società operative appartenenti al Sig. tanto non può Pt_1
legittimare il trasferimento della competenza territoriale all'interno del circondario in cui ha sede la società dapprima denominata o di quello di residenza del convenuto.
Per contro la domanda attorea non è influenzata dalle condotte poste in essere dal Sig. (costituzione di una nuova società e trasferimento di risorse patrimoniali non autorizzate dal CP_1 mandato fiduciario), restando immutata in ordine ai connotati della stessa (petitum e causa petendi), traenti origine dal contratto fiduciario a monte.
Deve, pertanto, ritenersi applicabile il foro speciale scelto dai contraenti all'atto della sottoscrizione del mandato fiduciario.
Nel merito ritiene il Tribunale che la proposta domanda possa essere accolta per quanto di ragione sulla scorta dell'ordine di valutazioni di seguito compendiate:
giova evidenziare che la condotta posta in essere dal convenuto integra violazione del contratto di mandato fiduciario, stipulato in data 17 novembre 2021, per molteplici ordini di motivi:
- in primis il richiamato contegno configura inadempimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1218 c.c. e 5 del mandato, delle obbligazioni assunte di re-intestazione delle quote di al fiduciante, o a persona dallo stesso designata. Parte_3
- segnatamente, a mente dell'art. 5 del contratto de quo, il fiduciario si è obbligato a procedere al trasferimento delle quote di CI TA s.r.l.,
“senza alcuna eccezione e contestazione, a semplice richiesta, senza eccepire anche ragioni di suoi eventuali e ipotetici crediti, di qualsiasi importo, a favore del Sig. a persona da lui indicata entro e non oltre sette (7) giorni Parte_1
dalla richiesta, dinanzi al Notaio indicato dallo stesso . Parte_1
Il tenore della citata disposizione contrattuale è tale da non giustificare il rifiuto del Sig. i trasferire le quote al fiduciante, avendo il fiduciario infondatamente CP_1
subordinato l'adempimento dell'obbligazione assunta al rispetto di condizioni non previste nell'accordo ( quali la cessazione dell'incarico di amministratore della società intestata fiduciariamente).
D'altro canto il punto 11 dell'art. 3 del contratto subordina il trasferimento delle quote al fiduciante al rimborso delle spese sostenute dal fiduciario e delle commissioni maturate, nonché al saldo di ogni altro credito del fiduciario, nei confronti del fiduciante.
Il convenuto, pertanto, ben avrebbe potuto domandare il rimborso delle spese sostenute, pendente il mandato, debitamente documentate da relativa rendicontazione, sollevando domanda riconvenzionale, senza tuttavia condizionare l'atto di re-intestazione delle quote ad ultronee condizioni non previste dal contratto.
A tal proposito mette conto osservare che l'interpretazione del contratto secondo buona fede e correttezza, ai sensi dell'art. 1366 c.c., impone di coordinare l'elemento letterale dell'accordo con lo scopo pratico perseguito dalle parti, mediante la stipulazione dello stesso, ovvero con la causa concreta del negozio
(cfr. Cass. Civ. Sez. III, Sent. n° 25840 del 09.12.2014 e Cass. Civ. Sez. VI,
Ord. n° 15707 del 04 Giugno 2021 ).
Applicando tali coordinate esegetiche appare univoco che l'obiettivo perseguito dai contraenti, mediante la sottoscrizione del mandato fiduciario, fosse quello, in una prima fase temporale, di intestare le quote della CI TA s.r.l. ad un soggetto fiduciario fino a quando non si fosse risolta la questione dello sblocco dei conti correnti bancari intestati al fiduciante, non anche quello di regolamentare i rapporti di debito/credito tra i contraenti.
Del resto, a mente dell'art. 4 del contratto, il Sig. ha sottoscritto il mandato CP_1
fiduciario, anche ai sensi dell'art. 1988 c.c., obbligandosi a dispensare il Sig. dall'onere di provare il rapporto fondamentale, essendo l'intestazione Pt_1 fiduciaria delle quote di CI TA s.r.l., da parte del fiduciario, presunta fino a prova contraria.
Ne consegue che il convenuto non ha adempiuto all'obbligo di re-intestazione delle quote fiduciarie, a favore del fiduciante, non potendosi ritenere esatto adempimento quello effettuato nel mese di novembre 2023, in quanto, a quella data, la CI TA s.r.l. era divenuta una “scatola vuota”, in ragione delle condotte poste in essere dal convenuto.
In ordine a queste ultime, peraltro, viene in evidenza la violazione ad opera del Sig. delle disposizioni di cui agli art. 1705 e 1710 c. c. , disciplinanti CP_1
il mandato senza rappresentanza, in quanto le operazioni poste in essere dal medesimo, successivamente alla sottoscrizione del mandato, esulano dalle obbligazioni del mandatario senza rappresentanza.
In relazione ad ulteriore ma connesso profilo gli atti dismissivi del patrimonio compiuti dal fiduciario assumono anche rilevanza penale alla luce della più recente giurisprudenza, secondo la quale la sottrazione del patrimonio in epoca risalente rispetto all'insolvenza integra distrazione.
In particolare, la Suprema Corte, V Sez. Penale, con la sentenza n. 26115 del 3.07.2024, ha risolto la quaestio iuris se il compimento di atti di per sè legittimi
(cessione di beni immobili), da parte di una società in bonis, neanche in crisi, possa assumere rilevanza penale, a seguito della declaratoria di liquidazione giudiziale, ove gli stessi rappresentino una perdita ingiustificata del patrimonio o, comunque, abbiano natura distrattiva.
Nel rispondere al superiore quesito la Suprema Corte ha richiamato i tratti essenziali del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui all'art. 216 L. F., affermando che la norma si propone in prima battuta di punire l'elusione del patrimonio allorquando l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinando le risorse patrimoniali a finalità estranee all'attività.
Secondo l tale condotta può rivelarsi penalmente rilevante Parte_6
anche qualora gli atti distrattivi siano stati commessi quando la società non versava in stato di insolvenza, non essendo necessario provare l'esistenza di un nesso causale tra i fatti distrattivi, in qualsiasi momento commessi, ed il successivo fallimento (
Cass. S.S.U.U. Sent. n. 22474 del 31.03.2006). La pronuncia in esame risulta rilevante, ai fini del presente giudizio, nella misura in cui stabilisce alcuni principi in tema di “cash pooling” ( fattispecie che ricorre quando le società appartenenti ad un gruppo, mediante un atto negoziale sottoscritto da ciascuna di esse, accentrino in capo ad un unico soggetto giuridico la gestione di risorse finanziarie del gruppo).
In particolare, secondo la Suprema Corte, tale figura non costituisce necessariamente un atto distrattivo, a condizione che siano stati formalizzati e regolamentati i conseguenti rapporti giuridici ed economici interni al gruppo, attraverso specifiche delibere dei consigli di amministrazione delle società interessate (Cass. Pen. Sent.
n° 39139/23), da cui emergano specifici benefici, derivanti dal far parte del gruppo di imprese, per la società apparentemente “depredata”.
Diversamente il trasferimento di risorse da una società all'altra, anche facente parte dello stesso gruppo, deve qualificarsi distrazione del patrimonio.
Applicando tali coordinate interpretative al caso oggetto di indagine appare evidente che la traslazione delle società partecipate da CI TA s.r.l. alla non abbia arrecato CP_10 Controparte_6
alcun beneficio patrimoniale alla prima, destinata a divenire una “scatola vuota”, con conseguente illegittimità e valutazione della natura distrattiva degli atti di disposizione compiuti dal convenuto.
Pur volendo prescindere dalla rilevanza penalistica di tali operazioni le stesse assumono rilevanza civilistica quale palese inadempimento del mandato fiduciario, del quale compromettono la causa concreta perseguita dai contraenti, non essendo volontà del fiduciante quella di costituire una New Co, nell'ambito della quale trasferire tutte le società (e i rispettivi patrimoni immobiliari), detenute dalla società fiduciata( CI TA s.r.l.) .
Al riguardo preme evidenziare che l'istanza di decisione spedita della causa
è stata accolta sulla scorta dei seguenti rilievi:
Il presupposto per la superiore richiesta è da ravvisarsi nel raggiungimento della prova dei fatti costitutivi della domanda dell'attore, non disgiunta dalla manifesta infondatezza delle difese del convenuto.
Nella fattispecie la prova della accoglibilità della domanda attorea è desumibile sia dalle dichiarazioni rese in udienza dal Sig. sia dalla relazione CP_1 del Dott. , quale custode giudiziario, il quale ha evidenziato Persona_2
i comportamenti distrattivi del convenuto.
Quest'ultimo, infatti, all'udienza del 5 febbraio 2025, ha reso le seguenti dichiarazioni:
“ Il Dott. propone di definire la controversia, ivi compresi i segmenti di natura CP_1
cautelare, alle seguenti condizioni: immediata re-intestazione della Era s.r.l. al Sig. ed intestazione della al sig. a Pt_1 Controparte_6 CP_1
seguito dello svuotamento nella stessa di tutte le società facenti capo alla stessa, delle quali è titolare il Sig. secondo le modalità del duplice incidente Pt_1
di natura cautelare, con contestuale esonero della carica gestoria in proprio capo di tutte le società di cui è titolare il Sig. con eccezione della “scatola vuota” Pt_1
Regolamento delle spese da definirsi secondo Controparte_6
l'accordo delle parti. Rendendo tali dichiarazioni il Sig. ha riconosciuto che le CP_1
società poste sotto sequestro giudiziario sono di proprietà del Sig. Ne deriva Pt_1
l'obbligo del convenuto di provvedere al trasferimento, a favore dell'attore, delle società partecipate della cui proprietà il medesimo è titolare”.
Tali conclusioni risultano avallate da una disamina della disciplina del negozio fiduciario, che si colloca nell'ambito dell'interposizione reale, differenziandosi dall'interposizione fittizia (che presuppone la sussistenza di una simulazione).
L'intestazione fiduciaria, intesa come vendita dal fiduciante al fiduciario, ovvero come acquisto di quanto alienato da un terzo al fiduciario, sia pure con provvista erogata dal fiduciante, è, infatti, realmente voluta e pienamente efficace, differenziandosi dal negozio simulato, nel quale le parti, in realtà, non vogliono la produzione dei relativi effetti giuridici (cfr. Tribunale di Catania, n. 1290/2020).
L ha, inoltre, chiarito che il negozio fiduciario collega due Parte_6
negozi: uno, di carattere esterno, efficace verso i terzi, e l'altro di carattere interno ed obbligatorio, diretto a modificare il risultato finale del primo negozio.
In tal modo esso realizza un'interposizione reale di persona, per effetto della quale l'interposto acquista, diversamente da quanto avviene nell'ipotesi dell'interposizione fittizia o simulata, la titolarità del bene, pur essendo, in virtù di un rapporto interno con l'interponente ( generalmente di natura obbligatoria), tenuto ad osservare una determinata condotta, concordata con il fiduciante e a ritrasferire il bene a quest'ultimo o a terzi, alla scadenza di un termine o al verificarsi di una situazione che determini il venir meno del rapporto fiduciario
( cfr. Cass. Civ. Sent. n. 5507/2016).
In particolare nel rapporto fiduciario concorrono due negozi, i.e. il pactum fiduciae e il mandato senza rappresentanza, l'uno dispositivo e l'altro di natura obbligatoria, distinti ma collegati funzionalmente, ognuno dei quali produce effetti suoi propri.
In virtù di tale collegamento funzionale il negozio di carattere esterno determina il trasferimento di diritti o l'insorgenza di situazioni giuridiche in capo al fiduciario, mentre quello di carattere interno determina l'insorgenza, in capo allo stesso, dell'obbligo di ri-trasferire al fiduciante o al terzo il diritto.
Tali negozi collegati integrano una fattispecie di interposizione reale, cui sono riconducibili contratti atipici di varia natura ( intestazione fiduciaria di titoli azionari o di quote societarie), che consente all'interposto l'acquisto effettivo della titolarità, ma del pari lo obbliga, nei confronti dell'interponente, in forza del mandato senza rappresentanza, alle condotte traslative della piena titolarità, in esecuzione dei patti assunti all'interno del rapporto in questione ( cfr. Cass. Civ. Sez. I,
Sent. n° 10590 dell'08.05.2009).
In tal modo l'intestazione fiduciaria di quote o di azioni societarie genera una separazione, in ordine al bene amministrato, tra la situazione di proprietà sostanziale ( che resta in capo al fiduciante) e l'intestazione o proprietà formale, che ricade in capo al fiduciario.
Nei rapporti esterni socio reale deve considerarsi il fiduciario, che risulta l'intestatario effettivo delle quote, in quanto il pactum fiduciae assume efficacia solo nei rapporti interni, tra fiduciante e fiduciario (Tribunale di Milano, Sezione Spec. In materia di Imprese, 21.07.2015).
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale l'accordo fiduciario, avente ad oggetto il trasferimento di quote di partecipazione in una società, non richiede la forma scritta, né ad substantiam, né ad probationem (Cass. Civ., Sez. I, Sent.
N° 9139 del 19.05.2020) essendo la forma scritta necessaria soltanto per l'opponibilità
a terzi, ai sensi dell'articolo 2470 comma 2 c.c..
Conseguentemente la prova del patto fiduciario può essere offerta con ogni mezzo e non soggiace ai limiti probatori di cui all'art. 2725 c.c., né a quelli di cui agli articoli
2721 c. c e 2722 c. c. , trattandosi di un'ipotesi distinta da quella simulatoria. La prova di tale negozio, quindi, può essere resa anche per testimoni e per presunzioni ex art. 2729 c.c..
Una recente pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. Cass. SS.U.U
Sent. n. 6459/2020) ha affermato il principio secondo cui il patto fiduciario
è analogo al mandato senza rappresentanza, per cui non richiede la forma scritta ad validitatem.
Secondo la Suprema Corte, una volta provata in giudizio l'esistenza del mandato fiduciario, merita accoglimento la domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di ritrasferire, in capo al fiduciante, i beni oggetto del negozio.
La giurisprudenza di legittimità, invero, è orientata a ritenere applicabile il rimedio di cui all'art. 2932 c. c. non soltanto nelle ipotesi di contratto preliminare non seguito da quello definitivo, ma anche in qualsiasi altra fattispecie da cui sorga l'obbligazione di prestare il consenso per il trasferimento o la costituzione di un diritto, sia in relazione ad un negozio unilaterale, sia in relazione ad un atto o fatto, dai quali tale obbligo possa discendere ex lege (cfr. Cass. Civ. Sent.
n. 13216/2017 e Cass. Civ. Sent. n. 10633/2014).
Sulla scorta dei superiori rilievi, la domanda attorea ex art. 2932 c.c. di re-intestazione delle quote di nominali € 10.000,00, corrispondenti al 100 % del capitale della intestate formalmente al Sig. Controparte_6 CP_1
nel cui patrimonio siano comprese anche le partecipazioni al capitale sociale delle partecipate, appare correttamente formulata.
Tuttavia occorre considerare che, a seguito dell'assemblea straordinaria del 16 ottobre 2025, con cui, a seguito di azzeramento del capitale per perdite, è stato ricostituito l'intero capitale della le quote gravate da Controparte_6
sequestro giudiziario hanno cessato di esistere.
Tale circostanza, contrariamente a quanto ritenuto dal convenuto, non determina la cessazione della materia del contendere, ma la ontologica impossibilità di estendere il vincolo del sequestro giudiziario alle quote di nuova emissione. Secondo un consolidato orientamento ermeneutico, invero, (cfr. ex multis, Cass. Civ. Sez. II, n.
21757 del 29.07.2021), la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, ( circostanza non verificatasi nel caso de quo), potendo, al limite, residuare, un contrasto sul riparto delle spese di lite, che il Giudice deve governare secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Qualora, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assuma suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove provato, non può condurre ad una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda attorea, ad una valutazione di sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire.
Sulla scorta dei richiamati presupposti, quindi, resta fermo l'obbligo del Sig. i CP_1
re-intestare al Sig. le quote delle società controllate dalla Pt_1 [...]
e quello connesso di sottoscrivere, anche ai sensi Controparte_6
dell'art. 2932 c.c., l'atto di cessione delle quote delle società partecipate, a favore del
Sig. quale legittimo proprietario delle stesse, per esplicita ammissione del Pt_1
convenuto.
Destituita di giuridico pregio, tuttavia, risulta la domanda risarcitoria- inerente l'omesso trasferimento delle quote della CI TA s.r.l.-, in quanto sfornita di idoneo supporto probatorio.
Come noto, invero, in materia di responsabilità aquiliana, colui che agisca per ottenere il risarcimento del danno è tenuto a provare non soltanto i fatti costitutivi della propria pretesa, ma altresì la riconducibilità agli stessi del comportamento del convenuto, ovvero il nesso causale tra condotta e pregiudizio.
In presenza di un fatto storico qualificabile illecito civile ai sensi dell'art. 2043 c.c., incombe in capo alla parte danneggiata “l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva” (cfr. ex multis, in tal senso, Cass. Civ. Sent.
n. 1494/2023).
Rileva il Collegio che l'attore non abbia offerto la prova che la condotta posta in essere dal convenuto- che non concerne le modalità di gestione delle società partecipate dalla CI TA s.r.l.- abbia cagionato un pregiudizio, determinato dalla parte attrice in € 2.850.000,00 (duemilioniottocentocinquantamila euro /00), importo del quale è stato invocato il riconoscimento con criteri equitativi. Deve in definitiva evidenziarsi che:
- il Sig. il quale , a seguito dell'azzeramento del capitale della CP_1 Controparte_6 ne ha effettuato la ricapitalizzazione, ha diritto di ritenersi intestatario ( anche sostanziale) della predetta società;
il Sig. però, non può fondatamente ritenere di includere tutte le società operative della CI TA CP_1
s.r.l.( dopo averne determinato lo svuotamento) nella neo-costituita società.
Le spese di lite, comprensive di quelle del segmento cautelare, seguono la soccombenza e devono trovare liquidazione come da dispositivo.
Del pari, in osservanza del medesimo canone, saranno liquidate- nei termini di cui infra- le spese di remunerazione dell'organo custodiale all'atto del deposito della istanza di liquidazione del compenso.
PQM
Il Tribunale Civile di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara che il Sig. è il proprietario delle quote di partecipazione Parte_1 al capitale delle seguenti società: Era s.r.l., Controparte_4 Parte_2
Food and Beverage s.r.l., Sviluppo Ippodromo s.r.l., , Grand Hotel Sole s.r.l. Controparte_5 Controparte_7
nonché delle ulteriori quote della società dalle stesse partecipate;
per l'effetto, condanna il Sig. a re-intestare al Sig. CP_1 Parte_1
le quote delle seguenti società: ERA s.r.l., CF e P.IVA: ; P.IVA_2 Parte_4
CF: , P.IVA: P.IVA: P.IVA_3 P.IVA_4 Controparte_5 P.IVA_5
Sviluppo Ippodromo s.r.l., CF e P.IVA ; P.IVA_7 Parte_2
CF e P.IVA: CF e P.IVA , Food and Beverage s.r.l., P.IVA_8 Controparte_4 P.IVA_9
CF e P.IVA: , al Sig. nonché a sottoscrivere i relativi contratti P.IVA_10 Controparte_7 Parte_1
di cessione, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 2932 c.c.
Ordina la cessazione dell'efficacia del sequestro giudiziario ( anche in estensione) differendo la remunerazione dell'organo custodiale - a carico del Sig. CP_1
all'atto della proposizione della istanza di liquidazione del compenso. Condanna il Sig. al pagamento delle spese di lite, che si liquidano CP_1
in € 38.000,00 ( di cui € 8.000,00 per i segmenti cautelari ed € 30.000,00 per il presente giudizio) oltre rimborso forfettario spese generali compenso 15 %, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso il 25 novembre 2025 nella camera di consiglio del Tribunale Civile di Roma.
Il Giudice Estensore
Dott. RI NZ
Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Salvo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE SEDICESIMA CONTROVERSIE CIVILI
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai Signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Di Salvo Presidente
2) Dott. RI NZ Giudice Relatore
3) Dott.ssa Flora Mazzaro Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa annotata al R.G.A.C.C n. 31360/2024, trattenuta in decisione all' udienza del 18 novembre 2025, vertente
TRA
(CF: , nato a [...] l'[...], residente in [...], Parte_1 C.F._1
Via Appia Nuova n° 1253, elettivamente domiciliato in Roma,
Viale Angelico n°38, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Sinopoli, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura rilasciata su foglio separato materialmente congiunto alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, unitamente all'Avv. Salvatore Scali, dal quale è rappresentato e difeso come da procura in calce alla costituzione di nuovo avvocato, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax: 06/ 3720408 ed ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: e Email_1
Email_2
ATTORE E
nato a [...] il [...] e residente in [...], CP_1
Via del Roscetto n. 3, rappresentato e difeso, anche in via disgiunta, dall'Avv. Marta Mereu del Foro di Roma, CF, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, presso il cui studio in Roma,
Via Anapo 29, elegge domicilio (fax: 06/8551873; PEC: e Email_3
dall'Avv. Carlo Selmi (PEC: ). Email_4
CONVENUTO
OGGETTO: Trasferimento quote societarie.
All'udienza del 18 novembre 2025 comparivano per il Sig. Parte_1
l'Avv. Salvatore Scali e l'Avv. Barbara Pannuti, in sostituzione dell'Avv. Vincenzo Sinopoli, e per il Sig. CP_1
'Avv. Marta Mereu e l'Avv. Carlo Selmi.
[...]
I procuratori delle parti precisavano le proprie conclusioni come da rispettivi atti.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione in riassunzione del sequestro giudiziario ex art. 670 cpc, il Sig. conveniva in giudizio il Sig. esponendo che: Parte_1 CP_1
- esso attore era socio di controllo di un gruppo di società eterogeneo, operante prevalentemente nei settori della logistica, immobiliare, entertainment, alberghiero, parcheggi e altro;
- il gruppo si era sviluppato negli anni in modo massiccio con una crescita spesso veloce, articolata in un numero elevato di società, lo sviluppo delle quali non sempre era stato razionale ed ordinato;
il che aveva esposto alcune unità, operanti in settori che avevano risentito della crisi dell'ultimo decennio, a forti criticità che ne avevano in alcuni casi provocato l'assoggettamento a procedura concorsuale, con ripercussioni negative per l'intero gruppo;
- la crescita veloce del gruppo, per altro verso, era avvenuta in un contesto caratterizzato dalla impronta personalistica delle origini, senza che all'incremento dimensionale e qualitativo si accompagnasse una corrispondente evoluzione in senso manageriale;
- ciò aveva dato luogo alla esigenza cautelare originata dalla inopinata appropriazione della maggior parte delle società del gruppo;
- la spoliazione del legittimo proprietario era stata compiuta dal Sig. CP_1
al quale esso istante aveva intestato fiduciariamente le quote della società di vertice del gruppo, la CI TA s.r.l., con l'intento che il fiduciario ne esercitasse temporaneamente i diritti nell'interesse del fiduciante con obbligo di restituzione a semplice richiesta;
- in data 17 novembre 2021 era stato stipulato un contratto fiduciario tra le parti mediante il quale esso esponente, nella veste di fiduciante, aveva conferito al Sig. mandato affinchè provvedesse, per CP_1
suo conto, all'intestazione dell'intero capitale della CI TA s.r.l.;
- contestualmente si era provveduto all'intestazione al Sig. del 100 % delle quote della CI TA CP_1
s.r.l., mediante la cessione di quelle della Monte dei Paschi Fiduciaria s.p.a., su istruzione del fiduciante;
- Il mandato fiduciario aveva, infatti, la funzione di evitare interruzioni di operatività bancaria in quanto la si era dichiarata non disponibile a ripristinare una regolarità Controparte_2 operativa, se esso esponente fosse rimasto nella titolarità delle quote societarie e nella gestione delle società del gruppo;
- per tali ragioni, come espressamente previsto all'ottava premessa del mandato fiduciario, il Sig. già amministratore delle società del gruppo e persona di fiducia CP_1
di esso attore, si era dichiarato disponibile ad intestarsi fiduciariamente le quote di CI TA s.r.l.
(società leader del gruppo, sotto la quale si collocavano tutte le società operative che la componevano), con l'impegno del fiduciante di procedere al trasferimento delle stesse a se' medesimo o a persona da lui designata, non appena si fosse completata l'apertura di tutti i conti correnti della società;
- i beni oggetto dell'intestazione fiduciaria (una quota di nominali di € 10.000,00, pari al 100 % del capitale di € 10.000,00 della CI TA s.r.l.) erano restati di esclusiva proprietà del fiduciante, essendo il mandato conferito senza rappresentanza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1705 c.c. e a mero titolo gratuito ( art. 3, n. 14);
- la responsabilità del fiduciario era regolamentata dall'art. 1218 c.c., per l'adempimento delle obbligazioni e dall'art. 1710 c.c. per l'adempimento del mandato (art. 3, n. 16).; - il Sig. veva sottoscritto il mandato anche ai sensi dell'art. 1988 c.c., obbligandosi a dispensare esso CP_1
istante dall'onere di provare il rapporto fondamentale, essendo l'intestazione fiduciaria delle quote di
CI TA s.r.l. presunta fino a prova contraria (art. 4);
- ai sensi del successivo art. 5, il Sig. anche agli effetti di cui all'art. 2932 c.c., CP_1
si era obbligato a trasferire le ridette quote, senza alcuna eccezione e contestazione, a semplice richiesta, senza eccepire anche ragioni di suoi eventuali e ipotetici crediti, di qualsiasi importo, a favore del fiduciante o di persona da lui indicata, entro e non oltre sette giorni dalla richiesta;
- in difetto esso esponente era autorizzato, sempre ai sensi dell'art. 2932 c.c., a procedere esecutivamente per l'intestazione delle quote;
- Il fiduciario aveva assunto quindi l'obbligo di operare per la conservazione del patrimonio sociale, secondo le istruzioni impartite dal fiduciante, il quale aveva potestà dominicale sulle partecipazioni ed avrebbe potuto ordinarne la re-intestazione, la restituzione o il trasferimento ad altro fiduciario o a terzi in qualunque momento, senza possibilità per il fiduciario di opporre alcuna eccezione;
- in data 03 Marzo 2023 esso attore aveva chiesto al Sig. di cedere il 90 % CP_1 del capitale di CI TA s.r.l., intestataria di tutte le società presenti al momento del conferimento del mandato fiduciario, a nominativo che il fiduciante avrebbe indicato entro sette giorni, con atto a rogito del
Notaio di Roma, il qual ultimo avrebbe contattato il fiduciario per concordare la data della Persona_1
stipula, non appena ricevuta l'indicazione del nominativo del cessionario;
- il Sig. con comunicazione a mezzo PEC del 8 Marzo 2023, aveva manifestato CP_1
il rifiuto alla cessione, qualora fosse rimasto socio per il restante 10 %, violando la disposizione del mandato fiduciario che consentiva al fiduciante di ottenere a semplice richiesta la re- intestazione anche soltanto di parte delle partecipazioni intestate al convenuto;
- quest'ultimo, quindi, convocato presso lo Studio del Notaio per la sottoscrizione degli atti di Per_1
cessione, in data 16 Marzo 2023, non si era presentato chiedendo un rinvio a data da destinarsi ed omettendo di ottemperare all'ordine di re-intestazione delle quote societarie;
- successivamente il Sig. aveva compiuto una serie di atti dispositivi, sempre in spregio del mandato CP_1
ricevuto, attraverso i quali aveva mantenuto la detenzione di gran parte delle partecipazioni comprese nel
Gruppo CI TA, fatte transitare, senza tuttavia averne il potere, a entità societarie opportunamente costituite e intestate al medesimo;
- il predetto aveva inoltre, avviato una negoziazione per acconsentire alla re-intestazione, rivendicando, tuttavia, somme di denaro e prestazioni non dovutegli.;
- in particolare, tra il mese di Marzo e di Luglio dell'anno 2023, il Sig. veva posto poneva in essere i CP_1 seguenti atti dispositivi:
- Il 13 Marzo 2023 aveva venduto il 99 % del capitale della , oggetto del Parte_2
Mandato Fiduciario, dalla CI TA s.r.l. ad una società di proprietà del convenuto, la Controparte_3
priva di patrimonio e con un capitale versato di soli € 2.900,00, avente, come oggetto
[...]
sociale la “consulenza per le imprese e l'organizzazione di eventi”;
- sempre in data 13 Marzo 2023 il Sig. aveva venduto il 98 % del capitale CP_1 di compresa nel mandato fiduciario, dalla CI TA s.r.l. alla Controparte_4 Controparte_3
nonché il 100 % del capitale de , compresa nel Mandato fiduciario, dalla
[...] Controparte_5
CI TA s.r.l. alla CP_3 Controparte_3
- possedeva, all'epoca, partecipazioni nella Grand Hotel Sole s.r.l., proprietaria di un albergo Controparte_5
sito a Bologna e Sviluppo Ippodromo s.r.l., proprietaria di un terreno a Ciampino, asset che erano stati, quindi, trasferiti dal Sig. d una sua una società; CP_1
- il 30 Maggio 2023 il fiduciario aveva costituito in nome proprio la di cui Controparte_6 si era intestato il 100 % del capitale sociale di € 10.000,00 e della quale si era nominato amministratore unico a tempo indeterminato;
- il 15 giugno 2023 il Sig. aveva fatto vendere dalla CP_1 Parte_3
alla il 75 % del capitale di , con sede a Roma, Controparte_6 Controparte_7
appartenente indirettamente ad esso attore e compresa nel Mandato Fiduciario ( “Cessione ”); CP_7
- segnatamente il capitale di era pari ad € 468.000,00 Controparte_7
e la quota oggetto di cessione, pari al 75 %, corrispondeva ad € 351.000,00, cifra dichiarata quale corrispettivo corrisposto e quietanzato, ma del cui pagamento non risultava traccia;
- sempre in data 15 Giugno 2023 il Sig. aveva fatto vendere alla CP_1 Controparte_6
il 90 % del capitale della Centro Medical Center s.r.l., con sede a Pieve di Cento (BO), al valore nominale di
€ 9.000,00, cifra dichiarata corrisposta e quietanzata, ma del cui pagamento non era rinvenibile alcuna traccia;
- in pari data il Sig. aveva fatto vendere alla CP_1 Controparte_6
il 99 % del capitale della Food and Beverage Italy s.r.l., con sede a Roma, al valore nominale di € 9.900,00, cifra dichiarata corrisposta e quietanzata, ma del cui pagamento non vi erano riscontri, nonché il 100 % del capitale della Era s.r.l., con sede a Roma, al valore nominale di € 10.400,00, cifra anch'essa dichiarata corrisposta e quietanzata, ma di cui non vi sera traccia;
- la società compravenduta, la Era s.r.l., possedeva un ampio perimetro di partecipazioni e beni, soprattutto nel settore immobiliare e, in particolare, il 90 % di a sua volta proprietaria di un Parte_4
terreno a Fiumicino, oltre ad altre minori partecipazioni, collocate dal Sig. sotto la CP_1 [...]
da lui costituita, al fine di condizionare la restituzione alle illegittime richieste Controparte_6
economiche richiamate;
- quindi, il 27 giugno 2023 il Sig. aveva fatto trasferire il 99 % CP_1
della dalla alla Parte_2 Controparte_3 Controparte_6 nonché il 98 % di con sede a Roma, al valore nominale di € 9.800.00, cifra Controparte_4
dichiarata corrisposta e quietanzata, ma del cui pagamento non vi era traccia;
- il 30 Giugno 2023 il Sig. aveva fatto vendere dalla CP_1 Controparte_3
alla il 100 % di con sede a Roma, al valore nominale di € Controparte_6 CP_5
10.000,00, cifra corrisposta e quietanzata, ma anch'essa non rinvenibile;
- con la sequenza degli atti menzionati, senza poteri e senza autorizzazione del fiduciante, il convenuto aveva condotto sotto l'egida della Controparte_6 le partecipazioni floride del gruppo originario, quelle relative a società dall'attivo rilevante e non
[...] esposte a criticità finanziarie;
- subito dopo, il 03 luglio 2023 , il Sig. aveva trasferito il 100 % del capitale CP_1
di CI TA s.r.l. non ad esso istante, ma a una società dallo stesso posseduta, Controparte_8
[...]
- in data 19 Novembre 2023 esso esponente aveva replicato la revoca del mandato fiduciario, ordinando al Sig. la re-intestazione a sé delle quote CP_1 della e di tutte le società facenti parte del Gruppo, affidate Parte_3
alla sua gestione fiduciaria;
- nel predetto contesto era stato ribadito l'obbligo del fiduciario di rendere il conto, di fornire una situazione economico patrimoniale e finanziaria dettagliata della Parte_3
con aggiornamento fino all'effettiva consegna, completa dei dati economici, finanziari e patrimoniali delle società partecipate da CI TA s.r.l., al momento del conferimento del mandato fiduciario;
- la comunicazione, tuttavia, era rimasta priva di riscontro;
- con p.e.c. del 06 dicembre 2023, sottoscritta anche in proprio da esso attore, uno dei propri difensori aveva ribadito l'invito al Sig. e lo aveva diffidato CP_1 alla restituzione delle quote delle società comprese nel perimetro della CI TA s.r.l.;
- la diffida era stata riscontrata con un netto rifiuto via p.e.c. dal difensore del Sig. il 12 dicembre CP_1
2023;
- alla luce di quanto illustrato esso istante si era visto costretto a ricorrere in via cautelare dinanzi all'Ill. mo Tribunale di Roma per impedire che il Sig. anche in via interposta, venuto a conoscenza della CP_1
volontà di esso esponente di instaurare il giudizio di merito, potesse compiere altri atti dismissivi sulle partecipazioni illegittimamente alienate o sui singoli cespiti di proprietà delle partecipate;
- quindi, con ricorso depositato il 22 Marzo 2024, esso esponente aveva invocato disporsi il sequestro giudiziario ex art. 670 n. 1 cpc delle partecipazioni corrispondenti al 100 % del capitale della nell'ambito della quale erano state collocate le Controparte_6
partecipazioni detenute nelle società in origine comprese nel Mandato Fiduciario e non restituite al Controparte_ fiduciante, quali ERA s.r.l., Food and Beverage s.r.l., Controparte_4 Parte_2
Sviluppo Ippodromo s.r.l., Grand Hotel Sole s.r.l., nonché le ulteriori società da queste Controparte_7
ultime rispettivamente partecipate.
- Instaurato il contraddittorio tra le parti, l'Ill. mo Tribunale di Roma, con provvedimento dell'11 Maggio
2024 (NRG: 12222/2024), comunicato dalla cancelleria il 03 Maggio 2024, in accoglimento dell'istanza cautelare, così aveva provveduto:
“ autorizza il sequestro giudiziario delle quote di nominali di € 10.000,00, corrispondenti al 100 % del capitale della intestate formalmente Controparte_6
al Sig. nomina custode giudiziario delle quote sequestrate il Dott. , iscritto all'Albo CP_1 Persona_2
dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili di Roma, incaricato della gestione delle predette partecipazioni con l'esercizio dei relativi diritti;
fissa il termine di giorni sessanta(60) per l'introduzione del giudizio di merito” precisando che le spese di procedura, comprese quelle custodiali, sarebbero state liquidate all'atto della definizione del giudizio di prime cure;
- il sequestro era stato eseguito il 21 Maggio 2024, mediante notifica alle parti interessate ed il 24-31
Maggio 2024, mediante iscrizione nel registro delle imprese – CCIAA di Bologna, circoscrizione in cui era ubicata la sede legale della Controparte_6
- introdotto, quindi, il giudizio di merito nei termini di legge stabiliti con il provvedimento di autorizzazione del sequestro giudiziario, esso attore aveva rassegnato le seguenti conclusioni: “ A) in via principale accertare e dichiarare che il Sig. è il proprietario delle quote Parte_1
di nominali € 10.000,00, corrispondenti al 100 % del capitale della (CF e Controparte_6
P.IVA: ), con sede in Pieve di Cento (BO), Via Ponte Nuovo n. 42 (40066), iscritta al Registro P.IVA_1 delle Imprese di Bologna, numero REA BO -570846, intestate formalmente al Sig. CP_1
CF: nato a [...] il [...] e residente a [...], C.F._2
in Via del Roscetto n. 3, nonché delle quote di partecipazione al capitale delle ERA s.r.l., della
[...]
della Produzioni Eventi, della Food and Beverage s.r.l., di della Sviluppo CP_4 Controparte_5
Ippodromo s.r.l., di della Grand Hotel Sole Srl, nonché delle ulteriori società da queste Controparte_7
ultime rispettivamente partecipate, in origine partecipate da CI TA s.r.l., affidata e intestata fiduciariamente al convenuto e da quest'ultimo non restituite al fiduciante Parte_1
B) conseguentemente condannare il Sig. ex art. 2932 c.c. a re-intestare e, per l'effetto, CP_1
a sottoscrivere il contratto di cessione delle quote di nominali € 10.000,00, corrispondenti al 100 % del capitale sociale della (CF e P.IVA: ) con sede in Pieve Controparte_6 P.IVA_1
di Cento (BO), Via Ponte Nuovo n. 42 (40066), iscritta al Registro delle imprese di Bologna, numero
REA BO – 570846, intestate formalmente al Sig. CF: nato a [...] CP_1 C.F._2
il 2 settembre 1965 e residente a [...], nel cui patrimonio siano comprese anche le partecipazioni al capitale delle ERA s.r.l., della della della Food and Controparte_4 Parte_2
Beverage s.r.l., di della Sviluppo Ippodromo s.r.l., di della Grand Hotel Sole Controparte_5 Controparte_7
s.r.l., nonché delle ulteriori società da queste ultime rispettivamente partecipate;
inoltre, condannarlo a compiere tutti gli atti necessari per l'immissione dell'attore nella proprietà, nel possesso e nel pieno godimento delle quote medesime e dei diritti ad esse riferiti;
C) in subordine, per l'ipotesi non creduta che il convenuto, contraddicendo quanto da lui stesso affermato, si rivendichi proprietario delle partecipazioni nella e, Controparte_6 tramite essa, delle società alla stessa trasferite: ERA s.r.l., Produzioni Eventi, Food and Controparte_4
Beverage s.r.l., Sviluppo Ippodromo s.r.l., Grand Hotel Sole s.r.l., nonché Controparte_5 Controparte_7
delle ulteriori società da queste ultime rispettivamente partecipate, accertato e dichiarato comunque il diritto dell'attore alla restituzione delle quote di nominali € 10.000,00, corrispondenti al 100 % del capitale sociale della Controparte_6
( CF e P.IVA: ); con sede in Pieve di Cento (BO), Via Ponte Nuovo n. 42, iscritta al Registro delle P.IVA_1
Imprese di Bologna, numero REA BO 570846, intestate formalmente al Sig. CP_1
CF: nato a [...] il [...] e residente a [...], C.F._2 in quanto da quest'ultimo illegittimamente sottratte al legittimo proprietario senza averne titolo, diritto e/o potere, condannare il Sig. ex art. 2932 c.c. a restituire le quote medesime e, per l'effetto, a CP_1
sottoscrivere il corrispondente contratto di cessione, nonché tutti gli atti necessari per l'immissione dell'attore nella proprietà, nel possesso e nel pieno godimento delle quote medesime e dei diritti ad esse riferiti;
D) comunque, per le ragioni di cui in narrativa, condannare il Sig. a risarcire in favore CP_1 dell'attore il danno arrecato dai comportamenti tenuti, da quantificarsi in non meno di € 2.850.000,00
( duemilioniottocentocinquantamila /00) ovvero nella misura, anche equitativa, che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di onorari e spese di lite”.
Si costituiva il Sig. eccependo, preliminarmente, l'incompetenza del Tribunale di Roma, in CP_1
favore del Foro di Perugia, quale foro di residenza del convenuto, o, in subordine, di quello di Ferrara, nel cui distretto aveva sede la Controparte_6
Nel merito, esponeva che:
1) ai sensi dell'art. 3, punto 11, del mandato fiduciario per cui era causa, il trasferimento delle quote societarie sarebbe dovuto avvenire previo saldo di ogni altro credito del fiduciario nei confronti del fiduciante. Oggetto del mandato, invero, era soltanto il possesso del capitale di CI TA s.r.l. e non anche la sua amministrazione, già da tempo affidata ad esso convenuto;
2) la richiesta di risarcimento del danno era infondata e temeraria, in quanto la propria gestione non aveva arrecato alcun danno al patrimonio del Sig. essendo stata “ereditata” la mala gestio perpetrata Pt_1 per anni dall'attore e dai suoi familiari;
- ed infatti:
- La Era e la avevano debiti con il fisco, rispettivamente, per € 3.013.233,58 e Pt_4
per € 902.498,00;
- l'Hotel di Pieve di Cento, di cui era proprietaria la Grand Hotel Sole s.r.l., risultava gravato da una procedura esecutiva immobiliare;
- in merito alla richiesta di € 1.500.000,00 a titolo di risarcimento dei danni non era dato comprendere quali sarebbero stati i beni dei quali esso convenuto avrebbe illegittimamente disposto atteso che si era sempre dichiarato, fin dal mese di marzo dell'anno 2023, disponibile a restituire al Sig. l'intero Pt_1
capitale di prima e, in seguito, di Parte_3 Controparte_6
3) esso convenuto, in data 25.11.2024, aveva inviato via p.e.c. comunicazione al Sig. esplicitando la disponibilità a ricostituire il patrimonio Pt_1 di CI TA s.r.l., così com'era al momento della sottoscrizione del mandato fiduciario, chiedendo però di essere esonerato dalla carica di amministratore di dette società e di tutte quelle ad essa collegate;
- analoghe dichiarazioni erano state rese da esso convenuto in precedenza;
- Il 28 settembre 2023 l'Avv. Carlo Selmi aveva inviato all'Avv. Vincenzo Sinopoli (all'uopo delegato dal Sig.
un atto preliminare di cessione delle quote, frutto di un serrato confronto e di riunioni Pt_1
preparatorie, chiedendo che venisse sottoscritto per darvi adempimento;
- tuttavia la richiesta era rimasta priva di riscontro;
- il 3 luglio 2024 l'Avv. Carlo Selmi aveva inviato comunicazione al legale del Sig. Avv. Riccardo Dominici, dichiarandosi disponibile ad un incontro Pt_1 per dar seguito alle trattative avanzate con l'Avv. Sinopoli, nonché per raggiungere un accordo in tal senso;
- tale proposta era rimasta disattesa;
da ultimo, con atto del 05 settembre 2024, era stato inviato un documento per la definizione di ogni rapporto, anch'esso rimasto privo di riscontro;
- essendosi, quindi, più volte, esso convenuto dichiarato disponibile a retrocedere in tutte le società delle quali il Sig. lamentava lo spoglio, doveva Parte_3 Pt_1
ritenersi cessata la materia del contendere;
- tanto premesso e ritenuto esso convenuto rassegnava le seguenti conclusioni:
“ piaccia all'Ill. mo Giudice Adito, ogni richiesta avversaria disattesa e reietta: in via pregiudiziale di rito dichiarare l'incompetenza territoriale del Foro di Roma, in favore del Foro di
Perugia; In via principale, dichiarare la cessazione della materia del contendere, stante la manifesta e dichiarata disponibilità del Sig. i mettere all'interno di CI TA s.r.l. tutte le società di cui il Sig. CP_1
lamenta lo spoglio e che sono oggi all'interno di Parte_1 Controparte_6
in via principale rigettare in ogni caso la richiesta di danni avanzata dal Sig. poiché Parte_1 infondata e temeraria, non ravvisandosi profili di responsabilità nella gestione delle società del gruppo da parte del Sig. CP_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
Costituitesi le parti il G.I., con provvedimento del 10 Marzo 2025, accoglieva l'istanza presentata dal Sig. di decisione immediata della causa. Pt_1 Quindi, all'esito dell'istruttoria, effettuata sulla scorta delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., in data 14.03.2025 veniva fissata al 18.11.2025 l'udienza di rimessione al collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 189 cpc.
A seguito di istanza del custode, il Giudice, con ordinanza del 26 Giugno 2025, autorizzava la partecipazione dell'intestatario formale, Sig. e del ricorrente, Sig. CP_1 Parte_1
alle convocande assemblee della autorizzando i predetti ad esprimere il Controparte_6
voto unicamente sui punti all'ordine del giorno, ovvero:
1) la ricapitalizzazione di attesa la perdita integrale del capitale sociale;
CP_9
2) la destinazione di un congruo apporto di capitale alla Era s.r.l., al fine di scongiurare l'apertura della liquidazione giudiziale in danno di quest'ultima;
- con ricorso del 22/10/2025, il Sig. chiedeva al Tribunale l'estensione Pt_1
del sequestro giudiziario delle quote di nominali € 10.000,00, corrispondenti al 100 % del capitale della intestate formalmente al sig. sulle nuove quote Controparte_6 CP_1
emesse a seguito di ricapitalizzazione della società, in capo al Sig. con verbale di assemblea straordinaria del 16 ottobre 2025; CP_1
- con molteplici condotte, invero, il Sig. aveva, medio tempore, provveduto a sostituire CP_1 gli amministratori di Era SRL, CF e p. IVA: P.IVA_2 Parte_4
CF: ; P.IVA: ; P.I: , nominati P.IVA_3 P.IVA_4 CP_5 P.IVA_5
dal custode, su autorizzazione del Giudice e sottoposte, anch'esse, a sequestro;
- il convenuto aveva, quindi, compiuto una serie di atti dismissivi del patrimonio del Sig. ( da ultimo, con atto del 28/10/2025 di cessione delle quote Pt_1
della l'intero capitale sociale di € 10.000.00 era stato trasferito alla Controparte_6 [...]
di cui era Amministratore pro-tempore il convenuto); Controparte_3
-per tali motivi, il Sig. aveva chiesto al Giudice designato del Tribunale di Roma che lo stesso, Pt_1
inaudita altera parte, volesse:
A) disporre l'estensione del sequestro giudiziario adottato l'11 Maggio 2024 alle nuove quote di nominali
€ 10.000,00, corrispondenti al 100 % del capitale della ( CF e P.IVA: Controparte_6
), con sede in Pieve di Cento (BO), via Ponte Nuovo n. 42, iscritta al Registro delle imprese P.IVA_1
di Bologna, numero REA BO 570846, intestate formalmente al Sig. CF: CP_1 C.F._2
nato a [...] il 2 settembre del 1965 e residente a [...], come da verbale di assemblea straordinaria del 16/10/2025, a rogito notaio di Roma Persona_3 Rep n. 8495 Racc. N. 5519 e trasferite con atto del 28/10/2025 alla Controparte_3
con sede a Perugia (PG) via del Roscetto n. 3, CF e P.IVA: , in persona
[...] P.IVA_6 del proprio rappresentante legale signor;
del 100 % del capitale di CP_1 Parte_3 del 99 % di Food and Beverage s.r.l.; del 98 % di del 99 % di Controparte_4 Parte_2
del 100 % di Era s.r.l.; del 100 % di Gruppo Europa Resort s.r.l.; del 100 %
[...]
C di del 100 % di del 100 % di del 100 % Controparte_7 Parte_5 CP_5
di Grand Hotel Sole s.r.l.; del 100 % di Sviluppo Ippodromo s.r.l.
(partecipata tramite la controllata;
del 90 % di partecipata tramite la controllata Controparte_5 Parte_4
Era s.r.l., del 100 % di Cento Medical Center s.r.l.;
B) di disporre la nomina del custode giudiziario”.
Il Giudice designato aveva fissato l'udienza al 4 novembre 2025 per la discussione dell'istanza presentata dal Sig. concedendo termine sino al 30 ottobre 2025, per la notificazione alla controparte Pt_1
ed al custode giudiziario.
A seguito dell'udienza del 4.11.2025 era concessa l'estensione del provvedimento cautelare, dapprima inaudita altera parte e, successivamente, con conferma del decreto.
Indi la causa era trattenuta in decisione alla udienza del 18.11.2025 sulla scorta degli scritti conclusivi di cui all'art. 189 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale deve essere disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale del foro adito per essere- asseritamente- competente quello di Perugia, in quanto fondata sull'erroneo presupposto secondo cui il contratto di mandato fiduciario non costituirebbe oggetto del presente giudizio.
Secondo la tesi del convenuto, infatti, il contratto de quo avrebbe esaurito la propria efficacia nel mese di novembre dell'anno 2023, allorquando il Sig. avrebbe provveduto a re-intestare al Sig. le CP_1 Pt_1
quote di CI TA s.r.l..
Ne conseguirebbe che la richiesta dell'attore di essere riconosciuto titolare delle quote della
[...]
prescinderebbe dalla sottoscrizione del mandato fiduciario con la conseguenza della Controparte_6
inapplicabilità del foro elettivo( Roma) dovendo, alternativamente, fruirsi del foro di residenza del convenuto ( Perugia), o del foro in cui ha sede la Pieve di Cento, rientrante Controparte_6
nel circondario del Tribunale di Bologna).
. Deve osservarsi che, contrariamente a quanto ritenuto dal Sig. CP_1 la domanda attorea si fonda sull'inadempimento ad opera del convenuto degli obblighi assunti con il contratto di mandato fiduciario, sottoscritto in Roma in data 17 Novembre 2021.
Trova, quindi, applicazione il foro speciale prescelto dai contraenti in sede di stipulazione del contratto de quo, ovvero quello di Roma, risultando irrilevante, al fine di radicare la competenza territoriale, la circostanza per cui l'attore, in sede di scritti defensionali conclusivi, avrebbe richiesto di essere riconosciuto titolare delle quote della anziché di quelle Controparte_6
della CI TA s.r.l..
Occorre evidenziare, invero, che la è lo strumento utilizzato dal Sig. Controparte_6 CP_1
per “svuotare” la CI TA s.r.l. delle società operative appartenenti al Sig. tanto non può Pt_1
legittimare il trasferimento della competenza territoriale all'interno del circondario in cui ha sede la società dapprima denominata o di quello di residenza del convenuto.
Per contro la domanda attorea non è influenzata dalle condotte poste in essere dal Sig. (costituzione di una nuova società e trasferimento di risorse patrimoniali non autorizzate dal CP_1 mandato fiduciario), restando immutata in ordine ai connotati della stessa (petitum e causa petendi), traenti origine dal contratto fiduciario a monte.
Deve, pertanto, ritenersi applicabile il foro speciale scelto dai contraenti all'atto della sottoscrizione del mandato fiduciario.
Nel merito ritiene il Tribunale che la proposta domanda possa essere accolta per quanto di ragione sulla scorta dell'ordine di valutazioni di seguito compendiate:
giova evidenziare che la condotta posta in essere dal convenuto integra violazione del contratto di mandato fiduciario, stipulato in data 17 novembre 2021, per molteplici ordini di motivi:
- in primis il richiamato contegno configura inadempimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1218 c.c. e 5 del mandato, delle obbligazioni assunte di re-intestazione delle quote di al fiduciante, o a persona dallo stesso designata. Parte_3
- segnatamente, a mente dell'art. 5 del contratto de quo, il fiduciario si è obbligato a procedere al trasferimento delle quote di CI TA s.r.l.,
“senza alcuna eccezione e contestazione, a semplice richiesta, senza eccepire anche ragioni di suoi eventuali e ipotetici crediti, di qualsiasi importo, a favore del Sig. a persona da lui indicata entro e non oltre sette (7) giorni Parte_1
dalla richiesta, dinanzi al Notaio indicato dallo stesso . Parte_1
Il tenore della citata disposizione contrattuale è tale da non giustificare il rifiuto del Sig. i trasferire le quote al fiduciante, avendo il fiduciario infondatamente CP_1
subordinato l'adempimento dell'obbligazione assunta al rispetto di condizioni non previste nell'accordo ( quali la cessazione dell'incarico di amministratore della società intestata fiduciariamente).
D'altro canto il punto 11 dell'art. 3 del contratto subordina il trasferimento delle quote al fiduciante al rimborso delle spese sostenute dal fiduciario e delle commissioni maturate, nonché al saldo di ogni altro credito del fiduciario, nei confronti del fiduciante.
Il convenuto, pertanto, ben avrebbe potuto domandare il rimborso delle spese sostenute, pendente il mandato, debitamente documentate da relativa rendicontazione, sollevando domanda riconvenzionale, senza tuttavia condizionare l'atto di re-intestazione delle quote ad ultronee condizioni non previste dal contratto.
A tal proposito mette conto osservare che l'interpretazione del contratto secondo buona fede e correttezza, ai sensi dell'art. 1366 c.c., impone di coordinare l'elemento letterale dell'accordo con lo scopo pratico perseguito dalle parti, mediante la stipulazione dello stesso, ovvero con la causa concreta del negozio
(cfr. Cass. Civ. Sez. III, Sent. n° 25840 del 09.12.2014 e Cass. Civ. Sez. VI,
Ord. n° 15707 del 04 Giugno 2021 ).
Applicando tali coordinate esegetiche appare univoco che l'obiettivo perseguito dai contraenti, mediante la sottoscrizione del mandato fiduciario, fosse quello, in una prima fase temporale, di intestare le quote della CI TA s.r.l. ad un soggetto fiduciario fino a quando non si fosse risolta la questione dello sblocco dei conti correnti bancari intestati al fiduciante, non anche quello di regolamentare i rapporti di debito/credito tra i contraenti.
Del resto, a mente dell'art. 4 del contratto, il Sig. ha sottoscritto il mandato CP_1
fiduciario, anche ai sensi dell'art. 1988 c.c., obbligandosi a dispensare il Sig. dall'onere di provare il rapporto fondamentale, essendo l'intestazione Pt_1 fiduciaria delle quote di CI TA s.r.l., da parte del fiduciario, presunta fino a prova contraria.
Ne consegue che il convenuto non ha adempiuto all'obbligo di re-intestazione delle quote fiduciarie, a favore del fiduciante, non potendosi ritenere esatto adempimento quello effettuato nel mese di novembre 2023, in quanto, a quella data, la CI TA s.r.l. era divenuta una “scatola vuota”, in ragione delle condotte poste in essere dal convenuto.
In ordine a queste ultime, peraltro, viene in evidenza la violazione ad opera del Sig. delle disposizioni di cui agli art. 1705 e 1710 c. c. , disciplinanti CP_1
il mandato senza rappresentanza, in quanto le operazioni poste in essere dal medesimo, successivamente alla sottoscrizione del mandato, esulano dalle obbligazioni del mandatario senza rappresentanza.
In relazione ad ulteriore ma connesso profilo gli atti dismissivi del patrimonio compiuti dal fiduciario assumono anche rilevanza penale alla luce della più recente giurisprudenza, secondo la quale la sottrazione del patrimonio in epoca risalente rispetto all'insolvenza integra distrazione.
In particolare, la Suprema Corte, V Sez. Penale, con la sentenza n. 26115 del 3.07.2024, ha risolto la quaestio iuris se il compimento di atti di per sè legittimi
(cessione di beni immobili), da parte di una società in bonis, neanche in crisi, possa assumere rilevanza penale, a seguito della declaratoria di liquidazione giudiziale, ove gli stessi rappresentino una perdita ingiustificata del patrimonio o, comunque, abbiano natura distrattiva.
Nel rispondere al superiore quesito la Suprema Corte ha richiamato i tratti essenziali del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui all'art. 216 L. F., affermando che la norma si propone in prima battuta di punire l'elusione del patrimonio allorquando l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinando le risorse patrimoniali a finalità estranee all'attività.
Secondo l tale condotta può rivelarsi penalmente rilevante Parte_6
anche qualora gli atti distrattivi siano stati commessi quando la società non versava in stato di insolvenza, non essendo necessario provare l'esistenza di un nesso causale tra i fatti distrattivi, in qualsiasi momento commessi, ed il successivo fallimento (
Cass. S.S.U.U. Sent. n. 22474 del 31.03.2006). La pronuncia in esame risulta rilevante, ai fini del presente giudizio, nella misura in cui stabilisce alcuni principi in tema di “cash pooling” ( fattispecie che ricorre quando le società appartenenti ad un gruppo, mediante un atto negoziale sottoscritto da ciascuna di esse, accentrino in capo ad un unico soggetto giuridico la gestione di risorse finanziarie del gruppo).
In particolare, secondo la Suprema Corte, tale figura non costituisce necessariamente un atto distrattivo, a condizione che siano stati formalizzati e regolamentati i conseguenti rapporti giuridici ed economici interni al gruppo, attraverso specifiche delibere dei consigli di amministrazione delle società interessate (Cass. Pen. Sent.
n° 39139/23), da cui emergano specifici benefici, derivanti dal far parte del gruppo di imprese, per la società apparentemente “depredata”.
Diversamente il trasferimento di risorse da una società all'altra, anche facente parte dello stesso gruppo, deve qualificarsi distrazione del patrimonio.
Applicando tali coordinate interpretative al caso oggetto di indagine appare evidente che la traslazione delle società partecipate da CI TA s.r.l. alla non abbia arrecato CP_10 Controparte_6
alcun beneficio patrimoniale alla prima, destinata a divenire una “scatola vuota”, con conseguente illegittimità e valutazione della natura distrattiva degli atti di disposizione compiuti dal convenuto.
Pur volendo prescindere dalla rilevanza penalistica di tali operazioni le stesse assumono rilevanza civilistica quale palese inadempimento del mandato fiduciario, del quale compromettono la causa concreta perseguita dai contraenti, non essendo volontà del fiduciante quella di costituire una New Co, nell'ambito della quale trasferire tutte le società (e i rispettivi patrimoni immobiliari), detenute dalla società fiduciata( CI TA s.r.l.) .
Al riguardo preme evidenziare che l'istanza di decisione spedita della causa
è stata accolta sulla scorta dei seguenti rilievi:
Il presupposto per la superiore richiesta è da ravvisarsi nel raggiungimento della prova dei fatti costitutivi della domanda dell'attore, non disgiunta dalla manifesta infondatezza delle difese del convenuto.
Nella fattispecie la prova della accoglibilità della domanda attorea è desumibile sia dalle dichiarazioni rese in udienza dal Sig. sia dalla relazione CP_1 del Dott. , quale custode giudiziario, il quale ha evidenziato Persona_2
i comportamenti distrattivi del convenuto.
Quest'ultimo, infatti, all'udienza del 5 febbraio 2025, ha reso le seguenti dichiarazioni:
“ Il Dott. propone di definire la controversia, ivi compresi i segmenti di natura CP_1
cautelare, alle seguenti condizioni: immediata re-intestazione della Era s.r.l. al Sig. ed intestazione della al sig. a Pt_1 Controparte_6 CP_1
seguito dello svuotamento nella stessa di tutte le società facenti capo alla stessa, delle quali è titolare il Sig. secondo le modalità del duplice incidente Pt_1
di natura cautelare, con contestuale esonero della carica gestoria in proprio capo di tutte le società di cui è titolare il Sig. con eccezione della “scatola vuota” Pt_1
Regolamento delle spese da definirsi secondo Controparte_6
l'accordo delle parti. Rendendo tali dichiarazioni il Sig. ha riconosciuto che le CP_1
società poste sotto sequestro giudiziario sono di proprietà del Sig. Ne deriva Pt_1
l'obbligo del convenuto di provvedere al trasferimento, a favore dell'attore, delle società partecipate della cui proprietà il medesimo è titolare”.
Tali conclusioni risultano avallate da una disamina della disciplina del negozio fiduciario, che si colloca nell'ambito dell'interposizione reale, differenziandosi dall'interposizione fittizia (che presuppone la sussistenza di una simulazione).
L'intestazione fiduciaria, intesa come vendita dal fiduciante al fiduciario, ovvero come acquisto di quanto alienato da un terzo al fiduciario, sia pure con provvista erogata dal fiduciante, è, infatti, realmente voluta e pienamente efficace, differenziandosi dal negozio simulato, nel quale le parti, in realtà, non vogliono la produzione dei relativi effetti giuridici (cfr. Tribunale di Catania, n. 1290/2020).
L ha, inoltre, chiarito che il negozio fiduciario collega due Parte_6
negozi: uno, di carattere esterno, efficace verso i terzi, e l'altro di carattere interno ed obbligatorio, diretto a modificare il risultato finale del primo negozio.
In tal modo esso realizza un'interposizione reale di persona, per effetto della quale l'interposto acquista, diversamente da quanto avviene nell'ipotesi dell'interposizione fittizia o simulata, la titolarità del bene, pur essendo, in virtù di un rapporto interno con l'interponente ( generalmente di natura obbligatoria), tenuto ad osservare una determinata condotta, concordata con il fiduciante e a ritrasferire il bene a quest'ultimo o a terzi, alla scadenza di un termine o al verificarsi di una situazione che determini il venir meno del rapporto fiduciario
( cfr. Cass. Civ. Sent. n. 5507/2016).
In particolare nel rapporto fiduciario concorrono due negozi, i.e. il pactum fiduciae e il mandato senza rappresentanza, l'uno dispositivo e l'altro di natura obbligatoria, distinti ma collegati funzionalmente, ognuno dei quali produce effetti suoi propri.
In virtù di tale collegamento funzionale il negozio di carattere esterno determina il trasferimento di diritti o l'insorgenza di situazioni giuridiche in capo al fiduciario, mentre quello di carattere interno determina l'insorgenza, in capo allo stesso, dell'obbligo di ri-trasferire al fiduciante o al terzo il diritto.
Tali negozi collegati integrano una fattispecie di interposizione reale, cui sono riconducibili contratti atipici di varia natura ( intestazione fiduciaria di titoli azionari o di quote societarie), che consente all'interposto l'acquisto effettivo della titolarità, ma del pari lo obbliga, nei confronti dell'interponente, in forza del mandato senza rappresentanza, alle condotte traslative della piena titolarità, in esecuzione dei patti assunti all'interno del rapporto in questione ( cfr. Cass. Civ. Sez. I,
Sent. n° 10590 dell'08.05.2009).
In tal modo l'intestazione fiduciaria di quote o di azioni societarie genera una separazione, in ordine al bene amministrato, tra la situazione di proprietà sostanziale ( che resta in capo al fiduciante) e l'intestazione o proprietà formale, che ricade in capo al fiduciario.
Nei rapporti esterni socio reale deve considerarsi il fiduciario, che risulta l'intestatario effettivo delle quote, in quanto il pactum fiduciae assume efficacia solo nei rapporti interni, tra fiduciante e fiduciario (Tribunale di Milano, Sezione Spec. In materia di Imprese, 21.07.2015).
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale l'accordo fiduciario, avente ad oggetto il trasferimento di quote di partecipazione in una società, non richiede la forma scritta, né ad substantiam, né ad probationem (Cass. Civ., Sez. I, Sent.
N° 9139 del 19.05.2020) essendo la forma scritta necessaria soltanto per l'opponibilità
a terzi, ai sensi dell'articolo 2470 comma 2 c.c..
Conseguentemente la prova del patto fiduciario può essere offerta con ogni mezzo e non soggiace ai limiti probatori di cui all'art. 2725 c.c., né a quelli di cui agli articoli
2721 c. c e 2722 c. c. , trattandosi di un'ipotesi distinta da quella simulatoria. La prova di tale negozio, quindi, può essere resa anche per testimoni e per presunzioni ex art. 2729 c.c..
Una recente pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. Cass. SS.U.U
Sent. n. 6459/2020) ha affermato il principio secondo cui il patto fiduciario
è analogo al mandato senza rappresentanza, per cui non richiede la forma scritta ad validitatem.
Secondo la Suprema Corte, una volta provata in giudizio l'esistenza del mandato fiduciario, merita accoglimento la domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di ritrasferire, in capo al fiduciante, i beni oggetto del negozio.
La giurisprudenza di legittimità, invero, è orientata a ritenere applicabile il rimedio di cui all'art. 2932 c. c. non soltanto nelle ipotesi di contratto preliminare non seguito da quello definitivo, ma anche in qualsiasi altra fattispecie da cui sorga l'obbligazione di prestare il consenso per il trasferimento o la costituzione di un diritto, sia in relazione ad un negozio unilaterale, sia in relazione ad un atto o fatto, dai quali tale obbligo possa discendere ex lege (cfr. Cass. Civ. Sent.
n. 13216/2017 e Cass. Civ. Sent. n. 10633/2014).
Sulla scorta dei superiori rilievi, la domanda attorea ex art. 2932 c.c. di re-intestazione delle quote di nominali € 10.000,00, corrispondenti al 100 % del capitale della intestate formalmente al Sig. Controparte_6 CP_1
nel cui patrimonio siano comprese anche le partecipazioni al capitale sociale delle partecipate, appare correttamente formulata.
Tuttavia occorre considerare che, a seguito dell'assemblea straordinaria del 16 ottobre 2025, con cui, a seguito di azzeramento del capitale per perdite, è stato ricostituito l'intero capitale della le quote gravate da Controparte_6
sequestro giudiziario hanno cessato di esistere.
Tale circostanza, contrariamente a quanto ritenuto dal convenuto, non determina la cessazione della materia del contendere, ma la ontologica impossibilità di estendere il vincolo del sequestro giudiziario alle quote di nuova emissione. Secondo un consolidato orientamento ermeneutico, invero, (cfr. ex multis, Cass. Civ. Sez. II, n.
21757 del 29.07.2021), la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, ( circostanza non verificatasi nel caso de quo), potendo, al limite, residuare, un contrasto sul riparto delle spese di lite, che il Giudice deve governare secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Qualora, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assuma suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove provato, non può condurre ad una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda attorea, ad una valutazione di sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire.
Sulla scorta dei richiamati presupposti, quindi, resta fermo l'obbligo del Sig. i CP_1
re-intestare al Sig. le quote delle società controllate dalla Pt_1 [...]
e quello connesso di sottoscrivere, anche ai sensi Controparte_6
dell'art. 2932 c.c., l'atto di cessione delle quote delle società partecipate, a favore del
Sig. quale legittimo proprietario delle stesse, per esplicita ammissione del Pt_1
convenuto.
Destituita di giuridico pregio, tuttavia, risulta la domanda risarcitoria- inerente l'omesso trasferimento delle quote della CI TA s.r.l.-, in quanto sfornita di idoneo supporto probatorio.
Come noto, invero, in materia di responsabilità aquiliana, colui che agisca per ottenere il risarcimento del danno è tenuto a provare non soltanto i fatti costitutivi della propria pretesa, ma altresì la riconducibilità agli stessi del comportamento del convenuto, ovvero il nesso causale tra condotta e pregiudizio.
In presenza di un fatto storico qualificabile illecito civile ai sensi dell'art. 2043 c.c., incombe in capo alla parte danneggiata “l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva” (cfr. ex multis, in tal senso, Cass. Civ. Sent.
n. 1494/2023).
Rileva il Collegio che l'attore non abbia offerto la prova che la condotta posta in essere dal convenuto- che non concerne le modalità di gestione delle società partecipate dalla CI TA s.r.l.- abbia cagionato un pregiudizio, determinato dalla parte attrice in € 2.850.000,00 (duemilioniottocentocinquantamila euro /00), importo del quale è stato invocato il riconoscimento con criteri equitativi. Deve in definitiva evidenziarsi che:
- il Sig. il quale , a seguito dell'azzeramento del capitale della CP_1 Controparte_6 ne ha effettuato la ricapitalizzazione, ha diritto di ritenersi intestatario ( anche sostanziale) della predetta società;
il Sig. però, non può fondatamente ritenere di includere tutte le società operative della CI TA CP_1
s.r.l.( dopo averne determinato lo svuotamento) nella neo-costituita società.
Le spese di lite, comprensive di quelle del segmento cautelare, seguono la soccombenza e devono trovare liquidazione come da dispositivo.
Del pari, in osservanza del medesimo canone, saranno liquidate- nei termini di cui infra- le spese di remunerazione dell'organo custodiale all'atto del deposito della istanza di liquidazione del compenso.
PQM
Il Tribunale Civile di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara che il Sig. è il proprietario delle quote di partecipazione Parte_1 al capitale delle seguenti società: Era s.r.l., Controparte_4 Parte_2
Food and Beverage s.r.l., Sviluppo Ippodromo s.r.l., , Grand Hotel Sole s.r.l. Controparte_5 Controparte_7
nonché delle ulteriori quote della società dalle stesse partecipate;
per l'effetto, condanna il Sig. a re-intestare al Sig. CP_1 Parte_1
le quote delle seguenti società: ERA s.r.l., CF e P.IVA: ; P.IVA_2 Parte_4
CF: , P.IVA: P.IVA: P.IVA_3 P.IVA_4 Controparte_5 P.IVA_5
Sviluppo Ippodromo s.r.l., CF e P.IVA ; P.IVA_7 Parte_2
CF e P.IVA: CF e P.IVA , Food and Beverage s.r.l., P.IVA_8 Controparte_4 P.IVA_9
CF e P.IVA: , al Sig. nonché a sottoscrivere i relativi contratti P.IVA_10 Controparte_7 Parte_1
di cessione, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 2932 c.c.
Ordina la cessazione dell'efficacia del sequestro giudiziario ( anche in estensione) differendo la remunerazione dell'organo custodiale - a carico del Sig. CP_1
all'atto della proposizione della istanza di liquidazione del compenso. Condanna il Sig. al pagamento delle spese di lite, che si liquidano CP_1
in € 38.000,00 ( di cui € 8.000,00 per i segmenti cautelari ed € 30.000,00 per il presente giudizio) oltre rimborso forfettario spese generali compenso 15 %, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso il 25 novembre 2025 nella camera di consiglio del Tribunale Civile di Roma.
Il Giudice Estensore
Dott. RI NZ
Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Salvo