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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 06/02/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 6400/2023
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott.ssa Aurora La
Face, in funzione di Giudice del Lavoro, in esito all'udienza del 06.02.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 6400/2023 R.G., avente ad oggetto: “indennità di accompagnamento”;
PROMOSSO DA
, nella qualità di genitore e legale rappresentante della figlia Parte_1
minore , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Persona_1 dall'avv. Fiorentino De Leo;
- RICORRENTE -
contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti, dall'avv. Michela Foti;
- RESISTENTE-
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 13.12.2023 nella qualità di genitore Parte_1
CP_ di conveniva in giudizio l' Persona_1
Esponeva: che con verbale del 28 aprile 2022 la Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile, riconosceva che la minore si trovava, a far Persona_1
1 data dal 27 aprile 2022, in possesso delle condizioni sanitarie che legittimano il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, ai sensi delle leggi 508/88 e
18/80 e successive modificazioni ed integrazioni;
che nel caso di specie, non ricorreva alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dall'art.1 della L. 508/88 e la minore era, altresì, in possesso degli ulteriori requisiti richiesti dalla legge ai fini l'erogazione della prestazione invocata, non essendo ricoverata presso istituti di cura con retta a carico dello
CP_ Stato;
che in data 28 luglio 2023 veniva trasmessa a mezzo pec alla sede di Messina copia del modello AP70; nonostante siano ampiamente decorsi i termini di legge e sia stata inviata la documentazione richiesta ai fini della liquidazione, l' non ha, a tutt'oggi, CP_1
provveduto al pagamento della provvidenza economica invocata.
Tanto premesso chiedeva il riconoscimento del diritto al pagamento dell'indennità di accompagnamento a far dal 1 maggio 2022, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati dalle singole scadenze dei ratei fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi.
CP_ 2.- Si costituiva in giudizio l' rappresentando che aveva provveduto alla liquidazione della indennità di accompagnamento con atto del 12.12.2023 e posto in pagamento, di seguito, gli arretrati costituitisi dal 01.05.2022 al 31.12.2023, comprensivi di interessi legali, oltre le rate correnti. Sotto il diverso profilo delle spese del giudizio evidenziava che la liquidazione della prestazione era del 12.12.2023, appena pochi giorni dopo la scadenza del 120^ giorno dall'inoltro del modello AP70 avvenuta in data 28.07.2023 e in ogni caso prima della iscrizione a ruolo del giudizio de quo;
l'erogazione della prestazione, unitamente agli arretrati costituitisi tra il 01.05.2022 ed il 31.12.2023, era avvenuta conseguenzialmente dal 01.01.2024. Chiedeva pertanto la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
3.- All'udienza odierna la causa veniva discussa dalle parti e decisa mediante lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
-----------------------
4.- Con riguardo alla domanda di indennità di frequenza, riconosciuta in via amministrativa
CP_ con decorrenza 27 aprile 2022, va dato atto che l' costituendosi in giudizio ha attestato di avere provveduto alla liquidazione della prestazione in data 12.12.2023 e al pagamento degli arretrati dal 1 gennaio 2024.
Sulla base di quanto allegato e documentato dalle parti e chiesto all'udienza odierna, va dichiarata cessata la materia del contendere.
2 Come precisato in giurisprudenza, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese.”
(Cass. n. 10553 del 7.5.2009). CP_ 5.-Ne discende ulteriormente che, come richiesto da parte ricorrente, l' va condannato al pagamento degli interessi e della rivalutazione su ciascun rateo dalle singole scadenze fino al soddisfo, nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 L. 412/91.
6.- Tanto premesso, si evidenzia che parte ricorrente ha avuto riconosciuto il diritto al
CP_ pagamento della prestazione con verbale del 28 aprile 2022 e ha trasmesso all' l'Ap 70 in data 28 luglio 2023.
CP_
Ciò posto, va osservato che l' ha pagato oltre il termine di legge di 120 giorni, e precisamente in data 1 gennaio 2024.
Nel caso di specie, l' ha quindi provveduto al pagamento della prestazione dopo la CP_1
proposizione del ricorso e pertanto va condannato alle spese, secondo il principio della soccombenza virtuale.
7.- Le spese vengono liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014, modificato dal D.M.
147/2022, tenuto conto della natura, del valore della causa e dell'attività svolta, ed applicando i minimi tariffari in considerazione della semplicità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di pagamento dell'indennità di accompagnamento;
CP_ condanna l' a corrispondere a parte ricorrente gli interessi e la rivalutazione su ciascun rateo dalle singole scadenze fino al soddisfo nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 L. 412/91; CP_ condanna altresì l' a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in €
2.695,50, oltre Iva, cpa e spese generali, che distrae in favore del procuratore antistatario.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
3 Messina, 06.02.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Aurora La Face
4
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott.ssa Aurora La
Face, in funzione di Giudice del Lavoro, in esito all'udienza del 06.02.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 6400/2023 R.G., avente ad oggetto: “indennità di accompagnamento”;
PROMOSSO DA
, nella qualità di genitore e legale rappresentante della figlia Parte_1
minore , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Persona_1 dall'avv. Fiorentino De Leo;
- RICORRENTE -
contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti, dall'avv. Michela Foti;
- RESISTENTE-
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 13.12.2023 nella qualità di genitore Parte_1
CP_ di conveniva in giudizio l' Persona_1
Esponeva: che con verbale del 28 aprile 2022 la Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile, riconosceva che la minore si trovava, a far Persona_1
1 data dal 27 aprile 2022, in possesso delle condizioni sanitarie che legittimano il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, ai sensi delle leggi 508/88 e
18/80 e successive modificazioni ed integrazioni;
che nel caso di specie, non ricorreva alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dall'art.1 della L. 508/88 e la minore era, altresì, in possesso degli ulteriori requisiti richiesti dalla legge ai fini l'erogazione della prestazione invocata, non essendo ricoverata presso istituti di cura con retta a carico dello
CP_ Stato;
che in data 28 luglio 2023 veniva trasmessa a mezzo pec alla sede di Messina copia del modello AP70; nonostante siano ampiamente decorsi i termini di legge e sia stata inviata la documentazione richiesta ai fini della liquidazione, l' non ha, a tutt'oggi, CP_1
provveduto al pagamento della provvidenza economica invocata.
Tanto premesso chiedeva il riconoscimento del diritto al pagamento dell'indennità di accompagnamento a far dal 1 maggio 2022, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati dalle singole scadenze dei ratei fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi.
CP_ 2.- Si costituiva in giudizio l' rappresentando che aveva provveduto alla liquidazione della indennità di accompagnamento con atto del 12.12.2023 e posto in pagamento, di seguito, gli arretrati costituitisi dal 01.05.2022 al 31.12.2023, comprensivi di interessi legali, oltre le rate correnti. Sotto il diverso profilo delle spese del giudizio evidenziava che la liquidazione della prestazione era del 12.12.2023, appena pochi giorni dopo la scadenza del 120^ giorno dall'inoltro del modello AP70 avvenuta in data 28.07.2023 e in ogni caso prima della iscrizione a ruolo del giudizio de quo;
l'erogazione della prestazione, unitamente agli arretrati costituitisi tra il 01.05.2022 ed il 31.12.2023, era avvenuta conseguenzialmente dal 01.01.2024. Chiedeva pertanto la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
3.- All'udienza odierna la causa veniva discussa dalle parti e decisa mediante lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
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4.- Con riguardo alla domanda di indennità di frequenza, riconosciuta in via amministrativa
CP_ con decorrenza 27 aprile 2022, va dato atto che l' costituendosi in giudizio ha attestato di avere provveduto alla liquidazione della prestazione in data 12.12.2023 e al pagamento degli arretrati dal 1 gennaio 2024.
Sulla base di quanto allegato e documentato dalle parti e chiesto all'udienza odierna, va dichiarata cessata la materia del contendere.
2 Come precisato in giurisprudenza, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese.”
(Cass. n. 10553 del 7.5.2009). CP_ 5.-Ne discende ulteriormente che, come richiesto da parte ricorrente, l' va condannato al pagamento degli interessi e della rivalutazione su ciascun rateo dalle singole scadenze fino al soddisfo, nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 L. 412/91.
6.- Tanto premesso, si evidenzia che parte ricorrente ha avuto riconosciuto il diritto al
CP_ pagamento della prestazione con verbale del 28 aprile 2022 e ha trasmesso all' l'Ap 70 in data 28 luglio 2023.
CP_
Ciò posto, va osservato che l' ha pagato oltre il termine di legge di 120 giorni, e precisamente in data 1 gennaio 2024.
Nel caso di specie, l' ha quindi provveduto al pagamento della prestazione dopo la CP_1
proposizione del ricorso e pertanto va condannato alle spese, secondo il principio della soccombenza virtuale.
7.- Le spese vengono liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014, modificato dal D.M.
147/2022, tenuto conto della natura, del valore della causa e dell'attività svolta, ed applicando i minimi tariffari in considerazione della semplicità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di pagamento dell'indennità di accompagnamento;
CP_ condanna l' a corrispondere a parte ricorrente gli interessi e la rivalutazione su ciascun rateo dalle singole scadenze fino al soddisfo nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 L. 412/91; CP_ condanna altresì l' a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in €
2.695,50, oltre Iva, cpa e spese generali, che distrae in favore del procuratore antistatario.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
3 Messina, 06.02.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Aurora La Face
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