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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 04/06/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1163/2024
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, sezione prima, nelle persone dei magistrati: dott. Davide Storti PRESIDENTE dott.ssa Manuela Mari GIUDICE rel./est. dott. Lorenzo Pini GIUDICE ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente
SENTENZA nella causa n.1163/2024 R.G. (a cui è riunita la causa n.1164/2024 R.G.) promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Piercarlo Mariotti e dall'avv. Parte_1
Lucia Rossi;
RICORRENTE nei confronti di
, rappresentata e difesa dall'avv. Irene Ciani;
Controparte_1
RESISTENTE con l'intervento del
P.M. nella persona del Procuratore della Repubblica di Pesaro dott. Marco
Mescolini;
INTERVENUTO PER LEGGE
posta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti per il ricorrente come da foglio depositato il 10.3.2025
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pesaro adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione,
Pagina 1 a) In via principale: dichiarare con sentenza definitiva la separazione personale dei coniugi;
b) Rigettare la richiesta di addebito della separazione in capo al sig. Parte_1
in quanto del tutto infondata e non provata dalla sig.ra ,
[...] Controparte_1
con conseguente condanna alle relative spese di lite;
c) All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
d) Stabilire che verserà a , prima a titolo di Parte_1 Controparte_1
assegno di mantenimento poi, una volta dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, a titolo di assegno di divorzio, l'importo mensile di euro
200,00, anticipatamente ed entro il giorno 15 di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
e) Stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sè;
f) Stabilire che il genitore non collocatario potrà vedere il figlio secondo il piano genitoriale indicato nel ricorso introduttivo,
g) Stabilire che per il mantenimento ordinario del figlio, e in ragione delle circostanze menzionate, il sig. corrisponderà all'altro genitore Parte_1
entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di euro 400,00 (euro quattrocento/00), da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;
h) Stabilire che entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie espressamente concordate (mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative);
i) Stabilire che la casa coniugale sita in Colli al Metauro (PU) (61036) via Achille
Severini n. 49, di proprietà esclusiva del ricorrente, presso il quale verrà collocato il figlio minore , verrà assegnata alla madre Per_1 Controparte_1
Pagina 2 resistente nel presente giudizio, tale assegnazione verrà considerata quale componente dell'assegno di mantenimento con ogni arredo e corredo;
l) Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge.” per la convenuta come da foglio depositato il 10.3.2025
“la difesa della sig.ra insiste preliminarmente affinché, disattesa Controparte_1
ogni avversa eccezione e/o contestazione, previa revoca e/o modifica dell'ordinanza resa in data 11.11.2024, previa rimessione della causa in istruttoria, vengano ammessi tutti i mezzi di prova ritualmente formulati nella comparsa di costituzione e risposta del 4.10.2024, segnatamente:
- tutti i capitoli di prova testimoniale ivi formulati, allo stato non ammessi, con i testimoni indicati;
- gli ordini di esibizione ex art. 210 c.p.c. al sig. e alla sig.ra Parte_1
ivi richiesti;
Parte_2
- le indagini a mezzo polizia tributaria e/o guardia di finanza e/o comunque la
CTU contabile ivi richiesti.
…
Vista e ferma la sentenza non definitiva n. 778/2024 emessa dal Tribunale di
Pesaro in data 5.11.2024, pubblicata in data 11.11.2024, che ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e , con Parte_1 Controparte_1 trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del competente Comune per la dovuta annotazione, vista l'ordinanza emessa in data 11.11.2024 con cui è stata disposta la prosecuzione del giudizio,
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pesaro, contrariis rejectis, previo espletamento di tutti gli incombenti di legge:
1) pronunziare l'addebito di responsabilità della separazione in capo al marito, per la violazione dei doveri derivanti dal vincolo matrimoniale, così come descritti in atti, qui richiamati (riservata in separata sede la ulteriore richiesta per tutti i danni – alla persona, danni morali, danno biologico – subiti e subendi dalla sig.ra anche a titolo endofamiliare); CP_1
2) affidare il figlio minore in via condivisa ai genitori, con collocazione Per_1
presso la mamma nella casa già coniugale che resterà ad essa assegnata con tutti gli arredi e le suppellettili;
Pagina 3 3) disporre che il padre potrà vedere e tenere con sé con le seguenti Per_1
modalità: prima settimana, due pomeriggi a settimana, il lunedì e il mercoledì - seconda settimana: due pomeriggi a settimana, il lunedì e il mercoledì, e dal sabato mattina alla domenica sera. Tutte le restanti vacanze e periodo feriali al
50%, alternando le festività, salvo diverso accordo;
4) a sostegno del figlio minore della coppia, voglia il Tribunale nominare, ai sensi dell'art. 473-bis.26 c.p.c., un ausiliario scelto tra gli iscritti all'albo dei CTU affinché fornisca ausilio per il minore e agevoli il miglioramento delle relazioni dello stesso con i due genitori;
5) considerata la differenza di reddito, le differenti capacità lavorative patrimoniali, nonché tutto quanto dedotto in narrativa, disporre che il marito versi, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di mantenimento a favore della moglie pari ad almeno euro 3.000,00 mensili (salva diversa determinazione che risulterà congrua e dovuta in corso di causa e all'esito della istruttoria), somma soggetta a rivalutazione come per legge;
6) disporre che il padre versi alla madre collocataria per il figlio minore , Per_1
entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di mantenimento pari ad euro
1.000,00 mensili (salva diversa determinazione che risulterà congrua e dovuta in corso di causa e all'esito della istruttoria), somma soggetta a rivalutazione come per legge, oltre al 100% delle spese straordinarie, regolate come da
Protocollo adottato da questo Tribunale (ovvero nella diversa percentuale a carico del padre che verrà ritenuta di giustizia);
7) l'Assegno Unico sarà percepito integralmente dalla madre, vista la permanenza del minore prevalente con la medesima, come richiesto;
- decorso il termine previsto dalla legge e previo espletamento di ogni incombente, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in data 2.09.2006, con ogni conseguente pronuncia come per legge, alle seguenti condizioni:
1) confermare l'affidamento del figlio minore in via condivisa ai genitori, Per_1
con collocazione presso la mamma nella casa già coniugale che resterà ad essa assegnata con tutti gli arredi e le suppellettili;
2) disporre che il padre potrà vedere e tenere con sé con le seguenti Per_1
modalità: prima settimana, due pomeriggi a settimana, il lunedì e il mercoledì - seconda settimana: due pomeriggi a settimana, il lunedì e il mercoledì, e dal
Pagina 4 sabato mattina alla domenica sera. Tutte le restanti vacanze e periodo feriali al
50%, alternando le festività, salvo diverso accordo;
3) a sostegno del figlio minore della coppia, voglia il Tribunale nominare, ai sensi dell'art. 473-bis.26 c.p.c., un ausiliario scelto tra gli iscritti all'albo dei CTU affinché fornisca ausilio per il minore e agevoli il miglioramento delle relazioni dello stesso con i due genitori;
4) per tutto quanto dedotto e prodotto, valutati i criteri di legge, disporre la debenza a carico del sig. di un assegno divorzile a favore della sig.ra Parte_1 da determinarsi nella misura di € 3.000,00 mensili (salva diversa CP_1 determinazione che risulterà congrua e dovuta in corso di causa e all'esito della istruttoria), somma soggetta a rivalutazione come per legge;
5) disporre che il padre versi alla madre collocataria per il figlio minore , Per_1
entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di mantenimento pari ad euro
1.000,00 mensili (salva diversa determinazione che risulterà congrua e dovuta in corso di causa e all'esito della istruttoria), somma soggetta a rivalutazione come per legge, oltre al 100% delle spese straordinarie, regolate come da
Protocollo adottato da questo Tribunale (ovvero nella diversa percentuale a carico del padre che verrà ritenuta di giustizia);
6) l'Assegno Unico sarà percepito integralmente dalla madre, vista la permanenza del minore prevalente con la medesima, come richiesto;
- in ogni caso, rigettare ogni avversa domanda, istanza e/o richiesta, nessuna esclusa, fatta eccezione di quella sullo status;
- con ordine al competente Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle necessarie annotazioni.
- il tutto con vittoria delle spese di giudizio.
Salvo e riservato quant'altro.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.6.2024 ha promosso nei confronti Parte_1
della coniuge il presente giudizio cumulativo di separazione e Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio, rubricato al n.1163/2024 RG.
Nella stessa data ha promosso nei confronti di Controparte_1 Parte_1
la causa di separazione rubricata al n.1164/2024 RG.
I due procedimenti sono stati riuniti.
In data 5.11.2024 si è svolta l'udienza di comparizione personale dei coniugi.
Pagina 5 Non essendovi possibilità di riconciliazione, con sentenza parziale n.778/2024 è stata pronunciata la separazione.
La causa è stata istruita documentalmente, tramite assunzione di prove orali e ordine di esibizione di documentazione bancaria. Viene confermata in questa sede l'ordinanza istruttoria dell'11.11.2024.
Ciò premesso, il Collegio osserva quanto segue.
- Risulta dagli atti e dai documenti che (nato a [...] nel 1974) Parte_1
e (nata a [...] nel 1979) hanno contratto matrimonio il Controparte_1
2.9.2006 a Fano (doc. 1 del ricorrente). La coppia ha avuto un figlio, , Per_1 nato il [...]. L'ultima residenza familiare comune è stata fissata a Colli al
Metauro, in un immobile di proprietà di . Parte_1
La convenuta ha chiesto che la separazione sia addebitata al Controparte_1 coniuge per violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale. Il ricorrente Parte_1 ha contestato l'esistenza dei presupposti per l'addebito.
[...]
È opportuno ricordare che la parte che avanza domanda di addebito della separazione ha l'onere di allegare e dimostrare non solo la violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio, ma anche il rapporto eziologico tra la suddetta violazione e la fine del matrimonio.
Nel caso di specie l'onere probatorio non può dirsi assolto.
È pacifico che già all'inizio di settembre 2023 – precisamente il giorno dell'anniversario di matrimonio - comunicava alla moglie la sua Parte_1
decisione di separarsi;
reagiva negativamente, non Controparte_1
condividendo la scelta del marito.
La convenuta ha sostenuto che la causa della crisi coniugale vada individuata nella relazione extraconiugale che il ricorrente ha allacciato con una collega di lavoro, documentata da una agenzia investigativa. Tuttavia va osservato che i rapporti della agenzia investigativa sono di luglio 2024 e settembre 2024, cioè successivi al deposito del ricorso per separazione (doc. 2 della convenuta). Le due relazioni investigative riguardano un periodo di parecchi mesi posteriore - quasi un anno dopo - rispetto al momento in cui comunicò alla Parte_1
moglie che era sua intenzione separarsi. Le prove testimoniali assunte nel corso del processo non hanno dimostrato che la relazione sentimentale di risalisse già al 2023. I testimoni (collega di Parte_1 Testimone_1
lavoro di ) e (indifferente alle parti) hanno Controparte_1 Testimone_2
Pagina 6 dichiarato di non essere informati sulla circostanza. La testimone
[...]
(in rapporti di amicizia con le parti) ha dichiarato che Tes_3 Controparte_1
le riferì che aveva scoperto che il marito la tradiva;
ha aggiunto di non ricordare quando la glielo raccontò; interrogata sull'anno, ha aggiunto che era il CP_1
2023; trattandosi di testimonianza de relato su fatti che la teste ha appreso dalla stessa convenuta, la deposizione non è idonea a provare la circostanza della violazione dell'obbligo della fedeltà coniugale e la collocazione cronologica.
La domanda di addebito non viene accolta.
- Vanno ora esaminate le domande riguardanti il figlio, , nato nel 2013. Per_1
Le parti concordano sull'affidamento congiunto e sul suo collocamento prevalente presso la madre. Concordano anche sulla assegnazione della casa familiare a , la quale vi abiterà con il figlio. Anche il calendario Controparte_1
dei tempi che il minore trascorrerà con il padre è stato definito consensualmente all'udienza del 5.11.2024: “il figlio starà con il padre a week end alternati dal sabato mattina fino alla domenica sera dopo cena e tutte le settimane per due giorni infrasettimanali – precisamente il lunedì e il mercoledì
– dall'uscita di scuola fino all'ingresso a scuola la mattina seguente, salvo diverso accordo”. Le richieste delle parti risultano conformi all'interesse del minore, pertanto il Tribunale dispone in conformità.
Per quanto riguarda le principali festività e le vacanze estive viene previsto che
- salvo diverso accordo delle parti – il figlio trascorrerà con ciascun genitore metà delle vacanze natalizie, alternando di anno in anno con un genitore e con l'altro i periodi dal 24 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
le festività di Pasqua e Lunedì dell'Angelo verranno parimenti alternate con un genitore e con l'altro; nel periodo estivo ciascun genitore terrà con sé il figlio per
15 giorni – anche non consecutivi – da concordare entro l'inizio di giugno di ogni anno.
La convenuta ha chiesto che sia nominato un ausiliario ex art.473-bis.26 c.p.c. che “fornisca ausilio al minore e agevoli il miglioramento delle relazioni dello stesso con i due genitori”. L'istanza, attualmente, non viene accolta, in quanto non risulta che il minore abbia un cattivo rapporto con i genitori.
Viceversa il rapporto tra il ricorrente e la convenuta è tuttora molto teso, in corso di causa le parti hanno manifestato la disponibilità a seguire un percorso di mediazione familiare, il percorso è iniziato, è necessario che prosegua.
Pagina 7 - Passando ad esaminare le questioni economiche, il contrasto verte sull'importo dell'assegno di mantenimento per il figlio e per (l'an Controparte_1
non è controverso). La convenuta ha chiesto un assegno di euro 1.000,00 per il figlio e di euro 3.000,00 per sè. Il ricorrente ha indicato l'importo di euro 400,00 per il figlio ed euro 200,00 per il mantenimento della moglie.
Il Collegio, valutate le esigenze del minore – all'inizio della fase adolescenziale
– la distribuzione dei tempi presso ciascun genitore e la capacità lavorativa e reddituale del padre e della madre, ritiene di quantificare a carico di Parte_1
un contributo mensile di euro 600,00 per il figlio.
[...]
Risulta dagli atti e dai documenti che , dopo aver lavorato per Parte_1 anni come dipendente, dal 2013 è socio di una impresa – Pietrelli s.r.l. - che produce articoli di carpenteria metallica leggera. Dalla visura camerale (doc.3 del ricorrente e doc.4 della convenuta) emerge che egli detiene una quota di minoranza – circa il 14% - ed è uno degli amministratori delegati della società.
L'impresa è certamente molto fiorente;
dai bilanci depositati nel fascicolo (doc.
5 della convenuta) risulta che nel 2022 ha avuto un fatturato di circa 7.000.000 di euro, con un trend in crescita dall'anno 2020, gli esercizi annuali si sono chiusi in attivo e gli utili sono stati destinati a riserva straordinaria;
alla fine del
2022 le “altre riserve” diverse dalla riserva legale ammontavano complessivamente a circa 2.700.000 euro. Gli emolumenti del ricorrente si aggirano mediamente intorno a 3.600 euro mensili, come risulta dall'estratto- conto del suo conto corrente e dalle dichiarazioni dei redditi (nel 2020, 2021,
2022 il reddito al netto dell'imposta è stato di circa 44.000; doc. 4, 5 e 6 del ricorrente); dall'estratto conto risulta anche che percepisce utili societari, seppur non distribuiti tutti gli anni sul conto: ad esempio euro 13.700 circa accreditati nell'aprile 2021, euro 5.400 circa accreditati nel marzo 2022 (doc. 12 del ricorrente). E' proprietario della casa familiare sita a Colli al Metauro, da lui acquistata accendendo un mutuo con rate di circa euro 1.000 mensili che ha finito di rimborsare nel 2022 (v. dichiarazioni rese all'udienza del 5.11.2024).
Non ha altri immobili. Dopo la separazione si è trasferito a vivere con i genitori, i quali hanno sempre fornito un aiuto nell'accudimento del nipote. ha Parte_1 manifestato il desiderio di avere un'abitazione per sé e il figlio, ma tuttora risiede con i genitori, quindi non ha costi di locazione. È pacifico che durante il matrimonio il ricorrente con il suo reddito si faceva carico del pagamento di tutte
Pagina 8 le spese familiari, incluse le utenze e il mutuo. La convenuta ha sostenuto che il marito le metteva a disposizione circa 3.000 euro al mese: i testimoni escussi su tale circostanza hanno dichiarato di non essere informati, Tes_1 ha dichiarato che “era una famiglia agiata”. Certamente la famiglia
[...]
aveva un buon tenore di vita, come si evince dalle frequenti vacanze e dalle spese correnti e voluttuarie;
dall'esame degli estratti-conto del conto corrente personale di risulta una alta capacità di spesa: sono registrati Parte_1
addebiti per pagamenti con pos, carta di credito e prelievi bancomat per un totale di alcune migliaia di euro ogni trimestre;
le uscite complessive trimestrali oscillavano tra 10.000-12.000 euro, inclusi i pagamenti di mutuo e finanziamento MW AN (doc. 12 del ricorrente).
è impiegata con contratto part-time e percepisce attualmente Controparte_1
uno stipendio di circa 1.300 euro per 13 mensilità, come documentato dall'estratto-conto del suo conto corrente personale e dalle dichiarazioni dei redditi (nel 2020 il reddito al netto dell'imposta è stato di circa 14.000, nel 2021 circa 16.000, nel 2022 poco superiore a 17.000 euro;
doc. 9 della convenuta).
Come sopra ricordato, è pacifico tra le parti che durante il matrimonio fosse a farsi carico pressochè di tutte le spese della famiglia, il che ha Parte_1
consentito alla di accantonare risparmi per un importo notevole, in CP_1
parte derivati dal suo lavoro e in parte da lasciti o donazioni della sua famiglia d'origine (dall'estratto del conto depositi del 30.9.2023 risulta che a quella data aveva investimenti per 203.000 euro;
doc. 10 della convenuta). Con questi risparmi e l'accensione di un mutuo recentemente ha acquistato un immobile di civile abitazione sito a Fano, al prezzo di euro 340.000,00; il contratto preliminare era stato stipulato già nel giugno 2023, prima che Parte_1
comunicasse alla moglie la sua decisione di separarsi (doc. 13 della convenuta), il rogito è stato firmato dalla nell'ottobre 2024 (v. CP_1 dichiarazioni rese dalla convenuta all'udienza del 5.11.2024); qualunque sarà la futura destinazione dell'immobile – sia che la convenuta decida di locarlo, di utilizzarlo per esigenze familiari o di rivenderlo - si tratta comunque di un cespite di valore. La convenuta non ha spese di locazione, perché assegnataria della casa familiare di proprietà del ricorrente.
L'AUU potrà essere incassato per intero da , in quanto genitore Controparte_1
collocatario del figlio.
Pagina 9 Valutato il quadro sopra descritto, risulta congruo prevedere che Parte_1 versi per il figlio un assegno di euro 600,00 mensili. L'importo è soggetto a
[...]
rivalutazione annuale Istat.
In considerazione della diversa capacità contributiva, le spese straordinarie del figlio - da individuare e concordare come da protocollo in materia di famiglia in uso presso questo Tribunale - saranno sostenute per il 70% dal padre e per il
30% dalla madre.
L'assegno per il mantenimento della moglie viene quantificato in euro 1.000,00 mensili. L'importo risulta adeguato a consentire alla convenuta di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio, considerate le rispettive sostanze, spese e disponibilità abitative. L'importo è soggetto a rivalutazione annuale Istat.
L'obbligo di pagamento degli assegni di mantenimento nella misura sopra fissata decorre dal novembre 2024, cioè dal momento in cui – celebrata l'udienza di comparizione personale - i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente ed è stato provvisoriamente regolato il nuovo assetto della famiglia separata.
- Il fascicolo viene rimesso sul ruolo per la decisione del divorzio, la cui pronuncia non può avvenire prima che sia decorso un anno dall'udienza di comparizione dei coniugi nella separazione. Viene fissata l'udienza come da separata ordinanza.
- Spese di causa al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella causa iscritta al n.1163/2024 R.G. (a cui è riunita la causa n.1164/2024 R.G.) promossa da
; Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
; Controparte_1
RESISTENTE con l'intervento del
P.M.;
INTERVENUTO PER LEGGE
Pagina 10 ogni altra domanda ed istanza disattesa;
premesso che in data 5.11.2024 è stata pronunciata la sentenza parziale di separazione dei coniugi;
1) rigetta la domanda di addebito avanzata da;
Controparte_1
2) il figlio minorenne è affidato congiuntamente ai genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
salvo diverso accordo dei genitori, trascorrerà con il padre i periodi specificati nella motivazione di questa sentenza;
rigetta l'istanza di nomina di un ausiliario ex art.473-bis.26 c.p.c. avanzata dalla convenuta;
sollecita e a proseguire il percorso di Parte_1 Controparte_1
mediazione familiare;
3) la casa familiare è assegnata a;
Controparte_1
4) l'AUU per il figlio potrà essere percepito interamente da;
Controparte_1
5) verserà a entro il giorno 15 di ogni mese un Parte_1 Controparte_1
assegno di euro 600,00 come contributo per il mantenimento ordinario del figlio;
l'assegno è soggetto a rivalutazione annuale Istat;
6) le spese straordinarie del figlio verranno sostenute per il 70% dal padre e per il 30% dalla madre e verranno individuate come da protocollo in materia di famiglia in uso al Tribunale;
7) verserà a per il suo mantenimento entro il Parte_1 Controparte_1
giorno 15 di ogni mese un assegno di euro 1.000,00;
l'assegno è soggetto a rivalutazione annuale Istat;
8) spese di causa al definitivo.
Pesaro, così deciso nella camera di consiglio in data 3 giugno 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Manuela Mari Davide Storti atto sottoscritto digitalmente
Pagina 11
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, sezione prima, nelle persone dei magistrati: dott. Davide Storti PRESIDENTE dott.ssa Manuela Mari GIUDICE rel./est. dott. Lorenzo Pini GIUDICE ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente
SENTENZA nella causa n.1163/2024 R.G. (a cui è riunita la causa n.1164/2024 R.G.) promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Piercarlo Mariotti e dall'avv. Parte_1
Lucia Rossi;
RICORRENTE nei confronti di
, rappresentata e difesa dall'avv. Irene Ciani;
Controparte_1
RESISTENTE con l'intervento del
P.M. nella persona del Procuratore della Repubblica di Pesaro dott. Marco
Mescolini;
INTERVENUTO PER LEGGE
posta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti per il ricorrente come da foglio depositato il 10.3.2025
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pesaro adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione,
Pagina 1 a) In via principale: dichiarare con sentenza definitiva la separazione personale dei coniugi;
b) Rigettare la richiesta di addebito della separazione in capo al sig. Parte_1
in quanto del tutto infondata e non provata dalla sig.ra ,
[...] Controparte_1
con conseguente condanna alle relative spese di lite;
c) All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
d) Stabilire che verserà a , prima a titolo di Parte_1 Controparte_1
assegno di mantenimento poi, una volta dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, a titolo di assegno di divorzio, l'importo mensile di euro
200,00, anticipatamente ed entro il giorno 15 di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
e) Stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sè;
f) Stabilire che il genitore non collocatario potrà vedere il figlio secondo il piano genitoriale indicato nel ricorso introduttivo,
g) Stabilire che per il mantenimento ordinario del figlio, e in ragione delle circostanze menzionate, il sig. corrisponderà all'altro genitore Parte_1
entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di euro 400,00 (euro quattrocento/00), da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;
h) Stabilire che entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie espressamente concordate (mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative);
i) Stabilire che la casa coniugale sita in Colli al Metauro (PU) (61036) via Achille
Severini n. 49, di proprietà esclusiva del ricorrente, presso il quale verrà collocato il figlio minore , verrà assegnata alla madre Per_1 Controparte_1
Pagina 2 resistente nel presente giudizio, tale assegnazione verrà considerata quale componente dell'assegno di mantenimento con ogni arredo e corredo;
l) Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge.” per la convenuta come da foglio depositato il 10.3.2025
“la difesa della sig.ra insiste preliminarmente affinché, disattesa Controparte_1
ogni avversa eccezione e/o contestazione, previa revoca e/o modifica dell'ordinanza resa in data 11.11.2024, previa rimessione della causa in istruttoria, vengano ammessi tutti i mezzi di prova ritualmente formulati nella comparsa di costituzione e risposta del 4.10.2024, segnatamente:
- tutti i capitoli di prova testimoniale ivi formulati, allo stato non ammessi, con i testimoni indicati;
- gli ordini di esibizione ex art. 210 c.p.c. al sig. e alla sig.ra Parte_1
ivi richiesti;
Parte_2
- le indagini a mezzo polizia tributaria e/o guardia di finanza e/o comunque la
CTU contabile ivi richiesti.
…
Vista e ferma la sentenza non definitiva n. 778/2024 emessa dal Tribunale di
Pesaro in data 5.11.2024, pubblicata in data 11.11.2024, che ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e , con Parte_1 Controparte_1 trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del competente Comune per la dovuta annotazione, vista l'ordinanza emessa in data 11.11.2024 con cui è stata disposta la prosecuzione del giudizio,
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pesaro, contrariis rejectis, previo espletamento di tutti gli incombenti di legge:
1) pronunziare l'addebito di responsabilità della separazione in capo al marito, per la violazione dei doveri derivanti dal vincolo matrimoniale, così come descritti in atti, qui richiamati (riservata in separata sede la ulteriore richiesta per tutti i danni – alla persona, danni morali, danno biologico – subiti e subendi dalla sig.ra anche a titolo endofamiliare); CP_1
2) affidare il figlio minore in via condivisa ai genitori, con collocazione Per_1
presso la mamma nella casa già coniugale che resterà ad essa assegnata con tutti gli arredi e le suppellettili;
Pagina 3 3) disporre che il padre potrà vedere e tenere con sé con le seguenti Per_1
modalità: prima settimana, due pomeriggi a settimana, il lunedì e il mercoledì - seconda settimana: due pomeriggi a settimana, il lunedì e il mercoledì, e dal sabato mattina alla domenica sera. Tutte le restanti vacanze e periodo feriali al
50%, alternando le festività, salvo diverso accordo;
4) a sostegno del figlio minore della coppia, voglia il Tribunale nominare, ai sensi dell'art. 473-bis.26 c.p.c., un ausiliario scelto tra gli iscritti all'albo dei CTU affinché fornisca ausilio per il minore e agevoli il miglioramento delle relazioni dello stesso con i due genitori;
5) considerata la differenza di reddito, le differenti capacità lavorative patrimoniali, nonché tutto quanto dedotto in narrativa, disporre che il marito versi, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di mantenimento a favore della moglie pari ad almeno euro 3.000,00 mensili (salva diversa determinazione che risulterà congrua e dovuta in corso di causa e all'esito della istruttoria), somma soggetta a rivalutazione come per legge;
6) disporre che il padre versi alla madre collocataria per il figlio minore , Per_1
entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di mantenimento pari ad euro
1.000,00 mensili (salva diversa determinazione che risulterà congrua e dovuta in corso di causa e all'esito della istruttoria), somma soggetta a rivalutazione come per legge, oltre al 100% delle spese straordinarie, regolate come da
Protocollo adottato da questo Tribunale (ovvero nella diversa percentuale a carico del padre che verrà ritenuta di giustizia);
7) l'Assegno Unico sarà percepito integralmente dalla madre, vista la permanenza del minore prevalente con la medesima, come richiesto;
- decorso il termine previsto dalla legge e previo espletamento di ogni incombente, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in data 2.09.2006, con ogni conseguente pronuncia come per legge, alle seguenti condizioni:
1) confermare l'affidamento del figlio minore in via condivisa ai genitori, Per_1
con collocazione presso la mamma nella casa già coniugale che resterà ad essa assegnata con tutti gli arredi e le suppellettili;
2) disporre che il padre potrà vedere e tenere con sé con le seguenti Per_1
modalità: prima settimana, due pomeriggi a settimana, il lunedì e il mercoledì - seconda settimana: due pomeriggi a settimana, il lunedì e il mercoledì, e dal
Pagina 4 sabato mattina alla domenica sera. Tutte le restanti vacanze e periodo feriali al
50%, alternando le festività, salvo diverso accordo;
3) a sostegno del figlio minore della coppia, voglia il Tribunale nominare, ai sensi dell'art. 473-bis.26 c.p.c., un ausiliario scelto tra gli iscritti all'albo dei CTU affinché fornisca ausilio per il minore e agevoli il miglioramento delle relazioni dello stesso con i due genitori;
4) per tutto quanto dedotto e prodotto, valutati i criteri di legge, disporre la debenza a carico del sig. di un assegno divorzile a favore della sig.ra Parte_1 da determinarsi nella misura di € 3.000,00 mensili (salva diversa CP_1 determinazione che risulterà congrua e dovuta in corso di causa e all'esito della istruttoria), somma soggetta a rivalutazione come per legge;
5) disporre che il padre versi alla madre collocataria per il figlio minore , Per_1
entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di mantenimento pari ad euro
1.000,00 mensili (salva diversa determinazione che risulterà congrua e dovuta in corso di causa e all'esito della istruttoria), somma soggetta a rivalutazione come per legge, oltre al 100% delle spese straordinarie, regolate come da
Protocollo adottato da questo Tribunale (ovvero nella diversa percentuale a carico del padre che verrà ritenuta di giustizia);
6) l'Assegno Unico sarà percepito integralmente dalla madre, vista la permanenza del minore prevalente con la medesima, come richiesto;
- in ogni caso, rigettare ogni avversa domanda, istanza e/o richiesta, nessuna esclusa, fatta eccezione di quella sullo status;
- con ordine al competente Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle necessarie annotazioni.
- il tutto con vittoria delle spese di giudizio.
Salvo e riservato quant'altro.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.6.2024 ha promosso nei confronti Parte_1
della coniuge il presente giudizio cumulativo di separazione e Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio, rubricato al n.1163/2024 RG.
Nella stessa data ha promosso nei confronti di Controparte_1 Parte_1
la causa di separazione rubricata al n.1164/2024 RG.
I due procedimenti sono stati riuniti.
In data 5.11.2024 si è svolta l'udienza di comparizione personale dei coniugi.
Pagina 5 Non essendovi possibilità di riconciliazione, con sentenza parziale n.778/2024 è stata pronunciata la separazione.
La causa è stata istruita documentalmente, tramite assunzione di prove orali e ordine di esibizione di documentazione bancaria. Viene confermata in questa sede l'ordinanza istruttoria dell'11.11.2024.
Ciò premesso, il Collegio osserva quanto segue.
- Risulta dagli atti e dai documenti che (nato a [...] nel 1974) Parte_1
e (nata a [...] nel 1979) hanno contratto matrimonio il Controparte_1
2.9.2006 a Fano (doc. 1 del ricorrente). La coppia ha avuto un figlio, , Per_1 nato il [...]. L'ultima residenza familiare comune è stata fissata a Colli al
Metauro, in un immobile di proprietà di . Parte_1
La convenuta ha chiesto che la separazione sia addebitata al Controparte_1 coniuge per violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale. Il ricorrente Parte_1 ha contestato l'esistenza dei presupposti per l'addebito.
[...]
È opportuno ricordare che la parte che avanza domanda di addebito della separazione ha l'onere di allegare e dimostrare non solo la violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio, ma anche il rapporto eziologico tra la suddetta violazione e la fine del matrimonio.
Nel caso di specie l'onere probatorio non può dirsi assolto.
È pacifico che già all'inizio di settembre 2023 – precisamente il giorno dell'anniversario di matrimonio - comunicava alla moglie la sua Parte_1
decisione di separarsi;
reagiva negativamente, non Controparte_1
condividendo la scelta del marito.
La convenuta ha sostenuto che la causa della crisi coniugale vada individuata nella relazione extraconiugale che il ricorrente ha allacciato con una collega di lavoro, documentata da una agenzia investigativa. Tuttavia va osservato che i rapporti della agenzia investigativa sono di luglio 2024 e settembre 2024, cioè successivi al deposito del ricorso per separazione (doc. 2 della convenuta). Le due relazioni investigative riguardano un periodo di parecchi mesi posteriore - quasi un anno dopo - rispetto al momento in cui comunicò alla Parte_1
moglie che era sua intenzione separarsi. Le prove testimoniali assunte nel corso del processo non hanno dimostrato che la relazione sentimentale di risalisse già al 2023. I testimoni (collega di Parte_1 Testimone_1
lavoro di ) e (indifferente alle parti) hanno Controparte_1 Testimone_2
Pagina 6 dichiarato di non essere informati sulla circostanza. La testimone
[...]
(in rapporti di amicizia con le parti) ha dichiarato che Tes_3 Controparte_1
le riferì che aveva scoperto che il marito la tradiva;
ha aggiunto di non ricordare quando la glielo raccontò; interrogata sull'anno, ha aggiunto che era il CP_1
2023; trattandosi di testimonianza de relato su fatti che la teste ha appreso dalla stessa convenuta, la deposizione non è idonea a provare la circostanza della violazione dell'obbligo della fedeltà coniugale e la collocazione cronologica.
La domanda di addebito non viene accolta.
- Vanno ora esaminate le domande riguardanti il figlio, , nato nel 2013. Per_1
Le parti concordano sull'affidamento congiunto e sul suo collocamento prevalente presso la madre. Concordano anche sulla assegnazione della casa familiare a , la quale vi abiterà con il figlio. Anche il calendario Controparte_1
dei tempi che il minore trascorrerà con il padre è stato definito consensualmente all'udienza del 5.11.2024: “il figlio starà con il padre a week end alternati dal sabato mattina fino alla domenica sera dopo cena e tutte le settimane per due giorni infrasettimanali – precisamente il lunedì e il mercoledì
– dall'uscita di scuola fino all'ingresso a scuola la mattina seguente, salvo diverso accordo”. Le richieste delle parti risultano conformi all'interesse del minore, pertanto il Tribunale dispone in conformità.
Per quanto riguarda le principali festività e le vacanze estive viene previsto che
- salvo diverso accordo delle parti – il figlio trascorrerà con ciascun genitore metà delle vacanze natalizie, alternando di anno in anno con un genitore e con l'altro i periodi dal 24 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
le festività di Pasqua e Lunedì dell'Angelo verranno parimenti alternate con un genitore e con l'altro; nel periodo estivo ciascun genitore terrà con sé il figlio per
15 giorni – anche non consecutivi – da concordare entro l'inizio di giugno di ogni anno.
La convenuta ha chiesto che sia nominato un ausiliario ex art.473-bis.26 c.p.c. che “fornisca ausilio al minore e agevoli il miglioramento delle relazioni dello stesso con i due genitori”. L'istanza, attualmente, non viene accolta, in quanto non risulta che il minore abbia un cattivo rapporto con i genitori.
Viceversa il rapporto tra il ricorrente e la convenuta è tuttora molto teso, in corso di causa le parti hanno manifestato la disponibilità a seguire un percorso di mediazione familiare, il percorso è iniziato, è necessario che prosegua.
Pagina 7 - Passando ad esaminare le questioni economiche, il contrasto verte sull'importo dell'assegno di mantenimento per il figlio e per (l'an Controparte_1
non è controverso). La convenuta ha chiesto un assegno di euro 1.000,00 per il figlio e di euro 3.000,00 per sè. Il ricorrente ha indicato l'importo di euro 400,00 per il figlio ed euro 200,00 per il mantenimento della moglie.
Il Collegio, valutate le esigenze del minore – all'inizio della fase adolescenziale
– la distribuzione dei tempi presso ciascun genitore e la capacità lavorativa e reddituale del padre e della madre, ritiene di quantificare a carico di Parte_1
un contributo mensile di euro 600,00 per il figlio.
[...]
Risulta dagli atti e dai documenti che , dopo aver lavorato per Parte_1 anni come dipendente, dal 2013 è socio di una impresa – Pietrelli s.r.l. - che produce articoli di carpenteria metallica leggera. Dalla visura camerale (doc.3 del ricorrente e doc.4 della convenuta) emerge che egli detiene una quota di minoranza – circa il 14% - ed è uno degli amministratori delegati della società.
L'impresa è certamente molto fiorente;
dai bilanci depositati nel fascicolo (doc.
5 della convenuta) risulta che nel 2022 ha avuto un fatturato di circa 7.000.000 di euro, con un trend in crescita dall'anno 2020, gli esercizi annuali si sono chiusi in attivo e gli utili sono stati destinati a riserva straordinaria;
alla fine del
2022 le “altre riserve” diverse dalla riserva legale ammontavano complessivamente a circa 2.700.000 euro. Gli emolumenti del ricorrente si aggirano mediamente intorno a 3.600 euro mensili, come risulta dall'estratto- conto del suo conto corrente e dalle dichiarazioni dei redditi (nel 2020, 2021,
2022 il reddito al netto dell'imposta è stato di circa 44.000; doc. 4, 5 e 6 del ricorrente); dall'estratto conto risulta anche che percepisce utili societari, seppur non distribuiti tutti gli anni sul conto: ad esempio euro 13.700 circa accreditati nell'aprile 2021, euro 5.400 circa accreditati nel marzo 2022 (doc. 12 del ricorrente). E' proprietario della casa familiare sita a Colli al Metauro, da lui acquistata accendendo un mutuo con rate di circa euro 1.000 mensili che ha finito di rimborsare nel 2022 (v. dichiarazioni rese all'udienza del 5.11.2024).
Non ha altri immobili. Dopo la separazione si è trasferito a vivere con i genitori, i quali hanno sempre fornito un aiuto nell'accudimento del nipote. ha Parte_1 manifestato il desiderio di avere un'abitazione per sé e il figlio, ma tuttora risiede con i genitori, quindi non ha costi di locazione. È pacifico che durante il matrimonio il ricorrente con il suo reddito si faceva carico del pagamento di tutte
Pagina 8 le spese familiari, incluse le utenze e il mutuo. La convenuta ha sostenuto che il marito le metteva a disposizione circa 3.000 euro al mese: i testimoni escussi su tale circostanza hanno dichiarato di non essere informati, Tes_1 ha dichiarato che “era una famiglia agiata”. Certamente la famiglia
[...]
aveva un buon tenore di vita, come si evince dalle frequenti vacanze e dalle spese correnti e voluttuarie;
dall'esame degli estratti-conto del conto corrente personale di risulta una alta capacità di spesa: sono registrati Parte_1
addebiti per pagamenti con pos, carta di credito e prelievi bancomat per un totale di alcune migliaia di euro ogni trimestre;
le uscite complessive trimestrali oscillavano tra 10.000-12.000 euro, inclusi i pagamenti di mutuo e finanziamento MW AN (doc. 12 del ricorrente).
è impiegata con contratto part-time e percepisce attualmente Controparte_1
uno stipendio di circa 1.300 euro per 13 mensilità, come documentato dall'estratto-conto del suo conto corrente personale e dalle dichiarazioni dei redditi (nel 2020 il reddito al netto dell'imposta è stato di circa 14.000, nel 2021 circa 16.000, nel 2022 poco superiore a 17.000 euro;
doc. 9 della convenuta).
Come sopra ricordato, è pacifico tra le parti che durante il matrimonio fosse a farsi carico pressochè di tutte le spese della famiglia, il che ha Parte_1
consentito alla di accantonare risparmi per un importo notevole, in CP_1
parte derivati dal suo lavoro e in parte da lasciti o donazioni della sua famiglia d'origine (dall'estratto del conto depositi del 30.9.2023 risulta che a quella data aveva investimenti per 203.000 euro;
doc. 10 della convenuta). Con questi risparmi e l'accensione di un mutuo recentemente ha acquistato un immobile di civile abitazione sito a Fano, al prezzo di euro 340.000,00; il contratto preliminare era stato stipulato già nel giugno 2023, prima che Parte_1
comunicasse alla moglie la sua decisione di separarsi (doc. 13 della convenuta), il rogito è stato firmato dalla nell'ottobre 2024 (v. CP_1 dichiarazioni rese dalla convenuta all'udienza del 5.11.2024); qualunque sarà la futura destinazione dell'immobile – sia che la convenuta decida di locarlo, di utilizzarlo per esigenze familiari o di rivenderlo - si tratta comunque di un cespite di valore. La convenuta non ha spese di locazione, perché assegnataria della casa familiare di proprietà del ricorrente.
L'AUU potrà essere incassato per intero da , in quanto genitore Controparte_1
collocatario del figlio.
Pagina 9 Valutato il quadro sopra descritto, risulta congruo prevedere che Parte_1 versi per il figlio un assegno di euro 600,00 mensili. L'importo è soggetto a
[...]
rivalutazione annuale Istat.
In considerazione della diversa capacità contributiva, le spese straordinarie del figlio - da individuare e concordare come da protocollo in materia di famiglia in uso presso questo Tribunale - saranno sostenute per il 70% dal padre e per il
30% dalla madre.
L'assegno per il mantenimento della moglie viene quantificato in euro 1.000,00 mensili. L'importo risulta adeguato a consentire alla convenuta di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio, considerate le rispettive sostanze, spese e disponibilità abitative. L'importo è soggetto a rivalutazione annuale Istat.
L'obbligo di pagamento degli assegni di mantenimento nella misura sopra fissata decorre dal novembre 2024, cioè dal momento in cui – celebrata l'udienza di comparizione personale - i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente ed è stato provvisoriamente regolato il nuovo assetto della famiglia separata.
- Il fascicolo viene rimesso sul ruolo per la decisione del divorzio, la cui pronuncia non può avvenire prima che sia decorso un anno dall'udienza di comparizione dei coniugi nella separazione. Viene fissata l'udienza come da separata ordinanza.
- Spese di causa al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella causa iscritta al n.1163/2024 R.G. (a cui è riunita la causa n.1164/2024 R.G.) promossa da
; Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
; Controparte_1
RESISTENTE con l'intervento del
P.M.;
INTERVENUTO PER LEGGE
Pagina 10 ogni altra domanda ed istanza disattesa;
premesso che in data 5.11.2024 è stata pronunciata la sentenza parziale di separazione dei coniugi;
1) rigetta la domanda di addebito avanzata da;
Controparte_1
2) il figlio minorenne è affidato congiuntamente ai genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
salvo diverso accordo dei genitori, trascorrerà con il padre i periodi specificati nella motivazione di questa sentenza;
rigetta l'istanza di nomina di un ausiliario ex art.473-bis.26 c.p.c. avanzata dalla convenuta;
sollecita e a proseguire il percorso di Parte_1 Controparte_1
mediazione familiare;
3) la casa familiare è assegnata a;
Controparte_1
4) l'AUU per il figlio potrà essere percepito interamente da;
Controparte_1
5) verserà a entro il giorno 15 di ogni mese un Parte_1 Controparte_1
assegno di euro 600,00 come contributo per il mantenimento ordinario del figlio;
l'assegno è soggetto a rivalutazione annuale Istat;
6) le spese straordinarie del figlio verranno sostenute per il 70% dal padre e per il 30% dalla madre e verranno individuate come da protocollo in materia di famiglia in uso al Tribunale;
7) verserà a per il suo mantenimento entro il Parte_1 Controparte_1
giorno 15 di ogni mese un assegno di euro 1.000,00;
l'assegno è soggetto a rivalutazione annuale Istat;
8) spese di causa al definitivo.
Pesaro, così deciso nella camera di consiglio in data 3 giugno 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Manuela Mari Davide Storti atto sottoscritto digitalmente
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