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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/12/2025, n. 4012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4012 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott. Vito Riccardo CERVELLI Consigliere
All'esito dell'udienza del 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 2628 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Parte_1
e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Francesca Bianchini e domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Roma via G. Mameli n. 5 Appellante/Appellata
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'avv. Loredana Leto e domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Istituto in Roma via Cesare Beccaria n. 29 Appellato/Appellante
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 9209/2023 del Tribunale di Roma pubblicata in data 19/10/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 27/11/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 1. La società premesso di aver ricevuto in data 26/06/2023 la notifica Parte_1 dell'intimazione di pagamento n. 097 2023 90471801 41 000, ed eccepita l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria nonché l'inesistenza della notificazione dei titoli e di atti interruttivi, ha agito in giudizio contro l' rassegnando le seguenti CP_1 conclusioni: “Accogliere il ricorso, dichiarando nullo, illegittimo ed inefficace il provvedimento impugnato ex art. 100 c.p.c., per effetto dell'omessa o non provata notifica, dell'intervenuta prescrizione dei diritti;
accogliere il ricorso e dichiarare nulli i titoli esattoriali impugnati per prescrizione successiva alla regolare notifica ex art. 615, comma 1 e 2, c.p.c.”.
1.1. Nella resistenza dell' il Tribunale di Roma ha così statuito: “dichiara prescritti CP_1
i crediti di cui agli avvisi di addebito 39720160014127560000, n. 39720160017622441000 e, per l'effetto, che l'Amministrazione convenuta non ha titolo per procedere ad esecuzione forzata sulla scorta di tale titolo;
rigetta per il resto CP_ l'opposizione e, per l'effetto, dichiara dovute all le somme di cui agli avvisi di addebito n. 39720170002986749000, n. 39720170020932012000, n. 39720190035979875000; Dichiara interamente compensate le spese di lite”.
1.2. Il primo giudice ha ritenuto: a) fondata l'eccezione di prescrizione con riguardo all'avviso di addebito n. 397 2016 0014127560 000, asseritamente notificato in data 30/06/2016, ed all'avviso di addebito n. 397 2016 0017622441 000, asseritamente notificato in data 21/10/2016, essendo decorso un periodo superiore al quinquennio dalla data dell'asserita notifica, in assenza di prova della notifica di atti interruttivi in epoca antecedente al 23/06/2023; b) non fondate le doglianze della società ricorrente in ordine alla notifica degli avvisi di addebito n. 397 2017 0002986749 000, n. 397 2017 0020932012 000 e n. 397 2019 0035979875 000 poiché proveniente da indirizzo PEC non inserito in pubblici elenchi;
c) inammissibile l'eccezione di prescrizione eventualmente perfezionatasi prima della notifica di tali avvisi di addebito;
d) infondata l'eccezione di prescrizione maturata successivamente alla notifica via PEC degli stessi, essendo il termine di prescrizione interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento opposta e dovendosi considerare sia la sospensione dei termini di prescrizione, prevista dall'art. 37, comma 2, d.l. n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020 (per il periodo dal 23/02/2020 al 30/06/2020) e successivamente prorogata dall'art. 11, comma 9, del d.l. n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021 (dal 01/01/2021 fino al 30/06/2021), per complessivi 311 giorni, sia della sospensione dell'attività della riscossione dal 08/03/2020 al 31/08/2021, come previsto dall'art. 68 d.l. n. 18/2020, da leggersi in combinato disposto con l'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159/2015. 2. Avverso detta pronuncia ha proposto appello lamentando Parte_1
l'erroneità della gravata sentenza per omessa pronuncia in ordine all'eccezione di prescrizione, nonché per avere il primo giudice ritenuto provata la notifica degli avvisi di addebito per il tramite di file in formato .pdf e non .eml, oltre che per aver disposto la compensazione integrale delle spese di lite pur a fronte dell'accoglimento della domanda articolata in un unico capo, seppur in misura ridotta. 2 2.1. Si è costituito in giudizio l' resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. CP_1
2.2. L' ha proposto altresì appello incidentale, lamentando l'erroneità della CP_1 gravata sentenza nella parte in cui ha dichiarato prescritti i crediti di cui all'avviso di addebito n. 397 2016 0014127560 000 ed all'avviso di addebito n. 397 2016 0017622441 000, omettendo, dopo aver respinto l'istanza di integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , di esercitare i Controparte_2 poteri officiosi ai fini dell'acquisizione di prova della notifica di successivi atti interruttivi.
2.3. Concesso termine ex art. 182, comma 2, c.p.c. alla società appellante per il rilascio della procura alle liti, depositata quindi in data 18/10/2025, all'odierna udienza la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. Ragioni di logica espositiva impongono la prioritaria trattazione dell'appello incidentale proposto dall CP_1
3.1. L'Istituto, in sostanza, premessa la regolare notifica anche degli avvisi di addebito n. 397 2016 0014127560 000 e n. 397 2016 0017622441 000, lamenta l'omesso esercizio da parte del giudice di prime cure dei poteri officiosi, con particolare riguardo all'acquisizione degli atti interruttivi della prescrizione ex art. 210 c.p.c., di competenza esclusiva dell'Agente della Riscossione, non evocato in giudizio dalla controparte.
3.2. Ritiene la Corte che non sia condivisibile la determinazione del Tribunale di non procedere all'acquisizione ex artt. 421 e 210 c.p.c. degli atti interruttivi della prescrizione in relazione alle pretese creditorie di cui agli avvisi di addebito in argomento, atteso che tale richiesta non poteva ritenersi generica ed esplorativa tenuto conto degli elementi già acquisiti in giudizio. Emergeva, difatti, dalle allegazioni dell' e dalla documentazione prodotta in giudizio, una significativa “pista CP_1 probatoria” su di un punto decisivo della controversia, ed inoltre la richiesta poteva ritenersi sufficientemente specifica tenuto conto della esclusiva competenza dell'Agenzia delle Entrate Riscossione con riguardo alla procedura esecutiva e, quindi, all'emissione degli atti interruttivi della prescrizione.
3.3. In ogni caso, a giudizio della Corte, è certamente ammissibile ed utilizzabile nel presente grado di appello la documentazione prodotta tardivamente dall' (doc. CP_1 nn. 3 e 3 bis), potendo essere disposta in grado di appello l'acquisizione di atti depositati tardivamente se indispensabili ai fini della decisione ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c. (“Nel rito del lavoro, il giudice d'appello, nell'esercizio dei suoi poteri istruttori d'ufficio, in applicazione del precetto di cui all'art. 437, comma 2, c.p.c., deve acquisire e valutare i documenti esibiti nel corso del giudizio dall'appellato, sia pure non in contestualità con il deposito della memoria di costituzione, allorquando detti documenti siano indispensabili, perché idonei a decidere in maniera definitiva la questione controversa tra le parti sulla ammissibilità del gravame” Cass. Sez. L, Ordinanza n. 11994 del 16/05/2018). Trattasi, difatti, di documenti rilevanti in termini di indispensabilità ai fini della decisione, intesa come potenziale idoneità dimostrativa in rapporto al c.d. thema probandum (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 7883 del 20/03/2019, conforme da ultimo Cass. Sez. L, Ordinanza n. 19829 del 18/07/2024). 3 3.4. Difatti, posto che deve ritenersi pacifica - in quanto non contestata in primo grado a seguito della costituzione in giudizio dell' e della produzione delle notifiche in CP_1 formato pdf - la notifica originaria degli avvisi di addebito n. 397 2016 0014127560 000 e n. 397 2016 0017622441 000, rispettivamente in data 20/06/2016 e 21/10/2016, e fermo restando che, non essendo stati impugnati tempestivamente tali avvisi, non può essere più fatta valere la prescrizione eventualmente maturata prima della notifica, il termine quinquennale di prescrizione con riguardo al periodo successivo alla notifica risulta interrotto validamente dalla notifica via PEC (in data 13/02/2020 doc. n. 3 bis), dell'intimazione di pagamento n. 097 2020 9029986722 000 (doc. n. 3), che contiene anche un riferimento specifico agli avvisi di addebito in argomento.
3.5. Ne consegue, pertanto, che, diversamente rispetto a quanto statuito dal primo giudice, la prescrizione non può ritenersi maturata neanche con riferimento agli avvisi di addebito n. 397 2016 0014127560 000 e n. 397 2016 0017622441 000, poiché, a seguito della originaria notifica, il termine risulta interrotto dapprima dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 097 2020 9029986722 000 e successivamente dall'intimazione di pagamento notificata in data 26/06/2023. 3.6. L'appello incidentale dell' è, quindi fondato e merita accoglimento. CP_1
4. Diversamente, l'appello principale proposto da deve ritenersi Parte_1 infondato.
4.1. E' infondato il primo motivo di impugnazione, che lamenta una omessa pronuncia ad opera del primo giudice in merito alla eccezione di prescrizione delle pretese creditorie dell' CP_1
4.1.1. Il Tribunale, invero, con riguardo agli avvisi di addebito n. 397 2017 0002986749 000, n. 397 2017 0020932012 000 e n. 397 2019 0035979875 000, previo accertamento della regolare notifica degli stessi via PEC (rispettivamente in data 24/07/2017, 01/12/2017 e 16/12/2019), ha espressamente argomentato in ordine all'eccezione di prescrizione sollevata con l'originario ricorso, affermando che: a) in virtù della mancata impugnazione degli avvisi di addebito in argomento nei termini di legge dalla notifica, non può più essere fatta valere la prescrizione eventualmente perfezionatasi prima della notifica medesima;
b) quanto al periodo successivo alla notifica degli avvisi di addebito, la prescrizione risulta interrotta dalla notifica dell'intimazione di pagamento opposta, perfezionatasi in data 23/06/2023, dovendosi tenere conto anche della sospensione dei termini di prescrizione, “prevista dapprima con decreto-legge n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, all'art. 37, comma 2 (per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020) e successivamente prorogata dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 (dall'1.012021 fino al 30 giugno 2021), per complessivi 311 giorni”, oltre che della sospensione dell'attività della riscossione dal 08/03/2020 al 31/08/2021 di cui all'art. 68 d.l. n. 18/2020, da leggersi in combinato disposto con l'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159/2015. 4 4.1.2. Le riportate argomentazioni del primo giudice non risultano censurate in modo specifico dal gravame, che con esse non si confronta, limitandosi a lamentare una inesistente omissione di pronuncia e ad affermare l'operatività - pacifica - del termine di prescrizione quinquennale. 4.2. Parimenti destituito di fondamento è il secondo motivo di appello, secondo cui la notifica degli avvisi di addebito non risulterebbe dimostrata, e sarebbe quindi
“inesistente”, non essendo state depositate dall' le ricevute telematiche di CP_1 accettazione e consegna in formato eml ovvero msg.
4.2.1. Diversamente, in allegato alla memoria di costituzione nel giudizio di primo grado, l' ha prodotto: a) il file in formato msg della ricevuta di avvenuta consegna CP_1 della PEC del 24/07/2017, contenente in allegato l'avviso di addebito n. 397 2017 0002986749 000 (doc. n. 3 bis); b) il file in formato msg della ricevuta di avvenuta consegna della PEC del 01/12/2017, contenente in allegato l'avviso di addebito n. 397 2017 0020932012 000 (doc. n. 4 bis); c) il file in formato msg della ricevuta di avvenuta consegna della PEC del 16/12/2019, contenente in allegato l'avviso di addebito n. 397 2019 0035979875 000 (doc. n. 5 bis).
4.2.2. Resta, pertanto, confermata la ritualità e validità della procedura di notificazione degli avvisi di addebito in argomento. 4.3. Non può, infine, trovare accoglimento il terzo motivo di impugnazione, con cui la società appellante chiede una riforma della disposta compensazione parziale delle spese di lite di primo grado, dovendosi procedere ad una revisione delle spese di lite del doppio grado di giudizio in ragione dell'intervenuto accoglimento dell'appello incidentale proposto dall CP_1
5. Le considerazioni svolte comportano, dunque, il rigetto dell'appello principale e, in parziale accoglimento dell'appello incidentale, in parziale riforma della gravata sentenza, nel resto confermata, il rigetto integrale dell'opposizione proposta da vverso l'intimazione di pagamento n. 097 2023 90471801 41 000 con Parte_1 il ricorso di primo grado.
6. Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza, atteso che, alla stregua dell'accoglimento dell'appello incidentale dell' e della conseguente CP_1 riforma della sentenza di primo grado, l'onere delle spese deve essere attribuito in ragione dell'esito complessivo della lite (cfr. da ultimo Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 33412 del 19/12/2024).
7. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo alla parte appellante principale delle condizioni processuali richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, pur se condizionata alla debenza del contributo inizialmente dovuto.
P.Q.M.
5 La Corte, decidendo sugli appelli, rigetta l'appello principale e, in accoglimento dell'appello incidentale, ed in parziale riforma della gravata sentenza, nel resto confermata, rigetta integralmente l'opposizione proposta da avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 097 2023 90471801 41 000 con il ricorso di primo grado. Condanna l pagamento in favore dell' delle spese di lite del Parte_1 CP_1 doppio grado di giudizio che liquida per il primo grado in € 1.865,00 e per il secondo grado in € 1.985,00, oltre per entrambi rimborso spese forfettarie nella misura del 15%. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 27/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
6
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott. Vito Riccardo CERVELLI Consigliere
All'esito dell'udienza del 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 2628 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Parte_1
e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Francesca Bianchini e domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Roma via G. Mameli n. 5 Appellante/Appellata
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'avv. Loredana Leto e domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Istituto in Roma via Cesare Beccaria n. 29 Appellato/Appellante
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 9209/2023 del Tribunale di Roma pubblicata in data 19/10/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 27/11/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 1. La società premesso di aver ricevuto in data 26/06/2023 la notifica Parte_1 dell'intimazione di pagamento n. 097 2023 90471801 41 000, ed eccepita l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria nonché l'inesistenza della notificazione dei titoli e di atti interruttivi, ha agito in giudizio contro l' rassegnando le seguenti CP_1 conclusioni: “Accogliere il ricorso, dichiarando nullo, illegittimo ed inefficace il provvedimento impugnato ex art. 100 c.p.c., per effetto dell'omessa o non provata notifica, dell'intervenuta prescrizione dei diritti;
accogliere il ricorso e dichiarare nulli i titoli esattoriali impugnati per prescrizione successiva alla regolare notifica ex art. 615, comma 1 e 2, c.p.c.”.
1.1. Nella resistenza dell' il Tribunale di Roma ha così statuito: “dichiara prescritti CP_1
i crediti di cui agli avvisi di addebito 39720160014127560000, n. 39720160017622441000 e, per l'effetto, che l'Amministrazione convenuta non ha titolo per procedere ad esecuzione forzata sulla scorta di tale titolo;
rigetta per il resto CP_ l'opposizione e, per l'effetto, dichiara dovute all le somme di cui agli avvisi di addebito n. 39720170002986749000, n. 39720170020932012000, n. 39720190035979875000; Dichiara interamente compensate le spese di lite”.
1.2. Il primo giudice ha ritenuto: a) fondata l'eccezione di prescrizione con riguardo all'avviso di addebito n. 397 2016 0014127560 000, asseritamente notificato in data 30/06/2016, ed all'avviso di addebito n. 397 2016 0017622441 000, asseritamente notificato in data 21/10/2016, essendo decorso un periodo superiore al quinquennio dalla data dell'asserita notifica, in assenza di prova della notifica di atti interruttivi in epoca antecedente al 23/06/2023; b) non fondate le doglianze della società ricorrente in ordine alla notifica degli avvisi di addebito n. 397 2017 0002986749 000, n. 397 2017 0020932012 000 e n. 397 2019 0035979875 000 poiché proveniente da indirizzo PEC non inserito in pubblici elenchi;
c) inammissibile l'eccezione di prescrizione eventualmente perfezionatasi prima della notifica di tali avvisi di addebito;
d) infondata l'eccezione di prescrizione maturata successivamente alla notifica via PEC degli stessi, essendo il termine di prescrizione interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento opposta e dovendosi considerare sia la sospensione dei termini di prescrizione, prevista dall'art. 37, comma 2, d.l. n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020 (per il periodo dal 23/02/2020 al 30/06/2020) e successivamente prorogata dall'art. 11, comma 9, del d.l. n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021 (dal 01/01/2021 fino al 30/06/2021), per complessivi 311 giorni, sia della sospensione dell'attività della riscossione dal 08/03/2020 al 31/08/2021, come previsto dall'art. 68 d.l. n. 18/2020, da leggersi in combinato disposto con l'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159/2015. 2. Avverso detta pronuncia ha proposto appello lamentando Parte_1
l'erroneità della gravata sentenza per omessa pronuncia in ordine all'eccezione di prescrizione, nonché per avere il primo giudice ritenuto provata la notifica degli avvisi di addebito per il tramite di file in formato .pdf e non .eml, oltre che per aver disposto la compensazione integrale delle spese di lite pur a fronte dell'accoglimento della domanda articolata in un unico capo, seppur in misura ridotta. 2 2.1. Si è costituito in giudizio l' resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. CP_1
2.2. L' ha proposto altresì appello incidentale, lamentando l'erroneità della CP_1 gravata sentenza nella parte in cui ha dichiarato prescritti i crediti di cui all'avviso di addebito n. 397 2016 0014127560 000 ed all'avviso di addebito n. 397 2016 0017622441 000, omettendo, dopo aver respinto l'istanza di integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , di esercitare i Controparte_2 poteri officiosi ai fini dell'acquisizione di prova della notifica di successivi atti interruttivi.
2.3. Concesso termine ex art. 182, comma 2, c.p.c. alla società appellante per il rilascio della procura alle liti, depositata quindi in data 18/10/2025, all'odierna udienza la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. Ragioni di logica espositiva impongono la prioritaria trattazione dell'appello incidentale proposto dall CP_1
3.1. L'Istituto, in sostanza, premessa la regolare notifica anche degli avvisi di addebito n. 397 2016 0014127560 000 e n. 397 2016 0017622441 000, lamenta l'omesso esercizio da parte del giudice di prime cure dei poteri officiosi, con particolare riguardo all'acquisizione degli atti interruttivi della prescrizione ex art. 210 c.p.c., di competenza esclusiva dell'Agente della Riscossione, non evocato in giudizio dalla controparte.
3.2. Ritiene la Corte che non sia condivisibile la determinazione del Tribunale di non procedere all'acquisizione ex artt. 421 e 210 c.p.c. degli atti interruttivi della prescrizione in relazione alle pretese creditorie di cui agli avvisi di addebito in argomento, atteso che tale richiesta non poteva ritenersi generica ed esplorativa tenuto conto degli elementi già acquisiti in giudizio. Emergeva, difatti, dalle allegazioni dell' e dalla documentazione prodotta in giudizio, una significativa “pista CP_1 probatoria” su di un punto decisivo della controversia, ed inoltre la richiesta poteva ritenersi sufficientemente specifica tenuto conto della esclusiva competenza dell'Agenzia delle Entrate Riscossione con riguardo alla procedura esecutiva e, quindi, all'emissione degli atti interruttivi della prescrizione.
3.3. In ogni caso, a giudizio della Corte, è certamente ammissibile ed utilizzabile nel presente grado di appello la documentazione prodotta tardivamente dall' (doc. CP_1 nn. 3 e 3 bis), potendo essere disposta in grado di appello l'acquisizione di atti depositati tardivamente se indispensabili ai fini della decisione ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c. (“Nel rito del lavoro, il giudice d'appello, nell'esercizio dei suoi poteri istruttori d'ufficio, in applicazione del precetto di cui all'art. 437, comma 2, c.p.c., deve acquisire e valutare i documenti esibiti nel corso del giudizio dall'appellato, sia pure non in contestualità con il deposito della memoria di costituzione, allorquando detti documenti siano indispensabili, perché idonei a decidere in maniera definitiva la questione controversa tra le parti sulla ammissibilità del gravame” Cass. Sez. L, Ordinanza n. 11994 del 16/05/2018). Trattasi, difatti, di documenti rilevanti in termini di indispensabilità ai fini della decisione, intesa come potenziale idoneità dimostrativa in rapporto al c.d. thema probandum (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 7883 del 20/03/2019, conforme da ultimo Cass. Sez. L, Ordinanza n. 19829 del 18/07/2024). 3 3.4. Difatti, posto che deve ritenersi pacifica - in quanto non contestata in primo grado a seguito della costituzione in giudizio dell' e della produzione delle notifiche in CP_1 formato pdf - la notifica originaria degli avvisi di addebito n. 397 2016 0014127560 000 e n. 397 2016 0017622441 000, rispettivamente in data 20/06/2016 e 21/10/2016, e fermo restando che, non essendo stati impugnati tempestivamente tali avvisi, non può essere più fatta valere la prescrizione eventualmente maturata prima della notifica, il termine quinquennale di prescrizione con riguardo al periodo successivo alla notifica risulta interrotto validamente dalla notifica via PEC (in data 13/02/2020 doc. n. 3 bis), dell'intimazione di pagamento n. 097 2020 9029986722 000 (doc. n. 3), che contiene anche un riferimento specifico agli avvisi di addebito in argomento.
3.5. Ne consegue, pertanto, che, diversamente rispetto a quanto statuito dal primo giudice, la prescrizione non può ritenersi maturata neanche con riferimento agli avvisi di addebito n. 397 2016 0014127560 000 e n. 397 2016 0017622441 000, poiché, a seguito della originaria notifica, il termine risulta interrotto dapprima dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 097 2020 9029986722 000 e successivamente dall'intimazione di pagamento notificata in data 26/06/2023. 3.6. L'appello incidentale dell' è, quindi fondato e merita accoglimento. CP_1
4. Diversamente, l'appello principale proposto da deve ritenersi Parte_1 infondato.
4.1. E' infondato il primo motivo di impugnazione, che lamenta una omessa pronuncia ad opera del primo giudice in merito alla eccezione di prescrizione delle pretese creditorie dell' CP_1
4.1.1. Il Tribunale, invero, con riguardo agli avvisi di addebito n. 397 2017 0002986749 000, n. 397 2017 0020932012 000 e n. 397 2019 0035979875 000, previo accertamento della regolare notifica degli stessi via PEC (rispettivamente in data 24/07/2017, 01/12/2017 e 16/12/2019), ha espressamente argomentato in ordine all'eccezione di prescrizione sollevata con l'originario ricorso, affermando che: a) in virtù della mancata impugnazione degli avvisi di addebito in argomento nei termini di legge dalla notifica, non può più essere fatta valere la prescrizione eventualmente perfezionatasi prima della notifica medesima;
b) quanto al periodo successivo alla notifica degli avvisi di addebito, la prescrizione risulta interrotta dalla notifica dell'intimazione di pagamento opposta, perfezionatasi in data 23/06/2023, dovendosi tenere conto anche della sospensione dei termini di prescrizione, “prevista dapprima con decreto-legge n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, all'art. 37, comma 2 (per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020) e successivamente prorogata dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 (dall'1.012021 fino al 30 giugno 2021), per complessivi 311 giorni”, oltre che della sospensione dell'attività della riscossione dal 08/03/2020 al 31/08/2021 di cui all'art. 68 d.l. n. 18/2020, da leggersi in combinato disposto con l'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159/2015. 4 4.1.2. Le riportate argomentazioni del primo giudice non risultano censurate in modo specifico dal gravame, che con esse non si confronta, limitandosi a lamentare una inesistente omissione di pronuncia e ad affermare l'operatività - pacifica - del termine di prescrizione quinquennale. 4.2. Parimenti destituito di fondamento è il secondo motivo di appello, secondo cui la notifica degli avvisi di addebito non risulterebbe dimostrata, e sarebbe quindi
“inesistente”, non essendo state depositate dall' le ricevute telematiche di CP_1 accettazione e consegna in formato eml ovvero msg.
4.2.1. Diversamente, in allegato alla memoria di costituzione nel giudizio di primo grado, l' ha prodotto: a) il file in formato msg della ricevuta di avvenuta consegna CP_1 della PEC del 24/07/2017, contenente in allegato l'avviso di addebito n. 397 2017 0002986749 000 (doc. n. 3 bis); b) il file in formato msg della ricevuta di avvenuta consegna della PEC del 01/12/2017, contenente in allegato l'avviso di addebito n. 397 2017 0020932012 000 (doc. n. 4 bis); c) il file in formato msg della ricevuta di avvenuta consegna della PEC del 16/12/2019, contenente in allegato l'avviso di addebito n. 397 2019 0035979875 000 (doc. n. 5 bis).
4.2.2. Resta, pertanto, confermata la ritualità e validità della procedura di notificazione degli avvisi di addebito in argomento. 4.3. Non può, infine, trovare accoglimento il terzo motivo di impugnazione, con cui la società appellante chiede una riforma della disposta compensazione parziale delle spese di lite di primo grado, dovendosi procedere ad una revisione delle spese di lite del doppio grado di giudizio in ragione dell'intervenuto accoglimento dell'appello incidentale proposto dall CP_1
5. Le considerazioni svolte comportano, dunque, il rigetto dell'appello principale e, in parziale accoglimento dell'appello incidentale, in parziale riforma della gravata sentenza, nel resto confermata, il rigetto integrale dell'opposizione proposta da vverso l'intimazione di pagamento n. 097 2023 90471801 41 000 con Parte_1 il ricorso di primo grado.
6. Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza, atteso che, alla stregua dell'accoglimento dell'appello incidentale dell' e della conseguente CP_1 riforma della sentenza di primo grado, l'onere delle spese deve essere attribuito in ragione dell'esito complessivo della lite (cfr. da ultimo Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 33412 del 19/12/2024).
7. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo alla parte appellante principale delle condizioni processuali richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, pur se condizionata alla debenza del contributo inizialmente dovuto.
P.Q.M.
5 La Corte, decidendo sugli appelli, rigetta l'appello principale e, in accoglimento dell'appello incidentale, ed in parziale riforma della gravata sentenza, nel resto confermata, rigetta integralmente l'opposizione proposta da avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 097 2023 90471801 41 000 con il ricorso di primo grado. Condanna l pagamento in favore dell' delle spese di lite del Parte_1 CP_1 doppio grado di giudizio che liquida per il primo grado in € 1.865,00 e per il secondo grado in € 1.985,00, oltre per entrambi rimborso spese forfettarie nella misura del 15%. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 27/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
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