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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. IV, sentenza 11/02/2026, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 833/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CISCA AGOSTINO CARMELO, Presidente e Relatore CAPONETTO SALVATORE, Giudice PIRUZZA FRANCESCAMARIA, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1610/2025 depositato il 03/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301C200296/2013 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301C200296/2013 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008 - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 2025/74050 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 2025/74050 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Ricorrente_1Con il ricorso in epigrafe n. 1610/2025, si opponeva all'avviso di iscrizione ipotecaria n. 2025/74050 emesso dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, limitatamente all'avviso di accertamento n. TY301C200296/2013 notificato in data 08.05.2013 , per la somma di euro 222.985,00 . Deduceva : la decadenza all'azione di riscossione e la prescrizione della pretesa tributaria. Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato.
Non si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione. Si costituiva l'Agenzia delle Entrate con controdeduzioni con cui chiedeva , in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità del ricorso ,e , nel merito, il rigetto del medesimo . Preliminarmente occorre evidenziare che la parte ricorrente ha notificato il ricorso, all'Ente Impositore , tramite PEC , in data 18.04.2025, ma dalla documentazione prodotta dalla parte resistente risulta che l'odierno atto impugnato risulta essere stato notificato , tramite PEC, alla parte ricorrente , in data 12.02.2025. Conseguentemente il ricorso nel caso in esame è da ritenersi inammissibile perché proposto oltre il termine previsto dei 60 giorni, ai sensi dell'art.21. del DLGS n.546/1992 laddove recita che” il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato” .
Invero dalla documentazione prodotta dalla parte resistente, Agenzia delle Entrate, risulta che in data 12.12.2022 è stato notificato l'avviso di intimazione n. 29620229021895033 avente ad oggetto anche l'avviso di accertamento di cui sopra. Le spese seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio che si liquidano in favore dell'Agenzia delle Entrate in complessive euro 2.500,00 oltre accessori se dovuti.
Palermo lì 06.02.2026. Il Presidente Rel.
Dott. Agostino Cisca
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CISCA AGOSTINO CARMELO, Presidente e Relatore CAPONETTO SALVATORE, Giudice PIRUZZA FRANCESCAMARIA, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1610/2025 depositato il 03/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301C200296/2013 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301C200296/2013 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008 - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 2025/74050 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 2025/74050 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Ricorrente_1Con il ricorso in epigrafe n. 1610/2025, si opponeva all'avviso di iscrizione ipotecaria n. 2025/74050 emesso dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, limitatamente all'avviso di accertamento n. TY301C200296/2013 notificato in data 08.05.2013 , per la somma di euro 222.985,00 . Deduceva : la decadenza all'azione di riscossione e la prescrizione della pretesa tributaria. Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato.
Non si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione. Si costituiva l'Agenzia delle Entrate con controdeduzioni con cui chiedeva , in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità del ricorso ,e , nel merito, il rigetto del medesimo . Preliminarmente occorre evidenziare che la parte ricorrente ha notificato il ricorso, all'Ente Impositore , tramite PEC , in data 18.04.2025, ma dalla documentazione prodotta dalla parte resistente risulta che l'odierno atto impugnato risulta essere stato notificato , tramite PEC, alla parte ricorrente , in data 12.02.2025. Conseguentemente il ricorso nel caso in esame è da ritenersi inammissibile perché proposto oltre il termine previsto dei 60 giorni, ai sensi dell'art.21. del DLGS n.546/1992 laddove recita che” il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato” .
Invero dalla documentazione prodotta dalla parte resistente, Agenzia delle Entrate, risulta che in data 12.12.2022 è stato notificato l'avviso di intimazione n. 29620229021895033 avente ad oggetto anche l'avviso di accertamento di cui sopra. Le spese seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio che si liquidano in favore dell'Agenzia delle Entrate in complessive euro 2.500,00 oltre accessori se dovuti.
Palermo lì 06.02.2026. Il Presidente Rel.
Dott. Agostino Cisca