Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. IV, sentenza 11/02/2026, n. 833
CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso per tardività

    Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché proposto oltre il termine previsto dei 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato, avvenuta in data 12.02.2025, mentre il ricorso è stato notificato in data 18.04.2025.

  • Inammissibile
    Decadenza all'azione di riscossione e prescrizione della pretesa tributaria

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività, senza esaminare il merito delle eccezioni di decadenza e prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. IV, sentenza 11/02/2026, n. 833
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 833
    Data del deposito : 11 febbraio 2026

    Testo completo