TRIB
Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/06/2025, n. 9476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9476 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1448/ 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Di Salvo Presidente
Dott. Maurizio Manzi Giudice
Dott.ssa OR ZA Giudice relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 1448 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 18.6.2024 e vertente
T R A
La C.F. , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
Signor , elettivamente domiciliato in Roma alla Via Pomponio Parte_2
Leto n. 2 presso e nello studio dell'Avv. Claudio Stronati, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
OPPONENTE
E
, C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara CP_1 C.F._1
Ippoliti del Foro di Avezzano con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Pietro Montani n. 39 come da procura in atti
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbali e atti di causa.
PREMESSO IN FATTO CHE:
in data 15 dicembre 2022, a mezzo pec, notificava alla CP_1 Parte_1 il decreto ingiuntivo, emesso in forma provvisoriamente esecutiva dal Tribunale di Roma, recante la condanna della società al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 13.740,27, oltre interessi, spese e compensi come da provvedimento;
a fondamento delle proprie pretese la NO , socia al 40% della CP_1
di cui era socio al 60% il Signor , deduceva che ad Parte_1 Parte_2 oggi la ricorrente non aveva ancora ricevuto a titolo di partecipazione agli utili, la somma di € 13.740,27; precisava la NO che, in ragione dell'approvazione del conto economico CP_1
e dello stato patrimoniale al 31.12.2021 della e di successive disposizioni Parte_1 degli organi amministrativi della stessa società, le spettavano complessivamente, € 28.557,00 a titolo di utili, corrisposti solo nella misura di € 14.816,73.
Con atto di opposizione ritualmente notificato la società eccepiva Parte_1 in via preliminare l'improponibilità della domanda in applicazione della clausola arbitrale prevista dall'art. 16 dell'Atto costitutivo della società, chiedendo revocarsi il decreto ingiuntivo;
nel merito eccepiva l'infondatezza della domanda.
nel costituirsi in giudizio rappresentava che in sede arbitrale era stata CP_1 riconosciuta la sua pretesa creditoria;
chiedeva pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere con la condanna dell'opponente al pagamento delle spese, anche del procedimento arbitrale, in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
OSSERVA IN DIRITTO
In via preliminare deve dichiararsi l'improponibilità della domanda in ragione della clausola compromissoria prevista all'art. 16 dell'atto costitutivo della Parte_1
Invero tale disposizione prevede che …tutte le controversie insorgenti tra i soci e la società o tra i soci che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale…sono devolute – salvo che non vi ostino inderogabili norme di legge – alla decisione di un arbitro nominato dal presidente dell'ordine dei commercialisti di Roma, ed, ove questi non provveda nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta di nomina, dal presidente del tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale.
L'arbitro giudicherà quale amichevole compositore, previo tentativo di conciliazione e senza obblighi di procedura;
deciderà secondo diritto con lodo impugnabile, anche a norma dell'art. 829 secondo comma c.p.c. quando abbia conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità delle delibere assembleari.
Al fine di determinare se si verta in tema di arbitrato rituale o irrituale, occorre interpretare la clausola compromissoria alla stregua dei normali canoni ermeneutici ricavabili dall'art. 1362 c.c. e, dunque, fare riferimento al dato letterale, alla comune intenzione delle parti ed al comportamento complessivo delle stesse, anche successivo alla conclusione del contratto, senza che il mancato richiamo nella clausola alle formalità dell'arbitrato rituale deponga univocamente nel senso dell'irritualità dell'arbitrato, ovvero possa essere invocato il criterio, residuale, della natura eccezionale dell'arbitrato rituale, dovendosi tenere conto delle maggiori garanzie offerte da tale forma di arbitrato quanto all'efficacia esecutiva del lodo, al regime delle impugnazioni, alle possibilità per il giudice di concedere la sospensiva. (ez. 2 - , Ordinanza n. 11313 del 10/05/2018 ).
Inoltre, la Cassazione ha costantemente evidenziato che “la differenza tra l'uno e l'altro tipo di arbitrato non può imperniarsi sul rilievo che con il primo le parti abbiano demandato agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudice, ma va ravvisata nel fatto che, nell'arbitrato rituale, le parti vogliono che si pervenga ad un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 cod. proc. civ., con l'osservanza delle regole del procedimento arbitrale, mentre nell'arbitrato irrituale esse intendono affidare all'arbitro (o agli arbitri) la soluzione di controversie (insorte o che possano insorgere in relazione a determinati rapporti giuridici) soltanto attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti stesse, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà. Ne consegue che ha natura di arbitrato irrituale quello previsto da una clausola compromissoria che enunci l'impegno delle parti di considerare il carattere definitivo e vincolante del lodo, al pari del negozio tra le parti concluso e, quindi, come espressione della propria personale volontà, restando, di contro, irrilevanti sia la previsione della vincolatività della decisione, anche se firmata solo dalla maggioranza degli arbitri, dato che pure l'arbitrato libero ammette tale modalità, in difetto di una contraria volontà delle parti, e sia la previsione di una decisione secondo diritto, senza il rispetto delle forme del codice di rito, ma nel rispetto del contraddittorio, attesa la sua compatibilità con l'arbitrato libero e il necessario rispetto anche in quest'ultimo del principio del contraddittorio, in ragione dello stretto collegamento esistente tra il principio di cui all'art. 101 cod. proc. civ. e gli art. 2, 3 e 24 Cost. ed in consonanza con l'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo”, (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7574del01/04/2011).
Nel caso di specie, la clausola arbitrale sopra citata distingue tra due tipi di controversie: quelle insorgenti tra i soci e la società o tra i soci che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, che vengono devolute ad un arbitro che giudicherà quale amichevole compositore, previo tentativo di conciliazione e senza obblighi di procedura;
ed invece quelle relative alla validità di delibere e quelle non compromettibili nelle le quali l'arbitro giudicherà secondo diritto con lodo impugnabile. Tale distinzione rende evidente che nel primo caso l'arbitro dovrà definire la controversia non con un lodo impugnabile, ma con una determinazione contrattuale che le parti si sono impegnate a rispettare a priori come estrinsecazione della propria volontà e che quindi si verta in una ipotesi di arbitrato irrituale.
3 – Ciò posto, devesi osservare che la domanda proposta riguarda indubbiamente diritti patrimoniali disponibili relativi al rapporto sociale, trattandosi di una pretesa creditoria del socio nei confronti della società, quindi la stessa ricade nella prima ipotesi considerata dalla clausola compromissoria in questione.
Come è noto, il riconoscimento della sussistenza di una clausola di arbitrato irrituale non dà luogo ad una questione di competenza, ma integra una ipotesi di rinuncia alla proponibilità della domanda rilevabile soltanto ad eccezione di parte.
Nel caso di specie, dunque, l'eccezione di compromesso, sollevata da parte opponente, determina l'improponibilità della domanda. sicchè il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara l'improponibilità della domanda;
2) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3) condanna alla rifusione, in favore della delle CP_1 Parte_1 spese di giudizio, che liquida in € 118,00 per spese, i € 2.100,00 per compensi, oltre rimborso spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17.6.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa OR ZA Dr. Giuseppe Di Salvo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Di Salvo Presidente
Dott. Maurizio Manzi Giudice
Dott.ssa OR ZA Giudice relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 1448 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 18.6.2024 e vertente
T R A
La C.F. , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
Signor , elettivamente domiciliato in Roma alla Via Pomponio Parte_2
Leto n. 2 presso e nello studio dell'Avv. Claudio Stronati, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
OPPONENTE
E
, C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara CP_1 C.F._1
Ippoliti del Foro di Avezzano con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Pietro Montani n. 39 come da procura in atti
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbali e atti di causa.
PREMESSO IN FATTO CHE:
in data 15 dicembre 2022, a mezzo pec, notificava alla CP_1 Parte_1 il decreto ingiuntivo, emesso in forma provvisoriamente esecutiva dal Tribunale di Roma, recante la condanna della società al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 13.740,27, oltre interessi, spese e compensi come da provvedimento;
a fondamento delle proprie pretese la NO , socia al 40% della CP_1
di cui era socio al 60% il Signor , deduceva che ad Parte_1 Parte_2 oggi la ricorrente non aveva ancora ricevuto a titolo di partecipazione agli utili, la somma di € 13.740,27; precisava la NO che, in ragione dell'approvazione del conto economico CP_1
e dello stato patrimoniale al 31.12.2021 della e di successive disposizioni Parte_1 degli organi amministrativi della stessa società, le spettavano complessivamente, € 28.557,00 a titolo di utili, corrisposti solo nella misura di € 14.816,73.
Con atto di opposizione ritualmente notificato la società eccepiva Parte_1 in via preliminare l'improponibilità della domanda in applicazione della clausola arbitrale prevista dall'art. 16 dell'Atto costitutivo della società, chiedendo revocarsi il decreto ingiuntivo;
nel merito eccepiva l'infondatezza della domanda.
nel costituirsi in giudizio rappresentava che in sede arbitrale era stata CP_1 riconosciuta la sua pretesa creditoria;
chiedeva pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere con la condanna dell'opponente al pagamento delle spese, anche del procedimento arbitrale, in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
OSSERVA IN DIRITTO
In via preliminare deve dichiararsi l'improponibilità della domanda in ragione della clausola compromissoria prevista all'art. 16 dell'atto costitutivo della Parte_1
Invero tale disposizione prevede che …tutte le controversie insorgenti tra i soci e la società o tra i soci che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale…sono devolute – salvo che non vi ostino inderogabili norme di legge – alla decisione di un arbitro nominato dal presidente dell'ordine dei commercialisti di Roma, ed, ove questi non provveda nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta di nomina, dal presidente del tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale.
L'arbitro giudicherà quale amichevole compositore, previo tentativo di conciliazione e senza obblighi di procedura;
deciderà secondo diritto con lodo impugnabile, anche a norma dell'art. 829 secondo comma c.p.c. quando abbia conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità delle delibere assembleari.
Al fine di determinare se si verta in tema di arbitrato rituale o irrituale, occorre interpretare la clausola compromissoria alla stregua dei normali canoni ermeneutici ricavabili dall'art. 1362 c.c. e, dunque, fare riferimento al dato letterale, alla comune intenzione delle parti ed al comportamento complessivo delle stesse, anche successivo alla conclusione del contratto, senza che il mancato richiamo nella clausola alle formalità dell'arbitrato rituale deponga univocamente nel senso dell'irritualità dell'arbitrato, ovvero possa essere invocato il criterio, residuale, della natura eccezionale dell'arbitrato rituale, dovendosi tenere conto delle maggiori garanzie offerte da tale forma di arbitrato quanto all'efficacia esecutiva del lodo, al regime delle impugnazioni, alle possibilità per il giudice di concedere la sospensiva. (ez. 2 - , Ordinanza n. 11313 del 10/05/2018 ).
Inoltre, la Cassazione ha costantemente evidenziato che “la differenza tra l'uno e l'altro tipo di arbitrato non può imperniarsi sul rilievo che con il primo le parti abbiano demandato agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudice, ma va ravvisata nel fatto che, nell'arbitrato rituale, le parti vogliono che si pervenga ad un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 cod. proc. civ., con l'osservanza delle regole del procedimento arbitrale, mentre nell'arbitrato irrituale esse intendono affidare all'arbitro (o agli arbitri) la soluzione di controversie (insorte o che possano insorgere in relazione a determinati rapporti giuridici) soltanto attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti stesse, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà. Ne consegue che ha natura di arbitrato irrituale quello previsto da una clausola compromissoria che enunci l'impegno delle parti di considerare il carattere definitivo e vincolante del lodo, al pari del negozio tra le parti concluso e, quindi, come espressione della propria personale volontà, restando, di contro, irrilevanti sia la previsione della vincolatività della decisione, anche se firmata solo dalla maggioranza degli arbitri, dato che pure l'arbitrato libero ammette tale modalità, in difetto di una contraria volontà delle parti, e sia la previsione di una decisione secondo diritto, senza il rispetto delle forme del codice di rito, ma nel rispetto del contraddittorio, attesa la sua compatibilità con l'arbitrato libero e il necessario rispetto anche in quest'ultimo del principio del contraddittorio, in ragione dello stretto collegamento esistente tra il principio di cui all'art. 101 cod. proc. civ. e gli art. 2, 3 e 24 Cost. ed in consonanza con l'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo”, (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7574del01/04/2011).
Nel caso di specie, la clausola arbitrale sopra citata distingue tra due tipi di controversie: quelle insorgenti tra i soci e la società o tra i soci che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, che vengono devolute ad un arbitro che giudicherà quale amichevole compositore, previo tentativo di conciliazione e senza obblighi di procedura;
ed invece quelle relative alla validità di delibere e quelle non compromettibili nelle le quali l'arbitro giudicherà secondo diritto con lodo impugnabile. Tale distinzione rende evidente che nel primo caso l'arbitro dovrà definire la controversia non con un lodo impugnabile, ma con una determinazione contrattuale che le parti si sono impegnate a rispettare a priori come estrinsecazione della propria volontà e che quindi si verta in una ipotesi di arbitrato irrituale.
3 – Ciò posto, devesi osservare che la domanda proposta riguarda indubbiamente diritti patrimoniali disponibili relativi al rapporto sociale, trattandosi di una pretesa creditoria del socio nei confronti della società, quindi la stessa ricade nella prima ipotesi considerata dalla clausola compromissoria in questione.
Come è noto, il riconoscimento della sussistenza di una clausola di arbitrato irrituale non dà luogo ad una questione di competenza, ma integra una ipotesi di rinuncia alla proponibilità della domanda rilevabile soltanto ad eccezione di parte.
Nel caso di specie, dunque, l'eccezione di compromesso, sollevata da parte opponente, determina l'improponibilità della domanda. sicchè il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara l'improponibilità della domanda;
2) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3) condanna alla rifusione, in favore della delle CP_1 Parte_1 spese di giudizio, che liquida in € 118,00 per spese, i € 2.100,00 per compensi, oltre rimborso spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17.6.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa OR ZA Dr. Giuseppe Di Salvo