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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 18/04/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
n. 714/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente dott. Aldo De Luca Giudice dott. Leonardo Papaleo Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 714 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avene ad oggetto: cessazione effetti civili matrimonio
TRA
, c.f. , elettivamente domiciliato in San Parte_1 C.F._1
Salvatore Telesino (Bn), al Largo Chiesa n. 5, presso lo studio dell'avv. Luigi Romano, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti, unitamente all'avv. Salvatore di Mezza
RICORRENTE
E
, c.f. , elettivamente domiciliata in Melizzano CP_1 CodiceFiscale_2
(Bn), alla via Orto San Pietro n. 46, presso lo studio dell'avv. Giovanni Sparago, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÈ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Pagina 1 - Con ricorso ritualmente depositato chiedeva al sopra intestato Tribunale Parte_1
dichiararsi cessati gli effetti del matrimonio contratto il 5.1.1989 in Benevento con CP_1
riferendo esclusivamente che dal medesimo erano nati due figli (25.9.1989)
[...] Per_1
e (4.5.1995), entrambi oramai maggiorenni ed autosufficienti. Per_2
La resistente, costituendosi tardivamente, si associava alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma richiedeva, nella misura di giustizia, un assegno a titolo di contributo per il mantenimento del secondogenito, a sua detta, non economicamente autosufficiente.
Interrogate le parti alla prima udienza, il giudice delegato, con ordinanza del 6.6.2024, revocava l'assegno di mantenimento per la prole a carico del ricorrente e, essendo la causa matura per la decisione, la rinviava per la discussione all'udienza del 20.3.2025, ove essa veniva riservata in decisione.
Il Tribunale osserva.
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda è fondata.
È, invero, provato il titolo addotto a sostegno di essa e, cioè, la sentenza di separazione del
7.5.2008, emessa dal Tribunale di Benevento. Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 l. n. 74/1987. Ricorre, perciò, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della l. 898/1970, così come modificata dall'art. 5 della citata l. n. 74/1987, e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 L. n. 898/1970.
Sul mantenimento dei figli maggiori (25.9.1989) e Persona_3 Persona_4
(4.5.1995).
Va confermata la revoca del mantenimento in favore dei figli e , disposta Per_1 Per_2
dal giudice delegato con ordinanza del 6.6.2024.
Invero, se per vi è concordia tra le parti circa il fatto che questi è divenuto Per_1
economicamente autosufficiente, lavorando a Roma come radiologo, per quanto concerne
, sarebbe stato onere della resistente, che con il figlio ha legittimazione concorrente Per_2
(Cass. nn. 25300/2013, 24316/2013), allegare e provare tempestivamente (la costituzione è, peraltro, tardiva), nonostante gli oramai quasi trent'anni, che questi studia ancora ed è impegnato in tal senso.
- Pagina 2 - Difatti, il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni: fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni (Cass. nn.
17183/2020, 27904/2021).
In particolare, “deve escludersi che l'assegno di mantenimento persegua una funzione assistenziale incondizionata dei figli maggiorenni disoccupati, di contenuto e durata illimitata, dovendo il relativo obbligo di corresponsione venire meno nel caso in cui il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica si possa ricondurre alla mancanza di un impegno effettivo verso un progetto formativo rivolto all'acquisizione di competenze professionali o dipenda esclusivamente da fattori oggettivi contingenti o strutturali legati all'andamento dell'occupazione e del mercato del lavoro. A tal fine, la valutazione delle circostanze che giustificano la cessazione di tale obbligo va effettuata dal giudice del merito caso per caso e deve fondarsi su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto” (Cass. nn. 12952/2016, 5088/2018, 22076/2022).
Nulla di tutto ciò è avvenuto, essendosi la resistente limitata a dedurre genericamente, senza fornire alcuna prova sul punto, che il figlio studia e non percepisce reddito.
Sulle spese di lite.
Tenuto conto della non opposizione alla domanda di divorzio e delle ragioni della decisione, ricorrono giusti motivi per dichiarare tra le parti interamente compensate le spese del presente giudizio.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Benevento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- Pagina 3 - 1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 5.1.1989 in
Benevento, tra (n. a Napoli il 20.1.1965) e (n. a Frasso Parte_1 CP_1
Telesino il 2.5.1962);
2. revoca l'obbligo, a carico del ricorrente, di contributo al mantenimento dei figli e Persona_3 Persona_4
3. compensa integralmente le spese di lite;
4. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Benevento per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 – Ordinamento dello Stato
Civile (atto n. 2, Parte II, Serie B, Anno 1989).
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 20.3.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Leonardo Papaleo
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Ilaria Romano
L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M.
15 ottobre 2012, n. 209.
- Pagina 4 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente dott. Aldo De Luca Giudice dott. Leonardo Papaleo Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 714 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avene ad oggetto: cessazione effetti civili matrimonio
TRA
, c.f. , elettivamente domiciliato in San Parte_1 C.F._1
Salvatore Telesino (Bn), al Largo Chiesa n. 5, presso lo studio dell'avv. Luigi Romano, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti, unitamente all'avv. Salvatore di Mezza
RICORRENTE
E
, c.f. , elettivamente domiciliata in Melizzano CP_1 CodiceFiscale_2
(Bn), alla via Orto San Pietro n. 46, presso lo studio dell'avv. Giovanni Sparago, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÈ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Pagina 1 - Con ricorso ritualmente depositato chiedeva al sopra intestato Tribunale Parte_1
dichiararsi cessati gli effetti del matrimonio contratto il 5.1.1989 in Benevento con CP_1
riferendo esclusivamente che dal medesimo erano nati due figli (25.9.1989)
[...] Per_1
e (4.5.1995), entrambi oramai maggiorenni ed autosufficienti. Per_2
La resistente, costituendosi tardivamente, si associava alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma richiedeva, nella misura di giustizia, un assegno a titolo di contributo per il mantenimento del secondogenito, a sua detta, non economicamente autosufficiente.
Interrogate le parti alla prima udienza, il giudice delegato, con ordinanza del 6.6.2024, revocava l'assegno di mantenimento per la prole a carico del ricorrente e, essendo la causa matura per la decisione, la rinviava per la discussione all'udienza del 20.3.2025, ove essa veniva riservata in decisione.
Il Tribunale osserva.
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda è fondata.
È, invero, provato il titolo addotto a sostegno di essa e, cioè, la sentenza di separazione del
7.5.2008, emessa dal Tribunale di Benevento. Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 l. n. 74/1987. Ricorre, perciò, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della l. 898/1970, così come modificata dall'art. 5 della citata l. n. 74/1987, e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 L. n. 898/1970.
Sul mantenimento dei figli maggiori (25.9.1989) e Persona_3 Persona_4
(4.5.1995).
Va confermata la revoca del mantenimento in favore dei figli e , disposta Per_1 Per_2
dal giudice delegato con ordinanza del 6.6.2024.
Invero, se per vi è concordia tra le parti circa il fatto che questi è divenuto Per_1
economicamente autosufficiente, lavorando a Roma come radiologo, per quanto concerne
, sarebbe stato onere della resistente, che con il figlio ha legittimazione concorrente Per_2
(Cass. nn. 25300/2013, 24316/2013), allegare e provare tempestivamente (la costituzione è, peraltro, tardiva), nonostante gli oramai quasi trent'anni, che questi studia ancora ed è impegnato in tal senso.
- Pagina 2 - Difatti, il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni: fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni (Cass. nn.
17183/2020, 27904/2021).
In particolare, “deve escludersi che l'assegno di mantenimento persegua una funzione assistenziale incondizionata dei figli maggiorenni disoccupati, di contenuto e durata illimitata, dovendo il relativo obbligo di corresponsione venire meno nel caso in cui il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica si possa ricondurre alla mancanza di un impegno effettivo verso un progetto formativo rivolto all'acquisizione di competenze professionali o dipenda esclusivamente da fattori oggettivi contingenti o strutturali legati all'andamento dell'occupazione e del mercato del lavoro. A tal fine, la valutazione delle circostanze che giustificano la cessazione di tale obbligo va effettuata dal giudice del merito caso per caso e deve fondarsi su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto” (Cass. nn. 12952/2016, 5088/2018, 22076/2022).
Nulla di tutto ciò è avvenuto, essendosi la resistente limitata a dedurre genericamente, senza fornire alcuna prova sul punto, che il figlio studia e non percepisce reddito.
Sulle spese di lite.
Tenuto conto della non opposizione alla domanda di divorzio e delle ragioni della decisione, ricorrono giusti motivi per dichiarare tra le parti interamente compensate le spese del presente giudizio.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Benevento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- Pagina 3 - 1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 5.1.1989 in
Benevento, tra (n. a Napoli il 20.1.1965) e (n. a Frasso Parte_1 CP_1
Telesino il 2.5.1962);
2. revoca l'obbligo, a carico del ricorrente, di contributo al mantenimento dei figli e Persona_3 Persona_4
3. compensa integralmente le spese di lite;
4. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Benevento per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 – Ordinamento dello Stato
Civile (atto n. 2, Parte II, Serie B, Anno 1989).
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 20.3.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Leonardo Papaleo
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Ilaria Romano
L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M.
15 ottobre 2012, n. 209.
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