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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 06/10/2025, n. 1403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1403 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 377/2025
composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 377/2025 R.G. promossa da:
, (c.f. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in Porto Torres, elettivamente domiciliato in RA (SR), via Trapani n. 30 presso lo studio dell'Avv. Schepis Antonella che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE contro
, (C.F. ) nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 residente a [...], elettivamente domiciliata in Scicli, via Bellini, 9, presso lo studio dell'avv. Rinaldo Occhipinti, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'udienza sostituita da note scritte del 25.6.2025
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto:
Con ricorso depositato l'11.02.2025 ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario con , a Controparte_1
RA, il 13.05.1989, con atto trascritto nei Registri dello Stato civile del Comune di RA anno1989, n.15, Parte II, Serie A, Ufficio1, dalla cui unione è nata la figlia (08.08.1988), Per_1 maggiorenne ed economicamente indipendente.
pagina 1 di 3 Il ricorrente ha esposto di essersi separato dalla moglie giusta sentenza pronunciata inter partes dal
Tribunale di Siracusa n. 312/2023 pubbl. il 10/02/2023, e di non essersi da allora riconciliato con lei e che è maturato il termine prescritto per chiedere il divorzio, e con conferma delle condizioni stabilite in seno alla sentenza di separazione n. 312/2023, del seguente contenuto:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Ciascuno dei coniugi potrà fissare la propria residenza ed il proprio domicilio ovunque riterrà opportuno;
3) I coniugi entrambi indipendenti economicamente non avranno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
4) L'abitazione coniugale, di proprietà della sig.ra , verrà assegnata a quest'ultima. CP_1
Successivamente costituendosi in giudizio non si è opposta alla domanda di Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dal ricorrente, aderendo a quanto richiesto dal ricorrente.
All'udienza di comparizione ex art. 473-bis 28 dell'8.5.2025 sono comparsi soltanto i difensori delle parti, i quali hanno fatto presente la volontà delle parti di trasformare il rito da giudiziale in congiunto, avendo raggiunto un accordo e la causa è stata rinviata.
Indi, all'udienza del 25.06.2025, sostituita da note scritte con le quali le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con deposito di note scritte, sulle precisazioni congiuntamente rassegnate dalle parti, con le quali si sono rimesse all'accordo depositato il 24.6.2025, la causa è stata spedita per la decisione.
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza del Tribunale di Siracusa n. 312/2023 pubbl. il 10/02/2023 Ragusa pubblicata il 10.2.2023, nonché dalla sua protrazione per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (oggi, dopo la riforma della L. n. 55 del 6.5.2015, di un anno), senza che sia intervenuta riconciliazione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Su nessun'altra richiesta il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi.
In relazione all'esito della controversia le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti.
Gli atti sono stati trasmessi al PM;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide: pagina 2 di 3 - pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra Parte_1
e , in RA, in data 13.05.1989, trascritto nei registri degli Atti di Matrimonio Controparte_1 del Comune di RA dell'anno 1989, atto n. 15 parte II serie A Ufficio 1;
- Manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di RA, ai sensi degli artt. 10 L. 898/1970 e 69 D.P.R. 396/2000;
- Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di RA di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 24.09.2025.
Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti
pagina 3 di 3
composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 377/2025 R.G. promossa da:
, (c.f. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in Porto Torres, elettivamente domiciliato in RA (SR), via Trapani n. 30 presso lo studio dell'Avv. Schepis Antonella che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE contro
, (C.F. ) nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 residente a [...], elettivamente domiciliata in Scicli, via Bellini, 9, presso lo studio dell'avv. Rinaldo Occhipinti, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'udienza sostituita da note scritte del 25.6.2025
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto:
Con ricorso depositato l'11.02.2025 ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario con , a Controparte_1
RA, il 13.05.1989, con atto trascritto nei Registri dello Stato civile del Comune di RA anno1989, n.15, Parte II, Serie A, Ufficio1, dalla cui unione è nata la figlia (08.08.1988), Per_1 maggiorenne ed economicamente indipendente.
pagina 1 di 3 Il ricorrente ha esposto di essersi separato dalla moglie giusta sentenza pronunciata inter partes dal
Tribunale di Siracusa n. 312/2023 pubbl. il 10/02/2023, e di non essersi da allora riconciliato con lei e che è maturato il termine prescritto per chiedere il divorzio, e con conferma delle condizioni stabilite in seno alla sentenza di separazione n. 312/2023, del seguente contenuto:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Ciascuno dei coniugi potrà fissare la propria residenza ed il proprio domicilio ovunque riterrà opportuno;
3) I coniugi entrambi indipendenti economicamente non avranno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
4) L'abitazione coniugale, di proprietà della sig.ra , verrà assegnata a quest'ultima. CP_1
Successivamente costituendosi in giudizio non si è opposta alla domanda di Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dal ricorrente, aderendo a quanto richiesto dal ricorrente.
All'udienza di comparizione ex art. 473-bis 28 dell'8.5.2025 sono comparsi soltanto i difensori delle parti, i quali hanno fatto presente la volontà delle parti di trasformare il rito da giudiziale in congiunto, avendo raggiunto un accordo e la causa è stata rinviata.
Indi, all'udienza del 25.06.2025, sostituita da note scritte con le quali le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con deposito di note scritte, sulle precisazioni congiuntamente rassegnate dalle parti, con le quali si sono rimesse all'accordo depositato il 24.6.2025, la causa è stata spedita per la decisione.
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza del Tribunale di Siracusa n. 312/2023 pubbl. il 10/02/2023 Ragusa pubblicata il 10.2.2023, nonché dalla sua protrazione per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (oggi, dopo la riforma della L. n. 55 del 6.5.2015, di un anno), senza che sia intervenuta riconciliazione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Su nessun'altra richiesta il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi.
In relazione all'esito della controversia le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti.
Gli atti sono stati trasmessi al PM;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide: pagina 2 di 3 - pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra Parte_1
e , in RA, in data 13.05.1989, trascritto nei registri degli Atti di Matrimonio Controparte_1 del Comune di RA dell'anno 1989, atto n. 15 parte II serie A Ufficio 1;
- Manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di RA, ai sensi degli artt. 10 L. 898/1970 e 69 D.P.R. 396/2000;
- Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di RA di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 24.09.2025.
Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti
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