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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/02/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 235-3/ /2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI SEZIONE CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA
RG. 235-3/2023 proc. unitario
Il Tribunale ordinario di Bari, IV Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.ri Magistrati
Dott.ssa Raffaella Simone Presidente
Dott.ssa Assunta Napoliello Giudice est.
Dott. Michele De Palma Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In data 2.1.2024 e successiva memoria integrativa depositata in data 15.5.2024, la società
[...]
ha chiesto al Tribunale di Bari di essere ammessa alla procedura di Parte_1 concordato preventivo ex art. 84 e segg. CCII.
Con decreto emesso in data 3.6.2024 il Tribunale di Bari – Sezione crisi di impresa e dell'insolvenza ha ammesso la società alla procedura di concordato preventivo, Parte_1 nominando il giudice delegato e i Commissari Giudiziali;
ha, altresì, stabilito la data iniziale (20.10.2024) e la data finale (19.11.2024) per l'espressione del voto da parte dei creditori. All'esito delle operazioni di voto sono state raggiunte le maggioranze di cui all'art. 109, comma 1, ccii, e pertanto con decreto del 2.12.2024 il G.D. ha dichiarato approvata la proposta di concordato preventivo della società . Parte_1
4. Con decreto di pari data, parzialmente rettificato con successivo decreto del 3.12.2024, il Tribunale ha fissato la udienza del 27.1.2025, di comparizione delle parti e dei Commissari Giudiziali, in Camera di
Consiglio, ai fini della omologazione del concordato, assegnando al ricorrente termine sino all'11.1.2025 per la comunicazione ai creditori dissenzienti.
Dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente risulta che Parte_1 quest'ultima ha ottemperato a quanto disposto dal Tribunale, avendo effettuato le prescritte comunicazioni ai creditori dissenzienti.
-------------------------------------
La proposta concordataria prevede:
1. la suddivisione dei creditori in classi secondo posizioni giuridiche e interessi economici omogenei;
2. il pagamento dei creditori nelle percentuali di seguito indicate:
a. pagamento integrale (100%) dei creditori in prededuzione;
b. pagamento, nella percentuale del 20%, dei creditori assistiti da privilegio ex art. 2751 bis n. 1 e 2 c.c. (dipendenti e professionisti), degradati per incapienza a chirografo (classe 1°);
c. pagamento, nella percentuale del 20%, dei creditori assistiti da privilegio ex art. 2752 c.c. (Agenzia delle Entrate – Riscossione per crediti tributari, sia in contenzioso, sia non oggetto di contenzioso, come precisato dalla società ricorrente nelle note trasmesse in data 8.10.2024), degradati per incapienza a chirografo (classe 2°).
Ai fini del pagamento, secondo quanto precisato dalla ricorrente, la percentuale del 20% sarà calcolata, relativamente al debito in contenzioso, non sull'intero debito iscritto a ruolo, ma sul debito che sarà accertato dal Giudice Tributario all'esito dei giudizi in corso;
d. pagamento, sempre nella percentuale del 20%, dei creditori chirografari ab origine (classe 3°);
e. nessuna previsione di pagamento per i creditori postergati ex lege (classe 4°);
f. accantonamento della somma di € 15.000 nel fondo Rischi.
Secondo la proposta concordataria, il fabbisogno concordatario complessivo di € 502.764,12 verrà soddisfatto esclusivamente con finanza esterna (€ 505.000,00), che sarà messa a disposizione dalla società C.F. , con sede in Bari alla via Calefati n. 270. Parte_2 P.IVA_1
L'apporto della finanza esterna da parte della società condizionato all'omologa del piano Parte_2 di concordato.
Con riguardo ai tempi di esecuzione del concordato, la società , Parte_1 ipotizzando che la omologazione del concordato preventivo potesse avvenire entro il mese di giugno 2024, ha previsto:
- il pagamento dei creditori prededucibili, dei creditori privilegiati degradati per incapienza a chirografo (classe 1°), e dei creditori chirografari ab origine (classe 3°), entro luglio 2024 (30 giorni dalla notifica del decreto di omologazione);
- il pagamento dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione (classe 2°) entro giugno 2026 (24 mesi dalla notifica del decreto di omologazione, ipotizzando per tale data la definizione del contenzioso tributario in corso). Il citato termine per il pagamento dei debiti tributari, secondo quanto chiarito dalla ricorrente nelle note dell'8.10.2024, riguarda anche i debiti tributari (pari a € 24.026,82) non oggetto di contenzioso.
A garanzia del soddisfacimento dei creditori nei termini indicati nel piano di concordato, la società finanziatrice, ha versato, in data 22.12.2023, l'importo di € 200.000 su un conto Parte_2 vincolato all'ordine del OT , giusta contratto di deposito e mandato fiduciario del Persona_1
22.12.2023, allegato al ricorso, con cui la società ha conferito mandato irrevocabile al OT Pt_2
, nominandolo fiduciario e mandatario della stessa, per la esecuzione degli atti e attività Per_1 previsti nel contratto;
il OT ha, a sua volta, accettato la nomina e si è impegnato a ricevere e tenere il detto importo sul conto vincolato, e a svincolare le somme, secondo le istruzioni della mandante, per erogarle alla procedura di concordato preventivo della , in conformità Parte_1 alle previsioni del piano di concordato.
Inoltre, a garanzia del versamento dell'ulteriore importo di € 305.000, che la si è Parte_2 obbligata a versare all'esito della definizione del contenzioso tributario, la detta società finanziatrice ha sottoscritto in data 22.12.2023 un “atto di costituzione di vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c.” a rogito del OT , avente a oggetto un immobile di proprietà della detta società Per_1
in Bari alla via Calefati n. 300, stimato in € 360.750 giusta perizia dell'ing. del Pt_2 Per_2 21.12.2023. Successivamente, in data 10.5.2024, a ulteriore garanzia dell'apporto di € 305.000, la società ha conferito Parte_2 alla debitrice concordataria procura irrevocabile, ex art. 1723 c.c., autenticata dal Parte_1 OT , a vendere a un prezzo non inferiore a € 305.000, la piena proprietà del detto Per_1 immobile in via Calefati n. 300.
---------------
In ordine alla descritta proposta, ricorrono le condizioni di omologazione previste dal primo comma dell'art.112, lett. a) – g) - già vagliate con esito positivo dal Tribunale in fase di apertura, di seguito ulteriormente esaminate ai fini dell'omologazione – oltre all'esito della votazione, avendo raggiunto tutte le maggioranze di cui all'art. 109, comma 1, c.c.i.i
In ordine ai requisiti preliminari del primo comma dell'art.112 CCII, la documentazione depositata è risultata completa e conforme alle previsioni di cui agli artt. 39 e ss. e 84 e ss. CCII, anche con riguardo all'indicazione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, nonché relativamente all'utilità che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore.
I contenuti formali e sostanziali del piano rispettano le previsioni dell'art. 87, commi 1 e 2, CCII;
adeguata e sufficientemente completa risulta altresì la relazione ex art. 87, comma 3, CCII, redatta da professionista in possesso dei requisiti di legge.
La procedura, inoltre, si è svolta con regolarità in tutte le sue fasi, senza emersione o prospettazione di violazioni di legge;
la proposta è stata formulata correttamente quanto a criteri di formazione delle classi, contemplando classi distinte per le diverse categorie di creditori privilegiati, in specie il lavoratore, altri privilegiati ex art.2751 bis c.c., Agenzia Entrate e Agenzia Entrate Riscossione, oltre ulteriori classi per privilegiati degradati a chirografari e chirografari originari, ed è stata corredata da ampia informazione ai creditori, vagliata anche dai Commissari Giudiziali, ai fini della valida formazione del consenso.
Non sono emersi, del resto, atti in frode od omissioni informative, ostative all'accoglimento della domanda.
La proposta, inoltre, assicura il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione e la parità di trattamento dei creditori in ciascuna classe.
Quanto alla fattibilità del piano, intesa, secondo la previsione dell'art.112, lett. g), CCII, come non manifesta inettitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati, da valutarsi, secondo il Tribunale, in termini di probabilità e non mera possibilità di conseguimento del risultato indicato, in relazione tanto alle previsioni economiche, quanto a quelle temporali, va condiviso sul punto il parere favorevole dei Commissari Giudiziali.
In ordine all'esito delle votazioni, come da relazione resa ai sensi dell'art. 110 CCI, depositata il 22.11.2024 dai commissari, sono state raggiunte tutte le maggioranze di cui all'art. 109, comma 1, c.c.i.i.
La domanda di omologazione va pertanto accolta, con conseguente dichiarazione di improcedibilità della domanda di liquidazione giudiziale proposta dal P.M.
P. Q. M.
Il Tribunale, letti gli artt. 48 e112 CCII, 1) omologa il concordato preventivo proposto dalla società Parte_1 (C.F. e P .Iva: ) con sede legale in Mod P.IVA_2 persona del li egale rappresentante pro tempore, sig. Controparte_1 ( ), con ricorso del 2.1.2024 e successiva integrazio CodiceFiscale_1 40, 84 e 85 d. Lgs. 14/2019;
2) dichiara improcedibile la domanda di liquidazione giudiziale proposta dal P.M.;
3) demanda ai commissari giudiziali la vigilanza sulla esecuzione del concordato;
4) dispone che la società presenti ogni semestre una relazione sullo stato della procedura, contenente un riepilogo sull'andamento dell'attività esecutiva e su ogni altra circostanza degna di nota, da comunicare ai Commissari Giudiziali, che esprimeranno il loro parere al Giudice. Sentenza da notificare ed iscrivere ai sensi del 5 comma art. 48 cci. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile, il 3.2.2025 Il Giudice est. Il Presidente Assunta Napoliello Raffaella Simone
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI SEZIONE CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA
RG. 235-3/2023 proc. unitario
Il Tribunale ordinario di Bari, IV Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.ri Magistrati
Dott.ssa Raffaella Simone Presidente
Dott.ssa Assunta Napoliello Giudice est.
Dott. Michele De Palma Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In data 2.1.2024 e successiva memoria integrativa depositata in data 15.5.2024, la società
[...]
ha chiesto al Tribunale di Bari di essere ammessa alla procedura di Parte_1 concordato preventivo ex art. 84 e segg. CCII.
Con decreto emesso in data 3.6.2024 il Tribunale di Bari – Sezione crisi di impresa e dell'insolvenza ha ammesso la società alla procedura di concordato preventivo, Parte_1 nominando il giudice delegato e i Commissari Giudiziali;
ha, altresì, stabilito la data iniziale (20.10.2024) e la data finale (19.11.2024) per l'espressione del voto da parte dei creditori. All'esito delle operazioni di voto sono state raggiunte le maggioranze di cui all'art. 109, comma 1, ccii, e pertanto con decreto del 2.12.2024 il G.D. ha dichiarato approvata la proposta di concordato preventivo della società . Parte_1
4. Con decreto di pari data, parzialmente rettificato con successivo decreto del 3.12.2024, il Tribunale ha fissato la udienza del 27.1.2025, di comparizione delle parti e dei Commissari Giudiziali, in Camera di
Consiglio, ai fini della omologazione del concordato, assegnando al ricorrente termine sino all'11.1.2025 per la comunicazione ai creditori dissenzienti.
Dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente risulta che Parte_1 quest'ultima ha ottemperato a quanto disposto dal Tribunale, avendo effettuato le prescritte comunicazioni ai creditori dissenzienti.
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La proposta concordataria prevede:
1. la suddivisione dei creditori in classi secondo posizioni giuridiche e interessi economici omogenei;
2. il pagamento dei creditori nelle percentuali di seguito indicate:
a. pagamento integrale (100%) dei creditori in prededuzione;
b. pagamento, nella percentuale del 20%, dei creditori assistiti da privilegio ex art. 2751 bis n. 1 e 2 c.c. (dipendenti e professionisti), degradati per incapienza a chirografo (classe 1°);
c. pagamento, nella percentuale del 20%, dei creditori assistiti da privilegio ex art. 2752 c.c. (Agenzia delle Entrate – Riscossione per crediti tributari, sia in contenzioso, sia non oggetto di contenzioso, come precisato dalla società ricorrente nelle note trasmesse in data 8.10.2024), degradati per incapienza a chirografo (classe 2°).
Ai fini del pagamento, secondo quanto precisato dalla ricorrente, la percentuale del 20% sarà calcolata, relativamente al debito in contenzioso, non sull'intero debito iscritto a ruolo, ma sul debito che sarà accertato dal Giudice Tributario all'esito dei giudizi in corso;
d. pagamento, sempre nella percentuale del 20%, dei creditori chirografari ab origine (classe 3°);
e. nessuna previsione di pagamento per i creditori postergati ex lege (classe 4°);
f. accantonamento della somma di € 15.000 nel fondo Rischi.
Secondo la proposta concordataria, il fabbisogno concordatario complessivo di € 502.764,12 verrà soddisfatto esclusivamente con finanza esterna (€ 505.000,00), che sarà messa a disposizione dalla società C.F. , con sede in Bari alla via Calefati n. 270. Parte_2 P.IVA_1
L'apporto della finanza esterna da parte della società condizionato all'omologa del piano Parte_2 di concordato.
Con riguardo ai tempi di esecuzione del concordato, la società , Parte_1 ipotizzando che la omologazione del concordato preventivo potesse avvenire entro il mese di giugno 2024, ha previsto:
- il pagamento dei creditori prededucibili, dei creditori privilegiati degradati per incapienza a chirografo (classe 1°), e dei creditori chirografari ab origine (classe 3°), entro luglio 2024 (30 giorni dalla notifica del decreto di omologazione);
- il pagamento dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione (classe 2°) entro giugno 2026 (24 mesi dalla notifica del decreto di omologazione, ipotizzando per tale data la definizione del contenzioso tributario in corso). Il citato termine per il pagamento dei debiti tributari, secondo quanto chiarito dalla ricorrente nelle note dell'8.10.2024, riguarda anche i debiti tributari (pari a € 24.026,82) non oggetto di contenzioso.
A garanzia del soddisfacimento dei creditori nei termini indicati nel piano di concordato, la società finanziatrice, ha versato, in data 22.12.2023, l'importo di € 200.000 su un conto Parte_2 vincolato all'ordine del OT , giusta contratto di deposito e mandato fiduciario del Persona_1
22.12.2023, allegato al ricorso, con cui la società ha conferito mandato irrevocabile al OT Pt_2
, nominandolo fiduciario e mandatario della stessa, per la esecuzione degli atti e attività Per_1 previsti nel contratto;
il OT ha, a sua volta, accettato la nomina e si è impegnato a ricevere e tenere il detto importo sul conto vincolato, e a svincolare le somme, secondo le istruzioni della mandante, per erogarle alla procedura di concordato preventivo della , in conformità Parte_1 alle previsioni del piano di concordato.
Inoltre, a garanzia del versamento dell'ulteriore importo di € 305.000, che la si è Parte_2 obbligata a versare all'esito della definizione del contenzioso tributario, la detta società finanziatrice ha sottoscritto in data 22.12.2023 un “atto di costituzione di vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c.” a rogito del OT , avente a oggetto un immobile di proprietà della detta società Per_1
in Bari alla via Calefati n. 300, stimato in € 360.750 giusta perizia dell'ing. del Pt_2 Per_2 21.12.2023. Successivamente, in data 10.5.2024, a ulteriore garanzia dell'apporto di € 305.000, la società ha conferito Parte_2 alla debitrice concordataria procura irrevocabile, ex art. 1723 c.c., autenticata dal Parte_1 OT , a vendere a un prezzo non inferiore a € 305.000, la piena proprietà del detto Per_1 immobile in via Calefati n. 300.
---------------
In ordine alla descritta proposta, ricorrono le condizioni di omologazione previste dal primo comma dell'art.112, lett. a) – g) - già vagliate con esito positivo dal Tribunale in fase di apertura, di seguito ulteriormente esaminate ai fini dell'omologazione – oltre all'esito della votazione, avendo raggiunto tutte le maggioranze di cui all'art. 109, comma 1, c.c.i.i
In ordine ai requisiti preliminari del primo comma dell'art.112 CCII, la documentazione depositata è risultata completa e conforme alle previsioni di cui agli artt. 39 e ss. e 84 e ss. CCII, anche con riguardo all'indicazione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, nonché relativamente all'utilità che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore.
I contenuti formali e sostanziali del piano rispettano le previsioni dell'art. 87, commi 1 e 2, CCII;
adeguata e sufficientemente completa risulta altresì la relazione ex art. 87, comma 3, CCII, redatta da professionista in possesso dei requisiti di legge.
La procedura, inoltre, si è svolta con regolarità in tutte le sue fasi, senza emersione o prospettazione di violazioni di legge;
la proposta è stata formulata correttamente quanto a criteri di formazione delle classi, contemplando classi distinte per le diverse categorie di creditori privilegiati, in specie il lavoratore, altri privilegiati ex art.2751 bis c.c., Agenzia Entrate e Agenzia Entrate Riscossione, oltre ulteriori classi per privilegiati degradati a chirografari e chirografari originari, ed è stata corredata da ampia informazione ai creditori, vagliata anche dai Commissari Giudiziali, ai fini della valida formazione del consenso.
Non sono emersi, del resto, atti in frode od omissioni informative, ostative all'accoglimento della domanda.
La proposta, inoltre, assicura il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione e la parità di trattamento dei creditori in ciascuna classe.
Quanto alla fattibilità del piano, intesa, secondo la previsione dell'art.112, lett. g), CCII, come non manifesta inettitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati, da valutarsi, secondo il Tribunale, in termini di probabilità e non mera possibilità di conseguimento del risultato indicato, in relazione tanto alle previsioni economiche, quanto a quelle temporali, va condiviso sul punto il parere favorevole dei Commissari Giudiziali.
In ordine all'esito delle votazioni, come da relazione resa ai sensi dell'art. 110 CCI, depositata il 22.11.2024 dai commissari, sono state raggiunte tutte le maggioranze di cui all'art. 109, comma 1, c.c.i.i.
La domanda di omologazione va pertanto accolta, con conseguente dichiarazione di improcedibilità della domanda di liquidazione giudiziale proposta dal P.M.
P. Q. M.
Il Tribunale, letti gli artt. 48 e112 CCII, 1) omologa il concordato preventivo proposto dalla società Parte_1 (C.F. e P .Iva: ) con sede legale in Mod P.IVA_2 persona del li egale rappresentante pro tempore, sig. Controparte_1 ( ), con ricorso del 2.1.2024 e successiva integrazio CodiceFiscale_1 40, 84 e 85 d. Lgs. 14/2019;
2) dichiara improcedibile la domanda di liquidazione giudiziale proposta dal P.M.;
3) demanda ai commissari giudiziali la vigilanza sulla esecuzione del concordato;
4) dispone che la società presenti ogni semestre una relazione sullo stato della procedura, contenente un riepilogo sull'andamento dell'attività esecutiva e su ogni altra circostanza degna di nota, da comunicare ai Commissari Giudiziali, che esprimeranno il loro parere al Giudice. Sentenza da notificare ed iscrivere ai sensi del 5 comma art. 48 cci. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile, il 3.2.2025 Il Giudice est. Il Presidente Assunta Napoliello Raffaella Simone