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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 10/10/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Pesaro
Lavoro
N.R.G. 392/2025
Il Giudice Maurizio Paganelli, all'udienza del 10/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
Parte_1 Parte_2 Parte_3
rappresentati e
[...] Parte_4 Parte_5
difesi dall'Avv.to QUAGLIATO VIRGILIO
RICORRENTE contro
Controparte_1
1, rappresentata e difesa dagli avv.ti COSTANTINI STEFANO e
[...]
AR RA;
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.04.2025 i ricorrenti, dipendenti
[...]
agivano per ottenere il riconoscimento dell'indennità di Parte_6
mensa (o buoni pasto sostitutivi) per i turni in cui, pur avendone diritto secondo CCNL, non avevano ricevuto il beneficio.
Tutti i ricorrenti svolgevano attività presso le sedi , con orari e turnazioni variabili (mattutine, pomeridiane, notturne, o solo mattina/pomeriggio).
L'azienda aveva istituito il servizio mensa solo in alcune strutture e, secondo regolamento interno, riconosceva il servizio o il buono solo a chi lavorava almeno sette ore comprendendo la fascia 12.30-14.30. Nei turni di dodici ore, nessun riconoscimento veniva effettuato. In pratica, non riconosceva il buono pasto a chi lavorava più di sei ore ma meno di sette, né a chi svolgeva turni di dodici ore, né a chi superava le sette ore senza coprire la fascia 12.30-
14.30.
A conforto della loro pretesa gli istanti richiamavano gli artt. 29 CCNL Sanità
2001, art. 4 CCNL 2009, art. 27 CCNL 2018 e art. 43 CCNL 2022, che prevedevano il diritto alla mensa o al buono pasto per tutti i dipendenti in relazione all'articolazione dell'orario, senza limitazioni di fascia oraria. Si citava la giurisprudenza di Cassazione e di merito, che ribadiva come il diritto al buono pasto spettasse ogniqualvolta l'orario giornaliero eccedeva le sei ore, indipendentemente dalla fascia oraria e dalla qualifica di turnista, e che la pausa dovesse essere garantita anche nei servizi essenziali.
I ricorrenti chiedevano pertanto la condanna di al pagamento delle somme corrispondenti ai buoni pasto non riconosciuti negli anni 2014-2024, quantificate per ciascun lavoratore, oltre accessori e spese.
L' si costituiva in giudizio per contestare la Controparte_2
domanda dei ricorrenti. L'azienda riconosceva il diritto ai buoni pasto, in base a regolamento interno e al CCNL, solo ai lavoratori non in turno che svolgevano attività superiore a sei ore giornaliere e che ricadeva nella fascia
12:30-14:30. I ricorrenti svolgevano turni variabili (diurni, notturni, 12 ore continuative, ecc.).
L'art. 29 CCNL Sanità 2001 (come modificato dal CCNL 2009) e l'art. 27 CCNL 2016/2018 prevedevano il diritto alla mensa o al buono pasto solo per il personale non in turno, cioè per chi poteva effettivamente fruire di una pausa intermedia di almeno 30 minuti. Il personale turnista, invece, doveva garantire la continuità assistenziale e non aveva diritto alla pausa mensa, ma
Pag. 2 di 7 solo a riposi compensativi tra i turni, come previsto dall'art. 7 D.Lgs. 66/2003
e dalle stesse clausole contrattuali.
Il CCNL 2022 confermava questa impostazione, distinguendo tra personale turnista e non turnista.
Per i lavoratori addetti a turni di 12 ore continuative, l'azienda aveva previsto, oltre al riposo “smonto notte” di 24 ore, due ulteriori giorni di riposo compensativo, come risultava dai cartellini presenza e dalla documentazione in atti e tale organizzazione garantiva il recupero psico-fisico richiesto dalla normativa.
L'azienda eccepiva altresì la prescrizione quinquennale dei crediti azionati, decorrente dalla notifica del ricorso.
***
Il tema dei cd. “buoni pasto” è stato oggetto di numerose pronunce anche recenti della giurisprudenza che ne ha costantemente ritenuto la natura
“assistenziale” e non retributiva. Si tratta cioè di istituti rientranti nel novero delle misure del cd. “welfare aziendale” ossia di istituti previsti dai contratti collettivi che apportano ai lavoratori delle utilità sul piano dei bisogni individuali e collettivi attinenti al benessere del lavoratore o della sua famiglia.
Con particolare riferimento ai buoni pasto si è ritenuto che essi abbiano lo scopo di consentire al lavoratore la fruizione del pasto quando la giornata lavorativa ha una durata ed un'articolazione tali da rendere necessaria la fruizione di una pausa anche per il pasto.
La giurisprudenza ha avuto modo di esaminare il tema anche con riferimento al personale sanitario, con le sentenze nn. 5547/2021 e 15629/2021, entrambe rese peraltro in relazione a lavoratori turnisti. Da ultimo il tema è stato affrontato da Cass. 21440/2024.
Pag. 3 di 7 La Corte di Cassazione, preso atto che la disciplina collettiva collega il diritto alla mensa o al buono pasto sostitutivo “alla particolare articolazione dell'orario”
(art. 29, c. 2) e che il tempo di consumazione del pasto si colloca fuori dell'orario di lavoro (art. 29, c. 3), del CCNL 2001), in difetto di previsioni più specifiche (che ad es. collegassero il diritto a specifiche fasce orarie), ha ritenuto che il diritto in esame spetti al lavoratore al quale è assicurata la fruizione di una pausa finalizzata al recupero delle energie psicofisiche e alla consumazione del pasto. “Di qui il rilievo dell'art. 8 del d.lgs. 66/2003 a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e dell'eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabiliti dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tenere conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.”
(Cass. 5547/2021). Come si è già detto, la circostanza che il lavoratore lavorasse su turni non ha impedito alla Corte di riconoscere il diritto avendo anch'essi normalmente diritto ad una pausa giornaliera, se l'orario eccede il limite delle sei ore.
L'art. 27 del CCNL del 21.05.2018 (“qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purchè non in turno, ha diritto di beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto secondo la disciplina dell'art.29 del CCNL integrativo del
20.9.2001 e all'art. 4 del CCNL del 31.7.2009”), escluderebbe per i turnisti il diritto alla pausa assicurato dall'art. 8, del d.lgs. 66/2003 e l deroga sarebbe legittima perchè autorizzata dall'art. 17, della medesima fonte normativa.
L'assenza di pausa escluderebbe così il diritto alla mensa e al buono pasto sostitutivo.
Pag. 4 di 7 Questa tesi non può essere accolta poiché l'art. 27, del CCNL del 2018, regola la pausa dei lavoratori non turnisti, ma non esclude affatto il diritto dei lavoratori in turno alla pausa minima di dieci minuti, assicurata dall'art. 8, del d.lgs. 66/2003. In difetto di una chiara previsione in senso contrario, il diritto alla pausa minima di dieci minuti va riconosciuto a questi lavoratori, anche perché, in base all'art. 17, comma 4, del dlgs. 66/2003, la deroga può essere ammessa “soltanto a condizione che ai prestatori di lavoro siano accordati periodi equivalenti di riposo compensativo o, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per motivi oggettivi, a condizione che ai lavoratori interessati sia accordata una protezione adeguata.”. La circostanza che il
CCNL non preveda misure di protezione specifiche per i turnisti, compensative dell'assenza della pausa minima, conferma che le parti collettive non abbiano inteso derogarvi.
In senso conforme all'orientamento già espresso da questo tribunale (sent. n.
173/2023) si è espressa anche la Corte d'appello di Ancona con la sentenza n.
417/2024. Secondo la corte, “L'art. 4 della direttiva europea 2003/88 disciplina espressamente la nozione di pausa, obbligando gli Stati membri ad assumere le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le 6 ore, di una pausa le cui modalità e, in particolare, la cui durata e condizioni di concessione sono fissate da contratti collettivi o accordi conclusi tra le parti sociali o, in loro assenza, dalla legislazione nazionale. Le normative interne ed eurounitarie, pertanto, riconoscono il diritto al servizio mensa (o al buono pasto sostitutivo) per tutti i dipendenti che prestino attività lavorativa per più di sei ore nello stesso giorno, senza che assuma rilievo né la fascia oraria in cui è collocato il turno lavorativo, né la circostanza che si tratti o meno di personale turnista. Eventuali deroghe a tale principio generale sono consentite dalla legge
“soltanto a condizione che ai prestatori di lavoro siano accordati periodi equivalenti di riposo compensativo o, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo
Pag. 5 di 7 compensativo non sia possibile per motivi oggettivi, a condizione che ai lavoratori interessati sia accordata una protezione appropriata” (v. art.17, quarto comma, D.Lgs. n.66/2003).
In definitiva, ciò che rileva è esclusivamente che il turno ecceda quotidianamente il limite delle sei ore, dovendo in tal caso essere necessariamente prevista la fruizione da parte del lavoratore di una pausa mensa, tesa a garantire il reintegro delle energie psicofisiche spese nel lavoro, propedeutico a far sì che il dipendente possa poi proseguire nella sua prestazione in condizioni di sostanziale benessere.”.
Sono fondate le domande dei ricorrenti. Anche quelle di e Parte_3
poiché in difetto di evidenze contrarie, che sarebbe spettato a Parte_5
parte resistente dimostrare, anch'essi hanno provato (doc. doc. 36-45 e doc.
58-68) di aver lavorato oltre le sei ore giornaliere, sia pure a volte per pochi minuti.
L'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata da parte resistente è infondata poiché “la natura assistenziale del riconoscimento del buono pasto ed il suo connettersi alla tutela del benessere psicofisico dei lavoratori – e quindi alla salute dei medesimi – conduce invece alla logica conseguenza per cui il mancato riconoscimento del diritto alla pausa per il pasto ed al meccanismo sostitutivo del relativo buono si traduce in una forma di incidenza sulla salute dei lavoratori, determinando quindi quella che va qualificata come pretesa risarcitoria per violazione dell'art. 2087 c.c.” (Cass.
20250/2024).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattese, accoglie le domande dei ricorrenti , e Parte_1 Parte_2
e per l'effetto condanna la resistente al pagamento in loro Parte_4
favore delle seguenti somme:
€ 5.269,88 Parte_1
3.981,32 Parte_2
Pag. 6 di 7 .423,77 Parte_3
4.708,20 Parte_4
2.845,57 Parte_5
Pone in capo alla resistente le spese di lite sostenute dai ricorrenti Parte_1
e che liquida in complessivi €
[...] Parte_2 Parte_4
2309,00 per compenso al difensore e spese forfettarie, oltre I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge. Compensa ogni altra spesa.
Pesaro, 10/10/2025.
Il Giudice
Dott. Maurizio Paganelli
Pag. 7 di 7
Lavoro
N.R.G. 392/2025
Il Giudice Maurizio Paganelli, all'udienza del 10/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
Parte_1 Parte_2 Parte_3
rappresentati e
[...] Parte_4 Parte_5
difesi dall'Avv.to QUAGLIATO VIRGILIO
RICORRENTE contro
Controparte_1
1, rappresentata e difesa dagli avv.ti COSTANTINI STEFANO e
[...]
AR RA;
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.04.2025 i ricorrenti, dipendenti
[...]
agivano per ottenere il riconoscimento dell'indennità di Parte_6
mensa (o buoni pasto sostitutivi) per i turni in cui, pur avendone diritto secondo CCNL, non avevano ricevuto il beneficio.
Tutti i ricorrenti svolgevano attività presso le sedi , con orari e turnazioni variabili (mattutine, pomeridiane, notturne, o solo mattina/pomeriggio).
L'azienda aveva istituito il servizio mensa solo in alcune strutture e, secondo regolamento interno, riconosceva il servizio o il buono solo a chi lavorava almeno sette ore comprendendo la fascia 12.30-14.30. Nei turni di dodici ore, nessun riconoscimento veniva effettuato. In pratica, non riconosceva il buono pasto a chi lavorava più di sei ore ma meno di sette, né a chi svolgeva turni di dodici ore, né a chi superava le sette ore senza coprire la fascia 12.30-
14.30.
A conforto della loro pretesa gli istanti richiamavano gli artt. 29 CCNL Sanità
2001, art. 4 CCNL 2009, art. 27 CCNL 2018 e art. 43 CCNL 2022, che prevedevano il diritto alla mensa o al buono pasto per tutti i dipendenti in relazione all'articolazione dell'orario, senza limitazioni di fascia oraria. Si citava la giurisprudenza di Cassazione e di merito, che ribadiva come il diritto al buono pasto spettasse ogniqualvolta l'orario giornaliero eccedeva le sei ore, indipendentemente dalla fascia oraria e dalla qualifica di turnista, e che la pausa dovesse essere garantita anche nei servizi essenziali.
I ricorrenti chiedevano pertanto la condanna di al pagamento delle somme corrispondenti ai buoni pasto non riconosciuti negli anni 2014-2024, quantificate per ciascun lavoratore, oltre accessori e spese.
L' si costituiva in giudizio per contestare la Controparte_2
domanda dei ricorrenti. L'azienda riconosceva il diritto ai buoni pasto, in base a regolamento interno e al CCNL, solo ai lavoratori non in turno che svolgevano attività superiore a sei ore giornaliere e che ricadeva nella fascia
12:30-14:30. I ricorrenti svolgevano turni variabili (diurni, notturni, 12 ore continuative, ecc.).
L'art. 29 CCNL Sanità 2001 (come modificato dal CCNL 2009) e l'art. 27 CCNL 2016/2018 prevedevano il diritto alla mensa o al buono pasto solo per il personale non in turno, cioè per chi poteva effettivamente fruire di una pausa intermedia di almeno 30 minuti. Il personale turnista, invece, doveva garantire la continuità assistenziale e non aveva diritto alla pausa mensa, ma
Pag. 2 di 7 solo a riposi compensativi tra i turni, come previsto dall'art. 7 D.Lgs. 66/2003
e dalle stesse clausole contrattuali.
Il CCNL 2022 confermava questa impostazione, distinguendo tra personale turnista e non turnista.
Per i lavoratori addetti a turni di 12 ore continuative, l'azienda aveva previsto, oltre al riposo “smonto notte” di 24 ore, due ulteriori giorni di riposo compensativo, come risultava dai cartellini presenza e dalla documentazione in atti e tale organizzazione garantiva il recupero psico-fisico richiesto dalla normativa.
L'azienda eccepiva altresì la prescrizione quinquennale dei crediti azionati, decorrente dalla notifica del ricorso.
***
Il tema dei cd. “buoni pasto” è stato oggetto di numerose pronunce anche recenti della giurisprudenza che ne ha costantemente ritenuto la natura
“assistenziale” e non retributiva. Si tratta cioè di istituti rientranti nel novero delle misure del cd. “welfare aziendale” ossia di istituti previsti dai contratti collettivi che apportano ai lavoratori delle utilità sul piano dei bisogni individuali e collettivi attinenti al benessere del lavoratore o della sua famiglia.
Con particolare riferimento ai buoni pasto si è ritenuto che essi abbiano lo scopo di consentire al lavoratore la fruizione del pasto quando la giornata lavorativa ha una durata ed un'articolazione tali da rendere necessaria la fruizione di una pausa anche per il pasto.
La giurisprudenza ha avuto modo di esaminare il tema anche con riferimento al personale sanitario, con le sentenze nn. 5547/2021 e 15629/2021, entrambe rese peraltro in relazione a lavoratori turnisti. Da ultimo il tema è stato affrontato da Cass. 21440/2024.
Pag. 3 di 7 La Corte di Cassazione, preso atto che la disciplina collettiva collega il diritto alla mensa o al buono pasto sostitutivo “alla particolare articolazione dell'orario”
(art. 29, c. 2) e che il tempo di consumazione del pasto si colloca fuori dell'orario di lavoro (art. 29, c. 3), del CCNL 2001), in difetto di previsioni più specifiche (che ad es. collegassero il diritto a specifiche fasce orarie), ha ritenuto che il diritto in esame spetti al lavoratore al quale è assicurata la fruizione di una pausa finalizzata al recupero delle energie psicofisiche e alla consumazione del pasto. “Di qui il rilievo dell'art. 8 del d.lgs. 66/2003 a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e dell'eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabiliti dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tenere conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.”
(Cass. 5547/2021). Come si è già detto, la circostanza che il lavoratore lavorasse su turni non ha impedito alla Corte di riconoscere il diritto avendo anch'essi normalmente diritto ad una pausa giornaliera, se l'orario eccede il limite delle sei ore.
L'art. 27 del CCNL del 21.05.2018 (“qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purchè non in turno, ha diritto di beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto secondo la disciplina dell'art.29 del CCNL integrativo del
20.9.2001 e all'art. 4 del CCNL del 31.7.2009”), escluderebbe per i turnisti il diritto alla pausa assicurato dall'art. 8, del d.lgs. 66/2003 e l deroga sarebbe legittima perchè autorizzata dall'art. 17, della medesima fonte normativa.
L'assenza di pausa escluderebbe così il diritto alla mensa e al buono pasto sostitutivo.
Pag. 4 di 7 Questa tesi non può essere accolta poiché l'art. 27, del CCNL del 2018, regola la pausa dei lavoratori non turnisti, ma non esclude affatto il diritto dei lavoratori in turno alla pausa minima di dieci minuti, assicurata dall'art. 8, del d.lgs. 66/2003. In difetto di una chiara previsione in senso contrario, il diritto alla pausa minima di dieci minuti va riconosciuto a questi lavoratori, anche perché, in base all'art. 17, comma 4, del dlgs. 66/2003, la deroga può essere ammessa “soltanto a condizione che ai prestatori di lavoro siano accordati periodi equivalenti di riposo compensativo o, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per motivi oggettivi, a condizione che ai lavoratori interessati sia accordata una protezione adeguata.”. La circostanza che il
CCNL non preveda misure di protezione specifiche per i turnisti, compensative dell'assenza della pausa minima, conferma che le parti collettive non abbiano inteso derogarvi.
In senso conforme all'orientamento già espresso da questo tribunale (sent. n.
173/2023) si è espressa anche la Corte d'appello di Ancona con la sentenza n.
417/2024. Secondo la corte, “L'art. 4 della direttiva europea 2003/88 disciplina espressamente la nozione di pausa, obbligando gli Stati membri ad assumere le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le 6 ore, di una pausa le cui modalità e, in particolare, la cui durata e condizioni di concessione sono fissate da contratti collettivi o accordi conclusi tra le parti sociali o, in loro assenza, dalla legislazione nazionale. Le normative interne ed eurounitarie, pertanto, riconoscono il diritto al servizio mensa (o al buono pasto sostitutivo) per tutti i dipendenti che prestino attività lavorativa per più di sei ore nello stesso giorno, senza che assuma rilievo né la fascia oraria in cui è collocato il turno lavorativo, né la circostanza che si tratti o meno di personale turnista. Eventuali deroghe a tale principio generale sono consentite dalla legge
“soltanto a condizione che ai prestatori di lavoro siano accordati periodi equivalenti di riposo compensativo o, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo
Pag. 5 di 7 compensativo non sia possibile per motivi oggettivi, a condizione che ai lavoratori interessati sia accordata una protezione appropriata” (v. art.17, quarto comma, D.Lgs. n.66/2003).
In definitiva, ciò che rileva è esclusivamente che il turno ecceda quotidianamente il limite delle sei ore, dovendo in tal caso essere necessariamente prevista la fruizione da parte del lavoratore di una pausa mensa, tesa a garantire il reintegro delle energie psicofisiche spese nel lavoro, propedeutico a far sì che il dipendente possa poi proseguire nella sua prestazione in condizioni di sostanziale benessere.”.
Sono fondate le domande dei ricorrenti. Anche quelle di e Parte_3
poiché in difetto di evidenze contrarie, che sarebbe spettato a Parte_5
parte resistente dimostrare, anch'essi hanno provato (doc. doc. 36-45 e doc.
58-68) di aver lavorato oltre le sei ore giornaliere, sia pure a volte per pochi minuti.
L'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata da parte resistente è infondata poiché “la natura assistenziale del riconoscimento del buono pasto ed il suo connettersi alla tutela del benessere psicofisico dei lavoratori – e quindi alla salute dei medesimi – conduce invece alla logica conseguenza per cui il mancato riconoscimento del diritto alla pausa per il pasto ed al meccanismo sostitutivo del relativo buono si traduce in una forma di incidenza sulla salute dei lavoratori, determinando quindi quella che va qualificata come pretesa risarcitoria per violazione dell'art. 2087 c.c.” (Cass.
20250/2024).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattese, accoglie le domande dei ricorrenti , e Parte_1 Parte_2
e per l'effetto condanna la resistente al pagamento in loro Parte_4
favore delle seguenti somme:
€ 5.269,88 Parte_1
3.981,32 Parte_2
Pag. 6 di 7 .423,77 Parte_3
4.708,20 Parte_4
2.845,57 Parte_5
Pone in capo alla resistente le spese di lite sostenute dai ricorrenti Parte_1
e che liquida in complessivi €
[...] Parte_2 Parte_4
2309,00 per compenso al difensore e spese forfettarie, oltre I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge. Compensa ogni altra spesa.
Pesaro, 10/10/2025.
Il Giudice
Dott. Maurizio Paganelli
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