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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/11/2025, n. 5411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5411 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Sezione quarta civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Rosanna De Rosa – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5421\2024 RG in materia di risarcimento danni (appello avverso sen- tenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere 6.05.2024 n. 1837), vertente tra c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Anna Maria Ma- Parte_1 C.F._1
nica, c.f. , giusta procura in atti, appellante C.F._2
e c.f. , in persona del sindaco in carica, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1
difeso dall'avv. Erasmo De Biasio Gliottone, c.f. giusta procura in atti, C.F._3
appellato
Conclusioni
Come da note di trattazione per l'udienza cartolare del 28.10.2025.
La vicenda processuale
All'esito dell'udienza ex art. 352 c.p.c. del 28.10.2025 la causa è stata assegnata alla deci- sione del collegio, il quale osserva quanto segue.
1. convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il Parte_1
, per ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro ivi Controparte_1
verificatosi in data 1.02.2017, alle ore 16.00 circa. L'attrice dedusse che, nelle predette circo- stanze di tempo e di luogo, mentre percorreva a piedi via Salvo D'Acquisto in direzione “Ci-
1 mitero” (lato destro), dopo aver attraversato l'incrocio di via Aldemario ed essersi, quindi, trovata nuovamente a percorrere il marciapiede di via D'Acquisto, la presenza di un gruppo di cani randagi di grossa taglia l'aveva costretta a scendere dal marciapiede per attraversare e proseguire sul lato sinistro della strada;
e che, nello scendere dal marciapiede, era caduta a terra a causa di un'anomalia presente sulla pavimentazione. In particolare, dedusse che, sul marciapiede di via D'Acquisto, angolo via Aldemario, nei pressi del civico 36, vi era una buca creatasi tra i cordoli della pavimentazione che presentava un profilo discontinuo tra gli spi- goli arrotondati. Dedotto, altresì, che la detta anomalia non era visibile né segnalata e che la strada, al momento del sinistro, era priva di illuminazione, l'attrice affermò di aver riportato gravi lesioni in seguito alla caduta, che avevano reso necessario il trasporto presso il PS del
Presidio Ospedaliero di Sessa Aurunca e, successivamente, ricevuta la diagnosi di “frattura pluriframmentaria scomposta dell'epifisi prossimale dell'omero con interessamento del tro- chite del collo chirurgico”, l'intervento chirurgico di sostituzione totale della spalla con pro- tesi sintetica.
riferì di essersi sottoposta a visita medico-legale, all'esito della quale era Parte_1
stata accertata una ITT al 100% per 70 giorni e un danno biologico permanente non inferiore al 25%.
Eccepita l'esclusiva responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c. e, in Controparte_1
ogni caso, ai sensi dell'art. 2043 c.c., l'attrice così concluse: “-accertare e dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità del , ex art. 2051 c.c. e/o art. 2043 c.c. per le Controparte_1
lesioni riportate dalla sig.ra in ordine al sinistro per cui è causa;
-per l'effetto, Parte_2
condannare il convenuto, al risarcimento in favore dell'attore, a fronte di tutti i danni patri- moniali e non, biologici e morali, spese sostenute e/o della somma di denaro che emergerà dalle risultanze istruttorie a titolo di risarcimento dei danni subiti, nel sinistro per cui è cau- sa;
-condannare, infine, il convenuto, al pagamento delle spese (…), in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
2. Benché ritualmente citato, il non si costituì in giudizio. Controparte_1
3. Con sentenza 6.05.2024 n. 1837, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha rigettato la domanda. Valorizzando le risultanze istruttorie (documentazione fotografica e prova testi- moniale), il Tribunale ha escluso la responsabilità del sia ai sensi dell'art. 2051 c.c. CP_1
che dell'art. 2043 c.c., reputando insussistente il nesso causale tra evento e cosa in custodia.
2 Il Tribunale ha ritenuto che l'evento dovesse addebitarsi in via esclusiva alla condotta disat- tenta della danneggiata, la quale, agitata per la presenza dei cani, non si era avveduta della sconnessione che era, invece, visibile grazie all'illuminazione naturale e conoscibile dalla stessa danneggiata che risiedeva nel Comune.
4. ha proposto appello. Censura la sentenza innanzitutto nella parte in cui il Parte_1
primo giudice, erroneamente qualificando la condotta di essa danneggiata come caso fortui- to, e non già come causa concorrente, ha escluso la sussistenza del nesso causale tra cosa e danno. L'appellante ribadisce l'efficacia causale autonoma e sufficiente della sconnessione, la quale, per la mancanza di visibilità e di segnaletica, sarebbe stata da sola idonea a provo- care l'evento.
L'appellante contesta, poi, l'errata applicazione al caso di specie dei principi in punto di re- sponsabilità per omessa custodia e afferma che, data la sua natura oggettiva, la prova della sconnessione è sufficiente, indipendentemente dalla visibilità del pericolo, a fondare un giu- dizio di responsabilità, il quale può essere escluso solo dalla dimostrazione del caso fortuito.
deduce, quindi, che né la propria condotta né la presenza dei cani randagi Parte_1
possono costituire caso fortuito, considerato, per un verso, che la sconnessione non era visi- bile né evitabile e, per altro verso, che la presenza dei cani non aveva in alcun modo alterato l'attenzione e l'andatura di essa danneggiata.
Infine e in subordine, ribadisce la responsabilità del ai sensi dell'art. 2043 Pt_1 CP_1
c.c. e così conclude: “
1. in via principale e nel merito, accogliere (…) il proposto appello e, per
l'effetto, in riforma integrale della sentenza (…), accertare e dichiarare la esclusiva responsa- bilità del , ai sensi degli artt. 2043 e/o 2051 c.c. per i danni subiti dalla Controparte_1
sig.ra a causa della caduta sul marciapiede dissestato in data 1 febbraio Parte_2
2017; dichiarare la nullità della stessa e accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado;
condannare il al risarcimento del danno subito dalla Controparte_1
Sig.ra , a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, oltre Parte_1
interessi e rivalutazione, in conformità alle richieste di parte attorea e alle risultanze della
CTU medico-legale, o a quanto ritenuto di giustizia dalla Corte;
3. Condannare il CP_1
al pagamento delle spese legali relative a entrambi i gradi di giudizio, con attribu-
[...]
zione al sottoscritto difensore antistatario”.
5. Si è costituito in giudizio il . Ha eccepito l'inammissibilità del grava- Controparte_1
3 me ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e comunque la sua infondatezza nel merito, chiedendone il ri- getto con vittoria di spese.
6. Con ordinanza del 29.10.2025, il Consigliere Istruttore ha assegnato la causa alla decisio- ne del collegio.
7. In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello solle- vata dal ai sensi dell'art. 342 c.p.c.. La Corte di legittimità ha chiarito Controparte_1
che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (così Cass. ord. 13535/2018) e che “non può considerarsi aspecifico e deve, quin- di, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a rie- same, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessi- tà di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere na- tura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tan- tomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impu- gnazione a critica vincolata” (così Cass. ord. 7675/2019).
Nella specie, l'appellante ha individuato le parti della sentenza di prime cure fatte oggetto di specifica censura ed ha argomento le critiche sollevate. Pertanto, deve ritenersi che l'im- pugnazione abbia rispettato i criteri di forma e sostanza richiesti dall'art. 342 c.p.c..
8. Nel merito, l'appello è infondato.
8.1. A norma dell'art. 2051 c.c., il custode della cosa che si assume aver cagionato il danno
è responsabile dello stesso in via oggettiva, in ragione del particolare rapporto che egli ha con la cosa stessa, da cui derivano disponibilità e poteri di controllo.
Al fine, dunque, di vedere accolta la pretesa risarcitoria, il danneggiato ha esclusivamente
4 l'onere di dimostrare il verificarsi dell'evento dannoso e il rapporto eziologico tra questo e la cosa in custodia. Non è, invece, tenuto a provare l'eventuale presenza di un'insidia o di un trabocchetto o una condotta colposa imputabile al custode.
Ciò nonostante, ove si tratti di una cosa inerte, priva di un dinamismo intrinseco, affinché un processo causale sia attivato, è necessario che subentri un fattore esterno, naturale o da- to dalla condotta del danneggiato, ad interagire con la cosa stessa. In simili ipotesi, allora, af- finché possa ritenersi dimostrato il nesso causale, è altresì necessaria la prova del carattere di obiettiva pericolosità della cosa, tale da rendere molto probabile o, addirittura, inevitabi- le il danno. Sebbene, infatti, l'art. 2051 c.c. individui un criterio di imputazione della respon- sabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'o- nere di allegare e provare soltanto il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indi- pendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res, nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel sen- so che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cau- tele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ul- timo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino a interrompere il nesso eziolo- gico tra cosa e danno e a escludere, dunque, la responsabilità del custode.
Grava, dunque, sul custode della cosa che si asserisce dannosa l'onere della prova liberato- ria del caso fortuito, inteso quale fattore che, alla luce dei principi di adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra la cosa e il danno. Il caso fortuito, peraltro, ben può essere in- tegrato dalla stessa condotta incauta della vittima laddove essa interagisca con la cosa fino a farla recedere a mera occasione della vicenda lesiva, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione del danno ed escludendo la rilevanza di ogni situazione preesistente.
Tale ricostruzione dell'ipotesi di responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. trova conferma nel consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la quale ha in più occasio- ni ha evidenziato come la prevedibilità e l'evitabilità, per colui che interagisce con la co- sa, della situazione potenzialmente dannosa impongano di considerare in modo molto rigo- roso l'efficienza causale della condotta del soggetto, fino a poterla ritenere idonea a recide- re il nesso eziologico (cfr., ex multis, Cass., n. 21675/2023; v. anche Cass., nn. 29465/2020 e
5 16568/2022).
E allora, sebbene la responsabilità ex art. 2051 c.c., per danni cagionati dalla condizione del manto stradale, prescinda dalla prova della sussistenza di una situazione di insidia, essendo sufficiente che il danneggiato dimostri il nesso causale tra cosa custodita e evento dannoso, essa può comunque escludersi grazie alla dimostrazione, di cui è onerato il custode, della ri- levanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte, anche solo colpose, del danneggiato o di quelle, imprevedibili, di un terzo (Cass., n. 8450/2025).
In conclusione, nella responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. il tema della colpa del dan- neggiato, intesa non nel senso di criterio di imputazione del fatto (perché il soggetto che danneggia sé stesso non compie un atto illecito di cui all'art. 2043 c.c.), bensì come requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato, non è estraneo alla verifica della causalità che il giudice è chiamato a svolgere, potendo la sua condotta avere quale effetto l'esclusione della responsabilità del custode ove costituisca l'unica ed esclusiva causa dell'e- vento di danno, relegando al rango di mera occasione la relazione con la res (Cass. n.
8449/2025).
8.2. Facendo applicazione degli illustrati principi interpretativi al caso di specie (in partico- lar modo, di quelli in punto di prevedibilità ed evitabilità della situazione potenzialmente dannosa), questa Corte ritiene che l'evento lesivo lamentato dalla danneggiata debba impu- tarsi in via esclusiva alla sua stessa condotta negligente.
In primo luogo, a seguito dell'esame della documentazione fotografica in atti (cfr. produ- zione di parte attrice), deve ritenersi che la sconnessione di cui si parla, pur presente, non appare intrinsecamente pericolosa al punto da assurgere ad autonoma causa del danno. È evidente, infatti, che l'interruzione del bordo del marciapiede creato dall'accostamento di- scontinuo dei blocchi di cemento sia di dimensioni modeste e si trovi, peraltro, in un punto -
l'angolo - non certamente deputato alla discesa dal marciapiede.
Inoltre, valorizzando anche quanto affermato dai testi circa le condizioni di illuminazione naturale presenti al momento dell'evento (“non era completamente buio, ma iniziava il cre- puscolo” e “era crepuscolo”), deve ritenersi che la sconnessione nel bordo del marciapiede causata dalla mancanza di una porzione di cordolo fosse, comunque, facilmente percepibile da;
del resto, non è stata allegata o dimostrata la presenza di materiali che ne Pt_1
ostruissero la vista (ad esempio, giornali o foglie) e risulta immediatamente dalle fotografie
6 che l'irregolarità era evidente proprio per il contrasto cromatico tra il colore chiaro della pa- vimentazione e quello scuro dello spazio vuoto creatosi tra le porzioni di cordolo.
La danneggiata avrebbe, perciò, dovuto prestare una maggiore attenzione nel transitare in quel punto, ovvero prediligere un altro tratto della banchina per attraversare, considerato pure che il passaggio in quel punto specifico non era nemmeno obbligato dalla presenza del- le strisce pedonali. D'altronde, che una condotta più accorta e diligente fosse esigibile dalla danneggiata è confermato dalle allegazioni dalla medesima spiegate nel proprio atto di gra- vame allorquando precisa che la presenza dei cani randagi non aveva determinato l'insorge- re di uno stato di agitazione o un'alterazione della propria andatura. In altre parole, pur po- tendo guardare la strada con la necessaria attenzione e pur potendo adottare la dovuta cau- tela nel compiere l'attraversamento (in mancanza di allegazione che i cani randagi siano comparsi all'improvviso), imprudentemente decise di transitare lì dove il marciapie- Pt_1
de si interrompeva.
Tanto considerato, deve concludersi, allora, che simile condotta fu tanto incauta e contra- ria alla ordinaria ed esigibile diligenza da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento, facendo degradare la cosa medesima a mera occasione dell'evento dannoso.
Le stesse considerazioni conducono, a maggior ragione, al rigetto della domanda subordi- nata di risarcimento danni ex art. 2043 c.c..
9. L'appello va perciò respinto. Spese del grado secondo soccombenza, che si liquidano come da dispositivo in base al DM\2014 e successive modificazioni, scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile, bassa complessità.
Vengono liquidati i compensi per le fasi di studio (€ 1.038,00), introduttiva (€ 718,00) e de- cisionale (€ 1.744,00). Nulla viene liquidato per la fase istruttoria/trattazione, che in appello non ha avuto luogo. Questa Corte aderisce infatti all'orientamento di recente espresso da
Cass. 19.09.2025 n. 25664: “In tema di liquidazione delle spese processuali secondo il d.m. n.
55 del 2014, il compenso per la fase istruttoria e/o di trattazione nel giudizio di primo grado è sempre dovuto, a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività istruttoria in senso stretto, rilevando anche l'esame dei provvedimenti giudiziali, degli scritti avversari e le ulteriori attivi- tà difensive riconducibili a tale fase. Diversamente, nel giudizio di appello, la liquidazione del compenso per la fase istruttoria e/o di trattazione è ammessa unicamente qualora siano ef- fettivamente poste in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle
7 specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c., ovvero sia fissata un'udienza a tal fine, non es- sendo sufficiente la mera produzione di documenti o l'articolazione di istanze istruttorie negli atti introduttivi o in quelli successivi”.
10. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002 n.
115, per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo pari a quanto dovu- to a titolo di contributo unificato.
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del , avverso la sentenza del Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere 6.05.2024 n. 1837, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione delle spese processuali in favore del difensore Parte_1
antistatario (avv. Anna Maria Manica) del di , liquidate in euro 3.500,00 CP_1 CP_1
per compensi ed € 525,00 per rimborso forfetario di spese generali al 15%, oltre CPA e IVA se dovuta e documentata;
c) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 mag- gio 2002 n. 115, per il versamento, da parte di , di un ulteriore importo pari a Parte_1
quanto dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 30 ottobre 2025.
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firma apposta in modalità digitale
8
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Sezione quarta civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Rosanna De Rosa – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5421\2024 RG in materia di risarcimento danni (appello avverso sen- tenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere 6.05.2024 n. 1837), vertente tra c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Anna Maria Ma- Parte_1 C.F._1
nica, c.f. , giusta procura in atti, appellante C.F._2
e c.f. , in persona del sindaco in carica, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1
difeso dall'avv. Erasmo De Biasio Gliottone, c.f. giusta procura in atti, C.F._3
appellato
Conclusioni
Come da note di trattazione per l'udienza cartolare del 28.10.2025.
La vicenda processuale
All'esito dell'udienza ex art. 352 c.p.c. del 28.10.2025 la causa è stata assegnata alla deci- sione del collegio, il quale osserva quanto segue.
1. convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il Parte_1
, per ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro ivi Controparte_1
verificatosi in data 1.02.2017, alle ore 16.00 circa. L'attrice dedusse che, nelle predette circo- stanze di tempo e di luogo, mentre percorreva a piedi via Salvo D'Acquisto in direzione “Ci-
1 mitero” (lato destro), dopo aver attraversato l'incrocio di via Aldemario ed essersi, quindi, trovata nuovamente a percorrere il marciapiede di via D'Acquisto, la presenza di un gruppo di cani randagi di grossa taglia l'aveva costretta a scendere dal marciapiede per attraversare e proseguire sul lato sinistro della strada;
e che, nello scendere dal marciapiede, era caduta a terra a causa di un'anomalia presente sulla pavimentazione. In particolare, dedusse che, sul marciapiede di via D'Acquisto, angolo via Aldemario, nei pressi del civico 36, vi era una buca creatasi tra i cordoli della pavimentazione che presentava un profilo discontinuo tra gli spi- goli arrotondati. Dedotto, altresì, che la detta anomalia non era visibile né segnalata e che la strada, al momento del sinistro, era priva di illuminazione, l'attrice affermò di aver riportato gravi lesioni in seguito alla caduta, che avevano reso necessario il trasporto presso il PS del
Presidio Ospedaliero di Sessa Aurunca e, successivamente, ricevuta la diagnosi di “frattura pluriframmentaria scomposta dell'epifisi prossimale dell'omero con interessamento del tro- chite del collo chirurgico”, l'intervento chirurgico di sostituzione totale della spalla con pro- tesi sintetica.
riferì di essersi sottoposta a visita medico-legale, all'esito della quale era Parte_1
stata accertata una ITT al 100% per 70 giorni e un danno biologico permanente non inferiore al 25%.
Eccepita l'esclusiva responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c. e, in Controparte_1
ogni caso, ai sensi dell'art. 2043 c.c., l'attrice così concluse: “-accertare e dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità del , ex art. 2051 c.c. e/o art. 2043 c.c. per le Controparte_1
lesioni riportate dalla sig.ra in ordine al sinistro per cui è causa;
-per l'effetto, Parte_2
condannare il convenuto, al risarcimento in favore dell'attore, a fronte di tutti i danni patri- moniali e non, biologici e morali, spese sostenute e/o della somma di denaro che emergerà dalle risultanze istruttorie a titolo di risarcimento dei danni subiti, nel sinistro per cui è cau- sa;
-condannare, infine, il convenuto, al pagamento delle spese (…), in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
2. Benché ritualmente citato, il non si costituì in giudizio. Controparte_1
3. Con sentenza 6.05.2024 n. 1837, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha rigettato la domanda. Valorizzando le risultanze istruttorie (documentazione fotografica e prova testi- moniale), il Tribunale ha escluso la responsabilità del sia ai sensi dell'art. 2051 c.c. CP_1
che dell'art. 2043 c.c., reputando insussistente il nesso causale tra evento e cosa in custodia.
2 Il Tribunale ha ritenuto che l'evento dovesse addebitarsi in via esclusiva alla condotta disat- tenta della danneggiata, la quale, agitata per la presenza dei cani, non si era avveduta della sconnessione che era, invece, visibile grazie all'illuminazione naturale e conoscibile dalla stessa danneggiata che risiedeva nel Comune.
4. ha proposto appello. Censura la sentenza innanzitutto nella parte in cui il Parte_1
primo giudice, erroneamente qualificando la condotta di essa danneggiata come caso fortui- to, e non già come causa concorrente, ha escluso la sussistenza del nesso causale tra cosa e danno. L'appellante ribadisce l'efficacia causale autonoma e sufficiente della sconnessione, la quale, per la mancanza di visibilità e di segnaletica, sarebbe stata da sola idonea a provo- care l'evento.
L'appellante contesta, poi, l'errata applicazione al caso di specie dei principi in punto di re- sponsabilità per omessa custodia e afferma che, data la sua natura oggettiva, la prova della sconnessione è sufficiente, indipendentemente dalla visibilità del pericolo, a fondare un giu- dizio di responsabilità, il quale può essere escluso solo dalla dimostrazione del caso fortuito.
deduce, quindi, che né la propria condotta né la presenza dei cani randagi Parte_1
possono costituire caso fortuito, considerato, per un verso, che la sconnessione non era visi- bile né evitabile e, per altro verso, che la presenza dei cani non aveva in alcun modo alterato l'attenzione e l'andatura di essa danneggiata.
Infine e in subordine, ribadisce la responsabilità del ai sensi dell'art. 2043 Pt_1 CP_1
c.c. e così conclude: “
1. in via principale e nel merito, accogliere (…) il proposto appello e, per
l'effetto, in riforma integrale della sentenza (…), accertare e dichiarare la esclusiva responsa- bilità del , ai sensi degli artt. 2043 e/o 2051 c.c. per i danni subiti dalla Controparte_1
sig.ra a causa della caduta sul marciapiede dissestato in data 1 febbraio Parte_2
2017; dichiarare la nullità della stessa e accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado;
condannare il al risarcimento del danno subito dalla Controparte_1
Sig.ra , a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, oltre Parte_1
interessi e rivalutazione, in conformità alle richieste di parte attorea e alle risultanze della
CTU medico-legale, o a quanto ritenuto di giustizia dalla Corte;
3. Condannare il CP_1
al pagamento delle spese legali relative a entrambi i gradi di giudizio, con attribu-
[...]
zione al sottoscritto difensore antistatario”.
5. Si è costituito in giudizio il . Ha eccepito l'inammissibilità del grava- Controparte_1
3 me ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e comunque la sua infondatezza nel merito, chiedendone il ri- getto con vittoria di spese.
6. Con ordinanza del 29.10.2025, il Consigliere Istruttore ha assegnato la causa alla decisio- ne del collegio.
7. In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello solle- vata dal ai sensi dell'art. 342 c.p.c.. La Corte di legittimità ha chiarito Controparte_1
che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (così Cass. ord. 13535/2018) e che “non può considerarsi aspecifico e deve, quin- di, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a rie- same, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessi- tà di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere na- tura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tan- tomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impu- gnazione a critica vincolata” (così Cass. ord. 7675/2019).
Nella specie, l'appellante ha individuato le parti della sentenza di prime cure fatte oggetto di specifica censura ed ha argomento le critiche sollevate. Pertanto, deve ritenersi che l'im- pugnazione abbia rispettato i criteri di forma e sostanza richiesti dall'art. 342 c.p.c..
8. Nel merito, l'appello è infondato.
8.1. A norma dell'art. 2051 c.c., il custode della cosa che si assume aver cagionato il danno
è responsabile dello stesso in via oggettiva, in ragione del particolare rapporto che egli ha con la cosa stessa, da cui derivano disponibilità e poteri di controllo.
Al fine, dunque, di vedere accolta la pretesa risarcitoria, il danneggiato ha esclusivamente
4 l'onere di dimostrare il verificarsi dell'evento dannoso e il rapporto eziologico tra questo e la cosa in custodia. Non è, invece, tenuto a provare l'eventuale presenza di un'insidia o di un trabocchetto o una condotta colposa imputabile al custode.
Ciò nonostante, ove si tratti di una cosa inerte, priva di un dinamismo intrinseco, affinché un processo causale sia attivato, è necessario che subentri un fattore esterno, naturale o da- to dalla condotta del danneggiato, ad interagire con la cosa stessa. In simili ipotesi, allora, af- finché possa ritenersi dimostrato il nesso causale, è altresì necessaria la prova del carattere di obiettiva pericolosità della cosa, tale da rendere molto probabile o, addirittura, inevitabi- le il danno. Sebbene, infatti, l'art. 2051 c.c. individui un criterio di imputazione della respon- sabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'o- nere di allegare e provare soltanto il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indi- pendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res, nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel sen- so che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cau- tele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ul- timo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino a interrompere il nesso eziolo- gico tra cosa e danno e a escludere, dunque, la responsabilità del custode.
Grava, dunque, sul custode della cosa che si asserisce dannosa l'onere della prova liberato- ria del caso fortuito, inteso quale fattore che, alla luce dei principi di adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra la cosa e il danno. Il caso fortuito, peraltro, ben può essere in- tegrato dalla stessa condotta incauta della vittima laddove essa interagisca con la cosa fino a farla recedere a mera occasione della vicenda lesiva, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione del danno ed escludendo la rilevanza di ogni situazione preesistente.
Tale ricostruzione dell'ipotesi di responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. trova conferma nel consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la quale ha in più occasio- ni ha evidenziato come la prevedibilità e l'evitabilità, per colui che interagisce con la co- sa, della situazione potenzialmente dannosa impongano di considerare in modo molto rigo- roso l'efficienza causale della condotta del soggetto, fino a poterla ritenere idonea a recide- re il nesso eziologico (cfr., ex multis, Cass., n. 21675/2023; v. anche Cass., nn. 29465/2020 e
5 16568/2022).
E allora, sebbene la responsabilità ex art. 2051 c.c., per danni cagionati dalla condizione del manto stradale, prescinda dalla prova della sussistenza di una situazione di insidia, essendo sufficiente che il danneggiato dimostri il nesso causale tra cosa custodita e evento dannoso, essa può comunque escludersi grazie alla dimostrazione, di cui è onerato il custode, della ri- levanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte, anche solo colpose, del danneggiato o di quelle, imprevedibili, di un terzo (Cass., n. 8450/2025).
In conclusione, nella responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. il tema della colpa del dan- neggiato, intesa non nel senso di criterio di imputazione del fatto (perché il soggetto che danneggia sé stesso non compie un atto illecito di cui all'art. 2043 c.c.), bensì come requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato, non è estraneo alla verifica della causalità che il giudice è chiamato a svolgere, potendo la sua condotta avere quale effetto l'esclusione della responsabilità del custode ove costituisca l'unica ed esclusiva causa dell'e- vento di danno, relegando al rango di mera occasione la relazione con la res (Cass. n.
8449/2025).
8.2. Facendo applicazione degli illustrati principi interpretativi al caso di specie (in partico- lar modo, di quelli in punto di prevedibilità ed evitabilità della situazione potenzialmente dannosa), questa Corte ritiene che l'evento lesivo lamentato dalla danneggiata debba impu- tarsi in via esclusiva alla sua stessa condotta negligente.
In primo luogo, a seguito dell'esame della documentazione fotografica in atti (cfr. produ- zione di parte attrice), deve ritenersi che la sconnessione di cui si parla, pur presente, non appare intrinsecamente pericolosa al punto da assurgere ad autonoma causa del danno. È evidente, infatti, che l'interruzione del bordo del marciapiede creato dall'accostamento di- scontinuo dei blocchi di cemento sia di dimensioni modeste e si trovi, peraltro, in un punto -
l'angolo - non certamente deputato alla discesa dal marciapiede.
Inoltre, valorizzando anche quanto affermato dai testi circa le condizioni di illuminazione naturale presenti al momento dell'evento (“non era completamente buio, ma iniziava il cre- puscolo” e “era crepuscolo”), deve ritenersi che la sconnessione nel bordo del marciapiede causata dalla mancanza di una porzione di cordolo fosse, comunque, facilmente percepibile da;
del resto, non è stata allegata o dimostrata la presenza di materiali che ne Pt_1
ostruissero la vista (ad esempio, giornali o foglie) e risulta immediatamente dalle fotografie
6 che l'irregolarità era evidente proprio per il contrasto cromatico tra il colore chiaro della pa- vimentazione e quello scuro dello spazio vuoto creatosi tra le porzioni di cordolo.
La danneggiata avrebbe, perciò, dovuto prestare una maggiore attenzione nel transitare in quel punto, ovvero prediligere un altro tratto della banchina per attraversare, considerato pure che il passaggio in quel punto specifico non era nemmeno obbligato dalla presenza del- le strisce pedonali. D'altronde, che una condotta più accorta e diligente fosse esigibile dalla danneggiata è confermato dalle allegazioni dalla medesima spiegate nel proprio atto di gra- vame allorquando precisa che la presenza dei cani randagi non aveva determinato l'insorge- re di uno stato di agitazione o un'alterazione della propria andatura. In altre parole, pur po- tendo guardare la strada con la necessaria attenzione e pur potendo adottare la dovuta cau- tela nel compiere l'attraversamento (in mancanza di allegazione che i cani randagi siano comparsi all'improvviso), imprudentemente decise di transitare lì dove il marciapie- Pt_1
de si interrompeva.
Tanto considerato, deve concludersi, allora, che simile condotta fu tanto incauta e contra- ria alla ordinaria ed esigibile diligenza da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento, facendo degradare la cosa medesima a mera occasione dell'evento dannoso.
Le stesse considerazioni conducono, a maggior ragione, al rigetto della domanda subordi- nata di risarcimento danni ex art. 2043 c.c..
9. L'appello va perciò respinto. Spese del grado secondo soccombenza, che si liquidano come da dispositivo in base al DM\2014 e successive modificazioni, scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile, bassa complessità.
Vengono liquidati i compensi per le fasi di studio (€ 1.038,00), introduttiva (€ 718,00) e de- cisionale (€ 1.744,00). Nulla viene liquidato per la fase istruttoria/trattazione, che in appello non ha avuto luogo. Questa Corte aderisce infatti all'orientamento di recente espresso da
Cass. 19.09.2025 n. 25664: “In tema di liquidazione delle spese processuali secondo il d.m. n.
55 del 2014, il compenso per la fase istruttoria e/o di trattazione nel giudizio di primo grado è sempre dovuto, a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività istruttoria in senso stretto, rilevando anche l'esame dei provvedimenti giudiziali, degli scritti avversari e le ulteriori attivi- tà difensive riconducibili a tale fase. Diversamente, nel giudizio di appello, la liquidazione del compenso per la fase istruttoria e/o di trattazione è ammessa unicamente qualora siano ef- fettivamente poste in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle
7 specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c., ovvero sia fissata un'udienza a tal fine, non es- sendo sufficiente la mera produzione di documenti o l'articolazione di istanze istruttorie negli atti introduttivi o in quelli successivi”.
10. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002 n.
115, per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo pari a quanto dovu- to a titolo di contributo unificato.
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del , avverso la sentenza del Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere 6.05.2024 n. 1837, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione delle spese processuali in favore del difensore Parte_1
antistatario (avv. Anna Maria Manica) del di , liquidate in euro 3.500,00 CP_1 CP_1
per compensi ed € 525,00 per rimborso forfetario di spese generali al 15%, oltre CPA e IVA se dovuta e documentata;
c) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 mag- gio 2002 n. 115, per il versamento, da parte di , di un ulteriore importo pari a Parte_1
quanto dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 30 ottobre 2025.
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firma apposta in modalità digitale
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