Articolo 3 della Legge 29 aprile 1953, n. 430
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1 luglio 1953
Art. 3.
La Commissione per la concessione di acconti ai danneggiati di guerra, di cui al decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 879 , esercita le proprie funzioni presso il Ministero del tesoro.
Le Commissioni di cui all' art. 1 del regio decreto 21 dicembre 1938, n. 2109 , per l'esame delle riserve relative alle opere pubbliche nell'Africa italiana ed agli articoli 2 e 9 della legge 5 dicembre 1941, n. 1477 , per la corresponsione di acconti sui crediti relativi a forniture, prestazioni varie e lavori pubblici in Africa italiana sono soppresse e le relative funzioni sono devolute al Comitato di cui all' art. 2 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674 , presso il Commissariato per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra. Detto Comitato e' integrato, quando si trattino materie gia' devolute al Ministero dell'Africa italiana, da due funzionari del soppresso Ministero da designarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro.
Entrata in vigore il 1 luglio 1953