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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 09/05/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Cagliari Sezione Distaccata di Sassari composta dai magistrati dott. Maria Grixoni Presidente dott. Cinzia Caleffi Consigliere rel. dott. Cristina Fois Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 74/2023 RG promossa da
elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. PIRARI FRANCESCO che la rappresenta e difende per procura in atti;
appellante contro
elettivamente domiciliato presso CP_1 C.F._2 presenta e difende per procura in atti;
appellato OGGETTO: appalto. All'udienza del 17.1.2025 sono state precisate le seguenti CONCLUSIONI Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte d'appello, in riforma della sentenza del Tribunale di Tempio Pausania n. 288 del 20.7.2022, (a) preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
(b) dichiarare che il contratto di appalto oggetto di causa si è risolto per inadempimento imputabile all'appaltatore; (c) dichiarare tenuto e condannare
, nella sua qualità di titolare della ditta individuale Edilizia CP_1 artigiana di NA Raffaele, a pagare a la somma Parte_1 complessiva di € 25.447,78, ovvero di quella arà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di restituzioni e di risarcimento del danno, per le ragioni di cui in narrativa;
(d) respingere le domande proposte da;
(e) in subordine, accertare e dichiarare CP_1 secondo giustizia l'importo dell'indennizzo dovuto dall'appellante a
[...]
; (f) condannare parte appellata alla rifusione delle spese di li CP_1 entrambi i gradi di giudizio, e porre a suo carico per intero le spese di consulenza tecnica. Nell'interesse dell'appellato: codesta Ecc.ma Corte d'Appello adita, voglia dichiarare l'appello inammissibile per la evidente improbabilità del suo accoglimento e/o rigettare anche nel merito ogni avversa domanda con vittoria delle spese anche del grado di appello, in ogni caso, condannare l'appellante alla rifusione delle spese del secondo grado di giudizio.
1 Svolgimento del processo
conveniva davanti al Tribunale di Tempio Pausania Parte_1
allegando che: Controparte_2
- con contratto del 5.11.2010, integrato con atti del 26.11.2010 e del 5.4.2011, aveva commissionato al i lavori di manutenzione CP_1 straordinaria dell'immobile di sua pr sito in Arzachena, località Piccolo Pevero nel residence Acqua Marina, al costo complessivo di euro 48.500,00, da consegnarsi entro il giorno 8.5.2011;
- nel contratto si era dato atto, quietanzandolo, del versamento di euro 31.000,00 mentre l'importo residuo era da versare in due tranche;
- i lavori venivano eseguiti lentamente ed erano riscontrati “in corso di opera” molteplici inadempienze e irregolarità nell'esecuzione dei lavori;
- un tecnico di fiducia, ing. , aveva riscontrato la non conformità a CP_3 regola d'arte dei lavori e la si era determinata a promuovere un Pt_1
ATP, all'esito del quale il c.t.u., ing. , stimava i lavori Per_1 effettivamente eseguiti in euro 22.499,42 e la nformità delle opere alle regole dell'arte per euro 4.947,20;
- dato il grave inadempimento della appaltatrice, vi erano i presupposti per la risoluzione del contratto, la restituzione di quanto indebitamente versato ed il conseguente risarcimento dei danni anche per lucro cessante. L'impresa si costituiva in giudizio contestando le avverse pretese. In CP_1 particolare venuto deduceva che le somme come determinate dal c.t.u. erano errate e non si teneva conto del fatto che i lavori erano stati interrotti prima della scadenza fissata per l'8.5.2011, con telegramma del 20.4.2011, con cui la era receduta dal contratto impedendo la prosecuzione delle Pt_1 opere e r impossibile per la committente agire per la risoluzione del contratto. In via riconvenzionale, il domandava il pagamento delle spese CP_1 anticipate in costanza di rapporto el recesso della committente e per il mancato guadagno. Istruita la causa con produzioni documentali, prova per testi e acquisizione della c.t.u., con sentenza n. 288/2022, emessa in data 20.7.2022, il Tribunale di Tempio Pausania:
- condannava al risarcimento dei danni subiti da CP_1 Parte_1
, liquidati in euro 1.707,92, oltre accessori;
[...] ndannava al risarcimento dei danni in favore di Parte_1 [...]
, liquidati in euro 17.500,00, oltre accessori;
CP_1
a le spese di c.t.u. “a carico di parte attrice nella misura di 2/3 e a carico di parte convenuta nella restante misura” e condannava “ Parte_1
al pagamento di 2/3 delle spese legali del presente giudizi
[...]
€ 3972,00 in favore di , nella sua qualità di titolare della CP_1 omonima impresa edile, e pagamento nella misura di 1/3 della predetta somma a favore di ”. Parte_1
In particolare, il giudice eneva innanzi tutto che, pur dimostrato il dedotto inadempimento dell'appaltatore quanto ai vizi emersi in
2 sede di accertamento peritale, lo stesso non poteva considerarsi grave, posto che:
- mai i difetti erano stati lamentati formalmente;
- la committente aveva inviato un telegramma di recesso il 20.4.2011 pochi giorni dopo avere stipulato una integrazione del contratto originario di appalto, in data 5.4.2011, e avere sospeso i lavori dal 12 al 16 aprile
“per causa di forza maggiore inerente la proprietaria”. Per tali motivi, il tribunale rigettava la domanda di risoluzione per inadempimento e riteneva che il contratto si fosse sciolto per recesso della committente esercitato con il telegramma del 20.4.2011. Inoltre, sulla scorta delle conclusioni cui perveniva la c.t.u., il giudice di merito accertava che i lavori eseguiti ammontavano ad euro 22.499,42 mentre riconosceva i danni per vizi nei limiti di euro 1.707,92, ritenendo nel resto non condivisibile quanto argomentato dall'ausiliare per gli ulteriori difetti riscontrati, rigettando di conseguenza tutte le altre voci di danno. Quanto alla domanda riconvenzionale, richiamato il disposto di cui all'art. 1671 c.c., relativo alla ipotesi di recesso del committente, liquidava a titolo di indennità l'importo di euro 17.500,00, sulla base della seguente motivazione:
“il CTU ha accertato che le opere eseguite ammontano ad € 22.499,41; pertanto l'importo dovuto per il mancato guadagno ammonta a complessivi € 26.000,00. Da tale importo devono essere detratte le somme versate in acconto dall'attrice pari ad € 8500,00 (31.000,00 - 22.499,41), nonchè l'importo dei vizi accertati pari ad € 1707,92”. Infine, liquidava le spese di lite “nella misura di due terzi a carico di parte attrice e di un terzo a carico di parte convenuta in ragione della rispettive soccombenze, come in dispositivo”.
ha proposto appello contestando la sentenza nella parte in Parte_1 cui: i) rigettava la domanda di risoluzione per grave inadempimento dell'appaltatore, in forza di una errata valutazione delle risultanze istruttorie e tenuto conto che lo stesso appaltatore aveva dichiarato di non volere adempiere e non era stata la committente a recedere dal contratto, ormai risolto per l'inadempimento di controparte, con conseguente inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 1671 c.c.; ii) liquidava i danni da vizi e difetti delle opere eseguite in forza di una contraddittoria valutazione del contenuto della c.t.u.; iii) non riconosceva, in seguito alla risoluzione del contratto, il diritto alla restituzione di quanto indebitamente versato dalla committente e al risarcimento per lucro cessante;
iv) liquidava erroneamente l'indennizzo in favore dell'appaltatore per recesso del committente. Si è costituito resistendo all'appello, di cui ha chiesto il rigetto CP_1 perché infond diritto, e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. Sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza, la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte. Motivi della decisione A) Della risoluzione del contratto per inadempimento.
3 Preliminarmente, giova evidenziare che, come è noto, ai sensi dell'art. 1455 c.c., la risoluzione presuppone l'accertamento della gravità dell'inadempimento in relazione alla complessiva situazione venutasi a creare tra le parti contraenti. In particolare, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire (cfr Cass. n. 7649/23) che “Ai fini della pronuncia di risoluzione, il giudice non può isolare singole condotte di una delle parti per stabilire se costituiscano motivo di inadempienza a prescindere da ogni altra ragione di doglianza dei contraenti, ma deve, invece, procedere alla valutazione sinergica del comportamento di questi ultimi, attraverso un'indagine globale ed unitaria dell'intero loro agire, anche con riguardo alla durata del protrarsi degli effetti dell'inadempimento, perché l'unitarietà del rapporto obbligatorio a cui ineriscono tutte le prestazioni inadempiute da ognuno non tollera una valutazione frammentaria e settoriale della condotta di ciascun contraente ma esige un apprezzamento complessivo”. Tanto premesso in diritto, si evidenzia in fatto che la committente Pt_1 conveniva in giudizio l'appaltatrice chiedendo la risoluzione del CP_2 contratto di appalto stipulato tra l 010, con due appendici del 26.11.2010 e del 5.4.2011, per inadempimento della ditta appaltatrice, asseritamente consistito, da un lato, nell'avere “omesso di realizzare gran parte delle opere indicate nel computo metrico facente parte integrante della scrittura privata” e, dall'altro, nell'avere “eseguito difformemente alle regole dell'arte e alle pattuizioni stabilite quella minima parte di lavori effettivamente compiuti”, tenuto anche conto che a fronte di un ammontare complessivo di opere concordato per euro 48.500,00, il c.t.u. in sede di ATP aveva accertato la sussistenza di lavori per soli euro 22.499,42 e un danno per il ripristino di quelle difformi di euro 4.947,20 (vedi atto di citazione in primo grado). L' , dal canto suo costituendosi in giudizio, contestava i conteggi CP_2
c c.t.u., posto che l'ausiliare, pur quantificando le opere realizzate in euro 22.499,42, sosteneva che ne era stato realizzato il 65% di quanto pattuito, ed eccepiva che in realtà il rapporto si era interrotto
“prematuramente, per effetto della manifestazione di volontà della committente, espressa nel telegramma inoltrato all'appaltatore il 20.4.2011, con il quale, di fatto, la è receduta dal contratto in parola, impedendo Pt_1 la prosecuzione dei lavori”, con conseguente applicazione dell'art. 1671 c.c. (vedi comparsa di costituzione in primo grado). La , nella prima memoria ex art. 183 cpc deduceva, quindi, a sua Pt_1 vol l telegramma era stato inviato dopo che il proprio tecnico, ing.
, nell'aprile 2011 aveva verificato i vizi delle opere e quando la impresa CP_3
a “già abbandonato spontaneamente il cantiere” (vedi memoria ex art. 183 cpc). Il tribunale gravato, istruita la causa documentalmente, con prova testi e acquisizione della c.t.u., rigettava la domanda di risoluzione, ritenendo non grave il dedotto inadempimento, in forza delle seguenti argomentazioni:
- non risultavano formali contestazioni dell'inadempimento in epoca antecedente alla risoluzione;
4 - non era provata la “assoluta impossibilità di portare a compimento i lavori commessi nel termine pattuito” (8.5.2011 secondo l'ultima scrittura privata integrativa del 5.4.2011), a nulla rilevando quanto sostenuto dal c.t.u. “in ordine al fatto che l'impresa, per terminare i lavori nel termine prefissato, avrebbe dovuto implementare le sue maestranze;
ciò perché è sconosciuto agli atti di causa di quanti soggetti disponesse l'impresa”;
- era “quantomeno anomalo che la committente abbia risolto il contratto (in data 20.04.2011) per gli asseriti gravi difetti, nonostante avesse sottoscritto solo pochi giorni prima, in data 5.04.2011 (ovvero un mese prima del termine lavori) una integrazione al medesimo…, in cui - tra l'altro - dava atto che i lavori sarebbero stati sospesi dal 12 al 16 aprile
“per causa di forza maggiore inerenti la proprietaria”; con ciò dimostrando che il termine prefissato non era da lei ritenuto essenziale”;
- i difetti accertati erano di “esiguo importo….sia in relazione all'entità dei lavori eseguiti (il 65% del totale, come computati dal CTU), sia in ordine all'interruzione dei lavori dal 12 al 16 aprile su richiesta della stessa committente”;
- la serratura era stata cambiata dalla committente e l'impresa non aveva, quindi, potuto “portare a compimento i lavori commissionati (in tale senso hanno deposto i testimoni escussi e )”. Tes_1 Testimone_2
Tanto premesso, il primo motivo di censura non ha pregio. Secondo l'appellante, “il Tribunale, omettendo di prendere in considerazione alcuni fatti pacifici o comunque provati, dando peso ad altri inesistenti o non rilevanti, interpretando malamente le clausole contrattuali, ha giudicato che l'inadempimento del pur esistente, fosse di scarsa importanza” (vedi CP_1 atto di appello pag. 5 contestato, in particolare, le argomentazioni sopra riportate con riguardo:
- alla prova della sostituzione da parte della committente della serratura e della conseguente impossibilità per l'appaltatore di accedere al cantiere, essendo a tale fine insufficienti le deposizioni testimoniali;
- alla omessa valutazione della dichiarazione testimoniale dell'ing. , il CP_3 quale confermava il capo di prova relativo al fatto che il il CP_1
18.4.2011 aveva dichiarato “di non volere proseguire i lavori”;
- all'affermata mancanza di diffide formali, posto che la committente aveva
“preso contezza delle inadempienze dell'appaltatore grazie alla consulenza dell'ing. ”, il quale aveva visionato il cantiere l'11.4.2011 CP_3
e successivamente, lettera ricevuta dal il 14.4.2011, erano CP_1 state mosse “una serie di osservazioni” (atto di appello pag. 8). Orbene, come correttamente ritenuto dal tribunale, deve ritenersi che a fronte delle chiare dichiarazioni rilasciate dal teste sul punto – rispetto Tes_1 al quale, pur figlio dell'impresario, non si r enti di giudizio per poterlo ritenere inattendibile - risulta provato che ad aprile 2011 l'appaltatore, recatosi sul posto con il teste, si era trovato nell'impossibilità di accedere al cantiere perché “la chiave della serratura non apriva il portoncino” (vedi
5 dichiarazioni testimoniali udienza 24.3.2016). Il fatto poi che nelle allegazioni e nella capitolazione della prova sia indicata prima la giornata del 12 e poi le giornate tra il 18 ed il 20 aprile non muta la rilevanza della circostanza, risultando verosimile, dopo anni, l'imprecisione in ordine al giorno esatto in cui ciò era accaduto. Nulla prova invece la generica conferma da parte dell'ing.
del capo di prova dedotto dalla sul fatto che l'appaltatore il CP_3 Pt_1
18.4.2011 aveva dichiarato “di non volere proseguire i lavori”, data, in difetto di ulteriori elementi di giudizio, la non univocità di significato di tale locuzione, la quale avrebbe ben potuto essere pronunciata dopo che l'appaltatore aveva trovato la serratura modificata ed i rapporti tra le parti si erano ormai deteriorati. Inoltre, anche ammesso che non emerga dalla prova testimoniale che vi era stata una modifica della serratura da parte della committente, le censure avanzate dalla non danno alcun conto delle ulteriori argomentazioni Pt_1 contenute in sentenza. Non si comprende, infatti, e né la lo giustifica, come mai aveva inviato Pt_1 il telegramma del 20.4.2011, di recesso dal contratto, quando appena pochi giorni prima, il 5.4.2011 aveva sottoscritto un ulteriore scrittura privata di integrazione del contratto, con cui aveva commissionato nuove opere e si era dato addirittura atto “che i lavori sarebbero stati sospesi dal 12 al 16 aprile per
“causa di forza maggiore inerenti la proprietaria”; con ciò dimostrando che il termine prefissato non era da lei ritenuto essenziale” (vedi sent. gravata). Del resto, è appena il caso di rilevare che nel telegramma del 20.4.2011 la non aveva denunciato alcunchè in ordine all'abbandono del cantiere Pt_1
dell'appaltatore – nonostante la gravità di una condotta di tale fatta -, limitandosi a comunicare al la mancanza delle “condizioni per continuare CP_1 la collaborazione al fine na corretta prosecuzione” in seguito a
“inadempienze e difetti nelle lavorazioni” rilevati da parte dell'ing. , il CP_3 quale, secondo le allegazioni della , aveva visionato il ere Pt_1
l'11.4.2011. Né può sostenersi che la missiva del 12.4.2011, inviata dal marito della all'impresa dopo il sopralluogo dell'ing. , rappresenti una formale Pt_1 CP_3 diffida ad adempiere, posto che con essa la committente si era limitata a richiedere un incontro tra le parti “al fine di comunicare da parte della Pt_1 la nomina di un professionista ingegnere” ed evidenziare delle “osservazioni”, come espressamente indicato nella nota, su alcune lavorazioni. Inoltre, giova altresì rilevare che la allegava in atto di citazione che Pt_1
“dal principio, la committente si a e rilevava che la IT NA procedeva piuttosto lentamente”, “a seguito di verifica in corso di opera..riscontrava molteplici inadempienze e irregolarità” e “in occasione di un sopralluogo eseguito ai primi di marzo 2011,..constatava che la IT NA aveva inspiegabilmente e imprudentemente provveduto alla rimozione di tutti gli infissi esistenti, di parte del pergolato e di numerose tegole”. Ciononostante, contraddittoriamente, non solo la committente non aveva inviato alcuna diffida formale prima del 12.4.2011 (se anche quest'ultima la si
6 vuole considerare come tale), come esattamente rilevato dal giudice di primo grado, ma appena pochi giorni prima, il 5.4.2011, la aveva stipulato Pt_1 una integrazione di contratto in relazione a nuo , per poi solo l'11.4.2011 incaricare un tecnico per verificare la bontà dell'opera. Alla luce di tali circostanze, la Corte ritiene del tutto condivisibile la valutazione di non gravità dell'inadempimento pur riscontrato, tenuto anche conto, come correttamente rilevato in sentenza, della non rilevante entità dei vizi accertati dal c.t.u. rispetto all'entità dei lavori eseguiti e della sospensione dei lavori per cinque giorni su richiesta della committente (“esiguo importo….sia in relazione all'entità dei lavori eseguiti (il 65% del totale, come computati dal CTU), sia in ordine all'interruzione dei lavori dal 12 al 16 aprile su richiesta della stessa committente”). Ciò posto, per le superiori argomentazioni, non può pertanto neppure condividersi quanto sostenuto dall'appellante in ordine alla inapplicabilità al caso di specie dell'art. 1671 c.c., sul presupposto che la aveva Pt_1 manifestato la sua volontà di non proseguire il rapporto ormai l'inadempimento della controparte si era verificato, l'appaltatore aveva dichiarato di non volere terminare le opere ed il rapporto si era, pertanto, già risolto, non essendo “possibile esercitare il recesso da un contratto già risolto: per cui, dato e non concesso che il telegramma del 20.4.2011 potesse integrare una dichiarazione di recesso, questo sarebbe stato comunque inefficace per essersi il rapporto già interrotto a causa della dichiarazione dell'appaltatore di non voler adempiere” (vedi atto di appello pag. 12).
B) Della liquidazione dei danni per i vizi riscontrati. In ordine ai vizi riscontrati dal c.t.u. ing. per un totale di euro 4.947,20, Per_1 come da computo metrico allegato alla ione, il tribunale gravato nella sentenza impugnata li limitava ad euro 1.707,91, escludendo, innanzi tutto, quelli relativi alla posa del pavimento, essendo stato utilizzato, ad avviso dell'ausiliare, un CLS inadeguato e non essendo stata posizionata la rete elettrosaldata. In particolare, il tribunale argomentava sul punto che le conclusioni del c.t.u. erano “basate solo su presunzioni” e non potevano
“essere condivise perché lo stesso non ha tenuto in nessuna considerazione che dai documenti di causa, non contestati, emerge che l'azienda produttrice dei moduli utilizzati, allo specifico quesito posto dall'impresa in cui la stessa ha spiegato anche che tipo di CLS ha utilizzato, ha confermato la corretta applicazione della rete Tenax, in luogo dei quella elettrosaldata per carichi residenziali, come quello che ci occupa, rilevando l'assenza di problemi di cedimento del sistema con la tecnica utilizzata”. La ha specificatamente contestato la statuizione in parte qua, Pt_1 evidenziando che, oltre ai difetti specificatamente riscontrati dall'ausiliare nella posa del pavimento, laddove la rete Tenax doveva essere posizionata con rete elettrosaldata secondo le stesse prescrizioni tecniche della produttrice, tale modalità di esecuzione dell'opera era stata specificatamente richiesta dal
7 committente e accettata dall'appaltatore, come evidenziato dallo stesso c.t.u. e risultante dal capo n. 11 del computo metrico allegato ai contratti. La censura è fondata, dal momento che - in disparte la preliminare considerazione che i documenti non possono essere oggetto di non contestazione ex art. 115 cpc, come invece sostenuto in sentenza - la posa in opera del pavimento in modo diverso sia dalle prescrizioni tecniche contenute nei manuali di uso sia da specifiche pattuizioni assunte tra le parti, rappresenta di certo uno specifico inadempimento e, quindi, un difetto dell'opera emendabile con il risarcimento del danno per equivalente nei termini accertati dal c.t.u. (cfr. doc. 6 parte convenuta fascicolo ATP). Inoltre, il tribunale non riconosceva neppure l'ulteriore somma di euro 1.500,00, individuata dal c.t.u. in sede di risposta alle osservazioni del c.t.p. e ritenuta necessaria “per la rimozione e/o ripristino dei lavori non eseguiti a regola d'arte” (pag. 6 della c.t.u.). Il tribunale riteneva di “non aderire alla risultanze peritali nella risposta fornita al capo 4 (pagina 6)”, perché l'affermazione era “priva di senso logico, tecnico-matematico e neppure supportata da dato fattuale, anche alla luce del dettagliato computo metrico con cui confligge”. Orbene, come correttamente eccepito in atto di appello, tale ulteriori somme erano ritenute necessarie dal c.t.u. per la “rimozione e/o ripristino dei lavori non eseguiti a regola d'arte” ed in particolare per nuovi lavori di rimozione e ripristino individuati dal c.t.u. a pag. 5 in risposta alle osservazioni del c.t.p. di parte attrice con riguardo alle opere di adeguamento di due porte a cerniera, per le quali non era “stata eseguita correttamente” la lavorazione, in quanto “i telai a scrigno posti in opera non sono(erano) adatti a recepire le porte scorrevoli adattate essendo di dimensioni non compatibili”. La somma di euro 1.500,00 era, pertanto, destinata alla “demolizione e nuova posa in opera di telai adatti e per l'acquisto di tre nuove porte” (vedi relazione pag. 5). Pertanto, a differenza di quanto sostenuto nella sentenza impugnata, tale importo era adeguatamente e logicamente motivato dall'ausiliare. In accoglimento del secondo motivo di appello, la sentenza impugnata va, quindi, riformata nella parte in cui quantificava in euro 1.707,92, oltre iva, i vizi riscontrati, anziche in euro 4.947,20 oltre iva ed ulteriori accessori, come da statuizioni della sentenza gravata non oggetto, sul punto, di specifica censura.
C) Della domanda di restituzione e di risarcimento dei danni. La ha, inoltre, insistito nel suo atto di appello (vedi punto VI pag. 12) Pt_1 sulle domande di restituzione e di risarcimento del danno (“Alla pronuncia di risoluzione dovrà far seguito la condanna di alle restituzioni ed CP_1 al risarcimento del danno. Considerato da una parte l'acconto versato di € 31.000,00, dall'altra il valore effettivo di quanto realizzato pari ad € 22.499,42, dall'altra ancora il costo per il ripristino delle lavorazioni viziate stimato allora dal c.t.u. in € 4.947,20, si ottiene un importo a credito dell'attrice di € 13.447,78. A questo deve aggiungersi il danno per lucro cessante dato dal
8 mancato introito per la locazione a terzi dell'appartamento nell'estate 2011, pari ad € 12.000,00 secondo gli accordi documentati con l'aspirante locatario. Tutto con rivalutazione ed interessi fino al saldo, trattandosi di un debito di valore”). La , infatti, introduceva in giudizio fin dall'atto di citazione di primo Pt_1 gra domanda di restituzione sia quella di risarcimento del danno, quali conseguenza della risoluzione del contratto (vedi atto di citazione). Il tribunale riteneva assorbite le “domanda” nel rigetto della domanda di risoluzione per inadempimento (“Tutte la altre domande di risarcimento del danno svolte dall'attrice sono rigettate in quanto assorbite dal rigetto della domanda di risoluzione per inadempimento”: pag. 4 sent. gravata). Orbene, come esattamente rilevato dall'appellante, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire (cfr Cass. n. 421/24) che “In tema di appalto, qualora il committente eserciti il diritto unilaterale di recesso ex art. 1671 c.c., non è preclusa la sua facoltà di invocare la restituzione degli acconti versati e il risarcimento dei danni subiti per condotte di inadempimento verificatesi in corso d'opera e addebitabili all'appaltatore; in tale evenienza la domanda risarcitoria non è sottoposta alla disciplina di cui alla garanzia speciale per le difformità e i vizi dell'opera e ai conseguenti termini decadenziali e prescrizionali previsti dall'art. 1667 c.c., posto che, a fronte della mancata ultimazione dell'opera, l'inadempimento contestato è attratto alla regolamentazione ordinaria e non a quella speciale”. Inoltre, la Suprema Corte in materia ha altresì precisato (cfr Cass. n. 23820/22) che “Non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che, a fronte di una domanda di risoluzione per inadempimento del contratto e conseguente restituzione dell'acconto versato, adotti la statuizione restitutoria in relazione alla diversa fattispecie del legittimo recesso della parte, trattandosi pur sempre di pronuncia consequenziale all'accertamento dell'avvenuto scioglimento del rapporto, fondato sulle circostanze di fatto originariamente dedotte, senza che sia stato introdotto un nuovo tema di indagine”. Pertanto, nel caso di specie, sia la domanda di restituzione sia quella di ulteriore risarcimento del danno dovevano comunque essere esaminate dal giudice di primo grado, anche se, come ritenuto in questo giudizio, il contratto non si era risolto per inadempimento dell'appaltatore ma per recesso del committente, tanto che dallo stesso tribunale erano comunque riconosciuti a carico dell'impresa i danni per i difetti dell'opera. Ciò posto, la domanda di risarcimento del danno da lucro cessante non può trovare accoglimento sia perché il rapporto è venuto meno per il recesso della committente sia perché non è, comunque, ravvisabile una adeguata dimostrazione del “mancato introito per la locazione a terzi dell'appartamento”, genericamente dedotta senza alcun preciso riscontro istruttorio. Quanto, invece, all'ulteriore domanda di restituzione di quanto versato in eccesso dalla committente, l'impresa è tenuta a restituire in favore della la somma di euro 8.500,00 (euro 31.000,00 versati in acconto – euro Pt_1
22.499,42 pari al valore delle lavorazioni eseguite), oltre interessi legali dalla
9 domanda al saldo, trattandosi di debito di valuta, non soggetto a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali di cui all'art. 1224 c.c. da allegare e provare.
D) Dell'indennità ex art. 1671 c.c. Accertato il recesso della committente dal contratto, il tribunale riconosceva in favore dell'impresa, ex art. 1671 c.c., l'importo totale di euro 17.500,00 secondo le seguenti argomentazioni: “L'indennizzo cui è tenuto il committente in favore dell'appaltatore a norma del suddetto art. 1671 cc, nel caso di recesso unilaterale dal contratto di appalto, costituisce obbligazione risarcitoria. Nel liquidare il mancato guadagno il Giudice può fare ricorso al criterio equitativo solo in caso di difficoltà nella quantificazione, ovvero liquidare - se facilmente quantificabile sulla base dei prezzi contrattuali - la differenza tra il prezzo contrattuale di appalto ed il costo delle opere eseguite. Nel caso che ci occupa il CTU ha accertato che le opere eseguite ammontano ad € 22.499,41; pertanto l'importo dovuto per il mancato guadagno ammonta a complessivi € 26.000,00. Da tale importo devono essere detratte le somme versate in acconto dall'attrice pari ad € 8500,00 (31.000,00 -22.499,41), nonchè l'importo dei vizi accertati pari ad € 1707,92”. Orbene, esclusa, per quanto detto sopra, la fondatezza dell'eccepita inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 1671 c.c., l'appellante ha altresì contestato la liquidazione dell'indennizzo sia perché “computato in difetto il costo di ripristino dei vizi accertati, sia perché il mancato guadagno non corrisponderebbe certo al corrispettivo pattuito (benché al netto dell'acconto), ma al margine di profitto che l'appaltatore avrebbe effettivamente conseguito se avesse portato a termine i lavori”, richiamando sul punto la relativa giurisprudenza di legittimità (vedi pagg. 12 e 13 atto di appello). La doglianza ha fondamento, posto che l'indennizzo in oggetto veniva computato con criteri alquanto incomprensibili sia in relazione al risultato finale (sottraendo a euro 26.000,00 l'importo di euro 8.500,00 ed euro 1.707,92 il risultato è 15.792,00 e non euro 17.500,00) sia in relazione alla ratio degli stessi. Del resto, la stessa impresa nelle sue conclusioni di primo grado liquidava tale indennizzo nella misura di euro 11.500,00 (vedi conclusioni in primo grado), seppur senza specificatamente indicare i criteri di calcolo. Pertanto, tenuto conto dell'ultimo orientamento della Suprema Corte (vedi Cass. n. 16346/24), tale indennizzo, in difetto di prova specifica del quantum, può essere parametrato “alle previsioni normative nell'ambito dei pubblici appalti, alla cui stregua l'utile dell'appaltatore, in caso di recesso del committente, può essere determinato forfettariamente nell'aliquota del 10% (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 10598 del 19/04/2024; Sez. 1, Ordinanza n. 27690 del 02/10/2023; Sez. 1, Ordinanza n. 26009 del 17/10/2018)”. Conseguentemente, in accoglimento anche dell'ultima censura, la va Pt_1 condannata, a titolo di indennizzo ex art. 1671 c.c., a pagar ore dell'impresa la minor somma di euro 4.850,00, pari al 10% del CP_1
10 corrispettivo pattuito tra le parti, oltre accessori come calcolati in sentenza, in difetto di specifica censura sul punto. Dato l'esito della lite e la reciproca soccombenza, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, ponendo definitivamente a carico di entrambe le parti le spese di c.t.u.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, in parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 288/2022 emessa dal Tribunale di Tempio Pausania, che conferma per il resto:
- condanna , nella sua qualità di titolare della omonima CP_1 impresa e ento dei danni subiti da , Parte_1 quantificati in euro 4.947,20, oltre iva e accessori come da sentenza gravata, nonché al pagamento della somma di euro 8.500,00, per il titolo di cui è causa, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo;
- condanna a pagare in favore di , nella Parte_1 CP_1 sua qualità di titolare della omonima impresa edile, per il titolo di cui è causa, la somma di euro 4.850,00, oltre accessori come da sentenza gravata;
- compensa tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e pone a carico di entrambe le parti le spese di c.t.u. Così deciso in Sassari, 24/4/2025
Il Consigliere est. Dott. Cinzia Caleffi
Il Presidente Dott. Maria Grixoni
11
elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. PIRARI FRANCESCO che la rappresenta e difende per procura in atti;
appellante contro
elettivamente domiciliato presso CP_1 C.F._2 presenta e difende per procura in atti;
appellato OGGETTO: appalto. All'udienza del 17.1.2025 sono state precisate le seguenti CONCLUSIONI Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte d'appello, in riforma della sentenza del Tribunale di Tempio Pausania n. 288 del 20.7.2022, (a) preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
(b) dichiarare che il contratto di appalto oggetto di causa si è risolto per inadempimento imputabile all'appaltatore; (c) dichiarare tenuto e condannare
, nella sua qualità di titolare della ditta individuale Edilizia CP_1 artigiana di NA Raffaele, a pagare a la somma Parte_1 complessiva di € 25.447,78, ovvero di quella arà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di restituzioni e di risarcimento del danno, per le ragioni di cui in narrativa;
(d) respingere le domande proposte da;
(e) in subordine, accertare e dichiarare CP_1 secondo giustizia l'importo dell'indennizzo dovuto dall'appellante a
[...]
; (f) condannare parte appellata alla rifusione delle spese di li CP_1 entrambi i gradi di giudizio, e porre a suo carico per intero le spese di consulenza tecnica. Nell'interesse dell'appellato: codesta Ecc.ma Corte d'Appello adita, voglia dichiarare l'appello inammissibile per la evidente improbabilità del suo accoglimento e/o rigettare anche nel merito ogni avversa domanda con vittoria delle spese anche del grado di appello, in ogni caso, condannare l'appellante alla rifusione delle spese del secondo grado di giudizio.
1 Svolgimento del processo
conveniva davanti al Tribunale di Tempio Pausania Parte_1
allegando che: Controparte_2
- con contratto del 5.11.2010, integrato con atti del 26.11.2010 e del 5.4.2011, aveva commissionato al i lavori di manutenzione CP_1 straordinaria dell'immobile di sua pr sito in Arzachena, località Piccolo Pevero nel residence Acqua Marina, al costo complessivo di euro 48.500,00, da consegnarsi entro il giorno 8.5.2011;
- nel contratto si era dato atto, quietanzandolo, del versamento di euro 31.000,00 mentre l'importo residuo era da versare in due tranche;
- i lavori venivano eseguiti lentamente ed erano riscontrati “in corso di opera” molteplici inadempienze e irregolarità nell'esecuzione dei lavori;
- un tecnico di fiducia, ing. , aveva riscontrato la non conformità a CP_3 regola d'arte dei lavori e la si era determinata a promuovere un Pt_1
ATP, all'esito del quale il c.t.u., ing. , stimava i lavori Per_1 effettivamente eseguiti in euro 22.499,42 e la nformità delle opere alle regole dell'arte per euro 4.947,20;
- dato il grave inadempimento della appaltatrice, vi erano i presupposti per la risoluzione del contratto, la restituzione di quanto indebitamente versato ed il conseguente risarcimento dei danni anche per lucro cessante. L'impresa si costituiva in giudizio contestando le avverse pretese. In CP_1 particolare venuto deduceva che le somme come determinate dal c.t.u. erano errate e non si teneva conto del fatto che i lavori erano stati interrotti prima della scadenza fissata per l'8.5.2011, con telegramma del 20.4.2011, con cui la era receduta dal contratto impedendo la prosecuzione delle Pt_1 opere e r impossibile per la committente agire per la risoluzione del contratto. In via riconvenzionale, il domandava il pagamento delle spese CP_1 anticipate in costanza di rapporto el recesso della committente e per il mancato guadagno. Istruita la causa con produzioni documentali, prova per testi e acquisizione della c.t.u., con sentenza n. 288/2022, emessa in data 20.7.2022, il Tribunale di Tempio Pausania:
- condannava al risarcimento dei danni subiti da CP_1 Parte_1
, liquidati in euro 1.707,92, oltre accessori;
[...] ndannava al risarcimento dei danni in favore di Parte_1 [...]
, liquidati in euro 17.500,00, oltre accessori;
CP_1
a le spese di c.t.u. “a carico di parte attrice nella misura di 2/3 e a carico di parte convenuta nella restante misura” e condannava “ Parte_1
al pagamento di 2/3 delle spese legali del presente giudizi
[...]
€ 3972,00 in favore di , nella sua qualità di titolare della CP_1 omonima impresa edile, e pagamento nella misura di 1/3 della predetta somma a favore di ”. Parte_1
In particolare, il giudice eneva innanzi tutto che, pur dimostrato il dedotto inadempimento dell'appaltatore quanto ai vizi emersi in
2 sede di accertamento peritale, lo stesso non poteva considerarsi grave, posto che:
- mai i difetti erano stati lamentati formalmente;
- la committente aveva inviato un telegramma di recesso il 20.4.2011 pochi giorni dopo avere stipulato una integrazione del contratto originario di appalto, in data 5.4.2011, e avere sospeso i lavori dal 12 al 16 aprile
“per causa di forza maggiore inerente la proprietaria”. Per tali motivi, il tribunale rigettava la domanda di risoluzione per inadempimento e riteneva che il contratto si fosse sciolto per recesso della committente esercitato con il telegramma del 20.4.2011. Inoltre, sulla scorta delle conclusioni cui perveniva la c.t.u., il giudice di merito accertava che i lavori eseguiti ammontavano ad euro 22.499,42 mentre riconosceva i danni per vizi nei limiti di euro 1.707,92, ritenendo nel resto non condivisibile quanto argomentato dall'ausiliare per gli ulteriori difetti riscontrati, rigettando di conseguenza tutte le altre voci di danno. Quanto alla domanda riconvenzionale, richiamato il disposto di cui all'art. 1671 c.c., relativo alla ipotesi di recesso del committente, liquidava a titolo di indennità l'importo di euro 17.500,00, sulla base della seguente motivazione:
“il CTU ha accertato che le opere eseguite ammontano ad € 22.499,41; pertanto l'importo dovuto per il mancato guadagno ammonta a complessivi € 26.000,00. Da tale importo devono essere detratte le somme versate in acconto dall'attrice pari ad € 8500,00 (31.000,00 - 22.499,41), nonchè l'importo dei vizi accertati pari ad € 1707,92”. Infine, liquidava le spese di lite “nella misura di due terzi a carico di parte attrice e di un terzo a carico di parte convenuta in ragione della rispettive soccombenze, come in dispositivo”.
ha proposto appello contestando la sentenza nella parte in Parte_1 cui: i) rigettava la domanda di risoluzione per grave inadempimento dell'appaltatore, in forza di una errata valutazione delle risultanze istruttorie e tenuto conto che lo stesso appaltatore aveva dichiarato di non volere adempiere e non era stata la committente a recedere dal contratto, ormai risolto per l'inadempimento di controparte, con conseguente inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 1671 c.c.; ii) liquidava i danni da vizi e difetti delle opere eseguite in forza di una contraddittoria valutazione del contenuto della c.t.u.; iii) non riconosceva, in seguito alla risoluzione del contratto, il diritto alla restituzione di quanto indebitamente versato dalla committente e al risarcimento per lucro cessante;
iv) liquidava erroneamente l'indennizzo in favore dell'appaltatore per recesso del committente. Si è costituito resistendo all'appello, di cui ha chiesto il rigetto CP_1 perché infond diritto, e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. Sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza, la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte. Motivi della decisione A) Della risoluzione del contratto per inadempimento.
3 Preliminarmente, giova evidenziare che, come è noto, ai sensi dell'art. 1455 c.c., la risoluzione presuppone l'accertamento della gravità dell'inadempimento in relazione alla complessiva situazione venutasi a creare tra le parti contraenti. In particolare, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire (cfr Cass. n. 7649/23) che “Ai fini della pronuncia di risoluzione, il giudice non può isolare singole condotte di una delle parti per stabilire se costituiscano motivo di inadempienza a prescindere da ogni altra ragione di doglianza dei contraenti, ma deve, invece, procedere alla valutazione sinergica del comportamento di questi ultimi, attraverso un'indagine globale ed unitaria dell'intero loro agire, anche con riguardo alla durata del protrarsi degli effetti dell'inadempimento, perché l'unitarietà del rapporto obbligatorio a cui ineriscono tutte le prestazioni inadempiute da ognuno non tollera una valutazione frammentaria e settoriale della condotta di ciascun contraente ma esige un apprezzamento complessivo”. Tanto premesso in diritto, si evidenzia in fatto che la committente Pt_1 conveniva in giudizio l'appaltatrice chiedendo la risoluzione del CP_2 contratto di appalto stipulato tra l 010, con due appendici del 26.11.2010 e del 5.4.2011, per inadempimento della ditta appaltatrice, asseritamente consistito, da un lato, nell'avere “omesso di realizzare gran parte delle opere indicate nel computo metrico facente parte integrante della scrittura privata” e, dall'altro, nell'avere “eseguito difformemente alle regole dell'arte e alle pattuizioni stabilite quella minima parte di lavori effettivamente compiuti”, tenuto anche conto che a fronte di un ammontare complessivo di opere concordato per euro 48.500,00, il c.t.u. in sede di ATP aveva accertato la sussistenza di lavori per soli euro 22.499,42 e un danno per il ripristino di quelle difformi di euro 4.947,20 (vedi atto di citazione in primo grado). L' , dal canto suo costituendosi in giudizio, contestava i conteggi CP_2
c c.t.u., posto che l'ausiliare, pur quantificando le opere realizzate in euro 22.499,42, sosteneva che ne era stato realizzato il 65% di quanto pattuito, ed eccepiva che in realtà il rapporto si era interrotto
“prematuramente, per effetto della manifestazione di volontà della committente, espressa nel telegramma inoltrato all'appaltatore il 20.4.2011, con il quale, di fatto, la è receduta dal contratto in parola, impedendo Pt_1 la prosecuzione dei lavori”, con conseguente applicazione dell'art. 1671 c.c. (vedi comparsa di costituzione in primo grado). La , nella prima memoria ex art. 183 cpc deduceva, quindi, a sua Pt_1 vol l telegramma era stato inviato dopo che il proprio tecnico, ing.
, nell'aprile 2011 aveva verificato i vizi delle opere e quando la impresa CP_3
a “già abbandonato spontaneamente il cantiere” (vedi memoria ex art. 183 cpc). Il tribunale gravato, istruita la causa documentalmente, con prova testi e acquisizione della c.t.u., rigettava la domanda di risoluzione, ritenendo non grave il dedotto inadempimento, in forza delle seguenti argomentazioni:
- non risultavano formali contestazioni dell'inadempimento in epoca antecedente alla risoluzione;
4 - non era provata la “assoluta impossibilità di portare a compimento i lavori commessi nel termine pattuito” (8.5.2011 secondo l'ultima scrittura privata integrativa del 5.4.2011), a nulla rilevando quanto sostenuto dal c.t.u. “in ordine al fatto che l'impresa, per terminare i lavori nel termine prefissato, avrebbe dovuto implementare le sue maestranze;
ciò perché è sconosciuto agli atti di causa di quanti soggetti disponesse l'impresa”;
- era “quantomeno anomalo che la committente abbia risolto il contratto (in data 20.04.2011) per gli asseriti gravi difetti, nonostante avesse sottoscritto solo pochi giorni prima, in data 5.04.2011 (ovvero un mese prima del termine lavori) una integrazione al medesimo…, in cui - tra l'altro - dava atto che i lavori sarebbero stati sospesi dal 12 al 16 aprile
“per causa di forza maggiore inerenti la proprietaria”; con ciò dimostrando che il termine prefissato non era da lei ritenuto essenziale”;
- i difetti accertati erano di “esiguo importo….sia in relazione all'entità dei lavori eseguiti (il 65% del totale, come computati dal CTU), sia in ordine all'interruzione dei lavori dal 12 al 16 aprile su richiesta della stessa committente”;
- la serratura era stata cambiata dalla committente e l'impresa non aveva, quindi, potuto “portare a compimento i lavori commissionati (in tale senso hanno deposto i testimoni escussi e )”. Tes_1 Testimone_2
Tanto premesso, il primo motivo di censura non ha pregio. Secondo l'appellante, “il Tribunale, omettendo di prendere in considerazione alcuni fatti pacifici o comunque provati, dando peso ad altri inesistenti o non rilevanti, interpretando malamente le clausole contrattuali, ha giudicato che l'inadempimento del pur esistente, fosse di scarsa importanza” (vedi CP_1 atto di appello pag. 5 contestato, in particolare, le argomentazioni sopra riportate con riguardo:
- alla prova della sostituzione da parte della committente della serratura e della conseguente impossibilità per l'appaltatore di accedere al cantiere, essendo a tale fine insufficienti le deposizioni testimoniali;
- alla omessa valutazione della dichiarazione testimoniale dell'ing. , il CP_3 quale confermava il capo di prova relativo al fatto che il il CP_1
18.4.2011 aveva dichiarato “di non volere proseguire i lavori”;
- all'affermata mancanza di diffide formali, posto che la committente aveva
“preso contezza delle inadempienze dell'appaltatore grazie alla consulenza dell'ing. ”, il quale aveva visionato il cantiere l'11.4.2011 CP_3
e successivamente, lettera ricevuta dal il 14.4.2011, erano CP_1 state mosse “una serie di osservazioni” (atto di appello pag. 8). Orbene, come correttamente ritenuto dal tribunale, deve ritenersi che a fronte delle chiare dichiarazioni rilasciate dal teste sul punto – rispetto Tes_1 al quale, pur figlio dell'impresario, non si r enti di giudizio per poterlo ritenere inattendibile - risulta provato che ad aprile 2011 l'appaltatore, recatosi sul posto con il teste, si era trovato nell'impossibilità di accedere al cantiere perché “la chiave della serratura non apriva il portoncino” (vedi
5 dichiarazioni testimoniali udienza 24.3.2016). Il fatto poi che nelle allegazioni e nella capitolazione della prova sia indicata prima la giornata del 12 e poi le giornate tra il 18 ed il 20 aprile non muta la rilevanza della circostanza, risultando verosimile, dopo anni, l'imprecisione in ordine al giorno esatto in cui ciò era accaduto. Nulla prova invece la generica conferma da parte dell'ing.
del capo di prova dedotto dalla sul fatto che l'appaltatore il CP_3 Pt_1
18.4.2011 aveva dichiarato “di non volere proseguire i lavori”, data, in difetto di ulteriori elementi di giudizio, la non univocità di significato di tale locuzione, la quale avrebbe ben potuto essere pronunciata dopo che l'appaltatore aveva trovato la serratura modificata ed i rapporti tra le parti si erano ormai deteriorati. Inoltre, anche ammesso che non emerga dalla prova testimoniale che vi era stata una modifica della serratura da parte della committente, le censure avanzate dalla non danno alcun conto delle ulteriori argomentazioni Pt_1 contenute in sentenza. Non si comprende, infatti, e né la lo giustifica, come mai aveva inviato Pt_1 il telegramma del 20.4.2011, di recesso dal contratto, quando appena pochi giorni prima, il 5.4.2011 aveva sottoscritto un ulteriore scrittura privata di integrazione del contratto, con cui aveva commissionato nuove opere e si era dato addirittura atto “che i lavori sarebbero stati sospesi dal 12 al 16 aprile per
“causa di forza maggiore inerenti la proprietaria”; con ciò dimostrando che il termine prefissato non era da lei ritenuto essenziale” (vedi sent. gravata). Del resto, è appena il caso di rilevare che nel telegramma del 20.4.2011 la non aveva denunciato alcunchè in ordine all'abbandono del cantiere Pt_1
dell'appaltatore – nonostante la gravità di una condotta di tale fatta -, limitandosi a comunicare al la mancanza delle “condizioni per continuare CP_1 la collaborazione al fine na corretta prosecuzione” in seguito a
“inadempienze e difetti nelle lavorazioni” rilevati da parte dell'ing. , il CP_3 quale, secondo le allegazioni della , aveva visionato il ere Pt_1
l'11.4.2011. Né può sostenersi che la missiva del 12.4.2011, inviata dal marito della all'impresa dopo il sopralluogo dell'ing. , rappresenti una formale Pt_1 CP_3 diffida ad adempiere, posto che con essa la committente si era limitata a richiedere un incontro tra le parti “al fine di comunicare da parte della Pt_1 la nomina di un professionista ingegnere” ed evidenziare delle “osservazioni”, come espressamente indicato nella nota, su alcune lavorazioni. Inoltre, giova altresì rilevare che la allegava in atto di citazione che Pt_1
“dal principio, la committente si a e rilevava che la IT NA procedeva piuttosto lentamente”, “a seguito di verifica in corso di opera..riscontrava molteplici inadempienze e irregolarità” e “in occasione di un sopralluogo eseguito ai primi di marzo 2011,..constatava che la IT NA aveva inspiegabilmente e imprudentemente provveduto alla rimozione di tutti gli infissi esistenti, di parte del pergolato e di numerose tegole”. Ciononostante, contraddittoriamente, non solo la committente non aveva inviato alcuna diffida formale prima del 12.4.2011 (se anche quest'ultima la si
6 vuole considerare come tale), come esattamente rilevato dal giudice di primo grado, ma appena pochi giorni prima, il 5.4.2011, la aveva stipulato Pt_1 una integrazione di contratto in relazione a nuo , per poi solo l'11.4.2011 incaricare un tecnico per verificare la bontà dell'opera. Alla luce di tali circostanze, la Corte ritiene del tutto condivisibile la valutazione di non gravità dell'inadempimento pur riscontrato, tenuto anche conto, come correttamente rilevato in sentenza, della non rilevante entità dei vizi accertati dal c.t.u. rispetto all'entità dei lavori eseguiti e della sospensione dei lavori per cinque giorni su richiesta della committente (“esiguo importo….sia in relazione all'entità dei lavori eseguiti (il 65% del totale, come computati dal CTU), sia in ordine all'interruzione dei lavori dal 12 al 16 aprile su richiesta della stessa committente”). Ciò posto, per le superiori argomentazioni, non può pertanto neppure condividersi quanto sostenuto dall'appellante in ordine alla inapplicabilità al caso di specie dell'art. 1671 c.c., sul presupposto che la aveva Pt_1 manifestato la sua volontà di non proseguire il rapporto ormai l'inadempimento della controparte si era verificato, l'appaltatore aveva dichiarato di non volere terminare le opere ed il rapporto si era, pertanto, già risolto, non essendo “possibile esercitare il recesso da un contratto già risolto: per cui, dato e non concesso che il telegramma del 20.4.2011 potesse integrare una dichiarazione di recesso, questo sarebbe stato comunque inefficace per essersi il rapporto già interrotto a causa della dichiarazione dell'appaltatore di non voler adempiere” (vedi atto di appello pag. 12).
B) Della liquidazione dei danni per i vizi riscontrati. In ordine ai vizi riscontrati dal c.t.u. ing. per un totale di euro 4.947,20, Per_1 come da computo metrico allegato alla ione, il tribunale gravato nella sentenza impugnata li limitava ad euro 1.707,91, escludendo, innanzi tutto, quelli relativi alla posa del pavimento, essendo stato utilizzato, ad avviso dell'ausiliare, un CLS inadeguato e non essendo stata posizionata la rete elettrosaldata. In particolare, il tribunale argomentava sul punto che le conclusioni del c.t.u. erano “basate solo su presunzioni” e non potevano
“essere condivise perché lo stesso non ha tenuto in nessuna considerazione che dai documenti di causa, non contestati, emerge che l'azienda produttrice dei moduli utilizzati, allo specifico quesito posto dall'impresa in cui la stessa ha spiegato anche che tipo di CLS ha utilizzato, ha confermato la corretta applicazione della rete Tenax, in luogo dei quella elettrosaldata per carichi residenziali, come quello che ci occupa, rilevando l'assenza di problemi di cedimento del sistema con la tecnica utilizzata”. La ha specificatamente contestato la statuizione in parte qua, Pt_1 evidenziando che, oltre ai difetti specificatamente riscontrati dall'ausiliare nella posa del pavimento, laddove la rete Tenax doveva essere posizionata con rete elettrosaldata secondo le stesse prescrizioni tecniche della produttrice, tale modalità di esecuzione dell'opera era stata specificatamente richiesta dal
7 committente e accettata dall'appaltatore, come evidenziato dallo stesso c.t.u. e risultante dal capo n. 11 del computo metrico allegato ai contratti. La censura è fondata, dal momento che - in disparte la preliminare considerazione che i documenti non possono essere oggetto di non contestazione ex art. 115 cpc, come invece sostenuto in sentenza - la posa in opera del pavimento in modo diverso sia dalle prescrizioni tecniche contenute nei manuali di uso sia da specifiche pattuizioni assunte tra le parti, rappresenta di certo uno specifico inadempimento e, quindi, un difetto dell'opera emendabile con il risarcimento del danno per equivalente nei termini accertati dal c.t.u. (cfr. doc. 6 parte convenuta fascicolo ATP). Inoltre, il tribunale non riconosceva neppure l'ulteriore somma di euro 1.500,00, individuata dal c.t.u. in sede di risposta alle osservazioni del c.t.p. e ritenuta necessaria “per la rimozione e/o ripristino dei lavori non eseguiti a regola d'arte” (pag. 6 della c.t.u.). Il tribunale riteneva di “non aderire alla risultanze peritali nella risposta fornita al capo 4 (pagina 6)”, perché l'affermazione era “priva di senso logico, tecnico-matematico e neppure supportata da dato fattuale, anche alla luce del dettagliato computo metrico con cui confligge”. Orbene, come correttamente eccepito in atto di appello, tale ulteriori somme erano ritenute necessarie dal c.t.u. per la “rimozione e/o ripristino dei lavori non eseguiti a regola d'arte” ed in particolare per nuovi lavori di rimozione e ripristino individuati dal c.t.u. a pag. 5 in risposta alle osservazioni del c.t.p. di parte attrice con riguardo alle opere di adeguamento di due porte a cerniera, per le quali non era “stata eseguita correttamente” la lavorazione, in quanto “i telai a scrigno posti in opera non sono(erano) adatti a recepire le porte scorrevoli adattate essendo di dimensioni non compatibili”. La somma di euro 1.500,00 era, pertanto, destinata alla “demolizione e nuova posa in opera di telai adatti e per l'acquisto di tre nuove porte” (vedi relazione pag. 5). Pertanto, a differenza di quanto sostenuto nella sentenza impugnata, tale importo era adeguatamente e logicamente motivato dall'ausiliare. In accoglimento del secondo motivo di appello, la sentenza impugnata va, quindi, riformata nella parte in cui quantificava in euro 1.707,92, oltre iva, i vizi riscontrati, anziche in euro 4.947,20 oltre iva ed ulteriori accessori, come da statuizioni della sentenza gravata non oggetto, sul punto, di specifica censura.
C) Della domanda di restituzione e di risarcimento dei danni. La ha, inoltre, insistito nel suo atto di appello (vedi punto VI pag. 12) Pt_1 sulle domande di restituzione e di risarcimento del danno (“Alla pronuncia di risoluzione dovrà far seguito la condanna di alle restituzioni ed CP_1 al risarcimento del danno. Considerato da una parte l'acconto versato di € 31.000,00, dall'altra il valore effettivo di quanto realizzato pari ad € 22.499,42, dall'altra ancora il costo per il ripristino delle lavorazioni viziate stimato allora dal c.t.u. in € 4.947,20, si ottiene un importo a credito dell'attrice di € 13.447,78. A questo deve aggiungersi il danno per lucro cessante dato dal
8 mancato introito per la locazione a terzi dell'appartamento nell'estate 2011, pari ad € 12.000,00 secondo gli accordi documentati con l'aspirante locatario. Tutto con rivalutazione ed interessi fino al saldo, trattandosi di un debito di valore”). La , infatti, introduceva in giudizio fin dall'atto di citazione di primo Pt_1 gra domanda di restituzione sia quella di risarcimento del danno, quali conseguenza della risoluzione del contratto (vedi atto di citazione). Il tribunale riteneva assorbite le “domanda” nel rigetto della domanda di risoluzione per inadempimento (“Tutte la altre domande di risarcimento del danno svolte dall'attrice sono rigettate in quanto assorbite dal rigetto della domanda di risoluzione per inadempimento”: pag. 4 sent. gravata). Orbene, come esattamente rilevato dall'appellante, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire (cfr Cass. n. 421/24) che “In tema di appalto, qualora il committente eserciti il diritto unilaterale di recesso ex art. 1671 c.c., non è preclusa la sua facoltà di invocare la restituzione degli acconti versati e il risarcimento dei danni subiti per condotte di inadempimento verificatesi in corso d'opera e addebitabili all'appaltatore; in tale evenienza la domanda risarcitoria non è sottoposta alla disciplina di cui alla garanzia speciale per le difformità e i vizi dell'opera e ai conseguenti termini decadenziali e prescrizionali previsti dall'art. 1667 c.c., posto che, a fronte della mancata ultimazione dell'opera, l'inadempimento contestato è attratto alla regolamentazione ordinaria e non a quella speciale”. Inoltre, la Suprema Corte in materia ha altresì precisato (cfr Cass. n. 23820/22) che “Non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che, a fronte di una domanda di risoluzione per inadempimento del contratto e conseguente restituzione dell'acconto versato, adotti la statuizione restitutoria in relazione alla diversa fattispecie del legittimo recesso della parte, trattandosi pur sempre di pronuncia consequenziale all'accertamento dell'avvenuto scioglimento del rapporto, fondato sulle circostanze di fatto originariamente dedotte, senza che sia stato introdotto un nuovo tema di indagine”. Pertanto, nel caso di specie, sia la domanda di restituzione sia quella di ulteriore risarcimento del danno dovevano comunque essere esaminate dal giudice di primo grado, anche se, come ritenuto in questo giudizio, il contratto non si era risolto per inadempimento dell'appaltatore ma per recesso del committente, tanto che dallo stesso tribunale erano comunque riconosciuti a carico dell'impresa i danni per i difetti dell'opera. Ciò posto, la domanda di risarcimento del danno da lucro cessante non può trovare accoglimento sia perché il rapporto è venuto meno per il recesso della committente sia perché non è, comunque, ravvisabile una adeguata dimostrazione del “mancato introito per la locazione a terzi dell'appartamento”, genericamente dedotta senza alcun preciso riscontro istruttorio. Quanto, invece, all'ulteriore domanda di restituzione di quanto versato in eccesso dalla committente, l'impresa è tenuta a restituire in favore della la somma di euro 8.500,00 (euro 31.000,00 versati in acconto – euro Pt_1
22.499,42 pari al valore delle lavorazioni eseguite), oltre interessi legali dalla
9 domanda al saldo, trattandosi di debito di valuta, non soggetto a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali di cui all'art. 1224 c.c. da allegare e provare.
D) Dell'indennità ex art. 1671 c.c. Accertato il recesso della committente dal contratto, il tribunale riconosceva in favore dell'impresa, ex art. 1671 c.c., l'importo totale di euro 17.500,00 secondo le seguenti argomentazioni: “L'indennizzo cui è tenuto il committente in favore dell'appaltatore a norma del suddetto art. 1671 cc, nel caso di recesso unilaterale dal contratto di appalto, costituisce obbligazione risarcitoria. Nel liquidare il mancato guadagno il Giudice può fare ricorso al criterio equitativo solo in caso di difficoltà nella quantificazione, ovvero liquidare - se facilmente quantificabile sulla base dei prezzi contrattuali - la differenza tra il prezzo contrattuale di appalto ed il costo delle opere eseguite. Nel caso che ci occupa il CTU ha accertato che le opere eseguite ammontano ad € 22.499,41; pertanto l'importo dovuto per il mancato guadagno ammonta a complessivi € 26.000,00. Da tale importo devono essere detratte le somme versate in acconto dall'attrice pari ad € 8500,00 (31.000,00 -22.499,41), nonchè l'importo dei vizi accertati pari ad € 1707,92”. Orbene, esclusa, per quanto detto sopra, la fondatezza dell'eccepita inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 1671 c.c., l'appellante ha altresì contestato la liquidazione dell'indennizzo sia perché “computato in difetto il costo di ripristino dei vizi accertati, sia perché il mancato guadagno non corrisponderebbe certo al corrispettivo pattuito (benché al netto dell'acconto), ma al margine di profitto che l'appaltatore avrebbe effettivamente conseguito se avesse portato a termine i lavori”, richiamando sul punto la relativa giurisprudenza di legittimità (vedi pagg. 12 e 13 atto di appello). La doglianza ha fondamento, posto che l'indennizzo in oggetto veniva computato con criteri alquanto incomprensibili sia in relazione al risultato finale (sottraendo a euro 26.000,00 l'importo di euro 8.500,00 ed euro 1.707,92 il risultato è 15.792,00 e non euro 17.500,00) sia in relazione alla ratio degli stessi. Del resto, la stessa impresa nelle sue conclusioni di primo grado liquidava tale indennizzo nella misura di euro 11.500,00 (vedi conclusioni in primo grado), seppur senza specificatamente indicare i criteri di calcolo. Pertanto, tenuto conto dell'ultimo orientamento della Suprema Corte (vedi Cass. n. 16346/24), tale indennizzo, in difetto di prova specifica del quantum, può essere parametrato “alle previsioni normative nell'ambito dei pubblici appalti, alla cui stregua l'utile dell'appaltatore, in caso di recesso del committente, può essere determinato forfettariamente nell'aliquota del 10% (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 10598 del 19/04/2024; Sez. 1, Ordinanza n. 27690 del 02/10/2023; Sez. 1, Ordinanza n. 26009 del 17/10/2018)”. Conseguentemente, in accoglimento anche dell'ultima censura, la va Pt_1 condannata, a titolo di indennizzo ex art. 1671 c.c., a pagar ore dell'impresa la minor somma di euro 4.850,00, pari al 10% del CP_1
10 corrispettivo pattuito tra le parti, oltre accessori come calcolati in sentenza, in difetto di specifica censura sul punto. Dato l'esito della lite e la reciproca soccombenza, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, ponendo definitivamente a carico di entrambe le parti le spese di c.t.u.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, in parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 288/2022 emessa dal Tribunale di Tempio Pausania, che conferma per il resto:
- condanna , nella sua qualità di titolare della omonima CP_1 impresa e ento dei danni subiti da , Parte_1 quantificati in euro 4.947,20, oltre iva e accessori come da sentenza gravata, nonché al pagamento della somma di euro 8.500,00, per il titolo di cui è causa, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo;
- condanna a pagare in favore di , nella Parte_1 CP_1 sua qualità di titolare della omonima impresa edile, per il titolo di cui è causa, la somma di euro 4.850,00, oltre accessori come da sentenza gravata;
- compensa tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e pone a carico di entrambe le parti le spese di c.t.u. Così deciso in Sassari, 24/4/2025
Il Consigliere est. Dott. Cinzia Caleffi
Il Presidente Dott. Maria Grixoni
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